19.030 Messaggio concernente la modifica della legge sulle epizoozie del 29 maggio 2019

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge sulle epizoozie.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

29 maggio 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2018-3434

3451

Compendio La presente modifica della legge sulle epizoozie disciplina la partecipazione della Confederazione alla società di gestione della banca dati sul traffico di animali, i parametri gestionali della propria politica e la delega della gestione della banca dati. Inoltre si coglie l'occasione per apportare miglioramenti e aggiornamenti puntuali alla legge sulle epizoozie.

Situazione iniziale La Confederazione è tenuta a gestire una banca dati centrale (banca dati sul traffico di animali) o ad affidarne la gestione a terzi per controllare il traffico di animali. Dalla sua messa in funzione nel 1999, Identitas AG (in passato Tierverkehrsdatenbank AG) gestisce la banca dati sul traffico di animali su incarico della Confederazione, la quale detiene, dal 2002, il 51 per cento del capitale azionario della società. Da un esame approfondito del ruolo della Confederazione nella gestione della banca dati sul traffico di animali è emerso che occorre lasciare la gestione della banca dati a Identitas AG e che la Confederazione deve restare azionista di maggioranza.

Contenuto del disegno di legge Con la revisione della legge sulle epizoozie si prevede di disciplinare la delega della gestione della banca dati sul traffico di animali all'organo esterno, Identitas AG, la partecipazione della Confederazione alla società nonché i parametri gestionali inerenti alla propria politica. Inoltre si coglie loccasione per apportare miglioramenti e aggiornamenti puntuali alla legge sulle epizoozie. Ad esempio la disposizione sui sistemi d'informazione nell'ambito veterinario e della sicurezza delle derrate alimentari deve essere adeguata alle attuali esigenze di disporre di una base legale per il trattamento dei dati. Devono essere adeguate alle esigenze attuali anche le disposizioni concernenti il programma nazionale di sorveglianza, in particolare per quanto riguarda gli indennizzi da versare ai Cantoni, e quelle relative agli aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. Infine dovranno essere riviste puntualmente le disposizioni penali.

Il disegno di legge non ha ripercussioni sulla Confederazione, sui Cantoni e sull'economia.

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Indice Compendio

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1

Situazione iniziale 1.1 Necessità di agire e obiettivi 1.2 Alternative esaminate e opzione scelta 1.3 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

3454 3454 3454

2

Procedura di consultazione

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3

Punti essenziali del disegno di legge 3.1 La normativa proposta 3.2 Attuazione

3457 3457 3458

4

Commento ai singoli articoli

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5

Ripercussioni 5.1 Ripercussioni per la Confederazione 5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 5.3 Ripercussioni per l'economia

3477 3477 3477 3478

6

Aspetti giuridici 6.1 Costituzionalità 6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 6.3 Forma dell'atto 6.4 Subordinazione al freno alle spese 6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale 6.6 Conformità alla legge sui sussidi 6.7 Delega di competenze legislative 6.8 Protezione dei dati

3478 3478 3478 3479 3479

Legge sulle epizoozie (LFE) (Disegno)

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3479 3479 3480 3481 3483

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

Il controllo del traffico di animali è di primaria importanza per la tracciabilità degli animali nell'ambito della prevenzione e della lotta alle epizoozie nonché per la sicurezza delle derrate alimentari di origine animale. Per questo motivo la Confederazione è tenuta a gestire una banca dati centrale (banca dati sul traffico di animali) o ad affidarne la gestione a terzi. La disponibilità dei dati sul traffico di animali e la relativa tracciabilità nonché la correttezza e la sicurezza della banca dati devono essere garantite in ogni momento. Ciò presuppone una gestione proiettata sul lungo termine e altamente specializzata a livello tecnico. In particolare, anche in una situazione di crisi o in caso di epizoozia sono indispensabili un funzionamento affidabile e una disponibilità ininterrotta delle informazioni e delle prestazioni.

Dalla sua messa in funzione nel 1999, Identitas AG (in passato Tierverkehrsdatenbank AG) gestisce la banca dati sul traffico di animali su incarico della Confederazione, la quale detiene, dal 2002, il 51 per cento del capitale azionario della società.

Le restanti azioni sono ripartite tra 16 organizzazioni del settore del bestiame e della carne. In seno al consiglio d'amministrazione di Identitas AG un rappresentante dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e uno dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) occupano due dei dieci seggi. Da un esame approfondito del ruolo della Confederazione nella gestione della banca dati sul traffico di animali è emerso che occorre lasciare la gestione della banca dati sul traffico di animali nelle mani di Identitas AG e che la Confederazione debba restare azionista di maggioranza (cfr. spiegazioni relative all'art. 7a LFE).

Con la revisione della legge sulle epizoozie del 1° luglio 19661 (LFE) si deve disciplinare per legge la partecipazione della Confederazione al gestore della banca dati sul traffico di animali, i parametri gestionali della propria politica e la delega del funzionamento della banca dati.

La revisione crea il presupposto per adottare nella LFE aggiornamenti puntuali, che riguardano soprattutto i sistemi d'informazione, il programma nazionale di sorveglianza nonché le disposizioni penali.

1.2

Alternative esaminate e opzione scelta

Si sono analizzate diverse varianti sul possibile ruolo della Confederazione in relazione a Identitas AG. Oltre al mantenimento della partecipazione di maggioranza della Confederazione a Identitas AG, è stata esaminata anche una partecipazione di minoranza della Confederazione attraverso la vendita di parte delle azioni o l'aumento del capitale azionario. Si è discussa anche l'eventualità di vendere tutte le 1

RS 916.40

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azioni della Confederazione e di integrare Identitas AG nell'Amministrazione federale.

La soluzione infine prescelta per mantenere la partecipazione di maggioranza della Confederazione corrisponde di fatto allo status quo, che si è dimostrato valido nel corso degli anni. In questo modo è possibile portare avanti la cooperazione tra il settore privato e la Confederazione, che è cresciuta nel tempo. Al contempo, la soluzione prescelta garantisce la partecipazione diretta e l'influenza strategica della Confederazione attraverso gli obiettivi strategici, il consiglio di amministrazione e l'assemblea degli azionisti. Si tratta inoltre di una soluzione sicura per quanto riguarda la continuità a lungo termine della gestione della banca dati sul traffico di animali e l'adempimento del mandato pubblico di controllo del traffico di animali, che è di grande importanza sia per la tracciabilità degli animali nell'ambito della prevenzione e della lotta alle epizoozie sia per la sicurezza delle derrate alimentari di origine animale.

1.3

Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

Il disegno di legge non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016 2 sul programma di legislatura 2015­2019 né nel decreto federale del 14 giugno 20163 sul programma di legislatura 2015­2019. Visto che il rapporto della Confederazione con il gestore della banca dati va chiarito, esso è da ritenere tuttavia necessario.

Il disegno non risulta essere in contrasto con le strategie del Consiglio federale. La revisione della legge rientra nella strategia della Corporate Governance del Consiglio federale.

2

Procedura di consultazione

Il 28 marzo 2018 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la modifica della LFE, che si è conclusa il 13 luglio 2018. L'avamprogetto prevedeva il trasferimento della gestione della banca dati sul traffico di animali a Identitas AG e definiva i diritti e gli obblighi correlati di Identitas AG e della Confederazione. Conteneva inoltre disposizioni sugli altri sistemi d'informazione, sul programma nazionale di sorveglianza e sulle disposizioni penali che sono state riviste in maniera puntuale.

Oltre ai Cantoni sono stati invitati a esprimere il proprio parere i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altre organizzazioni e cerchie interessate.

2 3

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In totale sono pervenuti 61 pareri, tra cui quelli di quasi tutti i Cantoni, di due partiti politici, di un'organizzazione mantello nazionale e di 34 cerchie e organizzazioni interessate. Il rapporto sugli esiti della consultazione può essere consultato su: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2018 > DFI.

In generale, i partecipanti alla consultazione hanno accolto positivamente la proposta di revisione della legge sulle epizoozie.

I partecipanti alla consultazione hanno riconosciuto la notevole importanza del controllo del traffico di animali per la loro tracciabilità nellambito della prevenzione e della lotta alle epizoozie nonché per la sicurezza delle derrate alimentari di origine animale e hanno accolto in modo sostanzialmente positivo la proposta di revisione relativa alla banca dati sul traffico animale, in particolare la regolamentazione del rapporto tra il gestore della banca dati e la Confederazione. Sono state avanzate varie richieste di modifica o di precisazione del testo di legge.

Alcune organizzazioni dei detentori di animali, alcuni rappresentanti del settore agricolo e dell'industria alimentare (produttori di carne, latte e uova) e l'Unione democratica di centro (UDC) si sono dichiarati contrari al fatto che gli emolumenti per l'utilizzo della banca dati sul traffico animale coprano i costi di gestione in senso lato. Oltre alla manutenzione, i costi riguardano anche l'ulteriore sviluppo e la futura sostituzione della banca dati. Tuttavia, la disposizione proposta deve essere mantenuta, in quanto conforme alla normativa in vigore. L'interpretazione secondo la quale, oltre alla manutenzione, nel termine «gestione» rientrano anche l'ulteriore sviluppo e la futura sostituzione è in genere prassi comune. Inoltre, la Confederazione ha già fornito un contributo sostanziale alla banca dati sul traffico di animali finanziando la creazione e il gestore. Infine, occorre ricordare che è nell'interesse dei detentori di animali e degli altri soggetti paganti che la banca dati sul traffico di animali funzioni e che soddisfi i requisiti attuali.

Buona parte dei Cantoni ha chiesto che la sorveglianza del traffico e della salute degli animali sia definita come l'obiettivo principale della banca dati e che la gestione della banca
dati sia il compito principale di Identitas AG. L'utilizzo della banca dati per scopi di politica agricola e il trasferimento di ulteriori compiti a Identitas AG non dovrebbe pregiudicare la finalità primaria. Alcuni Cantoni hanno chiesto che questo aspetto sia sancito anche nella legge del 29 aprile 1998 4 sull'agricoltura (LAgr). Questa richiesta è stata accolta specificando nella LFE che la gestione della banca dati sul traffico di animali è il compito fondamentale di Identitas AG.

