1069

Termine d'opposizione: 31 marzo 1969

Legge federale che modifica quella sui prodotti stupefacenti (Del 18 dicembre 1968)"

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 69,69 bis e 64 bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 marzo 1968 J, decreta: I La legge federale del 3 ottobre 1951 2 sui prodotti stupefacenti è modifi¬ cata e completata come segue: Art. 2, cpv. 2 Concerne unicamente il testo tedesco Art. 3, cpv. 2 e 3 (nuovo) In esecuzione delle decisioni prese dalle organizzazioni internazionali competenti (Organizzazione delle Nazioni Unite, Organizzazione mondiale della sanità) e delle raccomandazioni da esse dedotte dalle convenzioni inter¬ nazionali ratificate dalla Svizzera, il Consiglio federale ha facoltà di esclu¬ dere gli stupefacenti enumerati nell'articolo 2, capoverso 1, da una parte delle misure di controllo stabilite dalla presente legge oppure, per deter¬ minate concentrazioni o quantità, da tutte le menzionate misure.

2

8

II Consiglio federale può delegare al Servizio federale dell'igiene pub¬ blica le facoltà di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 4, cpv. 1 *Le ditte e le persone che intendono coltivare piante da alcaloidi o canapa per estrarre stupefacenti o che intendono fabbricare e preparare 1 FF 2

1968 I, 489.

RU 1952, 245 (A IX D 3).

1070 stupefacenti o farne commercio devono otténere un permesso dell'autorità cantonale competente.

Art. 6, cpv. 1 1 Conformemente alle convenzioni internazionali in materia, ratificate dalla Confederazione, il Consiglio federale è autorizzato a vietare o limitare ai titolari del permesso la coltivazione di piante da alcaloidi o di canapa per estrarne stupefacenti, la fabbricazione, l'importazione, l'espor¬ tazione e la detenzione di determinati stupefacenti.

Art. 7, cpv. 1 Le sostanze e i preparati che non sono stupefacenti nel senso dell'arti¬ colo 2, ma che hanno, di fatto o presumibilmente, un effetto analogo, pos¬ sono essere fabbricati, importati, depositati, esportati, usati o smerciati solamente con il consenso espresso del Servizio federale dell'igiene pubblica e alle condizioni da esso stabilite.

1

Art. 9, cpv. 2, lett. b, abrogata Art. 9, cpv. 2 bis (nuovo) L'autorità cantonale competente, consultato il Servizio federale dell'igiene pubblica, può autorizzare i medici, dentisti, veterinari e tenutari d'una farmacia pubblica od ospedaliera, che non siano abilitati ad esercitare liberamente la professione su tutto il territorio nazionale, secondo l'articolo 1 della legge federale 19 dicembre 1877 per l'esercizio delle arti salutari, ma ai quali essa, sulla base d'un diploma diverso da quello federale, abbia rila¬ sciato il permesso di praticare sotto la loro responsabilità, a procurarsi, dete¬ nere, usare e dispensare stupefacenti nei limiti giustificati dall'esercizio regolamentare della professione. Sono riservate lé disposizioni cantonali che disciplinano la dispensa diretta da parte dei medici e dei veterinari.

2 bis

* Art. 14, cpv. 2 Qualsiasi istituto scientifico può essere autorizzato dall'autorità canto¬ nale competente a coltivare piante da alcaloidi o canapa per estrarre stu¬ pefacenti ed a procurarsi, detenere e usare stupefacenti nei limiti dei propri bisogni.

3 bis Organizzazioni (nuovo capitolo) 2

. Art. 14 bis (nuovo) II Consiglio federale può autorizzare organizzazioni nazionali o in¬ ternazionali, come la Croce Rossa, le Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, a procurarsi, importare, detenere, usare, prescrivere, dispensare o esportare stupefacenti nei limiti della loro attività.

1

1071 2

II Consiglio federale può revocare il permesso per un tempo determi¬ nato o in modo definitivo, qualora circostanze speciali lo esigano.

Art. 17, cpv. 1, 3 e 5 (nuovi) Le ditte, le persone e gli istituti in possesso d'un permesso in confor¬ mità degli articoli 4 e 14, capoverso 2, devono tenere una contabilità ag¬ giornata delle operazioni eseguite con stupefacenti.

1

3

Le ditte e le persone autorizzate a coltivare piante da alcaloidi o canapa per estrarne stupefacenti, a fabbricare od a preparare stupefacenti devono inoltre informare trimestralmente il Servizio federale dell'igiene pub¬ blica su la superficie delle loro colture, la natura ed i quantitativi di stupe¬ facenti estratti, fabbricati o preparati.

5

II Consiglio federale emana disposizioni sulla detenzione e designa¬ zione degli stupefacenti, sulla propaganda in merito e sulle indicazioni fi¬ guranti nei prospetti d'imballaggio.

Art. 18, cpv. 1 Le ditte, le persone, gli stabilimenti e gli istituti soggetti al controllo ufficiale sono tenuti a rendere accessibili ai controllori le colture, i locali di fabbricazione, di spaccio e di deposito ed a presentare loro le scorte di stupefacenti, nonché i documenti giustificativi. Essi sono tenuti, su domanda ed in ogni tempo, ad informare le autorità.

1

Art. 19, n.l 1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva piante da alcaloidi o canapa per produrre stupefacenti, chiunque, senza essere autorizzato, fab¬ brica, estrae, trasforma o prepara stupefacenti, chiunque, senza essere autorizzato, possiede, detiene, offre, mette in commercio, distribuisce, compera o acquista in altro modo, vende, negozia per terzi, procura, prescrive o comunque cede stupefacenti, chiunque, senza essere autorizzato, spedisce, transita, deposita, tra-.

sporta, importa o esporta stupefacenti, chiunque fa preparativi a questi scopi, chiunque finanzia un traffico illecito di stupefacenti o serve da interme¬ diario per il suo finanziamento, chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa, immagazzina; espor¬ ta, utilizza o mette in commercio sostanze o preparati, di cui all'articolo 7, figuranti nell'elenco compilato dal Servizio federale dell'igiene pubblica,

1072 è punito, se ha agito intenzionalmente, con la detenzione fino a due anni o con la multa fino a trentamila franchi. Se il colpevole ha agito per lucro, è punito, nei casi gravi, con la reclusione fino a cinque anni.

L'autore di un reato commesso all'estero, arrestato in Svizzera e non estradato, è parimente punito conformemente alle disposizioni della pre¬ sente cifra, se l'atto è punibile anche nel Paese in cui è stato commesso.

Art. 25, cpv. 1 II giudice pronuncia la confisca degli stupefacenti, delle sostanze, dei preparati e del materiale che hanno servito o avrebbero dovuto servire a commettere un'infrazione nel senso degli articoli dal 19 al 22 o che ne sono il risultato, anche qualora nessuna persona determinata possa essere perse¬ guita o condannata. Il giudice può ordinare che il ricavo della vendita degli stupefacenti, delle sostanze, dei preparati e del materiale confiscati sia resti¬ tuito al loro proprietario in tutto o in parte, secondo il grado di colpevolezza.

1

Art. 29 II Ministero pubblico della Confederazione è l'ufficio centrale incari¬ cato di reprimere il traffico illegale di stupefacenti. Esso, nei limiti delle prescrizioni e della prassi vigenti in materia di assistenza giudiziaria, collabora con le autorità d'altri Stati nella lotta contro il traffico illegale di stupefacenti. Esso raccoglie le informazioni atte a prevenire le infrazioni della presente legge ed a facilitare il perseguimento dei colpevoli. Per adem¬ piere questi compiti, si tiene in rapporto con i servizi interessati dell'Ammi¬ nistrazione federale (Servizio dell'igiene pubblica, Divisione di polizia, Direzione generale delle dogane, Direzione generale delle poste, dei telefoni e dei telegrafi), con le autorità cantonali di polizia, con gli uffici centrali di altri Paesi e con l'Organizzazione internazionale di polizia criminale-INTERPOL.

2 All'assunzione di prove nell'ambito dell'assistenza giudiziaria interna¬ zionale in processi penali riguardanti stupefacenti, si applicano le disposi¬ zioni della legge federale sulla procedura penale.

1

3

I Cantoni sono tenuti a segnalare in tempo all'Ufficio centrale qual¬ siasi perseguimento penale iniziato. allo scopo di reprimere un'infrazione alla presente legge.

4 È riservato il diritto del Procuratore generale della Confederazione di ordinare delle indagini nei limiti dell'articolo 259 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale. Questo diritto è dato pure per l'ese¬ cuzione di domande estere di assistenza giudiziaria.

1073 Art. 31, cpv. 3 (nuovo) Nel rilasciare permessi a organizzazioni, nel senso dell'articolo 14 bis, il Consiglio federale statuisce, caso per caso, le disposizioni precisanti i poteri accordati, le condizioni da riempire ed il modo del controllo. Se occorre, esso può adottare, regolamentando il controllo, prescrizioni dero¬ ganti alla legge.

3

II Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della pre¬ sente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 dicembre 1968.

Il Presidente: M. Aebischer Il Segretario: F, Koehler Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 dicembre 1968.

Il Presidente: C Clavadetscher Il Segretario: Sauvant

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

Berna, 18 dicembre 1968.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Huber Data della pubblicazione: 31 dicembre 1968.

Termine d'opposizione: 31 marzo 1969.

1074

Termine d'opposizióne: 31 marzo 1969

Legge federale che modifica quella sulla organizzazione giudiziaria (Del 20 dicembre 1968)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 settembre 1965,1 decreta:

La legge federale del 16 dicembre 1943 2 sulla organizzazione giudizia¬ ria è modificata come segue: TITOLO PRIMO Disposizioni generali .

Capo primo

Organizzazione del Tribunale federale Art. l,cpv. 1 .

.

1

II Tribunale federale si compone di 26 a 30 giudici e di 12 a 15 supplenti.

Art. 12, cpv. 1, lett. d a. La Corte di diritto pubblico e di diritto amministrativo, comprendente la Camera di diritto pubblico, la quale giu¬ dica le cause di diritto pubblico, e la Camera di diritto amministrativo, la quäle giudica le cause di diritto ammini¬ strativo, in quanto le stesse non incombano in virtù del 1 2

FF 1965 II, 1029.

CS 3, 499 (A VII A).

1075 regolamento a un'altra Corte o, in virtù degli articoli 122 e seguenti, al Tribunale federale delle assicurazioni;.

Art. 15, cpv. 3 La Camera di diritto amministrativo giudica nella com¬ posizione di cinque membri, in quanto si tratti di questioni di principio, importanti per la giurisprudenza del Tribunale o dell'amministrazione o di cause di carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a 8000 franchi; altrimenti, essa giu¬ dica nella composizione di tre membri. È riservato l'articolo 109.

Art. 17 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, i dibattimenti da¬ vanti al Tribunale federale e alle sue sezioni come pure le deli¬ berazioni e le votazioni sono pubblici: è fatta eccezione per le deliberazioni e le votazioni delle sezioni penali, della Camera di esecuzione e dei fallimenti e, in quanto si tratti di affari disci¬ plinari, della Camera di diritto amministrativo.

3

2

In materia d'imposte, soltanto le parti e i loro rappre¬ sentanti possono assistere al dibattimento, alle deliberazioni e alle votazioni.

3

II Tribunale può ordinare che il dibattimento si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume ov¬ vero se ciò è richiesto dall'interesse di una parte o di altra per¬ sona che ha partecipato alla causa.

Art. 22, cpv. 1, lett. c abrogato , Art. 34, cpv. 1 1 termini stabiliti dalla legge o fissati dal giudice non c. Sospen¬ sione dei decorrono: termini a. dal 7° giorno precedente al 7° giorno successivo alla Pasqua; b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso; c. dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso.

1

Art. 54, cpv. 1 L'atto di ricorso per riforma dev'essere depositato presso l'autorità, che ha emanato la decisione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta...

(rimanente invariato).

1

1076 Art. 61, cpv. 1 L'atto di ricorso è comunicato alla parte contro la quale è diretto; questa ha il diritto di rispondervi in modo conciso entro trenta giorni... (rimanente invariata).

1

Art. 69, cpv. 1 e 2 L'atto di ricorso deve essere depositato presso l'autorità che ha emanato la decisione, entro trenta giorni dalla comuni¬ cazione ... (rimanente invariata).

1

2

Se successivamente sono stati notificati d'ufficio considerandi scritti della decisione, il ricorso può ancora essere interposto entro trenta giorni da questa notificazione.

Art. 83, lett. b b. le contestazioni di diritto pubblico tra Cantoni quando un Governo cantonale invoca il suo giudizio;

TITOLO QUINTO Della giurisdizione amministrativa del Tribunale federale Capo primo Del ricorso di diritto amministrativo Art. 97 i. Norma 1 n Tribunale federale giudica in ultima istanza i ricorsi fondamentale ..... . .

.

, ,,, di diritto amministrativo contro le decisioni nel senso deH articolo 5 della legge federale sulla procedura amministrativa.

2 Alla decisione è assimilato l'ingiustificato rifiuto o ritardo di statuire.

Art. 98 il. istanze II ricorso di diritto amministrativo, riservato l'articolo inferiori 47( capoversi da 2 a 4, della legge federale sulla procedura amministrativa, è ammissibile contro le decisioni: a. del Consiglio federale concernenti il rapporto di servizio

1077 del personale federale, in quanto il diritto federale preveda che il Consiglio federale decide come autorità di prima istanza; b. dei suoi Dipartimenti e della Cancelleria federale; c. dei servizi, degli istituti o delle aziende dell'amministra¬ zione federale dipendenti dai Dipartimenti e dalla Cancel¬ leria federale, che giudicano su ricorso o su opposizione, purché non sia prima competente una commissione federale di ricorso; se giudicano come prima istanza, il ricorso è ammissibile direttamente, in quanto il diritto federale lo preveda contro queste decisioni; d. delle ultime istanze di istituti o aziende federali autonomi, in quanto il diritto federale non preveda dapprima il ricorso o l'azione a un'istanza nel senso delle lettere b, c o g; e. delle commissioni federali di ricorso o di arbitrato, com¬ presi i tribunali arbitrali istituiti in virtù di contratti di di¬ ritto pubblico nel senso dell'articolo 116, lettera b\ f. di altre commissioni federali, in quanto il diritto federale preveda contro le loro decisioni direttamente il ricorso di diritto amministrativo; g. delle ultime istanze cantonali, in quanto il diritto federale non preveda contro le loro decisioni dapprima il ricorso a una istanza inferiore nel senso delle lettere da b a f; h. di altre autorità od organismi indipendenti dall'amministra¬ zione federale, in quanto decidano nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confedera¬ zione e in quanto il diritto federale preveda contro queste decisioni direttamente il ricorso di diritto amministrativo.

