Legge sulle epizoozie

Disegno

(LFE) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20191, decreta: I La legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie è modificata come segue: Art. 7a

Identitas AG

Identitas AG gestisce il sistema d'informazione concernente i dati sugli animali (banca dati sul traffico di animali) di cui all'articolo 45b.

1

Al fine di garantire la sorveglianza del traffico di animali e della salute degli animali, la Confederazione partecipa a Identitas AG. Essa detiene la maggioranza del capitale di Identitas AG.

2

Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici di Identitas AG. Esso può proporre all'assemblea generale rappresentanti della Confederazione per l'elezione in seno al consiglio d'amministrazione.

3

Il consiglio d'amministrazione di Identitas AG provvede all'attuazione degli obiettivi strategici. Presenta ogni anno al Consiglio federale un rapporto sul conseguimento di tali obiettivi e mette a disposizione le informazioni necessarie per verificarne il raggiungimento.

4

La gestione della banca dati sul traffico di animali è il compito fondamentale di Identitas AG.

5

Il Consiglio federale può delegare a Identitas AG ulteriori compiti necessari per l'attuazione di misure e per la gestione di dati nei settori della salute degli animali, della protezione degli animali e della sicurezza delle derrate alimentari, a condizione che tali compiti siano strettamente connessi con il compito fondamentale di Identitas AG. Esso disciplina l'assunzione dei costi.

6

1 2

FF 2019 3451 RS 916.40

2018-3436

3483

Epizoozie. L

FF 2019

Identitas AG può fornire prestazioni commerciali a terzi, a condizione che queste non compromettano l'adempimento dei compiti federali. Per le sue prestazioni commerciali deve fissare prezzi di mercato e impostare la contabilità aziendale in modo tale da poter documentare costi e i ricavi delle singole prestazioni. Il sovvenzionamento indiretto delle prestazioni commerciali non è consentito.

7

Art. 10 cpv. 1 n. 11 Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Esso stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Esso disciplina segnatamente: 1

11. l'approvazione dei programmi nazionali di lotta contro le epizoozie che assumono importanza in relazione con il commercio internazionale di animali, applicati nel quadro dei servizi di sanità animale.

Titolo dopo l'art. 11

IIIa. Servizi di sanità animale Art. 11a I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili.

1

La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale.

2

Gli aiuti finanziari sono versati solo se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Vengono versati sulla base di convenzioni sulle prestazioni.

3

4

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni: a.

sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari;

b.

sull'ammontare degli aiuti finanziari;

c.

sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari.

Esso può prevedere che le persone che ricorrono alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano obbligate a versare contributi adeguati.

5

Art. 14 cpv. 1 Ogni animale della specie bovina, ovina, caprina e suina deve essere contrassegnato e registrato nella banca dati sul traffico di animali. I costi dell'identificazione e della registrazione degli animali sono a carico dei rispettivi detentori.

1

3484

Epizoozie. L

Art. 15a

FF 2019

Registrazione del traffico di animali

Il traffico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina deve essere registrato nella banca dati sul traffico di animali.

1

I detentori di animali sono tenuti a registrare nella banca dati sul traffico di animali tutti gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi.

2

Art. 15b Abrogato Art. 24 cpv. 3 lett. a 3

Allo scopo di evitare la propagazione di un'epizoozia, l'USAV può: a.

limitare o vietare l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici; per la descrizione delle zone e dei territori interessati da limitazioni o divieti di traffico si può rinviare alle decisioni di esecuzione dell'UE, anche se le zone e i territori in questione sono descritti soltanto nella lingua nazionale del rispettivo Stato;

Titolo dopo l'art. 45a

Vb. Sistemi d'informazione Art. 45b

Banca dati sul traffico di animali

È allestita una banca dati sul traffico di animali per la sorveglianza del traffico di animali e della salute degli animali.

1

La banca dati sul traffico di animali contiene i dati sugli animali e sul traffico di animali secondo gli articoli 14, 15a e 16.

2

La gestione della banca dati sul traffico di animali viene finanziata tramite gli emolumenti versati dai detentori di animali e da altre persone soggette al versamento di emolumenti. Il Consiglio federale determina chi è soggetto al versamento di emolumenti e l'importo di questi.

3

Gli emolumenti sono fatturati e riscossi da Identitas AG. In caso di controversie sulle fatture, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) emana una decisione.

4

Art. 45c

Altri sistemi d'informazione: gestione e finanziamento

L'USAV gestisce altri sistemi d'informazione per sostenere l'esecuzione della legislazione nei settori della salute degli animali, della protezione degli animali e della sicurezza delle derrate alimentari nonché per valutare i dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione, in particolare: 1

a.

il sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione;

3485

Epizoozie. L

b.

FF 2019

i sistemi d'informazione per il trattamento dei dati relativi all'importazione di animali e prodotti animali.

I sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 sono parte del sistema d'informazione centrale lungo la filiera alimentare comune all'UFAG e all'USAV, inteso a garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile.

2

I costi di gestione del sistema d'informazione di cui al capoverso 1 lettera a sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni. I contributi dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di licenze che consentono l'accesso al sistema d'informazione.

3

Il Consiglio federale disciplina l'assunzione dei costi per gli altri sistemi d'informazione; in particolare può prevedere che i Cantoni contribuiscano finanziariamente ai sistemi d'informazione che essi utilizzano per i loro compiti d'esecuzione.

