Legge federale Progetto sulla trasmissione di dati degli assicuratori nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 16 maggio 20191; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge federale del 18 marzo 19943 sull'assicurazione malattie Titolo prima dell'art. 21

Sezione 4: Trasmissione di dati e statistiche Art. 21

Dati degli assicuratori

Gli assicuratori sono tenuti a trasmettere regolarmente all'Ufficio federale i dati necessari per l'adempimento dei suoi compiti secondo la presente legge.

1

I dati devono essere trasmessi in forma aggregata. Il Consiglio federale può prevedere che debbano essere trasmessi inoltre i dati di ogni assicurato nel caso in cui i dati aggregati non siano sufficienti per l'adempimento dei seguenti compiti e i dati di ogni assicurato non possano essere raccolti in altro modo: 2

a.

1 2 3

sorvegliare l'evoluzione dei costi secondo il tipo di prestazione e il fornitore di prestazioni nonché elaborare le basi decisionali per misure volte a contenere l'evoluzione dei costi;

FF 2019 4495 FF 2019 ...

RS 832.10

2019-1977

4527

Trasmissione di dati degli assicuratori nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. LF

FF 2019

b.

analizzare gli effetti della legge e della sua relativa esecuzione nonché elaborare le basi decisionali in vista di modifiche della legge e della sua relativa esecuzione;

c.

valutare la compensazione dei rischi.

Minoranza (Stöckli, Berberat, Bruderer Wyss, Kuprecht, Rechsteiner Paul) d.

valutare e verificare l'economicità e la qualità delle prestazioni nel settore dei medicamenti nonché nel settore dei mezzi e degli apparecchi.

L'Ufficio federale è responsabile affinché nell'ambito dell'utilizzazione dei dati sia salvaguardato l'anonimato degli assicurati.

3

Art. 23, rubrica Statistiche

2. Legge del 26 settembre 20144 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie Art. 35, rubrica e cpv. 2 Obbligo d'informare, di trasmettere dati e di notificare Sono tenute a trasmettere regolarmente all'autorità di vigilanza i dati necessari per adempiere i suoi compiti secondo la presente legge. I dati devono essere trasmessi in forma aggregata. Il Consiglio federale può prevedere che debbano essere trasmessi inoltre i dati di ogni assicurato se questo è necessario per adempiere determinati compiti di vigilanza; designa questi compiti e i dati di ogni assicurato che devono essere trasmessi. L'autorità di vigilanza è responsabile affinché nell'ambito dell'utilizzazione dei dati sia salvaguardato l'anonimato degli assicurati.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4

RS 832.12

4528