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Foglio Federale Berna, 26 aprile 1968 Anno LI Volume I N° 17 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

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9942 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione dell'accordo di cooperazione conchiuso tra il Governo svizzero e il Governo svedese per l'uso pacifico dell'energia nucleare (Del 10 aprile 1968) Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Ci pregiamo di proporre alla vostra approvazione l'accordo di coopera¬ zione per l'uso pacifico dell'energia nucleare, firmato a Berna il 14 febbraio 1968, con riserva di ratifica, dal Governo svizzero e dal Governo svedese.

I. INTRODUZIONE A tutt'oggi il nostro Paese ha stretto accordi di cooperazione nel settore dello sviluppo dell'energia nucleare con quattro Stati i quali occupano tutti un posto importante in questo settore: trattasi degli Stati Uniti d'America (accordo del 30 dicembre 1965, RU 1966, 1305), della Francia (accordo del 19 luglio 1957, RU 1958, 723), del Canada (accordo del 6 marzo 1958, RU 1958, 726), e della Gran Bretagna (accordo dell'I 1 agosto 1964, RU 1965, 745). Un accordo simile è stato pure conchiuso con il Brasile, in quanto que¬ sto Paese dispone di giacimenti di uranio e di torio che, a lungo termine, potranno presentare un interesse particolare per il nostro settore elettrico, allorché si tratterà di assicurarne l'approvvigionamento in combustibili nu¬ cleari.

Foglio Federale, 1968, Vol. I

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550 Con la Svezia il nostro Paese collabora fruttuósamente, già da diversi anni, nel campo della tecnologia dei reattori. La collaborazione si è svilup¬ pata su una base originaria di relazioni personali: mediante uno scambio di lettere, fra la direzione dell'azienda «AB Atomenergi» e il presidente della società nazionale per l'incremento della tecnica nucleare industriale (SNA), era stato infatti convenuto, nel 1963, di procedere a degli scambi d'informa¬ zione e di avviare in comune delle ricerche su differenti problemi correlati con lo sviluppo dei reattori ad acqua pesante. Per questa via, i contatti anno¬ dati si sono venuti poi intensificando e si sono allargati al gruppo di ricerca dell'Istituto federale sui reattori (IFR) e ai paralleli sérvizi dell'ente governa¬ tivo svedese dell'energia nucleare. È stato così segnatamente possibile acqui¬ sire preziose conoscenze, di cui la società nazionale suddetta ha saputo far tesoro per i propri studi di sviluppo; inoltre, specialisti svizzeri hanno avuto l'occasione d'effettuare dei soggiorni di perfezionamento nei centri di ricerca svedesi, ove si sono familiarizzati con le tecnologie più recenti. Da parte loro gli Svedesi hanno delegato per un periodo abbastanza lungo propri speciali¬ sti presso l'Istituto di Wiirenlingen. Partendo da questa salda base, il nostro delegato ai problemi nucleari, in occasione di una sua visita in Svezia nel 1967, ebbe modo di prendere adeguate disposizioni per proseguire ed anzi potenziare la collaborazione. La Svezia ha* acquistato da noi talune attrezza¬ ture destinate ai suoi impianti nucleari, mentre l'Istituto di Wiirenlingen e la Centrale sperimentale nucleare di Lucens hanno passato degli ordinativi all'industria svedese.

Alla fine del 1966, una delegazione svedese soggiornante in Svizzera aveva sottolineato le possibilità dell'industria svedese di fornire degli ele¬ menti combustibili nonché buone quantità di uranio naturale. Tuttavia, le ordinazioni che il nostro Paese avesse eventualmente inteso fare sarebbero poi, per ragioni politiche, potute essere eseguite soltanto qualora la Confederazione si fosse previamente obbligata ad impiegare i mate¬ riali forniti unicamente a scopi pacifici, vincolandosi quindi mediante disposizioni identiche a quelle che disciplinano le forniture degli altri' Stati occidentali,
come gli Stati Uniti, il Canada e la Gran Breta¬ gna. Considerate queste possibilità svedesi di fornitura, che prossimamente potrebbero assumere per il nostro Paese un'importanza particolare, gli organi responsabili hanno reputato che valesse la pena di pensare alla previa con¬ clusione di un accordo di cooperazione, analogo a quelli già conchiusi con gli altri Stati citati, ed idoneo ad apprestare le necessarie basi contrattuali.

