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Foglio Federale Berna, 23 febbraio 1968 Anno LI Volume I N° 8 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

(già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona -- Telefono 092/5 18 71 -- Ccp 65-690

9826 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernènte la modificazione della legge federale sull'ordinamento dei funzionari federali e degli statuti delle casse di assicurazione del personale (Del 7 febbraio 1968) Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Nel 1949 le Camere federali approvarono un nuovo ordinamento sala¬ riale dei funzionari federali che sostituì quello del 1927 ed entrò in vigore all'inizio del 1950, dopo la votazione popolare dell'I 1 dicembre 1949. Nel riadeguare gli stipendi, si tenne conto, da un lato, dell'aumento del costo della vita durante la seconda guerra mondiale e i primi anni postbellici e, dall'altro, del mutamento della situazione dopo l'entrata in vigore della legge sui funzionari del 1927. Dal 1951 in poi, agli stipendi fu nondimeno aggiunta ogni anno un'indennità di rincaro, proporzionata all'aumento del costo della vita. La retribuzione dei funzionari dovette poi ripetutamente essere riadeguata all'evoluzione generale dei salari, cosicché essi poterono fruire dei seguenti miglioramenti: --· Decreto federale del 21 marzo 1956 1 concernente l'aumento degli sti- pendi dei funzionari federali. Gli importi minimi e massimi delle classi di stipendio sono aumentati del cinque per cento; quelli minimi sono inoltre accresciuti di un contributo fisso di 300 franchi. Il periodo neces¬ sario al raggiungimento del limite massimo è ridotto di un anno ed am¬ monta pertanto, secondo la classe, da 11 a 6 anni.

1

RU 7956, 840.

Foglio Federale, 1968, Vol. I

15

210 --' Legge federale del 3 ottobre 1958 1 che modifica quella sull'ordinamento dei funzionari federali: gli stipendi sono aumentati, in media, del 12,5 per cento, di cui il 3,5; per cento è considerato un aumento reale; sono inoltre migliorate le prestazioni sociali.

-- Legge federale del 29 settembre 1961 2 che modifica quella sull'ordina¬ mento dei funzionari federali: gli stipendi sono nuovamente accresciuti del 9,5-per cento, ma almeno di 895 franchi, di cui il 4 per cento, al minimo però di 400 franchi, è considerato aumento reale. Il periodo ne¬ cessario per ottenere la retribuzione massima della classe determinante è ulteriormente ridotto a 8 e a 3 anni e gli assegni per i figli subiscono un rialzo; sono inoltre introdotte le indennità per lavoro domenicale e per lavoro irregolare.

-- Legge federale del 13 marzo 1964 3 che modifica quella sull'ordinamento dei funzionari federali: anche questo testo stabilisce un rialzo degli sti¬ pendi pari al 12,5 per cento, ma non inferiore a 1300 franchi, di cui simil¬ mente il 4 per cento o almeno 450 franchi contano come aumento reale delle retribuzioni. L'indennità di residenza è inoltre completata con un supplemento d'agglomerato di 400 franchi al massimo; sono pure miglio¬ rati gli assegni per i figli.

Il disegno che vi presentiamo persegue nuovamente lo scopo di miglio¬ rare la retribuzione e la protezione assicurativa del personale federale.

Capo I CONDIZIONI SALAR1ÂLI NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO 1. Evoluzione della rimunerazione nell'amministrazione federale Le difficoltà maggiori sorgono quanto alla scelta della data d'inizio del periodo in' cui va comparata l'evoluzione salariale nei due settori. Infatti, incominciando la comparazione, ad esempio dagli anni postbellici, i dati raccolti dimostrerebbero che i miglioramenti salariali degli statali sono stati notevolmente inferiori a quelli concessi ai dipendenti dell'industria privata, la cui retribuzione era allora assai esigua a cagione dell'elevato tasso di disoccupazione. Considerata la situazione economica attuale, sarebbe pari¬ mente inopportuno esaminare le richieste degli agenti statali, fondandosi sulle condizioni salariali esistenti nel 1939 e postulare un aumento dei loro stipendi uguale a quello di cui beneficiarono i dipendenti dell'industria pri¬ vata. A tal fine, s'adatta meglio il 1950, anno in cui si poteva ormai conside1 2 3

RU 1959, 29 (A III J 1).

RU 1962, 19 (A III J 1).

RU 1964, 583 (A III J 1).

211 rare ristabilita la situazione economica e quasi ricuperato il ritardo venutosi" ad accumulare durante gli anni di crisi, per quanto concerne la rimunera¬ zione dei lavoratori appartenenti all'economia privata. Inoltre, la scala sala¬ riale degli statali, entrata in vigore nel 1950, era allora considerata come equa. Infine, occorreva parimente tener conto dell'evoluzione riscontrata dopo la revisione degli stipendi che, da un lato, era intesa a ristabilire l'egua¬ glianza salariale tra i settori pubblico e privato e, dall'altro, a compensare il differimento della riduzione dell'orario di lavoro. La tavola seguente reca gli stipendi legali dei funzionari federali nel 1950,1964 e 1967.

Stipendi (compresa l'indennità di rincaro, ma senza l'indennità di residenza e gli assegni per i figli) Classe '2 7 12 17 22 1 2

1950 fr.

22 400 15 500 12 450 10 200 v 7 950

Ammontare massimo 1964 1 fr.

33 456 23 104 18 553 15 221 11 952

1967 2 ' fr.

37 862 26 146 20 996 17 226 13 526

Aumento Aumento dal 1950 al 1967 dal 1964 al 1967 nominale reale nominale % % ·/« 69,0 14,9 13,2 13,2 68,7 14,7 68,6 14,6 13,2 13,2 68,9 14,8 13,2 · 70,1 15,6

Compresa l'indennità di rincaro del 2,5%.

Compresa l'indennità di rincaro del 16%.

L'aumento degli stipendi del 13,2 per cento dal 1964 al 1967 corrisponde alle indennità di rincaro accordate durante lo stesso periodo.

Praticamente, la rimunerazione reale degli statali si è accresciuta, dal 1950 in poi, assai più del 15 per cento; infatti, particolarmente grazie agli emendamenti della classificazione dei funzionari, introdotti nel 1954 e nel 1963 e alle nuove prescrizioni sull'avanzamento, numerose funzioni sono state attribuite ad una classe superiore ed è pure stato agevolato l'accesso alle classi privilegiate. Le mutazioni avvenute, nei singoli gruppi di classi, sono indicate dalla tavola seguente: Classi di stipendio 1 1952 1965 % % .. 7 e superióri . .

5 8 8 a 15 . , 15 22 16 a 20 . . . .

21 36 21 a 25 ... .

34 59 Totale 1

7ÖÖ

Too-

Funzionari, impiegati e operai della Confederazione e delle Ferrovie federali, semprechè siano attribuiti ad una classe di stipendio.

212 Mentre nel 1952 circa i tre quinti del personale federale apparteneva ad una classe inferiore alla 20, attualmente solo una quota leggermente superiore ad un terzo è assegnata a tale categoria. Ovviamente, il mutamento strutturale descritto non è stato Unicamente determinato dalle migliorate condizioni di avanzamento, ma anche dal considerevole fabbisogno di personale qualifi¬ cato. Ad aumentare gli stipendi reali contribuirono inoltre il promovimento delle indennità sociali, e segnatamente degli assegni per i figli, l'introduzione del supplemento d'agglomerato, la riduzione del periodo necessario all'otte¬ nimento dello stipendio massimo entro la classe e l'incremento delle inden¬ nità accessorie, come appunto lo illustra la tavola seguente:

, Anno 1950 1960 1964 1966 1 2

Retribuzione media degli statali per agente 1 1 Rimunerazione ordinaria e indennità 2 .

. Rimunerazione ordinaria Aumento reale rispetto a Aumento reale rispetto a Franchi Franchi 1950 1960 1964 1950 1960 1964 % ·/« ·/.

·/o "h % -- -- -- -- -- . -- 8 681 8 296 -- -- 21,6 · -- 23,0 - -- 11 620 12 299 -- 20,1 -- 15 677 . 44,8 19,1 47,7 16 739 20,9 1,5 46,9 21,6 1,2 17 227 18 347 49,4

Stipendio o salario, indennità di residenza, assegni per i figli e indennità di rincaro.

Indennità per supplenza, lavoro supplementare, prestazioni di servizio straordi¬ narie, servizio domenicale e notturno, assegni per matrimonio e nascite, gratifi¬ cazione d'anzianità, premi e ricompense, uniformi e indennità accessorie del personale ambulante.

A contare, dal 1950, il valore reale della rimunerazione degli agenti federali (stipendio, indennità di residenza e di rincaro, assegni per i figli) è aumen¬ tato del 47 per cento, ovvero del triplo dell'aumento delle somme massime delle classi di stipendio, che rappresenta sólo il 14-15 per cento. Rispetto alla rimunerazione del I960, l'aumento è superiore al 20 per cento, men¬ tre che dal 1964 al 1966 rappresentava solo l'I,5 per cento della rimunera¬ zione media. Ove sia tenuto conto di ogni indennità ed assegno, tali aliquote proporzionali non divergono radicalmente; rispetto agli anni 1950 e 1960, i miglioramenti sono più sostanziali, precipuamente grazie allo sviluppo del¬ l'indennità per impiego fuori del luogo di servizio e servizio notturno e all'introduzione dell'indennità per orario irregolare e servizio domenicale.

Per contro, l'aumento rispetto al 1964, tenuto conto dei guadagni accessori, è stato soltanto dell'1,2 per cento, essendo state riadeguate le indennità sud¬ dette soltanto all'indennità di rincaro e non all'aumento reale. Sarebbe non¬ dimeno erroneo ritenere che le rimunerazioni reali siano state accresciute, per ogni categoria degli statali, del 50 per cento dal 1950 in poi, del 20 per cento dal 1960 e dell'I,5 (1,2) per cento a contare dal 1964. Infatti, i dati riprodotti, ancorché indichino i mutamenti del guadagno medio per agente,

213 non tengono conto delle modificazioni strutturali dell'effettivo del perso¬ nale.

Tavola 1 Retribuzione media degli statali, per amministrazioni e aziende, dal 1960 in poi Amministrazioni e aziende I960 1961 1962 1963 1964 1965 1 2 3 4 5 6 7 Retribuzione in franchi1 13 782 15 140 16 202 18 170 11 036 12 074 12 922 14413 11 388 12 563 13 430 15 030 11 287 12 391 13 343 14 921

Amministrazione . centrale Officine militari ......

Azienda delle PTT ....

Ferrovie federali Amministrazione federale, complessivamente ....

13 541 10 873 11 092 11 040

Amministrazione centrale Officine militari Azienda delle PTT ....

Ferrovie federali Amministrazione federale, complessivamente ....

1000 100,0 100,0 100,0

101,8 101,5 102,7 102,2

100,0

102,3

18 835 14 852 15 533 15 500

1966 8 19 887 15 749 16 468 16 446

11 620 11 887 13 067 14005 15 677 16 251 17 227 Indice, se 1960 = 100 111,8 119.7 134,2 111,0 118.8 132,6 113,3 121,1 135,5 112,2 120.9 135,2 112,5

120,5

134,9

139,1 136,6 140,0 140,4

146,9 144,8 148,5 149,0

139,9

148,3

Come lo dimostra la tavola 1, le retribuzioni medie aumentarono, per le Ferrovie federali, del 49,0 per cento, per l'Azienda delle PTT, del 48,5 per cento, per l'Amministrazione centrale, del 46,9 per cento e,,per le officine militari, del 44,8 per cento. Poiché a tutto il personale è applicabile lo stesso ordinamento salariale, la causa delle discrepanze va situata nell'evoluzione ineguale dei singoli effettivi. Occorre innanzitutto rilevare che il rapporto tra funzióni superiori e inferiori si è sensibilmente modificato; precipua¬ mente a cagione della carenza di personale, nei lavori abitudinari la mac¬ china ha ampiamente sostituito la persona. Questa evoluzione esige "però un aumento degli agenti qualificati, come ingegneri, tecnici, ecc., incaricati del¬ l'automazione; per contro, i lavori meccanici possono essere affidati anche a personale non qualificato. Non è tuttavia possibile esprimere in cifre in quale misura i mutamenti strutturali incidano sulla retribuzione media. Inol¬ tre, gli stipendi mutano a cagione delle modificazioni nell'effettivo secondo l'età, come anche dell'aumento del numero dei figli riscontrato dopo il 1950, ecc., anche se, a tale riguardo, non possa trattarsi di un aumento dello sti¬ pendio reale.

1 Media, per persona secondo le spese di personale giusta il conto di Stato' (stipendi e salari comprese le indennità di rincaro e di residenza e gli assegni per i figli).

214 La tavola 2 dimostra come l'evoluzione degli stipendi è stata ineguale, secondo le categorie degli statali. Fondandoci sugli effettivi delle singole classi nel 1950 e 1966, è stato calcolato lo stipendio medio (compresa l'in¬ dennità di rincaro) per talune categorie ben definite di personale, le cui at¬ tribuzioni non hanno subitola contare dal 1950 mutamenti essenziali. Nel calcolo suddetto abbiamo tenuto conto per tutti gli agenti, dello stipendio massimo della classe pertinente, ma non dell'indennità di residenza e degli assegni per i figli. In questo modo, è quasi esclusa ogni incidenza delle di¬ screpanze nella composizione dell'effettivo, secondo l'età e gli anni di ser¬ vizio. I dati ottenuti indicano l'aumento dello stipendio reale grazie ai rialzi salariali, ai mutamenti della classificazione delle funzioni e alle nuove prescrizioni d'avanzamento, ma non riflettono l'incidenza della riduzione della durata necessaria all'ottenimento del massimo entro la classe, come anche dell'aumento dell'indennità di residenza, delle indennità sociali e dei guadagni accessori.

Stipendio .massimo, in media1 1966 Categorie di personale 1950 fr.

fr.

Artigiani con tirocinio compiuto presso: -- l'Azienda delle PTT 17 780 9 037 -- le Ferrovie federali 8 172 16 075 Personale delle PTT addetto alla di¬ stribuzione 7615 14 233 Personale della trazione (macchinisti) 10446 19 562 Personale d'accompagnamento dei treni (bigliettari) .

16 776 9 173 Personale dell'esercizio nel servizio stazione . . .

10 519 19 333 ·8 668 Personale di vigilanza sul confine .

16 131 Personale del servizio esterno del¬ 28 075 l'amministrazióne delle contribuzioni 15 140 Direttori di circondario delle dogane, poste e telefoni .

19 421 37 909 Capidivisione e Direttori presso i Di¬ partimenti e la DG delle PTT e FFS 26 833 52 775 1

Tavola 2 Aumento nominale reale °/o % 96,7 39,1 96,7 39,1 86,9 87,3

32,2 32,5

82,9

29,3

83,3 86,1

29,6 31,6

85,4

31,1

95,2

38,0

96,7

39,1

Media degli stipendi massimi, tenuto conto dell'occupazione delle classi di sti¬ pendio, compresa l'indennità di rincaro.

Essendo stata sostanzialmente migliorata la classificazione delle profes¬ sioni artigianali durante le revisioni del 1954 e 1963, tale categoria fruisce dell'aumento maggiore rispetto al 1950 (39 per cento). In analoga propor¬ zione si sono accresciuti gli stipendi medi pagati ai titolari delle massime funzioni. Seguono, con circa il 32 per cento, i macchinisti, il personale delle

215 PTT addetto alla distribuzione, il personale di vigilanza sul confine e, con circa il 29 per cento, il personale di stazione e d'accompagnamento dei treni.

Possiamo quindi affermare con certezza, per le categorie suindicate, che l'aumento del salario reale dal 1950 al 1966 è statò del 30-40 per cento. La differenza tra questi saggi e l'aumento salariale medio che, nello stesso pe¬ riodo, s'accrebbe del 46,9 per cento oppure, tenendo conto dei guadagni accessori, del 49,4 per cento, non è unicamente cagionata dalle modificazioni strutturali e cioè dai mutamenti nella composizione dell'effettivo, bensì anche ·da altri miglioramenti reali della legge sull'ordinamento dei funzionari e dei regolamenti corrispondenti, come, ad esempio: -- l'aumento completivo delle somme minime nel 1956; -- la riduzione, nel 1956 e 1962, del periodo necessario all'ottenimento del massimo entro la classe; -- l'ampliamento del diritto agli assegni per i figli e l'aumento degli stessi, nel 1959,1962 e 1964; -- complemento dell'indennità di residenza, nel 1964.

Dal 1950, le condizioni di lavoro degli statali furono inoltre migliorate grazie a taluni provvedimenti, che non esercitano influsso alcuno sugli sti¬ pendi medi. Occorre avantutto accennare alla graduale riduzione della du¬ rata del lavoro a 44 ore settimanali e successivamente all'aumento delle vacanze (3 settimane al minimo per tutto il personale a contare dal 1968 e 4 settimane al compimento del 45.mo anno di età o in caso di attribuzione ad una classe superiore alla 5). Non vanno infine taciuti gli aumenti delle prestazioni assicurative e segnatamente delle rendite vedovili, periodica¬ mente adeguate al rincaro.

