478

Termine d'opposizione: 17 giugno ;jf964

LEGGEFEDERALE ohe modifica ' quella sull'ordinamento dei funzionàri federali (Del 13 marzo 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE ' DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio. del (Consiglio federalle del 23 gennaio ' 1964 D, decreta: , ' I , 2 La legge federale del 30 giugno 1927 > sull'ordinaménto dei funzio¬ nari federali è modificata come segue: 1. Stipendio .

1

Art. 36 Gli stipendi dei funzionari sono-fissati' secondo la scalla seguente: 1

la la 2a 3a 4a 5a

classe classe classe classe classe classe

di di di di di di

stipendio, grado a .

stipendio . . . .

stipendio stipendio . . . .

stipendio . .

...

stipendio .

1)--W 1964, 69.

2) CS 1, 453 (A ni J 1).

"Stipendio annuo minimo massimo fr. fr.

.

.

. ..

. .

. .

. .

. .

. ... .

. . . . .

....

33 600 ' 39 300 30 040 35 740 26 940 32 640 23 840 29 540 20 940 26 640 18900 24600

479 '

. 6a 7a 8a . 9a 10a lla 12a 13a 14a 15a 16a 17a 18a 19a 20a 21a 22a 23a 24a.

25a

classe classe classe classe classe classe classe classe classe classe classe classe classe classe classe classe classe classe classe Classe

di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di

Stipendio annuo minimo massimo fr. fr.

stipèndio . . . . . . . . . 17 870 23 570 stipendio . . . . ..... 16840 22 540 stipendio 15 810 21 510 stipendio ......... Ï4 810 20510 stipendio . . ... . . . . 14000 19700 stipendio . . . . . . . . . 13 240 18 900 stipendio ...

12480 18 100 stipendio . . . . . . . . . 11890 ' 17 450 stipendio . 11 440 16 800 stipendio * . . 11 110 .

16 150 stipèndio . . . . . . . · . . 10 880 15 500 stipendio . 10 650 , 14 850 stipendio . . . . . . ... 10440 14 200 stipendio . 10 230 13550 stipendio . . . . . ... . 10020 12900 stipendio . . . . ... . .

9820 12260 stipendio .

9 640 11660 stipendio 9460 11 150 stipendio ... . . ... . .

92810 10690 stipendio . ; · · · · · · · 9 100 10 300

2 Gli stipendi annui dei seguenti funzionari sono fissati dal Consiglio federale in ciascun caso: . a. fino a 58 500 franchi per i direttori generali e i direttori di circon¬ dario delle Ferrovie federali svizzere, i direttori generali dell'Aziènda delle poste, dei telefoni è dei telegrafi e, se devono soddisfare a esi¬ genze straordinariamente elevate a cagione della funzione, per i capi di divisione dell'amministrazione generale della Confederazione; b. fino a 47 000 franchi per i capi delle divisioni sottoposte diretta¬ mente, ai Dipartimenti, se non siano da retribuirsi secondo la let¬ tera a, e, ove le esigenze della funzione siano equivalenti, per gli altri capi di divisione e i funzionari, che siano da equipararsi a 'que¬ sti ultimi, dell'amministrazione generale della Confederazione e delle Ferrovie federali svizzere.

.

3

Per eccezione, allo scopo di procurare la collaborazione di persone di capacità eminenti o di conservarle al servizio della Confederazione,

480 l'autorità eleggente può, eon il consenso del Consiglio federale, accordare degli stipendi che superano fino al venti per cento i massimi stabiliti nei capoversi 1 e 2.

2. Indennità di residenza Art. 37 Allo stipendio ifissato nell'articolo 36 è aggiunta una indennità di residenza, graduata secondo le imposte nel luogo di domicilio, e il costo della vita, in quanto uguaglino o superino la media del paese, secondo la grandezza del luogo di servizio e lo stato civile del funzionario. Essa ascende annualmente fino a 1200 franchi per i funzionari coniugati e fino a 900 franchi per quelli celibi. I vedovi e'i divorziati che hanno un'eco¬ nomia domestica propria ricevono l'indennità di residenza prevista per i v coniugati.

2 Nei luoghi situati a un'altitudine maggiore di 1200 m o dove il clima o altre condizioni lo giustifichino, può essere concesso un supplemento speciale. , 3 II Consiglio federale stabilisce i principi per il calcolo dell'indennità di residenza: Esso può determinare il territorio del luogo di servizio o di domicilio indipendentemente dai confini politici del Comune. Dà le dispo¬ sizioni concernenti l'indennità di residenza per i funzionari che non abi¬ tano nel luogo di servizio e le donne coniugaste che sono al servizio della Confederazione.

Art. 38, cpv. Î 1 Ciascuna funzione è asisegnata dal Consiglio federale a tuia classe di stipendio.

Art. 43, cpv. 2 a 4 2 Alla nascita d'un figlio legittimo, i;l funzionario ha diritto a un as¬ segno unico di 200 franchi. 11 Consiglio federale stabilisce le condizioni del pagamento dell'assegno in caso di nascita d'un figlio illegittimo.

3 II funzionario ha diritto a un assegno per ogni figlio minore di 18 anni; se il figlio è ancora a tirocinio o agli studi, il diritto all'assegno dura sino alla fine degli stessi, ma al massimo fino al -compimento del venti¬ cinquesimo anno d'età. L'assegno importa annualmente 500 franchi per i figli minori di 12 anni e 600 franchi per quelli che hanno compiuto il dodicesimo anno d'età. 11 Consiglio federale disciplina entro questi limiti il diritto all'assegno per i figli maggiori di 18 anni che sono incapaci di guadagnarsi la vita o hanno-un reddito modesto, come anche per i figli clic non sono interamente a carico del funzionario.

4 Abrogato.

1

481 II 1

II decreto federale del 25 settembre 1962 1) che concede un'inden¬ nità di rincaro al personale federale per gli anni 1962, 1963 c 1964 e abro¬ gato per l'anno 1964, con riserva del capoverso 4 seguente. Il capitale del Fondo di stabilizzazione è trasferito al patrimonio delle casse d'assicura¬ zione del personale.

2 Per il 1964, se il costo della vita lo giustifica,, il Consiglio, federale assegnerà un'indennità di rincaro da aggiungersi allo stipendio dei fun¬ zionari e alle-rendite pagate dalle casse-d'assicurazione del personale.

3 Per i beneficiari di pensioni delle casse d'assicurazione del perso¬ nale defila Confederazione viventi il 1° gennaio 1964 e i fioro superstiti, il Consiglio federale stabilirà un'indennità intesa a compensare il rincaro riscontrato fino à quella data. L'indennità-dev'essere calcolata in maniera che la somma della stessa e della pensione non superi il totale della pensione e dell'indennità secondo il vecchio diritto, nò l'ammontare da , pagarsi nel caso d'una pensione corrispondente secondo il nuovo diritto.

4 II pagamento dell'indennità di rincaro secondo il decreto federale del 25 settembre 1962 sarà continuato nel 1964 su: ai l'onorario del Cancelliere della Confederazione; b. gli onorari e le pensioni di quiescenza dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni; c. le pensioni di quiescenza dei professori della Scuola politecnica federale.

III L'Assemblea federale lm facoltà d'assegnare, per gli anni dal 1965 al 1968, delle adeguate indennità di rincaro ai funzionari della Confedera¬ zione e ai beneficiari di pensiona defile due casse d'assicurazione del per¬ sonale. Contro tale risoluzione non potrà essere domandato il referendum.

IV II 1° gennaio 1964, lo stipendio, le indennità di residenza e gli as¬ segni per figli dei funzionari saranno adattati ad nuovi ammontari previsti nel numero I. I salari situati tra i minimi e i massimi stabiliti dal vecchio ordinamento saranno graduati nella stessa misura.

2 I contributi limici di cui agli articoli 15, capoverso 2, e 16, capo¬ verso 2, degli statuti delle casse d'assicurazione saranno riscossi, sull'au¬ mento del guadagno assicurato, ma al massimo sulla differenza tra il sa1

1) RU 1963, 1179 (A III J 1).

482 lario secondo il vecchio diritto, aumentato dell'8j5 per cento, e il salario secondo il nuovo diritto.

3 La presente legge non è applicabile ai funzionari che hanno lasciato il servizio della Confederazione prima della promulgazione senza avere diritto a una .prestazione periodica della cassa d'assicurazione.

V 1

La presente legge ha effetto a contare dal 1° gennaio 1964. .