Art. 99 Il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile in. inammissibilità del Contro. ricorso a. le decisioni di approvazione degli atti legislativi; ì. per l'oggetto b. le decisioni sulle tariffe, salvo in materia di assicurazioni private e di riscossione dei diritti d'autore; c. le decisoni concernenti i piani, in quanto non siano state emanate su opposizione contro espropriazioni o rilottizza¬ zioni; d. il rilascio o il rifiuto di concessioni, al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto, le contempo¬ ranee decisioni di conferimento o di rifiuto del diritto di espropriazione ai concessionari e l'autorizzazione o il rifiuto di trasferire queste concessioni;

1078 e. il rilascio o il rifiuto di permessi di costruire e di mettere in esercizio impianti tecnici o veicoli; /. le decisioni sul risultato degli esami di professione o di maestro o di altri esami di capacità; , g. le decisioni sul condono o sulla moratoria di contribuzioni dovute; h. l'assegnazione ò il rifiuto di sussidi, crediti, garanzie, inden¬ nità e altre liberalità di diritto pubblico, al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.

2. per la matena

Art. 100 Il ricorso di diritto amministrativo non è, inoltre, ammissibile contro: a. le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna della Confederazione, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri; b. in materia di polizià degli stranieri: 1. il rifiuto, la limitazione e il divieto d'entrata; 2. le decisioni sul diritto d'asilo; 3. di rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento il di¬ ritto federale non conferisce un diritto; 4. l'espulsione fondata sull'art. 70 della Costituzione fede¬ rale e il rinvio; c. in materia di cittadinanza svizzera: la concessione o il rifiuto della naturalizzazione ordi¬ naria; .

d. in materia di difesa nazionale, militare o civile: 1. le decisioni in affari di carattere non pecuniario con- , cernenti il servizio militare e il servizio della protezione civile; 2. le decisioni degli organi di stima nel senso dell'articolo 46, lettera c, della legge federale, sulla procedura ammi^ nistrativa; , ' 3. le decisioni sulla protezione degli impianti militari e contro le misure prese nell'esercizio della sorveglianza de- · gli sbarramenti; e. in materia di rapporto di servizio del personale federale: 1. le decisioni sulla istituzione del rapporto di servizio e sul¬ la promozione; 2. gli órdini di servizio;

1079 3. 'il trasferimento non disciplinare nel servizio o l'assegna¬ zione di un'altra occupazione, se l'obbligo di conformar visi è previsto nelle condizioni di nomina ; 4. le pene disciplinari dell'ammonizione, della multa, della revoca delle facilitazioni di viaggio e della sospensione dall'ufficio sino a cinque giorni; 5. le decisioni in tutti gli affari di carattere non pecuniario concernenti il personale del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni; /. le decisioni in materia di procedimento penale e di estradi¬ zione, salvo il rifiuto di autorizzare 'il procedimento penale contro agenti della Confederazione; g. le decisioni in materia di vigilanza sulle autorità di tutela; h. in materia di dazi: le decisioni sulla loro imposizione, in quanto essa dipen¬ da dalla classificazione tariffaria o dalla determinazione del peso; i. in materia di brevetti d'invenzione: le decisioni nell'ambito dell'esame preventivo; k. in materia di scuole: il riconoscimento o il rifiuto di riconoscere certificati .

- svizzeri di maturità; /. in materia di circolazione stradale: 1. le misure disciplinanti la circolazione secondo le condi¬ zioni locali; 2. le decisioni sulla classificazione dei veicoli; 3. le decisioni disapprovanti la costruzione o l'equipaggia¬ mento dei veicoli a motore.

Art 101 Il ricorso di diritto amministrativo non è nemmeno am- 3. per la natura missibile contro: ddi^deSre a. le decisioni incidentali e le decisioni su ricorso per denegata o ritardata giustizia, se il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile contro la decisione f inale; b. le decisioni sulle spese processuali e ripetibili, se il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile nel merito; c. le misure esecutive di una decisione; d. le decisioni sulla revoca totale o parziale di decisioni contro le quali il ricorso di diritto amministrativo non è ammissi- ' bile, salvo la revoca delle decisioni attributive di vantaggi

1080 nel senso degli articoli 99, lettere da c a / e h\ e 100, lettera b, numero 3, lettere c e e, numero 1, lettere k e /.

Art. 102 4. Sussidiarietà Per il rimanente, il ricorso di diritto amministrativo non è diriuo°ammi- ammissibile se è data la possibilità: mstrativo a dell'azione di diritto amministrativo, conformemente all'ar¬ ticolo 116, o di ogni altra azione o ricorso davanti al Tri¬ bunale federale, salvo il ricorso di diritto pubblico; del ricorso o dell'azione di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale delle assicurazioni, conformemente agli articoli 128 e seguenti; c. del ricorso al Consiglio federale, conformemente all'articolo 73, capoverso 1, lettere a ob, della legge federale sulla pro¬ cedura amministrativa; d. di ogni altro ricorso o opposizione preliminari.

Art. 103 iv. Procedura Ha diritto di ricorrere: ricorrere a. chiunque è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modi¬ ficazione della stessa; b. il Dipartimento competente o, se è previsto dal diritto fede¬ rale, la divisione competente dell'amministrazione federale contro la decisione di una commissione federale di ricorso, di una commissione arbitrale federale, dell'ultima istanza cantonale o di un'istanza inferiore nel senso dell'articolo 98, lettera h; queste devono comunicare senza indugio e gratui¬ tamente alle autorità federali, aventi il diritto di ricorrere, tutte le decisioni, contro le quali il ricorso di diritto ammi¬ nistrativo è ammissibile; c. ogni altra persona, organismo o autorità, cui la legislazione federale conferisce il diritto di ricorrere.

Art. 104 2. Motivi di Mediante il ricorso, il ricorrente può far valere: ricorso a. la violazione del diritto federale, compresi l'eccesso e 1 abu¬ so del potere di apprezzamento; b. l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridica¬ mente rilevanti, riservato l'articolo 105, capoverso 2;

1081 c. l'inadeguatezza: 1. di decisioni di prima istanza, comprese le decisioni su opposizione, concernenti la determinazione di contribu¬ zioni o di indennità di diritto pubblico; 2. di pene disciplinari contro agenti federali; 3. di altre decisioni, in quanto il diritto federale preveda il motivo della inadeguatezza.

Art. 105 II Tribunale federale può verificare d'ufficio gli accerta- 3. Accertamenti di fatto menti di fatto.

2 L'accertamento dei fatti vincola il Tribunale federale, se l'istanza inferiore è un tribunale cantonale o una commissione di ricorso e i fatti non siano manifestamente inesatti o incom¬ pleti o non siano stati accertati violando norme essenziali di procedura.

Art. 106 1 II ricorso dev'essere depositato presso il Tribunale fede¬ 4. Termine ricorso rale entro trenta giorni o, se si tratta di un ricorso contro una a.diPrincipio decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

2 Contro l'ingiustificato rifiuto o ritardo di statuire una parte può interporre ricorso in ogni tempo.

1

Art. 107 II termine è reputato osservato anche quando il ricorso b. Casi speciali è indirizzato in tempo utile a un'autorità incompetente.

2 L'autorità incompetente trasmette il ricorso immediata¬ mente al Tribunale federale.

3 Una notificazione irregolare, in particolare la mancata, incompleta o inesatta indicazione del rimedio giuridico, non può cagionare alcun pregiudizio alle parti.

1

Art. 108 II ricorso dev'essere depositato presso il Tribunale federale almeno in due esemplari; deve esserlo almeno in tre esemplari, se il ricorso è diretto contro la decisione di una commis¬ sione federale di ricorso o di una commissione federale arbi¬ trale, una decisione di un'ultima istanza cantonale o la deci¬ sione di un'autorità inferiore nel senso dell'articolo 98, let¬ tera h.

2 Esso deve contenere le conclusioni, la loro motivazione, con indicazione dei mezzi di prova, e la firma del ricorrente o 1

Foglio Federale, 1968, Vol. II

s. Atto di ncorso

76

1082 del suo rappresentante. Devono essere allegati una copia della decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di pro¬ va, se sono in possesso del ricorrente. · 3 Se. gli allegati mancano o le conclusioni del ricorrente o la motivazione del ricorso non sono sufficientemente chiare e se il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, un breve, termine suppletivo è assegnato al ricorrente per rimediarvi, con la comminatoria d'inammissibilità.

Art. 109 6. Decisione La Camera o la Corte, nella composizione di tre membri, dopo esame preliminare ' può all'unanimità, senza scambio di scritti e senza dibatti¬ menti né deliberazione pubblica, non entrare nel merito di un ricorso manifestamente inammissibile o respingere un ricorso manifestamente infondato; la decisione è motivata sommaria¬ mente.

Art: 110 1 7. Scambio Se il ricorso non è manifestamente inammissibile o infoni scritti dato, ii Tribunale federale lo comunica all'istanza inferiore e a eventuali controparti o interessati; se la decisione impugnata è stata presa da una commissione federale di ricorso, da una commissione federale arbitrale, da un'ultima istanza cantonale o da una istanza,inferiore nel senso dell'articolo 98, lettera h, il Tribunale federale comunica il ricorso anche all'autorità amministrativa federale, che, in virtù 'dell'articolo 103, lettera b, avrebbe avuto il diritto di ricorrere.

2 Nel contempo, esso assegna un termine per la risposta e invita l'istanza inferiore a produrre gli atti entro tale termine.

3 Esso invita l'ultima istanza cantonale a rispondere anche quando la decisione di questa istanza è stata dapprima giudi¬ cata su ricorso da un'autorità federale inferiore e che il ricor¬ rente impugna con ricorso di diritto amministrativo la decisione di questa autorità.

4 Un ulteriore scambio di scritti ha luogo solo eccezional¬ mente.

Art. Ili 8. Effetto 1 II ricorso contro una decisione, che obbliga a una presta-1 sospensivo zjone pecuniaria, ha effetto sospensivo.

2

II ricorso contro un'altra decisione ha effetto sospensivo solo se il presidente della Camera o . della sezione giudicante lo accorda, d'ufficio o su domanda di una parte; sono riservate le disposizioni contrarie del diritto federale.

1083 Art. 112 In caso di ricorso contro il licenziamento o il colloca- 9. Dibatti¬ mento mento in posizione provvisoria inflitto disciplinarmente a un agente federale, il presidente della Camera giudicante ordina sempre un dibattimento con arringhe; la parola è data, oltre che al rappresentante del ricorrente, al ricorrente stesso se è presente.

2 In caso di ricorso contro altre decisioni, il presidente del- , la Camera o della sezione giudicante può ordinare un dibatti¬ mento con arringhe.

3 Citando le parti, egli comunica loro che possono consul¬ tare gli atti prima del dibattimento e che questo non sarà rin¬ viato nel caso della loro assenza ingiustificata.

1

Art. 113 Altre norme Alla procedura sino alla sentenza sono, inoltre, applicabili10^, procedura per analogia gli articoli 94, 95 e 96, capoversi 2 e 3.

Art. 114 II Tribunale federale non può andare oltre i limiti delle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio, salvo in materia di contribuzioni pubbliche per violazione del diritto federale o per accertamento inesatto o incompleto dei fatti; esso non è vincolato dai motivi che le parti invocano.

1

11

Sentenza

2

Se annulla la decisione impugnata, il Tribunale federale giudica esso medesimo nel merito o rimanda la causa per nuova decisione alla precedente istanza; questa, se ha giudicato come istanza di ricorso, può rimandarla alla prima istanza.

3 Se reputa ingiustificato lo scioglimento disciplinare del rapporto di servizio di un agente federale, il Tribunale federale può, senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti, asse¬ gnare al ricorrente una equa indennità a carico della Confede¬ razione, invece di annullare o modificare la decisione impu¬ gnata.

4 II Tribunale federale comunica la sua sentenza alle parti e agli altri interessati invitati a rispondere al ricorso.

Art. 115 05 La procedura di ricorso di diritto amministrativo contro zioiu !2- P'sp . "speciali le decisioni delle commissioni federali di stima e regolata dagli di procedura articoli da 104 a 109 della presente legge. barione" 1

1084 2

Per il rimanente, sono applicabili gli articoli da 77 a 87 e 116 della legge federale del 20 giugno 19301 sull'espropria¬ zione.

3 L'articolo 116 della legge sull'espropriazione è pure ap¬ plicabile ai ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni di altre autorità in materia d'espropriazione.

Capo secondo Del Tribunale federale giurisdizione unica Art. 116 i. Ammissibilità II Tribunale federale giudica come istanza unica, riserdiritt
ICS 4, 1145.

2 RU 1964, 49.

1085 Art. 117 L'azione di diritto amministrativo non è ammissibile n. inanimissi bilità nuauuu.

azione di quando: delia a. è data l'azione di diritto civile o di diritto pubblico conformemente agli articoli 41,42 o 83; b. è data l'azione di diritto amministrativo davanti al Tribu¬ nale federale delle assicurazioni; c. la trattazione della vertenza spetta a un'autorità nel senso dell'articolo 98, lettere da b a h; le decisioni di queste auto¬ rità sono impugnabili mediante ricorso di diritto ammini¬ strativo.

Art. 118 Il Tribunale federale giudica come istanza unica le altre ni- Proroga di · · · · · · « giurisdizione contestazioni amministrative, quando siano ad esso sottoposte da entrambe le parti e abbiano, se sono di carattere pecuniario, un valore litigioso di 20.000 franchi almeno.

Art. 119 II Dipartimento competente o, in quanto sia previsto dal iv.^Pro^dura diritto federale, la divisione competente dell'amministrazione tanzaPdeiia federale rappresenta la Confederazione nelle azioni di dirittoConfedcrazione amministrativo presentate dalla Confederazione o contro di essa; le Ferrovie federali e l'azienda delle PTT sono rappresen¬ tate dalle loro direzioni generali.

2 Nelle contestazioni di carattere pecuniario, le autorità menzionate nel capoverso 1 possono delegare la rappresentanza all'Amministrazione federale delle finanze.

1

3

Se l'azione è presentata contro la Confederazione, senza che l'attore abbia chiesto il parere dell'autorità competente nel senso del capoverso 1, e questa riconosce in seguito la pretesa, è applicabile l'articolo 156, capoverso 6.

Art. 120 Nel rimanente, sono applicabili per analogia l'articolo 105, 2. Disposicapoverso 1, e l'articolo 109 della presente legge, come pure uvediprwedura gli articoli da 3 a 85 della legge di procedura civile federale del 1 4 dicembre 1947 .