Considerando ogni elemento descritto, ci è dato di stabilire che la retri¬ buzione del personale federale, dal 1950 al 1960, è aumentata in misura più considerevole di quanto lascerebbero supporre le modificazioni della scala salariale. Tale evoluzione è dovuta a motivi diversi; trattasi, infatti, sia di miglioramenti delle condizioni di lavoro, sia di modificazioni nella distri¬ buzione gerarchica. L'incidenza rispettiva dei diversi fattori può essere dif¬ ficilmente valutata. Nondimeno, essendo state riscontrate, in servizi parago¬ nabili di Cantoni e Città e dell'economia privata, le stesse modificazioni strutturali e non essendo parimente noto
il loro influsso, possiamo conti¬ nuare a fondarci sull'ammontare delle retribuzioni medie. Si può inoltre ammettere che l'incidenza delle modificazioni strutturali siano approssima¬ tivamente uguali in tutti i settori.

2. Retribuzione del personale nei Cantoni e nelle Città I dati concernenti gli stipendi dei funzionari, impiegati e operai occupati nei Cantoni e nelle Città ci sono stati forniti dalle indagini, svolte nel maggio 1967 dalla Conferenza dei Capi dei dicasteri cantonali delle finanze, sulle

216 condizioni salariali nelle amministrazioni pubbliche. La tavola 3 seguente istituisce, per talune funzioni, il paragone delle rimunerazioni medie, dap¬ prima nelle 25 Amministrazioni cantonali, poi nelle Città di Berna, Bienne, Ginevra, Losanna, Lucerna, San Gallo, Winterthur e Zurigo e successiva¬ mente nella Confederazione. Gli stipendi indicati per i. Cantoni e le Città rappresentano valori ponderati secondo il numero degli abitanti. Per istituire il paragone con .gli stipendi del personale federale, occorre tener conto della indennità legale di residenza che, nella media nazionale, è di 550 franchi per i coniugati e 405 franchi per i celibi; Nelle Città, l'indennità di residenza degli agenti statali è maggiore ed ammonta pertanto a 900 franchi per i co¬ niugati e 675 per i celibi. Occorre infine osservare che le prestazioni sociali, i guadagni accessori ecc., variano considerevolmente nei servizi pubblici, ancorché le nostre comparazioni non siano in grado di dimostrarlo.

Tavola 3 Retribuzione del personale nelle amministrazioni cantonali e urbane come anche in quella federale (Stato: maggio 1967) Funzione Paragone tra Cantone-Confederazione Città l-Confederazione Cantone 2 Confederazione 3 Città 2 Confederazione 4 Fr 1. Salario lordo dì un celibe all'atto del- Fr. Fr. Fr.

' l'assunzione come principiante Operai non qualificati .

. . 9 708 10 745 10789 11 015 Operai semiqualificati 10 642 11 505 11 862 11 775 Operai professionali 11 671 11 665 12794 11 935 Operai specialisti . 12 895 12 605 14 050 12 875 Disegnatori . ...... . . 12617 11 665 13 311 11 935 Ingegneri tecnici STS . .

. . -17 139 14 575 17 279 14 845 Funzionari amministrativi . .

. 13 967 13 155 14 365 13 425 Accademici senza funzione di capo . 20 244 19 097 21 251 19 367 2. Salario Iprdo di un coniugato (senza prole) nella fase finale dell'impiego Operai semiqualificati . . ... 14 950 14 159 15511 14 509 Operai professionali ...... .16610 16312 17-113 .16662 Operai specialisti ' .18 072 17 034 18 508 17 384 Disegnatori . .'

19 380 19198 19 073 19 548 ' Ingegneri tecnici STS .

27 086 27 856 26269 28 206 Funzionari amministrativi . . . . ,20 210 19 920 19 798 20 270 Accademici senza funzione di capo 30 388 31 193 33 286 31 543 1 Città con 50 000 e più abitanti. .

· 1 Media ponderata; determinante per il numero degli
abitanti censiti nel 1960.

J Compresa l'indennità di residenza di 550 franchi per coniugati e 405 per celibi (media nazionale).

1 Compresa l'indennità di residenza di 900 franchi per coniugati e 675 per celibi (media delle città).

,

217 Per le funzioni inferiori, i Cantoni e le Città pagano in media stipendi iniziali meno sostanziali di quelli versati dalla Confederazone; per quelle medie e superiori, il rapporto è invertito; infatti, i Cantoni e le Città offrono, per le categorie professionali esigenti una formazione pluriennale, condizioni finanziarie prevalentemente migliori. Quanto agli stipendi pagati nella fase finale dell'impiego, la situazione è diversa: in effetti, il personale delle offi¬ cine cantonali e urbane è meglio retribuito di quello federale. Nelle funzioni superiori gli stipendi non divergono sensibilmente. Sul piano generale, trova conferma l'accertamento fatto nel nostro messaggio del 23 gennaio 1964, quando fu concesso l'ultimo miglioramento del guadagno reale. Dicevamo infatti: « In fine è da notare che i Cantoni e le Città con personale numeroso offrono paghe più elevate che non la Confederazione».

Le indagini della Conferenza dei Capi dei dicasteri cantonali delle fi¬ nanze dà inoltre un'indicazione interessante circa l'incidenza della politica salariale federale su quella dei Cantoni e delle Città. Come lo dimostra la tavola 4, entro 2 anni dopo la revisione del 1964 della legge sull'ordinamento dei funzionari, che stabilì un aumento dello stipendio reale del 4 per cento come anche dell'indennità di residenza e dell'assegno per i figli, ben 16 Can¬ toni e cinque Città (Zurigo, Winterthur, Berna, Lucerna e San Gallo) decre¬ tarono parimente provvedimenti salariali. Dopo il biennio suddetto, seguì un periodo manifestamente calmo: nel 1966 infatti, dei miglioramenti salariali furono concessi solo a Losanna e a Bienne. Nel 1967 infine, si riscontrarono miglioramenti per il personale dei Cantoni di Uri, Zugo, Basilea Campagna, Appenzello Esterno, Turgovia e Neuchâtel, la cui rimunerazione era rimasta immutata, almeno dal 1964 al 1966. Le leggi sull'ordinamento salariale dei Cantoni di San Gallo e Argovia, inoltre, furono rivedute dopo un breve periodo. Le ripercussioni della politica salariale della Confederazione sui Cantoni e Comuni sono quindi evidenti e, in taluni casi, sembra che il mi¬ glioramento delle condizioni salariali sia stato motivato più dal provvedi¬ mento federale che dal ritardo nell'aggiornamento degli stipendi. Questa manifestazione è dell resto comprensibile, poiché iin ogni Cantone
e Città, è occupato un numero rilevante di funzionari federali, dei quali l'evoluzione salariale non sfugge all'attento esame del personale cantonale e comunale; inoltre, mancando sovente aziende private di una certa importanza non è possibile istituire paragoni con l'industria. Per questi motivi, si può senz'altro arguire che un aumento degli stipendi pagati agli statali, ancorché sia giusti¬ ficato dall'inferiorità delle condizioni salariali rispetto alla maggior parte dei Cantoni e delle Città, potrebbe provocare un aumento generale nelle amministrazioni pubbliche, cosicché gli scarti, invece d'essere eliminati, con¬ tinuerebbero a sussistere, in misura almeno immutata. Conseguentemente, per i Cantoni e i Comuni che, a cagione della loro precaria situazione finan¬ ziaria, non potrebbero seguire il movimento generale d'aumento, lo scarto s'eccentuerebbe maggiormente e più difficoltose diverrebbero le condizioni di reclutamento del personale.

218 Tavola 4 Revisione degli stipendi del personale federale e di quello dei Cantoni e delle Città dopo il 19591 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 Confederazione Cantoni: Zurigo Berna Lucerna Uri Svitto

X

XX2X

X

X X X X X X X X X X X

Untervaldo Soprasselva ... X X .

Untervaldo Sottoselva ...

X X Glarona '.

X X Zugo ......... X. X X Friburgo . X X X Soletta X X Basilea Città ... .... X X X Basilea Campagna .XX X Sciaffusa XX X Appenzello Esterno .....

X, X Appenzello Interno ....

XX X San Gallo . XX XX Grigioni X X Argovia X X X Turgovia X XX X Ticino . . .

'Vaud Vallese . . / Neuchâtel Ginevra

X X X X X X X X

X

Città Zurigo ..."

X Winterthur X X Berna X X Bienne X X Lucerna ........

X X San Gallo X Losanna X Ginevra I 1 Indagine svòlta nel maggio 1967 dalla Conferenza dei capi dei dicasteri canto¬ nali delle finanze.

2 Revisione della classificazione delle funzioni.

219 3. Stipendi e salari nell'economia privata Se è difficile comparare gli stipendi nei vari servizi pubblici un con¬ fronto fra i salari del personale dello Stato e quelli versati nell'economia privata risulta ancora più problematico. In ambedue i casi l'aumento dei salari si opera per scatti di modo che anche deboli scarti fra le date di in¬ chieste possono portare a differenze. Inoltre il salario non rappresenta che una parte dei vantaggi pecuniari e delle altre condizioni di lavoro. Un con¬ fronto per essere valido dovrebbe prendere in considerazione anche gli effetti della durata del lavoro e delle diverse prestazioni sociali come pure le con¬ dizioni esterne di lavoro. Essendo impossibile approfondire il confronto fino a questo punto, ci limiteremo a valutare i risultati della statistica ri¬ guardante gli operai vittime di infortuni e dell'inchiesta sui salari e gli sti¬ pendi dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti, dei mestieri e del lavoro.

Ovviamente non è possibile paragonare agli stipendi dei funzionari i salari degli operai e degli impiegati privati considerati dall'inchiesta date le note¬ voli differenze nelle strutture dei due gruppi di personale. Di fatto solo l'evo¬ luzione nel tempo dei salari e stipendi messa in rilievo dalla tavola n. 5 for¬ nisce indicazioni suscettibili di essere prese in considerazione. Si può ammet¬ tere che in entrambi i casi le modifiche di struttura denotano la medesima tendenza. Infine, l'influenza che la limitazione del guadagno assicurato presso la cassa nazionale di assicurazione in caso di infortunio esercita sui risultati del confronto fra i salari non può essere determinata in termini precisi.

Dalla statistica concernente gli operai adulti vittime di infortuni i salari orari degli operai e, secondo le rimunerazioni medie, gli stipendi del perso¬ nale federale risultano aumentati come segue fino al 1966 (tavola n. 5): Anni Salari orari secondo la statistica Retribuzione media degli operai vittime di infortuni del personale della Confederazione nominale reale nominale reale ·/.

·/.

·/.

dal 1950 al 1966 114,3 107,7 46,9 51,6 dal 1960 al 1966 * 20,9 52,5 48,3 24,3 dal 1964 al 1966 15,5 6,3 9,9 1,4 Indubbiamente i salari orari medi ricevuti dagli operai delle aziende private sono aumentati in una proporzione maggiore dei guadagni medi
del personale federale. Tuttavia non vanno ignorate le ripercussioni dovute alla riduzione della durata del lavoro. Infatti nel 1966 era necessario avere un salano orario superiore per giungere a una rimunerazione annua paragonabi¬ le a quella del 1950 e 1960. I miglioramenti del guadagno reale nelle co¬ lonne 4 e 6 della tavola n. 5 ne tengono conto. Il tasso del 43,9 per cento menzionato per gli anni dal 1950 al 1966 è inferiore al miglioramento del

220 Tavola 5 Evoluzione dei salari medi concessi dalla Confederazione e dall'economia privata a contare dal 1950

Anno 1 1950 1955 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1950 1955 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

1950/54 1955/59 ' 1960 1961 1962 1963.

1964 1965 1966

Economia privata · Statistica degli operai vittime d'incidenti Guadagni Confederazione orari settimanali 2. 3 4 Valore nominale: 1950 = 100 100.0 100,0 100,0 114.2 113,3 114.0 140.1 140.5 137.1 143.3 147.6 143,1 157,5 159.2 153.4 ·168,8 172.0 165,0 189,0 186.1 178,3 196,0 199,8 190.5 207,7 214.3 203,5 Valore reale 1950 = 100 100,0 100,0 100,0 105,3 104,4 105,1 121.6 122,0 119,0 122,2. 125,8 122,0 128.7 130,1 125,3 133,3 135,9 130,3 144.8 142,6 136,6 145,2 148,0 141,1 146.9 151,6 143,9

Inchiesta sugli stipendi salari Guadagni ' Guadagni orari mensili 5 100.0 114.1 139.8 148.1 159.9 173.2 187.0 200,9 216.1

100.0 113,8 136.1 143.2 152,7 162,2 173.6 185.7 199,4

100,0 105,2 121,4 126,3 .130,6 136,8 ' 143,3 148,8 152,8

100,0 104,9 118,1 122,1 124,8 128,1 133,0 137,6 141,0

Valore reale Aumento in per cento rispetto all'anno precedente 1.1 0,9 0,3 0,8 3.2 2,6 2,6 2,6 ' --0,3 3.8 2,5 3,5 0,5 3,1 2,5' * 4,0 5.3 3.4 2,7 3,4 3,6 4.5 4,0 4,7 8,6 4.9 4,8 4,8 0,3 3,8 3,3 3,8 1,2 2,4 2,0 2,7

.

0,8 2,3 2,3 3,4 2,2 2,6 3,8 3,5 2,5

Note: Colonna 2:
221 46,9 per cento dei guadagni di cui ha beneficiato il personale federale nello stesso periodo. Dal riadeguamento, nel 1964, del reddito reale del personale federale la sua retribuzione media non è aumentata in valore reale che del¬ l'I,5 per cento, mentre, come risulta dalla statistica degli operai vittime di infortuni, l'aumento è stato del 6,3 per cento o del 5,3 per cento se si tien conto della riduzione della durata del lavoro.

La tavola n. 5 contiene inoltre i risultati dell'inchiesta sui salari e sti¬ pendi effettuata dall'Ufficio federale dell'industria, delle arti, dei mestieri e del lavoro. Le riserve fatte circa la diversa struttura dei gruppi di lavoratori comparati vanno estese anche al confronto fatto con i salari medi del perso¬ nale federale. Gli aumenti sono i seguenti: Anni Salari orari secondo l'inchiesta Guadagni medi del personale sui salari e stipendi della Confederazione nominale reale " nominale reale ·/.

·/.

·/.

·/« 116,1 52,8 46,9 107,7 dal 1950 al 1966 .

20,9 54,6 25,9 48,3 dal 1960 al 1966 .

15,6 6,6 9,9 dal 1964 al 1966 .

1,4 Se si tien conto qui anche della riduzione della durata del lavoro e se si cal¬ cola il guadagno mensile si ottiene un miglioramento reale del 41 per cento dei salari e stipendi versati dall'economia dal 1950 al 1960 e del 6 per cento dal 1964 al 1966.

Per ciascuno dei tre periodi dal 1950 al 1966, dal 1960 al 1966 e dal 1964 al 1966, si constata un aumento più forte dei salari e stipendi nell'economia privata che non nelle retribuzioni medie versate dalla Confederazione. La differenza va dal 3,4 al 5,9 per cento secondo il periodo considerato e il ge¬ nere di statistica: la statistica degli operai vittime di infortuni o l'inchiesta sui salari e stipendi; per i tre ultimi anni la differenza raggiunge il 4,9 (4,2) per cento a sfavore del personale federale. Se si tien conto della riduzione della durata del lavoro non si constatano ritardi nella rimunerazione del personale federale per il periodo dal 1950 al 1966; invece, anche tenendo conto di tale riduzione, i salari e stipendi medi dell'economia privata sono aumentati, dal 1964, dal 3,0 al 3,6 per cento più della rimunerazione del personale federale. La statistica non permette di stabilire in che misura le differenze nell'evoluzione delle strutture influiscano su questi risultati.
Quanto all'evoluzione del 1967 si può ammettere, al lume delle espe¬ rienze fatte, che il miglioramento reale dei salari e degli stipendi medi in seno all'economia privata è compreso fra il 2 e il 3 per cento mentre l'au¬ mento rimunerativo annuo del personale federale è stato soltanto dell'I per cento. Per il periodo dal 1964 (ultimo riadeguamento del guadagno reale per gli agenti della Confederazione) al 1967, si nota, fondandosi sui soprac-

222 citati confronti e senza tener conto della diminuzione delle ore lavorative, un ritardo compreso fra il 6 e il 7 per cento degli stipendi reali del personale federale e fra il 5 e 6 per cento se è tenuto conto della riduzione delle ore lavorative.

Ad ogni richiesta di miglioramento degli stipendi per i funzionari fede¬ rali non bisogna soltanto redigere le statistiche attinenti all'evoluzione dei salari ma è altresì necessario confrontare fra di loro gli stipendi effettivi.

Esigenza comprensibile, quest'ultima, poiché, in materia di retribuzione, lo Stato deve attenuare le differenze esistenti fra la rimunerazione del perso¬ nale federale e quella degli impiegati nell'economia privata.