II Consiglio federale ne regola l'esecuzione e di\ le disposizioni tran¬ sitorie necessarie, le quali possono contenere delle prescrizioni speciali circa il diritto allo stipendio durante l'intervallo precedente la messa in vigore della legge e' una clausola che tuteli la condizione acquisita dei be¬ 1 neficiari di pensiona.

2

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 13 marzo 1964.

'

Il Presidente: L. Danloth Il Segretario: F. Weber

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 marzo 1964.

Il Presidente: Otto Hess Il Segretario: Ch. Oser

.483 Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'ar¬ ticolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari'su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 13 marzo 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, » Il Cancelliere della Confederazione: · 1 Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 19 marzo 1964.

Termine d'opposizione: 17 giugno 1964.

484

Termine d'opposizione: 17 giugno 1964

LEGGEFEDERALE sul ' lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Leggo sul lavoro) (Del 13 marzo 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE .

DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto, gli articoli 26; 31 bis, capoverso 2, 34 bis, 34 fer, 36, 64, 64 bis, 85, 103 e 114 bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 1960 1), decreta: I. CAMPO D'APPLICAZIONE Campo di applicazione aziendale e personale.

Art. 1 La legge lè applicabile, eon riserva degli articoli .2, 3 e 4, a tutte le aziende pubbliche e private, segnatamente a quelle dell'in¬ dustria, dell'artigianato, del commercio, dei settori bancario, assicu¬ rativo, dei trasporti e alberghiero è a quelle intese alla cura degli ammalati o alile prestazioni di altri servizi, come anche alle aziende per la coltura delle foreslte pubbliche nel senso della legislazione fe¬ derale sulla polizia delle foreste.

2 La legge intende per azienda l'ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o itemporaneamente 1

1) FF 1900, 1313.

485 occupati, prescindendo dall'uso di impianti o di locali determinati.

Se le .condizioni di applicabilità sono adempiute unicamente per sin¬ gole parli di un'azienda, iqueste soltanto sono assoggettate alla legge.

3 La legge è applicabile, per quanto possibile, ai lavoratori oc¬ cupati in Svizzera dà un'azienda stabilita all'estero.

Art. 2 La legge non è applicabile: a. alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato Eccezioni.

il capoverso.

2; circa le aziende.

b. alle aziende soggette alla legislazione federale sulla durata del lavoro nell'esercizio delle ferrovie ed altre imprese di trasporto e di comunicazione; c. alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; d. alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemonte adibiti alla 'trasformazione o all'utilizzazione dei pro¬ dottili dell'azienda principale, nò ai ccinlri locali di raccolta del latte nè alle aziende connesse che lo lavorano; e. . alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3; /. alle aziende di pesca; g. alle economie domestiche private.

2 Le aziende pubbliche che sono parificale alle a mini n i st ra z i o n i federali, .cantonali e .comunali, come anche le aziende federali, can¬ tonali e .comunali cui la legge è applicabile sono determinale per ordinanza.

3 Singole disposizioni della legge possono' essere dichiarate ap¬ plicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, .nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi.

1

Art. 3 1

La legge non è applicabile: < ' Eccezioni circa le a. agli ecclesiastici e altre persone al servizio di chiese nè ai persone, membri di case professe, di case madri o d'altre comunità religiose; b. al personale, domicilialo in Svizzera, di amministrazioni pub¬ bliche di Stati esteri o di organizzazioni internazionali;

486 e. al personale navigante delle imprese d'aerotrasporti prevalen¬ temente internazionali nè ai lavoratori cui si riferisce l'ac¬ cordo del 21 maggio 1954 U su le condizioni di (lavoro dei bat¬ tellieri del Reno; d. ai lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato, un'at¬ tività scientifica o un'attività artistica indipendente; e. ai medici assistenti, ai docenti delle scuole private, nè ai do¬ centi, assistenti, educatori* nè ai sorveglianti negli istituti; /. agli 'operai a domicilio nel senso della legislazione federale; g. ai viaggiatori di commercio nel senso della legislazione fede¬ rale.

Art. 4 Aziende familiari.

1

La legge non è applicabile alle aziende il cui titolare occupa esclusivamente il coniuge, i consanguinei in linea retta, con il loro coniuge, i figliastri e figli adottivi dell datore idi lavoro. .

I 2 In un'azienda che, oltre alle persone indicate nel capoverso 1, ne occupa altre, la legge è applicabile solo a queste.

3 Singole disposizioni della legge possono, per ordinanza, essere dichiarate applicabili ai giovani familiari del titolare dell'azienda, di cui al capoverso 1, in quanto sia richiesto per proteggerne la vita e la salute ó salvaguardarne la moralità.

Art. 5 Prescrizioni i Le disposizioni speciali-sulle aziende industriali sono applicaaziende in^ dustriali.

1

bid alla 'singola azienda, o a una sua parte, solo se l'Ufficio federale dell'industria, deille arti e mestieri e del lavoro (dappresso: Ufficio federale) abbia preso una decisione d'assoggettamento.

2 Sono industriali le aziende che (usano impianti fissi perma¬ nenti per produrre, trasformare o trattare dei beni o per generare, trasformare o trasportare energia, purché: a. il modo' o l'organizzazione del lavoro .'siano determinati o dall'uso di macchine ' 0 di altre. apparecchiature tecniche o dall'esecuzione in serie e il personale a ciò occupato consti di almeno sei lavoratori' oppure ' b. il modo o. l'organizzazione del lavoro siano essenzialmente determinati da procedimenti automatici oppure c. la vita o la salute dei lavoratori siano esposte a pericoli par¬ ticolari.

1) RU 1959, 985 (B XV).

487

II. IGIENE E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI Art. 6 II datore di lavoro deve prendere i provvedimenti tecnica- Obblighi '.

mente realizzabili ed adegnati alle condizioni d'esercizio, che l'espe- del datore rienza ha dimostrato necessari per la tultela della vita e della salute dei lavoratori e la protezione del vicinato dagli effetti nocivi e mo- . ; lesti.

1

2 Egli deve, segnatamente, apprestare gli impianti è ordinare -il lavoro in modo da preservare il più possibile i lavoratori dagli in¬ fortuni, dalle malattie e dallo spossamento.

3

Egli fa cooperare i lavoratori ai provvedimenti igienici e pre¬ ventivi.

'' Art. 7 ' · II lavoratore deve secondare il datore di lavoro ' nell'applica- Obblighi del zione dei provvedimenti igienici e preventivi. lavoratore.

1

2

Egli deve, segnatamente, usare in mòdo' corretto i dispositivi per l'igiene e la sicurezza e non può rimuoverli o (modificarli senza permesso del datore di lavoro.

v , Art. 8 ' Chiunque intende costruire o trasformare un'azienda^ indu- Approvaziostriale deve proporne i piani all'approvazione dell'autorità canto- e pomesso* naie. Questa assume il parere dell'Ispettorato federale del lavoro e, d'esercizio per. suo 'tramite, le. direttive dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. striali.

.

1

2

L'autorità cantonale approva i piani conformi alle prescrizioni federali e cantonali; ove occorra, essa può subordinare l'approva¬ zione a speciali provvedimenti protettivi.

3

L'azienda industriale può iniziare l'esercizio solo dopo avere ricevuto il permesso dall'autorità cantonale. Questa, udito l'Ispet¬ torato federale del lavoro, dà il permesso d'esercizio se la costru¬ zione e gli impianti dell'azienda (risultano conformi ai piani appro¬ vati.

488

-

III. DURATA DEL LAVORO E DEL RIPOSO 1. Durata del lavoro Lhirata massima set¬ timanale.

Art. 9 La durata massima della settimana lavorativa è di: a. quarantasei ore per i lavoratori delle aziende industriali, il personale d'ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto; b. cinquanta ore, per tutti igli altri lavoratori.

1

2

II Consiglio federale può ridurre a quarantacinque ore, a contare dal 1° gennaio 1968, la durata massima della settimana la¬ vorativa stabilita (nel capoverso 1, lettera a, se tale riduzione sia consentita dalle condizioni economiche, segnatamente dal mercato del lavoro e did grado di sovrappopolazione straniera.

3 Per determinate categorie di aziende o di lavoratori, la durala massima della settimana lavorativa può essere' prolungata tempora¬ neamente, per ordinanza, fino a quattro ore, purché essa rimanga osservata nella media annuale.