1 RU 1948, 421.

1086 Capo terzo Delle contestazioni amministrative in materia cantonale Art. 121 Le contestazioni amministrative in materia cantonale de¬ ferite al Tribunale federale in virtù dell'articolo 114 bis, capo¬ verso 4, della Costituzione federale sono giudicate secondo la procedura da seguire dal Tribunale federale come giurisdizione di ricorso o giurisdizione unica nelle cause amministrative, salvo che l'Assemblea federale disponga diversamente.

TITOLO SESTO Della giurisdizione disciplinare del Tribunale federale Titolo e art. da 117 a 123 abrogati

TITOLO SETTIMO Della giurisdizione amministrativa del Consiglio federale Titolo e art. da 124 a 134 abrogati

TITOLO OTTAVO Delle commissioni disciplinari ,

'

Titolo e art. 135 abrogati

TITOLO SESTO

Del Tribunale federale delle assicurazioni Art. 122.

, ' I. OrganizzaIl Tribunale federale delle assicurazioni costituisce la zione Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale federale, orga1. Principio ...

nizzata in modo autonomo.

1087 Art 123 H Tribunale federale delle assicurazioni si compone di 5 a 2. Composi9 giudici e di 5 a 9 supplenti. nomina 2 Gli articoli da 1, capoverso 2, a 5 sono applicabili per analogia alla nomina dei giudici e dei supplenti, l'articolo 6 alla nomina del presidente e del vicepresidente.

3 H Tribunale federale delle assicurazioni nomina i suoi cancellieri e segretari; l'articolo 7 è applicabile per analogia.

1

Art. 124 Il Tribunale federale delle assicurazioni ha la sua sede a 3. Sede Lucerna!.

Art 125 Nel rimanente, il Tribunale federale delle assicurazioni si 4. Disposiorganizza applicando per analogia gli articoli 8, 9, capoversi 21001 ti^emple' da 1 a 3 e 7, gli articoli 10, 11, 13, capoversi da 1 a 3 e 5, gli a. Appiicabiarticoli 14, 15, capoverso 3, gli articoli da 16 a 18, 19, capo- ''^nteìegg?"

verso 2, gli articoli da 20 a 26 e 28; l'articolo 17, capoverso 2, è pure applicabile ai dibattimenti, alle deliberazioni e votazioni del Tribunale federale delle assicurazioni, in quanto giudichi su prestazioni o premi d'assicurazione.

Art 126 Le disposizioni di altri atti legislativi che regolano la posizione giuridica dei giudici e supplenti del Tribunale federale, dei suoi cancellieri, dei suoi segretari e delle altre persone al suo servizio, sono applicabili per analogia alle corrispondenti persone al servizio del Tribunale federale delle assicurazioni; rimangono riservate le disposizioni speciali sull'onorario del suo presidente.

Art 127 1 Due membri del Tribunale federale delle assicurazioni, che quest'ultimo designa per un periodo di due anni civili, partecipano alternativamente agli affari della Camera di diritto amministrativo del Tribunale federale, in quanto essa decida nella composizione di cinque giudici.

2 L'articolo 16 è pure applicabile alle relazioni tra il Tribu¬ nale federale delle assicurazioni e il Tribunale federale.

3 II Tribunale federale delle assicurazioni e la Camera di diritto amministrativo del Tribunale federale o i loro presidenti procedono periodicamente ad uno scambio di opinioni su altri quesiti di loro comune interesse.

^.App'^abìatti legislativi

c. Reiatiom naie federale

1088 4

Inoltre, i due tribunali si comunicano vicendevolmente e senza ritardo le sentenze su questioni giuridiche di loro comune interesse ch'essi determinano in reciproco accordo.

5 II Tribunale federale delle assicurazioni pubblica le sue sentenze fondamentali nell'ambito della raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale.

II. Compe¬ tenza 1. Come giu¬ risdizione di ricorso jt. Principio b. Inammis¬ sibilità del ricorso di diritto ammi¬ nistrativo

Art. 128 Il Tribunale federale delle assicurazioni giudica in ultima istanza i ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni nel senso degli articoli 97 e 98, lettere da b a h, in materia di assicurazioni sociali.

Art. 129 1 E ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile contro decisioni concernenti: à. l'approvazione di atti legislativi; b. le tariffe; c. l'assegnazione o il rifiuto di liberalità pecuniarie al cui otte¬ nimento la legislazione federale non conferisce un diritto, eccettuate le decisioni sulla moratoria o sul condono di pre¬ mi d'assicurazione; d. istruzioni a casse o altri organi dell'assicurazione sociale; e. la garanzia delle cure mediche nell'assicurazione contro le malattie e la suddivisione delle imprese nelle classi di rischio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; /. il premio di base nell'assicurazione contro la disoccupazione.

2

II ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissi¬ bile contro decisioni nel senso dell'articolo 101, lettere da a a c.

3 Nel rimanente, il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile nel caso dell'articolo 102, lettere a, c e d.

Art. 130 2. Come E Tribunale federale delle assicurazioni giudica i'n istanza - unica azioni di diritto amministrativo nel senso dell'articolo n ìpio lettere da b a h e k, in materia di assicurazioni sociali.

Art. 131 b. Inammis¬ L'azione di diritto amministrativo non è ammissibile nel sibilità della azione di caso dell'articolo 117, lettere a e c; nel caso della lettera c, è diritto ammi¬ ammissibile il ricorso di diritto amministrativo.

nistrativo

1089 Art 132 Alla procedura del ricorso di diritto amministrativo sono m. procedura applicabili gli articoli da 103 a 114, gli articoli 104, 105 e 114 i; tuttavia, in quanto la decisione impugnata concerna l'assegna- nistrativo zione o il rifiuto di prestazioni assicurative, con le deroghe se¬ guenti: a. il ricorrente può pure invocare l'inadeguatezza della deci¬ sione impugnata; b. l'accertamento dei fatti non vincola in alcun caso il Tribu¬ nale federale delle assicurazioni; c. il Tribunale federale delle assicurazioni può andar oltre le conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio.

Art. 133 Alla procedura dell'azione di diritto amministrativo sono 2. Azione di applicabili gli articoli 119 e 120.

Art. 134 Nella procedura di ricorso in materia d'assegnazione o di 3. Spese rifiuto di prestazioni assicurative il Tribunale federale delle assicurazioni non può, di regola, addossare alle parti le spese processuali.

Art. 135 Nel rimanente, alla procedura del Tribunale federale delle 4. Disposiassicurazioni si applicano gli articoli da 29 a 40 e da 136 a 162. z,0mt^0emP|cTITOLO SETTIMO Della revisione e dell'interpretazione TITOLO OTTAVO Delle indennità e spese giudiziarie Capo secondo Delle spese processuali e ripetibili Art. 153 Le parti devono pagare al Tribunale federale: importo delie spesesuaIi procèsa. i disborsi del Tribunale, ad eccezione delle diarie e spese di viaggio dei giudici, cancellieri e segretari, come pure delle ^e^faie* 1

1090 spese di traduzione di memorie e documenti redatti in romancio; b. una tassa di giustizia. Questa è: nelle cause di diritto pubblico e amministrativo di carattere non pecuniario, generalmente di 25 franchi almeno e di 500 franchi al più. Se sono in causa gli interessi pecuniari di una parte, il tribunale può superare l'importo di 500 fran¬ chi; nelle altre cause, di 25 a 10 000 franchi e, nei casi di pro¬ roga di giurisdizione, di 200 a 20 000 franchi; quando parti¬ colari circostanze del singolo caso (ampiezza o difficoltà speciali della causa, modo di procedere, situazione finan¬ ziaria delle parti, eccetera) lo fanno ritenere opportuno, il tribunale può superare gli importi di 10 000, rispettivamente di 20 000 franchi; c. le tasse di cancelleria per ogni testo di sentenza o decisione e per le copie.

2

Nel caso di desistenza o di transazione, la tassa di giu¬ stizia è ridotta.

Art.. 155 c. in materia Per la liquidazione forzata e la procedura in materia di dfnav7garioL concordato o di comunione di creditori che riguardano una impresa ferroviaria o di navigazione, la tassa di giustizia è di 200 a 10 000 franchi.

Art. 159, cpv. 2 e 5 Di regola, quest'ultima è tenuta a rimborsare tutte le spese indispensabili causate dalla contestazione; nelle proce¬ dure di ricorso é di azione di diritto amministrativo, nessuna indennità per ripetibili è, di regola, assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti idi diritto pubblico.

5 L'articolo 156, capoversi 6 e 7, è applicabile per analogia.

2

TITOLO NONO Disposizioni diverse, disposizioni finali e transitorie

1091 n All'entrata in vigore della presente legge, le seguenti disposizioni sono modificate o abrogate: 1

1. Decreto federale del 28 marzo 19171 concernente l'organizzazione e la procedura del Tribunale federale delle assicurazioni, e atti completivi: abrogati.

2. Legge federale del 18 giugno 1915 2 di complemento della legge fe¬ derale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infor¬ tuni: Gli articoli 10 e 11 sono abrogati.

L'articolo 12 è modificato come segue: «Tanto per i premi pagati in seguito a esecuzione o a rigetto dell'opposizione quanto per quelli pagati volontariamente resta riservato il computo definitivo e la ripetizione delle somme pagate in più. Le contestazioni che sorgessero in proposito saranno decise secondo gli articoli 120 e 121 della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. È riservato il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni secondo l'articolo 128 della legge federale sulla organizzazione giudiziaria.» 3. Legge federale del 26 marzo 1914 8 sull'organizzazione dell'ammini¬ strazione federale: L'articolo 23, capoverso 2, è completato come segue: «2 Gli affari che possono essere impugnati con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale vengono deferiti ad istanze subordinate perché li sbrighino esse medesime. Le autorità amministrative da cui dipendono queste istanze non hanno facoltà di decidere. È riservato l'articolo 98, lettera a, della legge federale sulla organizzazione giudiziaria.» 4. Legge federale del 30 giugno 19274 sull'ordinamento dei funzionari federali: L'articolo 33 è modificato come segue: «1 Sono autorità disciplinari: a. i Tribunali federali per i loro funzionari; b. il Consiglio federale e i servizi subordinati, da esso designati, per tutti gli altri funzionari; 12 CS 3, 571 (A VII B).

CS 8, 310.

3 CS 7, 247.

4 CS 7, 453.

1092 c. il Tribunale federale in quanto contro le pene disciplinari inflitte dal Consiglio federale o dai suoi servizi subordinati sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo. .

2 In quanto il ricorso di diritto amministrativo al Tribu¬ nale federale contro le pene disciplinari non sia ammissibile, il Consiglio federale può dichiarare definitive le decisioni su ricorso emanate in materia di pene disciplinari dai servizi che gli sono subordinati.

3 Esso costituisce in questo caso una o più Commissioni disciplinari che danno il proprio parere sui ricorsi, e ne regola ,l'organizzazione e la procedura.

4 La competenza delle Commissioni disciplinari non si estende alle pene disciplinari dell'ammonizione e della multa fino a 20 franchi.» 5. Legge federale del 26 marzo 1931 1 concernente la dimora e il do¬ micilio degli stranieri: L'articolo 20 è modificato come segue: «* Le decisioni della polizia federale degli stranieri e le de¬ cisioni di internamento della Divisione federale di polizia sono impugnabili con ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

2 Hanno diritto di ricorrere, oltre lo straniero, l'autorità cantonale competente e altri interessati.

3 II Dipartimento federale di giustizia e polizia decide inappellabilmente, in quanto non sia dato il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.» 6. Legge federale del 28 settembre 1962 2 sulla cinematografia: L'articolo 16, capoverso 2, è abrogato.

Gli articoli 17 e 20, capoverso 2, sono modificati come segue: «Art. 17 1 Contro le decisioni del Dipartimento federale dell'interno in materia di contingenti e di permessi d'importazione può es, sere interposto il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2 Nella procedura si applicano le disposizioni sul ricorso di diritto amministrativo; nondimeno, il Tribunale federale ICS 1, 117; RU 1949, 225.

RU 7962, 1789.

2

1093 può parimente esaminare se la decisione impugnata sia ade¬ guata alle circostanze e possono presentare ricorso anche le associazioni cinematografiche professionali.

Art. 20, cpv. 2 2 Contro le decisioni dell'ultima istanza cantonale può essere interposto il ricorso di diritto amministrativo al Tribu¬ nale federale. Nella procedura si applicano le disposizioni sul ricorso di diritto amministrativo; nondimeno, il Tribunale fede¬ rale può parimente esaminare se la decisione impugnata sia adeguata alle circostanze e possono presentare ricorso anche le associazioni cinematografiche professionali.» 7. Decreto federale del 23 marzo 1961 1 concernente l'autorizzazione per l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero: L'articolo 8, capoverso 1, è modificato come segue: «1 Le decisioni cantonali di ultima istanza possono essere impugnate, entro trenta giorni, mediante il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale; è riservato il capo¬ verso 6.» L'articolo 8, capoversi 2, 3 e 4, è abrogato.

8. Legge federale del 21 giugno 19322 sulle bevande distillate (legge sull'alcool): L'articolo 47, capoverso 1, e gli articoli 49 e 50 sono modi¬ ficati come segue: «Art. 47, CpV. 1 Marginale: I. Ricorso aUa commissione di ricorso dell'alcool 1. Competenza 1 La commissione di ricorso dell'alcool giudica i ricorsi contro le decisioni, emanate dalla Regìa degli alcool come prima istanza o istanza di ricorso, concernenti: a. l'estensione del monopolio dell'alcool; b. il rilascio, il rifiuto, la revoca e il mancato rinnovo di con¬ cessioni e del diritto di far distillare; c. il rifiuto e la revoca di licenze di commercio; d. l'uso dello spirito a prezzo ridotto e dell'alcool industriale; e. l'assunzione in consegna e la vendita delle bevande distillate da parte della regìa; /. la riscossione e la restituzione dell'imposta sulle specialità e della tassa sull'acquavite di frutta a granelli, come anche 1RU 1961, 213 (A IV D).

2 CS 6, 863 (A XII G).

1094 la determinazione delle somme destinate a compensare perdite fiscali e del risarcimento dei danni; g. la riscossione e il rimborso delle tasse di monopolio e di compensazione e delle soprattasse; ' ' h. la riscossione posticipata e la restituzione di tasse. 1 1

(

v

Art. 49 Marginale: II. Ricorso amministrativo 1 Contro altre decisioni della Regìa degli alcool che quelle menzionate nell'articolo 47, è ammissibile il ricorso al Dipartimento delle finanze e delle dogane.