Estremamente difficile si presenta però il paragóne fra i salari statali e quelli dell'economia privata. Ciò è dovuto, in parte, al fatto che poche fun¬ zioni sono suscettibili di esser confrontate fra di loro; si tratta, principal¬ mente, di attività artigianali, commerciali, tecniche e scientifiche. Un gran numero di funzionari federali, segnatamente dell'azienda PTT, dell'ammini¬ strazione delle dogane e delle FFS, esercitano professioni sconosciute dal¬ l'economia privata. Inoltre, il salario, non è che un fattore delle condizioni di lavoro quindi, un confronto che vuol esser valido, deve parimenti va¬ gliare gli altri fattori i cui effetti sono, purtroppo, difficimente determinabili ed apprezzabili. Nonostante questi ostacoli abbiamo ugualmente abbozzato un confronto alfine di evitare ogni possibile diceria in merito. I risultati devono tuttavia essere prudentemente considerati poiché, avantutto, le fun¬ zioni oggetto del confronto non sono equivalenti sotto tutti gli aspetti e, secondariamente, gli altri fattori che compongono l'insieme delle condizioni di lavoro (ad esempio, le prestazioni sociali, vantaggi di ordine particolare, durata del lavoro ecc.) sono stati tralasciati.

Il nostro confronto fra i salari si fonda sui dati di un'inchiesta sugli stipendi effettuata presso i servizi della Confederazione e, per determinate funzioni facilmente definibili, in collaborazione con l'Unione centrale delle associazioni padronali svizzere, presso alcune grandi industrie mecca¬ niche e metallurgiche, banche e società d'assicurazione. Sono stati presi in considerazione, per il settore privato, il salario o la
rimunerazione di base, le indennità di rincaro, il salario a cottimo, gli assegni per figli come pure le gratificazioni e, per il personale federale, la rimunerazione di base, l'in¬ dennità di rincaro per il 1967 *, l'indennità di residenza e gli assegni per figli I risultati del confronto Confederazione - settore privato figurano alla ta¬ vola 6 e possono essere così riassunti: 1 Come dichiarato dalle associazioni partecipanti all'inchiesta, i salari versati dai rispettivi membri, non hanno subito, durante l'anno, modificazioni apprezza¬ bili; in particolare, sono rimaste invariate le indennità di rincaro. Per quanto concerne l'Amministrazione federale, l'indennità di rincaro complementare deve essere presa in considerazione.

223 -- Operai non qualificati, operai semiqualificati e operai professionali I salari pagati dall'economia privata agli operai di 20 fino a 25 anni, eccettuato il personale non qualificato, sono inferiori a quelli praticati dalla Confederazione. Quest'ultima accorda un salario più elevato al¬ l'operaio di almeno 40 anni di età con prole a carico presumibilmente poiché gli assegni per i figli sono superiori a quelli concessi dal settore privato.

-- Personale commerciale e tecnico, personale con. formazione universitaria Contrariamente alla situazione nelle professioni manuali, la rimunera¬ zione è superiore nell'economia privata se le persone sono coniugate ed hanno raggiunto una certa età. I disegnatori ed i tecnici percepiscono, nell'industria, salari assai più elevati. Per le professioni che esigono una formazione universitaria la Confederazione offre salari iniziali relativa¬ mente elevati mentre l'economia privata retribuisce meglio i collabora¬ tori con un certo numero d'anni d'attività.

224 Tavola 6 Confronto dei salari Confederazione-economia privata per gli operai non qualificati, semiqualificati e professionali d'officina . (Stato al giugno 1967) Confederazione Economia privata Professione con senza Media indennità di residenza 1 aritmetica ponderata 2 _ .

· : 2 3~ -4 ~5 1. Operaio non qualificato a. Guadagno orario medio in centesimi Manovale d'officina 20 anni, celibe .

455 472 ' 434 417 25 anni, coniugato 509 532 507 499 40 anni, coniugato, 2 figli ...

603 626 590 585 2. Operaio semi-qualificato Ausiliario dell'operaio professionale, punzonatore 23 anni, celibe 500 517 557 561 25 anni, coniugato 529 552 596 592 40 anni, coniugato, 2 figli ...

647 670 670 662 3. Operaio professionale con tirocinio Artigiano (di qualsiasi professione) 20 anni, celibe ..........

496 513 551 539 25 anni, coniugato 617 640 676 684 40 anni, coniugato, 2 figli . . .

759 782 772 767 4. Operaio professionale con funzione su¬ periore Specialista 30 anni, coniugato .......

698 721 756 745 40 anni, coniugato, 2 figli . . .

827 850 797 801 1. Operaio non qualificato b. Importi annui in franchi Manovale d'officina (guadagno orario convertito) 20 anni, celibe 10 910 11 317 9 848 9420 25 anni, coniugato ....... 12 187 12738 11 517 11 277 1 40 anni, coniugato, 2 figli . . . 14 444 14 995 13 400 13 226 2. Operaio semi-qualificato Ausiliario dell'operaio professionale, . punzonatore 23 anni, celibe . . . 11 974 12 381 12658 12672 25 anni, coniugato 12667 13218 13 548 13 381 40 anni, coniugato, 2 figli . . . 15 496 16 047 15 213 14 959 3. Operaio professionale con tirocinio Artigiano (di qualsiasi professione) 20 anni, celibe ..r 11 891 12 298 12512 12 174 25 anni, coniugato 14791 15 342 15 362 15468 40 anni, coniugato, 2 figli ... 18 181 18732 17552 17 346 4. Operaio professionale con funzione su¬ periore Specialista ' 30 anni, coniugato ....... 16 734 17 285 17 169 16 836 40 anni, coniugato, 2 figli . .\ 19 819 20 370 18 090 .18 071 1 Indennità di residenza media pari a 17 centesimi/ora oppure a 407 franchi per i celibi e a 23 centesimi/ora o 551 franchi per i coniugati.

2 Ponderazione giusta il numero delle persone partecipanti all'inchiesta.

225 Tavola 6 (cont.)

Confronto degli stipendi Confederazione-economia privata per le professioni commerciali, tecniche e universitarie (Situazione al! giugno 1967) Confederazione Economia privata rrotessione con senza Media indennità di residenza i aritmetica ponderante 2

1. Impiegato con formazione commerciale Guadagno annuo medio in franchi Contabile, cassiere, corrispondente 30 anni, coniugato 18 758 19 309 17 786 17 808 40 anni, coniugato, 2 figli ... 24 053 24 604 24 411 24 398 2. Impiegata con formazione commerciale Stenodattilografa 20 anni, nubile 11 414 11 821 11 371 11 021 30 anni, nubile 16 505 16 912 15 524 15 700 3. Disegnatore con tirocinio Disegnatore, disegnatore-costruttore 25 anni, coniugato 15 094 40 anni, coniugato, 2 figli . . . 20 633

15 645 21 184

15 484 21 814

4. Tecnico con formazione completa Tecnico in un ufficio costruzioni 23 anni, celibe 15 081 32 anni, coniugato 23 692 40 anni, coniugato, 2 figli ... 27 168

15 488 24 243 27 719

15 913 15 399 24 149 23 813 27 972 ' 28 384

5. Ingegnere, chimico, fisico, matematico Collaboratore senza funzioni dirigenti 25 anni, celibe 20 156 35 anni, coniugato, 2 figli ... 31 059

20 563 31 610

18 768 30480

18 179 30720

6. Giurista, economista Collaboratore senza funzioni dirigenti 25 anni, celibe 20 538 35 anni, coniugato, 2 figli . . . 30 654

20 945 31 205

19 436 31 657

18 872 31 686

1 2

15 141 21 621

Indennità di residenza pari a 407 franchi per i celibi e 557 per iconiugati.

Ponderazione giusta il numero delle persone partecipanti all'inchiesta.

Foglio Federale, 1968, Vol. 1

226
I servizi che hanno fornito i dati salariali comparativi ritengono che
questa rilevazione costituisce solo un inizio; essi condurranno uno studio comune inteso al miglioramento dei metodi di comparazione, onde fornire alle autorità una base statistica più valida. Con questa riserva, la rilevazione mostra pur sempre che non v'è uno scarto manifesto tra i salari del settore pubblico federale e quelli del settore privato; anzi, considerata la gamma salariale in quest'ultimo settore, specie a livello del personale medio, si costata che i salari dei funzionari sono talora superiori, ancorché, in altri , casi, invece, risultino inferiori. Né alcun imprenditore privato potrebbe oggi, dalle sole difficoltà di reclutamento, trarre la conclusione che i suoi salari sono insufficienti: anche, infatti, per un alto -livello salariale, vi saranno comunque dei prestatori d'opera i quali troveranno altrove condizioni repu¬ tagli migliori e, conseguentemente, cambieranno posto. La comparazione dimostra nondimeno l'esattezza dell'opinione assai diffusa che la Confede¬ razione, rispetto ai privati, retribuisce meglio il personale subalterno e peg¬ gio il funzionario superiore. Vero è che i dati comparativi provengono da importanti aziende dei rami metalmeccanico, bancario ed assicurativo, cio¬ nonostante è poco verosimile che l'estensione della rilevazione agli altri rami abbia a mutare sostanzialmente il quadro, a meno che quell'estensione avvenisse in modo disarmonico, e cioè o solo verso zone economiche caratte¬ rizzate dà valori particolarmente alti o per contro, solo verso zone di scarso livello redditizio.

Dal 1956, l'UFIAML e l'ufficio del personale determinano i salari medi pagati al -personale federale d'attività manuale' nelle aziende militari e nelle officine delle Ferrovie federali. Questi dati medi ritengono un notevole va¬ lore indicativo, dato che i criteri metodologici utilizzati sono gli stessi di quelli impiegati dall'UFIAML nelle sue inchieste nel livello salariale e che i campioni statistici sono assai simili dacché abbracciano solo le funzioni di grado artigianale. Va ripetuta anche qui, però, la considerazione che il salario, da solo, non basta a caratterizzare le condizioni di lavoro. ' Salari medi d'operai adulti a. Confederazione Operai con tirocinio .

Operai senza tirocinio .

Salario orario in centesimi Aumento reale 1956 1960 1965 1966 1956 a 1966 1960 a 1966 394 453 647 683 35,0 22,9 352 413 568 599 32,6 18,2

b. Settore privato Operai con tirocinio . . .

Operai senza tirocinio . . .

338 400 577 618 283 333 480 517

42,4 42,3

25,9 26,6

Le importanti discrepanze, rilevate dalla tavola precedente, quanto ai salari versati dalla Confederazione e dall'economia privata sono attenuate.

227 ma non eliminate, dalle gratificazioni, di cui i dati statistici non tengono conto. La tavola conferma gli accertamenti ripetutamente fatti, secondo cui le differenti categorie d'operai sono sensibilmente meglio retribuite dalla Confederazione.

D'altronde, il risultato collima con l'osservazione espressa dal presi¬ dente della commissione paritetica incaricata delle questioni del personale nel suo rapporto al Consiglio federale sulla revisione della classificazione delle funzioni del 1963: « I salari degli operai qualificati nell'economìa privata possono essere paragonati soltanto limitatamente ai salari degli operai qualificati della Confederazione. La documentazione d'sponibile consente nondimeno di stabilire che, in generale e in media, i salari e le prestazioni sociali degli operai qualificati sono meno sostanziali nell'economia privata che nella Confederazione ».

La revisione della classificazione delle funzioni ha apportato una ri¬ classificazione degli operai professionali, cosicché lo scarto si è nuovamente accresciuto. , Riassumendo, si può ritenere che, durante i periodi considerati, la re¬ tribuzione media degli statali non è aumentata nella stessa misura degli stipendi e dei salari dell'economia privata. L'ampiezza dello scarto dipende sia dalla scelta della data di riferimento, sia dall'importanza attribuita alla riduzione della durata del lavoro. A cagione dei considerevoli mutamenti strutturali nella composizione dell'effettivo del personale, ogni cifra espressa in aliquota proporzionale, va apprezzata con le dovute riserve. Inoltre, i dati statistici disponibili forniscono unicamente indicazioni sull'evoluzione della retribuzione media. Effettivamente gli stipendi delle singole categorie hanno subito un'evoluzione differenziata, a cagione delle condizioni ineguali sul mercato del lavoro.

Il paragone diretto dei salari dimostra, laddove è consentito, che gli stipendi degli statali di categoria inferiore, ancorché non si scostino dalle retribuzioni dell'industria privata, sono meno sostanziali degli stipendi medi dei funzionari cantonali o comunali. Questo accertamento esige nondimeno un chiarimento completivo: le rimunerazioni delle singole categorie e segna¬ tamente delle professioni che presuppongono una formazione superiore sono manifestamente inferiori presso la Con federazione, i Cantoni e le Città.

228 Capo II REVISIONE DEGLI STIPENDI I. Richieste delle associazioni del personale All'inizio del 1967, le associazioni del personale presentarono al Con¬ siglio federale delle richieste intese a sollecitare un immediato aumento dello stipendio reale. Le richieste erano fondate sui risultati delle indagini dell'UFIAML, recati dalla tavola 5, sullo sviluppo dei salari orari, e tenevano conto di un ulteriore aumento nel 1967 dello scarto tra i salari pagati nei ·( settori federali e privato.

L'istanza presentata dall'Unione federativa del personale delle ammini¬ strazioni e imprese pubbliche del 17 febbraio 1967, è fondata sull'ipotesi secondo cui lo scarto tra i salari pagati agli statali e i salari medi nell'indu¬ stria privata sarebbe aumentato, sino al 1968, al 15-18 per cento. Di tale ali¬ quota soltanto un terzo può essere comprovato da dati statistici definitivi, mentre i rimanenti due terzi sono motivati dall'evoluzione presumibile per il periodo 1966-1968.

L'Unione federativa domanda pertanto un riadeguamento dello stipen¬ dio reale pari al 10 per cento e l'introduzione di un cosiddetto premio di fedeltà, il cui ammontare è valutato al 3-4 per cento dello stipendio. Il po¬ stulato dell'8 giugno 1967, presentato al Consiglio federale dal Consigliere nazionale Diiby concorda con l'istanza dell'Unione. Quest'ultima e del parere che lo scarto del '15-18 per cento sia giustificato per due. ragioni: da un'Iato, essa sceglie, a motivazione delle cifre suddette, un periodo partico¬ larmente «favorevole» e, dall'altro, essa prevede, per il biennio 1967/1968, un'evoluzione salariale che fino al momento presente non è mai stata riscontrata. L'Unione federativa postula inoltre taluni miglioramenti delle indennità sociali.

La Federazione dei sindacati cristiani del personale federale, delle am¬ ministrazioni pubbliche e delle imprese di trasporto fonda l'istanza presen¬ tata T8 febbraio 1967 sull'aumento del prodotto nazionale lordo, tenuto conto dei prezzi costanti, come anche sulle statistiche salariali, ripetuta¬ mente menzionate, dell'UFIAML. In una comunicazione completiva, essa considera giustificato un miglioramento delle condizioni salariali pari ali'8 per cento e chiede inoltre un adeguamento al rincaro degli assegni per i figli come anche un ampliamento della gratificazione per anzianità
di servizio.

L'Associazione del personale militare propone, nella richiesta. del 20 marzo 1967, di tener conto, nella determinazione degli stipendi, del prodotto sociale lordo. Quanto all'aumento dello stipendio reale, essa rinuncia a pro¬ porre un saggio determinato, giudicando che esso debba essere stabilito

229 mediante trattative con l'Esecutivo. Del rimanente, essa chiede l'intfodu-, zione del premio di fedeltà.

L'Associazione dei funzionari federali superiori e le sue federazioni af¬ filiate, fanno rilevare, in un'istanza comune del 29 aprile 1967, l'urgenza di un riadeguamento degli stipendi delle classi superiori. A tal fine, esse postu¬ lano, oltre un aumento proporzionalmente uguale dello stipendio reale di tutte le classi, anche un sostanziale miglioramento completivo per i funzio¬ nari attribuiti a una classe superiore alla 8.

Tutte le istanze chiedono inoltre consistenti aumenti delle prestazioni assicurative, cui accenneremo nel capo dedicato alla modificazione degli statuti.

Non appena ricevute le richieste suddette, il Consiglio federale incaricò il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane di approntare un'esau¬ riente documentazione sulle condizioni salariali presso la Confederazione ed altri datori di lavoro. Esso comunicò inoltre alle associazioni del personale che non avrebbe trattato separatamente le diverse istanze, ovvero la revisione dell'ordinamento dei funzionari, la durata minima delle vacanze, la settimana di cinque giorni e la revisione degli statuti delle casse di pensione. Durante il 1967, le trattative sulla revisione dell'ordinamento suindicato, resa neces¬ saria dalla*riduzione dell'orario di lavoro e dall'applicazione della legge sul lavoro, come anche su la durata minima delle vacanze e l'introduzione della settimana di 5 giorni giunsero a compimento e i decreti corrispondenti entra¬ rono in vigore il 1° gennaio 1968. Non sono ancora state evase le richieste concernenti la modificazione della legge federale sull'ordinamento dei fun¬ zionari e degli statuti delle casse di assicurazione.

