659 Termine d'opposizione: 9 gennaio 1969

Legge federale che modifica quella su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Del 4 ottobre 1968) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 1.968,1 decreta: I La legge federale del 20 dicembre 1946 2 su l'assicurazione per la vec¬ chiaia e per i superstiti (chiamata appresso «legge federale») è modificata come segue: Art. 2, cpv. 1 e 4 1 1 cittadini svizzeri dimoranti all'estero, che non sono assi¬ curati a norma dell'articolo 1, possono assicurarsi in conformità della presente legge, se non hanno compiuto 40 anni.

· 4 Le donne il cui marito, cittadino svizzero dimorante al¬ l'estero, non si è assicurato facoltativamente, possono parteci¬ pare all'assicurazione facoltativa soltanto se il loro marito non ne ha o non ne ha mai avuto la possibilità, o se esse vivono separate dal marito da almeno un anno; esse possono comunque continuare l'assicurazione facoltativa se erano assicurate a ti¬ tolo facoltativo od obbligatorio immediatamente prima della conclusione del matrimonio.

Art. 5, cpv. 1.

Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di Contributi sui seguito salario determinante, è prelevato un contributo del 2,6 Un'attività per cento. È riservato l'articolo 6.

dipendente 1

. , 2. Quando Art. 6 · datori di I contributi degli assicurati, i cui datori di lavoro non sono sono tenuti ai soggetti all'obbligo di pagare i contributi, sono fissati al 4,6 per ^^tributf6' 1 2

FF 1968 I, 671.

CS 8, 437 (A XV B 1 a).

660 cento del salario determinante, arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se questo è inferiore a 16 000 franchi l'anno, il tasso è ridotto fino al 2,6 per cento secondo una tavola stabilita dal Consiglio federale.

Art. 8 1 Contributi sul Dal reddito di un'attività lucrativa indipendente, arroton¬ reddito di un'attività dato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore, è lucrativa in¬ prelevato un contributo del 4,6 per cento. Se tale reddito è infe¬ dipendente 1. Regola riore a 16 000 franchi ma di almeno 1600 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 2,6 per cento secondo una tavola stabilita dal Consiglio federale.

2

Se il reddito di un'attività lucrativa indipendente è infe¬ riore a 1 600 franchi l'anno, dev'essere pagato un contributo fisso di 40 franchi l'anno; siffatto contributo è prelevato solo a richiesta dell'assicurato, se il reddito inferiore a 1 600 franchi l'anno proviene da un'attività lucrativa indipendente acces¬ soria.

Art. 10 1 Gli assicurati che, durante un anno civile, non sono tenuti Calcolo dei contributi a pagare alcun contributo o, eventualmente, con i datori di la¬ voro, contributi inferiori a 40 franchi conformemente agli arti¬ coli 5,6 e 8, devono pagare, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui hanno compiuto i 20 anni, oltre ai contributi sull'eventuale reddito di un'attività lucrativa, un contributo da 40 a 2 000 franchi l'anno, secondo le loro condizioni sociali.

Il Consiglio federale emana le prescrizioni complementari rela¬ tive al calcolo dei contributi.

2 Per gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e che sono mantenuti o assistiti durevolmente da enti pubblici o da terze persone, il contributo è di 40 franchi l'anno. Il Consi¬ glio federale può fissare a 40 franchi l'anno il contributo di altri gruppi di persone che non esercitano un'attività lucrativa segnatamente per gli invalidi, per le quali il pagamento di con¬ tributi più alti costituirebbe un onere troppo grave.

3 Gli apprendisti che non ricevono un salario in contanti, come pure gli studenti che durante un anno civile non sono tenuti a pagare alcun contributo o sono tenuti a pagare, even¬ tualmente con i datori di lavoro, contributi inferiori a 40 fran¬ chi l'anno giusta gli articoli 5, 6 e 8,/devono pagare, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui hanno compiuto i 20 anni, oltre ai contributi sull'eventuale reddito di un'attività lucrativa, un contributo di 40 franchi l'anno.

661 Art. 11 Le persone assicurate obbligatoriamente, dalle quali non Regola si può esigere il pagamento-dei contributi conformemente all'ar¬ ticolo 8, capoverso 1, o all'articolo 10, capoverso 1, possono ottenere, a richiesta motivata, una riduzione adeguata dei con¬ tributi per un periodo di tempo determinato o indeterminato.'

I contributi saranno tuttavia di almeno 40 franchi l'anno.

2 Le persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il · pagamento dei contributi conformemente all'articolo 8, capo¬ verso 2, o all'articolo 10, costituirebbe un onere troppo grave, possono ottenere il condono dei contributi a richiesta motivata, e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Quest'ultimo deve versare, in loro vece, un contributo annuo di 40 franchi. I Cantoni possono far contribuire ì Co¬ muni di domicilio al pagamento di questi contributi.

1

Art. 13 Il contributo dei datori di lavoro è fissato al 2,6 per cento Calcolo dei della somma dei salari determinanti, pagati a persone tenute al dei datori versamento dei contributi. di lavoro Art. 17 abrogato Art. 18, cpv. 3 Agli stranieri, originari di Stati con i quali non è stata conchiusa una convenzione internazionale, come pure agli apo¬ lidi e ai superstiti di tali persone possono essere eccezionalmente rimborsati, i contributi pagati in conformità degli articoli 5, 6, 8 o 10, semprechè detti contributi non diano origine a un diritto alla rendita. Il Consiglio federale preciserà le condizioni e l'am¬ piezza del rimborso.