2 Contro le decisioni prese dalle autorità doganali in applicazione della legislazione sugli alcool, è ammissibile il ricorso alla Regìa degli alcool; sono eccettuate le decisioni penali prese dalle autorità doganali in virtù dell'articolo 60, capoverso 1, alle quali è applicabile la procedura di ricorso prevista dalla legislazione sulle dogane.

Art. 50 Marginale: III. Ricorso di diritto amministrativo 1 Le decisioni della commissione di ricorso dell'alcool e del Dipartimento dellé finanze e delle dogane possono essere impu¬ gnate mediante il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale nella misura in cui esso è ammissibile conformemente agli articoli 97 e seguenti della legge federale del 16 dicembre 1943 1 sulla organizzazione giudiziaria.

2 Le decisioni del Dipartimento delle finanze e delle do¬ gane, contro le quali non è ammissibile il ricorso di diritto am¬ ministrativo, possono essere impugnate mediante il ricorso al Consiglio federale.» L'articolo 6, capoverso 4, l'articolo 40, capoverso 7, l'arti¬ colo 64, capoverso 3, ultima frase, e l'articolo 67, capoverso 3, ultima frase, sono abrogati.

9. Legge federale del 23 giugno 1944 2 su la concessione delle distillerie domestiche: < L'articolo 11 è abrogato 10. Legge federale del 20 giugno 19303 sullà espropriazione.

L'articolo 77, capoversi da'1 a 3, e l'articolo 110 sono abrogati.

, , 1 CS 3, 2 CS 6, 3

499 (A VII A).

946 (A XII G).

CS 4, 1144 (A X C).

1095 2

Sono, inoltre, abrogate le altre disposizioni contrarie alla presente

legge.

3

È riservato il numero III, capoverso 3.

IH

1

II Consiglio federale stabilisce il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

2 Essa non è applicabile alle cause di diritto amministrativo pendenti davanti al Tribunale federale o al Tribunale federale delle-assicurazioni alla data della sua entrata in vigore né ai ricorsi o altri rimedi giuridici presentati contro decisioni anteriori alla sua entrata in .vigore.

3 Ai casi menzionati nel capoverso 2 rimangono applicabili le prece¬ denti disposizioni di competenza e di procedura.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1968.

Il Presidente: M. Aebisclier Il Segretario: F. Koehler ' Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 dicembre 1968.

H Presidente: C. Clavadetscher Il Segretario: Sauvant Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

Berna, 20 dicembre 1968.

Per ordine del Consiglio federale svizzero: Il Cancelliere della Confederazione: Huber Data della pubblicazione: 31 dicembre 1968.

Termine d'opposizione: 31 marzo 1969.

1096

Termine d'opposizione: 31 marzo 1969

Legge federale sulla procedura amministrativa (Del 20 dicembre 1968) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 103 della Costituzione federale ; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 settembre 1965 \ decreta: CAPO PRIMO Campo d'applicazione e definizioni Art. 1 Campo rLa presente legge si applica alla procedura negli affari ^PrincMcT n ,pi

amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale.

2

Sono autorità nel senso del capoverso 1 : a. il Consiglio federale; b. i suoi dipartimenti, la cancelleria federale, nonché le divi¬ sioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell'ammini¬ strazione federale che da essi dipendono; c. gli istituti o le aziende federali autonomi ; d. le commissioni federali ; e. altre istanze od organismi indipendenti dall'amministra¬ zione federale, in quanto decidano nell'adempimento d'un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confedera¬ zione.

3

Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico 1

FF 1965 II 901.

1097 federale sono applicabili soltanto gli articoli da 34 a 38 e 61, capoversi 2 e 3, concernenti la notificazione delle decisioni e l'articolo 55, capoversi 2 e 4, concernente la revoca dell'effetto sospensivo.

Art. 2 1

Gli articoli da 12 a 19 e da 30 a 33 non si applicano alla n. Eccezioni 1 procedura in materia fiscale. .bilità ,".^ppIica ", * parziale 2 Gli articoli da 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità.

3 Gli articoli da 20 a 24 si applicano alla procedura delle commissioni di stima in materia d'espropriazione.

Art. 3 Non sono regolate dalla presente legge: 2. inappiicablhtà a. la procedura di autorità nel senso dell'articolo 1, capoverso 2, lettera e, in ^quanto contro le loro decisioni non sia am¬ missibile un ricorso direttamente ad un'autorità federale; b. la procedura di prima istanza in materia di personale fede¬ rale concernente l'istituzione iniziale del rapporto di servi¬ zio, la promozione, gli ordini di servizio e l'autorizzazione al procedimento penale contro l'agente; c. la procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali e la procedura d'accertamento della polizia giudi¬ ziaria; d. la procedura della giustizia militare, compresa la giustizia militare disciplinare, la procedura militare della visita sanitaria, la procedura di prima istanza negli altri affari militari di comando in quanto non si tratti di decisioni nel senso degli articoli da 17 a 19 dell'organizzazione militare o di sanzioni analoghe di diritto amministrativo, la procedura militare di stima di prima istanza; e. la procedura dello sdoganamento; /. la procedura di prima istanza in altre cause amministrative, quando la loro natura esige di dirimerie sul posto con deci¬ sione immediatamente esecutiva.

Art. 4 Le disposizioni del diritto federale che regolano più com- in. Disposi* piutamente un procedimento sono applicabili in quanto non ^j^ve1 siano contrarie alla presente legge.

Foglio Federale. 1968, Voi. Il

77

1098

B. Definizioni ì. Decisioni

1 caso>

Art. 5 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:

a. la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obbliehi; b. l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'esten¬ sione di diritti o di obblighi; c. il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze di¬ rette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti od obblighi.

2 Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art.

41, cpv. 1, lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45), le decisioni su opposizione (art. 30, cpv. 2, lett. b, 46, lett. b, e 74, lett. b), le decisioni su ricorso (art. 61 e 70), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).

3

Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pre¬ tese da far valere mediante azione non sono considerate deci¬ sioni.

Art. 6 il. Parti Sono parti le persole i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.

CAPO SECONDO Regole generali di procedura Art. 7 L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza.

2 La competenza non può essere pattuita tra l'autorità e la parte.

Art. 8 li. Trasmis^L'autorità che si reputa incompetente trasmette senz'inbioHd'ophS'oni ^ugio la causa a quella competente.

2 L'autorità che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d'opinioni con quella che potrebbe es¬ serlo.

Art. 9 1 in. ContestaL'autorità che si reputa competente accerta la sua comziont petenza con una decisione, qualora una parte la contesti.

a. Competenza I. Esame

1

1099 2

L'autorità che si reputa incompetente prende una deci¬ sione d'inammissibilità, qualora una parte ne affermi la compe¬ tenza.

3 1 conflitti di competenza tra autorità, eccetto quelli con il Tribunale federale, il Tribunale federale delle assicurazioni e le autorità cantonali, sono decisi dall'autorità comune di vigi¬ lanza e, in caso di dubbio, dal Consiglio federale.

Art. 10 Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi: a. se hanno un interesse personale nella causa ; b. se sono parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado con una parte, oppure uniti a essa per matrimonio, promessa nuziale o adozione ; c. se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa ; d. se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

1

B

- Ricusa-

2

Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigi¬ lanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso.

Art. 11 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rap- c. Rappresenpresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o 8 cinio farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale; colui che rappresenta o patrocina deve godere i diritti civici.

2 L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.

3 Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante.

1

Art. 12 L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, D- Accertaj .

. ..

mento dei fatti dei seguenti mezzi di prova: L Principio a. documenti; b. informazioni delle parti; c. informazioni o testimonianze di terzi; d. sopralluoghi; e. perizie.

1100 Art. 13 1

Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: n. Coopera¬ zione delle parti O. in un procedimento da esse proposto; b. in un altro procedimento, se propongono conclusioni indi¬ pendenti; .

C. in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.

2

L'autorità può dichiarare inammissibili le domande for¬ mulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.

Art. 14 1 hi. Audizione Ove i fatti non possano èssere sufficientemente chiariti a tro m ^Competenza ^ °do, le autorità seguenti possono ordinare l'audi¬ zione di testimoni: a. il Consiglio federale e i suoi dipartimenti; b. la divisione di giustizia del dipartimento federale di giu¬ stizia e polizia; c. le commissioni federali di ricorso e d'arbitrato.

2

Le autorità indicate al capoverso 1, lettere a e b, affi¬ dano l'audizione dei testimoni a un funzionario idoneo.

3

Le autorità indicate al capoverso 1, lettera a, possono autorizzare all'audizione di testimoni anche persone estranee a un'autorità, incaricate d'un'inchiesta ufficiale.

2. Obbligo di testimoniare

·Art. 15 Ognuno è tenuto a testimoniare.

Art. 16 1

3. Diritto di II diritto di rifiutare la testimonianza è disciplinato nelnon testimoniarepartjC0j0 42, capoversi 1 e 3, della legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale.

2

II depositario d'un segreto professionale o d'affari, nel senso dell'articolo 42, capoverso 2, della legge di procedura ci¬ vile federale, può rifiutare di testimoniare in quanto un'altra legge federale non lo obblighi.

3

Quando non si tratti di chiarire i fatti in un procedimento relativo alla sicurezza interna o esterna del paese, le seguenti persone che partecipano alla pubblicazione di informazioni

1101 possono rifiutare la testimonianza sul contenuto e la fonte delle loro informazioni: a. i redattori, collaboratori, editori e stampatori di periodici, come anche i loro ausiliari; b. i redattori, i collaboratori e i responsabili di programmi radiofonici e televisivi, come anche i loro ausiliari.

Art. 17 Chiunque possa essere ascoltato come testimone deve an-4. Altri obblighi che collaborare all'assunzione di altre prove; egli deve, in parti- 61 colare, produrre i documenti in suo possesso.

Art. 18 S. Diritti Le parti hanno il diritto d'assistere all'audizione dei testi delle parti moni e di porre domande completive.

2 Per tutelare 'importanti interessi pubblici o privati, l'audi zione dei testimoni può avvenire in assenza delle parti, e a que ste può essere negato l'esame dei processi verbali d'interroga torio.

3 Ove sia negato alle parti l'esame dei processi verbali d'in¬ terrogatorio, è applicabile l'articolo 25.

1

Art. 19 Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per iv. Disposianalogia gli articoli 37, da 39 a 41 e da 43 a 61 della legge di completive procedura civile federale del 4 dicembre 1947; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge.

Art. 20 1 Se un termine computato in giorni deve essere notificato e. Termini alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo la notifi- L ComPuto cazione.

2

Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.

3

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una dome¬ nica o un giorno riconosciuto come festivo dal diritto del Can¬ tone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

1102 Art. 21 li. osservanza Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità op¬ pure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

2 Se la parte si rivolge in tempo utile a un'autorità incom¬ petente, il termine è reputato osservato.

1

in. Proroga ·

1

Art. 22 II termine stabilito dalla legge non può essere proro¬

gato.

2

II termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza.

Art. 23 iv. Conse- L'autorità che assegna un termine commina contempora8U Trv^n0S-neamente le conseguenze dell'inosservanza; verificandosi que¬ st'ultima, soltanto esse sono applicabili.

Art. 24 v. Restì tu- La' restituzione per l'inosservanza di un termine può esinosservarìza sere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato di termine impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito.

La domanda motivata di restituzione dev'essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento; entro lo stesso termine dev'essere compiuto l'atto omesso. Resta riservato l'articolo 32, capoverso 2.

· Art. 25 1 F. Procedura L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a dod accertamento mancja, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti o obblighi di diritto pubblico.

2 La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di prote¬ zione.

3 Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento.

,Art. 26 1

G. Esame Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il didegiì atti ritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una i. Principio autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:

1103 a. le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità; b. tutti gli atti adoperati come mezzi di prova; c. le copie delle decisioni notificate.

2

L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esa¬ me degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabili¬ sce la tariffa delle tasse.

Art. 27 1

L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se; - n. Eccezioni a. un interesse pubblico importante della Confederazione 0 del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l'osservanza del segreto; b. un interesse privato importante, in particolare d'una contro¬ parte, esiga l'osservanza del segreto; c. l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga.

2

II diniego d'esame dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto.

3

A una parte non può essere negato l'esame delle sue me¬ morie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l'esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell'inchiesta.

Art. 28 L'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere m. Opponiadoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene ab- degù'atti bia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale soggetti segreto a quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie.

Art. 29 La parte ha il diritto d'essere sentita. h. Diritto di audizione I. Principio Art. 30 1 L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti, n. Audizione preliminare 2 Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: a. una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente; b. una decisione impugnabile mediante opposizione; c. una decisione interamente conforme alle domande delle parti; d. una misura d'esecuzione;

1104 e. altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia: pericolo nell'indugio, di ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra' disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite.

Art. 31 in. Audizione Nelle cause in cui parecchie parti sostengono interessi con¬ parte trari, l'autorità sente ognuna sulle allegazioni della controparte che paiono importanti e non favorevoli esclusivamente all'altra parte.

Art. 32 iv. Esame 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni delle dilessi" · · zioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.

a Essa può tener conto delle allegazioni tardive, che sembrino decisive. .

v. offerta di provc

· Art. 33 L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti.

1

2

Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccom¬ bente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, quelle spese che possono essere ragio¬ nevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata.

Art. 34 i. Notifica- 1 L'autorità notifica le decisioni alle parti per scritto.

zione 2 i. Per scritto Essa può notificare oralmente alle parti presenti le deciì. Principio sioni incidentali, ma, a loro domanda seduta stante, deve con¬ fermarle per scritto; in questo caso, il termine di ricorso de¬ corre dalla conferma scritta.

Art. 35 1 2. Motivazione Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di letC deì rimedio6 fera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il giuridico rimedio giuridico.

2

L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.

3

L'autorità piiò rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conformé alle do¬ mande delle parti e nessuna parte reclami una motivazione.

1105 Art. 36 ' L'autorità può notificare le sue decisioni con la pubblica-u Pubblicazione ... . .

ufficiale c ..

zione in un foglio ufficiale: a. alla parte d'ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile; b. alla parte dimorante all'estero e non avente un rappresen¬ tante raggiungibile, qualora la notificazione non possa es¬ sere fatta nel luogo di dimora della stessa ; c. in una causa con molte parti che non possano essere deter¬ minate tutte senza una spesa eccessiva.

Art. 37 Le autorità federali notificano le decisioni nella lingua ufficiale in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le domande; le autorità cantonali d'ultima istanza, nella lingua ufficiale prescritta dal diritto cantonale.

