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Termine d'opposizione : 5 luglio 1938.

Legge federale per assicurare l'approvvigionamento dei paese con merci indispensabili.

(Del 1° aprile 1938.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 6, della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 novembre 1937, decreta : I.

SCOPO E ATTRIBUZIONI.

Art. 1.

1 La Confederazione prende le misure necessarie per assicurare l'approvvigionamento della popolazione e dell'esercito con merci indi¬ spensabili in caso di bloccò economico o in tempo di guerra.

2 II Consiglio federale è autorizzato ad eseguire le misure pre¬ viste dagli articoli seguenti. Esso domanderà all'Assemblea federale 1 crediti necessari.

3 Con riserva del capo IV, sulle altre misure da prendere pei' assicurare l'approvvigionamento del paese con merci indispensabili) decide l'Assemblea federale.

II.

INVENTARI ED INCHIESTE.

Art. 2.

II Consiglio federale è autorizzato ad ordinare l'inventario delle scorte di merci indispensabili, come pure inchieste sulla possibilità di assicurarne la produzione. Può richiedere, in modo generalo o p©1' casi determinati, che gli siano fatte comunicazioni periodiche.

2 Quando sia stato ordinato un inventario o un'inchiesta, ognuno è obbligato ad informare l'autorità competente su tutti i punti di ca1

279 rattere economico che hanno un'importanza per l'approwigionamento <ìella popolazione e dell'esercito; a richiesta, ognuno deve presentare 1 documenti che possono essere utili. Ove occorra, può essere ordinato che siano tenuti appropriati registri di deposito.

III.

MISURE DA PRENDERE IN PERIODI INCERTI.

Art. 3.

1 , Ove la situazione generale lo esiga, il Consiglio federale può, Per assicurare l'approvvigionamento dèi paese, prendere le seguenti misure : , a) costituire scorte per conto della Confederazione o aumentare quelle che essa già possiede; ' b) promuovere, mediante contratti o altri mezzi adeguati,'la costi¬ tuzione e l'aumento di scorte da parte di tern; e) ordinare a imprese pubbliche o private, come pure alle ammini« strazioni cantonali del sale, di costituire, in luoghi e in quanti' tatbvi determinati, scorte di merci del loro ramo. ' - ; 2 Quando delle scorte devono essere costituite da terzi, sarà desi¬ gnato in ogni singolo caso chi ne è responsabile e ha il diritto di disporne. · 3 Quando l'autorità ordina di costituire e di conservare delle scorte, la Confederazione deve risarcire tutti coloro ai quali, per questo ondine e senza loro colpa, sia derivata una perdita, dopo deduzione di eventuali utili.j · .

: , Art. 4. ...... ... , , r..-, A complemento di queste misure il Consiglio federale può, per guanto concerne i prodotti dell'agricoltura e della selvicoltura, ordi¬ näre che si abbia, ad intensificarne la produzione o lo sfruttamento. La Confederazione prenderà a suo carico un'equa parte degli svantaggi Materiali che ne possono risultare.

· ' Art. 5.

Il Consiglio federale può favorire, mediante sussidi o altri mezzi adeguati, degli studi e degli esperimenti, icome pure altre misure pre¬ paratorie dirette ad intensificare, nel paese, l'uso di prodotti naturali 0 la produzione di merci indispensabili.

.

· Ari 6.

' 1 V Il Consiglio federale prende inoltre le misure necessarie per assi¬ epare il regolare esercizio dei trasporti in caso di blocco economico 0 in tempo di guerra.

Foglio Federale, 1938.

24

280 IV.

MISURE DA PRENDERE IN CASO DI GUERRA IMMINENTE.

Art. 7.

1 In caso di guerra imminente, il Consiglio federale è inoltre auto¬ rizzato a prendere altre misure per assicurare l'approvvigionamento della popolazione e dell'esercito. Può in modo particolare decretare il sequestro o l'espropriazione.

2 Le scorte che sono state costituite volontariamente, specialmente quelle che non hanno fruito di alcun sussidio, devono, in quanto lo consenta l'interesse del paese, essere lasciate ai loro proprietari.

3

In caso di espropriazione, la Confederazione corrisponde un'in¬ dennità piena ed intera al proprietario. In caso di sequestro, essa Io risarcisce in equa misura.

Art. 8.

Qualora da parte dell'estero siano frapposti ostacoli all'importa¬ zione di merci indispensabili all'approvvigionamento del paese, il Con¬ siglio federale emana disposizioni per impedire aumenti ingiustificati dei prezzi anche sulle merci "di cui esistono scorte nel paese. , V.

CONTROLLO E PROCEDURA.

Art. 9.

Gli agenti incaricati di controllare il risultato delle inchieste e 1° stato delle scorte sono autorizzati a verificare le informazioni e i rapporti ottenuti, sia mediante esame di tutti i documenti esistenti, sia mediante ispezione dei magazzini e dei locali di fabbricazione.