Taluni partecipanti alla consultazione si sono chiesti se, con l'adeguamento delle disposizioni relative alla banca dati sul traffico di animali, si intende creare la base legale per introdurre la marchiatura di ogni singolo animale anche per ovini, caprini e suini, sottolineando che, qualora fosse così, sarebbero fermamente contrari. Questo aspetto non è stato tenuto in considerazione nel quadro della rielaborazione del disegno di legge, dato che già il diritto vigente fornisce la base legale necessaria per la marchiatura di ogni singolo animale.

4

RS 910.1

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Gli altri sistemi d'informazione per sostenere l'attuazione della legislazione in materia di salute e protezione degli animali nonché di sicurezza alimentare sono stati in gran parte oggetto di pareri favorevoli. Per quanto riguarda la possibilità di trasmettere a terzi i dati sui controlli provenienti dai sistemi d'informazione, diversi Cantoni hanno chiesto che il trasferimento si limiti ai dati relativi alla produzione primaria e alla protezione degli animali da reddito. Questa richiesta può essere accolta.

Diverse organizzazioni dei detentori di animali, alcuni rappresentanti del settore agricolo e dell'industria alimentare (produttori di carne, latte e uova) e l'UDC hanno chiesto di eliminare i riferimenti alle decisioni di esecuzione dell'UE relativi alla descrizione dei territori e delle zone nelle rispettive lingue nazionali dei Paesi direttamente interessati da tali decisioni. I divieti o le restrizioni d'importazione corrispondenti si applicano di fatto solo in casi rari, segnatamente se i divieti o le restrizioni d'esportazione non sono rispettati nell'UE. Infine, la semplificazione dovrebbe valere solo per la descrizione dei territori e delle zone, ossia per le indicazioni prettamente geografiche. La soluzione risulta pertanto ragionevole e proporzionata. La formulazione della disposizione è stata tuttavia precisata.

Le proposte di modifica delle disposizioni penali e delle disposizioni relative al programma nazionale di sorveglianza sono state accolte con favore dalla maggioranza.

3

Punti essenziali del disegno di legge

3.1

La normativa proposta

Già oggi la Confederazione è tenuta, in virtù dell'articolo 15a LFE, a gestire una banca dati sul traffico di animali o ad affidarne la gestione a terzi. Il disegno di legge prevede di disciplinare a livello di legge la delega della gestione della banca dati sul traffico di animali a un organo esterno, Identitas AG, la partecipazione della Confederazione alla stessa nonché i parametri gestionali inerenti alla propria politica (art. 7a). Al tempo stesso nella modifica di un altro atto legislativo, ovvero nella LAgr, viene inserita la base legale per il trattamento dei dati, a scopi di politica agraria, della banca dati sul traffico di animali (art. 165gbis LAgr).

Secondo l'articolo 11a LFE, il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l'organizzazione, l'esecuzione e il finanziamento di servizi di sanità animale.

Questo articolo costituisce la base legale per sostenere i servizi di sanità animale. in altre parole si tratta di una disposizione in materia di sussidi. La disposizione deve essere adeguata agli attuali requisiti della base legale per i sussidi. L'attuale prassi in materia non subirà di conseguenza modifiche sostanziali. Questa modifica, di natura prevalentemente formale, è stata inclusa nel progetto solo dopo la consultazione.

Per evitare la propagazione di un'epizoozia, l'USAV può limitare o vietare l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nonché di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici. Per la descrizione dei territori e delle zone negli Stati membri dell'UE, per le limitazioni riguardanti il trasporto di determinati animali o prodotti di origine animale (in particolare zone di protezione e 3457

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di sorveglianza), in futuro si potrà rinviare alle decisioni dell'UE, anche se le zone e i territori in questione sono descritti soltanto nella lingua nazionale del rispettivo Stato (art. 24).

Le multe in caso di contravvenzioni aumentano da un massimo di 20 000 franchi a un massimo di 40 000 franchi. Inoltre, la violazione delle prescrizioni sul commercio professionale del bestiame è dichiarata punibile dopo che sono decadute le relative disposizioni con l'abrogazione della Convenzione intercantonale del 13 settembre 1943 sul commercio del bestiame (Concordato sul commercio del bestiame; art. 47). Infine le disposizioni penali vengono adeguate formalmente nei singoli punti alle attuali esigenze.

L'USAV gestisce diversi sistemi d'informazione per il sostegno dei compiti esecutivi legali di Confederazione e Cantoni nell'ambito veterinario e della sicurezza alimentare nonché per la valutazione dei relativi dati. I sistemi d'informazione che contengono dati personali degni di particolare protezione vengono rielencati nella legge e si definisce chiaramente quali autorità e persone e per quale scopo possono trattare o consultare online i dati (art. 45c, 45d e 45e).

L'USAV e i Cantoni stabiliscono già oggi di comune accordo il programma per la sorveglianza dell'effettivo di animali svizzero. Si dovrà precisare in particolare l'entità degli indennizzi previsti già ora per i Cantoni (art. 57a).

3.2

Attuazione

L'attuazione delle nuove prescrizioni sulla banca dati sul traffico di animali è di competenza della Confederazione (art. 7a e 45b LFE nonché art. 165gbis LAgr). In virtù dell'articolo 45f LFE, il Consiglio federale emetterà le necessarie disposizioni d'esecuzione relative alla banca dati sul traffico di animali e ai compiti di Identitas AG, come già fatto in gran parte nell'attuale ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 5 (in particolare sezione 4). Le nuove necessarie disposizioni d'esecuzione supplementari possono essere ad esempio integrate nell'ordinanza BDTA.

Gli aiuti finanziari per i servizi di sanità animale (art. 11a LFE) sono concessi dalla Confederazione. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni di esecuzione per quanto riguarda i requisiti, l'importo e la procedura per versare gli aiuti finanziari.

In caso di emanazione di un divieto di importazione o di transito o di altre limitazioni, per la descrizione dei territori e delle zone interessati negli Stati membri dell'UE la Confederazione (USAV) rinvierà alle decisioni dell'UE, attuando quindi direttamente l'articolo 24 capoverso 3 lettera a.

Essa attua anche le prescrizioni sulla gestione dei sistemi d'informazione di cui all'articolo 45c. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione (art. 45c, 45d e 45f).

5

RS 916.404.1

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Le disposizioni penali della LFE (art. 52) sono applicate dai Cantoni, dall'USAV e dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

L'applicazione della disposizione sul programma nazionale di sorveglianza avviene di concerto con la Confederazione e i Cantoni (art. 57 cpv. 3 lett. c). Questi ultimi attuano il programma nazionale di sorveglianza e ricevono in compenso indennizzi (art. 57a).

4

Commento ai singoli articoli

Art. 7a

Identitas AG

Identitas AG (in passato Tierverkehrsdatenbank AG), una società per azioni di diritto privato, gestisce su incarico della Confederazione la banca dati sul traffico di animali dalla sua messa in funzione nel 1999. Attualmente per motivi di sinergia, oltre alla lotta alle epizoozie e alla sicurezza delle derrate alimentari, sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali si attuano anche diverse misure di politica agraria.

Nel 1999 Identitas AG è stata selezionata come fornitore di prestazioni a seguito di un bando dell'OMC. Per motivi di polizia epizootica non è più stato pubblicato un nuovo bando: un cambio di gestore avrebbe rappresentato un rischio ingente per quanto riguarda il proseguimento affidabile e la disponibilità ininterrotta delle informazioni. Avrebbe inoltre messo a rischio anche il mantenimento delle prestazioni in caso di crisi o di epizoozia. Questi rischi non potevano essere arginati neanche con altri mezzi adeguati.

La Confederazione dal 2002 è azionista di maggioranza di Identitas AG con il 51 per cento del capitale. Le restanti azioni sono ripartite tra 16 organizzazioni del settore del bestiame e della carne. In seno al consiglio d'amministrazione di Identitas AG un rappresentante dell'UFAG e uno dell'USAV occupano due dei dieci seggi (fino al 2017: due dei nove seggi). Identitas AG produce circa tre quarti della sua cifra d'affari con incarichi della Confederazione.

Il ruolo della Confederazione nella gestione della banca dati sul traffico di animali è stato sottoposto a un esame approfondito. Sono state prese in considerazione diverse varianti che vanno dal ritiro completo della Confederazione da Identitas AG fino alla nazionalizzazione sotto forma di un istituto o di una società per azioni disciplinata a un livello legislativo speciale. Dall'esame è emerso che la gestione della banca dati sul traffico di animali deve restare di competenza di Identitas AG e la Confederazione restare azionista di maggioranza nella misura odierna. Se necessario, la Confederazione dovrà poter proporre all'assemblea generale rappresentanti della Confederazione con competenze specifiche per l'elezione nel consiglio d'amministrazione, in modo tale da poter rappresentare i propri interessi. I seguenti motivi sono stati determinanti per le decisioni prese: ­

la delega della gestione della banca dati sul traffico di animali a terzi ha dato buoni risultati.

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­

Con la partecipazione di maggioranza la Confederazione si assume le sue responsabilità nell'ambito della salute degli animali e della sicurezza delle derrate alimentari. In questo modo può contribuire direttamente a garantire una gestione della banca dati sul traffico di animali impeccabile e continua, il che è indispensabile per motivi di polizia epizootica. La disponibilità dei dati sul traffico di animali e la relativa tracciabilità nonché il sicuro e corretto funzionamento della banca dati devono essere garantiti in ogni momento.

Ciò presuppone una gestione proiettata sul lungo termine e altamente specializzata a livello tecnico. In particolare, anche in una situazione di crisi o in caso di epizoozia sono indispensabili un proseguimento affidabile e una disponibilità ininterrotta delle informazioni e delle prestazioni.

