Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale In virtù dell'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) e degli articoli 25 e 26 della relativa ordinanza d'esecuzione del 19 novembre 2003 (RS 412.101) l'«OdA Bewegung und Gesundheit» (Asociazione dirigente delle professioni del movimento in Svizera), la Federazione svizzera dei Centri Fitness e di Salute SFGV e la Federazione professionale per la salute e l'attività fisica BGB Schweiz hanno presentato un disegno di modifica di regolamento concernente l'esame professionale di professione di specialista per la promozione dell'attività fisica e della salute con attesto professionale federale specializzazione educazione, fitness e salute; specialista per la promozione dell'attività fisica e della salute con attesto professionale federale specializzazione educazione, corporea e al movimento.

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, tiene tale disegno a disposizione degli interessati e ha stabilito un termine d'opposizione di 30 giorni.

19 marzo 2019

1958

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

2019-0775