Art. 20, cpv. 2 2 Possono essere compensati con prestazioni scadute, i cre¬ diti in conformità della presente legge e delle leggi federali sul¬ l'assicurazione per l'invalidità, sulle indennità ai militari per perdita di guadagno e sugli assegni familiari ai lavoratori agri¬ coli e ai piccoli contadini, come pure quelli per restituzione di prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 30 1 La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio Reddito annuo dell'assicurato. med'° 3

662 2

II reddito annuo medio è determinato sommando i redditi dell'attività lucrativa sui quali l'assicurato ha pagato contributi fino al 31 dicembre dell'anno precedente, la nascita del diritto alla rendita, e dividendo il totale così ottenuto per il numero degli anni durante i quali l'assicurato ha pagato i contributi dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha compiuto i 20 anni fino alla data menzionata. ~ , 3 I contributi pagati da un assicurato senza attività lucra¬ tiva sono moltiplicati per 20,· e computati come reddito d'atti¬ vità lucrativa.

4 II reddito annuo medio è rivalutato di tre quarti.

5 II Consiglio federale può prevedere la possibilità di arro¬ tondare il reddito determinante fino al multiplo di 100 franchi immediatamente superiore o inferiore, e abbassare l'aliquota di rivalutazione stabilita al capoverso 4 per gli assiemati la cui durata di contribuzione è incompleta.

Art. 30 bisravole ePer il calcolo della rendita, il Consiglio federale prepara disposizioni particolari delle tavole, il cui uso è obbligatorio; a tale scopo può arro¬ tondare l'ammontare delle rendite a vantaggio degli aventi di¬ ritto. Esso è autorizzato a dare disposizioni particolari special¬ mente sul computo delle frazioni di anni di contribuzione e dei corrispondenti redditi di un'attività lucrativa, sul computo sus¬ sidiario degli anni ' di contribuzione del reddito di un'attività lucrativa della moglie, se ir periodo contributivo del marito è incompleto, e sull'esclusione, per il computo, degli anni di con¬ tribuzione e dei redditi di un'attività lucrativa nel periodo di tempo per il quale fu erogata una rendita per invalidità.

Art. 30 ter Per ogni assicurato obbligato a pagare contributi, è tenuto Vlduah un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio fede¬ rale precisa i particolari.

Art. 31 1 Reddito annuo Per il calcolo della rendita semplice di vecchiaia vale, per medio detenni , , , .

r nante principio, il reddito annuo medio determinato conformemente all'articolo 30.

2 1. Calcolo delia Per il calcolo della rendita semplice di vecchiaia spetscmpiiafdi tante a vedovi o vedove, che prima della morte del coniuge vecchiaia ricevevano una rendita di vecchiaia per coniugi, è determiConti indi-

663 nante il reddito annuo medio che vale per il calcolo della ren¬ dita di vecchiaia per coniugi.

Art. 32 Per il calcolo della rendita di vecchiaia per coniugi è de¬ 2. Calcolo della rendita terminante il reddito annuo medio del marito.

di vecchiaia per coniugi 2 Per il calcolo del reddito annuo medio , del marito, i contributi pagati dalla moglie per un'attività lucrativa, prima o durante il matrimonio, e fino alla nascita del diritto alla ren¬ dita di vecchiaia per coniugi, sono aggiunti a quelli del marito.

1

Art. 33 Per il calcolo della rendita per superstiti, è determinante il reddito annuo medio che vale per il calcolo della rendita di vecchiaia per coniugi.

1

3. Calcolo della rendita per superstiti e rendita semplice di vecchiaia per 2 Per il calcolo della rendita completa per orfani spettante vedove a figli naturali, il cui padre è ignoto o non ha pagato i contri¬ buti alle spese di mantenimento cui era tenuto per sentenza giu¬ diziaria o per un impegno assunto, vale il reddito annuo medio della madre.

3 La rendita semplice di vecchiaia spettante a una vedova che ha compiuto i 62 anni è calcolata in base agli stessi ele¬ menti che la rendita per vedova; essa è tuttavia calcolata sugli anni interi di contribuzione della vedova e sul suo reddito an¬ nuo medio se la beneficiaria ricevesse una rendita superiore. Il Consiglio federale emana le disposizioni completive.

Art. 34 La rendita semplice mensile di vecchiaia si compone d'un Calcolo e imimporto fisso di 125 franchi e d'un importo variabile uguale a re^dua Antèra 1. Rendita 1,25 per cento del reddito annuo medio.

semplice di 2 La rendita semplice di vecchiaia importa, al minimo 200 vecchiaia franchi il mese e al massimo 400 franchi.

1

IV. PROROGA DELLE RENDITE DI VECCHIAIA Art. 39 Le .

persone aventi a una rendita vecchiaia , diritto ,.

. di.

, pos. Possibilità e effetto sono rinviare, di un anno almeno, e di cinque anni al massimo, delia proroga l'inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare sempre la proroga durante tale periodo, a condizione di farlo 1

664 in anticipo per la scadenza di un determinato mese. Durante la proroga, l'assicurato non può aspirare a una rendita straordi¬ naria.