­

La partecipazione di maggioranza è in linea con il fatto che la Confederazione crea, con il versamento di contributi di eliminazione (ca. 48 mio. fr.

l'anno), un incentivo finanziario per la trasmissione dei dati a Identitas AG e quindi contribuisce notevolmente alla completezza dei dati nella banca dati sul traffico di animali. I contributi di eliminazione sono finanziati mediante le entrate provenienti dalla vendita all'asta dei contingenti doganali per le importazioni di carne e di prodotti a base di carne.

­

La collaborazione tra privati e Confederazione sviluppatasi nel corso del tempo è risultata efficace e deve continuare a essere portata avanti. Anche gli azionisti privati di Identitas AG forniscono un notevole contributo alla qualità della banca dati sul traffico di animali. Il loro coinvolgimento garantisce in particolare che anche le esigenze dei settori interessati e il loro sapere siano debitamente presi in considerazione nell'elaborazione della banca dati sul traffico di animali.

­

Sia il consiglio d'amministrazione sia gli azionisti privati di Identitas AG ritengono che sia di primaria importanza che la Confederazione continui la sua partecipazione all'impresa.

La partecipazione della Confederazione a Identitas AG e i principali parametri gestionali inerenti alla propria politica devono essere disciplinati per legge.

In virtù dell'articolo 45f, il Consiglio federale emanerà le necessarie disposizioni d'esecuzione relative alla banca dati sul traffico di animali e ai compiti di Identitas AG (ad es. mediante integrazione nell'attuale ordinanza BDTA). Per descrivere in modo dettagliato le prestazioni che deve concretamente fornire Identitas AG occorre anche una convenzione sulle prestazioni tra Confederazione e Identitas AG.

Cpv. 1 Identitas AG gestisce un sistema d'informazione concernente i dati sugli animali (banca dati sul traffico di animali) ai fini della sorveglianza del traffico e della salute degli animali. L'espressione «sistema d'informazione» viene qui ripresa in linea con le disposizioni della sezione Vb. Di seguito viene tuttavia utilizzata l'espressione di uso comune «banca dati sul traffico di animali». La gestione in senso ampio, che prevede anche la manutenzione, l'ulteriore sviluppo, la futura sostituzione della banca dati sul traffico di animali e la relativa responsabilità vengono direttamente delegate a Identitas AG.

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Cpv. 2 Il capoverso 2 crea la base legale formale per la partecipazione della Confederazione a Identitas AG, una società per azioni di diritto privato. Esso prevede che la Confederazione detenga la maggioranza del capitale della società. Identitas AG soddisfa tutti i criteri di unità amministrativa decentralizzata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 1 lettera d dell'ordinanza del 25 novembre 19986 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Pertanto sarà inserita nell'allegato 1 della stessa e, in qualità di committente dei mezzi d'esercizio necessari per la fornitura delle sue prestazioni non commerciali, sarà quindi soggetta al diritto federale sugli acquisti pubblici.

Cpv. 3 e 4 Questi due capoversi obbligano, da un lato, il Consiglio federale a definire gli obiettivi strategici di Identitas AG e, dall'altro, il consiglio d'amministrazione a presentare rapporto. Quest'ultimo viene sottoposto al Consiglio federale e funge da base per il rapporto del Corporate Governance all'attenzione del Parlamento. Secondo l'ordinanza del 14 giugno 19997 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR), la gestione della politica propria di Identitas AG, necessaria per raggiungere gli obiettivi strategici, è ora una delle funzioni centrali della Segreteria generale del DEFR (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. f).

Siccome l'USAV, competente per la salute degli animali a livello federale, è subordinato al Dipartimento federale dell'interno (DFI), in futuro l'accordo con il DFI sarà il presupposto necessario per la gestione della propria politica. Le ordinanze sull'organizzazione per entrambi i dipartimenti8 saranno adeguate in questi termini.

Analogamente, in futuro la sorveglianza operativa su Identitas AG sarà esercitata dall'UFAG d'intesa con l'USAV e l'ordinanza BDTA (art. 19 cpv. 2) sarà coerentemente adeguata.

Inoltre, il capoverso 3 prevede espressamente che il Consiglio federale possa proporre all'assemblea generale rappresentanti della Confederazione da eleggere al consiglio d'amministrazione. Finora è risultato efficace eleggere due rappresentanti della Confederazione. Nel complesso, la prassi attuale dovrebbe essere pertanto mantenuta e di norma la Confederazione dovrebbe essere rappresentata da due persone all'interno del consiglio
d'amministrazione. Tuttavia, il regolamento concernente la rappresentanza della Confederazione deve consentire una certa flessibilità. Ad esempio, la rappresentanza federale in seno al consiglio d'amministrazione non è obbligatoria e quindi non si specifica un numero fisso di rappresentanti della Confederazione. I rappresentanti della Confederazione si possono trovare in una situazione di conflitto di interesse: sono tenuti sia a tutelare gli interessi a livello federale sia quelli dell'azienda. Pertanto, secondo le linee direttive del Corporate Governance la Confederazione deve poter occupare soltanto in via eccezionale un posto con rappresentanti istruibili nei consigli di amministrazione. Questo avviene quando i suoi interessi non sono sufficientemente salvaguardati senza questi rappresentanti o se il 6 7 8

RS 172.010.1 RS 172.216.1 Per il DFI: ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI, RS 172.212.1)

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profilo dei requisiti del consiglio di amministrazione lo richiede (9° principio di base). In questo caso può verificarsi una situazione del genere, in particolare la necessità di garantire competenze specifiche nel settore delle epizoozie e dell'agricoltura. In qualità di proprietario, il Consiglio federale può dunque proporre all'assemblea generale dei rappresentanti della Confederazione da eleggere nel consiglio d'amministrazione, qualora risulti necessario. Di norma, si tratta di collaboratori federali che lavorano per l'USAV o l'UFAG. Il Consiglio federale può tuttavia proporre anche una persona esterna all'Amministrazione federale, come ad esempio un ex collaboratore di uno di questi uffici. In ogni caso, la priorità va alle particolari competenze tecniche della persona da scegliere. L'elezione è operata dall'assemblea generale. Non vi è delega (assegnazione secondo l'art. 762 del Codice delle obbligazioni9).

Cpv. 5 La gestione della banca dati sul traffico di animali per la sorveglianza del traffico e della salute degli animali è menzionata espressamente come compito fondamentale di Identitas AG.

Cpv. 6 I dati della banca dati sul traffico di animali sono da un lato molto importanti per l'adempimento dei compiti della Confederazione nell'ambito della salute degli animali, della sicurezza delle derrate alimentari e anche della politica agricola e dall'altro sono indispensabili per sostenere l'attuazione a livello cantonale. Ciò è dimostrato non da ultimo anche dalle numerose interfacce della banca dati sul traffico di animali con altri sistemi d'informazione dell'USAV e dell'UFAG, come ad es.

con il sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico (ASAN), il Sistema d'informazione per i dati di laboratorio (ALIS) e il Sistema d'informazione per i dati sui controlli (Acontrol). Pertanto è necessario che si possano delegare direttamente al gestore della banca dati, sulla base di ordinanze, ulteriori compiti necessari per l'attuazione di misure e per la gestione di dati nei settori salute degli animali, protezione degli animali e sicurezza delle derrate alimentari che sono strettamente connessi con la sorveglianza del traffico di animali e della salute degli animali. Sempre sulla base di ordinanze, il Consiglio federale può delegare direttamente compiti al gestore della banca dati
anche ai fini dell'esecuzione di misure di politica agraria (art. 165gbis LAgr). Il compito fondamentale di Identitas AG è tuttavia la gestione della banca dati sul traffico di animali finalizzata alla sorveglianza del traffico di animali e della salute degli animali. Attualmente, su incarico della Confederazione, Identitas AG gestisce ad esempio un sistema d'informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni (Fleko). Esso contiene il numero degli animali da macello registrati dal controllo delle carni sulla base dei dati contenuti nella banca dati sul traffico di animali relativi ai macelli e le decisioni del controllo delle carni circa la loro commestibilità. Anche l'applicazione RiBeS (campionatura dei bovini nei macelli), strettamente connessa al suddetto sistema, che consente un prelievo di campioni efficace nell'ambito dei programmi di prevenzione e di sorveglianza delle epizoozie (ad es. diarrea virale bovina BVD), viene 9

RS 220

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gestita da Identitas AG. Il finanziamento dei compiti supplementari delegati a Identitas AG è disciplinato dal Consiglio federale. A tale proposito viene valutata anche l'opportunità di un finanziamento tramite gli emolumenti degli utenti, così come avviene per i compiti fondamentali di Identitas AG.

Cpv. 7 Identitas AG deve poter fornire anche in futuro prestazioni commerciali a favore di terzi. Si deve però garantire in ogni momento che l'adempimento degli interessi della Confederazione non sia compromesso. Inoltre, le prestazioni fornite a favore di terzi devono essere coperte con prezzi di mercato e non possono essere sovvenzionate con fondi federali. Per prezzi di mercato si intendono prezzi che permettano almeno di coprire i costi. Identitas AG ha pertanto l'obbligo di gestire una contabilità per settore, che viene verificata dai servizi competenti. Occorre inoltre osservare che secondo la sentenza del Tribunale federale del 22 maggio 2017 (2C_582/2016) una violazione del principio di neutralità concorrenziale tramite un offerente con un coinvolgimento statale rappresenta una fattispecie di esclusione ai sensi dell'articolo 11 della legge federale del 16 dicembre 199410 sugli acquisti pubblici. Una violazione del suddetto principio esiste in particolare quando l'offerta dell'offerente statale si basa su una sovvenzione trasversale non autorizzata e consente pertanto di falsificare la concorrenza sul dubbio mercato degli appalti.

Art. 10 cpv. 1 n. 11 e titolo dopo l'art. 11 Dalla modifica dell'articolo 11a è emersa la necessità di correggere le traduzioni francese e italiana del termine «servizi di sanità animale».

Art. 11a I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari ineccepibili. I servizi di sanità animale sono organizzazioni private che svolgono attività di propria scelta e non compiti delegati dalla Confederazione.