Art. 10.

Tutti gli agenti incaricati del controllo sono obbligati a serbare il segreto sulle constatazioni e osservazioni fatto nell'esercizio delle loro funzioni.

3 Non sono autorizzati a dare informazioni se non ai servizi com¬ petenti.

Art. 11.

1 Con riserva del secondo capoverso, il Consiglio federale isti¬ tuirà delle commissioni fuori dell'amministrazione federale per deci¬ dere sulle pretese valutabili in denaro avanzate in virtù della presente legge. Le loro decisioni potranno essere deferite al Tribunale federale quando il valore litigioso, secondo le conclusioni delle parti innanzi all'istanza inferiore, raggiunge ancora almeno due mila franchi; sl applicano per analogia gli articoli dal 77 all' 87 della legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione.

1

281 2

I

Spetta all'autorità amministrativa di fissare in modo definitivo sussidi da accordare in .virtù degli articoli dal 4 al 6.

VI. DISPOSIZIONI PENALI.

Art. 12.

Chiunque si sottrae all'obbligo di fornire informazioni o comuni¬ cazioni periodiche o all'obbligo di presentare documenti o di temere registri di deposito, chiunque s'oppone al contrailo prescritto dall'autorità competente, impedisce il controllo stesso o inganna gli agenti che lo eseguiscono, chiunque, come agente del controllo, viola il segreto al quale è obbligato in virtù dell'articolo 10, chiunque contravviene a una disposizione emanata dall'autorità competente in virtù dell'articolo 4, è punito coni la multa fino a cinquemila franchi.

Ari 13.

Chiunque contravviene a una disposizione emanata dall'auto¬ rità competente in virtù dell'articolo 3, lettera c, circa l'obbligo di costituire delle scorte, chiunque fa uso d'indicazioni incomplete o inesatte per ottenere Un indebito sussidio o altro vantaggio oppure .per sottrarsi a. un obbligo, è punito con la multa fino e trentamila franchi o con la deten¬ zione fino a un anno. Le due pene possono essere cumulate.

2 La pena è della multa fino a cinquemila franchi se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 14.

L'Assemblea federale ha il diritto di emanare, entro i limiti del¬ l'articolo 13, le disposizioni penali necessarie per l'esecuzione delle misure prese in virtù dell'articalo 1, terzo capoverso. Lo stesso diritto e conferito al Consiglio federale per l'esecuzione dèlie misure previste II egli articoli 7 e 8.

Art. 15.

Se la contravvenzione è stata commessa nell'azienda di una per¬ sona giuridica, ovvero di una società in nome collettivo o in accoman¬ dita, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno a gito o avrebbero dovuto agire per essa. La persona giuridica o la Società risponde però solidalmente per le multe e le spese.

1

I

Art. 16.

Sono applicabili le disposizioni generali del codice .penale fe¬

rrale.

II procedimento e il giudizio sono riservati ai Cantoni.

282 2

Le sentenze di prima e di oiltima istanza, come pure le dichia¬ razioni di non doversi procedere devano essere comunicate, senz' indu¬ gio e nel loro testo integrale, al Consiglio federale per mezzo del Mini¬ stero pubblico della; Confederazione; ; · -.-.....v. VII. DISPOSIZIONI FINALI.

'· , · Art. 17; : :

:

.

;

} Il Consiglio federale emanerà le disposizioni conicérnènti l'ese¬ : ; cuzione; della presente legge. ' '· "./ *. ;2- Esso si farà coadiuvare;dai Cantoni. .

3 Esso farà appello anche alla collaborazione dei; gruppi/econo¬ mici interessati. ;< .

Art. 18. ; :· 0: ri Il Consiglio federale fiésa'- il giorno in cui -' la presente: legge en¬ trerà in vigore.

Così d^rétato dal Consiglio nazionale, ' : ; Berna, i° aprile'1938; ' ' ' : . . Il Presidente : F. Hauser. ! ' V· " il Segretario : G. Bovet.

'

Così decretato dal Consiglio degli Stati, . ; ' ; Berna, 1° aprilè 1938.

.

' ' ;; ;; !r · ' ' TI ' Presidente :: B. - Week.; ' II Segretario : Leimgruber.

Il Consiglio federale decreta:

· ; La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, 'secondo capoverso; della . Costituzione, federale e all'articolo- 3 della legge federale' del 17 giugno 1874 concernente le vo¬ tazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

.

r.

Berna, 1» aprile 1938. A; Per ordine del . Consiglio .federale, svizzero, ! : ..Il Cancelliere della Conf ederazione : '-v-wi'iK G. Bovet.

:

Data della pubblicazione : 6 aprile 1938.

Termine d'opposizione: 5 luglio 1938,

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Legge Federale per assicurare l`approvvigionamento del paese con merci indispensabili.

(Del 1° aprile 1938.)

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1938

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06.04.1938

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