2 La rendita di vecchiaia prorogata e, se del caso, la ren¬ dita per superstite ad essa succedente, sono aumentate del controvalore attuariale della prestazione non ricevuta.

3 II Consiglio federale stabilisce, in modo uniforme, le ali¬ quote d'aumento per gli uomini e per le donne, e istituisce la procedura. Può escludere la proroga per certi generi di rendite.

Art. 42, cpv. 1,2 e 3 Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini sviz¬ zeri domiciliati in Svizzera che non.possono pretendere una rendita ordinaria, o la cui rendita ordinaria è inferiore a quella straordinaria, se i due terzi del loro reddito annuo, al quale è aggiunta una parte adeguata della loro sostanza, sono inferiori agli ammontari seguenti: Per i beneficiari di Franchi -- rendite semplici di vecchiaia e rendite per vedove 4800 -- rendite di vecchiaia per coniugi ....... 7680 -- rendite semplici e complete per orfani . . . . 2400 1

3

1 limiti di reddito previsti al capoverso 1, non sono appli¬ cabili alle: a. persone nate prima del 1° luglio 1883 e loro superstiti; b. donne rimaste vedove e figli rimasti orfani prima del 1° di¬ cembre 1948; c. donne sposate, finché il marito non abbia diritto alla rendita di vecchiaia per coniugi; d. donne che divorziano dopo aver compito I 61 anni.

3

II Consiglio federale emana disposizioni particolari sulla valutazione e sul computo del reddito e della sostanza, e anche sul limite di reddito applicabile alle famiglie.' Le prestazioni complementari dei Cantoni e dei Comuni, in aiuto dei vecchi e dei superstiti, non devono essere ritenute per il calcolo del red¬ dito.

Art. 43, cpv. 2 2 La rendita annuale spettante all'assicurato secondo l'arti¬ colo 42, capoverso 1, è ridotta nella misura in cui, addizionata ai due terzi del reddito annuale e alla parte di sostanza compu¬ tata, sorpassa il limite di reddito determinante. Sono riservate 1 le riduzioni previste agli articoli 40 e 41;

665 D. ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI Art. 43 bis Possono aspirare a un assegno per grandi invalidi gli uomini e le donne, domiciliati in Svizzera, aventi diritto a una rendita di vecchiaia, e la cui grande invalidità sia di grado ele¬ vato.

2 II diritto all'assegno per grande invalido sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono sodisfatte, ma, al più presto, dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato per 360 giorni almeno, senza interruzione. Esso si estingue non appena cadono le condizioni del capoverso 1.

1

3

Diritto e ,m rto P°

L'assegno per grande invalido ammonta a 175 franchi al

mese.

4 II grande invalido, beneficiario di un assegno dell'assicu¬ razione invalidità all'insorgenza del diritto alla rendita di vec¬ chiaia, riceverà un assegno per lo meno eguale a quello che ricevette fino allora.

5 Le disposizioni della legge federale sull'assicurazione in¬ validità sono applicabili, per analogia, alla nozione e alla valu¬ tazione della grande invalidità. Spetta alle commissioni dell'as¬ sicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensa¬ zione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.

E. DISPOSIZIONI VARIE Art. 43 ter Ogni tre anni, o a ogni aumento dell'8 per cento dell'in- Adeguamento dice nazionale dei prezzi di consumo, rispetto alla situazioneda!revodurione1 iniziale, il Consiglio fedeiale farà esaminare dalla Commissione 6 federale dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, l'equilibrio finanziario dell'assicurazione, ed il potere d'acqui¬ sto delle rendite in relazione ai prezzi; ove occorra, proporrà un emendamento della legge per mantenere la capacità di acquisto delle rendite. Nel medesimo tempo, potrà far riesaminare il coefficiente di rivalutazione, previsto all'articolo 30, capoverso 4, e proporne la modificazione.

2 Trascorsi i periodi fissati al capoverso 1, il Consiglio federale farà esaminare dalla medesima commissione lo stato delle rendite in relazione ai redditi dell'attività lucrativa; all'oc¬ correnza proporrà un emendamento della legge per mantenere 1

666 una giusta proporzione tra le rendite e i redditi dell'attività lucrativa.

Art. 43 quater statistica II Consiglio federale può ordinare periodicamente lo svoìS pensioni6 SÌmento di indagini statistiche sullo sviluppo degli istituti di previdenza professionale e. collettiva, in caso di vecchiaia, in¬ validità e morte..

Art. 44, cpv. 2 2 Le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono pagati interamente per il mese in cui si estingue il diritto a queste pre¬ stazioni.

Art. 46 1 Ricupero di II diritto al pagamento arretrato di rendite e assegni per ren 6 per grandi8018randi invalidi si estingue cinque anni dopo la fine del mese per in r?scoss|0n d quale la prestazione era dovuta.

2 Se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di 12 mesi dopo la sua insorgenza, esso gli è pagato solo per i 12 mesi precedenti la richiesta.