Conformemente all'articolo 11a LFE e all'articolo 142 capoverso 1 lettera b LAgr, la Confederazione può versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. A livello di ordinanza, il Consiglio federale ha emanato disposizioni sui requisiti, sulla procedura per il versamento e sull'importo degli aiuti finanziari11.

L'attuale articolo 11a LFE non soddisfa più gli attuali
requisiti per le disposizioni in materia di sussidi.

Il nuovo articolo 11a capoversi 1 e 2 LFE definisce pertanto l'obiettivo dei sussidi e precisa che il sostegno ai servizi di sanità animale è un aiuto finanziario. La formulazione «potestativa» e il concetto di aiuti finanziari esprimono anche il fatto che in 10 11

RS 172.056.1 Ordinanza del 13 gennaio 1999 sull'aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (RS 916.405.4); ordinanza del 27 giugno 1984 sul sussidio al servizio consultivo e sanitario per l'allevamento porcino (RS 916.314.1); ordinanza del 23 maggio 2012 sul sostegno al Servizio sanitario apicolo (RS 916.403.2).

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questo settore non vi è sostanzialmente alcun diritto legale al versamento di fondi federali.

Il capoverso 3 stabilisce come condizione di base per l'erogazione degli aiuti finanziari la fornitura di prestazioni proprie adeguate da parte dei servizi di sanità animale, in linea con i principi generali della normativa in materia di sussidi. Si precisa inoltre che gli aiuti finanziari si baseranno su convenzioni sulle prestazioni. Già attualmente alcune convenzioni sulle prestazioni sono previste a livello di ordinanze (Servizio sanitario apistico). Per motivi di uniformazione, in futuro si dovrebbero stipulare convenzioni sulle prestazioni per tutti i servizi di sanità animale.

Il capoverso 4 prevede che il Consiglio federale, come in passato, possa emanare prescrizioni sulle condizioni per la concessione di aiuti finanziari, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi di sanità animale e i loro compiti. Per giunta può emanare prescrizioni sull'importo dei sussidi (p. es. sull'aliquota massima di contribuzione) e fissare la procedura per il loro versamento. Infine il Consiglio federale può stabilire che i soggetti che ricorrono alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano obbligati a versare contributi adeguati (cpv. 5).

L'attuale adeguamento dell'articolo 11a LFE è di natura prevalentemente formale e non comporta novità significative rispetto alla prassi vigente di concessione dei sussidi nel settore dei servizi di sanità animale.

Si prevede di accorpare le ordinanze esistenti sui servizi di sanità animale al fine di riunirle in un'unica ordinanza per tutti i servizi di sanità animale. Il DFI ha avviato la procedura di consultazione il 19 febbraio 2019. Così come nella legislazione vigente, anche in futuro per il versamento dei sussidi federali servirà lo stesso livello di partecipazione finanziaria dei Cantoni e si fisserà una percentuale massima del 40 per cento dei costi computabili. Con la limitazione di questa percentuale, si intende adempiere il requisito legale per il quale i servizi di sanità animale sono tenuti a fornire prestazioni proprie adeguate. Se i compiti non sono svolti in maniera efficiente, le quote di sovvenzione possono essere anche inferiori alla percentuale massima summenzionata.

Art. 14 cpv. 1 Nell'articolo 14 capoverso 1 si precisa che ogni
animale della specie bovina, ovina, caprina e suina deve essere registrato nella banca dati sul traffico di animali. Tale precisazione a livello di legge non comporta di per sé un'estensione degli obblighi di registrazione. La portata esatta di tali obblighi è definita a livello di ordinanza (ordinanza BDTA). La regolamentazione relativa all'assunzione dei costi per l'identificazione e la registrazione è stata ripresa senza modifiche dall'articolo 15b.

Art. 15a

Registrazione del traffico di animali

L'articolo 15a viene ridotto ai due attuali capoversi 1 e 2 a seguito della suddivisione delle regolamentazioni relative alla banca dati sul traffico di animali. Inoltre, nell'uso della lingua comune in tedesco non si parla più di «aufzeichnen» bensì di «erfassen». La presente disposizione viene pertanto adeguata dal punto di vista redazionale. Infine la disposizione viene adeguata alla prassi già adottata oggi, se3464

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condo cui i detentori di animali registrano gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi direttamente nella banca dati sul traffico di animali e non li notificano al gestore. Per il rimanente, la modifica non ha effetti materiali, in particolare non prevede un'estensione degli obblighi di notifica o di registrazione. Questi ultimi sono descritti più dettagliatamente nelle disposizioni di esecuzione nell'ambito delle prescrizioni legali.

Art. 15b A seguito della nuova struttura dell'atto legislativo (cfr. sezione Vb. Sistemi d'informazione), l'articolo viene suddiviso tra i costi di identificazione e registrazione da un lato (art. 14 cpv. 1) e i costi per la gestione della banca dati sul traffico di animali dall'altro (art. 45b). L'articolo 15b può quindi essere abrogato.

Art. 24 cpv. 3 lett. a In caso di focolai di epizoozie negli Stati membri dell'UE questa stabilisce, tramite decisioni, restrizioni di movimento per determinati animali o prodotti di origine animale per alcuni territori e zone (territori a elevato rischio, territori infetti, zone di protezione e di sorveglianza). In seguito all'Accordo del 21 giugno 1999 12 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, la Svizzera è tenuta ad attuare le misure stabilite dall'UE. Per tale motivo, l'USAV deve emanare il più rapidamente possibile i relativi divieti o le relative limitazioni d'importazione sotto forma di ordinanze dell'Ufficio secondo l'articolo 24 capoverso 3 lettera a LFE nonché designare ed elencare i territori e le zone con restrizioni di movimento per alcuni animali o prodotti animali stabilite dall'UE. L'obbligo previsto dall'articolo 10 della legge del 5 ottobre 200713 sulle lingue (LLing) e dall'articolo 14 della legge del 18 giugno 200414 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb) di pubblicare gli atti della Confederazione in tutte le lingue ufficiali può portare a una modifica che è già obsoleta al momento della sua entrata in vigore.

Per questi motivi, si può evitare di tradurre la designazione e la descrizione dei territori e delle zone. Negli allegati delle ordinanze dell'Ufficio si devono dunque elencare solo gli Stati membri dell'UE in cui sono stati istituiti territori e zone con restrizioni di movimento per determinati animali e prodotti animali, con rimando alla relativa
decisione dell'UE o alle sue ultime modifiche.

Tale procedura è ritenuta giustificata e adeguata poiché viene applicata solo in quei casi in cui il trasporto di animali e prodotti animali dalle zone e dai territori stabiliti nella decisione UE è già vietato o limitato. L'ordinanza dell'USAV si applica dunque solo quando tali divieti o limitazioni vengono violati o aggirati.

L'articolo 24 capoverso 3 lettera a deve essere coerentemente modificato per sancire esplicitamente la procedura semplificata. Anche l'articolo 10 LLing si riserva tali deroghe speciali. Per esempio, secondo l'articolo 53a LFE il Consiglio federale può stabilire in via eccezionale che non serve una traduzione nelle lingue ufficiali delle 12 13 14

RS 0.916.026.81 RS 441.1 RS 170.512

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prescrizioni e delle norme da esso dichiarate applicabili. Tuttavia, questa disposizione non può essere invocata nel caso di ordinanze adottate dall'Ufficio direttamente in virtù della legge sulle epizoozie. Anche una delega del genere avrebbe bisogno di una base legale formale. In conclusione, neppure in questo caso si può parlare di un'eccezione.

Va precisato che tale semplificazione si applica soltanto alla descrizione dei territori e delle zone, ovvero alle indicazioni prettamente geografiche. Tutte le altre disposizioni delle ordinanze dell'Ufficio sulle misure da adottare per impedire la propagazione delle epizoozie devono essere tradotte in tutte le lingue ufficiali.

Titolo prima dell'art. 45b

Vb. Sistemi d'informazione In riferimento al numero crescente di sistemi d'informazione e all'importanza, in particolare anche per la protezione dei dati, delle basi legali al riguardo, si inserisce una nuova sezione su questo tema. In essa devono essere regolamentate da un lato la banca dati sul traffico di animali (finora esclusivamente negli art. 15a e 15b) e dall'altro gli altri sistemi d'informazione dell'USAV in ambito veterinario e della sicurezza alimentare (finora art. 54a).

Art. 45b

Banca dati sul traffico di animali

Cpv. 1 e 2 È allestita la banca dati sul traffico di animali per la sorveglianza del traffico di animali e della salute degli animali. La banca dati sul traffico di animali serve alla registrazione degli animali (art. 14 cpv. 1) e alla registrazione del traffico di animali secondo gli articoli 15a e 16 (estensione delle prescrizioni di controllo p. es. agli equidi e in parte al pollame). Originariamente allestita esclusivamente per motivi di polizia epizootica, questa banca dati ha acquisito negli ultimi anni sempre maggiore importanza in termini di politica agraria. Per tale motivo, per l'elaborazione dei dati a scopi di politica agraria della banca dati sul traffico di animali si crea così un vincolo legale nell'articolo 165gbis LAgr.

Cpv. 3 Il capoverso 3 disciplina il finanziamento della gestione della banca dati sul traffico di animali. La creazione della banca dati è già avvenuta ed è stata finanziata dalla Confederazione, da parte della quale non sono previsti altri contributi finanziari a tale scopo.

Tramite gli emolumenti da parte dei detentori di animali si finanzierà la gestione nel senso più ampio del termine, che comprende la manutenzione, l'ulteriore sviluppo e la futura sostituzione della banca dati sul traffico di animali. Ciò corrisponde all'attuale regolamentazione. Si rinvia anche alle spiegazioni di cui al numero 2 (procedura di consultazione).

Dato che non può essere escluso che in futuro sempre più terzi utilizzeranno i dati della banca dati sul traffico di animali, si stabilisce inoltre esplicitamente che l'ob3466

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bligo di pagare emolumenti si applica oltre ai detentori di animali anche ad altre persone soggette al versamento di emolumenti.

