367

Termine d'opposizione: 20 giugno 1968

Legge federale concernente l'esecuzione dell'amnistia fiscale generale per il 1° gennaio 1969 (Del 15 marzo 1968)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 9 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale, decreta: I. Esecuzione dell'amnistia fiscale 1

Art. 1 Per il 1° gennaio 1969 è disposta un'amnistia fiscale, generale, unica.

2

Beneficia dell'amnistia chiunque fornisce, nelle dichiarazioni d'im¬ posta per la difesa nazionale degli anni 1969 e 1970 nonché nelle dichiara¬ zioni d'imposta cantonale e comunale per il 1969, indicazioni esatte e com¬ plete concernenti gli elementi di reddito o reddito netto (compresi gli utili di capitale imponibili da sostanza mobile o immobile degli anni 1967 e 1968) e, inoltre, la sostanza mobile e immobile nonché i debiti, senza riguardo all'imponibilità della sostanza o del capitale.

3 Chiunque non debba presentare né una dichiarazione d'imposta per la difesa nazionale né una dichiarazione d'imposta cantonale o comunale, può beneficiare dell'amnistia mediante la presentazione d'una dichiarazione d'imposta per la difesa nazionale e l'adempimento delle altre condizioni in¬ dicate nel capoverso 2.

4 Le dichiarazioni presentate dopo il 31 dicembre 1969 non danno più diritto all'amnistia.

1

Art. 2 Se il contribuente ha adempiuto alle condizioni per l'amnistia fiscale:

368 a. le imposte sul reddito e sulla sostanza o su parti di essi, come anche sulle devoluzioni per causa di morte precedentemente sottratte a Confedera¬ zione, Cantoni e Comuni non sono più esigibili e non può essere pronun¬ ciata nessuna pena per sottrazione o tentativo di sottrazione di esse; è riservata la lettera c; b. le tasse di bollo (comprese quelle sulle cedole), l'imposta preventiva e l'imposta di garanzia in materia d'assicurazioni, dovute alla Confedera- zione dal contribuente e scadute prima del 1° gennaio 1967, non sono più esigibili e non può essere pronunciata nessuna pena per sottrazione o tentativo di'sottrazioné di esse; i crediti fiscali sorti dopo il 31 dicembre 1966 sono esigibili senza comminatòria della pena per sottrazione; c. le tasse sulle mutazioni e sugli utili di capitali (di sostanza mobile o immobile) del 1966 nonché degli anni precedenti non sono più esigibili e non può essere pronunciata nessuna pena per sottrazione o tentativo di
sottrazione; le tasse di mutazione e sugli utili di capitali degli anni 1967e 1968 sono esigibili senza comminatoria della pena per sottrazione;
d. non possono essere pronunciate pene per sottrazione o tentativo di sot¬ trazione d'imposte su donazioni; l'amnistia non osta alla riscossione del¬ l'importo semplice di tali imposte.

2 Chiunque adempia alle condizioni per l'amnistia fiscale è pure liberato . da richiami d'imposte e pene fiscali di cui risponde legalmente, a titolo di erede o d'altro successore fiscale, dal momento della presentazione della dichiarazione giusta l'articolo 1.

3

È riservato l'articolo 3.

Art. 3

1

Sono esclusi dall'amnistia fiscale i richiami d'imposte e le penalità fiscali che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono oggetto di uria procedura già avviata di cui il contribuente o uno dei suoi successori fiscali è a conoscenza.

2

Le dichiarazioni di cui all'articolo 1 possono essere verificate in ogni momento per accertare l'esattezza e la completezza delle indicazioni e ser¬ vono per il calcolo dell'imposta negli anni 1969 e seguenti; dette indicazioni possono essere considerate per le imposte degli anni precedenti se si tratta di: a. stabilire il richiamo d'imposta e la pena nel caso di cui al capoverso 1; tuttavia la pena può essere inflitta soltanto in quanto la sottrazione o il tentativo di sottrazione erano già noti all'autorità fiscale nel momento della presentazione delle dichiarazioni conformemente all'articolo 1; b. stabilire l'ammontare delle imposte la cui tassazione non era ancora de¬ finitiva all'atto della presentazione della dichiarazione giusta l'articolo 1.

369 Art. 4 L'amnistia fiscale conformemente all'articolo 1 si applica anche alla tassa d'esenzione dal servizio militare. La tassa sottratta in precedenza non è più esigibile e non può essere pronunciata nessuna pena per sottrazione, tentativo di sottrazione o per frode in materia di tasse. Nel rimanente, sono applicabili per analogia le disposizioni degli articoli 2 e 3.

Art. 5 Le contestazioni relative a imposte cantonali, per l'applicazione della presente legge, sono giudicate dal Tribunale federale come istanza unica (art. Ili, lett. a della legge federale sulla organizzazione giudiziaria).

II. Disposizioni transitorie e finali Art. 6 L'articolo 5 della legge federale del 22 dicembre 1954 concernente l'ese¬ cuzione dell'ordinamento finanziario per gli anni dal 1955 al 19581 è abro¬ gato.

Art. 7 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1969.

2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirla.

1

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 15 marzo 1968.

Il Presidente: Wipfli H Segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 15 marzo 1968.

Il Presidente: Conzctt Il Segretario: Huber

!RU 1954, 1376.

370 Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno. 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali. .

Berna, 15 marzo 1968.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Huber

Data della pubblicazione: 22 marzo 1968.

Termine d'opposizione: 20 giugno 1968.

371

Termine d'opposizione: 20 giugno 1968

Legge federale sulla competenza di disciplinare le indennità di rincaro del personale federale per gli anni dal 1969 al 1972 (Del 15 marzo 1968)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 19671, decreta: Articolo unico L'Assemblea federale ha facoltà d'assegnare, per gli anni dal 1969 al 1972, delle adeguate indennità di rincaro ai funzionari della Confederazione e ai beneficiari di pensioni delle due casse d'assicurazione del personale.

Contro tale risoluzione non potrà essere domandato il referendum.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 15 marzo 1968.

Il Presidente: Wipfli Il Segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 15 marzo 1968.

Il Presidente: Conzett H Segretario: Huber 1

FF 7967 II, 177.

372 Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

Berna, 15 marzo 1968.

Per ordine dèi Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: - Huber

Data della pubblicazione: 22 marzo 1968.

Termine d'opposizione: 20 giugno 1968.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale concernente l`esecuzione dell`amnistia fiscale generale per il 1° gennaio 1969 (del 5 marzo 1968)

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1968

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22.03.1968

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