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Foglio Federale Berna, 5 gennaio 1968 Anno LI Volume I N° 1 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

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Termine d'opposizione: 4 aprile 1968

Leggefederale che modifica quella su l'assicurazione militare (Del 21 dicembre 1967) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 luglio 19671, decreta: I La legge federale del 20 settembre 1949 2 su l'assicurazione militare (appresso: «LAM») è modificata come segue: Art. 1, cpv. 1, n. 10 (nuovo) 10. Chiunque prenda parte come civile ad un'esercitazione militare se tale attività è coperta dall'assicurazione militare giusta una decisione del Consiglio federale.

Art. 1, cpv. 2 2 È parimenti a beneficio dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie: 1. Chiunque soggiacia all'obbligo del servizio militare o funga da istrut¬ tore nella protezione civile e partecipi a corsi, esercitazioni, rapporti o 1 2

FF 1967 II, 1.

RU 1949, 1705 (A XI L).

Foglio Federale, 1968, Vol. I

2 sia mobilitato durante il servizio attivo o chiamato per soccorsi urgenti come pure chiunque,presti aiuto durante l'intervento degli organismi di protezione'civile.

2. Chiunque, senza essere tenuto a servire nella protezione civile o a fun¬ gere da istruttore, partecipi a corsi, esercitazioni e rapporti, se detta attività è coperta dall'assicurazione militare giusta una decisione del Consiglio federale.

3. Chiunque svolga fuori servizio un'attività volontaria di protezione ci¬ vile, se detta attività è conforme alle istruzioni del Dipartimento fede¬ rale di giustizia e polizia.

Art.. 20, cpv. 3 3 II guadagno è considerato fino a 27 000 franchi l'anno. Questa somma soggiace agli eventuali adattamenti giusta l'articolo 25 bis.

Art. 24, cpv. 2 II guadagno è considerato fino a 27 000 franchi l'anno. Questa somma soggiace agli eventuali adattamenti giusta l'articolo 25 bis.

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Art. 25 bis A ogni sensibile aumento o diminuzione, rispetto alla situazione di partenza, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, il Consiglio federale è tenuto ad adattare le rendite, dall'inizio dell'anno seguente, aumentando o diminuendo il guadagno annuo che le determina.

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2

Se le rendite devono essere adattate alle fluttuazioni del reddito del lavoro, il Consiglio federale deve presentare all'Assemblea fédérale una pro¬ posta corrispondente. I decreti federali d'adattamento non sono sottoposti al referendum. ' II 1

' Con l'entrata in vigore della presente legge, le indennità di malattia in corso vanno aumentate in modo di corrispondere al guadagno di cui l'assi¬ curato è privato, semprechè tale guadagno superi il massimo finora preso in considerazione.

2 Alla stessa data, le rendite in corso saranno modificate come segue: a. esse sono aumentate in modo di corrispondere- al guadagno annuo stabi¬ lito al momento . della loro determinazione, semprechè tale guadagno superi il massimo finora preso in considerazione; b. il guadagno annuo stabilito secondo la lettera a è aumentato, in caso di rendita permanente, del 7,5 per cento, se la rendita è stata ricalcolata, con effetto dal 1° gennaio 1964, giusta il numero IV, capoverso 1, della legge federale del 19 dicembre 1963 che modifica quella su l'assicura¬ zione militare, oppure del 5 per cento, se la rendita è stata concessa nel 1964.

3 3

In caso , d'adattamento delle rendite in corso giusta il capoverso 2, il nuovo guadagno annuo preso in considerazione non può superare l'ammon¬ tare massimo previsto all'articolo 24, capoverso 2, della LAM.

4 II rincaro al 31 dicembre '1965, corrispondente a un livello dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 220 punti (agosto 1939 = 100) è ritenuto compensato mediante il nuovo calcolo delle rendite, conformemente al de¬ creto federale del 17 marzo 1966 per l'adattamento delle rendite dell'assi¬ curazione militare e ai capoversi da 1 a 3 del presente numero. Questo com¬ penso del rincaro corrisponde, secondo il nuovo indice dei prezzi al consumo (settembre 1966), a 97,4 punti.

III 1

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1968.

2

II Consiglio federale è incaricato di eseguirla.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 dicembre 1967.

Il Presidente: H. Conzett Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

,

Berna, 21 dicembre 1967.

v Il Presidente: E. Wipfli Il Segretario: F. Weber Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

Berna, 21 dicembre 1967.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser Termine d'opposizione: 4 aprile 1968.

Data della pubblicazione: 5 gennaio 1968.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale che modifica quella su l`assicurazione militare (Del 21 dicembre 1967)

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