IIL

Lìngua

Art. 38 Una notificazione difettosa non può cagionare alle parti rv. Notificaalcun pregiudizio. diS£sa Art. 39 L'autorità può eseguire la sua decisione se: K> Esecuzione a. la decisione non può più essere impugnata mediante ri- L Condizioni medio giuridico; b. la decisione può ancora essere impugnata, ma il rimedio ammissibile non ha effetto sospensivo ; c. l'effetto sospensivo del rimedio è stato tolto.

Art. 40 Le decisioni intese al pagamento di denaro o alla presta- n. Mezzi zione di garanzie sono eseguite in via di esecuzione per debiti l |f^^one conformemente alla legge sulla esecuzione e sul fallimento; non per debiti appena sono cresciute in giudicato, esse sono parificate alle sen¬ tenze esecutive, nel senso dell'articolo 80 di detta legge.

Art. 41 Per eseguire le altre decisioni, l'autorità può valersi dei 2. Altri mezzi mezzi coattivi seguenti: coattivi a. l'esecuzione, a spese dell'obbligato, da parte dell'autorità che ha preso la decisione o d'un terzo incaricato; le spese saranno stabilite con decisione speciale; 1

1106 b. l'esecuzione diretta contro l'obbligato stesso o i suoi beni; c. il perseguimento penale, in quanto la pena sia prevista da un'altra legge federale; d. il perseguimento penale per disobbedienza a decisione del¬ l'autorità, ' secondo l'articolo 292 del codice penale, in mancanza d'altra disposizione penale.

2

Prima di valersi d'un mezzo coattivo, l'autorità avvisa l'obbligato e gli assegna un congruo termine per l'adempi¬ mento, e, nei casi del capoverso 1, lettere c e d sotto commina¬ toria delle sanzioni penali.

3

Nei casi del capoverso 1, lettere a e b, essa può rinun¬ ciare all'avviso e all'assegnazione del termine se vi sia pericolo nell'indugio.

Art. 42 3. Congruità

V. Assistenza

L'autorità non può.adoperare,un mezzo coattivo più rigo¬ roso di quanto richiesto dalle circostanze.

Art. 43 I Cantoni assistono nell'esecuzione le autorità federali.

CAPO TERZO Della procedura di ricorso in generale

A. Ammissi¬ bilità del ricorso I. Principio II. Ricorso contro le decisioni incidentali

Art. 44 La decisione soggiace a ricorso.

Art 45 Le decisioni pregiudiziali e altre decisioni incidentali rese in un procedimento che precede la decisione finale, e che posSOI io cagionare un pregiudizio irreparabile, sono impugnabili CO n ricorso a titolo indipendente.

1

2

Sono decisioni incidentali impugnabili a titolo indipen¬ dente, in particolare, le decisioni concernenti: a.< la competenza (art. 9); b. la ricusazione (art. 10); c. da sospensione del procedimento;

1107 d. l'obbligo d'informazione, di testimonianza o d'edizione e l'esclusione di una parte dall'audizione dei testimoni (art.

da 13 a 19); e. il diniego d'esame degli atti (art. 27); /. il rifiuto di assumere prove (art 33); g. i provvedimenti d'urgenza (art. 55 e 56); h. il rifiuto del patrocinio gratuito (art. 65).

3 Per il resto, le decisioni incidentali possono essere impu¬ gnate solo mediante ricorso contro la decisione finale.

Art. 46 Non è ammissibile il ricorso contro: B. Inammissia. le decisioni impugnabili mediante ricorso di diritto ammi- 11 e ncorso nistrativo al Tribunale federale o al Tribunale federale delle assicurazioni; b. le decisioni impugnabili mediante opposizione; c. le decisioni degli organi militari di stima relative alla stima dei danni alle colture e alla proprietà, quando le indennità reclamate sono inferiori a 1000 franchi, o relative alla stima d'entrata di cose locate o requisite; d. le decisioni definitive in virtù di altre leggi federali; e. le decisioni incidentali, se la decisione finale non è impugna¬ bile mediante ricorso.

Art. 47 1

Sono autorità di ricorso: c. Autorità a. il Consiglio federale, giusta gli articoli 72 e seguenti; ricorso b. altre autorità che il diritto federale designa come autorità di ricorso; c. l'autorità di vigilanza, quando il diritto federale non desi¬ gna alcuna autorità di ricorso.

2

Se un'autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo dato istruzioni circa la decisione che deve prendere un'autorità inferiore, il ricorrente può deferire la deci¬ sione direttamente all'autorità di ricorso immediatamente supe¬ riore; egli deve esserne reso attento nell'indicazione dei rimedi giuridici.

3

Anche il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni sono autorità di ricorso immediatamente superiori ai sensi del capoverso 2; essi esaminano la censura dell'inade¬ guatezza se l'autorità inferiore non adita dal ricorrente avrebbe potuto esaminarla.

1108 4

Le istruzioni date da un'autorità di ricorso quando decide la causa e la' rimanda all'autorità inferiore non sono istruzioni nel senso del capoverso 2.

Art. 48 .

D. Diritto di ricorrere

Ha diritto di ricorrere: a. chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un inte¬ resse degno di protezione all'annullamento o alla modifica¬ zione della stessa; ogni altra persona, organismo o autorità, cui la legislazione federale riconosce il diritto di ricorrere.

Art. 49

E. Motivi di ricorso

Mediante il ricorso, fi ricorrente può far valere: a. la violazione del diritto federale, compresi l'eccesso o l'abu¬ so del potere di apprezzamento; b- l'accertamento inesatto o incompleto di fatti pertinenti; c. l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.

Art. 50 F.Termine di II ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni o, se si ncorso tratta di decisione incidentale, entro 10 giorni dalla notifica¬ zione della decisione.

Art. 51 G. Atto di L'atto di ricorso dev'essere depositato all'autorità di ri* ncorso corso ^ due esemplari.

I. Deposito * 2 Mancando il secondo esemplare od occorrendole più di due esemplari conformemente all'articolo 57, capoverso 1, la autorità di ricorso può esigere dal ricorrente la consegna degli esemplari mancanti.

3 Essa li richiede con la comminatoria che, altrimenti, li farà copiare a spese del ricorrente.

1

Art. 52 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, II. Contenuto e forma l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione im¬ pugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

1

1109 2

Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le con¬ clusioni o i motivi del ricorrente non sono chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rime¬ diarvi.

3

Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorso esso infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.

Art. 53 Se l'eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della m. compie causa lo esigono, l'autorità di ricorso accorda al ricorrente, che "botivi61 ne fa domanda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti, un congruo termine per completare i motivi; in tal caso, l'articolo 32, capoverso 2, non è applicabile.

Art. 54 .

Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, og¬ H. Altre regole di getto della decisione impugnata, passa all'autorità di ricorso.

procedura fino alla decisione del ricorso Art. 55 I. Principio 1 II ricorso ha effetto sospensivo.

II. Provvedi¬ menti d'ur¬ 2 genza Se la decisione non ha per oggetto una prestazione pecu¬ so¬ niaria, l'autorità inferiore può togliere l'effetto sospensivo 1. Effetto spensivo a un eventuale ricorso; l'autorità di ricorso oppure, se essa è un collegio, il suo presidente, ha lo stesso diritto dopo la presen¬ tazione del ricorso.

3

L'autorità di ricorso o il suo presidente può restituire a un ricorso l'effetto sospensivo toltogli dall'autorità inferiore; la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo dev'essere trattata immediatamente.

4

Se l'effetto sospensivo è tolto arbitrariamente o se la do¬ manda di restituzione dell'effetto sospensivo è stata arbitraria¬ mente respinta o ritardata, la corporazione o l'istituto autono¬ mo nel cui nome l'autorità ha stabilito risponde del danno che ne deriva.

Art. 56 Dopo il deposito del ricorso, l'autorità di ricorso può pren- 2. Altri provdere, d'ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti vedimenti

Ilio d'urgenza, per conservare temporaneamente uno stato di fatto o di diritto.

Art. 57 in. Scambio di 1 Ove il ricorso non sembri a tutta prima inammissibilè, cn 1 l'autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all'autorità in¬ feriore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel con¬ tempo, invita l'autorità inferiore a produrre gli atti.

2 Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibatti¬ mento.

Art. 58 IV. Nuova decisione

1

L'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.

2

Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso.

3 Quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova deci¬ sione; l'articolo 57 è applicabile, se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuri¬ dica notevolmente differente.

Art. 59 Ricusazione

L'autorità di ricorso non può affidare l'istruzione del ri¬ corso a persone dell'autorità inferiore né ad altre persone che abbiano avuto una parte nell'elaborazione della decisione im¬ pugnata; l'articolo 47, capoversi da 2 a 4, è inoltre applicabile se la1 decisione impugnata poggia' su istruzioni dell'autorità di ricorso.

Art. 60

L'autorità di ricorso può punire le parti o i loro rappresen¬ VI. Provvedi¬ menti disci¬ tanti che offendono le convenienze o turbano l'andamento della plinari causa, con una riprensione o con una multa disciplinare fino a 500 franchi.

Art. 61 1 L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente I. Decisione del ricorso la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.

I. Contenuto 2 e forma La decisione del ricorso deve contenere una ricapitola¬ zione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo.

3 Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore.

1111 Art. 62 1

L'autorità di ricorso può modificare la decisione impu¬ II. Modifica zione della gnata a vantaggio di una parte.

decisione impugnata 2 Essa può modificare a pregiudizio di una parte la deci¬ sione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inade¬ guatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.

3 L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.

4

L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.

Art. 63 1

Nel dispositivo, l'autorità di ricorso mette, di regola, le ni. Spese pro¬ spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle cessuah tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte soccom¬ bente. Se questa soccombe solo in parte, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si può rinunciare ad addossare le spese processuali.

2

Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore né delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non' è un'autorità federale, le spese di procedura le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di corporazioni o d'istituti autonomi.

8 Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di proce¬ dura.

4

Se il ricorrente non ha un domicilio stabile, è domiciliato all'estero oppure è in mora al pagamento di precedenti spese processuali, l'autorità di ricorso può obbligarlo a fornire una anticipazione entro un congruo termine, con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito del ricorso.

6

II Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.

1112 Art. 64 IV

- Spese ripe-

1

Se l'autorità di ricorso ammétte il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. , 2 II dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'ad¬ dossa alla corporazione o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.

3

Se una controparte soccombente ha presentato conclu¬ sioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.

4

La corporazione o l'istituto autonomo, nel cui . nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.

5 II Consiglio federale stabilisce la tariffa delle spese ripe: tibili.

Art. 65 L'autorità di ricorso oppure, se essa è un collegio, il suo V. Patrocinio gratuito presidente può, a domanda, dopo il deposito del ricorso, di¬ spensare dal pagare le spese processuali la parte che si trova nel bisogno e le cui conclusioni non sembrano a tutta prima dover avere esito sfavorevole.

* 2 Se la parte che si trova nel bisogno non è in grado di provvedére alla sua difesa, l'autorità di ricorso le può, inoltre, designare un avvocato.

3 L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico con¬ formemente all'articolo 64, capoversi da 2 a 4.

4 Ove la parte cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare gli onorari e le spese d'avvocato alla corporazione o all'istituto autonomo che li ha pagati.

5 II Consiglio federale stabilisce la tariffa degli onorari e delle spese.

1

Art. 66 1

K. Revisione L'autorità di ricorso, a domanda d'una parte o d'ufficio, i. Motivi procede alla revisione di una sua decisione, quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto.

1113 2

Essa procede, inoltre, alla revisione di una sua decisione, a domanda di una parte, se questa: a. allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti, oppure b. prova che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclu¬ sioni, oppure c. prova che l'autorità di ricorso ha violato gli articoli 10, 59 o 76 sulla ricusazione, gli articoli da 26 a 28 sull'esame degli atti o gli articoli da 29 a 33 sul diritto di essere sentito. 3

1 motivi indicati nel capoverso 2 non danno adito a revisione, se la parte poteva invocarli nella procedura prece¬ dente la decisione del ricorso o mediante un ricorso contro questa decisione.

Art. 67 1 La domanda di revisione dev'essere indirizzata per scritto il Domanda all'autorità di ricorso entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione del ricorso; l'articolo 51 è applicabile.

2

Dopo 10 anni dalla notificazione della decisione del ricorso, la revisione può essere domandata soltanto in virtù del¬ l'articolo 66, capoverso 1.

3 Per il contenuto, la forma, il miglioramento e il comple¬ mento della domanda di revisione sono applicabili gli arti¬ coli 52 e 53; la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d'una nuova decisione del ricorso.

Art. 68 Se l'autorità di ricorso entra nel merito della domanda di in. Decisione revisione e la giudica fondata, annulla la decisione e ne prende una nuova.

2 Alla domanda di revisione sono per il resto applicabili gli articoli 56, 57 e da 59 a 65.

1

Art. 69 L'autorità di ricorso, a domanda d'una parte, interpreta L. interpreta¬ zione la sua decisione allorché contenga oscurità o contraddizioni nel dispositivo o tra questo e i motivi.

2 Dall'interpretazione decorre un nuovo termine di ricorso.

1

Foglio Federale, 1968, Vol. II

78

1114 3

L'autorità di ricorso può correggere in ogni tempo gli er¬ rori di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso sul dispositivo nè sul contenuto essen¬ ziale dei motivi.

Art. 70 M. Ricorsi 1Una parte può, in ogni tempo, ricorrere per denegata i Ricorso r ° r^tarc^ata giustizia all'autorità di vigilanza contro l'autorità denegata che ingiustamente abbia negato o ritardato una decisione.

o ritardata giustizia 2 se il ricorso è ammesso, la causa è rinviata, con istruzioni vincolanti, all'istanza precedente.

3

In questa procedura sono applicabili per analogia gli articoli 51, 57, 59, 60, 61, capoversi 2 e 3, e 63.

Art. 71 il. Denunzia . Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità.

1

2

II denunziante non ha i diritti di parte.

CAPO QUARTO Procedura davanti al Consiglio federale Art: 72

a. Come autoIl ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro le derità di ricorso cjsjonj.

I. Ammissi¬ bilità del a. dei suoi dipartimenti e della cancelleria federale; ricorso ì. in generale b. d'altre autorità federali di cui il Consiglio federale è diretta autorità di vigilanza1; c. degli organi d'ultima istanza di istituti o aziende federali autonomi, se il diritto federale prevede il ricorso al Consi¬ glio federale; ' d. delle ultime 'istanze cantonali secondo l'articolo 73.

