Termine di referendum: 9 aprile 2020

Legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) (Concessione di prestazioni complementari alle vittime) Modifica del 20 dicembre 2019 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 29 ottobre 20191; visto il parere del Consiglio federale del 27 novembre 20192, decreta: I La legge federale del 30 settembre 20163 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 è modificata come segue: Art. 4 cpv. 6 lett. c 6

Per il contributo di solidarietà vale inoltre quanto segue: c.

1 2 3 4

non comporta una riduzione né delle prestazioni dell'aiuto sociale né delle prestazioni ai sensi della legge federale del 6 ottobre 20064 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).

FF 2019 6731 FF 2019 6827 RS 211.223.13 RS 831.30

2019-3728

7203

Misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari prima del 1981. LF (Concessione di prestazioni complementari alle vittime)

Art. 21a

FF 2019

Disposizioni transitorie della modifica del 20 dicembre 2019

L'articolo 4 capoverso 6 lettera c nel tenore della modifica del 20 dicembre 2019 si applica anche ai contributi di solidarietà versati prima dell'entrata in vigore di tale modifica.

1

In deroga all'articolo 53 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 20005 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), le decisioni sulle prestazioni complementari annue in cui un contributo di solidarietà è stato preso in considerazione nel computo del reddito secondo l'articolo 11 LPC6 sono riconsiderate, su richiesta dell'assicurato, se la presente modifica comporta un aumento della prestazione complementare annua.

2

In deroga all'articolo 24 LPGA, il diritto al versamento retroattivo di prestazioni complementari derivante dalla presente modifica non si estingue.

3

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla scadenza del termine di referendum. In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2

Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2019

Consiglio nazionale, 20 dicembre 2019

Il presidente: Hans Stöckli La segretaria: Martina Buol

La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 31 dicembre 20197 Termine di referendum: 9 aprile 2020

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RS 830.1 RS 831.30 FF 2019 7203

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