Dato che la riscossione degli emolumenti rappresenta un'attività sovrana, il Consiglio federale deve emanare il regolamento sugli emolumenti, come stabilito già ora nell'ordinanza del 28 ottobre 201515 sugli emolumenti per il traffico di animali. Esso terrà conto della pianificazione finanziaria di Identitas AG e fisserà gli emolumenti che permettono di coprire i costi. Poiché soprattutto le uscite di Identitas AG per la banca dati sul traffico di animali ma anche l'ammontare degli emolumenti oscillano di anno in anno, Identitas AG può formare riserve a destinazione vincolata. A tal riguardo si tiene conto anche dei costi di copertura per i rischi di responsabilità nel settore delle prestazioni non commerciali. L'entità delle riserve ammesse viene disciplinata a livello di ordinanza.

Cpv. 4 Gli emolumenti sono fatturati come finora da Identitas AG e ora anche da essa riscossi. Prima venivano riscossi dall'UFAG. Al tempo stesso l'UFAG ha saldato le prestazioni per Identitas AG come prestazioni esterne con fondi del proprio preventivo globale. Con la nuova regolamentazione si intende semplificare i flussi finanziari: Identitas AG presenterà gli emolumenti nel conto economico come introiti. Per contro, decade il pagamento della Confederazione a Identitas AG.

In linea di principio, una società per azioni privata non ha potere di disporre. In caso di controversie sull'obbligo di pagare gli emolumenti o sull'ammontare delle stesse, spetta pertanto all'UFAG emanare una decisione.

Art. 45c e 45d

Altri sistemi d'informazione

Informazioni generali L'USAV gestisce diversi sistemi d'informazione per il sostegno dei compiti esecutivi legali di Confederazione e Cantoni nell'ambito veterinario e della sicurezza alimentare nonché per la valutazione dei relativi dati. Essi sono parte del sistema d'informazione centrale lungo la filiera alimentare comune all'UFAG e all'USAV; vi rientrano in particolare il sistema d'informazione ASAN, il sistema informatico delle autorizzazioni di importazione per animali e prodotti animali (sistema informativo OITE), il sistema informativo per il collegamento tra il sistema per la dichiarazione doganale elettronica e il sistema informatico veterinario dell'UE (AS-KeTI), il sistema d'informazione ALIS, il sistema d'informazione Acontrol, il sistema d'informazione Fleko nonché il sistema di valutazione e di analisi per la sicurezza delle derrate alimentari e il Veterinary Public Health (ALVPH). I diversi sistemi d'informazione garantiscono prevenzione, sorveglianza e lotta efficaci delle epizoozie, sia in Svizzera sia al momento dell'introduzione di animali e prodotti animali. In tal modo si garantisce il mantenimento di un elevato livello di salute animale in Svizzera. I fondamenti dei diversi sistemi d'informazione si trovano nella relativa legislazione; qualora non vengano elaborati dati personali degni di particolare protezione, è sufficiente una regolamentazione disciplinata a livello di ordinanza. Dagli articoli 15

RS 916.404.2

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45d LFE, 156d LAgr e 62 della legge federale del 20 giugno 201416 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso si evince quali sono gli Uffici responsabili dei singoli sistemi e chi sono i relativi responsabili. In questo modo si tiene conto dell'articolo 16 della legge federale del 19 giugno 199217 sulla protezione dei dati (LPD), secondo cui l'organo federale che nell'adempimento dei suoi compiti tratta o fa trattare dati personali è responsabile della protezione dei dati.

Art. 45c

Gestione e finanziamento

Cpv. 1 e 2 Nel capoverso 1 vengono citati i sistemi d'informazione che l'USAV gestisce per sostenere la Confederazione e i Cantoni nei loro compiti esecutivi prescritti per legge negli ambiti salute degli animali, protezione degli animali e della sicurezza delle derrate alimentari e che possono contenere anche dati personali degni di particolare protezione. Questi ultimi includono, secondo l'articolo 3 lettera c numero 4 LPD, in particolare le sanzioni e i procedimenti amministrativi e penali. Tali dati possono essere elaborati nel sistema d'informazione ASAN (lett. a) e nei sistemi d'informazione per il trattamento dei dati relativi all'importazione di animali e prodotti animali (sistema d'informazione OITE e AS-KeTI, lett. b).

Nel capoverso 2 si specifica che i sistemi d'informazione dell'USAV sono parte del sistema d'informazione centrale lungo la filiera alimentare comune all'UFAG e all'USAV (cfr. sopra «Informazioni generali»).

Cpv. 3 e 4 La regolamentazione del finanziamento del sistema d'informazione ASAN corrisponde nella sostanza al diritto vigente. Ciò vuol dire che la Confederazione e i Cantoni continueranno a sostenere i costi di gestione (incl. manutenzione e ulteriore sviluppo) del sistema d'informazione rispettivamente in ragione di un terzo e di due terzi. Il Consiglio federale disciplina la gestione dei costi per i restanti sistemi d'informazione, ossia i sistemi di cui al capoverso 1 lettera b nonché quelli non esplicitamente citati nel capoverso 1. A tale riguardo può prevedere, oltre a un finanziamento tramite gli emolumenti degli utenti, anche una partecipazione finanziaria da parte dei Cantoni ai sistemi da essi utilizzati.

Art. 45d

Contenuto e trattamento dei dati

Cpv. 1 Il capoverso 1 disciplina quali dati personali degni di particolare protezione possono essere registrati nei sistemi d'informazione di cui all'articolo 45c capoverso 1 lettere a e b (ASAN, sistema d'informazione OITE e AS-KeTI; cfr. commento all'art. 45c cpv. 1 e 2).

16 17

RS 817.0 RS 235.1

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Cpv. 2 Il capoverso 2 stabilisce quali autorità possono trattare i dati nei sistemi d'informazione di cui all'articolo 45c capoverso 1 lettere a e b e a quali scopi (cfr. a proposito del termine «trattamento» l'art. 3 lett. e LPD). Tutte le autorità indicate possono trattare i dati nell'ambito dei loro compiti prescritti per legge. Sono autorizzati al trattamento di dati i terzi incaricati di compiti di esecuzione, per esempio, dell'esecuzione di controlli o di misure di lotta.

Cpv. 3 Il capoverso 3 stabilisce che, a scopo di informazione, altri servizi federali possono (solo) consultare i dati dei servizi d'informazione di cui all'articolo 45c capoverso 1 lettere a e b se il Consiglio federale lo prevede. Anche in questo contesto va osservato che tale accesso viene concesso solo per l'adempimento dei compiti legali.

Cpv. 4 Il capoverso 4 corrisponde nella sostanza al diritto vigente e autorizza i Cantoni a utilizzare il sistema d'informazione ASAN per i propri compiti di esecuzione nei settori della salute degli animali, della protezione degli animali e della sicurezza delle derrate alimentari. Ciò significa che essi possono in particolare inserire nel sistema d'informazione altri dati di cui necessitano per l'esecuzione della legislazione in materia di protezione degli animali, epizoozie e derrate alimentari (p. es. dati su casi di epizoozie e protezione degli animali, autorizzazioni, controlli su medicamenti veterinari, valutazioni e statistiche). I Cantoni sono proprietari di questi dati aggiuntivi e pertanto sono responsabili del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati conformemente ai principi generali della legislazione in materia di protezione dei dati. Ciò deriva inoltre anche dai principi del diritto sulla protezione dei dati, motivo per cui si può rinunciare a una regolamentazione aggiuntiva nella legge sulle epizoozie. Inoltre tale prescrizione si trova nell'articolo 25 dell'ordinanza del 6 giugno 201418 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet).

Art. 45e

Dati di controllo

L'articolo 45e prevede che ogni persona può consultare i dati veterinari rilevati e registrati nell'ambito dei controlli della sua azienda e dei suoi animali (cpv. 1). I detentori di animali da reddito possono inoltre autorizzare l'USAV a trasmettere i dati concernenti la protezione degli animali da reddito e la produzione primaria animale a terzi, per esempio a organizzazioni di produzione con label (cpv. 2 ; cfr. in riferimento ai dati agricoli l'art. 165d cpv. 5 lett. f e g LAgr).

La maggior parte dei dati relativi ai controlli nella produzione primaria fissati nel diritto in materia di epizoozie, protezione degli animali e agricoltura, al momento sono registrati nel sistema d'informazione Acontrol, gestito dall'UFAG, che fa anche parte del sistema d'informazione centrale comune lungo la filiera alimentare (cfr. sopra «Informazioni generali»). La base legale per il trattamento dei dati agricoli in Acontrol è l'articolo 165d LAgr, per l'elaborazione dei dati veterinari è 18

RS 916.408

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l'articolo 45d LFE. La maggior parte dei dati veterinari in Acontrol viene consultata tramite ASAN; vi sono alcuni dati di controllo veterinari che vengono tuttavia registrati direttamente in ASAN. I risultati dei controlli degli animali da macello e del controllo delle carni vengono registrati nel sistema d'informazione Fleko. La consultazione e l'autorizzazione alla trasmissione dovrebbe essere possibile per tutti i dati di controllo veterinari, indipendentemente dal sistema d'informazione in cui sono stati registrati.

Art. 45f

Disposizioni d'esecuzione

Questa disposizione vale per la banca dati sul traffico di animali e i sistemi d'informazione di cui all'articolo 45c capoverso 1 lettere a e b (ASAN, sistema d'informazione OITE e AS-KeTI) e autorizza il Consiglio federale a emanare altre disposizioni sul contenuto, la gestione, il collegamento e (per ASAN) il finanziamento dei sistemi d'informazione. In riferimento alla banca dati sul traffico di animali, il suo contenuto corrisponde al vigente articolo 15a capoverso 4. Il Consiglio federale può concedere per i servizi d'informazione secondo l'articolo 45c capoverso 1 lettere a e b diritti di accesso anche a servizi federali diversi dall'USAV, dall'UFAG e dall'AFD (art. 45d cpv. 3 e 45f lett. c). Inoltre può disciplinare in particolare il collegamento dei sistemi d'informazione con altri sistemi d'informazione di diritto pubblico (lett. d; cfr. l'art. 12 O-SISVet, secondo cui i dati di ASAN sono accessibili da diversi sistemi d'informazione come la banca dati sul traffico di animali o la banca dati sui cani). Le disposizioni di esecuzione determinanti si trovano non solo nell'O-SISVet, ma anche nell'ordinanza del 18 novembre 201519 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi e nell'ordinanza del 18 novembre 201520 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia.