4 Per determinate categorie di aziende o di lavoratori o per de¬ terminate aziende, l'Ufifiqio federale può permettere di prolungare fino a quattro óre la durata massima della settimana lavorativa, nella misura e per il tempo in cui il prolungaménto sia giustificato da motivi impellenti. ' 5 Se, in una medesima azienda o parte di azienda, personale d'ufficio, impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio ' al minuto, sono occupati con lavoratori, per i quali la durata massima della settimana lavorativa è maggiore, tale durata è parimente applicabile a essi.

Limiti del lavoro diurno.

Art. 10 II lavoro diurno non può iniziare prima delle ore 5, d'estate, e delle 6, d'inverno, né terminare'doipo le 20. Il sabato e le vigilie dei giorni festivi secondo l'articolo 18, capoverso 2, il lavoro cessa en¬ tro le ore 17 per'i lavoratori delle aziende industriali.

1

2 L'Ufficio federale può permettere alle aziende industriali e l'autorità cantonal^ alle altre di spostare i l'imiti del lavoro diurno; se ne è provato il bisogno.

3 II lavoro diurno a limiti spostati non può iniziare prima delle ore 4 nò terminare dopo le 22 o, trattandosi di lavoro a due squa-

489 drc, dopo le 24. Se, d'intesa con i lavoratori, la durata della setti¬ mana lavorativa è ripartita, regolarmente o saltuariamente, su cin¬ que giorni, il limille superiore del lavoro, diurno può essere spostato sino alle ore 23.

4 II lavoro diurno a limiti spostati deve rimanere compreso in uno spazio di quattordici ore, interruzioni di lavoro incluse. L'arti¬ colo 17, capoverso 4, è applicabile per'analogia.

Art. 11 Se il ilavoro è sospeso per un tempo relativamente breve a ca- Lavoro comgionc di disfunzioni d'esercizio, di vacanze aziendali, di ponti o di pensativo.

circostanze analoghe oppure se un congedo è concesso, su richiesta, a un lavoratore, il datore di lavoro può ordinare la compensazione entro un termine conveniente derogando alla durala massima della settimana lavorativa. La compensazione per lavoratore non può su¬ perare, compreso il lavoro straordinario, due ore al giorno, salvo nei giorni fcriaiti e semiPeria'ti.

Art. 12 La durata massima della settimana lavorativa può essere su- Condizioni e peràla, eccezionalmente: durata del lavoro straa. per rispondere all'urgenza o a uno straordinario accumulo di ordinario, lavoro; b. per compilare un inventario, chiudere i conti o procedere a una liquidazione; c. per prevenire o correggere delle disfunzioni d'esercizio, nella misura in cui non si possano ragionevoLménle pretendere dal datore di lavoro altri provvedimenti.

2 II lavoro straordinario non può superare due ore al giorno por lavoratore, tranne nei giorni feriali liberi o ili caso di necessità, nè le duecento venti ore per anno civile.

1

3

II datore di lavoro può ordinare, di sua autorità, fino a ses¬ santa ore di lavoro straordilnario per anno civile. 01la*e questo limile,.

gli è necessario un permesso dell'autorità cantonale.

4 Se il Consiglio federale, conformemente all'articolo 9,. capo¬ verso 2,-riduce a quarantacinque ore la durata massima della set¬ timana lavorativa, il lavoro straordinario può essere di duccentosessanla ore per anno civile e il datore di lavoro può ordinare, di sua autorità, fino a novanta ore di lavoro straordinario per anno civile.

' .

· Foglio federale, 1964.

31

490 Art. 13.

1 Supplemento II datore di lavoro deve pagare, per il lavoro straordinario, salariale per. un supplemento salariale del 25 per cento almeno; tuttavia, esso è il lavoro straordinario. pagato al personale d'ufficio, agli impiegati tecnici e altri, compreso il personale idi vendita delle grandi aziende del commercio al mi¬ nuto, solo per il lavoro straordinario che supera le sessanta ore per anno civile. > 2

Se il lavoro straordinario è compensato, d'intesa con il lavora¬ tore ed entro un periodo adegualo, mediante un corrispondente con¬ gedo, non è pagato alcun supplemento.

Art. 14 1

Lavoro ac- La durata massima della settimana lavorativa può essere sucessorio.

porata per . l'esecuzione di lavoro accessorio. ' 2 Sono lavoro accessorio segnatamente le attività seguenti, in quanto debbano essere esercitate fuori dell'orario giornaliero nor¬ male oppure in domenica o in altri giorni feriali:

-

a. la preparazione e la chiusura quotidiane del lavoro propria¬ mente detto; b. La pulizia quotidiana dei locali di lavoro e l'asportazione dei rifiuti; - .

c: le grandi pulizie e le revisioni periodiche nei locali di lavoro e le altre operazioni periodiche; d. la riparazione indifferibile di macchine, apparecchi, attrezza¬ ture di trasporto e veicoli; 1 · e. il servizio e la manutenzione degli impianti che alimentano l'azienda con aria, acqua, luce, calore, freddo, vapore o ener1 , 'già.

. .

3

II lavoro accessorio deve essere ristretto al minimo e può superare solo eccezionalmente le due ore al giorno per lavoratore, salvo nei giorni feriati e spmiferiali. Se dotto limite è superato, il sorpasso dev'essere compensato mediante un corrispondente con¬ godo entro la fine della settimana seguente. Per il lavoro accessorio non compensato, il datore di lavoro deve pagare un supplemento sa¬ lariale conformemente all'articolo 13, capoverso 1.

491 2. Durata del riposo .Art. 15 ' II lavoro giornaliero dev'essere interrotto con pause di al- Pause, meno: ' .

a. un quarto d'ora, se dura più di cinque ore e mezzo; b. mezz'ora, se dura più di sette ore; c. un'ora, se dura più di nove ore.

2 Le pause contano come lavoro, quando al. lavoratore non è consentito di lasciare il posto di lavoro.

1

' Art. 16 11 lavoro di notte è vietato. Resta riservato l'articolo 17.

Divieto dèi 2 È definito epme notte il' tempo compreso tra le ore 20 e le l^tturno.

5, d'estate, e. le 6, d'inverno. Resta riservato l'articolo, 10, capo¬ verso 3.

Art. 17 · 1 L'autorità cantonale può permettere temporaneamente il la- Deroghe al voro notturno, se ne è provato l'urgente bisogno. I lavoratori pos- del sono esservi occupati solo con il loro consenso e il datore di lavoro notturno, deve pagare loro un supplemento salariale del 25 per cento almeno.

2 L'Ufficio federale può pennettere alle aziende industriali e l'autorità cantonale alle altre di lavorare regolarmente o periodi¬ camente la notte, se ciò è indispensabile per motivi tecnici o econo¬ mici.

3 La durata del lavoro notturno non può superare, per lavora¬ tore, nove ore su ventiquattro e deve rimanere compresa in uno " spazio di dieci ore, pause incluse.

'' 4 II riposo giornaliero del lavoratore clic beneficia di un riposo * settimanale ininterrotto di almeno trentasei ore può essere, una volta per settimana, ridotto a otto. ore. 1 1

Art. 18 III1 lavoro di domenica è vietato. Resta riservato l'articolo 19. Divieto del ,,z .

...

.

..

.

lavoro doI Cantoni possono parificare alla domenica fino a otto giorni manicale.

festivi l'anno e stabilirli secondo le regioni.

3 II lavoratore può far libero in'giorni festivi confessionali di¬ versi da quelli riconosciuti dai' Cantoni. Egli ne deve, però, avvisare il dato-re di lavoro almeno la vigilia, iniziando la giornata. È appli¬ cabile l'articolo 11.

' , .

492

Deroghe al divieto dei lavoro domenicale.

Art4 19 L'autorità cantonale può permettere temporaneamente il la¬ voro domenicale, se ne è provato l'urgente bisogno. I lavoratori pos¬ sono esservi occupati solo con il loro consenso e il datore di lavoro deve pagare loro tin supplemento salariale del 50 per cento almeno.

1

2 L'Ufficio federalle può permettere alle aziende industriali-, e l'autorità cantonale alle altre di lavorare regolarmente o periodica¬ mente la domenica, se ciò è indispensabile per (motivi tecnici o eco¬ nomici.

3 II. datore di lavoro accorda, in quanto sia possibile, il tempo libero necessario per assistere al culto divino ai lavoratori che lo richiedono. .

Art. 20 1 Riposo com¬ II lavoro domenicale che s'estende sulla mattina è sul pome¬ pensativo riggio o che dura più di cinque ore dev'essere compensato da un del lavoro domenicale. riposo non inferiore a ventiquattro ore consecutive durante un gior¬ no lavorativo della settimana precedente o della successiva. Il giorno settimanale di riposo deve cadere in domenica almeno una volta ogni due settimane. Resta riservato l'articolo 25.