Art. 73 1

2. Decisioni e II ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro le ^cantonali'V1 decisioni prese in ultima istanza cantonale e gli atti legislativi cantonali per violazione; a. delle disposizioni qui sotto indicate della Costituzione fede-

1115 rale o delle disposizioni corrispondenti delle Costituzioni cantonali: 1. articolo 18, capoverso 3, concernente la gratuità del¬ l'equipaggiamento dei militi ; 2. articolo 27, capoversi 2 e 3, concernente le scuole pub¬ bliche dei Cantoni ; 3. articolo 51 concernente l'ordine dei gesuiti ; 4. articolo 53, capoverso 2, concernente i luoghi di sepol¬ tura ; b. delle disposizioni dei trattati internazionali che riguardano il commercio e i dazi, le tasse per brevetti d'invenzione, la libera circolazione e il domicilio; c. d'altre disposizioni federali che non siano di diritto privato o di diritto penale* 2

II giudizio d'un ricorso secondo il capoverso 1, lettere b o c, compete tuttavia al Tribunale federale, in quanto il ricor¬ rente censuri la violazione: a. dell'articolo 2 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale; b. di disposizioni sulla delimitazione- della competenza delle autorità per materia o per territorio; c. di disposizioni che conferiscono agli stranieri un diritto a permessi della polizia degli stranieri.

Art. 74 Il ricorso al Consiglio federale non è ammissibile contro: n. inammissi¬ bilità del a. le decisioni impugnabili mediante ricorso di diritto ammini- ricorso strativo al Tribunale federale o al Tribunale federale delle assicurazioni; b. le decisioni impugnabili mediante ricorso a un'altra autorità federale o mediante opposizione; c. le decisioni delle commissioni federali di ricorso e d'arbitrato; d. le decisioni del dipartimento militare federale nell'esercizio del suo potere militare di comando, in quanto non si tratti di decisioni nel senso degli articoli da 17 a 19 dell'organiz¬ zazione militare o di analoghe sanzioni di diritto ammini¬ strativo; e. le decisioni dichiarate definitive da un'altra legge federale.

1

Art. 75 II dipartimento federale di giustizia e polizia istruisce la ni. istruzione

1116 2

Se il ricorso è diretto contro una decisione di quel dipar¬ timento, il Consiglio federale incarica dell'istruzione un altro dipartimento.

3

II dipartimento incaricato dell'istruzione presenta al Consiglio federale una proposta di decisione ed esercita fino alla decisione le competenze spettanti al Consiglio federale come autorità di ricorso.

·Art. 76 iv. Ästen- Il consigliere federale contro il cui dipartimento è propoS10ne sto il ricorso, ha soltanto voto consultivo nella deliberazione sulla proposta del dipartimento incaricato dell'istruzione.

v. Disposizioni completive di procedura

Arti 77 Nel rimanente, sono applicabili gli articoli da 45 a 70.

Art. 78 1

B. Come giuriSe il Consiglio federale decide come giurisdizione unica o St Z1 n o di prinnCa prima istanza, il dipartimento competente per materia gli istanza presenta una proposta di decisione.

2

Questo dipartimento esercita fino alla decisione le com¬ petenze spettanti al Consiglio federale.

3

Nel rimanente, sono applicabili gli articoli da 7 a 43.

Art. 79

1

c. Ricorso alII ricorso all'Assemblea federale è ammissibile contro le 1 "federte63 decisioni su ricorso prese dal Consiglio federale conforme¬ mente all'articolo 73, capoverso 1, lettera a o b, e contro le altre decisioni per le quali una legge federale preveda questo ricorso.

2

II ricorso dev'essere inviato all'Assemblea federale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione su ricorso o della decisione.

3

Salvo un'ordinanza d'urgenza del Consiglio federale, il ricorso non ha effetto sospensivo.

1117 CAPO V Disposizioni finali e transitorie Art. 80 All'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a. Abroga¬ ci. l'articolo 23 bis della legge federale del 26 marzo 19141 ^"nto dfdu* sull'organizzazione dell'amministrazione federale ; · sposiloTM b. gli articoli da 124 a 134, 158 e 164 della legge federale del 16 dicembre 1943 2 sull'organizzazione giudiziaria; * c. le disposizioni contrarie del diritto federale, con riserva delle disposizioni completive di cui all'articolo 4.

Art. 81 La presente legge non è applicabile né alle vertenze pen- b. Disposizioni denti, al momento della sua entrata in vigore, davanti ad auto- trans,tonc rità della giurisdizione amministrativa, né ai ricorsi o alle op¬ posizioni contro decisioni emanate prima della sua' entrata in vigore; in questi casi si applicano le regole di procedura e di competenza anteriori.

Art. 82 Il Consiglio federale stabilisce il giorno in cui la presente c. Entrata legge entra in vigore. :n vigore

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1968.

Il Presidente: M. Aebischer Il Segretario: F. Koehler Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 dicembre 1968.

H Presidente: C. Clavadetscher Il Segretario: Sauvant 1 CS 2

1 247 (A III E).

CS 3 499 (A VII A).

1118 Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, . della Costituzione federale e al¬ l'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 dicembre 1968.

Per ordine del Consiglio federale svizzero: Il Cancelliere della Confederazione: Huber

Data della pubblicazione: 31 dicembre 1968.

Termine d'opposizione: 31 marzo 1969. ·

1119

Termine d'opposizione: 31 marzo 1969

Legge federale sul rafforzamento della protezione penale della sfera personale riservata (Del 20 dicembre 1968)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 1968 x, decreta: I Il Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 è modificato e com¬ pletato come segue: Titolo terzo Dei delitti contro l'onore e la sfera personale riservata Art. 179 (marginale) 2. Deiitü contro la sfera ' personale riser¬ vata.

Violazione . ,.

di segreti Art. 179 bis privati Chiunque ascolta, con un apparecchio d'intercettazione, o Ascolto e registra, su un supporto del suono, una conversazione estraneadilonvers^ioni non pubblica senza l'assenso di tutti gl'interlocutori, estranee chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il primo capoverso, chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una regi¬ strazione, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il primo capoverso, 1

FF 1968 1,427.

1120 è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

Registrazione conwrsarionì

Art. 179 ter Chiunque, senza l'assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi, chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una registrazione che "sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il primo capoverso, è punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno o con la multa.

Art. 179 quater Violazione Chiunque, con un apparecchio da presa, osserva o fissa segreta"21 su un supporto d'immagini un fatto rientrante nella sfera semediante oppure un fatto, non osservabile senz'altro da ognuno, apparecchi di rientrante nella sfera privata d'una persona, senza l'assenso di P^a- quest'ultima, chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto,, del quale egli sa o deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il primo capoverso, chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una presa d'immagine, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il primo capoverso, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

Art. 179 quinquies Atti non Non è punibile in virtù degli articoli 179 bis, capoverso 1, punibili e 179 ter, capoverso 1, chiunque ascolta o registra su un supporto del suono, me¬ diante una stazione telefonica o un'attrezzatura accessoria auto¬ rizzate dall'Azienda delle PTT, una conversazione svolta attra¬ verso un impianto telefonico che soggiace alla privativa dei telefoni, chiunque ascolta o registra su un supporto del suono, me¬ diante una stazione telefonica o un'attrezzatura accessoria ap¬ partenenti all'impianto principale, una conversazione svolta attraverso un impianto che non soggiace alla privativa dei telefoni.

1121 Art. 179 sexies 1. Chiunque fabbrica, importa, esporta, acquista, imma- Messa in gazzina, possiede, trasporta, consegna a un terzo, vende, no- propagandadi leggia, presta o, in qualsiasi altro modo, mette in circolazione a^>'[£hidfi apparecchi tecnici destinati specificamente all'ascolto illecito o registratone alla presa illecita di suoni od immagini, fornisce indica- denf immagini zioni per fabbricarli, oppure fa propaganda a loro favore, è punito con la detenzione o con la multa.

2. Il terzo, nel cui interesse l'agente ha operato, è passi¬ bile della stessa pena, qualora conoscesse l'infrazione e non abbia fatto tutto il possibile per impedirla.

Se il terzo è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita o una ditta individuale, il primo capoverso è applicabile a coloro che hanno agito.o avrebbero dovuto agire per essa.

Art. 179 septies Chiunque, per malizia o per celia, abusa d'un impianto Abuso dei telefonico soggetto alla privativa dei telefoni per inquietare od telefono importunare un terzo è punito, a querela di parte, con l'arresto o la multa.

II Il Consiglio federale stabilisce la data in cui la presente legge entra in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1968.

Il Presidente: M. Aebischer Il Segretario: F. Koehler Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 dicembre 1968.

Il Presidente: C. Clavadetscher Il Segretario: Sauvant

1122 Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

Berna, 20 dicembre 1968.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Huber

Data della pubblicazione: 31 dicembre 1968.

Termine d'opposizione: 31 marzo 1969.

1123 Termine d'opposizione: 31 marzo 1969

Legge federale che modifica quella sulle indennità ai militari per perdita di guadagno (Ordinamento dell'indennità per perdita di guadagno) (Del 18 dicembre 1968) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 luglio 1968 \ decreta: I La legge federale del 25 settembre 1952 2 sulle indennità ai militari per perdita di guadagno (ordinamento delle indennità per perdita di guadagno) -- chiamata qui appresso legge -- è modificata come segue: Art. 1 Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero Aventi diritto (compresi gli uomini e le donne del servizio complementare e all,ndcimità della Croce Rossa) hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo.

1

2

Le persone prestanti servizio nella protezione civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno intero per il quale esse ri¬ cevono un'indennità, giusta l'articolo 46 della legge sulla prote¬ zione civile.

8 Coloro che prendono parte ai corsi federali per monitori dell'istruzione preparatoria e ai corsi per monitori di giovani tiratori sono equiparati alle persone di cui al capoverso 1.

4

Le persone di cui ai capoversi 1, 2, 3 sono denominate, nella presente legge «obbligati al servizio».

Art. 4, cpv. 2 Le donne sposate obbligate al servizio non hanno diritto all'indennità per l'economia domestica.

2

1 FF 2

1968II, 109.

RU 1952, 1050 (A XI M 2).

1124

As

PfigÌi

Per

Art. 6 1 ^ obbligati al servizio hanno diritto a un assegno per ogni figlio, di cui al capoverso 2, che non abbia ancora com¬ piuto 18 anni. Per i figli che sono a tirocinio o agli studi, il diritto all'assegno dura fino a 25 anni compiuti. · 2

Danno diritto all'assegno: a. i figli legittimi dell'obbligato; b. i figli adottivi dell'obbligato o del suo coniuge; c. i figliastri e i figli naturali dell'obbligato, che sono da questo mantenuti completamente o in maniera preponde¬ rante; d. i figli elettivi dell'obbligato, dei quali egli assume gratuita¬ mente e durevolmente le spese di mantenimento e di edu¬ cazione.

Art. 7, cpv. 2 Possono pretendere l'assegno per assistenza unicamente gli obbligati al servizio che compiono almeno 6 giorni conse¬ cutivi o 12 giorni non consecutivi nel corso dell'anno civile.

2

Art. 9, cpv. 1 e 2 L'indennità giornaliera per l'economia domestica as¬ somma per gli obbligati che esercitavano un'attività lucrativa prima di entrare in servizio, a 75 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio; l'indennità è, tuttavia, di 12 fran¬ chi al minimo e di 37,50 franchi al massimo.

2 L'indennità giornaliera per persona sola assomma al 30 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio; essa è, tuttavia, di 4,80 fr. al minimo e di 15 fr. al massimo. Per le . reclute l'indennità ammonta a 4,80 fr. il giórno.

1

Art. 10, cpv. 1 Le indennità spettanti agli obbligati senza attività lucra¬ tiva prima dell'entrata in servizio corrispondono all'aliquota minima delle indennità versate giusta l'articolo 9, capoversi 1 e 2.

1

Art. 11 c. Militari in L'indennità per l'economia domestica assomma a 25 fr. al promozione minimo e quella per persona sola a 12 fr. al minimo, il giorno, durante i periodi di servizio prestati nell'esercito onde accedere

1125 a un grado superiore; fanno eccezione i corsi regolamentari con la truppa e i servizi di sostituzione corrispondenti. Il Consiglio federale può precisare quali sono questi servizi di promozione.

Art. 13 L'assegno per i figli ammonta a fr. 4,50 il giorno per ogni Assegno per figlio.

ìfigU Art. 14 L'assegno per assistenza è di 9 fr. il giorno per la prima Asegno per persona assistita e di 4,50 fr. il giorno per ogni altra; esso è assistenza ridotto nella misura in cui eccede, dopo conversione in im¬ porto giornaliero, la prestazione d'assistenza effettiva dell'ob¬ bligato al servizio, o per quanto non permetterebbe più di con¬ siderare la persona assistita come bisognosa d'aiuto ai sensi dell'articolo 7, capoverso 1.

Art. 15 L'assegno per l'azienda è di 9 fr. il giorno. Assegno per l'azienda Art. 16 L'indennità totale è ridotta: Limite massimo e minimo a. per gli obbligati esercitanti un'attività lucrativa prima di en- garantito trare in servizio, nella misura in cui supera il reddito medio conseguito prima del servizio; in nessun caso, tuttavia, può eccedere 50 fr. il giorno; b. per gli obbligati senza attività lucrativa prima dell'entrata in servizio, nella misura in cui supera 25,50 fr. e, durante il servizio di promozione, 38,50 fr. il giorno.

2 L'indennità totale per l'obbligato esercitante un'attività lucrativa prima dell'entrata in servizio, non subisce riduzione alcuna fino a un importo di 25,50 fr. e, durante ü servizio di promozione, fino a un importo di 38,50 fr. il giorno.

1

3

L'assegno per l'azienda è calcolato separatamente e pagato senza riduzioni.

Art. 30 Abrogato Art. 34, cpv. 2 A brogato

1126 II a. Là legge prende il titolo seguente: «Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile (ordinamento delle indennità per perdita di guadagno)».

b. Il preambolo della legge è così completato: «... visto gli articoli 22 bis capoverso 6, 34 ter, capoverso 1, lettera d, 64 e 64 bis della Costituzione...».

c. Le espressioni «militare» e «servizio militare» sono sostituite, rispettiva¬ mente, con quelle di «obbligati al servizio» e «servizio».

d. (concerne solo il testo francese).

III L'articolò 93 della legge federale del 23 marzo 19621 sulla protezione civile è abrogato.

IV a. L'articolo 23, capoversi 2 e 3, della legge federale del 19 giugno 1959 2 sull'assicurazione per l'invalidità è sostituito dalla disposizione seguente: «2Le disposizioni che, nella legge sulle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile, concernono le condizioni per avere diritto ai differenti tipi di indennità, sono appli¬ cabili alle indennità giornaliere.» b. La prima frase della sezione II, capoverso 2, della legge federale del 5 ottobre 1967 3 modificante la legge federale sull'assicurazione invalidità, è abrogata.