Art. 47

Contravvenzioni e delitti

Cpv. 1 L'articolo 47 LFE disciplina contravvenzioni e delitti. Il vecchio capoverso 1 lettera a conteneva le disposizioni della LFE la cui violazione è punibile. Ora in caso di violazione intenzionale di queste disposizioni la multa massima di 20 000 franchi deve essere aumentata a un massimo di 40 000 franchi.

Il limite massimo delle multe finora previsto non è più adeguato ai tempi. Le multe non sono state mai aumentate dal 1965 e vengono ora adeguatamente maggiorate sulla base del rincaro accumulato. Resta invariato l'articolo 47 capoverso 2 LFE, secondo cui nei casi gravi è prevista una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria.

19 20

RS 916.443.10 RS 916.443.11

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FF 2019

A seguito dell'abrogazione del Concordato sul commercio del bestiame al 1° marzo 2016, decadono anche le disposizioni penali dello stesso. La LFE non conteneva finora disposizioni penali sul commercio del bestiame e tale lacuna deve essere colmata. Pertanto, ora viene aggiunto all'elenco nel capoverso 1 anche l'articolo 20.

Secondo l'articolo 20 capoverso 1 LFE, il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell'esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame. Le relative prescrizioni di esecuzione sono contenute in particolare negli articoli 34­ 37b dell'ordinanza del 27 giugno 199521 sulle epizoozie (OFE). Il Consiglio federale disciplina anche le condizioni per l'esercizio della professione di commerciante di bestiame (art. 20 cpv. 3 LFE). Sulla base di esse, negli articoli 34 e 35 OFE viene regolamentata la patente per il commercio di bestiame. In questo modo, secondo l'articolo 47 capoverso 1 viene punito con una multa fino a 40 000 franchi chi esercita commercio di bestiame senza la relativa patente violando l'articolo 34 OFE.

Allo stesso modo viene punito chi viola altre disposizioni di polizia epizootica relative al commercio del bestiame.

Quella che finora era la lettera b, secondo cui è punibile chi viola le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni elencate, non è più necessaria secondo l'attuale prassi legislativa. Si parte dal presupposto che in caso di violazione delle disposizioni di esecuzione delle prescrizioni elencate vengano violate anche queste prescrizioni. La violazione delle disposizioni di esecuzione significa dunque contemporaneamente una violazione delle prescrizioni elencate. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è sufficiente che una norma penale rimandi alle norme comportamentali di diritto amministrativo (norma di rinvio o norma di compilazione), se da esse può essere desunto il comportamento vietato (6P.62/2007 E. 3.5). Esse vanno lette e interpretate insieme alla disposizione penale, vale a dire devono essere considerate come se il testo della norma di compilazione si trovasse nella disposizione penale (6B_385/2008 E 3.3.2). Nella prassi sono ammessi anche i cosiddetti rimandi a catena. La vigente
lettera b può essere dunque abrogata.

La regolamentazione della lettera c secondo la quale è punibile chi viola una decisione pronunciata nei suoi confronti con comminatoria della pena prevista nel presente articolo è presente con le stesse parole nell'articolo 48 capoverso 1 lettera c.

Le due disposizioni si differenziano esclusivamente per l'entità della multa. Tale differenza non ha senso, visto che l'obiettivo di tutela della norma penale non è il contenuto della decisione, bensì la disobbedienza a decisioni dell'autorità. Si tratta in questo caso del buon funzionamento degli organi dello Stato, l'autorità statale, che si basa sulla Costituzione e la legge. Per tale motivo le due disposizioni vengono raggruppate nell'articolo 48a e uniformate per quanto riguarda l'entità della multa.

La vecchia lettera c può dunque essere abrogata.

Cpv. 2 Il capoverso 2 è rimasto invariato.

21

RS 916.401

3471

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Cpv. 3 Di regola la multa per una contravvenzione per negligenza è pari alla metà di quella per violazione intenzionale. In virtù di tale principio, l'importo massimo di una multa per una contravvenzione per negligenza viene aumentato a 20 000 franchi.

Art. 48

Contravvenzioni

L'articolo 48 viene adattato secondo le modifiche dell'articolo 47. La restrizione prevista finora, ossia che la disposizione non vale per le infrazioni per cui è applicabile l'articolo 47, può essere abrogata. Essa non ha alcuna rilevanza pratica, soprattutto perché le disposizioni elencate nell'articolo 47 e nell'articolo 48 non coincidono, e pertanto non occorre un'apposita regola sulle norme discordanti. La disposizione (lett. b) secondo cui è punibile chi viola le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni elencate, non è più necessaria.

Lo stesso vale per la regolamentazione (lett. c) secondo la quale è punibile chi viola una decisione pronunciata nei suoi confronti con comminatoria della pena prevista nel presente articolo (si vedano per le due modifiche i commenti all'art. 47 cpv. 1).

Secondo il capoverso 2 è punibile chiunque viola una prescrizione d'esecuzione non contemplata dal capoverso 1, sempreché tale contravvenzione sia dichiarata punibile a livello di ordinanza sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione.

Art. 48a

Violazione di una decisione

Questa disposizione riassume l'attuale regolamentazione dell'articolo 47 capoverso 1 lettera c e dell'articolo 48 capoverso 1 lettera c con una multa unitaria. Si veda a tal proposito il commento all'articolo 47 capoverso 1 lettera c. Inoltre ora è punibile solo un'azione intenzionale, visto che una contravvenzione per negligenza è pensabile solo in maniera teorica. Il vecchio contenuto dell'articolo 48a viene ora spostato nel nuovo articolo 48b.

Art. 48b

Infrazioni commesse nelle aziende

Questa disposizione corrisponde nella sostanza all'attuale articolo 48a, che riperende il contenuto dell'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197422 sul diritto penale amministrativo (DPA) e vale dunque per il perseguimento penale da parte delle autorità federali sia di quelle cantonali. Come è consuetudine nella nuova legislazione, non viene riportata più l'intera disposizione, ma ora si rimanda all'articolo 6 DPA. Inoltre con il rimando all'articolo 7 DPA la regolamentazione speciale per multe fino a 5000 franchi viene estesa al perseguimento penale da parte delle autorità cantonali.

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RS 313.0

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Art. 50 Il commercio professionale di bestiame è ora contenuto nell'articolo 47 capoverso 1, anche se allo stesso tempo deve essere raddoppiata anche la multa massima in questa disposizione. In casi gravi (art. 47 cpv. 2) può essere inflitta anche una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria. Il carattere professionale potrebbe rappresentare un caso grave di questo tipo. Per tale motivo non è più necessario uno speciale aumento della pena nel caso in cui il colpevole esercita professionalmente il commercio del bestiame.

Art. 51 La clausola di sussidiarietà contenuta nel vigente articolo 51 viene integrata nella frase introduttiva dell'articolo 47 capoverso 1, come è usuale in altre leggi.

Art. 54a Il contenuto del vigente articolo 54a è spostato nei nuovi articoli 45c­45f, in seguito alla nuova strutturazione dei sistemi d'informazione.

Art. 56a cpv. 3 Si precisa la base legale per la destinazione vincolata del ricavato della tassa di macellazione in base alla prassi attuale.

Art. 57 cpv. 3 lett. b e c nonché cpv. 4 Cpv. 3 lett. b Questa disposizione conferisce all'USAV il mandato di promuovere la prevenzione delle epizoozie. Si tratta dei progetti e delle attività dell'USAV per il riconoscimento precoce e la sorveglianza delle epizoozie. Tra questi rientrano, per esempio, il «Monitoraggio sanitario della fauna selvatica», in cui vengono esaminate e diagnosticate le carcasse di animali selvatici la cui causa di morte non è chiara, o il cosiddetto monitoraggio dei linfonodi nei macelli per il riconoscimento precoce e la sorveglianza della tubercolosi bovina. Secondo le conoscenze attuali, oltre al riconoscimento precoce e alla sorveglianza delle epizoozie, anche il rafforzamento della salute animale è fondamentale per prevenire le epizoozie. Una misura per rafforzare la salute degli animali consiste, per esempio, nel trasmettere ai detentori di animali e ai veterinari le nozioni sull'importanza dell'igiene delle stalle e degli animali nonché sui sintomi delle epizoozie.

L'articolo 57 capoverso 3 lettera b deve essere coerentemente adeguato. Tale disposizione non costituisce una base legale per sovvenzioni federali e non comporta costi aggiuntivi; le attività corrispondenti sono coperte dai fondi disponibili per il settore proprio dell'USAV. Nel caso in cui l'USAV non svolga direttamente i progetti e le attività, questi sono aggiudicati tramite contratti di prestazione di servizi con terzi.

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Cpv. 3 lett. c e 4 Già oggi l'USAV stabilisce annualmente insieme ai Cantoni un programma nazionale ai fini della sorveglianza dell'effettivo di bestiame svizzero con cui vengono riuniti e coordinati i singoli programmi di analisi specifici per le varie epizoozie.

Questo deve essere ora previsto esplicitamente nella legge. La determinazione delle aziende da controllare e delle epizoozie da esaminare è effettuata dall'USAV e dai veterinari cantonali, (cfr. art. 76a OFE). A tale proposito si tiene conto del programma di sorveglianza dell'anno in corso, dell'anno successivo e dell'attuale situazione epizootica. Stabilire insieme gli obiettivi del programma di sorveglianza permette all'USAV e ai Cantoni di impiegare in maniera ottimale le risorse in base ai costi e ai benefici. È possibile per esempio risparmiare trasferendo il prelievo di campioni dalle singole aziende a luoghi centralizzati come laboratori per il controllo del latte o macelli.