2

1 lavoratori possono esisere temporaneamente occupati du¬ rante il riposo compensativo, se ciò è necessario per impedire la avaria di beni o per prevenire o correggere disfunzioni d'esercizio; un riposo compensativo deve essere allora accordato entro la setti¬ mana successiva.

.

Semalgiornata libera settimanale.

Art. 21 Se il lavoro settimanale è ripartito su più di cinque giorni, il datore di lavoro deve dare al lavoratore una semigiornata libera per settimana, tranne nelle settimane comprendenti un giorno fe¬ nato.

2 II datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, può accor¬ dare dette semigiornate in una sol volta per un periodo massimo di quattro settimane, purché la durata massima della settimana lavo¬ rativa rimanga, nella media, osservata.

3 L'articolo 20, capoverso 2, è applicabile per analogia. .

1

Art. 22 Divieto di sostituzione del riposo.

È proibito sostituire il riposo mediante il pagamento di una somma di danaro o un'altra prestazione, tranne alla cessazione idei rapporto di lavoro.

49a 3. Lavoro a squadre e lavoro continuo Art. 23 II lavorò a due squadre comportante uno spostamento dei li- Lavoro miti del lavoro diurno può essere permesso dall'Ufficio federale per à1"1"110 a .

.

.

due squadre, le aziende industriali e dall autorità cantonale per le altre, se ne e provato il bisogno.

1

2

Nelle aziende industriali, la durata del lavoro giornaliero per lavoratore non può superare le' nove ore e deve essere compresa in uno spazio di dieci ore, pause incluse. L'articolo 17, capoverso 4, è applicabile per analogia.

Art. 24 1 II lavoro temporaneo a tre o più squadre può essere per- Lavoro a messo dall'autorità cantonale, se ne è .provato l'urgente bisogno. I sq^j^e" lavoratori possono essere occupati nel lavoro notturno temporaneo solo con il loro consenso e il datore di lavoro deve pagare loro un supplemento salariale del 25 per cento almeno.

2

II lavoro regolare o periodico a tre o più squadre può essere permesso dall'Ufficio federale per le aziende industriali e dall'au¬ torità cantonale per Ile altre, se ciò è indispensabile per motivi tec¬ nici o economici.

3 Nelle aziende industriali, la durata del lavoro per lavoratore, nel giro di ventiquattro ore, non può superare le. nove ore e deve essere compresa in uno spazio di dieci ore, pause incluse. L'articolò 17, capoverso 4, è applicabile per analogia.

Art. 25 1

II lavoro continuo può essere permesso dall'Ufficio federale Lavoro per le aziende industriali e dall'autorità cantonale per le altre, se continuociò è indispensabile per motivi tecnici o economici.

2

A quali condizioni e in quale misura, nel lavoro continuo, la durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata e la durata dlel riposo ridotta, sono stabiliti per ordinanza. Di regala, la durata massima della settimana lavorativa deve, però, essere os¬ servata nella media d'i sedici settimane.

4. Altro disposizioni Art. 26 1

A tutela dei lavoratori, altre disposizioni concernenti lo spostamento dei limiti del lavoro diurno, il lavoro straordinario, accès- protettive.

494

1

sorio, notturno e .domenicale, come anche il lavoro a squadre e il lavoro continuo possono essere emanate, per ordinanza, nei limiti della durata massima della settimana lavorativa.

'

2

La durata massima della settimana lavorativa può, per deter¬ minate categorie di aziende o di lavoratóri, essere ridotta, per ordi¬ nanza, di quanto occorra per tutelare la salute dei lavoratori.

Art. 27

determinate categorie di hworaltori^

1 Determinate categorie di aziende o di lavoratori possono, per quanto è necessariamente richiesto dolile loro condizioni particolari; essere assoggettate, mediante "ordinanza, a disposizioni speciali so-

stitutive, totalmente, o parzialmente, degli, articoli dal 9 al 21, 23, 24, 25, 3Ì, 34 e 36.

2

Dette disposizioni speciali possono essere statuite in partico¬ lare per: v

,

* .

a. gl'istituti d'educazione e d'insegnamento, le opere sociali, gli ospedali, le cliniche, i gabinetti medici e le farmacie; b. gli alberghi, i ristoranti, i caffè e le aziende che li approvvi¬ gionano nell'occasione, di manifestazioni speciali, come anche le aziende di spettacolo;
c. -le aziende che servono il turismo o la popolazione rurale;
d. le aziende per l'approvvigionamento con merci facilmente de¬ peribili; , ...

e. le aziende di trasformazione dei prodotti agricoli e le aziende orticole, non contemplate nell'articolo 2, capoverso 1, let¬ tera e; /.le aziende forestali; g. le aziende per l'approvvigionamento con elettricità, gas o acqua; /i.' le aziende per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante t . o la loro manutenzione e riparazione; i. le redazioni di quotidiani e periodici; k. il personale d'infrastruttura dei trasporti aerei; , l. i lavoratori occupati in cantieri o cave che, per la posizione geografica1 o le condizioni climatiche o tecniche, richiedono un ordinamento particolare della durata del lavoro;m. le persone il cui lavoro consiste precipuamente in semplice presenza o in viaggi o spostamenti.

495 Art. 28 Nei permessi concernenti la durata del lavoro, l'autoritù può Derogazioni eccezionalmente prevedere lievi derogazioni alla legge 0 a una ordi¬ nanza, qualora l'applicazione rigorosa suscitasse difficoltà straòrdi- .

narie e in quanto la maggioranza dei lavoratori interessati o la loro rappresentanza nell'azienda vi acconsenta. ' IV. PROTEZIONE SPECIALE DEI GIOVANI E DELLE DONNE 1. Giovani . Art. 29 Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, sino in generale, ai 19 anni compiuti e gli apprendisti sino ai 20.

2 II datore di lavoro deve avere conveniente riguardo per la salute dei giovani e vigilare alla salvaguardia dellla loro moralità. · Egli deve segnatamente provvedere affinchè essi non siano eocessivamente affaticati ne esposti à influenze nocive nell'azienda. .

. 3 Al fine di proteggere la vita e la salute dei giovani o di salva¬ guardarne la moralità, la loro occupazione in determinati lavori può essere, per ordinanza, vietata o subordinata a condizioni speciali.

4 II datore di lavoro, assumendo giovani, deve esigere la pre¬ sentazione di un attestato d'età. Per ordinanza, pu.ò essere prescritto anche la presentazione di un certificato medico.

1

' Art. 30 ; È vietato occupare giovani che non hanno ancora compiuto i Etù. minima.

15 anni. Sono riservati i capoversi 2 e 3, . 2 Le catégorie di aziende o di lavoratori < e le condizioni alle quali giovimi di oltre Ì3 anni possono essere occupati come fatto¬ rini o per lavori leggeri sono stabilite per ordinanza.

1

3I Cantoni, ove l'obbligo scolastico cessa prima del compi¬
mento dei 15 anni, possano essere autorizzali per ordinanza a.con- .

sentire, a determinate condizioni, derogazióni per i giovani prosciolti dall'obbligo scolastico che hanno compiuto i 14 anni.

Art. 31 La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può supera- ^vorefe001 re quella dogli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, del riposo.

1

496 quella ammessa dall'uso locale, nè in alcun 'caso le nove ore. In essa sono compresi il lavoro straordinario e accessorio e l'insegnamento obbligatorio frequentalo durante le ore di lavoro.

2 II lavoro diurno dei giovani deve , essere compreso in uno spazio di dodici ore, interruzioni di lavoro incluse. I limiti possono essere spostati solo per i giovani di oltre 16 anni e solo fra le ore 20 e le 22.

3 I giovani minori di 16 anni compiuti non possono essere occu¬ pali in lavorò straordinario nè accessorio.

4 I giovani non possono essere occupati in lavoro notturno nè domenicale. Derogazioni, segnatamente nell'interesse della forma¬ zione professionale, possono essere previste per ordinanza.

Art. 32 Doveri speciali del datore di lavoro.

1

Se il giovane si ammala o subisce un infortunio o è minacciato nella salute o nella moralità, il datore di lavoro, avverte il detentore della potestà dei genitori o il tutore. In attesa delle loro istruzioni,' prende le cautele necessarie.