V Le indennità per perdita di guadagno dovute in virtù dalla presente legge, nonché le indennità giornaliere dovute in virtù della legge federale sull'assicurazione invalidità, per il periodo, precedente o immediatamente successivo all'entrata in vigore della presente legge, saranno ricalcolate; fino alla fine del periodo in cui ha corso la prestazione, il nuovo importo non deve, tuttavia, essere inferiore a quello precedente.

VI II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

, 2 Esso è incaricato di eseguirla.

1

*RU 1962, 1131 (A XI O).

2 RU 1959, 845 (A XV B 1 b).

3 RU 1968, 29.

1127 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 dicembre 1968.

Il Presidente: M. Aebischer E Segretario: F. Koehler Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 dicembre 1968.

.

E Presidente: C. Clavadetsclier E Segretario: Sauvant

Il Consiglio federale decreta:

.

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

Berna, 18 dicembre 1968. '

·

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

II Cancelliere della Confederazione: Huber

Data della pubblicazione: 31 dicembre 1968.

Termine d'opposizione: 31 marzo 1969.

1128

Termine d'opposizione: 31 marzo 1969

Legge federale concernente la gestione finanziaria della Confederazione (Del 18 dicembre 1968)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85, numeri 1, 2 e 10 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 1968, decreta: I. Campo d'applicazione e principi ì. Campo d applicazione

Art. 1 La presente legge si applica alla compilazione ed esecuzjone ^el büanoio di previsione della Confederazione Sviz¬ 1

zera, delle sue aziende e dei suoi istituti non autonomi, all'ap¬ provazione del conto consuntivo, come anche all'amministra¬ zione delle finanze.

2 Sono riservate, nel quadro delle norme generali stabilite per legge (art. 2 e 3), le prescrizioni particolari concernenti la gestione finanziaria delle Ferrovie federali svizzere e dell'Azien¬ da delle poste, dei telefoni e dei telegrafi.

2. Principi

Art. 2 L'Assemblea federale, il Consiglio federale e l'Ammini¬ strazione geriscono le finanze della Confederazione secondo i principi della legalità, urgenza, funzionalità e parsimonia.

2 Essi s'adoperano ad ammortare il disavanzo ed a mante¬ nere l'equilibrio del bilancio a lungo periodo.

1

3

Deve essere tenuto conto delle esigenze d'una politica fi¬ nanziaria di congiuntura ed espansione.

1129 II. Bilancio di previsione Art. 3 L'Assemblea federale stabilisce il bilancio annuale di pre-1. Competenza visione secondo un disegno sottopostole dal Consiglio federale. e pnncipl 2 Sono applicabili i principi dell'universalità, dell'unità, .

dell'espressione al lordo e della specificazione.

1

Art. 4 Il bilancio di previsione comprende: 2. struttura a. il bilancio generale, diviso in bilancio finanziario e bilancio delle variazioni patrimoniali; b. i bilanci delle aziende e degli istituti non autonomi.

Art. 5 II bilancio finanziario autorizza le spese (crediti di paga- 3. Bilancio mento) e stima le entrate dell'anno finanziario, per ufficio e per J]contenuto materia.

2 Le spese ed entrate sono iscritte per l'ammontare totale, senza compensazione.

3 Esse sono iscritte nel bilancio dell'anno in cui si verifi¬ cano.

Art. 6 1 Sono spese i pagamenti fatti a terzi, che gravano sul pa- b. Spese trimonio oppure servono all'acquisto di beni patrimoniali de- pdentrate stinati direttamente a fini amministrativi (immobilizzi).

2 Sono entrate i pagamenti ricevuti da terzi, che aumen¬ tano il patrimonio oppure provengono dalla realizzazione di immobilizzi. 1 3 Le remunerazioni tra uffici sono vietate. In circostanze 1

speciali, possono essere previste delle eccezioni, le quali devono essere menzionate espressamente nel bilancio.

Art. 7 1 crediti di pagamento devono essere valutati sul fon- c. valutazione damento d'una stima diligente del fabbisogno finanziario presu- dei crediti mibile.

2 1 crediti di pagamento di spese presumibili, per le quali allorché si compila il bilancio manchi ancora il fondamento legale, sono stanziati sotto riserva dell'entrata in vigore di quest'ultimo e rimangono sino allora bloccati.

1

Foglio Federale, 1968, Voi. Il

79

1130 3

Per i provvedimenti che durano oltre un anno, la do¬ manda di credito deve menzionare, nei motivi, l'ammontare totale della spesa presunta.

Art. 8 d. Aggiunte i Ove, durante l'anno finanziario, risulti necessaria una . aa. Ordinane ,, , ,. , spesa per la quale il credito di pagamento manchi c non basti, dev'essere domandato senz'indugio un credito aggiuntivo. Il Consiglio federale presenta periodicamente all'Assemblea fe¬ derale le domande di credito aggiuntivo.

2

Se trattasi della continuazione e del compimento di un'opera, lavoro o provvedimento, per il quale il credito di pa¬ gamento non sia stato interamente adoperato nel precedente anno, l'Assemblea federale può riportare il credito residuo all'anno in corso.

3 Non sono richiesti crediti aggiuntivi per le parti di terzi a determinate entrate.

Art. 9 bb. Urgenti II Consiglio federale può ordinare una spesa, non o insuf¬ ficientemente coperta da credito di pagamento ma indifferibile, anche prima che l'Assemblea federale abbia stanziato il credito aggiuntivo. All'uopo domanda, possibilmente in precedenza, l'approvazione della Delegazione parlamentare delle finanze.

x

2

/

II Consiglio federale sottopone le spese urgenti all'ap¬ provazione dell'Assemblea federale, con le successive aggiunte al bilancio oppure, sé ciò non fosse più possibile, con il conto consuntivo.

Art. 10 4. Bilancio delie II bilancio delle variazioni patrimoniali, complemento del patrimoniali bilancio finanziario, comprende le diminuzioni (oneri) e gli ·v Contenuto auménti (redditi) del patrimonio, segnatamente i versamenti nelle risèrve e i prelevamenti dalle stesse, le diminuzioni e gli aumenti degli immobilizzi, gli ammortamenti e la capitalizza¬ zione delle spese che non servono all'acquisizione di beni.

Art. 11 1

b. Riserve Per sopperire a perdite imminenti e a rischi particolari, sono costituite e mantenute delle riserve, in quanto l'esiga la presentazione d'un conto veritiero.

1131 2

Le riserve per sopperire a spese future devono avere fon¬ damento legale.

Art. 12 L'aumento dei beni direttamente assegnati a scopi ammi - c. Aumento diminuzione nistrativi (immobilizzi), come gl'immobili, le scorte, le parted - edegli immo¬ bilizzi pazioni e i mutui, è iscritto per il valore d'acquisto; la dimi nuzione, per il valore contabile.

Art. 13 1 valori di bilancio degli immobili e dei mobili vanno d. Ammortamenti ammortati tenendo conto del genere, della durata d'impiego e della possibilità d'avvaloramento dei medesimi. Le partecipa¬ zioni sono da estinguere immediatamente. I mutui vanno valu¬ tati tenendo conto della loro recuperabilità.

2 Gli ammortamenti non hanno effetto quanto all'esistenza e all'ammontare dei crediti dello Stato verso terzi.

1

Art. 14 Le spese non destinate all'acquisto di beni vanno capitaliz- e. capitaUzzazate solamente se la legge ne dispone la copertura con entrate zio^^clle vincolate.

Art. 15 1

1 bilanci delle aziende e degli istituti non autonomi pos- 5. Bilanci delie sono, nel bilancio generale, essere presentati separatamente.

^sütuti^on8'' 2

Essi vanno adattati alle particolarità della contabilità di esercizio, rispettati nondimeno i principi generali (art. 2 e 3).

autonomi

III. Conto consuntivo Art. 16 * Il Consiglio federale presenta ogni anno il conto consun- 1. in generale tivo all'Assemblea federale per approvazione.

2

II consuntivo comprende le spese, le entrate e le varia¬ zioni patrimoniali dell'esercizio; esso indica l'ammontare e la composizione del patrimonio dello Stato alla fine dell'anno finanziario.

3 Al consuntivo sono applicabili per analogia i principi che reggono il bilancio di previsione.

1132 Art. 17 2. struttura

1

H consuntivo comprende: a. il conto generale, articolato in conto finanziario e conto delle-variazioni patrimoniali; b. il conto del capitale con il bilancio; .

c. £ conti delle aziende e degli istituti non autonomi.

2

La struttura del consuntivo dev'essere parallela a quella del bilancio di previsione.

3. Conto finanziario

Art. 18 II conto finanziario espone le spese e le entrate del¬ l'anno finanziario.

2 II Consiglio federale determina il momento fino al quale le spese e le entrate dell'anno precedente devono essere asse¬ gnate al vecchio conto.

3 I rimborsi delle spese dell'anno in corso vanno ascritti ai crediti di pagamento; quelli delle spese d'un anno pre¬ cedente, vanno registrati separatamente. I rimborsi delle en¬ trate sono iscritti nella rubrica delle entrate.

1

Art. 19 4. Conto delie II conto delle variazioni patrimoniali, complemento del patrimoniali conto finanziario, espone gli altri oneri e redditi.

2 Gli ammortamenti e i versamenti nelle riserve, non sta¬ biliti nel bilancio di previsione, sono menzionati espressamente con i sorpassi di credito.

~ Art. 20 1 II contò del capitale comprende tutti i mutamenti nella · 5. Conto del capitale e composizione del patrimonio e il risultato del conto generale.

bilancio 2 II bilancio informa sullo stato e sulla composizione del patrimonio della Confederazione e. dei fondi speciali alla fine dell'anno finanziario.

Art. 21 1 6. Fondi · I fondi speciali sono beni assegnati da terzi alla Confespeaaii derazione con oneri determinati.

1

2

II Consiglio federale ne regola l'amministrazione tenendo conto degli oneri.

3 Le spese e le entrate sono conteggiate all'infuori del conto finanziario.

1133 Art. 22 1

1 conti delle aziende e degli istituti non autonomi ma con 7. Conti delie contabilità propria devono essere compilati in modo che sia possibile riscontrarne con sicurezza e compiutezza lo stato autonomi patrimoniale, i debiti, i crediti e il risultato d'esercizio.

2 Salvo disposizione contraria, questi conti sono presentati con il conto consuntivo.

IV. Crediti d'impegno Art. 23 Un credito d'impegno dev'essere chiesto qualora l'attuazione di un determinato progetto presupponga impegni finan¬ ziari la cui durata supera l'anno d'esercizio.

1

1. Nozione

2

II credito d'impegno determina l'ammontare entro cui il Consiglio federale può contrarre impegni finanziari per il pro¬ getto determinato. Salvo disposizione contraria nel decreto di stanziamento, il credito d'impegno non è limitato nel tempo.

3

1 crediti d'impegno sono segnatamente necessari per: -- l'attuazione di provvedimenti determinati soltanto rispetto allo scopo e al costo; --' le opere edilizie e gli acquisti d'immobili; -- i programmi di sviluppo e d'acquisizione; -- l'assegnazione di sussidi pagabili solamente in anni finan¬ ziari futuri; -- l'assunzione di fideiussioni e altre sicurtà.

4 I bisogni finanziari annui, implicati dagli impegni, vanno iscritti di volta in volta nel bilancio finanziario. ·

Art. 24 L'Assemblea federale stabilisce in quali casi le domande 2. Concessione di crediti d'impegno le devono essere presentate con speciale messaggio.

2 Negli altri casi, i crediti d'impegno sono decisi con i decreti sul bilancio di previsione e le sue aggiunte.

3 Se un credito d'impegno copre parecchi progetti (credito globale) senza che ne sia indicata la ripartizione, questa è curata dal Consiglio federale.

1

1134 Art. 25 3. Valutazione

1

1 crediti d'impegno sono valutati sul fondamento di stime condotte diligentemente e secondo le regole tecniche.

2 L'ufficio incaricato d'approntare la domanda di credito risponde della sua valutazione. Ove non sia possibile un computo esatto, la domanda deve farne menzione, indicando gli elementi di calcolo e le cagioni d'incertezza; occorrendo, saranno espressamente previste e indicate le opportune riserve.

3 Ove sia necessario a chiarire l'ampiezza e il costo d'un progetto complesso, sarà previamente domandato un credito di studio.

Art. 26 1

4. impiego; Se, prima o durante l'attuazione d'un progetto, risulti che crediti aggiuntivi il credito d'impegno non basta, dev'essere subito domandato un credito aggiuntivo.

2 È vietata l'assunzione d'impegni che non siano previsti in un credito d'impegno iniziale o aggiuntivo.

3 Per l'eventuale rincaro, può essere chiesto, alla fine del¬ l'esecuzione del progetto, un credito aggiuntivo.

* Per i progetti la cui esecuzione non ammette indugi, il Consiglio -federale può autorizzare l'avvio o il proseguimento dei lavori prima della concessione del credito d'impegno. Al¬ l'uopo domanda, possibilmente in precedenza, il consenso della Delegazione delle finanze delle Camere federali.

Art. 27 5. Controllo Per ogni credito d'impegno è tenuto un controllo dal degù impegm qUaie
Art. 28 6. Resoconto

1

II Consiglio federale, nel presentare il consuntivo, rende conto, dello stato dei crediti d'impegno.

2 Quelli non adoperati, il cui scopo sia conseguito o ab¬ bandonato, decadono.

3

L'Assemblea federale può revocare i crediti d'impegno non adoperati.

1135 V. Pianificazione finanziaria Art. 29 II Consiglio federale provvede a una pianificazione finan- i. Nozione e , , , contenuto ziaria pluriennale che: a. offra una veduta complessiva del fabbisogno e delle entrate presumibili per lo spazio di parecchi anni; b. stabilisca, secondo le esigenze d'una politica di congiuntura e di espansione, l'ordine di priorità dei compiti della Confe¬ derazione; c. permetta, nelle deliberazioni per ogni nuovo testo legale, un giudizio sulle implicanze finanziarie del medesimo.

2 II Consiglio federale presenta il piano finanziario all'As¬ semblea federale, cui riferisce ogni anno circa la realizzazione e i necessari adeguamenti.

3 II piano finanziario contiene una stima dei bisogni fi¬ nanziari futuri, ordinati secondo l'urgenza, ed indica le rela¬ tive possibilità di copertura.

