Termine per la raccolta delle firme: 26 settembre 2020

Iniziativa popolare federale «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)», presentata il 27 febbraio 2019; dopo che il 22 febbraio 2019 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)», presentata il 27 febbraio 2019, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Leugger-Eggimann Urs, Hofmattweg 61, 4144 Arlesheim 2. Müller Werner, Surbgasse 28, 8165 Schöfflisdorf 3. Rodewald Raimund, Schweizersbodenweg 9, 2502 Biel 4. Schmid Adrian, Untergütschstrasse 26, 6003 Luzern 5. Pearson Perret Sarah, Chemin Bel-Air 51, 2000 Neuchâtel 6. Schneider Schüttel Ursula, Oberes Neugut 21, 3280 Murten 7. Oberer Suzanne, Erzenbergstrasse 102, 4410 Liestal 8. Fluri Kurt, Munzingerweg 8, 4500 Solothurn 9. Killias Martin, Rubeggweg 42, 5600 Lenzburg 10. Marendaz Guignet Evelyne, Rue de l'Indépendance 3, 1096 Cully 11. Rausch Heribert, Gsteigstrasse 24, 8703 Erlenbach 12. Riva Enrico, Engestrasse 49, 3012 Bern 13. Haus Maja, Rathausgasse 13, 4500 Solothurn 14. Seidl Irmengard, Hohenklingenstrasse 41, 8049 Zürich

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Iniziativa Biodiversità, casella postale 5534, 8050 Zurigo, e pubblicata nel Foglio federale del 26 marzo 2019.

12 marzo 2019

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 78a

Paesaggio e biodiversità

A complemento dell'articolo 78, la Confederazione e i Cantoni provvedono, nell'ambito delle loro competenze, affinché: 1

a.

siano preservati i paesaggi, i siti caratteristici, i luoghi storici, nonché i monumenti naturali e culturali degni di protezione;

b.

la natura, il paesaggio e il patrimonio architettonico siano tutelati anche al di fuori degli oggetti protetti;

c.

siano messi a disposizione le superfici, i mezzi e gli strumenti necessari per la salvaguardia e il rafforzamento della biodiversità.

Sentiti i Cantoni, la Confederazione designa gli oggetti protetti d'importanza nazionale. I Cantoni designano gli oggetti protetti d'importanza cantonale.

2

Gli interventi rilevanti sugli oggetti protetti della Confederazione devono essere giustificati da interessi preponderanti d'importanza nazionale; gli interventi rilevanti sugli oggetti protetti dei Cantoni devono essere giustificati da interessi preponderanti d'importanza cantonale o nazionale. L'essenza dei valori protetti dev'essere conservata intatta. Alla protezione delle paludi e dei paesaggi palustri si applica l'articolo 78 capoverso 5.

3

La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni per la salvaguardia e il rafforzamento della biodiversità.

4

Art. 197 n. 125 12. Disposizione transitoria dell'art. 78a (Paesaggio e biodiversità) Entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 78a da parte del Popolo e dei Cantoni, la Confederazione e i Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione.

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RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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