2 iSe il giovane vive (nell'economia domestica del datore di la¬ voro, questi provvede a una nutrizione sufficiente e adeguata all'età e a un alloggio conforme alile esigenze dell'igiene e della morale.

2. Donno .

Art. 33

1

II datore di lavoro deve avere conveniente riguardo per la sa¬ lute delle donine e vigilare alla salvaguardia della loro moralità.

2 Al fine di proteggere la vita e la salute delle donne o di salva¬ guardarne la moralità, la loro occupazione in detcrminati lavori può essere, per ordinanza, vietata o subordinata a condizioni spe¬ ciali.

Art. 34 , Durata del lavoro e del riposo.

1

II lavoro diurno delle donne deve essere compreso in uno spa¬ zio di dodici ore, interruzioni di lavoro incluse. I limiti possono es¬ sere spostati soltanto fra le ore 6 e le 5 e fra le 20 e le 22.

2 Se, d'intesa con i lavoratori, la durata della,settimana lavora¬ tiva è ripartita, regolarmente o saltuariamente, su cinque giorni, il limite superiore ddl lavoro diurno /può essere spostato sino alle ore 23 e il lavoro diurno, in caso di lavoro a gruppi simili a squa-

497 dre, deve essere compreso in uno spazio di tredici ore, interruzioni di lavoro incluse.

3

Per le donne, il lavoro notturno o domenicale può essere per¬ messo solo alile condizioni speciali stabilite per ordinanza.

Art. 35 Le donne incinte possono essere occupate solo se vi accon- Protezione sentono, ma mai oltre l'orario normale. Esse possono assentarsi mediante semplice avviso. delle madri.

1

2

Le puerpere non possono essere occupate durante le otto setti¬ mane successive tal parto; a loro /richiesta, il datore di lavoro può consentire una riduzione di dello periodo sino a sei settimane, pur¬ ché il ristabilimento della capaciià lavorativa sia comprovato da un certificato medico.

3

Le madri allattanti possono essere ,oocupale, anche dopo le otto settimane, solo se vi acconsentono. Il datore di lavoro deve la-' ' sciarle libere il tempo necessario |per allattare; . Art. 36 II datore di lavoro, determinando le ore del lavoro e del ri- Donne che poso, deve avere riguardo per le donne che reggono un'economia ^economia domestica, in cui convivono familiari. A richiesta, egli accorda loro domestica, una pausa meridiana di almeno un'ora ie mezzo.

1

2 Esse possono essere occupate in lavoro straordinario solo con il loro consenso e, nelle aziende industriali, non possono essere oc¬ cupate in lavoro accessorio.

V. REGOLAMENTO AZIENDALE 1

Art. 37.

Ciascuna azienda industriale deve avere un regolamento azien- Emanazione.

dale.

2 Per ordinanza, un regolamento aziendale può essere prescritto anche alle aziende non industriali, in quanto tale regolamento sia giustificato dalla natura dell'esercizio o dal numero dei lavoratori.

3

Le altre aziende non industriali possono darsi un regolamento aziendale, conformandosi al presente capo.

498 4

II regolamento aziendale è convenuto' per iscritto fra il da¬ tore di lavoro e ama delegazione liberamente .eletta dai lavoratori o · è emanato dal datore idi'lavoro dopo consultazione con i lavoratori.

Art. 38 II regolamento aziendale deve ordinare il comportamento dei lavoratori nell'azienda, l'igiene del lavoro e la prevenzione degli in¬ fortuni, il periodo, il momento e il luogo della ipaga, il modo di pa¬ gamento e il termine di disdetta.

1

2

II regolamento non può contraddire il diritto imperativo ne i contratti collettivi vincolanti il datore di lavoro.

Approva¬ zione; -effetti.

Art. *39 II regolamento aziendale abbisogna dell'approvazione dell'au¬ torità cantonale, la quale assume il parere dell'Ispettorato federale delle .fabbriche e approva il regolamento, se esso non contraddice il diritto imperativo.

1

2

Con la pubblicazione nell'azienda, il regolamento aziendale vincola il datore di lavoro e i lavoratori.

VI... ESECUZIONE DELLA LEGGE ,

1. Disposizioni esecutive

Art. 40 II Consiglio federale è competente a emanare: a. disposizioni per ordinanza nei casi espressamente previsti dal¬ la legge; b. disposizioni esecutive intese a precisare singole disposizioni della legge; c. disposizioni amministrative destinate alle autorità di esecuzio¬ ne e di vigilanza.

1

2

Prima di' emanare le disposizioni previste nel. capoverso 1, lettore a e b, il Consiglio federale consulta i Cantoni, la Commis¬ sione federale del lavoro e le organizzazioni economiche interessate.

499 2. Attribuzioni e organizzazione delle autorità Art. 41 L'esecuzione della legge e delle ordinanze spetta ai Cantoni, Cantoni, riservato l'articolo 42. I Cantoni designano le autorità di esècuzione e l'autorità di ricorso. · . ^ 2 I Cantoni presentano al Consiglio federale un rapporto bien¬ nale sull'esecuzione.

1

3

Nel dubbio sull'applicabilità della legge a un'azienda non ' industriale o a singoli lavoratori occupati in un'azienda industriale o non industriale, l'autorità cantonale decide.

Art. 42 1

La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione del- Confedera¬ la legge e delle ordinanze da parte dei Cantoni. Essa può dare istru- zionezioni alle autorità -cantonali di esecuzione.

2

La Confederazione prende, inoltre, i provvedimenti esecu¬ tivi, che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza, e provvede all'esecuzione della legge e delle ordinanze nelle aziende federali, determinate giusta l'articolo 2, capoverso 2.

3

Le attribuzioni della Confederazione, previste nei 'capoversi 1 e 2, sono esercitale dall'Ufficio federale, per quanto non sono riservate al (Consiglio federale o al Dipartimento federale dell'eco- .

. nomia pubblica.

4

Nell'esercizio delle sue attribuzioni, l'Ufficio federale dispo¬ ne degli Ispettorati federali del -lavoro e del Servizio medico del lavoro. Se necessario, esso può ricorrere a ispettorati specializzati o a periti. \ Art. 43 1

II Consiglio federale nomina una Commissione federale del Commissione lavoro composta di rappresentanti dei Cantoni, di uomini di scienza, del lavorodi rappresentanti, in numero uguale, delle associazioni dei datori di lavoro e di quelle dei lavoratori, come anche di rappresentanti di altfie organizzazioni.

2 La Commissione del lavoro esprime, a destinazione delle auto-1 r ita. federali, il suo parere stu questioni legislative ed esecutive. Essa.

può fare proposte dà propria iniziativa. ,, "

500 Ari. 44 Obbligo del .segreto.

Le-persone, cui è affidata l'esecuzione o la vigilanza o che vi collaborano, e i membri della Commissione federale del lavoro sono tenuti al segreto d'ufficio sui fatti, di cui vengono a conoscenza nel¬ l'esercizio della loro attività.

3. Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori Art. 45

·

·

1

Obbligo d'in¬ II datore di lavoro-e il lavoratore devono fornire agli organi formazione. di esecuzione e di vigilanza le informazioni necessarie all'esecuzione della legge e delle ordinanze.

2

II datore di lavoro deve permettere àgli organi di esecuzione e di vigilanza l'accesso all'azienda, 'gli accertamenti e il prelievo di campioni/ ' ' .

Art. 46 Elenchi < altri atti.

,

Il datore di lavoro deve tenere a disposizione delle autorità di esecuzione e di vigilanza gli elenchi e gli altri atti, da cui risul¬ tano le indicazioni necessarie all'esecuzione della legge e delle or¬ dinanze.

Art. 47

Affissione dell'orario di lavoro.

1

Nelle aziende industriali, il datore di lavoro deve affiggere l'orario di lavoro e .i permessi derogatori. L'orario di - lavoro deve essere comunicato all'autorità cantonale.

2

Per le aziende non industriali,, l'affissione dell'orario di lavoro e dei permessi derogatori può essere prescritta con ordinanza, per quanto essa è giustificata dalla natura dell'esercizio o; dal numero dei lavoratori.

Consulta¬ zione dei lavoratori.

Art. 48 Il datore di lavoro, prima di ordinare le derogazioni alla du¬ rata nonmale del lavoro che può decidere di sua iniziativa, confor¬ memente agli articoli 11, 12,, capoverso 3, e 20, capoverso 2, dà ai lavoratori interessati o alla loro rappresentanza nell'azienda l'oc¬ casione. di esprimersi e considera, per quanto possibile, la loro opi: nione. Il Jdisposto vale anche per l'orario delle pause previste nell' articolo 15, capoverso 1.