3 II Consiglio federale può limitare o escludere il paga¬ mento di rendite ordinarie di vecchiaia arretrate, per le quali vale la proroga.

v Art. 48 1 Riduzione delle Se una persona, avente diritto a una rendita in conformità r'assfcurazksne della presente legge, riceve una pensione per infortunio sul la°oentrotogna voro dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione, o una infortuni o rendita dell'Assicurazione militare federale, queste pensioni /don^rSTtare sono ridotte, in quanto addizionate alla rendita di vecchiaia o per superstiti, sorpassano il reddito annuo presumibile di cui l'interessato è privato.

2 Se la rendita dell'assicurazione militare è ridotta, l'eso¬ nero fiscale per questa rendita è accordato, fino all'importo ridotto, per la rendita dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

3 II Consiglio federale è autorizzato a emanare prescrizioni complementari sulle riduzioni stabilite nel capoverso 1. , .' .

Art. 51, cpv. 1 1 1 datori di lavoro devono prelevare i contributi del dipen¬ dente su ogni salario ai sensi dell'articolo 5, capoverso 2. ; Art. 55, cpv. 3 La garanzia dev'essere prestata per un dodicesimo della somma dei contributi che la cassa di compensazione incasserà 3

667 presumibilmente nel corso di un anno, tuttavia essa deve impor¬ tare al minimo 200 000 franchi, e non deve sorpassare 500 00 ") franchi. Se la differenza tra la somma effettiva dei contributi e quella presunta sorpassa il 10 per cento, la garanzia dev'essere adeguata.

Art. 7-3, cpv. 2 2 La Commissione, oltre ai compiti indicati espressamente nella presente legge, dà parere al Consiglio federale sulle que¬ stioni relative all'applicazione e all'ulteriore sviluppo dell'assi¬ curazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio fede¬ rale può assegnarle altri compiti. Essa ha il diritto di fare, di propria iniziativa, proposte al Consiglio federale.

Art. 92 Un assegno assistenziale può essere accordato agli Sviz- Prestazioni zeri bisognosi all'estero, che partecipano all'assicurazione facol- p^gjf swzzeri tativa, ma che non possono pretendere una rendita pur avendo all'estero raggiunto il limite di età prescritto o essendo superstiti, oppure che, malgrado la loro grande invalidità, non hanno diritto al relativo assegno.

2 L'importo della prestazione assistenziale non sorpasserà quello della rendita straordinaria o dell'assegno per grandi in¬ validi che altrimenti si concederebbe nel caso concreto. Il paga- ' mento va fatto dalla cassa di compensazione competente per il versamento di rendite ai cittadini svizzeri residenti all'estero.

3 II Consiglio federale può emanare prescrizioni più detta¬ gliate sull'onere totale delle prestazioni e sulle condizioni richie¬ ste per beneficiare delle stesse.

1

Art. 102, cpv. 2 abrogato Art. 103, cpv. 1 1 contributi degli enti pubblici all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ammontano, sino alla fine del 1984, almeno a un quinto e, a contare dal 1985, almeno a un quarto delle uscite annue. Il Consiglio federale determina in anticipo, per un periodo di tre anni, l'importo dei contributi dovuti an¬ nualmente. I contributi possono essere fissati nuovamente, ogni volta che si adeguano le rendite secondo l'articolo 43 ter.

1

Art. 104 La Confederazione devolve a questo fine i proventi del- Contributi l'imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate. confederalo

668 Art. 107, cpv. 3 II Fondo di compensazione non deve, durante un periodo di finanziamento di 20 anni, essere, in media, inferiore a un importo uguale al doppio delle uscite annue, e, in nessun anno, scendere sotto un importo uguale a una volta e mezza quello delle uscite.

Art. Ili Entrate I proventi dall'imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate sono accreditati di volta in volta al fondo speciale della Confederazione per rassicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Il fondo speciale non produce interessi.

3

II a. Nella legge, l'espressione «contributo annuo medio» è sostituita da «red¬ dito annuo medio», quella di «conti individuali dei contributi» da «conti individuali» quella di «Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti» da «Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità».

b. Agli articoli 44, capoversi 1 e 3, 45, 47, capoverso 1, 51, capoversi 2 e 3, 63, capoverso 1, lettere b, c, d, e 71, capoverso 2, della legge, il termine «rendite» è sostituito con l'espressione «rendite e assegni per grandi in¬ validi».

c. Ai seguenti articoli délia legge, è dato un nuovo titolo marginale: Art. 45 «Garanzia d'impiego delle prestazioni conformemente allo scopo»; Art. 47 «Restituzione di rendite e assegni per grandi invalidi, indebita¬ mente riscossi»; Art. 102 «Norma».

d. Il titolo premesso agli articoli 40 e 41 della legge diviene «V Riduzione delle rendite ordinarie».

HI a. Le disposizioni della cifra I relative al calcolo, all'importo e alla proroga delle rendite ordinarie sono applicabili alle nuove rendite che mature¬ ranno dopo l'entrata in vigore della presente legge. Per stabilire il reddito annuo medio, i contributi accreditati nei conti inviduali per il periodo anteriore all'entrata in vigore di questa legge, saranno moltiplicati per 25.

Le nuove rendite nate nel 1969 e nel 1970 calcolate su un reddito annuo medio superiore a 5 200 franchi ma inferiori a 16 000 franchi, saranno aumentate di un supplemento stabilito dal Consiglio federale per evitare che esse in media, siano inferiori alle rendite corrispondenti, aumentate secondo la lettera b.

