Legge federale Disegno sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20191, decreta: I La legge del 25 giugno 19822 sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue: Art. 10 cpv. 3 La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata per essere collocata.

3

Art. 17 cpv. 2 e 2bis L'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale fa valere l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.

2

L'annuncio per il collocamento è elaborato dalle autorità competenti di cui agli articoli 85 e 85b.

2bis

Art. 35 cpv. 2 e 3 Il Consiglio federale può prolungare temporaneamente la durata massima delle prestazioni di al massimo sei periodi di conteggio se: 2

a.

1 2

il numero dei preannunci di lavoro ridotto è superiore a quello dei preannunci inoltrati sei mesi prima; e

FF 2019 3659 RS 837.0

2018-1336

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b.

FF 2019

le previsioni del mercato del lavoro fornite dalla Confederazione per i dodici mesi successivi non prospettano alcun miglioramento.

Se in un secondo tempo la durata massima delle prestazioni viene di nuovo prolungata temporaneamente, è determinante unicamente la condizione relativa alle previsioni del mercato del lavoro.

3

Art. 36 cpv. 1, primo periodo, nonché 5 Un datore di lavoro che intende far valere l'indennità per lavoro ridotto per i suoi lavoratori deve annunciarlo almeno dieci giorni prima dell'inizio del lavoro ridotto. ...

1

5

Il Consiglio federale disciplina la procedura di preannuncio.

Art. 40, 41 cpv. 1, 2 e 5, nonché 49 Abrogati Art. 53 cpv. 4 4

Il Consiglio federale disciplina la procedura di annuncio.

Art. 83 cpv. 1 lett. i e o, nonché 1bis 1

L'ufficio di compensazione: i.

Abrogata

o.

Abrogata

Per adempiere i compiti legali, nonché a scopi statistici, l'ufficio di compensazione gestisce sistemi d'informazione per: 1bis

a.

il pagamento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione;

b.

il collocamento pubblico (art. 35 cpv. 1 lett. a della legge del 6 ottobre 19893 sul collocamento [LC]);

c.

l'analisi dei dati del mercato del lavoro;

d.

l'operatività della piattaforma di accesso ai servizi online destinata alle persone di cui all'articolo 96c capoverso 1quater;

e.

l'operatività della piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 35 cpv. 1 lett. b LC).

Art. 85f cpv. 2, frase introduttiva In deroga agli articoli 32 e 33 LPGA4, gli organi di cui al capoverso 1 lettere a­h possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare gli atti e i dati registrati nei 2

3 4

RS 823.11 RS 830.1

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sistemi d'informazione di cui agli articoli 83 capoverso 1 bis lettera a nonché 35a capoverso 1 LC5 se: Art. 96c, rubrica, cpv. 1, 1bis, 1ter, 1quater, 2, 2bis e 2ter Accesso ai sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione Per effettuare il pagamento, il conteggio e la contabilizzazione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, le casse di disoccupazione hanno accesso al sistema d'informazione per il pagamento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1bis lett. a).

1

Gli uffici che hanno accesso al sistema d'informazione del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1bis lett. b) e le persone e gli uffici che hanno un accesso sicuro alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1bis lett. e) sono elencati all'articolo 35 capoversi 3 e 3ter LC6.

1bis

Per ottenere gli indicatori relativi alle prestazioni e alla gestione necessari, hanno accesso al sistema d'informazione per l'analisi dei dati del mercato del lavoro (art. 83 cpv. 1bis lett. c): 1ter

a.

i servizi cantonali (art. 85);

b.

gli URC (art. 85b);

c.

i servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 85c);

d.

le casse di disoccupazione (art. 77 e 78).

Possono registrarsi sulla piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1bis lett. d): 1quater

2

a.

gli assicurati, per l'annuncio, le domande di prestazioni e l'adempimento degli obblighi di controllo di cui all'articolo 17;

b.

le persone in cerca d'impiego, per l'annuncio e la consulenza da parte dell'URC;

c.

i datori di lavoro, per le domande di prestazioni secondo gli articoli 31 e 42 e per l'adempimento dei loro obblighi di cui all'articolo 88 capoverso 1.

Abrogato

Se necessario all'esecuzione della presente legge e della LC, è autorizzato lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, tra i sistemi d'informazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1bis) e del servizio pubblico di collocamento (art. 35 LC).

2bis

2ter

5 6

Abrogato

RS 823.11 RS 823.11

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Art. 96d

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Accesso al registro degli abitanti

Per verificare il domicilio dell'assicurato, gli organi di esecuzione di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettere a e c possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro degli abitanti, purché il diritto cantonale li autorizzi.