1

Art. 30 II Consiglio federale s'adopera a coordinare la pianifi- 2. Coordinacazione finanziaria della Confederazione e quella dei Cantoni cantone e dei Comuni. Comuni 2 Esso può far dipendere l'assegnazione dei contributi per potenziamenti infrastnitturali dalla presentazione di programmi pluriennali da parte dei Cantoni interessati. Ciò facendo, sta¬ bilisce le priorità secondo le esigenze d'una politica di congiun¬ tura e di espansione.

1

VI. Amministrazione delle finanze Art. 31 Ogni ufficio è responsabile dell'impiego oculato, eco- i. Doveri degli ufflcl nomico e parsimonioso dei valori patrimoniali e dei crediti che gli sono attribuiti.

2 Gli uffici possono assumere obblighi e fare pagamenti soltanto nell'ambito dei crediti stanziati. I crediti devono essere adoperati per lo scopo assegnato e nella misura dello stretto necessario.

8 L'ufficio, che amministra un credito per i bisogni di pa¬ recchi uffici, accerta la fondatezza delle loro domande. Nel ri¬ manente, ciascun ufficio richiedente è responsabile della valu-.

fazione oggettiva dei bisogni.

1

1136 Art. 32 1 2. Dipartimento II Dipartimento federale delle finanze e delle dogane gefederale delle · « . « finanze e delie nsce le finanze federali, curando di conservarne una veduta dogane d'insieme. .

2

Esso prepara, per il Consiglio federale, il bilancio di pre¬ visione e le aggiunte, il conto consuntivo e il piano finanziario, riscontra le domande di credito e la stima delle entrate.

3 Esso esamina, per il Consiglio federale, ogni progetto avente implicazioni finanziarie, per determinare se sia con¬ forme a una sana economia, se presenti un costo sopportabile e se risponda alla politica congiunturale.

4 Esso riscontra, a regolari intervalli, la necessità e l'op-.

portunità delle spese periodiche.

* Art. 33 1 3. AmministraL'Amministrazione federale delle finanze, salvo disposizione federale .

. . t.

delie finanze zioni particolari, cura il servizio di cassa, di pagamento e di contabilità e amministra il patrimonio della Confederazione e dei fondi speciali.

2 Per le spese, gli ordini emessi dagli uffici e controfirmati dal Controllo federale delle finanze costituiscono il fondamento délie scritture contabili. * 3 L'Amministrazione federale delle-finanze è autorizzata a rappresentare in giudizio la Confederazione per l'esazione dei crediti contestati o per respingere le pretese pecuniarie in¬ fondate. Essa può rinunciare all'esazione ove appaia che sarà infruttuosa o che la spesa risulterà sproporzionata all'am-, montare litigioso.

Art. 34 1 4. investimento 1 capitali della Confederazione che superano i bisogni di disponibili tesoreria, devono esere investiti in maniera che siano sicuri e fruttino un interesse alle condizioni del mercato.

~ L'acquisto d'immobili, o di diritti di partecipazione a im¬ prese con fine lucrativo, non è permesso a scopo d'investimento.

3 II Consiglio federale può, per motivi speciali, autorizzare l'Amministrazione federale delle finanze a soprassedere all'in¬ vestimento di capitali o alla loro collocazione in titoli emessi da Stati esteri o da organizzazioni internazionali.

4 La Banca nazionale svizzera custodisce e gerisce giatui. tamente i titoli della Confederazione. Essa consiglia l'Ammini¬ strazione federale delle finanze nelle questioni d'investimento.

1137 VII. Disposizioni finali Art. 35 A · La legge federale del 26 marzo 19141 sull'organizzazionei. Modificazione dell'amministrazione federale è modificata come segue: c adneggl°ne A. Organizza¬ zione dell'ammiArt. 30 nistrazione federale VII. Ufficio di statistica 1. La statistica demografica e la statistica sanitaria nazionali.

2. Le rilevazioni su condizioni e questioni sociali, economiche e politiche, in quanto non siano affidate, con decreti speciali, ad altri Dipartimenti o servizi.

3. Le relazioni con gli uffici e le società di statistica della Svizzera e dell'estero.

- Art. 33 II Dipartimento delle finanze e delle dogane ha le seguenti attribuzioni: /. Amministrazione delle finanze 1. I lavori di segreteria del Dipartimento; il coordinamento tra le divisioni dello stesso; le questioni concernenti il servi¬ zio d'informazione; il servizio giuridico e l'istruzione dei ri¬ corsi.

2. Lo studio e il parere circa i problemi di politica finanziaria, monetaria ed economica.

3. Il riscontro delle domande di credito; la preparazione dei disegni concernenti il bilancio di previsione e le aggiunte allo stesso, il conto consuntivo e il piano finanziario.

4. L'esame delle domande di credito e di altri progetti per determinare se sono conformi a una sana economia, sop¬ portabili quanto al costo e rispondenti alla politica con¬ giunturale.

5. L'esame, regolarmente ricorrente, della necessità ed oppor¬ tunità delle spese periodiche.

6. La preparazione della legislazione sulle finanze, le valute, le monete, le banche -- quella nazionale inclusa --; la col¬ laborazione all'esecuzione di detta legislazione.

1

1

CS 1, 247 (A III E 1 a).

1138 7. Il servizio di cassa, di pagamento e di contabilità della Con¬ federazione; l'approvvigionamento di moneta per il Paese.

8. La gestione del patrimonio, compresi gli immobili, della Confederazione e dei fondi speciali, in quanto non sia affi¬ data ad altri uffici.

9. La direzione dell'Ufficio centrale di compensazione per l'A VS.

II. Ufficio del personale 1. La preparazione e l'esecuzione della legislazione sui rapporti di servizio e sull'assicurazione del personale federale.

2. Lo studio e il parere circa le questioni d'importanza gene¬ rale o fondamentale attenenti al personale.

IH. Amministrazione delle contribuzioni 1. La. preparazione e l'esecuzione della legislazione sulle im¬ poste federali e'sulla tassa d'esenzione dal servizio militare, riservata la competenza legale d'altri uffici e dei Cantoni.

2. La preparazione e l'esecuzione dei trattati della Confedera¬ zione con l'estero per impedire la doppia imposizione, in collaborazione con il Dipartimento politico.

3. Lo studio delle questioni fiscali svizzere ed estere di compe¬ tenza del Dipartimento, a domanda del capo dello stesso., 4. La raccolta dei documenti concernenti la legisalzione fiscale dei Cantoni e dell'estero e l'allestimento della statistica fi¬ scale e finanziaria della Svizzera.

IV. Amministrazione delle dogane 1. La preparazione e l'esecuzione della legislazione sulle do¬ gane e sulla tariffa doganale.

2. La preparazione e l'esecuzione della legislazione per l'impo¬ sizione del tabacco e della birra e per l'imposizione della cifra d'affari sulle merci importate.

3. La preparazione e l'esecuzione della legislazione sul com¬ mercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi, sul¬ la statistica del commercio e sulla statistica dei mezzi di trasporto.

4. La cooperazione nella preparazione di trattati internazionali concernenti la tariffa doganale; la preparazione, di trattati con l'estero nei campi menzionati nei numeri da 1 a 3; l'ese¬ cuzione degli stessi.

5. La cooperazione nella preparazione della legislazione e dei trattati internazionali nei campi non menzionati nei numeri

1139 da 1 a 3, in quanto trattisi di disposizioni la cui esecuzione è affidata al personale delle dogane; l'esecuzione di queste disposizioni.

6. L'acquisto e la gestione degli immobili doganali; la forni¬ tura dei locali di servizio; la cooperazione nella costruzione e trasformazione, nell'arredamento e nella manutenzione de¬ gli immobili doganali.

V. Regìa degli alcoli 1. L'applicazione del monopolio dell'alcole.

2. La preparazione e l'esecuzione della legislazione sull'alcole e lo studio delle pertinenti questioni.

3. L'allestimento dei disegni di bilancio preventivo, di conto annuale e di rapporto di gestione.

4. La vigilanza sull'esecuzione dell'articolo 32 bis, ultimo ca¬ poverso, della Costituzione federale (decima dell'alcole).

VI. Amministrazione dei cereali 1. La preparazione e l'esecuzione della legislazione sull'approv¬ vigionamento di cereali per il Paese.

2. La cooperazione nella preparazione dei trattati internazio¬ nali concernenti l'approvvigionamento dei cereali.

VII. Ufficio dei pesi e delle misure 1. La preparazione e l'esecuzione della legislazione sui pesi e sulle misure.

2. Le perizie scientifico-tecniche e i lavori di ricerca e perfe¬ zionamento, in particolare nel campo della tecnica della metrologia.

3. L'esecuzione di lavori e di controlli attenenti alla metrologia, per conto delle cerchie industriali e scientifiche e delle divi¬ sioni dell'Amministrazione federale.

2

Dal Dipartimento delle finanze e delle dogane dipendono amministrativamente gli uffici con le seguenti attribuzioni: Vili. Controllo delle finanze 1. L'esame permanente dell'intera gestione finanziaria della Confederazione, a ogni livello d'esecuzione, e la prepara¬ zione del conto consuntivo.

2. La vigilanza sui controlli che gli uffici svolgono per i loro crediti ed impegni.

1140 3. La vigilanza sulla funzionalità degli uffici d'ispezione e revisione dell'Amministrazione federale e delle aziende del¬ la Confederazione; il coordinamento delle diverse opera¬ zioni di controllo.

4. La cooperazione nell'emanare prescrizioni sul servizio di controllo e di revisione, quello dei pagamenti, la contabilità e la tenuta degli inventari; il parere sulle questioni concer¬ nenti la vigilanza sulle finanze.

' 5. L'informazione della Delegazione parlamentare delle fi¬ nanze circa gli affari trattati.

IX. Ufficio centrale per i problemi d'organizzazione dell'amministrazione federale 1. L'esame e il perfezionamento dell'organizzazione e dei metodi di lavoro dell'Amministrazione, dal profilo dell'ade¬ guatezza e della redditività.

2. La perizia sui progetti della Confederazione per quanto con¬ cerne l'organizzazione, la funzionalità e la tecnica del la¬ voro.

3. Il coordinamento dei progetti dell'Amministrazione fede¬ rale (Ferrovie federali escluse) nel campo dell'informatica.

X. Commissione federale delle banche e Ispettorato delle obbligazioni fondiarie 1. La vigilanza sulle banche e sui fondi d'investimento.

2. Il controllo della gestione delle Centrali d'emissione d'obbli¬ gazioni fondiarie e dei loro membri, B B. Organizza-· La legge federale del;5 aprile 19191 sull'organizzazione del dip^rtfrncnto Dipartimento federale delle finanze e delle dogane è abrogata.

federale delle x finanze e delle dogane Q c. investimento La legge federale del 28 giugno 1928 2 sull'investimento dei 0 ^tóSerLfone ca-P^li della Confederazione e dei fondi speciali è abrogata.

2. Entrata in vigore

Art. 36 La presente legge entra in vigore il 1° aprile 1969.

1 2

CSI, 382 (A .III E 1 g).

CS 6, 5
1141 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 dicembre 1968.

Il Presidente: C. Clavadetschcr Il Segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 dicembre 1968.

Il Presidente: M. Aebischer Il Segretario: F. Koehler

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

Berna, 18 dicembre 1968.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Huber

Data della pubblicazione: 31 dicembre 1968.

Termine d'opposizione: 31 marzo 1969.

1142

Termine d'opposizione: 31 marzo 1969

Legge federale che modifica quella sulla corrispondenza telegrafica e telefonica e quella sul servizio delle poste (Del 20 dicembre 1968)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 1968,1 decreta: I La legge federale del 14 ottobre 1922 2 sulla corrispondenza telegrafica e telefonica (legge sui telefoni e sui telegrafi) è modificata come segue: Art. 7 b. Riserve A richiesta scritta delle autorità di giustizia o di polizia federali competenti o delle autorità di giustizia cantonali com¬ petenti, l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi e obbligata a consegnare annotazioni di servizio sulla corrispon¬ denza telefonica o telegrammi e a dare informazioni sulle cor¬ rispondenze telefòniche e telegrafiche di determinate persone, quando si tratti di un'istruzione penale a cagione di un crimine 0 della sua prevenzione.

1

2

Un tale obbligo di consegna o d'informazione è dato anche quando la domanda è fatta dal competente direttore della polizia cantonale in vista di prevenire un crimine.

. 3 In caso di azioni punibili contro lo Stato, la difesa nazio¬ nale e la forza difensiva del Paese, le disposizioni del capoverso 1 sono applicabili anche quando si tratta di delitti.

1 FF 1968 I, 328.

2 CS 7, 813; RU 1962, 1012.

1143 4

Quando le misure ordinate in virtù dei capoversi da 1 a 3 non sono più necessarie, esse devono essere revocate imme¬ diatamente.

II La legge federale del 2 ottobre 19241 sul servizio delle poste è modifi¬ cata come segue: Art. 6, cpv. 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater e 6 A richiesta scritta delle autorità di giustizia o di polizia federali competenti o delle autorità di giustizia cantonali com¬ petenti, l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi è obbligata a consegnare invìi postali, importi assegnati e averi di correntisti, nonché a dare informazioni sulle relazioni po¬ stali di determinate persone, quando si tratti di un'istruzione penale a cagione di un crimine o della sua prevenzione.

3 bis Un tale obbligo di consegna e d'informazione è dato anche quando la domanda è fatta dal competente direttore della polizia cantonale in vista di prevenire un crimine.

3 ter In caso di azioni punibili contro lo Stato, la difesa nazionale e la forza difensiva del Paese, le disposizioni del ca¬ poverso 3 sono applicabili anche quando si tratta di delitti.

3 quater Quando misure ordinate in virtù dei capoversi 3, 3 bis e 3 ter non sono più necessarie, esse devono essere revo¬ cate immediatamente.

6 II Consiglio federale può inoltre consentire eccezioni al¬ l'obbligo del segreto postale in favore di persone esercitanti la potestà dei genitori o quella tutoria.

3

III Le disposizioni dei numeri I e II, qui sopra, entrano in vigore contem¬ poraneamente. Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirla.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1968.

1

CS 7, 698; RU 1967, 1527.

Il Presidente: M. Aebischer Il Segretario: F. Koeliler

1144 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 dicembre 1968.

Il Presidente: C. Clavadetsclicr B Segretario: Sauvant

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata confórmemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risozioni federali.

Berna, 20 dicembre 1968.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Huber

Data della pubblicazione: 31 dicembre 1968.

Termine d'opposizione: 31 marzo 1969.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale che modifica quella sui prodotti stupefacenti (Del 18 dicembre 1968)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1968

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

52

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

31.12.1968

Date Data Seite

1069-1144

Page Pagina Ref. No

10 156 444

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.