669 b. Le rendite ordinarie correnti nel momento dell'entrata in vigore di co¬ desta legge saranno aumentate di un terzo, ma ammonteranno in ogni caso al nuovo minimo del genere delle rendite considerate. Sono riservate le disposizioni concernenti la riduzione delle rendite. Quando una rendita corrente sarà sostituita da una di altro genere, ma calcolata sui medesimi elementi, la nuova rendita sarà ugualmente aumentata. Se, invece, le basi di calcolo sono differenti, la nuova rendita sarà calcolata conformemente alle disposizioni della cifra I; la nuova rendita non sarà, comunque, inferiore a quella che sarebbe stata accordata se le basi di calcolo fossero rimaste le stesse.

IV Il numero IV,-lettera b, della legge federale del 19 dicembre 1963 che modifica quella su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti conseiva la sua validità fino all'entrata in vigore d'una legge federale sull'imposizione del tabacco.

V 1

a. La legge del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità è modifi¬ cata come segue: Art. 3, cpv. 1 * 1 Le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo dei contributi dell'assicurazione per l'inva¬ lidità. Il contributo intero degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa è dello 0,6 per cento del reddito di tale attività. Il rap¬ porto tra i contributi dell'assicurazione per l'invalidità e quelli corrispondenti dell'AVS, è sempre il medesimo.

Art. 36, cpv. 2 e 3 Gli articoli 29, capoverso 2, 29 bis, 30, 30 bis, 31, 32, 33, capoverso 3, 34, 35 e 38 della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie, riservato il ca¬ poverso 3. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni completive.

3 Se l'assicurato non è ancora cinquantenne quando diventa invalido, il reddito annuale medio sarà aumentato di un supple¬ mento. Questo, secondo una tabella da compilarsi dal Consiglio federale, è del 40 per cento al massimo, e del 5 per cento al minimo.

Art. 42, cpv. 1, frase 3 abrogata 2

1

RU 7959, 845 (A XV B 1 b).

670 Art. 42, cpv. 3 L'assegno è stabilito secondo il grado di grande invali¬ dità. Esso ammonta, al mese, ad almeno 59 franchi, ma al massimo a 175 franchi. : 3

Art. 50 impiego e Gli articoli 20 e 45 della legge sull'AVS sono applicabili' ddî^restazîoni Per analogia, all'impiego delle prestazioni e alla loro compen¬ sazione.

b. La cifra III è applicabile per analogia al calcolo delle rendite ordinarie dell'assicurazione per l'invalidità.

VI a. La legge federale del 19 marzo 19651 sulle prestazioni complementari al¬ l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, è modificata come appresso: Art. 2, cpv. 1 1 1 cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera, cui spetta una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione .per l'invalidità, hanno diritto a una prestazione complementare, in quanto il loro reddito- annuo determinante non raggiunga i li¬ miti seguenti: -- per persone sole un minimo di 3 300 franchi e un massimo di 3 900 franchi, -- per coniugi un. minimo di 5 280 franchi e un massimo di 6 240 franchi, :-- per orfani un minimo , di 1 650 franchi e un massimo di , 1 950 franchi.

Art. 3, cpv. 3, lett. d d. Gli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione per la vec¬ chiaia, i superstiti o per l'invalidità; Art. 3, cpv. 4, lett. e e. Le spese.sensibilmente elevate e débitamente comprovate di medico, dentista, medicine, ospedalizzazione e cure a domi, ~ cilio, e quelle per mezzi ausiliari come, protesi, ap¬ parecchi di sostegno, scarpe ortopediche, sedie a ruote, appa¬ recchi acustici e occhiali speciali.

f1

RU 1965, 535 (A XV B 1 a).

671 Art. 4 I Cantoni possono: c- Ordinamenti speciali a. aumentare fino a 480 franchi, per persone sole, e 800 fran¬ chi, per coniugi e persone con figli aventi o danti diritto a una rendita, gl'importi fissi deducibili in virtù dell'articolo 3, capoverso 2, dal reddito proveniente da attività lucrativa, rendite e pensioni; b. prevedere una deduzione per pigione fino a una somma an¬ nua di 750 franchi, per persone sole, e di 1 200 franchi, per coniugi e persone con figli aventi o danti diritto a una rendita, nella misura in cui la pigione superi un quinto del reddito determinante.

Art. 6, cpv. 2, frase 1 1 Cantoni regolano, nell'ambito delle disposizioni della presente legge, i particolari concernenti le condizioni del diritto alle prestazioni, la determinazione e il pagamento delle mede¬ sime come anche la loro restituzione.

2

Art. 10, cpv. 1 È accordato annualmente: a. un sussidio massimo di 4 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Senectute; b. un sussidio massimo di 1,5 miiloni di franchi all'Associa¬ zione svizzera Pro Infirmis; c. un sussidio massimo di 1,2 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Juventute.

I Cantoni, che non possono adeguare la loro legislazione sulle presta¬ zioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'in¬ validità, conformemente alle modificazioni secondo la lettera a per la data d'entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati a prorogare di un anno tale adeguamento. Per il periodo transitorio, i governi canto¬ nali possono, sia dichiarare applicabili le nuove prescrizioni di diritto federale e stabilire i limiti di reddito più elevato, sia permettere agli or¬ gani esecutivi di computare come reddito gli aumenti di rendite di vec¬ chiaia, superstiti e invalidità soltanto nei limiti da fissarsi dal Consiglio federale.