4

Art. 45d

Altri sistemi d'informazione: contenuto e trattamento dei dati

I sistemi d'informazione di cui all'articolo 45c capoverso 1 lettere a e b contengono dati personali, compresi i dati sulle misure amministrative e sulle sanzioni penali.

1

Nell'ambito dei loro compiti legali, i seguenti servizi e le seguenti persone possono trattare online i dati nei sistemi d'informazione di cui all'articolo 45c capoverso 1 lettere a e b: 2

a.

l'USAV e l'UFAG: per garantire la sicurezza e l'igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile;

b.

l'Amministrazione federale delle dogane: per garantire la sicurezza e l'igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile in relazione al trasporto di merci verso o dal territorio doganale;

c.

le autorità cantonali d'esecuzione e i terzi incaricati di compiti di esecuzione: per adempiere ai loro compiti nel rispettivo ambito di competenza.

Il Consiglio federale può prevedere che altri servizi federali, nell'ambito dei loro compiti legali, possano richiamare online i dati nei sistemi d'informazione di cui all'articolo 45c capoverso 1 lettere a e b.

3

I Cantoni sono autorizzati a utilizzare il sistema d'informazione di cui al capoverso 1 lettera a per i propri compiti d'esecuzione nei settori della salute degli animali, della protezione degli animali e della sicurezza delle derrate alimentari. Gli accessi online a dati cantonali sono disciplinati dal diritto dei singoli Cantoni.

4

Art. 45e

Dati di controllo

Ogni persona può consultare i dati sui controlli e i relativi risultati riguardanti la sua azienda e i suoi animali.

1

3486

Epizoozie. L

FF 2019

I detentori di animali da reddito possono autorizzare l'USAV a trasmettere a terzi i dati relativi alla protezione dei loro animali da reddito e alla loro produzione primaria.

2

Art. 45f

Disposizioni d'esecuzione

Per la banca dati sul traffico di animali e i sistemi d'informazione di cui all'articolo 45c capoverso 1 lettere a e b, il Consiglio federale disciplina: a.

le strutture e i cataloghi dei dati;

b.

le responsabilità relative al trattamento dei dati;

c.

i diritti di accesso, segnatamente la portata degli accessi online;

d.

il collegamento dei sistemi d'informazione tra di loro e con altri sistemi di informazione gestiti sulla base del diritto pubblico;

e.

le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;

f.

la collaborazione con i Cantoni, segnatamente i particolari relativi al finanziamento dei sistemi d'informazione di cui all'articolo 45c capoverso 1 lettera a;

g.

l'obbligo di conservazione e di distruzione;

h.

l'archiviazione.

Art. 47

Contravvenzioni e delitti

Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale3, è punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 20, 24, 25 e 27.

1

2

Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria.

3

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

Art. 48

Contravvenzioni

È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30.

1

È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una prescrizione d'esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione.

2

3

3

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 5000 franchi.

RS 311.0

3487

Epizoozie. L

Art. 48a

FF 2019

Violazione di una decisione

È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una decisione pronunciata nei suoi confronti con comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

Art. 48b

Infrazioni commesse nell'azienda

Le disposizioni relative alle infrazioni commesse nell'azienda di cui agli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo si applicano anche in caso di perseguimento penale da parte delle autorità cantonali.

Art. 50, 51 e 54a Abrogati Art. 56a cpv. 3 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse per indennizzare i Cantoni per il programma nazionale di sorveglianza di cui all'articolo 57a.

3

Art. 57 cpv. 3 lett. b e c, nonché 4 3

L'USAV: b.

promuove la prevenzione delle epizoozie; in particolare attua progetti e altre attività volti a rafforzare la salute degli animali e per il riconoscimento precoce e la sorveglianza delle epizoozie;

c.

insieme ai Cantoni stabilisce annualmente un programma nazionale di sorveglianza degli effettivi di animali svizzeri.

Per il programma nazionale di sorveglianza, d'intesa con i Cantoni, determina le aziende che devono essere da questi controllate e le epizoozie per le quali gli animali devono essere esaminati. Fissa i criteri dei controlli e prescrive quali informazioni devono essergli trasmesse.

4

Art. 57a

Indennizzo per il programma nazionale di sorveglianza

Per le prestazioni di cui all'articolo 57 capoversi 3 lettera c e 4 i Cantoni sono indennizzati con un importo forfettario a parziale copertura dei costi del programma nazionale di sorveglianza.

1

L'indennizzo è versato entro i limiti dei crediti stanziati. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di ripartizione degli indennizzi tra i singoli Cantoni e determina la procedura per il versamento.

2

4

RS 313.0

3488

Epizoozie. L

FF 2019

II La legge del 29 aprile 19985 sull'agricoltura è modificata come segue: Art. 165gbis

Sistema d'informazione concernente i dati sugli animali

I dati della banca dati sul traffico di animali di cui all'articolo 45b della legge del 1° luglio 19666 sulle epizoozie (LFE) possono essere trattati ai fini dell'esecuzione di misure di politica agraria. Il Consiglio federale disciplina quali dati possono essere trattati.

1

Il Consiglio federale può trasmettere a Identitas AG (art. 7a LFE) compiti riguardanti l'esecuzione di misure di politica agraria. Esso disciplina la delega di compiti, l'assunzione dei costi e il trattamento dei dati.

2

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5 6

RS 910.1 RS 916.40

3489

Epizoozie. L

3490

FF 2019