Art. 97a cpv. 1 lett. abis e cbis, nonché 8 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA7: 1

abis. agli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati; cbis. alle autorità fiscali cantonali, se il diritto cantonale prevede che il conteggio delle prestazioni sia trasmesso loro direttamente; 8

I dati possono essere comunicati per via elettronica.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

7

RS 830.1

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 6 ottobre 19898 sul collocamento Art. 25 cpv. 1, 2 e 3 La Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) gestisce un servizio di consulenza che fornisce, senza garanzia di esattezza, informazioni sulle prescrizioni d'entrata, le possibilità di lavoro e le condizioni di vita nei Paesi esteri e le trasmette a persone che desiderano esercitare un'attività lucrativa all'estero.

1

L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione sostiene nella ricerca di un posto di lavoro i cittadini svizzeri che desiderano rimpatriare e coordina gli sforzi degli uffici del lavoro per il loro collocamento.

2

3

Abrogato

Art. 35, rubrica, cpv. 1, 2, 3, 3bis, 3ter e 5 lett. d Sistemi d'informazione L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 3 della legge del 25 giugno 19829 sull'assicurazione contro la disoccupazione [LADI]) gestisce sistemi d'informazione per: 1

a.

8 9

il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1bis lett. b LADI) che servono a: 1. facilitare il collocamento, 2. rendere esecutiva la LADI, 3. osservare il mercato del lavoro, 4. agevolare la collaborazione fra gli organi del servizio pubblico di collocamento, dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione per l'invalidità, 5. agevolare la collaborazione fra gli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione, il servizio pubblico di collocamento, i collocatori privati e i datori di lavoro;

RS 823.11 RS 837.0

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b.

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l'operatività della piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1bis lett. e LADI) che servono a: 1. consultare i posti vacanti, 2. consultare i posti vacanti soggetti all'obbligo di annuncio, 3. annunciare i posti vacanti, 4. contattare le persone in cerca d'impiego, 5. gestire i posti vacanti.

Il sistema d'informazione di cui al capoverso 1 può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione conformemente all'articolo 33a capoverso 2, e profili della personalità.

2

I seguenti uffici e organi hanno accesso al sistema del servizio pubblico di collocamento e possono trattare dati: 3

a.

Abrogata

b.

Abrogata

c.

gli uffici cantonali del lavoro (art. 32 cpv. 2), per adempiere i loro compiti legali (art. 85 LADI);

d.

i servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, per adempiere i loro compiti legali (art. 85c LADI);

e.

gli uffici regionali di collocamento (URC), per adempiere i loro compiti legali (art. 85b LADI);

f.

Abrogata

g.

gli organi dell'assicurazione per l'invalidità, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale conformemente all'articolo 35a;

h.

Abrogata

i.

Abrogata

j.

Abrogata

k.

gli organi dell'assistenza sociale, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale conformemente all'articolo 35a.

Se necessario all'esecuzione della presente legge e della LADI, lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, tra i sistemi d'informazione del servizio pubblico di collocamento e dell'assicurazione contro la disoccupazione è autorizzato.

3bis

Le seguenti persone e i seguenti uffici hanno un accesso sicuro alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento: 3ter

a.

le persone in cerca d'impiego registrate all'URC, per accedere alle informazioni sui posti vacanti annunciati;

b.

i datori di lavoro, per annunciare i posti vacanti e contattare le persone in cerca d'impiego;

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5

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c.

i collocatori privati che dispongono di un'autorizzazione di collocamento, per consultare i profili delle persone in cerca d'impiego che non sono stati resi anonimi;

d.

gli URC, per gestire gli annunci di posti vacanti;

e.

la Direzione consolare del DFAE, per adempiere i propri compiti conformemente all'articolo 25 capoverso 1.

Il Consiglio federale disciplina: d.

la portata dei diritti di accesso e di trattamento dei dati personali, compresi i dati degni di particolare protezione e i profili della personalità, accordati alle persone, agli uffici e agli organi di cui ai capoversi 3 e 3ter;

2. Legge federale del 19 giugno 195910 sull'assicurazione per l'invalidità Art. 54 cpv. 5 e 6 I Cantoni possono delegare compiti previsti dal diritto federale a un ufficio AI cantonale. La delega sottostà all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno; essa può essere vincolata a condizioni e oneri.

5

I Cantoni possono delegare alcuni dei compiti degli uffici AI cantonali di cui all'articolo 57 capoverso 1, inclusa la competenza di emanare decisioni, alle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 68bis capoverso 1. La delega sottostà all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno; essa può essere vincolata a condizioni e oneri.

6

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