Se gli emendamenti secondo la lettera a sono applicabili dalla data di entrata in vigore della presente legge, le rendite aumentate dell'assicura¬ zione per la vecchiaia, i superstiti e quelle per l'invalidità sono computate come reddito quando si procederà alla nuova determinazione delle pre¬ stazioni complementari.

1

672 VII La legge federale del 25 settembre 19521 sulle indennità ai militari per perdita di guadagno (Ordinamento delle indennità per perdita di guadagno), è modificata come segue: Art. 27, cpv. 2 e 3 Le disposizioni della legge su l'assicurazione per la vec¬ chiaia e per i superstiti sono applicabili per analogia. Il contri¬ buto intero degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa am¬ monta al 0,4 per cento del reddito di questa attività. La propor¬ zione tra i contributi dell'ordinamento delle indennità per per¬ dita di guadagno ed i corrispondenti contributi dell'assicura¬ zione per la vecchiaia e per i superstiti è sempre la stessa.

3 1 contributi sono prelevati quali supplementi a quelli del¬ l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Gli articoli 11 e da 14 a 16 della legge federale su l'assicurazione per la vec¬ chiaia e per i superstiti sono applicabili per analogia.

2

Vili Per l'applicazione degli articoli 12, capoverso 4, e 12 ter, capoverso 2, cifra 1, lettera b, della legge federale del 13 giugno 1911 2 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, gli assegni per grandi invalidi già accordati a beneficiari di rendite di vecchiaia nel momento dell'entrata in vigore della presente legge, continuano a esser considerati come prestazioni dell'assicu¬ razione per l'invalidità.

IX 1

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1969.

II Consiglio federale è incaricato di eseguirla. Esso può prevedere una procedura semplificata per stabilire l'aumento delle rendite correnti.

3 A partire dall'entrata in vigore della presente legge, la legge federale.

del 6 ottobre 19663, concernente un aumento delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, come pure la cifra IV, lettera a, ' della legge federale del 19 dicembre 1963 4, che modifica la legge sull'assicu¬ razione per la vecchiaia e i superstiti sono abrogate.

2

1 2 3 4

RU 1952, 1050 (A XI M 2).

CS S, 273 (AXVA l).

RU 1967, 20 (A XV B 1 a).

RU 1964, 277 (A XV B 1 a).

673 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 ottobre 1968.

Il presidente: E. WipfB Il Segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 ottobre 1968.

Il Presidente: H. Conzett LI Segretario: Chevalier

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

Berna, 4 ottobre 1968.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Huber

Data della pubblicazione: 11 ottobre 1968.

Termine d'opposizione: 9 gennaio 1969.

Foglio Federale, 1968, Vol. H

47

674 Termine d'opposizione: 9 gennaio 1969

Legge federale sulle indennità ai membri del Consiglio nazionale e alle commissioni delle Camere federali (Del 4 ottobre 1968)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 79 e 85, numero 3, della Costituzione federale, decreta: I. Indennità di presenza Art. 1 1 membri del Consiglio nazionale hanno diritto a un'indennità ai settanta franchi per giorno di presenza alle sedute del Consiglio. L'inden¬ nità è pagata anche durante la sospensione, purché la sessione non sia stata aggiornata nel senso dell'articolo 3, capoverso 2, della legge federale del 23 marzo 19621 sui rapporti fra i Consigli e il consigliere abbia presen¬ ziato all'appello di chiusura e a sedute della ripresa.

2 1 membri delle Commissioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati ricevono, per ogni giorno di presenza a sedute di commissione, la stessa indennità.

3 I membri del Consiglio nazionale e delle suddette commissioni che non abitano nel luogo di sessione nè in un Comune dei sobborghi hanno diritto ad un'indennità di trenta franchi per ogni pernottamento fra giorni di sessione. I giorni di viaggio, giusta l'articolo 3, valgono come giorni di sessione.

1

Art. 2 I membri del Consiglio nazionale e delle commissioni che assistono nello stesso giorno a parecchie sedute di differenti autorità federali od uffici della Confederazione non hanno diritto che all'indennità più alta di una sola giornata.

1

RU 1962, 831 (A III D).

675 Art. 3 I membri del Consiglio nazionale o delle commissioni, obbligati a par¬ tire dal luogo di domicilio il giorno precedente una seduta per assistere all'apertura della stessa, ricevono l'indennità di presenza anche per la vi¬ gilia della seduta. La medesima disposizione si applica ai membri che non possono raggiungere il loro domicilio se non all'indomani di una seduta.

Art. 4 1 membri del Consiglio nazionale o delle commissioni che cadono ma¬ lati durante una sessione del Consiglio o una seduta delle commissioni ricevono l'indennità di presenza e quella di pernottamento fino al mo¬ mento in cui lo stato di salute loro consente di ritornare a casa, ma al mas¬ simo durante un mese.

II. Indennità annua Art. 5 Oltre all'indennità di presenza, i membri del Consiglio nazionale rice¬ vono un'indennità annua fissa di 3000 franchi per i lavori personali di pre¬ parazione.