In questa sede, non va taciuta infine l'istanza presentata al Consiglio federale, il 26 giugno 1967, dall'Unione centrale delle associazioni padro¬ nali svizzere, che rilevava i miglioramenti delle condizioni di lavoro concesse agli statali dopo il 1964 e definiva inopportuno, nel momento «attuale», un aumento del loro stipendio reale. Nondimeno, l'Unione centrale collaborò successivamente -- e gliene siamo grati -- all'approntamento e alla valuta¬ zione delle comparazioni salariali, recate nel presente messaggio. Essa ha infine approvato la conclusione, secondo cui
l'evoluzione salariale, com¬ provata o presumibile entro la fine del 1968, giustifica un certo adegua¬ mento degli stipendi dei funzionari.

IL Proposte del Consiglio federale 1. Stipendi Nella prima parte del presente messaggio, fondandoci sui dati della sta¬ tistica dei salari versati agli operai vittime d'infortunio e dell'inchiesta dell'OFIAML sui salari e sugli stipendi, abbiamo dimostrato che l'aumento

230 medio, a contare dal 1964, senza considerare la riduzione della, durata del lavoro, è stato del 6-7 per cento superiore alla rimunerazione concessa al personale federale. Con la riduzione della durata del lavoro tale aumento corrisponderebbe al 5-6 per cento. Per riadeguare gli stipendi federali a quelli dell'economia privata proponiamo un aumento del 7 per cento dei salari giusta la scala del 1964, ovverosia del 6 per. cento degli stipendi attuali i quali già inglobano un'indennità di rincaro del 16 per cento. , Dopo la revisione del 1959, gli agenti attribuiti alle classi inferiori di stipendio ricevono, conformemente all'ordinamento applicato per la com¬ pensazione dèi rincaro, un aumento relativamente più considerevole di quello che spetta al rimanente personale. Nonostante le serie riserve che possono essere mosse a tale ordinamento -- che tende a ridurre le differenze fra le singole classi -- siamo ancora una volta disposti a proporre un au.mento minimo per le classi da 23 a 25. Tuttavia, l'aumento è ristretto ai salari massimi previsti per,,queste classi. In altre parole, soltanto quest'ultimi sono aumentati d'una somma unica (in franchi). Per contro i minimi sono riadeguati mediante supplementi in percentuale al fine di evitare la riduzione del periodo per il passaggio dal minimo ai massimo di queste classi.

Il tenore dell'articolo 36, capoverso 1 resta immutato in quanto cori-, cerne la ripartizione degli stipendi nelle 26 classi. Nondimeno, quello del capoverso 2, è stato modificato e, secondo il nuovo testo, nella fuori classe a possono essere collocati oltre ai direttori generali e di circondario delle FFS, ai direttori generali dell'azienda delle PTT e agli agenti superiori del¬ l'amministrazione generale della Confederazione, anche altri funzionari delle FFS.

Secondo il capoverso 3 sinora in vigore, allo scopo di procurare la col¬ laborazione di persone di capacità eminenti o di conservarle al servizio della Confederazione, l'autorità eleggente può accordare, per eccezione, degli stipendi che'superano fino al 20 per cento il massimo stabilito.

Tale disposizione è stata applicata soltanto in alcuni casi per affidare funzioni direttive a candidati provenienti dall'eoonomia privata o per trat¬ tenere alla Confederazione collaboratori di primo piano. Tuttavia, l'espe¬ rienza ha
dimostrato che il disciplinamento attuale non è talvolta sufficiente per procurare alla Confederazione candidati idonei a svolgere le funzioni più importanti e tantomeno è sufficiente per rimunerare i funzionari diri¬ genti altamente qualificati. Proponiamo pertanto che, in casi eccezionali, il massimo della scala degli stipendi può essere superato fino in ragione del 25 per cento. In oltre, le condizioni per l'assegnazione del supplemento devono essere ampliate in modo che la disposizione non possa essere applicata uni¬ camente in caso di nomina o di provato pericolo di dimissioni ma anche quando si tratta di onorare prestazioni di primo^alore. Contrariamente alla proposta delle associazioni dei funzionàri superiori che auspicano un sensi-

231 bile aumento degli stipendi delle classi superiori, riteniamo che è da prefe¬ rire la soluzione consenziente il trattamento speciale individuale. Infatti essa permette di concedere aumenti di stipendio in casi giustificati dal confronto con la corrispondente rimunerazione nel settore privato.

Inoltre, sarebbe pressoché impossibile evitare che il miglioramento de¬ gli stipendi dei funzionari dirigenti abbia ripercussioni su quelli delle altre classi. Per le funzioni superiori a quelle della 3 classe di stipendio, ogni de¬ cisione in virtù dell'articolo 36, capoverso 3, deve essere approvata dalla delegazione delle finanze dei Consigli legislativi, come convenuto nel 1951 fra il Consiglio federale e la delegazione.

La scala degli stipendi in vigore a contare dal 1964 (tavola 7) corri¬ sponde a 202,7 punti dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, calcolato secondo il vecchio metodo o a 89,7 punti del nuovo indice. Considerato il livello attuale dell'indice dei prezzi, riteniamo sia giusto di fondare la nuova scala su un indice di 105 punti (calcolato secondo il nuovo metodo). Gli sti¬ pendi del 1964 dovrebbero essere aumentati del 17 per cento e, in ogni caso, d'almeno 1920 franchi se tenuto conto delle disposizioni, applicate dal 1964 al 1968, concernenti la compensazione del rincaro. Gli importi minimi e massimi stabiliti in tal modo (tavola 7) vanno poi aumentati del 6 per cento.

Per i massimi delle classi da 23 a 25, il miglioramento rappresenta il 6 per cento di 13 200 franchi, ovverosia fr. 793. Nella graduazione, lo stipendio massimo della classe 23 risulta di 9 fr. superiore alla rivalutazione minima, quello della classe 24 di 36 fr. e quella della 25 di fr. 60. Inoltre, per con¬ servare degli scarti regolari fra le singole classi da una parte e fra i minimi e i massimi di quest'ultime dall'altra, occorre arrotondare alcune cifre. La tavola 8 indica la nuova scala degli stipendi e gli aumenti ordinari.

Vorremmo profittare dell'occasione per trattare anche una richiesta soventemente presentata dal personale federale. Secondo l'articolo 41, ca¬ poverso 2 della legge federale sull'ordinamento dei funzionari, l'aumento straordinario deve essere stabilito tenendo conto dei futuri aumenti ordinari, in modo che il massimo previsto per la nuova funzione sia raggiunto, al più tardi, allo
spirare dell'anno nel quale il funzionario avrà compiuto il quindi¬ cesimo anno di servizio come funzionario e il quinto anno nella sua nuova funzione. Orbene le parole «come funzionario» pregiudicano quegli agenti che per motivi d'organizzazione, hanno inizialmente dovuto compiere alcuni anni di servizio come impiegati o operai. Proponiamo pertanto di abolire tale restrizione, in modo che sarà perfettamente indifferente se la nomina a funzionario sia avvenuta immediatamente o soltanto dopo alcuni anni.

232 Tavola 7 Scala degli stipendi del 1964 Classe di stipendio

Stipendio senza l'indennità di rincaro

1 1) grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Minimo Massimo Stipendio con Stipendio senza Stipendio con indennità di indennità di indennità di rincaro rincaro rincaro (compensazione (compensazione fino a 105 punti fino a 105 punti dell'indice) dell'indice)

2 Fr.

3 4 Fr. Fr.

1

5 Fr.

a 33 600 39 312 30 040 35 147 26 940 31 520 23840 27 893 20 940 24 500

39 300 35 740 32640 29 540 26 640

45 981 41 816 38 189 34 562 31 169

18 900 17 870 16 840 15 810 '14 810

24 600 23 570 22 540 21 510 20 510

28 782 27 577 26 372 25 167 23 997

10 11 12 13 14

22113 20 908 19 703 18 498 17 328

14 000 16 380 13.240 15 491 12480 14 602 11 890 1.3 911 11 440 13 385

19 700 23 049 18 900 22113 18 100 - 21 177 17 450 20 417 16 800 19 656

15 ' H 110 13 010 16 .10 880 12 800 17 10650 12 570 18 10 440 12 360 19 10 230 12150

16 150 15 500 14 850 14 200 13 550

18 896 18 135 17 375 16 614 15 854

20 10 020 21 9 820 22 9 640 23 9460 24 9 280 25 9 100

12 900 12 260 11 660 11 150 10 690 10 300

15 093 14 344 13 642 13 070 12 610 12 220

11 11 11 . 11 11 11

940 740 560 380 200 020

Struttura delle nuove scale degli stipendi (Indice di base = 105) asse peni

Minimo

1

2 Fr.

;ra< 1 2 3 4 5

Massimo

Scarto rispetto Scarto fra Aumento alla classe minimo e ordinario immedi atamente massimo annuo superiore Al minimo Al massimo

3 Fr.

4 Fr.

5 Fr.

6 Fr.

7 Fr.

41 700 37 280 33 430 29 580 25 980 23 450

48 770 44 350 40 500 36 650 33 050 30 520

-- 4420 3850 3850 3600 2530

4420 3850 3850 3600 2530

7070 7070 7070 7070 7070 · 7070

890 890 890 890 890 890

6 7 8 9

22170 20 890 19610 18 370

29 240 27 960 26 680 25 440

1280 1280 1280 1240

1280 1280 1280 1240

7070 7070 7070 7070

890 890 890 890

10 11 12 13 14

17 370 16 430 15 490 14 760 14 200

24440 23 450 22460 21 650 20 840

1000 940 " 940 730 540

1000 990 990 810 810

7070 7020 6970 6890 6640

890 880 880 870 830

15 16 17 18 19

13 820 13 580 13 340 13 110 12 890

20 030 19 220 18 420 17 620 16 820

380 240 240 230 220

810 810 800 800 800

6210 5640 5080 4510 3930

780 710 650 600 550

20 21 22 23 24 25

12670 12460 12 270 12 080 11 890 11 700

16 020 15 220 14 470 13 870 13 410 13 020

220 210 190 190 190 190

800 800 750 600 460 390

3350 2760 2200 1790 1520 1320

500 450 400 - 400 400 400

·

1

234 2. Assegni sociali Gli assegni per i figli pagati al personale federale sono stati sensibil¬ mente riadeguati nel 1962 e 1964. Attualmente il funzionario ha diritto a un assegno di 500 franchi per ogni figlio minore di 12 anni e di 600 franchi per ogni figlio di età superiore ai '12 anni. L'assegno è pagato fino al compi¬ mento del 18.esimo anno d'età; se il figlio continua gli studi o si trova an¬ cora in tirocinio l'assegno è pagato fino alla fine della formazione ma, al più tardi, fino al compimento dei 25 anni. Sugli assegni per i figli è compu¬ tata la stessa indennità di rincaro come per i salari. Conseguentemente an¬ che quest'ultimi devono essere riadeguati. Proponiamo dunque d'aumentare ' gli assegni per i figli a 600 e 720 franchi.

Nella legge federale sull'ordinamento dei funzionari sono inoltre pre. visti l'assegno per matrimonio e l'assegno unico per la nascita d'un figlio. A contare dal 1959, l'assegno per matrimonio è stato di 800 fr. e quello per la nascita d'un figlio, di fr. 200. In questi assegni non è concessa l'indennità di rincaro. Considerato che con l'evoluzione dei salari sono pure aumentate le spese per l'istituzione d'una famiglia e per la nascita d'un figlio, propo¬ niamo d'aumentare ciascuno di detti assegni, fino a '1000 e, rispettivamente, 250 franchi. 1 3. Gratificazioni per anzianità di servizio Alcune associazioni del personale federale hanno anche chiesto l'intro¬ duzione d'un premio di fedeltà. Altre invece sono favorevoli a un migliora¬ mento del sistema della gratificazione per anzianità di servizio. Considerato che numerosi Cantoni e, soprattutto Comuni, hanno ammesso il principio del premio di fedeltà, anche la Confederazione potrebbe introdurla nell'or¬ dinamento dei funzionari. Di norma, per premio di fedeltà s'intende un'in¬ dennità versata all'agente tutti i cinque o dieci anni. Tuttavia, quanto richie¬ sto dall'unione federativa dall'associazione del personale militare riveste piuttosto il carattere di una tredicesima mensilità; infatti a contare dal 10° anno di servizio o dal 30.esimo anno d'età, al funzionario spetterebbe una indennità annua la cui entità ascenderebbe a quella d'un'intera mensilità a contare dal 3l'esimo anno di servizio o dal compimento del 51.esimo, anno d'età. Inoltre tale indennità sarebbe considerata nel calcolo del guadagno
assicurato. Orbene, un premio di fedeltà così concepito differisce nettamente da.quello concesso nei Cantoni e Comuni.

Secondo il nostro parere, il premio di fedeltà inteso nelle domande del personale presenta lo svantaggio di accentuare l'importanza dell'anzianità di servizio senza che l'autorità eleggente possa fare checchessia per sminuirla.

Anzitutto gli agenti entrati giovanissimi nel servizio della Confederazione risulterebbero troppo avantaggiati rispetto a quelle categorie d'impiegati per cui è richiesta una formazione acquisita fuori dall'amministrazione. In tal: modo scaturirebbe un livellamento indesiderato dei salari data la tardiva

235 assunzione del personale qualificato. Inoltre col premio di fedeltà potreb¬ bero venirsi a creare delle situazioni delicate; ad esempio un funzionario entrato in giovane età nel servizio della Confederazione verrebbe ad essere meglio retribuito di uno dei suoi colleghi di uguale funzione, ma che abbia iniziato la carriera presso un'amministrazione cantonale o comunale, o, ancora, un'azienda privata e abbia pertanto acquisito anch'egli un'ottima esperienza. Orbene, in questi casi una differenziazione dello stipendio non sarebbe giustificata. Infatti un simile disciplinamento violerebbe l'articolo 39 della legge sull'ordinamento dei funzionari la quale prevede che nello sta¬ bilire lo stipendio iniziale deve essere tenuto conto della funzione analoga esercitata in un altro posto.

Rammentiamo infine che l'anzianità di servizio rivestiva nel passato un'importanza maggiore di quella attuale. Secondo la legge sugli stipendi, occorrevano 15 anni per passare dal minimo al massimo d'una classe di salario. Grazie all'intervento delle associazioni dei funzionari, tale termine è stato gradualmente ridotto e attualmente non è che di 8 anni. L'introduzioned iu n premio di fedeltà avrebbe per conseguenza di riportare a 30 anni il periodo necessario per ottenere lo stipendio massimo.

Per queste considerazioni siamo propensi a respingere la richiesta in questione. La nostra decisione è pure fondata su una raccomandazione della conferenza dei direttori cantonali delle finanze, secondo cui va evitata l'isti¬ tuzione di nuovi elementi di retribuzione.

Tuttavia onde si possa ugualmente ricompensare l'anzianità di servizio, proponiamo di sviluppare il sistema delle gratificazioni. Una disposizione della legge sull'ordinamento dei funzionari, rimasta immutata dal 1927, pre¬ vede l'assegnazione di una gratificazione pari a un mese di stipendio per il compimento di 25 e di 45 anni di servizio.

Di regola i funzionari che non lasciano l'amministrazione durante i primi anni di servizio vi rimangono per oltre 25 anni e, conseguentemente, riscuotono la prima gratificazione. Per contro solamente il 50 per cento dei beneficiari di quest'ultima compiono il 40.esimo di servizio. Alcune ammini¬ strazioni cantonali -- fra cui quelle di Zurigo, Basilea Città, San Gallo e Turgovia -- e di alcune città concedono, a contare da
una certa anzianità di servizio delle gratificazioni ogni quinquennio. Secondo quest'esempio proponiamo una soluzione di compromesso, segnatamente; una prima gra¬ tificazione per il 20.esimo anno di servizio, le successive dopo 25, 30 anni ecc. Ogni volta la gratificazione corrisponde a un mese di stipendio. Con¬ siderato la durata media delle funzioni attuali, l'agente potrebbe in tal modo beneficiare di 4 gratificazioni, come nel Cantone di Basilea Città. Abbiamo intenzionalmente rinunciato di graduare la gratificazione secondo gli anni di servizio o, ancora, di prevederne una, inizialmente inferiore ad una men¬ silità, e successivamente superiore (sistema applicato in alcune ammini¬ strazioni cantonali e comunali). Dato che la durata media della carriera

236 d'un funzionario federale è di 35-40 anni, si giunge alla conclusione che i vari sistemi sono equivalenti. Pertanto abbiamo scelto la soluzione più semplice.

Nel 1959, è stata introdotta una disposizione nella legge sull'ordina¬ mento dei funzionari secondo la quale, una gratificazione inferiore può es¬ sere accordata al funzionario, cui non manchino, alla fine del rapporto d'impiego, più di cinque anni per compiere i venticinque, rispettivamente i quarànt'anni di servizio. Nel nostro disegno, l'articolo 49, capoverso 2, sta¬ bilisce che la gratificazione è pari a un quinto dello stipendio mensile, per ogni anno intero dopo il compimento del 15.esimo anno di servizio oppure dopo il compimento del 20.esimo anno di servizio, per . ogni anno intero consecutivo al versamento d'una gratificazione. Se il funzionario lascia il servizio la gratifica parziale è tuttavia concessa soltanto se l'uscita dal ser¬ vizio è determinata da motivi d'età o d'invalidità. Il godimento dello sti¬ pendio di funzionari decessi è previsto dalla legge indipendentemente dalla durata del rapporto di servizio; l'assegnazione d'una gratificazione «per an¬ zianità di servizio» ai superstiti sarebbe pertanto ingiustificata.