Come citato nel commento al capoverso 3 lettera b, i progetti e le attività nell'ambito del riconoscimento precoce vengono assegnati tramite contratti per prestazioni di servizio, se non vengono svolti direttamente dall'USAV. Di conseguenza, il vigente capoverso 4 sulla delega e l'indennizzo dei programmi di riconoscimento precoce può essere abrogata. La regolamentazione della delega e dell'indennizzo del programma nazionale di sorveglianza si trova ora negli articoli 57 capoverso 3 lettera c e 4 nonché 57a.

Art. 57a L'articolo 57a rappresenta una disposizione in materia di sussidi e regolamenta le indennità della Confederazione per il programma nazionale di sorveglianza. Introdotta nella LFE il 1° maggio 201323 come capoverso 4 dell'articolo 57, detta disposizione non corrisponde più ai requisiti odierni che una base legale per le indennità deve soddisfare e deve essere dunque adeguata.

Per il programma di sorveglianza annuale nazionale sono principalmente i Cantoni ad assumersi i costi, che vanno da 4,5 a 7 milioni all'anno. La Confederazione partecipa in maniera forfettaria ai relativi costi dei Cantoni (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. b della legge del 5 ottobre 199024 sui sussidi [LSu]). Le spese annuali da programmare nel budget possono essere, a seconda del finanziamento speciale «sorveglianza delle epizoozie», superiori o inferiori al ricavato stimato. Con
l'attuale sottocopertura del finanziamento speciale le spese vengono corrette nel budget in modo tale da trovarsi al di sotto del ricavo atteso. Se dovesse verificarsi un'eccedenza del finanziamento speciale, si aprirebbe un margine per le spese che va oltre i ricavi. Ci si aspetta tuttavia che le spese si aggirino ogni anno sui 3 milioni di franchi. Tale importo corrisponde all'incirca alla precedente tassa sul fatturato derivante dal commercio del bestiame25, sostituita dalla tassa di macellazione. L'importo forfettario viene utilizzato per la copertura parziale di costi per il prelievo di campioni e analisi di laboratorio. Il Consiglio federale stabilirà in un'ordinanza i criteri secondo i quali 23 24 25

RU 2013 907 RS 616.1 Cfr. messaggio del 7 settembre 2011 concernente la modifica della legge sulle epizoozie; FF 2011 6259, in particolare pag. 6272.

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l'indennità sarà ripartita sui singoli Cantoni. Inoltre disciplinerà la procedura per il pagamento delle indennità. Gli altri costi sono a carico dei Cantoni secondo una chiave di ripartizione stabilita in accordo con la Confederazione e orientata alle dimensioni dell'effettivo e al numero di aziende nei singoli Cantoni.

Legge del 29 aprile 199826 sull'agricoltura Art. 165gbis

Sistema d'informazione concernente i dati sugli animali

La banca dati sul traffico di animali viene gestita fin dalla sua istituzione nel 1999 da Identitas AG (in precedenza Tierverkehrsdatenbank AG), che si occupa anche della manutenzione e dello sviluppo. In origine la banca dati sul traffico di animali era stata avviata per tracciare il traffico di animali al fine di prevenire e combattere le epizoozie.

Nel corso del tempo essa è stata arricchita di altre funzionalità e collegata ad altri sistemi d'informazione del settore veterinario e agricolo. Sono da citare come sistemi d'informazione collegati con la banca dati sul traffico di animali quelli secondo il vecchio articolo 54a LFE, come per esempio il sistema d'informazione Fleko o il sistema d'informazione AGIS gestito dall'UFAG secondo l'articolo 165c LAgr. La banca dati sul traffico di animali è un importante beneficiario di dati ed ha pertanto assunto un'importanza fondamentale per l'esecuzione della legislazione sull'agricoltura. I dati relativi allo spostamento di animali della specie bovina, di bufali, bisonti ed equidi salvati nella banca dati servono per esempio sia al calcolo dei pagamenti diretti legati agli animali sia a scopi statistici.

Il trasferimento della gestione nel senso più ampio del termine (manutenzione, ulteriore sviluppo e futura sostituzione) della banca dati sul traffico di animali a Identitas AG e le relative disposizioni vengono fissate nella LFE (cfr. anche il commento all'articolo 7a LFE). Si rinuncia a una formulazione analoga nell'articolo 165gbis LAgr. La grande importanza della banca dati sul traffico di animali e le funzionalità ad essa correlate rendono opportuno e appropriato inserire nella LAgr, in parallelo alle modifiche nella legge sulle epizoozie, il trattamento dei dati della banca dati sul traffico di animali per scopi di politica agraria. Questo prende in considerazione anche il fatto che la responsabilità della Confederazione per la banca dati sul traffico di animali è assunta dall'USAV e dall'UFAG (in base al proprio ambito di competenze). Per l'esecuzione di misure di politica agraria attualmente non vengono riscossi emolumenti supplementari dai detentori di animali. Il Consiglio federale ha però la facoltà di disciplinare l'assunzione dei costi, per cui la riscossione di emolumenti può entrare in linea di conto.

I sistemi d'informazione di cui agli articoli 165c LAgr (AGIS) e 165d LAgr (Actontrol), anch'essi contenenti dati relativi agli animali, non fanno parte della banca dati sul traffico di animali.

26

RS 910.1

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Cpv. 1 I dati della banca dati sul traffico di animali dovrebbero fornire un aiuto all'esecuzione in materia di epizoozie, ma anche di politica agraria. Tali dati dovrebbero fungere da base e poter essere adeguatamente elaborati nell'ambito dell'esecuzione di misure di politica agricola. Nell'ottica dello sfruttamento delle sinergie, appare poco opportuno rilevare nuovamente gli stessi dati per l'esecuzione di tali misure. Al Consiglio federale è conferita la competenza di disciplinare a livello di ordinanza quali dati possono essere trattati in questo contesto.

I dati della banca dati sul traffico di animali vengono utilizzati per esempio per l'esecuzione delle seguenti misure: ­

sulla base del traffico di animali della specie bovina o equina notificato (i cavalli rappresentano una novità dal 2018), vengono calcolate le unità di bestiame grosso (UBG) in base all'articolo 21 dell'ordinanza BDTA in combinato disposto con l'articolo 36 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 ottobre 201327 sui pagamenti diretti e determinato il numero di animali nel giorno di conteggio (1° gennaio). I valori calcolati vengono messi a disposizione dei Cantoni per il conteggio dei contributi relativi a SSRA28, URA29, alpeggio ed estivazione e del loro pagamento.

­

I dati così calcolati vengono inoltre utilizzati nell'ambito del calcolo della densità minima di animali per i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento (art. 50 cpv. 4 OPD) e per la produzione di carne e latte basata sulla superficie inerbita (art. 71 cpv. 3 OPD) e per scopi statistici secondo l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 30 giugno 199330 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti.

­

Per l'attuazione dell'articolo 48 LAgr per l'attribuzione delle quote del contingente doganale ci si basa sul numero di animali macellati secondo le notifiche di macellazione dei detentori alla banca dati. Le relative disposizioni di esecuzione sono contenute negli articoli 24 e 24b dell'ordinanza del 26 novembre 200331 sul bestiame da macello (OBM) e nell'articolo 21 e nell'allegato 1 dell'ordinanza BDTA.

­

Secondo l'articolo 49 LAgr in combinato disposto con l'articolo 3 OBM i macelli devono comunicare alla banca dati sul traffico di animali il risultato della classificazione neutrale della qualità degli animali macellati.

Cpv. 2 Il capoverso 2 prevede che il Consiglio federale possa delegare direttamente a Identitas AG, sulla base di ordinanze, ulteriori compiti riguardanti l'esecuzione o il sostegno all'esecuzione di misure di politica agraria. Da citare sono a tal proposito il trasferimento del cosiddetto calcolatore di UBG (vedi commento al cpv. 1) e dell'Helpdesk per il portale Internet Agate. Visto che la banca dati sul traffico di 27 28 29 30 31

RS 910.13 URA = uscita regolare all'aperto SSRA = sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali RS 431.903 RS 916.341

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animali è raggiungibile unicamente tramite il portale Internet Agate, anche per problemi di accesso vi è una stretta connessione/causalità con la ricerca di soluzioni.

Pertanto è possibile creare sinergie nell'assistenza all'utente in modo che i problemi, indipendentemente dal fatto che essi si presentino solo con il portale oppure con la banca dati stessa, siano analizzati e risolti da un unico servizio. A tale proposito assume rilevanza il fatto che quasi il 90 per cento dei ticket aperti presso l'Helpdesk riguardano in ultima analisi funzionalità della banca dati sul traffico di animali o applicazioni gestite da Identitas AG. Non è sempre chiaro dove risiedono le cause di un problema, che può essere legato al processo di autentificazione del portale Internet Agate o all'applicazione a valle, oppure può trattarsi addirittura di un problema combinato, cosa che per gli utenti è spesso difficile da stabilire. Se a occuparsene è un'unica organizzazione di supporto, è probabile che venga trovata la soluzione più efficace. Vista la conoscenza specialistica di Identitas AG con la tematica agraria, al Consiglio federale deve essere data anche la possibilità di delegare direttamente a Identitas AG il supporto di livello 1 per il sistema d'informazione HODUFLU (art. 165f LAgr). Il compito fondamentale di Identitas AG è tuttavia la gestione della banca dati sul traffico di animali finalizzata alla sorveglianza del traffico di animali e della salute degli animali.

Infine al Consiglio federale viene conferita la competenza di disciplinare a livello di ordinanza il trasferimento dei compiti, l'assunzione dei costi e il trattamento dei dati.

Per quanto riguarda l'assunzione dei costi, si intende anche valutare l'opportunità di un finanziamento tramite gli emolumenti degli utenti.

5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni per la Confederazione

Il disegno di legge non ha ripercussioni finanziarie né di personale sulla Confederazione, dato che gli adeguamenti delle disposizioni di legge non comportano oneri aggiuntivi nell'ambito degli indennizzi per il programma nazionale di sorveglianza, degli aiuti finanziari ai servizi di sanità animale e dei sistemi d'informazione. Considerato l'innalzamento dell'importo massimo delle multe di cui all'articolo 47, le entrate per la Confederazione potrebbero aumentare.