501 Art. 49 /Per ottenere un permesso previsto nella legge, il datore, di Domande di lavoro deve presentare tempestivamente una domanda motivata, e Permessocorredata degli alti necessari.

2 Se, a causa d'urgenza, la domanda per un permesso concer¬ nente la durata del lavoro non può essere presentata tempestiva¬ mente, il datore di lavoro la presenterà il più presto possibile, moti¬ vando il ritardo. Nei casi imprevedibili di minima importanza, egli può rinunciare alla presentazione tardiva della domanda.

3 Per il rilascio dei perméssi concernenti la durata del lavoro e per l'approvazione dei regolamenti aziendali, può essere riscossa solo una modica tassa di cancelleria.

4. Decisioni e provvedimenti amministrativi Art. 50 1

Le decisioni prese in virtù della legge o di un'ordinanza de- Decisioni vono essere comunicate per iscritto. Quelle di rifiutò totale o par- ^TMninlstraziale d'una domanda devono essere motivate e indicare il diritto, I termini e l'autorità di ricorso.

2

Le decisioni possono essere modificale o abrogale in ogni tempo, se mutano' i fatti che le hanno motivate.

. Art. 51 .In caso d'infrazione alla legge, a una ordinanza o a una de- intervento cisione, l'autorità cantonale, l'Ispettorato federale del lavoro o il Servizio medico del lavoro rende attento il contravventore e lo frazione, richiama al rispetto della norma o della decisione violata.

1

2 Se il. contravventore non ottempera al richiamo, l'autorità cantonale prende la decisione voluta, sotto comminatoria della pena prevista nell'articolo 292 del Codice penale.

!'

' 3 Se una infrazione secondo il capoverso .1 costituisce nel con¬ tempo una violazione di un contratto collettivo di lavoro, l'autorità cantonale può considerare, in modo adeguato, i provvedimenti pre¬ si dalle parti contraenti per l'applicazione del contratto collettivo.

»

· Art. 52 · Provvedi¬ le una decisione conforme all'articolo 51, capoverso 2, non è menti-di osservata, l'autorità cantonale prende i provvedimenti necessari per ristabilire l'ordine legale. .

tiva. *

502

Revoca e rifiuto di permessi concementi la durata del lavoro.

2 Se l'inosservanza di una decisione presa conformemente al¬ l'articolo 51, capoverso 2, mette gravemente in pericolo la vita o la salute dei lavoratori o il vicinato, dell'azienda, l'autorità cantonale può, dopo intimazione scritta, vietare l'uso di locali o d'impianti e, nei casi particolarmente gravi, chiudere l'azienda per un tempo de¬ terminato.

Art. 53 1 Se il datore di lavoro non si conforma a un permesso con¬ cernente la durata del lavoro, l'autorità di rilascio può, dopo in¬ timazione scritta e indipendentemente .dalla procedura. prevista ne¬ gli articoli 51 e 52, revocargli il permesso e, per quanto è giustifi¬ cato dalle circostanze, rifiutargli, per un tempo determinalo, il rila¬ scio di nuovi permessi.

2

Se il datore di lavoro abusa della facoltà di ordinare, di sua autorità, lavoro - straordinario, l'autorità cantonale può togliergli tale facoltà per un tempo determinato.

Art. 54.

Denunce. i L'autorità competente è tenuta a esaminare le denunce per infrazione alla legge, a un'ordinanza o a una decisione e, se la de¬ nuncia è fondata^ a procedere conformemente agli articoli 51, 52 e 53.

.

' 2 Se l'autorità competente non interviene ò prende provvedi¬ menti insufficienti, l'autorità superiore può essere adita.5. Giurisdizione amministrativa Ricorso contro le decisioni dell'Ufficio federale.

Art. 55 Le decisioni dell'Ufficio federale concernenti l'assoggettamen¬ to di aziende industriali possono essere impugnate davanti al Tri¬ bunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo, secon¬ do la legislazione federale sull'organizzazione giudiziaria.

' 2 Le altre decisioni dell'Ufficio federale possono essere impu¬ gnate davanti al . Dipartimento federale dell'economia, pubblica me¬ diante ricorso amministrativo, secondo la legislazione federale sulla organizzazione dell'Amministrazione. .

. ·· 1

Art. 56 Ricorso contro le decisioni cantonali.

1

Le decisioni dell'autorità cantonale possono essere impugnate davanti all'autorità ' cantonale di ricorso, entro trenta giorni dalla loro comunicazione.

503 2 La decisione sul ricorso, con indicazione dei motivi e dei ri· medi di. diritto, deve essere comunicata per isoritto al ricorrente e all'autorità che ha emanato la decisione impugnata. Per il rima¬ nente, la procedura è disciplinata dal diritto cantonale.

Art. 57 , Le decisioni dell'ultima istanza cantonale concernenti l'appli- Ricorso cabilità della legge a un'azienda non industriale o a singoli lavora- decisionitori occupati in un'azienda industrialle o non industriale possono es- dell'ultima sere impugnate davanti al Tribunale federale mediante ricorso di ^^ormle diritto amministrativo, secondo la legislazione federale sulla orga¬ nizzazione giudiziaria.

, x

2

Le altre decisioni dell'ultima istanza cantonale possono essere , impugnate davanti al Consiglio federale mediante ricorso ammini¬ strativo, secondo la legislazione federale sulla organizzazione giu¬ diziaria.

Art. 58 , ' .

. 1 Sono legittimati al ricorso i datori di lavoro c i lavoratori Legittimainteressati, come anche le loro associazioni e qualsiasi persóna giù- rl~ stificante un interesse diretto. , ' effetto sosppensivo.

2 I ricorsi secondo gli articoli 55, capoverso 1, e 57, capoverso 1, hanno effetto sospensivo.

6. Disposizioni penali s

Art. 59 II datore di lavoro è punibile se viola prescrizioni della leg- Responsabige o di una ordinanza: ' .

datore* a. sull'igiene del lavoro o là prevenzione degli infortuni, inten¬ di lavoro.

zionalmente o per negligenza; b. sulla durata del lavoro o del riposo, intenzionalmente; c. sulla protezione speciale dei giovani o delle donne, intenzio¬ nalmente o per negligenza.

2 Se in un'azienda d'una ditta individuale Una persona incari¬ cata di dirigere l'azienda commette un'infrazione, è punibile questa stessa persona. Il datore di lavoro è punibile solo se ha avuto cono¬ scenza dell'infrazione e omesso di impedirla o di farla cessare.

3 Se un'infrazione è commessa in un'azienda di una persona giuridica o di una società commerciale, sono punibili le persone che 1

504 hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa. La persona giuri¬ dica o la società commerciale risponde solidalmente della inulta e delle spese, salvo che provi di avere usato tutta la diligenza voluta affinchè, le persone predette'rispettassero le prescrizioni.

Responsabi¬ lità penale del lavora¬ tore.

Art. 60 II lavoratore è punibile, se viola intenzionalmente prescrizioni della legge o di una ordinanza concernenti l'igiene del lavoro e la prevenzione degli infortuni. ' 2 Se è messa in serio .pericolo la vita o la salute altrui, è puni¬ bile anche 3a violazione per negligenza.

1

Pene.

Art. 61 II colpevole è punito con la multa.

1 2

Se l'infrazione intenzionale e grave, il colpevole può essere punito icon gli arresti. L'infrazione è grave, in particolare, quando il colpevole viola prescrizioni della legge o di una ordinanza a. sii l'igiene del lavoro o la prevenzione degli infortuni, met¬ tendo in serio pericolo la salute o la vita dei lavoratori o di altre persone, b. sulla protezione speciale dei giovani o delle donne.

3

Se contro il colpevole e stata pronunciata, in virtù di un con¬ tratto collettivo di lavoro, una adeguata pena convenzionale, il giu¬ dice può attenuare la multa o prescindere da qualsiasi multa.

Codice pe¬ nale e per¬ seguimento penale.

Art. 62 Sono riservate le disposizioni speciali del Codice penale.

2 II perseguimento penale spetta ai Cantoni.

1

VII. MODIFICAZIONE DI LEGGI FEDERALI Art. 63 Legge fede¬ rale sulla esecuzione e sul falli¬ mento.

La legge federale dell'I 1 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fal¬ limento è modificata corife segue: Art. 219, cpv. A, prima classe a. i crediti dei lavoratori e degli operai a domicilio deri¬ vanti dal contratto di lavoro per il semestre precedente

505 la dichiarazione di fallimento, i crediti derivanti da uno scioglimento anticipato del contratto di -lavoro a causa del fallimento del datore di lavoro e i credili per la re¬ stituzione di garanzie.

b. Le spese di sepoltura.