4. Entrata in vigore Ammesso che le Camere federali trattino il presente disegno durante le sessioni di marzo e di giugno e che non venga interposto il referendum alla loro decisione, la modificazione della legge federale sull'ordinamento dei funzionari potrebbe avere forza di legge già nell'ottobre 1968. Qualora en¬ trasse immediatamente in vigore non bisognerebbe soltanto ricalcolare i salari ma anche ridisciplinare la compensazione del rincaro. Il decreto federale del 30 settembre 1965 che concede un'indennità di rincaro al personale fe¬ derale per gli anni dal 1965 al Ì968 è fondato sugli stipendi del 1964 e per¬ tanto non può essere applicato alla rimunerazione che proponiamo. Dunque per ragioni amministrative, il nuovo disciplinamento dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 1969.

Non dobbiamo tuttavia dimenticare che il personale federale, conside¬ rato l'evoluzione dei salari, vanta ottimi motivi per chiedere un migliora¬ mento degli stipendi ancora per quest'anno. In particolare, già all'inizio di quest'anno il ritardo dimostrato statisticamente ascendeva a circa il 6 per cento. Per questi motivi
nel disegno di decreto abbiamo previsto l'autoriz¬ zazione a decidere, per la fine del 1968 l'assegnazione d'un'indennità unica per l'ultimo semestre dello stesso anno, in funzione del miglioramento dello stipendio reale di cui si tratta nel presente messaggio. Trattiamo il calcolo di tale indennità nella parte riservata alle disposizioni transitorie. Il pagamento di tale indennità è un elemento importante per la tutela della pace nel lavoro. Infatti è stato possibile giungere a un'intesa con il personale federale soltanto con l'assicurazione che tale indennità sarà pagata ancora per il 1968.

237 Capitolo III Assicurazioni del personale I. FONDAMENTO LEGALE Di norma, quando sono modificate le disposizioni concernenti gli sti¬ pendi legali dei funzionari occorre anche adottare alcune disposizioni tran¬ sitorie concernenti l'adeguamento del guadagno assicurato. Stavolta vor¬ remmo inoltre rinnovare i fondamenti legali della cassa d'assicurazione del personale federale.

Gli Statuti della cassa d'assicurazione del personale dell'amministra¬ zione generale della Confederazione (Cassa federale d'assicurazione) sono fondati sulla legge federale del 30 settembre 1919 sulla cassa d'assicurazione dei funzionari, impiegati e operai federali '(CS 1, 811). Quest'ultima com¬ prendeva inizialmente 10 articoli. Nel 1924 sono stati abrogati mediante la legge sull'ordinamento dei funziontari gli articoli 7 e 9 e, nel 1949, mediante la legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, l'articolo 8, capoverso 1.

Attualmente la legge in questione è del seguente tenore: Legge federale sulla cassài d'assicurazione dei funzionari, impiegati ed operai federali Art. 1 La Confederazione istituisce una cassa d'assicurazione per i funzionari, im¬ piegati e operai federali. La presente legge non è applicabile alle istituzioni di assicurazione ed al personale delle strade ferrate federali.

Art. 2 La cassa d'assicurazione ha per scopo di assicurare obbligatoriamente i fun¬ zionari, impiegati e operai federali contro le conseguenze economiche dell'inva¬ lidità, della vecchiaia e della morte. Gli statuti della cassa determinano più spe¬ cialmente le categorie di 'persone assicurate e le prestazioni in favore degli assi¬ curati e dei loro superstiti.

Art. 3 1 1 mezzi necessari alla cassa per far fronte alle sue prestazioni sono forniti dalla Confederazione e dagli assicurati.

2 1 contributi degli assicurati possono venir trattenuti sullo stipendio o sul salario.

3 Gli introiti forniti alla cassa coi versamenti della Confederazione e coi con¬ tributi degli assicurati devono essere stabiliti in una somma la quale pei metta alla cassa di far fronte, secondo le regole della tecnica delle assicurazioni e le proprie esperienze, alle prestazioni assicurate.

Art. 4 1 La decisione relativa all'esistenza della invalidità emana dall'autorità che procede alla nomina.

238 2 Ogni assicurato che ha compiuto settantanni d'età o cinquanta anni di ser¬ vizio può ritirarsi dall'impiego, qualunque sia il suo stato di salute, e chiedere di essere posto al beneficio delle prestazioni, assicurate in caso di invalidità e corrispondenti ai suoi anni di servizio. Questo' diritto spetta alle assicurate allo spirare del loro trentacinquesimo anno di servizio.

Art. 5 Gli statuti della cassa sono stabiliti dal Consiglio federale e sottoposti, con un messaggio, all'approvazione dell'Assemblea federale. Nello stesso modo si procede per tutte le modificazioni degli statuti.

2 Gli statuti devono contenere tutte le disposizioni atte ad assicurare il fun¬ zionamento normale della cassa.

Art. 6 1 Gli assicurati partecipano all'amministrazione della cassa.

2 La gestione di quest'ultima è affidata al Dipartimento federale delle finanze ' e delle dogane.

Art. 8 Qualunque cessione o costituzione in pegno delle pretese a prestazioni della cassa è nulla.

Art. 10 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

1

Talune di queste disposizioni, segnatamente gli articoli 2 e 5 figurano parimenti nella legge federale sull'ordinamento dei funzionari, il cui articolo 48, tratta dei provvedimenti in caso di malattia, infortunio, invalidità, vec¬ chiaia e decesso. Riportiamo il tenore dei capoversi in questione: 1 Salvo restando il capoverso 2, il funzionario è assicurato contro le conse¬ guenze economiche dell'invalitià, della vecchiaia e della morte presso una delle casse d'assicurazione della Confederazione (cassa federale d'assicurazioni, cassa pensioni e di soccorso per il personale delle ferrovie federali svizzere).

2 Gli obblighi d'assicuratore e le condizioni d'assicurazione sono determinati da speciali disposizioni federali.

5 Gli statuti delle due casse d'assicurazione della Confederazione devono pre¬ cisare quali parti dello stipendio sono considerate come guadagno assicurato.

Ambedue gli statuti sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea federale...

Gli articoli 3, 4 e 6 della legge federale del 1919 rivestono piuttosto il carattere di disposizioni esecutive e pertanto sono riportati, almeno parzial¬ mente, negli statuti; l'articolo 4, capoverso 2, che concerne il limite d'età degli assicurati, è.ormai obsoleto.

Il fondamento legale della cassa pensioni e di soccorso per il personale delle ferrovie federali svizzere è costituito dall'articolo 48 della legge fede¬ rale sull'ordinamento dei funzionari; manca dunque una legge precipua, come quella concernente la cassa federale d'assicurazione. Nell'articolo 10, capoverso 2, lettera m, della legge del 23 giugno 1944 sulle ferrovie federali svizzere (CS 7, 195) troviamo il seguente passaggio: «Il Consiglio d'ammini-

239 strazione... stabilisce gli statuti della cassa pensioni e di soccorso del perso¬ nale delle ferrovie federali, con riserva dell'approvazione da parte del Con¬ siglio federale». Tuttavia, secondo l'articolo 48 della legge federale sull'ordi¬ namento dei funzionari, gli statuti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea federale. Onde le due casse abbiano un fondamento legale unico e moderno, proponiamo di ricapilotare nell'articolo 48 della legge federale sull'ordinamento dei funzionari le disposizioni necessarie alla ge¬ stione delle casse in questione. Nel nostro disegno è previsto, al capoverso 1, l'obbligo d'assicurarsi e sono menzionate quali assicuratori, la cassa federale d'assicurazione e la cassa pensioni e di soccorso per il personale delle ferro¬ vie federali svizzere. Nel capoverso 2, il Consiglio federale e le ferrovie fede¬ rali svizzere sono dichiarati competenti per emanare gli statuti che dovranno essere, come sinora, approvati dalle Camere federali. Negli statuti in que¬ stione devono essere, fra l'altro, definiti l'obbligo d'assicurarsi, le prestazioni e le condizioni d'assicurazione.

Il capoverso 3 vieta, anzitutto, la cessione e il pignoramento del diritto alle prestazioni indi stabilisce che le prestazioni alle vedove e agli orfani non possono essere gravate da oneri successori. Queste disposizioni sono con¬ formi al diritto attuale. Il capoverso 4 precisa il testo attuale dell'articolo 48, capoverso 4, della legge federale sull'ordinamento dei funzionari, concer¬ nente il diritto di ricorso della Confederazione nei riguardi del funzionario.

La surrogazione (cpv. 5) è disciplinata mediante l'articolo 10, capoverso 1, degli statuti attuali. Poiché quest'ultima disposizione è di caratteie cogente, essa deve essere emanata in una legge. Disposizioni analoghe figurano nel¬ l'articolo 100 delle legge federale d'assicurazione in caso di malattia e infor¬ tunio e nell'articolo 49 della legge federale sull'assicurazione militare. In¬ fine, il capoverso 6, istituisce il fondamento legale per l'adozione di dispo¬ sizioni sul diritto alla rimunerazione in caso di malattia e sull'assicurazione contro le malattie per il personale federale. Risulta pertanto superfluo il riferimento ad altre leggi in quanto quest'ultime non attribuiscono alcuna situazione speciale al
personale federale e, conseguentemente, non sono pre¬ giudicati i suoi diritti alle prestazioni dell'AVS, INSAI, AM ecc.

L'entrata in vigore dell'articolo 48 riveduto consente l'abrogazione del¬ la legge federale del 1919 sulla cassa d'assicurazione dei funzionari, impie¬ gati e operai federali. Proponiamo, inoltre, di modificare l'articolo 10, ca¬ poverso 1, lettera m della legge federale sulle ferrovie federali svizzere, me¬ diante la sostituzione delle parole «con riserva dell'approvazione da parte · del Consiglio federale» con «con riserva all'approvazione da parte dell'As¬ semblea federale».

Questa revisione della legge non influisce sulle quote e prestazioni sta¬ tutarie. Occorre unicamente adeguare il preambolo e l'articolo 1 degli sta¬ tuti delle casse dopo che ne è stato modificato il fondamento legale.

240 Infine, rassicuriamo le funzionane che, l'abrogazione della legge del 1919 non pregiudica affatto il loro diritto (art. 4, cpv. 2) al pensionamento dopo 35 anni di servizio.

II. COMPLEMENTI AGLI STATUTI 1. Richieste del personale Gli statuti attuali della cassa federale d'assicurazione e della cassa pen¬ sioni e soccorso del personale delle ferrovie federali svizzere del 29 settem¬ bre / 9 ottobre 1950 sono in vigore dall'inizio del 1950; da allora sono stati modificati 5 volte. Queste frequenti modificazioni erano dettate dalle revi¬ sioni della legge federale sull'ordinamento dei funzionari e della legge AVS che imponevano un riadeguamento delle condizioni d'assicurazione. Il 4° complemento (1959) agli statuti ha apportato soprattutto dei miglioramenti materiali. Ad esempio, la rendita per vedove è stata aumentata dal 30 al 33Ys per cento del guadagno assicurato. Le revisioni del 1957 e 1964 hanno ampliato in modo sensibile la protezione a beneficio degli assicurati.

Già nel 1966, le associazioni del personale hanno chiesto numerose e co¬ stose modificazioni delle condizioni d'assicurazione, segnatamente un nuovo aumento' delle rendite per vedove, l'adeguamento dei redditi di anziani bene¬ ficiari di rendite, la riduzione delle quote e l'incorporazione dell'indennità di residenza nel guadagno assicurato. Inoltre esse hanno proposto di inserire negli statuti una disposizione secondo cui il guadagno assicurato e le rendite in corso siano automaticamente adeguate senza pagamento di supplementi da parte del membro in occasione di ogni futuro aumento dello stipendio.

Abbiamo esaminato accuratamente queste domande e siamo giunti alla conclusione che secondo i concetti attuali disciplinanti il regime dell'assicu¬ razione del personale federale ben difficilmente può essere dato seguito alla domanda intesa ad ottenere l'adeguamento automatico delle rendite e dei guadagni assicurati. Infatti, giusta il sistema di capitalizzazione su cui sono fondati di statuti, per il calcolo dei premi occorrono dei dati precisi circa lo sviluppo degli avvenimenti assicurati. Qualora fosse considerata l'evoluzione degli stipendi verrebbero ad introdursi nel calcolo della riserva matema¬ tica dei premi d'assicurazione elementi aleatori come la progressione del rincaro e il movimento dell'effettivo del personale per
cui sarebbe almeno indispensabile una previsione a lungo termine. Considerato che è pressoché impossibile allestire previsioni simili che siano attendibili riteniamo che la richiesta delle associazioni del personale debba es¬ sere considerata perlomeno problematica e preferiamo che sia mantenuto il sistema della capitalizzazione. Pertanto, tratteremo nel contesto unicamente quelle domande che sono compatibili con l'attuale sistema di finanziamento; esimineremo in seguito se sia possibile una modificazione pratica del sistema stesso.

241 Aggiungiamo però subito che le spese d'una cassa d'assicurazione non dipendono dal sistema di finanziamento ma unicamente dalle prestazioni previste che, a loro volta, sono alimentate dalle quote dei membri e del datore di lavoro e dei proventi del patrimonio della cassa. Conseguentemente il sistema di finanziamento determina unicamente la disposizione crono· logica delle entrate.

2. Contenuto del complemento agli statuti Le richieste del personale, in quanto possono essere accettate, sono og¬ getto del VI complemento agli statuti della cassa, adottato il 7 febbraio 1968. Affinchè abbia validità giuridica, tale complemento deve essere approvato dall'Assemblea federale. La direzione generale delle ferrovie federali svizzere, dal canto suo, sottopone il complemento analogo al pro¬ prio consiglio d'amministrazione competente per gli statuti della cassa pen¬ sioni e di soccorso del personale delle FFS. Il disegno di decreto allegato deve consentire l'approvazione di detto complemento se esso corrisponde materialmente alle disposizioni suppletive degli Statuti della cassa federale d'assicurazione. Qualora il consiglio d'amministrazione dovesse decidere altrimenti, la questione sarà presentata in un messaggio speciale.

La pensione vedovile della cassa di assicurazione del personale federale corrispondeva inizialmente a metà della rendita d'invalidità. Nel 1950 è stato introdotto un tasso unico di pensione del 30 per cento del guadagno assicu¬ rato indipendentemente dalla durata dell'assicurazione. Tale tasso è stato portato il 1°.1.1960 al 33% per cento. Se consideriamo anche la rendita AVS, per le vedove che non hanno ancora compiuto i 62 anni le pensioni at¬ tuali costituiscono il 39 per cento dello stipendio del marito se era attribuito alla 2a classe di stipendio e il 45 per cento circa se era attribuito alla 22.esima classe. Tale percentuale sale a 41 rispettivamente 50 per cento nel momento in cui la vedova compie i 62 anni e beneficia della rendita AVS. Considerato che la pigione, quale parte ingente delle spese generali, non diminuisce di regola dopo il decesso del marito, la pensione vedovile, largamente inferiore al 50 per cento dello stipendio del marito, consente alla vedova di vivere in condizioni assai modeste. Riteniamo pertanto opportuno di aumentare la pensione vedovile al 37,5
per cento del guadagno assicurato. Tale tasso corrisponde ai cinque ottavi della pensione normale. In tal modo la diffe¬ renza fra la pensione vedovile e la pensione normale corrisponde a quella esistente fra rendita AVS semplice e la rendita per coniugi. .Secondo gli sta¬ tuti, la nuova pensione vedovile supera d'un ottavo il tasso attuale, ma, con¬ siderato l'aumento previsto delle rendite AVS, il miglioramento della pen¬ sione vedovile sarà, in media, d'un quinto.

Il miglioramento della pensione vedovile al 37,5 per cento impone un aumento della rendita d'invalidità dal 35 al 40 per cento, e pertanto la scala Foglio Federale, 1968, Vol. I

17

242 delle rendite di cui all'articolo 4, capoverso 2 è stata modificata in proposito.

La pensione massima del 60 per cento è ottenibile dopo 30 anni d'assicura¬ zione invece di 35. Nel 1967, su 810 casi di pensionamento, 175 avrebbero dato diritto, secondo le nuove disposizioni, a una pensione più elevata; gli altri 635 rientrano nella normalità poiché i beneficiari avevano tutti almeno 35 anni d'assicurazione e conseguentemente il diritto alla pensione massima del 60 per cento del guadagno assicurato. È opportuno far notare che non esiste alcun rapporto fra il numero d'anni necessario per conseguire il mas¬ simo della rendita d'invalidità, la prescrizione che impone l'acquisto degli anni d'assicurazione fino all'età di 30 anni e la disposizione che consente il pensionamento del personale femminile dopo 35 anni d'assicurazione. Pre¬ mettiamo già sin d'ora che, la riduzione da 35 a 30 anni per ottenere il massimo della pensione non deve essere invocata nè per giustificare l'au¬ mento da 30 a 35 anni d'età del limite d'acquisto obbligatorio nè per il pen¬ sionamento già dopo 30 anni d'assicurazione del personale femminile.