III. Indennità di viaggio Art. 6 1 membri del Consiglio nazionale ricevono per ciascuna sessione ura indennità unica di viaggio di cinquanta centesimi il chilometro per recarsi alle sedute e ritornare al loro domicilio. Per le sedute delle commissioni dei due Consigli, l'indennità chilometrica è di trenta centesimi.

2 II Consiglio federale disciplina il calcolo dei chilometri percorsi.

3 Nel fissare l'ammontare delle indennità, non sono contate le frazioni di franco.

1

Art. 7 1

I membri del Consiglio nazionale e delle commissioni che assistono lo stesso giorno o due giorni consecutivi a parecchie sedute di differenti autorità federali o uffici della Confederazione, tenute nel medesimo luogo, non ricevono che una sola volta l'indennità di viaggio.

2 1 membri del Consiglio nazionale e delle commissioni che assistono lo stesso giorno o due giorni consecutivi a parecchie sedute di differenti au¬ torità federali o uffici della Confederazione, tenute in luoghi diversi, rice¬ vono l'indennità di viaggio dal luogo di domicilio al luogo della prima

676 seduta, da questo al secondo e cosi di seguito, poi dal luogo dell'ultima seduta al domicilio.

IV. Disposizioni comuni alle indennità di presenza e di viaggio Art. 8 *1 membri del Consiglio nazionale e delle commissioni incaricati, nella loro qualità ufficiale, di missioni speciali, come ispezioni locali, partecipa¬ zione a solennità, ricevono le indennità di presenza e di viaggio fissate per le sedute delle commissioni.

2 Sono parificate alle sedute delle commissioni anche le sedute delle frazioni convocate fuori delle sessioni. Tuttavia, il numero delle sedute che danno diritto all'indennità non deve eccedere, ogni anno, quello delle ses¬ sioni.

V. Assegno ai presidenti dei Consigli

<

Art. 9 II presidente del Consiglio nazionale e il presidente del Consiglio degli Stati ricevono un assegno annuo di 3000 fronchi.

2 Nel preventivo, è aperto un credito ai presidenti dei Consigli per co¬ prire le spese di rappresentazione.

1

VI. Disposizioni finali Art. 10 II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

2 Alla stessa data è abrogata la legge federale del 6 ottobre 1923 1 sulle indennità di presenza e di viaggio dei membri del Consiglio nazionale e delle commissioni delle Camere federali.

1

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 ottobre 1968.

Il Presidente: H. Conzctt Il Segretario: Chevalier 1

CS /, 439 (A III H).

677 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 ottobre 1968.

Il presidente: E. Wipfli Il Segretario: Sauvant

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 4 ottobre 1968.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Huber

Data della pubblicazione: 11 ottobre 1968.

Termine d'opposizione: 9 gennaio 1969.

678 Termine d'opposizione: 9 gennaio 1969

Legge federale sulle scuole politecniche federali (Del 4 ottobre 1968) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 27, capoverso 1, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 1968 *, decreta: I. Disposizioni generali Art. 1 Dalla Confederazione dipendono due scuole tecniche superiori, con sede in Zurigo e Losanna, denominate Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH-Zürich) Ecole polytechnique fédérale Zurich (EPF-Zurich) Politècnico federale Zurigo (PF-Zurigo) Ecole polytechnique fédérale Lausanne (EPF-Lausanne) Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (ETH-Lausanne) Politecnico federale Losanna (PF-Losanna) I

2

'Ai politecnici federali possono venir aggregati, pur disponendo di stan¬ ziamenti propri nel bilancio di previsione, degli istituti (detti Istituti an¬ nessi).

Art. 2 I I politecnici federali (in seguito: «politecnici») formano, teoricamente e quanto possibile praticamente, ingegneri, architetti e naturalisti.

2 1 politecnici cooperano, mediante la ricerca, allo sviluppo generale della scienza e della tecnica. · 3

L'insegnamento scientifico-tecnico può essere integrato con discipline umanistiche (come filosofia, pedagogia, storia, storia dell'arte, diritto, eco¬ nomia, letteratura, lingue) e con corsi specialistici nei settori della tecnica e della scienza.

1

FF 1968 I, 393.

679 4

L'insegnamento s'estende sino al diploma ed è completato con corsi per graduati.

5 1 politecnici possono inoltre impartire un insegnamento preparatorio.

8

L'insegnamento e la ricerca devono segnatamente tener conto delle esi¬ genze svizzere.

Art. 3 Nei politecnici v'è libertà di dottrina e di ricerca.

Art. 4 L'insegnamento è impartito in tedesco, francese o italiano.

Art. 5 Il Consiglio federale emana un'ordinanza concernente il Consiglio dei politecnici, poscia, a proposta del medesimo, le ordinanze per le due scuole ed i principali regolamenti d'applicazione delle leggi e degli atti legislativi pertinenti.

II. Corpo discente Art. 6 L'insegnamento parte dal grado generalmente raggiunto dagli studi se¬ condari conchiusa con la maturità.

Art. 7 Le ordinanze ed i regolamenti definiscono le condizioni d'ammissione ed enunciano le norme su la frequentazione dei corsi, i piani di studio ed i presupposti per l'ottenimento dei titoli accademici.