· Art. 64 Il Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 è modificato Codice delle come segue: ' obbligazioni.

Art. 32S, cpu. 1 e 1 bis · , 1 II lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro asse¬ gnatogli e salvaguardare fedelmente gli interessi legittimi del padrone.

i bis Durante il contratto di lavoro,-il lavoratore non può eseguire lavoro rimunerato per conto di terzi nella misura in " cui lede il dovere di fedeltà verso il datore di lavoro, segna¬ tamente facendogli concorrenza. ; \ 2. Art. 341 bis (nuovo) 1

II datore di lavoro deve dare annualmente ai lavoratori 6. bis.

' almeno due settimane di vacanza ma ai giovani sino ai 19 anni "Vacanze, compiuti e agli apprendisti sino ai 20 anni compiuti almeno tre.

2 I Cantoni possono prolungare la durata delle vacanze sino a tre settimane.

? Le vacanze devono essere, di regola, assegnate per in¬ tero e durante l'anno di lavoro considerato ina al Ipiù tardi l'anno dopo; per i giovani, esse devono comprendere almeno due settimane consecutive. .'Il datore di (lavoro stabilisce la da¬ ta Idfelle vacanze, considerando i desideri del Javox*atore, per , quanto sono compatibili con gli interessi dell'azienda.

4 II datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per ogni giorno di vacanza corrispondente a un gior¬ no di lavoro e ima equa indennità in compensazione del sala¬ rio in natura.

5 Finché dura il contratto di lavoro, le vacanze non pos¬ sono essere compensate con denaro o altre prestazioni.

c Se il lavoratore eseguisce durante le vacanze un lavoro ; rimunerato per conto di un terzo, ledendo i legittimi interessi

Foglio federale, 1964.

32

506 del datore di lavoro, questi può rifiutargli il salario delle va¬ canze o esigerne il rimborso. <7

Ai capoversi 1, 2, 3 e 4 può"essere derogato mediante un contratto collettivo, che sancisca un ordinamento nell'in¬ sieme almeno equivalente per i lavoratori, o mediante un con¬ tratto normale di lavoro.

Art. 65 Logge fede¬ La legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione con¬ rale sull'as¬ tro le malattie e gli infortuni è modificata come segue: sicurazione contro le ma¬ lattie. e gli 1. Art. 60, cpv. 1, ri. 2 infortuni.

2. nelle aziende industriali secondo l'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nel¬ l'artigianato e nel commercio (legge federale sul lavoro).

2. Art. 60 bis, n. 3 ' 3. di determinare a quali condizioni e in quale misura si ve¬ rifichi un effetto retroattivo di decisioni che sottopon¬ gono all'assicurazione un'impresa. La relroatiività .del¬ l'assicurazione può essere pronunciata anche por le azien¬ de industriali secondo l'articolo 5 della legge federale sul lavoro.

3. Art. 65, cpv. 1, Î bis e 3 In ciascuna delle imprese indicate negli articoli 60 e seguenti, il padrone o il suo rappresentante deve prendere, per prevenire gli infortuni e le malattie professionali, tutti i provvedimenti 'dimostrati necessari dall'esperienza, tecnica¬ mente realizzabili e adeguati alle condizioni d'esercizio.

1 bis Alla prevenzione contro gli infortuni e le malattie 1

professionali, il padrone o il suo rappresentante fa cooperare gli assicurati. .

3 II Consiglio federale regola la cooperazione d'egli Ispet¬ torati federali del lavoro alla prevenzione degli infortuni, co¬ me anche l'applicazione del presente articolo alle imprese che per la detta prevenzione sono assoggettate a speciali disposi¬ zioni del diritto federale.

1) CS 8, 273 (A XV A 1).

507 4. Art. 65 ter (nuovo) Gli assicurali devono assecondare il padrone o il suo rappresentante nell'applicazione dei provvedimenti sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

1

c

- doveri curati!"331

2

Essi devono, segnatamente, usare -correttamente i dispo¬ sitivi per la sicui'ezza e l'igiene e astenersi dal rimuoverli o dal modificarli senza il permesso del padrone o del suo rap¬ presentante.

3

In caso d'inosservanza di queste prescrizioni, l'articolo 66 è applicabile per analogia.

5. Art. 132 (nuovo) Gli impiegati e operai delle imprese, che sinora erano as- H. DLsposisoggettate all'assicurazione in qualità di fabbriche ma che, transitoria secondo il nuovo testo dell'articolo 60, capoverso 1, numero 2, non lo saranno più nel futuro, perchè considerate aziende non industriali, resteranno assicurati presso l'Istituto per cin¬ que anni dall'entrata in vigore della legge federale sul lavoro..

Art. 66 La legge federale del 6 marzo 1920 sulla durata del lavoro nell'esercizio'delle strade ferrate ed altre imprese di trasporto e di comunicazione è modificata come, segue: 1. Art. 1, cpv. 6 abrogato 2. Art. 8, cpv. 2, 3 e U .

Le donne incinte possono essere occupate solo se vi ac¬ consentono, ma ma'i oltre l'orario normale. Esse possono as¬ sentarsi mediante semplice avviso.

3 Le puerpere non possono essere occupate durante le otto settimane successive al parto; a loro richiesta, l'impì*esa può consentire una riduzione di detto periodo sino a sei setti¬ mane, purché il ristabilimento della capacità lavorativa sia comprovato da -un certificato medico.

2

~1) CS 8, 148 (A XIV A 2).

Legge fe¬ derale sulla durata
508 4

Le .madri allattanti (possono essere occupate, anche dopo le otto settimane, solo se vi acconsentono. L'impresa deve la¬ sciarle libere il tempo necessario per allattare.

Rajpporto con la legge sul lavoro. '

I 3. Art. 19 bis (nuovo) Singole disposizioni della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge federale sul lavoro) .possono, per ordinanza, essere di¬ chiarate applicabili, in' quanto sia richiesto per proteggere la vita e la salute o salvaguardare la moralità. ,

Art. 67 .

Legge fede- La legge federale deb 30 giugno 1927 *) sull'ordinamento dei rale sull'or- .

.

. ® , .. , ,.r. , dlnamento funzionari federali è modificala come segue: dei funziona- ' , Art. 62, cpv. 1, secondo periodo La legislazione federale sulla durata del lavoro ncll'eser' cizio delle ferrovie ed altre imprese di trasporto e di comu¬ nicazione e quella sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio sono riservate. 1 Art. 68 Legge fede¬ rale sul la¬ voro a do¬ micilio!

v La legge federale del 12 dicembre 1940 2) sul lavoro a domici¬ lio è modificata come segue: . 1. Art. 3, cpv. 1 In caso di dubbio, il Governo cantonale decide circa 1' applicazione della legge. Le decisioni dell'ultima istanza can¬ tonale possono essere impugnate davanti al 'Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo secondo la legisla¬ zione federale sull'organizzazione giudiziaria.

1

2. 'Art. 8, cpv. 5 I crediti che operai a domicilio hanno di fronte al da¬ tore di lavoro per lavori eseguiti a domicilio sono considerati salari nel senso, dell'articolo 93 della legge federale dell'ti aprile 1889 sulla esecuzione e .»sul fallimento.

0

.1) CS 1, 453 (A III J 1).'

2) CS 8, 223 (A XIV A 4).

509 ,

3. Art. 10, cpv. 2 abrogato

4. Art. 11 -1 II Consiglio federale istituisce una Commissione fede- Commissione rale del lavoro a domicilio, mòlla quale la Confederazione, del, lavof° ,, gli · .

i. Cantoni, uomini di .

scienza, ....

« datori di lavoro e gli operai.a domicilio.

a domicilio sono equamente rappresentati. Per i rami, ove il lavoro a domicilio è di considerevole importanza, la Commis¬ sione può costituire soitocommissioni e ricorrere a periti.2 La 'Commissione del lavoro a domicilio esprime il suo parere, a destinazione del Dipartimento federale dell'eco¬ nomia pubblica, su questioni concernenti le condizioni di la- ; voro e di mercede nel lavoro a domicilio. Essa può, di sua iniziativa, sottoporgli proposte, in particolare circa la deter¬ minazione delle mercedi, nel senso dell'articolo 12.