Inoltre un tale accordo consentirebbe alle parti di precisare in modo formale la loro comune volontà di continuare la collaborazione nello sviluppo delle applicazioni civili dell'energia nucleare; si prevedeva unicamente, con ciò, di definire un quadro molto generale che consentisse di tener conto di tutti i bisogni reciproci particolari, i quali avrebbero poi dovuto formare, caso per caso, l'oggetto di convenzioni particolari.

551 II. CONTENUTO DELL'ACCORDO L'articolo primo enumera le differenti forme di cooperazione, le quali coprono segnatamente lo scambio d'informazioni, la fornitura di attrezza¬ ture, d'impianti, di materiali, di materie grezze, di materie nucleari speciali e di combustibili, la cessione dei diritti inerenti ai brevetti industriali ed in¬ fine il libero accesso alle attrezzature ed agli impianti nonché la facoltà di usarne. L'accordo traccia in tal modo l'ambito di una collaborazione che, come già abbiamo detto, dovrà poi essere precisata caso per caso mediante convenzioni particolari.

L'articolo secondo dispone che persone od enti privati di una delle Parti possono trattare direttamente con gli organismi statali nonché con le persone ed enti privati dell'altra Parte.

Gli articoli terzo e quarto enumerano le condizioni connesse con la co¬ municazione delle informazioni e con la fornitura di materiali, materie ed attrezzature.

L'articolo quinto è dedicato alle misure di controllo e di garanzia che saranno applicate; esso definisce segnatamente i diritti esercitabili dalle Parti onde garantire che le forniture fatte siano volte unicamente a scopi pa¬ cifici. Le disposizioni di questo articolo risultano del resto analoghe alle pre¬ scrizioni parallele degli accordi di cooperazione conchiusi con il Canada e la Gran Bretagna. Le Parti contraenti si dichiarano pronte a consultarsi, a tempo debito, al fine di trasferire questi diritti di controllo all'Agenzia inter¬ nazionale dell'energia nucleare.

L'articolo sesto elenca e definisce termini ed espressioni utilizzati nel¬ l'accordo.

L'articolo settimo concerne le clausole finali: la ratifica resta riservata e l'accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti perti¬ nenti. L'accordo è conchiuso per la durata minima di dieci anni, esso resterà in vigore successivamente sinché non sia disdetto dall'una o dall'altra Parte contraente, nel qual caso durerà ancora sei mesi dopo la disdetta.

Il testo dell'accordo è stato approntato nelle lingue francese ed inglese, ambedue facenti parimente fede.

Il presente accordo integra in modo molto vantaggioso gli accordi ana¬ loghi già stabiliti con altri Stati. Esso non comporta per la Confederazione degli obblighi che travalichino quelli deducibili dagli accordi già conchiusi con gli altri Paesi
o dalla sua appartenenza all'Agenzia internazionale del¬ l'energia nucleare di Vienna; esso, infine, non è per nulla lesivo del nostro statuto di neutralità. Questo nuovo testo internazionale, in quanto è con¬ chiuso per un periodo di dieci anni, non richiede d'essere sottoposto al refe¬ rendum facoltativo previsto dall'articolo 89, capoverso 4, della Costituzione federale.

552 Abbiamo l'onore di proporvi d'approvare l'accordo qui presentato adot¬ tando il decreto federale allegato. La costituzionalità del medesimo risulta dall'articolo 8 della Costituzione federale che attribuisce alla Confedera¬ zione il diritto di conchiudere trattati con Stati esteri. La competenza dell'As¬ semblea federale trova la sua radice nell'articolo 85, numero 5, della Costitu¬ zione federale.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 10 aprile 1968.

. In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Spültier H Cancelliere della Confederazione: Hubcr

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione dell'accordo di cooperazione conchiuso tra il Governo svizzero e il Governo svedese per l'uso pacifico dell'energia nucleare (Del 10 aprile 1968)

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