Alfine di evitare diverse categorie di redditieri, anche gli attuali benefi¬ ciari di rendite potranno godere delle innovazioni concernenti la pensione vedovile, e la rendita d'invalidità. Tuttavia tale concessione causa delle spese suppletive importanti che non possono essere trascurate nell'allestimento dei nuovi tassi. Anzi, è anche per questo motivo che la proposta del personale intesa a portare la pensione vedovile al 40 per cento del guadagno assicurato è stata presa in considerazióne soltanto parzialmente.

L'aumento della pensione vedovile potrebbe creare casi di «iperassicurazione». Per evitarli, nell'articolo 32 è stato disposto che la cumulazione della pensione vedovile e della pensione agli orfani non deve superare l'85 per cento del guadagno assicurato. L'articolo 24, capoverso 2, stabilisce li¬ miti identici per le rendite d'invalidità; quest'ultima può essere aumentata al massimo di 5 assegni per i figli, ciascuno del 5 per cento del guadagno assi¬ curato. Tuttavia, come finora, la rendita d'invalidità non deve essere infe¬ riore al totale delle pensioni ai superstiti.

L'altra richiesta importante delle associazioni del personale concerne i vecchi redditieri della
Confederazione. Nonostante essa comportasse ingènti spese, è stato possibile soddisfarla almeno parzialmente. Nel messaggio del 4 giugno 1962 sulle rendite delle casse d'assicurazione del personale federale, abbiamo dettagliatamente esposto la struttura dell'effettivo dei redditieri e dei guadagni in cui essi sono ripartiti. Le differenze esistenti fra i vecchi e i nuovi redditieri sono state appianate con le successive modificazioni. In se¬ guito alle revisioni salariali del 1950, 1956, 1959, 1962 e 1964, esistono at¬ tualmente sei categorie di redditieri. Il loro effettivo a fine 1967 è indicato nella tavola 9.

243 Tavola 9 Rendite della cassa federale d'assicurazione secondo le classi di stipendio I guadagni assicurati non corrispondenti al massimo d una classe sono computati nel massimo inferiore o superiore, più vicino Classe

prima del 1950 1 1950-1955 1956-1958 1959-1961 1962+1963 1964-1967 Totale

Massimo Fuori classe 1, grado a 1 · 2 3 4 5 6 7 g 9 10 11 12 13 14 15 16 17 * 18 19 20 21 22 23 24 25/26 Totale

27 *

29 61 35 .

61 43 58 69 104 77 130 151 104 155 144 215 143 117 192 382 357 512 1 086 458 401 5 111

43 * 0 30 72 49 65 48 113 87 119 98 188 59 161 186 104 150 91 265 203 307 262 349 181 55 46 3 331

12 * 7 33 47 44 69 44 74 69 88 84 118 76 134 101 131 83 103 230 181 234 199 297 77 53 17 2605



*

92

25 22 22 45 45 22 11 90 ' 47 13 60 84 30 57 · 132 * 64 73 61 73 132 69 166 81 58 21 151 129 114 21 40 181 191 19 50 313 401 68 213 229 105 40 212 204 351 53 178 98 83 7 15 19 41 2 002 3 037

71 50 78 87 126 72 71 146 121 95 74 153 65 187 122 343 134 357 281 293 433 203 219 70 21 53 3 925

118 124 237 368 314 411 293 587 480 611 568 728 523 829 625 1 094 651 1 408 1 174 1 203 1 608 1 576 1 608 1 595 609 * 577

IO2

20 011

1 2

Compresi i casi di rendita dal 1950 al 1955 con garanzia per la situazione acqui¬ sita.

Soltanto casi del 1959.

Per le diverse classi di stipendio, indichiamo soltanto i guadagni assicu¬ rati seguenti, in cui non è compresa l'indennità di rincaro attuale.

244 Rendite nate Classi 7.

2 Fr.

Fr.

25 461 16 837 fino al 1949 .

26 202 dal 1950 al 1955 .

17 593 dal 1956 al 1958 .

18 560 27 600 dal 1959 al 1961 .

28 708 19 334 dal 1962 al 1963 .

20 034 29 946 dal 1964 al 1968 . . - 30 140 20.040

di stipendio: 17 12 Fr.

Fr.

11 272 13 476 11 324 13 851 11 897 14 565 12 332 15 213 15 600 12 339 15 600 12 350

22 Fr.

8 979 8 861 9 284 9 324 9 326 9 328

Le somme iscritte nella parte inferiore alla linea concordano pressapoco fra loro poiché, giusta il numero II, capoverso 3 della legge federale del 13 marzo 1964 che modifica quella sull'ordinamento dei funzionari, le presta¬ zioni statutarie per i casi di rendite nate prima del 1964 non devono superare quelle calcolate secondo il nuovo diritto.

-Le associazioni non chiedono unicamente la rivalutazione per tutte le classi di guadagno assicurato fino a concorrenza della somma determinante per i casi di rendita degli anni dal 1964 al 1968, ma anche un nuovo miglio¬ ramento effettivo pari all'aumento dello stipendio reale proposto nel . pre¬ sente messaggio. Tale provvedimento causerebbe un accrescimento conside¬ revole dei prezzi e pertanto ci siamo limitati a tener conto dei miglioramenti del salario reale del 1956 (5 per cento) e del 1959 (3 a 3,5 per cento). L'arti-.

colo 56, capoverso 2, del VI complemento,, autorizza il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane ad aumentare il guadagno assi¬ curato per i casi di rendite, nati prima del 1960, fino a concorrenza dell'im¬ porto delle rendite nate nel 1960, nelle classi di stipendio corrispondenti.

Abbiamo optato per questa soluzione di carattere generale poiché la conver¬ sione avrebbe causato complicazioni in quanto concerne i membri non attri. buiti alle classi di stipendio e quelli che non hanno raggiunto lo stipendio massimo della classe; inoltre, occorrerebbe emanare un'ordinanza d'esècuzione particolareggiata. Invece la soluzione adottata'tiene conto del fatto che gli stipendi sono stati aumentati del cinque per cento in seguito agli aumenti dello'stipendio reale del 1956 e del 1959, e i guadagni assicurati saranno riadeguati. Dopo l'entrata in vigore del decreto allegato ci sarà con¬ cordanza fra le pensioni fino a quelle nate nel 1961.

Abbiamo tenuto conto soltanto dei miglioramenti dello stipendio fino nel 1959 e non del 1962 e 1964 per questioni di principio e d'ordine finan¬ ziario. Infatti, da una parte siamo contrari all'adeguamento automatico delle rendite all'evoluzione degli stipendi e, dall'altra, occorre una certa prudenza davanti all'accresciuto onere finanziario che ne risulta. I provvedimenti pre¬ visti per personale federale a quiescenza introducono un riadeguamento, a carico della Confederazione, delle pensioni esigue in modo che i beneficiari non siano troppo svantaggiati rispetto ai loro colleghi messi a quiescenza secondo il nuovo diritto. *

245 L'articolo 56, capoverso 2 consente inoltre di tenere conto d'una do¬ manda dei funzionari superiori pensionati prima del 1960. Le loro pen¬ sioni, infatti, non sono fondate sull'ultimo stipendio da essi conseguito ma sull'ammontare massimo del guadagno assicurato, prestabilito negli statuti: Rendita nata fino al 1949 dal 1950 al 1956 dal 1957 al 1958 nel 1959

Franchi 15000 22 000 25 000 28 000

Questa limitazione del guadagno assicurato è stata abrogata il 1° gen¬ naio 1960; in contropartita, la parte dello stipendio che eccede i 30000 fran¬ chi, rispettivamente 35 000 a contare dal 1964, è assicurata soltanto in ra¬ gione dei quattro quinti. Conseguentemente, la maggioranza dei funzionari superiori messi a quiescenza prima del 1960, ricevono una pensione sensibil¬ mente inferiore a quella dei loro subordinati, pensionati successivamente.

Per. eliminare tale discrepanza, il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane aumenta loro anche i guadagni assicurati determinanti. All'uopo, la differenza fra lo stipendio precedente e il rispettivo guadagno massimo assicurato, sarà presa in considerazione in ragione dei quattro quinti, come ne è il caso per gli attuali membri della cassa. Questa disposizione concerne circa un centinaio di persone fra pensionati e vedove.

Infine, anche gli articoli 24, capoverso 6 e 33, capoverso 3 introducono un miglioramento del diritto alle prestazioni. Fino al 1956, i membri non assicurabili giusta una dichiarazione del servizio medico amministrativo erano ammessi unicamente nella cassa di deposito. In caso d'invalidità, di ritiro per ragioni d'età o di decesso, era loro pagata unicamente un'inden¬ nità pari alla somma versata in cassa. Nel 1957 è stata introdotta l'assicura¬ zione con riserva appunto per questi membri, i quali possono beneficiare della pensione ordinaria in caso di pensionamento per limite d'età o di de¬ cesso. In caso d'invalidità, per contro, l'indennità unica giusta il disciplinamento precedente è stata sostituita con una rendita ridotta. L'esperienza fatta nell'applicazione dell'assicurazione con riserva ha dimostrato che nella maggior parte dei casi non vi è rapporto fra la ragione dell'invalidità e la causa medica che ha motivato la riserva. Ciononostante, era previsto il pa¬ gamento della rendita ridotta. Con la nuova disposizione, la riduzione è at¬ tuata soltanto se l'origine dell'invalidità è in rapporto con la riserva fatta.

Le associazioni del personale hanno inoltre chiesto la riduzione delle quote dei membri, segnatamente l'abolizione del contributo fino a 6 fr.

mensili. Dobbiamo respingere tale domanda poiché la sua attuazione cau¬ serebbe una minore entrata di 5 milioni di franchi in un momento in cui sono stati concessi sensibili miglioramenti delle prestazioni. Accettiamo in¬ vece il nuovo tenore delle disposizioni concernenti l'ammontare della somma

246 d'acquisto. Conformemente all'articolo 13, capoversi 3 e 4 degli statuti at¬ tuali, la somma da pagare per l'acquisto retroattivo sino al trentesimo anno di età è uguale alla riserva matematica, ma almeno al contributo periodico per gli anni d'assicurazione da ricuperare. La metà della riserva matematica, o almeno il contributo periodico per gli anni d'assicu¬ razione da ricuperare, è a carico del membro. Inoltre, quest'ultimo deve pagare, per ogni anno oltre il 40° d'età, il 5 per cento della rimanente somma d'acquisto. Tale disciplinamento alquanto complicato obbliga il servizio che assume un impiegato di più di 30 anni d,'età a chiedere alla cassa quale sia la somma d'acquisto. Orbene, l'articolo 13, capoverso 3, nel nuovo tenore semplifica notevolmente tale procedura: per gli anni oltre il 40° d'età, la somma d'acquisto da pagare è uguale al contributo periodico per gli anni d'assicurazione da ricuperare. 'Per gli anni oltre il 40° d'età è pagato il dop¬ pio del contributo periodico. Per un guadagno assicurato di 10 000 franchi (contributo annuo di 672 franchi) le somme d'acquisto sono le seguenti: « Età d'ammissione 35 ·40 45 50 55 60

'

Somme d'acquisto vecchie nuove donne uomini fr. fr. fr.

3 360 4 100 3 360 6 720 8 850 6 720 12 260 17 500 13 440 21450 30 225 .

20160 35 000 48 388 26 880 53 500 · * 33 600

Il nuovo disciplinamento s'avvicina di molto a quello dell'articolo 18 concernente il rimborso in caso di scioglimento d'impiego, secondo il quale l'assicurato ha diritto al rimborso dei propri contributi, più un supplemento del 5 per cento per ogni anno intiero d'affiliazione eccedente i primi dieci anni, ma al massimo fino al 100 per cento. In tal modo è raggiunta una certa equivalenza fra le somme d'acquisto e quelle di rimborso. Inoltre la ridu¬ zione della somma d'acquisto favorisce il reclutamento di personale anziano.

Con il nuovo tenore dell'articolo 13, è ora possibile calcolare la somma di acquisto a carico del datore di lavoro, secondo il disciplinamento finora in vigore per il calcolo dei contributi in caso d'aumento del guadagno assicu¬ rato (art. 16, cpv. 2). Invece di calcolare ogni singola somma d'acquisto si procede ora al calcolo complessivo delle somme dovute dal datore di lavoro per tutte le ammissioni d'un anno.

Un'altra semplificazione consiste nell'adeguamento dei contributi dei depositanti a. quelli degli assicurati. Sinora i depositanti della cassa federale d'assicurazione pagavano, contrariamente a quelli della cassa pensioni e di soccorso delle FFS, unicamente le quote del 6 per cento ma non il contributo fisso di 6 franchi mensili nè 11 contributo unico per aumento del guadagno.

Dato che, d'ora in poi, tutti i depositanti dovranno pagare ambedue i contri-

247 buti, è agevolato il trasferimento nella cassa d'assicurazione poiché in tal modo la somma d'acquisto verrà riscossa unicamente nei casi in cui il mem¬ bro aveva già superato i 30 anni d'età all'atto dell'ammissione alla cassa di deposito. D'altronde, l'aumento in questione non costituisce un maggiore onere poiché egli ha diritto, in caso di scioglimento del rapporto d'impiego, al rimborso dei contributi con gli interessi; inoltre, in caso di trasferi¬ mento nella cassa d'assicurazione, i versamenti saranno defalcati dalla som¬ ma d'acquisto.

Il VI complemento mira inoltre ad adeguare alle circostanze alcune somme stabilite negli statuti. Anzitutto, all'articolo 14, capoverso 1, la som¬ ma di 35 000 franchi è sostituita con la locuzione «ammontare massimo della classe superiore, giusta l'articolo 36, capoverso 1, della legge federale sull'or¬ dinamento dei funzionari ». Ne risulta che in avvenire, il 20 per cento della differenza fra lo stipendio della fuori classe e quello massimo dellà prima classe grado a, non è più assicurato. Inoltre, i limiti delle somme stabiliti nell'articolo 25, capoverso 1, determinanti per la riduzione della pensione in caso di reddito del lavoro, sono aumentati conformemente all'evoluzione registrata a contare dall'ultima revisione degli statuti. La precedente espres¬ sione «vecchio stipendio o salario» è stata sostituita con la locuzione «gua¬ dagno presumibile di cui è stato privato il beneficiario della pensione».

Tale modificazione è fondata sull'articolo 62 del regolamento dei fun¬ zionari I il quale dispone che il guadagno presumibile deve essere stabilito dal Dipartimehto federale delle finanze e delle dogane e adeguato non sol¬ tanto al rincaro ma anche all'evoluzione dello stipendio reale a contare dal momento del pensionamento.

Le altre modificazioni statutarie rivestono un carattere precipuamente amministrativo. Siccome è stato modificato il fondamento legale della cassa, il riferimento alla legge del 1919 nel capitolo 1 è cancellato. L'articolo 2, capoverso 1, limita l'ammissione alla cassa d'assicurazione al cancelliere, ai funzionari nel senso della legge federale sul loro ordinamento e agli altri agenti della Confederazione impiegati per una durata superiore ai 3 mesi. Il capoverso 4 diviene in tal modo superfluo. Nell'articolo 11, capo¬ verso 2
l'espressione «consiglio d'amministrazione» è sostituita con quella di «commissione della cassa» per adeguamento al disposto dell'articolo 55.

All'uopo si è considerato che il «consiglio d'amministrazione» doveva sol¬ tanto essere infoi mato una volta l'anno sull'«andamento degli affari» della cassa e designare una commissione competente per l'assegnazione di pre¬ stazioni benevoli della cassa, conformemente agli articoli 36, 37 e 53 e pronunciarsi sulla riduzione delle pensioni, in virtù dell'articolo 25, capo¬ verso 4 (invalidità per negligenza grave dell'assicurato). Alla commissione in questione non spettava altro compito amministrativo o di controllo poi¬ ché per l'amministrazione della cassa federale d'assicurazione è responsabile il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane e la gestione degli affari

!

248 è sotto vigilanza degli organi delle Camere federali. La nuova composizione della commissione in questione deve corrispondere a quella della commis¬ sione del consiglio d'amministrazione e la prima deve assumere le attribu¬ zioni della seconda che dovranno però essere estese poiché la neocommis¬ sione non si pronuncerà'soltanto sulle riduzioni di pensione per negligenza grave dell'assicurato ma anche sulle altre riduzioni conformemente all'arti¬ colo 25, capoversi 2, 3 e 5. L'amministrazione della cassa è incaricata d'in¬ formare in modo adeguato i membri sull'andamento degli affari.