1

2

1 piani di studio e gli esami vanno coordinati, nei due politecnici, in modo che i titoli propedeutici e finali risultino equivalenti e gli studenti possano passare dall'una all'altra scuola. Inoltre i laureati d'una scuola devono poter esser ammessi, senza esame, ai corsi per graduati tenuti dal¬ l'altra.

Art. 8 1 Gli studenti sono sottoposti alla legislazione del Paese; essi non go¬ dono d'alcun privilegio giurisdizionale.

2 La repressione delle infrazioni disciplinari spetta esclusivamente alle autorità dei politecnici.

Art. 9 1 II discente è tenuto a pagare delle tasse d'iscrizione e di corso.

680 2

Può essere concessa l'esenzione dalle tasse, nonché l'attribuzione di borse e prestiti di studio. I particolari ne saranno precisàti per regolamento.

Art. 10 Le opinioni degli studenti sui problemi universitari sono assunte per il tramite delle associazioni studentesche riconosciute.

III. Corpo docente Art. 11 Il corpo docente dei politecnici consta di professori, liberi docenti, in caricati di corsi e assistenti.

' Art. 12 1 professori sono nominati dal Consiglio federale per una durata de¬ terminata e ricevono uno stipendio fisso.

1

· 2 II professorato può essere conferito dal Consiglio federale anche senza assegnazione dello stipendio.

Art. 13 1 liberi docenti ricevono la «venia legendi» per una durata determinata.

2 Ad essi non viene assegnato stipendio fisso alcuno, bensì, eventual¬ mente, delle indennità.

1

, Art. 14 Gli incaricati di corsi sono nominati per uno o più semestri.

2 Essi ricevono delle indennità corrispondenti all'insegnamento impar¬

1

tito.

Art. 15 Gli assistenti.sono nominati per una durata determinata.

Art. 16 Il Consiglio federale, mediante speciali disposizioni, stabilisce gli sti¬ pendi e le prestazioni della Confederazione' per l'invalidità, la vecchiaia e la morte dei professori.

Art. 17 Il Consiglio dei politecnici, prima d'ogni importante decisione, richiede il parere dei rappresentanti del corpo docente.

681 IV. Autorità delle scuole Art. 18 Il Consiglio federale è l'autorità suprema dei politecnici. ' Art. 19 1

II Consiglio dei politecnici, eletto dal Consiglio federale, è immediata¬ mente sottoposto a quest'ultimo. Gli compete la direzione generale, il co¬ ordinamento e la sorveglianza delle due scuole.

2 II Consiglio dei politecnici consta di un presidente, due vicepresidenti e sei consiglieri. Il presidente e i vicepresidenti esercitano le loro funzioni a tempo pieno.

3 Le indennità del presidente, dei vicepresidenti e dei consiglieri sono stabilite dal Consiglio federale.

Art. 20 Un segretario, con funzione anche di segretario della presidenza, è asse¬ gnato al Consiglio dei politecnici.

Art. 21 1

Ciascun vicepresidente assume la direzione e l'amministrazione di¬ retta d'una delle due scuole.

2 1 Le competenze dei vicepresidenti sono definite per ordinanza.

Art. 22 Il Consiglio federale consulta il Consiglio dei politecnici prima di prendere decisioni concernenti le scuole. · Art 23 Il Consiglio federale, su proposta del Consiglio dei politecnici, nomina i professori e decide circa le loro dimissioni.

Art. 24 Il Consiglio federale può, sentito il Consiglio dei politecnici, revocare un professore qualora l'adempimento della sua funzione o la sua condotta risulti talmente censurabile da rendere impossibile di mantenerlo in carica.

Art. 25 ' ' ' Il Consiglio federale, su proposta del Consiglio dei politecnici, decide circa l'accettazione di doni o legati fatti alle scuole con destinazione spe¬ ciale.

682 Art. 26 Il Consiglio dei politecnici presenta ogni anno al Consiglio federale un rapporto sull'attività delle due scuole.

V. Personale Art. 27 II personale non incluso nel corpo docente cade sotto lo statuto del personale federale.

1

2

Regolamenti speciali disciplinano i rapporti di servizio degli agenti assunti mediante contratto di diritto privato.

VI. Prestazioni dei Cantoni e dei Comuni di sede Art. 28 Le prestazioni del Cantone e del Comune di Zurigo, del Canton Vaud e del Comune di Losanna, in favore dei politecnici, vanno definite mediante speciali contratti.

VII. Disposizioni finali t

Art. 29 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1969. Alla stessa data è abrogata la legge federale del 7 febbraio 18541 sulla istituzione di una scuola politecnica svizzera.

1

2 3

II Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge.

Esso emana le disposizioni transitorie.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 ottobre 1968.

Il presidente: E. Wipfli Il Segretario: Sauvant

1

CS 4, 105 (A Vili A 6).

683 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 ottobre 1968.

Il Presidente: H. Conzett Il Segretario: Chevalier

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'artico'o 89, capoverso 2, della Costituzione e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni fe¬ derali.

Berna, 4 ottobre 1968.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Huber

Data della pubblicazione: Il ottobre 1968.

Termine d'opposizione: 9 gennaio 1969.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale che modifica quella su l`assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Del 4 ottobre 1968)

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1968

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11.10.1968

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659-683

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