5. Art. 12, cpv. 1 Allorché Ile mercedi pagate agli operai a domicilio di un ramo determinato sono e'ccezionalmente basse e non possono essere efficacemente regolate mediante contratto collettivo di lavoro, il Consiglio federale le stabilisce per ordinanza. Esso si consulta, dapprima, con i ^Cantoni interessati, la Commis¬ sione federale del lavoro a domicilio e le associazioni pro¬ fessionali interessate.

v

1

:

6. Art. 16, cpv. 2 Le persone, cui è affidata l'esecuzione o la vigilanza o che vi collaborano, e i membri della Commissione federale del lavoro a domicilio soino tenuti al segreto d'ufficio sui fatti, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività. .

2

''

7,. Art, 20, cpv. 1, -lctt. c abrogato Art. 69

La legge federale del 13 giugno 1941 D sulle condizioni d'ini- Legge fedepiego dei comméssi viaggiatori è modificata come segue: co^dizkjni d'impiego Art. 9, cpv. A dei commessi viaggiatori.

abrogato .

1) CS 2, 763 (A IV D).

510

Legge fede¬ rale sulla organizza¬ zione giu¬ diziaria.

Art. 70 La 'legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giu¬ diziaria è modificata come segue: Art. 99, n. IX Protezio. a. Le decisioni dell'Ufficio federale dell'industria e delle ne del arti e mestieri e del lavoro concernenti! l'assoggettamento lavoro di singole aziende industriali alle disposizioni speciali della legge sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro) ; b. le 'decisioni dell'ultima istanza cantonale concernenti 1' applicabilità della legge sul lavoro a singole aziende non industriali o a singoli lavoratori in aziende industriali o non industriali; c. le decisioni dell'ultima istanza cantonale .concernenti 1' applicabilità della legge sul lavoro a. domicilio.

Vili.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ' Art. 71

Riserva del diritto pubblico.

Abrogazio¬ ne di leggi federali.

Sono riservate in particolare: a. la legislazione federale sulla formazione professionale, sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professio¬ nali di autoveicoli; b. le prescrizionil federali, cantonali e comunali sui. rapporti di lavoro di diritto pubblico; c. le prescrizioni di polizia federali, cantonali e comunali, segna¬ tamente quelle di polizia edile, del fuoco, sanitaria e delle acque, come anche quel/le sul riposo domenicale e sull'orariod'apertura delle aziende di vendita al minuto, dei ristoranti e caffè e delle aziende di spettacolo.

' ' Art. 72 Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi federali: 1

511 a. la legge federale. del 2 novembre 1938 ^ concernente, la fab¬ bricazione e la vendita dei fiammiferi; , b. la legge federale del 18 giugno 19142) sul lavoro nelle fab¬ briche, riservato il capoverso 2, qui appresso; c. la legge federale del 31 marzo 1922 3) sull'impiego degli ado¬ lescenti e delle donne nelle arti e mestieri; d. la legge federale del 26 settembre 1931 4) sul riposo setti¬ manale; e. la legge foderale del 24 giugno 1938 5) sull'età minima dei la¬ voratori.

2

Le seguenti disposizioni della legge federale del 18 giugno 1914 sul lavoro nelle fabbriche rimangono applicabili alle aziende industriali: a. le disposizioni di diritto civile degli articoli da 20 a 26, 28, 29 e 69, capoversi 2 e 5; b. le disposizioni ;degli articoli 30, 31, 33, 34 e 35 in materia di conciliazione. r ·

Art. 73 .

Con l'entrata in vigore della presente legge sono, inoltre, Abrogazioabrogalc: ne di prescri¬ zioni canto¬ ri. le prescrizioni cantonali concernenti la materia "disciplinata naii.

dalla medesima; b. le prescrizioni cantonali concernenti le vacanze, riservalo il capoverso 2, qui appresso.

2 Le prescrizioni cantonali prevedenti vacanze più lunghe di quelle stabilite nell'articolo 341 bis, capoverso 1, del Codice delle obbligazioni · rimangono in vigore come disposizioni di diritto ci¬ vile nell'ambito del capoverso 2 del predetto articolo.

1

3

Sono riservale le prescrizioni cantonali sulla visita medica dei giovani, nella misura in cui la Confederazione non usa della com¬ petenza conferitale nell'articolo 29, capoverso 4.

4 Prima dell'entrata in vigóre della legge, i Cantoni determi- .

nano in mòdo tassativo quali prescrizioni sono abrogate e quali.rili CS 2) CS 3) CS 4) CS 5) CS

8, 113 (A XIV A 1).

8, 3 (A XIV A 1).

8, 200 (A XIV A 3).

8, 121 (A XIV A 2).

8, 211 (A XVI A 3).

512 mangono valide. Questa determinazione richiede l'approvazione del Consiglio federale.

Art. 74 1 Entrata in ' II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore vigore.

della legge. Esso può differire l'entrata in vigore di singole parti o disposizioni.

2 II Consiglio federale, se non mette simultaneamente in vigore tutte le disposizioni della legge, determina con l'entrata in vigore delle singole disposizioni se e in quale misura sono abrogate le leggi federali indicate nell'ai*ticolo 72, capoverso 1.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 marzo 1964. ·, .

Il Presidente: Otto Hess Il Segretario: Ch. Oser

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 13 marzo 1964.

Il Presidente: L. Danioth Il Segretario: F.Weber

513

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede, è pubblicata conformemente al¬ l'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 13 marzo 1964.

-

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser. ·

Data della pubblicazione: 19 marzo 1964.

Termine d'opposizione: 17 giugno 1964.

514 . Termine d'opposizione: 17 giugno 1964

LEGGE FEDERALE sulle Scuole tecniche superiori d'agraria (Del 13 marzo ,1964$

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE- SVIZZERA, visto gli 'articoli 31 bis, capoverso 2, 32, 34 ter, capoverso 1, let¬ tera g, e 64 bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 agosto 1963 D, decreta: Art. 1 Definizione. 1 La Confederazione promuove la formazione nelle scuole tecni¬ che superiori d'agraria, che, mediante l'insegnamento scientifico e gli esercizi di laboratorio, conferiscono le conoscenze teoriche e pra¬ tiche per esercitare adeguatamente le professioni tecniche agricole · superiori non richiedenti studi universitari.

2

Le scuole tecniche superiori d'agraria che adempiono le con¬ dizioni di cui all'articolo 7, capoverso 2, della legge federale con¬ cernente il promovijnento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (legge sull'agricoltura) del 3 ottobre 1951 2) possono be¬ neficiare dei sussidi federali.

Art. 2 Titolo. 1 Chiunque supera l'esame finale in Una scuola tecnica superiore d'agraria riconosciuta dalla Confederazione è autorizzato a denomi¬ narsi .pubblicamente « tecnico agronomo ».

2 II titolo conferito negli altri rami dell'agricoltura è stabilito per ordinanza.

1) FF 1063, 1128.

2) RU 1953, 1133 (A XVI Al).

515 Art. 3 1

Le disposizioni dell'articolo 14, capoverso 1, numeri 1, 2, 4 e Sussidi 5, e capoverso 2, della legge sull'agricoltura' si applicano analoga¬ mente alle scuole tecniche superiori d'agraria riconosciute.

2 La Confederazione può sussidiare fino ad un massimo del 50% le borse di studio assegnate dai Cantoni, Comuni, fondazioni o as¬ sociazioni.

Art. 4 Chiunque si attribuisce un titolo nel senso dell'articolo 2, Disposizioni senza avere superato l'esame finale di una scuola menzionata nel- penali* l'articolo 1, è punito con l'arresto o con la' multa. L'infrazione è pu¬ nibile anche se commessa per negligenza.

2 Sono riservate le disposizioni speciali del Codice penale.

1

3

II perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Art. 5 II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore Entrata della presente legge.
in vigore
ed esecuzione.

2 ' Esso ò incaricato d'eseguirla.

1

Così decretato dal Consiglio degli Stali.

Berna, 13 marzo 1964.

Il Presidente: L. Danioth Il Segretario: F. Weber

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 marzo 1964.

Il Presidente: Otto Hess Il Segretario: Ch. Oser

516 Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente al¬ l'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3, della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni po¬ polari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 13 marzo 1964.

, Per ordine del Consiglio federale svizzero, II Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 19 marzo 1964.

Termine d'opposizione: 17 giugno 1964.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale che modifica quella sull`ordinamento dei funzionari federali (Del 13 marzo 1964)

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1964

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---

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19.03.1964

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