La semplificazione dei flussi finanziari per gli indennizzi dei compiti trasferiti a Identitas AG avviene senza incidere sul bilancio. Identitas AG presenterà gli emolumenti nel conto economico come introiti. In questo modo la Confederazione perde tali emolumenti ma, per contro, non dovrà effettuare altri pagamenti a Identitas AG.

5.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Il disegno di legge non ha ripercussioni sui Cantoni, sui Comuni, sui centri urbani, sugli agglomerati e neppure sulle regioni di montagna. Considerato l'innalzamento dell'importo massimo delle multe di cui all'articolo 47, le entrate per i Cantoni potrebbero aumentare.

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5.3

Ripercussioni per l'economia

Il disegno di legge non ha ripercussioni sull'economia, sulla società e l'ambiente. È nell'interesse di tutto il Paese assicurare una tracciabilità capillare di animali e prodotti animali sia nell'ambito della prevenzione e della lotta alle epizoozie sia per la sicurezza delle derrate alimentari di origine animale. Allo stesso modo è possibile assicurare l'esecuzione di misure di politica agraria sfruttando in maniera ottimale le sinergie e mantenendo snello il processo amministrativo.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Secondo l'articolo 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale 32 (Cost.), la Confederazione emana prescrizioni sulla «lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell'uomo e degli animali». In questo ambito la Confederazione ha piena competenza legislativa.

La presente modifica della LAgr si base inoltre sull'articolo 104 Cost., che conferisce alla Confederazione ampie competenze e compiti nell'elaborazione delle misure di politica agraria (art. 104 cpv. 3 Cost.). Le proposte di adeguamento corrispondono alle competenze della Confederazione in riferimento al mantenimento di un'agricoltura sostenibile e concorrenziale e ricadono nell'ambito delle competenze della Confederazione stabilite dalla Costituzione.

6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte corrispondono agli impegni internazionali assunti dalla Svizzera, in particolare a quelli secondo l'allegato 11 («Allegato veterinario») nell'ambito dell'Accordo del 21 giugno 199933 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, in base al quale la Svizzera è tenuta a registrare gli animali e i loro movimenti per motivi legati alla salute degli stessi e alla sicurezza delle derrate alimentari.

La compatibilità dell'attribuzione diretta di compiti a Identitas AG con l'accordo del 15 aprile 199434 sugli appalti pubblici è garantita, poiché Identitas AG, in qualità di committente dei mezzi d'esercizio necessari per la fornitura delle sue prestazioni non commerciali, è soggetta al diritto federale sugli acquisti pubblici.

32 33 34

RS 101 RS 0.916.026.81 RS 0.632.231.422

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6.3

Forma dell'atto

Conformemente all'articolo 164 capoverso 1 Cost. e all'articolo 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 200235 sul Parlamento, tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale.

6.4

Subordinazione al freno alle spese

Secondo l'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. le disposizioni in materia di sussidi, i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

Gli articoli 11a e 57a LFE rappresentano la base legale per gli aiuti finanziari ai servizi di sanità animale e per gli indennizzi dei Cantoni in relazione al programma nazionale di sorveglianza. Non si tratta di nuove spese: le disposizioni vengono semplicemente adeguate ai requisiti attuali che una base legale in materia di sovvenzioni deve soddisfare. Con la nuova base legale non è prevista alcuna intensificazione dei compiti, e pertanto gli articoli 11a e 57a LFE non sono soggetti al freno alle spese.

6.5

Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

Il disegno non tocca la ripartizione dei compiti né l'adempimento dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

6.6

Conformità alla legge sui sussidi

Secondo l'articolo 4 LSu, nell'elaborazione, nell'emanazione e nella modifica delle norme di diritto concernenti gli aiuti finanziari e le indennità, il Consiglio federale e l'Amministrazione federale si attengono ai principi del capitolo 2 di tale legge.

Nel contesto dell'uniformazione della prassi e delle procedure di sovvenzionamento in relazione ai servizi di sanità animale, si è rivelato necessario aggiornare la base legale per il loro sostegno. L'articolo 11a LFE, in vigore dal 1° luglio 197736, non soddisfa più gli attuali requisiti in materia di sussidi. La disposizione è dunque precisata nel senso che il sostegno ai servizi di sanità animale è un aiuto finanziario, nell'ambito dei crediti concessi, per coprire parzialmente i costi dei servizi di sanità animale in virtù di convenzioni sulle prestazioni e per i quali non sussiste alcun diritto legale. L'obiettivo dei servizi di sanità animale è di promuovere la salute e il benessere degli animali, la detenzione adeguata e dunque di produrre derrate alimen35 36

RS 171.10 RU 1977 1187

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tari qualitativamente ineccepibili. Come in passato, il Consiglio federale può emanare prescrizioni, in particolare per quanto riguarda i requisiti, l'importo e la procedura per il versamento degli aiuti finanziari. Il presente adeguamento dell'articolo 11a LFE è di natura prevalentemente formale e non comporta novità significative per quanto concerne l'attuale prassi in materia di sussidi per i servizi di sanità animale.

Secondo l'articolo 57a LFE, per le prestazioni fornite nell'ambito del programma nazionale annuale di sorveglianza i Cantoni ricevono un indennizzo equivalente al ricavato della tassa di macellazione. Gli indennizzi servono a compensare parzialmente l'onere finanziario che grava sui Cantoni per il programma annuale nazionale di sorveglianza (cfr. commento all'art. 57a LFE). Con l'articolo 57a LFE non viene creata nessuna nuova disposizione in materia di sussidi. Il vecchio capoverso 4 dell'articolo 57 è stato introdotto nella LFE il 1° maggio 201337, tuttavia esso non corrisponde più ai requisiti odierni che una base legale per le indennità deve soddisfare e deve essere dunque adeguato. Il sussidio è giustificato anche in tempi odierni non da ultimo dal fatto che un effettivo esente da epizoozie è di fondamentale importanza per il Paese, sia dal punto di vista economico che sociale. L'assenza di epizoozie garantisce derrate alimentari di origine animale sicure e rappresenta il presupposto per il commercio internazionale di animali e prodotti animali.

L'importo del sussidio è calcolato sulla base dei ricavi a destinazione vincolata provenienti dalla tassa di macellazione (art. 56a cpv. 3) e corrisponde approssimativamente, con circa 3 milioni di franchi all'anno, alle vecchie tasse sul fatturato nel commercio di bestiame (cfr. commento all'art. 57a). Di conseguenza, per i Cantoni rappresenta un sostituto dei fondi destinati in passato alla prevenzione delle epizoozie. Senza le indennità, non si riuscirebbe più ad attuare il programma di sorveglianza nella stessa misura ed eventuali epizoozie potrebbero rimanere incontrollate e si rischierebbe così di pregiudicare l'elevato livello della salute animale in Svizzera.

Conformemente all'articolo 76a capoverso 2 OFE, previa consultazione dei veterinari cantonali, l'USAV stabilisce l'oggetto e la portata del programma nazionale di
sorveglianza. Questa procedura garantisce che la Confederazione possa influenzare al meglio l'utilizzo dei fondi messi a disposizione a titolo di indennità. Il Consiglio federale stabilirà inoltre i criteri secondo cui gli indennizzi sono ripartiti tra i singoli Cantoni e le modalità della procedura per il versamento degli indennizzi (cpv. 2).

6.7

Delega di competenze legislative

Secondo l'articolo 7a capoverso 6 LFE e l'articolo 165gbis capoverso 2 LAgr, il Consiglio federale può delegare a Identitas AG ulteriori compiti in stretto rapporto con la sorveglianza del traffico e della salute degli animali o compiti necessari all'esecuzione di misure di politica agricola. Il Consiglio federale regola anche il loro finanziamento. Esso disciplina inoltre il finanziamento degli altri sistemi d'informazione secondo l'articolo 45c capoverso 1 (ASAN escluso, cfr. art. 45c cpv. 3 e 4) e specifica segnatamente le responsabilità per il trattamento dei dati e la portata degli accessi online (art. 45f) per la BDTA e i sistemi d'informazione di cui 37

RU 2013 907

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all'articolo 45c capoverso 1 lettere a e b (ASAN, sistema d'informazione OITE e AS-KeTI). Il Consiglio federale può inoltre, così come avveniva finora, stabilire le condizioni, l'importo e la procedura per il versamento degli aiuti finanziari ai servizi di sanità animale (art. 11a). Per i sussidi destinati al programma nazionale di sorveglianza, il Consiglio federale definirà i criteri di ripartizione della compensazione tra i singoli Cantoni e stabilirà le modalità di pagamento (art. 57a).

6.8

Protezione dei dati

Secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPD, gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale. I dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità possono essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale (art. 17 cpv. 2 LPD). Visto che i sistemi d'informazione di cui all'articolo 45c capoverso 1 lettere a e b LFE (ASAN, sistema d'informazione OITE e AS-KeTI) contengono anche dati personali degni di particolare protezione, l'autorizzazione al trattamento dei dati e alla consultazione degli stessi viene disciplinata a livello di legge. Si stabilisce in concreto quali organi possono trattare o consultare i dati e a quale scopo. Il catalogo dei dati dei sistemi d'informazione nonché le responsabilità in materia di trattamento dei dati, il collegamento dei sistemi d'informazione e l'obbligo di conservazione e di archiviazione possono essere disciplinati a livello di ordinanza (cfr. art. 45f).

La banca dati sul traffico di animali non contiene dati personali degni di particolare protezione. Così come avveniva finora, conformemente all'articolo 45f LFE, il catalogo dei dati, i diritti di accesso ecc. sono pertanto disciplinati a livello di ordinanza (cfr. ordinanza BDTA). Nella LAgr si crea la base legale per il trattamento dei dati della banca dati sul traffico di animali per scopi di politica agricola. Le relative disposizioni di esecuzione saranno disciplinate anche a livello di ordinanza.

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