Termine di referendum: 9 aprile 2020

Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) Modifica del 20 dicembre 2019 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 30 aprile 20191; visto il parere del Consiglio federale del 14 agosto 20192, decreta: I La legge del 22 dicembre 19163 sulle forze idriche č modificata come segue: Art. 58a cpv. 5 Per la definizione di misure di protezione, di ripristino e di sostituzione secondo la legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio, lo stato iniziale ai sensi dell'articolo 10b capoverso 2 lettera a della legge del 7 ottobre 19835 sulla protezione dell'ambiente corrisponde allo stato al momento della presentazione della domanda.

5

1 2 3 4 5

FF 2019 4663 FF 2019 4823 RS 721.80 RS 451 RS 814.01

2019-2259

7215

L sulle forze idriche

FF 2019

II 1

La presente legge sottostŕ a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 dicembre 2019

Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2019

La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hans Stöckli La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 31 dicembre 20196 Termine di referendum: 9 aprile 2020

6

FF 2019 7215

7216