La cassa di soccorso della cassa federale d'assicurazione concede ai membri e ai beneficiari di rendite, sussidi o prestiti per partecipazione alle spese in caso di malattia o infortuni. Sinora i beneficiari di rendite potevano fruire di tali prestazioni, giusta l'articolo 53, capoverso 1, soltanto nei casi «degni di considerazione». Orbene questa restrizione è abrogata. La cassa può inoltre Versare alle società di soccorsq per il personale federale un contributo annuo di 60 000 franchi al massimo. Tale somma, cui s'aggiungono i con¬ tributi dei membri va impiegata per opere di soccorso a quel personale fede¬ rale e ai suoi superstiti cui le rendite, assegnate conformemente agli statuti, risultano insufficienti. In pratica, il testo dell'articolo 53, capoverso 3, risulta essere troppo restrittivo. Infatti si sente il bisogno di attingere ai fondi della cassa di soccorso anche per altri scopi previdenziali. Pensiamo, segnata¬ mente, alla previdenza familiare, alle vacanze per le madri di famiglie nu¬ merose ecc., Ovviamente, all'attività lodevole della Cassa in questione sarà dato tutto il sostegno possibile ed esamineremo se vi è possibilità d'incre¬ mentare le sue opere in favore del personale federale. Intanto, considerato che siamo finalmente responsabili dell'attività della cassa di soccorso, ci riserviamo la facoltà di decidere circa il versamento di contribuii e prestiti 'a opere di soccorso per il personale federale.

3. Rapporti con AVS e ÀI Alla fine dell'anno, quando, come previsto, le rendite dell'AVS saranno aumentate di un quarto, sarà necessario esaminare la situazione posta dalla porzione, non assicurata, dello stipendio giusta l'articolo 14, capoverso 1 de¬ gli statuti. In effetti, nel 1961,
abbiamo assicurato le Camere che l'attuale rapporto fra i redditi prima e dopo il pensionamento non sarebbe, stato mo¬ dificato. Giusta detta dichiarazione, la deduzióne di coordinamento è stata portata, in occasione della revisione dell'AVS del 1964, dal 10 al 20'per cento dello stipendio e da 1 400 a 2 500 franchi al massimo. La deduzione sarà ulteriormente aumentata all'inizio del 1969 quando cioè interverrà un nuovo miglioramento delle rendite AVS. L'ammontare della deduzione dipenderà dalle nuove aliquote delle rendite AVS e sarà fissato soltanto all'atto della revisione. Al fine d'evitare alle Camere due successive prese di posizione per quanto riguarda gli statuti delle casse d'assicurazione per il personale della Confederazione, il numero II del complemento statutario

249 c'incarica ad aumentare, in occasione della settima revisione dell'AVS, la porzione non assicurata del salario giusta l'articolo 14, capoverso 1, degli sta¬ tuti; di conseguenza rimarrà invariato l'attuale rapporto fra i redditi prima e dopo il pensionamento. L'applicazione di detta disposizione si fai à confor¬ memente alla tavola 6 del messaggio del 23 gennaio 1964 concernente la modificazione della legge federale sull'ordinamento dei funzionari federali e degli statuti delle casse d'assicurazione del personale, da cui si può, ad esempio, rilevare che la pensione di vecchiaia per agenti coniugati ammon¬ tava, nel 1964, all'87 per cento dello stipendio per la 23» classe, all'83 per cento per la 18a, ecc. Nell'intento di mantenere quest'ultima proporzione nonostante il riadeguamento dei limiti giusta il presente disegno, la dedu¬ zione di coordinamento dovrà essere stabilita in 3 500 franchi. Un'ulteriore miglioramento delle rendite dell'AVS comporterebbe una deduzione ancor più grande.

Il supplemento fisso, giusta l'articolo 24, capoverso 3, che completa la rendita dell'Ai è direttamente in rapporto con l'ammontare della rendita dell'AVS. Detto supplemento è versato, ad un beneficiario di una rendita di pensionamento o d'invalidità, fintanto che non sorga il diritto a una ren¬ dita dell'AVS o dell'Ai. Questa disposizione incide, precipuamente, sugli agenti pensionati che non hanno ancora raggiunto i 65 anni d'età e non sono considerati «invalidi» giusta la legge sull'Ai come pure sui funzionari di sesso femminile che, a norma di statuto, sono autorizzati a beneficiare del .pensionamento per motivi d'età prima del compimento del 62° anno. Inoltre una porzione del supplemento fisso è versata ai beneficiari di rendite co¬ niugati che ricevono, dall'AVS, una rendita di vecchiaia senza alcun sup¬ plemento per la moglie. A contare dal 1964, il supplemento fisso ammonta a 3 640 franchi per gli uomini sposati ed a 2 600 franchi per i celibi. Dette aliquote dovranno essere adattate alle nuove rendite dell'AVS.

È, infine, il caso di motivare il complemento all'articolo 24, capoverso 5, concernente il diritto al supplemento fisso. Presentemente, il pagamento del supplemento soggiace alla condizione che il beneficiario d'una pensione faccia valere il diritto a una prestazione dell'assicurazione federale
per l'in¬ validità. Se, più tardi,, egli si sottrae o si oppone ad una misura di ria¬ dattamento che può ragionevolmente essere pretesa da lui, il beneficiario, benché escluso dal diritto ad una pensione dell'Ai, riceve ugualmente il supplemento fisso della cassa d'assicurazione. Gli statuti della cassa hanno, in quest'ultimo caso, un effetto contrario a quello previsto dalla legge sul¬ l'Ai che dà un valore particolare al riadattamento dell'invalido. Il nuovo testo dell'articolo 24, capoverso 5, vuol ovviare a detta situazione; infatti esso prevede il rifiuto di pagare il supplemento fisso non soltanto per man¬ cato annuncio da parte del beneficiario della pensione ma anche nel caso del rifiuto, a quest'ultimo, di una prestazione per i sopraccitati motivi giusta l'articolo 31.della legge sull'Ai.

250 4. Ripercussioni sul disavanzo I riadeguamenti, delle prestazioni oggetto del numero 2, hanno, sul¬ l'aumento della riserva matematica delle due casse d'assicurazione per il per¬ sonale federale, le seguenti ripercussioni: Cassa federale Cassa pensioni d'assicurazione e soccorso in milioni di franchi Miglioramento delle pensioni per vedove ...

122 94 Miglioramento delle pensioni per invalidi ...

27 32 Miglioramento delle pensioni di vecchiaia ....

30 30 "

179 156

Indipendentemente da quanto sopraesposto, la riserva matematica au¬ menterà poiché, giusta le disposizioni transitorie di cui al capo III del pre¬ sente messaggio, l'indennità di rincaro per gli assicurati in servizio dev'es¬ sere . inclusa nel salario senza alcuna controprestazione. Detto aumento è di 240 milioni di franchi per la cassa federale d'assicurazione e di 45 milioni per la cassa pensioni e soccorso del personale delle FFS. Visto che nessun contributo statutario supplementare è preteso in compensazione, i disavanzi dovrebbero, al 1° gennaio 1969, presentarsi come segue:

Disavanzo fine 1966 .

Utili per il 1967 e 19681 . . . .

Cassa federale Cassa pensioni, d'assicurazione e soccorso in milioni di franchi 221 536 53 20

Disavanzo fine 1968 ...........

168 516

Aumento per -- incorporazione dell'indennità di rincaro .

-- revisione statutaria

240 145 179 156

Disavanzo inizio 1969

587 817

A quest'ultimo aumento degli oneri consegue un aumento dell'interesse sul disavanzo di 16,8 milioni di franchi pagato, dalla Confederazione e dalle aziende con contabilità propria, alla cassa federale d'assicurazione; 9,6 mi¬ lioni sono dovuti in seguito all'incorporazione dell'indennità di rincaro e 7,2 milioni per i riadeguamenti delle prestazioni. L'interesse sul disavanzo, che le FFS devono versare alla cassa pensioni e soccorso, ammonterà, in totale, a 12 milioni di franchi di cui 5,8 milioni per l'incorporazione del¬ l'indennità di rincaro e 6,2 milioni per i proposti riadeguamenti delle pre1

Valutazioni (media dell'anno precedente).

251 stazioni. Il miglioramento delle pensioni per vedove e invalidi e delle pen¬ sioni di vecchiaia a favore del personale federale comporterà per la Confe¬ derazione, le aziende a contabilità propria e le FFS, un onere annuo supple¬ mentare di 13,4 milioni di franchi.

Dal 1950, gli statuti della cassa federale d'assicurazione contengono, all'articolo 54, capoverso 5, la seguente disposizione: « Sono riservati l'au¬ mento delle quote e dei contributi come pure la riduzione delle prestazioni della cassa, qualora la quota scoperta dovesse oltrepassare l'importo rag¬ giunto al momento dell'entrata in vigore dei presenti statuti (inizio 1950) ».

Analoga disposizione è contemplata all'articolo 46, capoverso 5, ultima frase, degli statuti della cassa pensioni e soccorso del personale delle FFS.

L'applicazione di detta prescrizione è stata sovente oggetto di serie difficoltà vista la necessità d'adattare ripetutamente al rincaro i guadagni assicurati.

È per quest'ultimo motivo che, a contare dal 1953, essa è stata dichiarata inapplicabile. Infatti, l'attenersi rigorosamente a tale disposizione compor¬ tava, per il datore di lavoro ed i membri, cospicui pagamenti unici retroat¬ tivi per assicurare l'aumento degli stipendi dovuto al rincaro.

La tavola seguente indica l'evoluzione dei disavanzi delle due casse a contare dall'inizio del 1950 fino alla fine del 1966: Cassa federale Cassa pensioni d'assicurazione e soccorso in milioni di franchi Disavanzo al 1° gennaio 1950 304 509 -- aumento conseguente all'incorporazione dell'in¬ dennità di rincaro ... 190 129 -- aumento conseguente al miglioramento delle prestazioni 44 73 -- diminuzione (utili conseguiti) . . . . . . 370 195 Stato al 31 dicembre 19681

168

516

Gli utili, dovuti sia a mutazioni sia alla favorevole evoluzione dei rischi, avrebbero permesso alla cassa federale d'assicurazione, oltre la copertura del riadeguamento delle prestazioni, anche l'ammortamento totale del disa¬ vanzo. Una congrua diminuzione del disavanzo della cassa pensioni e soc¬ corso per il personale delle FFS sarebbe stata altresì possibile. Per i motivi già edotti, i disavanzi hanno nuovamente oltrepassato di molto il limite del 1950. È di conseguenza doveroso chiedersi se sia meglio sopprimere la so¬ praccitata disposizione oppure differirne l'applicazione per qualche anno ancora. Secondo noi è auspicabile la prima soluzione. È infatti poco ragio¬ nevole mantenere negli statuti delle casse una prescrizione che sollecita, 1

Valutazione.

252 in caso d'aumento del disavanzo, l'adozione di provvedimenti di risana¬ mento quando invece si procede simultaneamente all'accordo di migliora¬ menti di prestazioni ed alla rinuncia ai contributi unici anche se il disavanzo aumenta oltre il limite prestabilito. Per meglio comprendere questa proce¬ dura, bisogna tener conto che, dal 1950, i disavanzi sono fortemente dimi¬ nuiti rispetto al totale dei guadagni nonostante i miglioramenti delle presta¬ zioni e le continue incorporazioni delle indennità di rincaro:

' Situazione 1950 . . . .... ...

Situazione 1969 (valutazione) .

.

.

Disavanzo, in per cento, del totale dei guadagni Cassa federale Cassa pensioni d'assicurazione e soccorso .

117 261 60 158

Se, dopo l'entrata in vigore del nuovo organico e del complemento statuta¬ rio, dovessero esser constatati disavanzi superiori a quello del 1950, questi ultimi, tenuto conto dell'aumento dei guadagni totali a contare dal 1950, non dovranno più essere valutati col metro finora usato.

5. Entrata in vigore Indipendentemente dalla modifica della legge sull'ordinamento dei fun¬ zionari di cui al capo II, del presente messaggio, iPsesto complemento sta¬ tutario potrà entrare in vigore il 1° gennaio 1969. I guadagni assicurati sa¬ ranno nuovamente fissati all'atto d'entrata in vigore della revisione della legge sull'AVS. · Capo IV I. FORMA ED EFFETTO DELLE PROPOSTE Forma delle proposte, base legale Per realizzare gli auspicati miglioramenti rimunerativi ed assicurativi per il personale federale, è necessario modificare la legge sull'ordinamento dei funzionari ed adottare un decreto d'approvazione dei complementi sta¬ tutari delle casse d'assicurazione.

L'annesso disegno di legge federale; inteso a modificare la legge sul¬ l'ordinamento dei funzionari, contempla sia gli emendamenti proposti sia le disposizioni transitorie necessarie a disciplinare la conformazione dell'at¬ tuale retribuzione e guadagno assicurato al nuovo diritto. La prevista modi¬ fica della legge si fonda sull'articolo 85, numeri i e 3, della Costituzione.

L'annesso disegno di decreto federale, che approva i complementi sta¬ tutari delle casse d'assicurazione. per il personale della Confederazione,

253 propone, avantutto, l'approvazione del complemento n. 6 agli statuti della cassa d'assicurazione federale, da noi già adottato. Anche detto comple¬ mento è allegato al presente messaggio. Esso espone le disposizioni transito¬ rie indipendenti dalla modificazione della legge sull'ordinamento dei fun¬ zionari ed incarica il Consiglio federale ad adattare l'assicurazione del per¬ sonale federale alla settima revisione dell'AVS. Si prevede infine, per quanto riguarda gli statuti della cassa pensioni e di soccorso del personale delle FFS, d'adottare la procedura già impiegata nel 1964 per l'approvazione del complemento n. 5. Il Consiglio federale è autorizzato ad approvare il com¬ plemento n. 6. Tuttavia noi daremo tale approvazione soltanto se il suo contenuto corrisponde a quello degli statuti della cassa d'assicurazione fede¬ rale. Se così non fosse, faremo rapporto ai Consigli legislativi circa le diffe¬ renze esistenti al fine di adattare le condizioni d'assicurazione per il perso¬ nale dell'amministrazione generale a quelle vigenti per il personale delle FFS.

Il decreto d'approvazione dei complementi statutari delle casse d'assicu¬ razione non è d'obbligatorietà generale e, di conseguenza, non sottoposto a referendum.

Notiamo infine che i provvedimenti contemplati in ciascun disegno di decreto sono giuridicamente indipendenti fra di loro. Se la modifica della legge sull'ordinamento dei funzionari o quella attinente agli statuti delle casse d'assicurazione per il personale fosse respinta, l'atto legislativo già adottato potrebbe ugualmente entrare in vigore senza alcun emendamento.

II. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. Personale attivo Come già abbiamo avuto modo di spiegare nei capi precedenti, le nuove rimunerazioni e condizioni assicurative dovrebbero, in principio, entrare in vigore il 1° gennaio 1969. Giusta il numero II, capoverso 4r del disegno di legge, stando al quale il Consiglio federale adotta le altre disposizioni transi¬ torie, i nuovi stipendi saranno fissati in modo tale che il funzionario attual¬ mente al massimo della classe riceverà subito il massimo previsto dal"nuovo diritto, e così anche per quanto concerne gli importi minimi. Gli stipendi compresi fra i minimi ed i massimi saranno proporzionalmente elevati. Come in precedenza, quanto riguarda il correlativo aumento del guadagno assicu¬ rato, il funzionario non dovrà versare, alla cassa d'assicurazione per il per¬ sonale, un contributo unico per la quota d'aumento a meno che non risulti un miglioramento del suo diritto alla rendita, rincaro compreso.

È infatti per questo che il guadagno finora assicurato sarà aumentato del 17 per cento, ma di almeno 1530 franchi, adattandosi, di conseguenza, all'indice di base della nuova scala degli stipendi. Il funzionario, la Confe-

254 derazione, le aziende con contabilità propria e le FFS, dovranno inoltre ver¬ sare il contributo unico per la differenza fra l'attuale guadagno assicurato, aumentato dell'indennità di rincaro, e quello assicurato giusta il nuovo di¬ ritto. Detto contributo corrisponde, per il personale, alla metà dell'aumento poiché, a norma di statuti, il restante aumento della riserva matematica in¬ combe alla Confederazione ed alle FFS.

Come già abbiamo esposto nel capo precedente, questo ordinamento è causa degli aumenti effettivi del disavanzo conseguiti all'incorporazione dell'indennità di rincaro.

2. Indennità unica per il 1968 Benché l'indennità unica per il 1968 (numero II, cpv. 2, del disegno di legge) sia uguale alla differenza (per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1968) fra lo stipendio (compresa l'indennità di rincaro) giusta il vecchio di¬ ritto e quello secondo il nuovo organico, essa non ha gli effetti di un'ria¬ deguamento salariale. Infatti sia per determinare il guadagno assicurato, sia le indennità'dipendenti dallo stipendio (ad es. l'indennità per servizio dome¬ nicale) essa non è tenuta in considerazione. La non assicurazione diventa una necessità poiché, per i motivi già edotti, il guadagno assicurato deve, per principio, essere riadeguato in seguito alla prevista revisione, del 1° gennaio 1969, della legge suH'AVS. L'adattamento retroattivo delle indennità, ecc.

non creerebbe che complicazioni amministrative sproporzionate alla quota retrqattiva.

L'indennità unica è destinata a compensaré il contributo unico (pari alla metà della differenza fra il vecchio guadagnò assicurato, più l'indennità di rincaro, e quello nuovo) dovuta, al 1° gennaio 1969, dal funzionario alle casse d'assicurazione del personale. Se si ammette che la parte di stipendio non assicurata sarà portata, giusta la settima revisione delFAVS, a 3 500 franchi, avremo, per tutti i funzionari con uno stipendio base attualmente compreso fra 35 000 e 12 500 franchi (importi corrispondenti ai massimi della 1 e della 20 classe), un'indennità retroattiva di franchi 287,50 lórdi.

Quest'ultima si situerà attorno ai 400 franchi per i funzionari a stipendio meno elevato. Inversamente, detta indennità sarà minore, conformemente al testo modificato dell'articolo 14, capoverso 1, degli statuti, per gli stipendi superiori ai
35 000 franchi; per quanto concerne gli stipendi più elevati, la metà della differenza salariale. non è nemmeno sufficiente a compensare il contributo unico. È di conseguenza dimostrato che tale contributo dovuto per l'incorporazione dell'aumento de! guadagno reale, è proporzionalmente più elevato se paragonata agli stipendi, per le classi medie e superiori che per quelle inferiori. Sarebbe quindi un non senso limitarsi a compensare in modo generale il miglioramento retroattivo dello stipendio con l'importo necessario al riacquisto assicurativo dell'aumento di guadagno.

255 Riassumendo, si fa notare che, giusta il numero II, capoverso 2, del di¬ segno di legge, ogni funzionario riceverà, alla fine del 1968, un'indennità retroattiva compresa fra 287 e i 400 franchi lordi e beneficerà, a contare dal¬ l'inizio del 1969, dell'intera rivalutazione del guadagno reale. I funzionari dirigenti della 1 o 1 a o fuori classe beneficeranno di un'indennità inferiore o magari non ne otterranno. Gli agenti non affiliati ad una cassa d'assicura¬ zione per il personale, e di conseguenza non tenuti al versamento del contri¬ buto per aumento di guadagno, riceverano un'indennità pari alla metà della differenza salariale.

Infine, i funzionari che lasciano il servizio della Confederazione nella seconda metà del 1968 e hanno diritto ad una prestazione periodica della cassa d'assicurazione, riceveranno l'indennità pro rata temporis; una quotaparte per aumento di guadagno non sarà ovviamente richiesta a coloro il cui guadagno assicurato è rimasto immutato. Gli altri agenti che lasciano il ser¬ vizio della Confederazione durante il 1968 non hanno diritto all'indennità.

3. Beneficiari di pensioni Per ogni incorporazione d'indennità di rincaro nei guadagni assicurati, dette indennità sono state finora integrate anche nelle pensioni versate al personale affiliato alle casse d'assicurazione. È per questo motivo che, al numero II, capoverso 3, del disegno di legge, abbiamo proposto un aumento del 17 per cento, ma di almeno 1530 franchi, dei guadagni assicurati su cui si fondano le rendite attuali. Detto importo corrisponde, giusta l'articolo 2, capoverso 2, del decreto federale del 30 settembre 1965 che concede una indennità di rincaro al personale federale per gli anni dal 1965 al 1968, al 17 per cento di 9000 franchi. Alfine d'evitare che i beneficiari di pensioni fon¬ date sul vecchio diritto ricevano una pensione superiore a quella dei funzio¬ nari a beneficio dei nuovi stipendi e guadagni assicurati, il disegno di legge contiene una riserva stando alla quale il guadagno assicurato può essere aumentato solo fino all'importo determinante giusta il nuovo diritto. Questa limitazione inciderebbe sulle tre classi inferiori di stipendio se la parte di salario non assicurata, di cui si è parlato al capo precedente, fosse, stata fissata per i motivi già esposti al limite di 3500 franchi.
Considerati gli altri miglioramenti che interverranno al 1° gennaio 1969, non si avrà nessuna diminuzione del reddito mensile dei pensionati.

Come già nel 1959, 1962 e 1964, la Confederazione e le FFS dovranno bonificare alle gasse d'assicurazione per il personale l'onere supplementare dovuto all'incorporazione dell'indennità di rincaro. Detto bonifico è pari all'indennità di rincaro integrata nelle rendite; poiché quest'ultima sarà, come finora, sopportata dalla Confederazione e dalle FFS, il provvedimento non comporterà alcuna spesa supplementare.

256 III. SPESE I miglioramenti salariali ed assicurativi soprammotivati, incidono su 120 000 funzionari ed impiegati come pure su di un numero non indifferente dei 43 000 beneficiari di pensioni della Confederazione; detti provvedimenti comportano le seguenti spese supplementari periodiche: Milioni di franchi 1. Aumento del guadagno reale ... . . · · · · · 2. Estensione del sistema di gratificazione per anzianità di servizio . . . ... . . . . . . . ... · . .

3. Aumento delle indennità sociali .........

4. Contributi supplementari all'AVS/AI/IPG e all'INSAI .

120,6 16,0 2,7 4,71

1

5. Contributi supplementari all'assicurazione del personale -- contributi periodici . .16,8 -- interessi sul disavanzo conseguente all'incorpo¬ razione dell'indennità di rincaro .....

15,4 -- interessi sul disavanzo conseguente all'aumen- , to delle prestazioni 13,4 45,6 Totale 189,6 Al totale è aggiunto il contributo unico, della Confederazione e delle FFS, alle casse d'assicurazione per il personale, relativo all'aumento del guadagno assicurato. Detto contributo, tenuto conto di una porzione di sti¬ pendio non assicurata pari a 3 500 franchi, è di 68 milioni di franchi e scade all'inizio del 1969.'

Le spese supplementari periodiche e uniche sono così ripartite fra la Confederazione é le sue aziende: Spese supplementari periodiche Previdenza Spese Stipendi e2 a. favore supplementari indennità del personale Totale ; uniche in milioni di franchi 12,0 .

39,3 51,3 ' Amministrazióne centrale .

19,3 Aziende in regia . ... .

6,0 1,0 7,0 2,7 Azienda PTT . . . . . . . 49,2 14,1 63,3 22,0 : 18,5 FFS . . .... . . .

49,5 68,0 24,0 Totale 1

144,0

45,5

189,6

68,0

Non è compreso l'aumento generale dei contributi conseguente alla settima revisione della legge sull'AVS.

2 Compresi i contributi supplementari all'AVS/AI/IPG e all'INSAI.

257 Giusta l'indennità unica prevista al numero II, capoverso 2, del disegno di legge, i conti per il 1968, saranno gravati di una spesa uguale alla metà dell'aumento del guadagno reale valutato a 120,6 milioni di franchi, secondo la voce 1 della tavola delle spese, cioè di 60,3 milioni di franchi più 1,5 milioni di contributo all'AVS. Visto però che l'indennità sarà parimenti im¬ piegata a coprire il contributo unico, di 24 milioni di franchi, dovuto dal¬ l'assicurato per l'aumento, il 1° gennaio 1969, del guadagno assicurato, la spesa effettiva, per il 1968, non sarà, approssimativamente, che di 38 milioni.

Incideranno principalmente, sui conti per il 1969, le spese supplementari periodiche di 189,6 milioni di franchi e, secondariamente, i 92 milioni pre¬ visti quale contributo unico, all'assicurazione del personale, conseguente all'aumento dei guadagni; quest'ultimo importo comprende la quota del datore di lavoro, pari a 68 milioni di franchi, come pure i 24 milioni, prele¬ vati sull'indennità retroattiva per il 1968, che rappresentano la quota dell'im¬ piegato. In totale, le spese supplementari per il 1969 s'eleveranno a circa 282 milioni di franchi e a 190 milioni annui circa a contare dal 1970.

Questo aumento delle spese per il personale non fu possibile prevederlo nè nel preventivo per il 1968 nè nel pianò finanziario per il 1969.

Questo è il motivo per cui il deficit del conto finanziario, che ammonta, nel preventivo per il 1968, a 180 milioni di franchi e a 320 milioni giusta il piano finanziario per il 1969, aumenterà senza un'equivalente compensa¬ zione. La necessità di trovare nuove fonti di reddito riveste un carattere ancora più imperativo se si considerano le progressive riduzioni dei dazi doganali, il sostanziale aumento delle spese suppletive per le università e il promovimento della ricerca scientifica come pure l'impossibilità di aggior¬ nare il termine di altre realizzazioni. Dal canto nostro vi sottoporremo, in primavera, i risultati del piano finanziario pluriennale esponendovi, nel con¬ tempo, i provvedimenti che, a nostro giudizio, permetteranno di superare le varie difficoltà.

È chiaro che, al lume delle attuali circostanze, abbiamo avuto qualche reticenza nel proporvi i miglioramenti retributivi per il personale federale.

Ciononostante, e dopo aver attentamente vagliato
tutti gli aspetti del pro¬ blema, siamo dell'avviso che il rafforzamento della pace del lavoro anche fra il personale federale è nell'interesse stesso del Paese, poiché ne conse¬ guirà una rivalutazione della funzione pubblica ed un contributo al mante¬ nimento di un corpo di funzionari disposto ad assumersi compiti di respon¬ sabilità sia verso lo Stato sia versp la comunità, con la serietà e lo zelo necessari ma anche con piacere e dedizione.

Sul preventivo dell'azienda PTT inciderà, per il 1968, un maggior im¬ porto di 14 milioni di franchi pari alla differenza fra i 22 milioni per l'in¬ dennità unica e gli 8 milioni di contributo alla cassa d'assicurazione. Poiché l'utile netto giusta il preventivo ammonta a 110 milioni di franchi, il versa¬ mento di 70 milioni alla Confederazione rimarrà immutato.

Foglio Federale, 1968, Vol. I

18

258 Per il 1969, l'onere supplementare totale per l'aziènda PTT, ammonta a 93,3 milioni di franchi di cui 63,3 milioni per spese periodiche, 22 milioni · per la spesa unica e 8 milioni di trattenuta sull'indennità retroattiva.

Negli anni successivi, l'ammontare di detto onere supplementare sarà ancora di 63,3 milioni di franchi.

Con lettera, data il 29 gennaio 1968, al Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, la Direzione generale delle FFS così intravvedeva le ripercussioni finanziarie del disegno di legge: Il preventivo per il 1968 chiude con un equilibrio fra le entrate e le uscite.

Anche facendo astrazione delle ripercussioni dovute al miglioramento del guada¬ gno reale e all'adesione ad altre richieste del personale, il risultato di cui sopra non è certo che venga raggiunto. Giusta la più recente evoluzione, la valutazione dell'utile d'esercizio cui si è proceduto nel passato autunno appare assai ottimista.

Tenuto conto della spesa supplementare di 4 milioni di franchi conseguente alla revisione dell'ordinamento dei funzionari (modifica dell'indennità Per servizio notturno, aumento delle vacanze ecc.), si devono ancora aggiungere altri 21 mi¬ lioni di franchi1 dovuti all'aumento del guadagno reale nel 1968, il che accentua considerevolmente il deterioramento della situazione prevista per il 1968. Per quanto riguarda le conseguenze della revisione sulla durata del lavoro non pos¬ siamo ancora pronunciarci-causa la mancanza di dati statistici.

Le spese annuali periodiche attinenti all'aumento del guadagno assicurato e alle altre richieste del personale, sono comprese fra il 5 e il 5,5 per cento del reddito globale del traffico. Il consiglio d'amministrazione e la direzione han¬ no, a più riprese, fatto notare che, in una azienda a forte personale come le FFS, le conseguenze finanziarie del rincaro e delle richieste complementari di salario non possono essere in alcun modo compensate con un'ulteriore razionalizzazione od aumento della produttività, e questo malgrado tutti gli sforzi ed i successi finora realizzati.

Risulterà inoltre inevitabile un riadeguamento delle entrate se, in seguito alla diminuzione della durata del lavoro, verranno adottati altri provvedimenti effi¬ cienti della stessa natura. Visto che l'aumento della cifra d'affari si è consi¬ derevolmente -affievolito --
diminuzione della crescita del traffico merci e del numero dei viaggiatori -- detti riadeguamenti dovranno essere attuati alzando le tariffe, benché l'economia di mercato, non lasci, in questo campo, che poca libertà d'azione.

L'equilibrio finanziario delle FFS è dunque seriamente compro¬ messo. !Di conseguenza, è vieppiù urgente riadeguare l'indennità attinente agli obblighi incombenti alle FFS per la loro qualifica di azienda pubblica, a cui hanno diritto giusta l'articolo 49 della legge sulle ferrovie. È pure altamente au¬ spicabile la totale riconsiderazione del regime dei trasporti e delle comunicazioni.

IV. PARERE DEL PERSONALE Con i rappresentanti delle varie associazioni abbiamo esaminato a fondo le richieste del personale, delucidando, nel contempo, i motivi della nostra 1 Visto che il contributo del personale per l'aumento del guadagno assicurato è compensato dall'indennità unica per il 1968, 12 milioni incideranno sul conto per il 1968 mentre i restanti 9 milioni su quello per il 1969.

259 presa di posizione. Le lunghe discussioni con l'Unione federativa del perso¬ nale delle amministrazioni ed aziende pubbliche, con la Federazione dei sindacati cristiani del personale della Confederazione, delle pubbliche am¬ ministrazioni e delle aziende svizzere di trasporto come pure con l'Associa¬ zione del personale militare, si sono finalmente concluse con un accordo sull'annesso disegno di legge. Solo le associazioni dei funzionari superiori non furono soddisfatte del disegno in questione, poiché la loro richiesta d'un aumento più consistente per le classi superiori, non fu presa in con¬ siderazione.

V. POSTULATI Il postulato Dtiby (n. 9613), dell'8 giugno 1967, concernente l'aumento del guadagno reale per il personale federale può considerarsi, visto le nostre proposte, evaso. Il postulato Chevallaz (n. 8293), del 21 marzo 1962, concer¬ nente le casse federali d'assicurazione non è stato preso in considerazione dalla presente revisione statutaria. Attualmente, considerato il congruo aumento delle prestazioni, è impensabile una riduzione dei redditi statutari.

Tuttavia, il Consiglio federale e la Direzione delle FFS stanno esaminando se, con la modifica del sistema di finanziamento, una diversa ripartizione temporale dei contributi degli impiegati alle casse d'assicurazione non sia più vantaggiosa.

' * lutti i nostri messaggi attinenti alle condizioni di lavoro del personale federale sono stati accolti diversamente dall'Assemblea federale e dall'opi¬ nione pubblica. Una parte del personale federale opina che i migliora¬ menti dei rapporti di servizio proposti sono insufficienti ed avrebbe preferito un irrigidimento dei propri rappresentanti su posizioni ancor più avanzate piuttosto che vederli concilianti per giungere ad un'intesa. D'altro canto, ci si rimprovera d'aver troppo concesso contribuendo in tal modo all'aumento della spirale prezzi-salari.

Nel riadeguare gli stipendi, oltre agli effetti sulle finanze federali, biso¬ gna considerare anche le incidenze sull'insieme dell'economia. Nell'attuale situazione economica, dobbiamo anzitutto aver presente che le spese supple¬ mentari, per stipendi e prestazioni sociali, aumentano la domanda di beni di consumo e. favoriscono il rincaro, segnatamente nel settore dei servizi prestati, assai .importante per la determinazione dell'indice. Visto
il forte rallentamento della crescita economica, la Confederazione dovrebbe incre¬ mentare gli investimenti invece di stimolare le spese, già assai elevate, di consumo. È di conseguenza doveroso ponderare detti fattori con i compiti della Confederazione attinenti alla sua qualifica di datore di lavoro.

260 Un rapido sguardo retrospettivo ci permette di affermare che, nono¬ stante la diversa evoluzione dei riadeguamenti salariali (economia privata, piccoli ma frequenti aumenti salariali, Confederazione, riadeguamenti meno numerosi ma sostanzialmente più elevati), le condizioni salariali, nei due settori, sono ugualmente evolute. Le nostre proposte ed i provvedimenti adottati dall'Assemblea federale hanno dato ancor più la possibilità di mantenere condizioni di lavoro giustificabili presso l'opinione pubblica e di impiegare funzionari, capaci, nell'amministrazione e nell'esercizio. I riadeguamenti salariali ed assicurativi per il personale federale ivi con¬ templati perseguono il medesimo scopo.

Vi proponiamo pertanto di approvare gli allegati disegni di legge e di decreto. I rispettivi fondamenti costituzionali sono menzionati al capo IV, numero I, del presente messaggio.

' ' Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'assicura¬ zione della nostra alta considerazione. ' Berna, 7 febbraio 1968.

In nome del Consiglio fedèrale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Spühler Il Cancelliere della Confederazione: Huber

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la modificazione della legge federale sull'ordinamento dei funzionari federali e degli statuti delle casse di assicurazione del personale (Del 7 febbraio 1968)

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Jahr

1968

Année Anno Band

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Volume Volume Heft

08

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9826

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

23.02.1968

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209-260

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