Analisi del DNA nei procedimenti penali Rapporto della CdG-S del 27 agosto 2019 Parere del Consiglio federale del 23 ottobre 2019

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 158 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) del 27 agosto 20191 sulle analisi del DNA nei procedimenti penali.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 ottobre 2019

In nome del Consiglio federale: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Parere 1

Situazione iniziale

In passato la prassi in materia di ricorso all'analisi del DNA sulla base dell'articolo 255 del Codice di procedura penale (CPP)2 seguita in alcuni Cantoni è stata oggetto di critiche. Secondo queste critiche la polizia avrebbe violato il principio di proporzionalità prelevando campioni di DNA non solo in modo sistematico ma anche nel contesto di reati minori. Con una decisione principale del 2014 il Tribunale federale ha circoscritto le condizioni per ordinare l'analisi del DNA.

Per i suddetti motivi le Commissioni della gestione delle Camere federali (CdG) hanno incaricato nella seduta del 27 gennaio 2017 il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) di valutare il ricorso all'analisi del DNA nei procedimenti penali.

Nel suo rapporto la CdG-S ha formulato quattro raccomandazioni e presentato alcune constatazioni. Il 27 agosto 2019 il Consiglio federale è stato invitato a esprimersi in merito alle constatazioni e alle raccomandazioni entro il 25 ottobre 2019, esponendo al contempo le misure che intende adottare e la relativa tempistica.

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Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale risponde come segue alle raccomandazioni e alle constatazioni contenute nel rapporto.

Raccomandazione 1 ­ Armonizzazione della prassi cantonale Il Consiglio federale determina in quale misura sia utile precisare le condizioni legali alle quali può essere ordinata un'analisi del DNA, in particolare in caso di reati perseguibili su querela. In collaborazione con i Cantoni, analizza una migliore armonizzazione nella prassi dei Cantoni. Vaglia anche le possibilità di un rafforzamento del pilotaggio da parte di fedpol.

Al numero 1.2.2 del rapporto della CdG-S sono elencate le singole competenze della Confederazione nel settore dell'analisi del DNA. La prima competenza indicata è il «disciplinamento delle condizioni legali». Si tratta al contempo dell'ambito nel quale la Confederazione può principalmente contribuire all'«armonizzazione della prassi cantonale» ed è ciò che la Confederazione sta effettivamente già facendo.

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La giurisprudenza del Tribunale federale sulle condizioni poste per il prelievo di un campione e l'allestimento di un profilo del DNA consente una certa uniformazione della prassi dei Cantoni. Nel messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 20193 concernente la modifica del CPP, le condizioni legali per ordinare l'allestimento e l'analisi di un profilo del DNA sono del RS 312.0 FF 2019 5523

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resto precisate rispetto al diritto vigente. La formulazione breve del vigente articolo 255 capoverso 1 CPP («per far luce su un crimine o su un delitto»), è sostituita dagli articoli 255 e 257 D-CPP che, per quanto concerne l'allestimento di un profilo del DNA, operano una distinzione tra reato oggetto del procedimento (art. 255 cpv. 1), reati passati (art. 255 cpv. 1bis) e reati futuri (art. 257).

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La CdG-S osserva che l'armonizzazione della prassi in materia di prelievo di un campione e di allestimento di un profilo del DNA andrebbe anche perseguita proprio in vista dell'introduzione della fenotipizzazione quale nuova applicazione dell'analisi del DNA. In tale contesto occorre tuttavia considerare che la fenotipizzazione viene effettuata esclusivamente sulle tracce di DNA rinvenute sul luogo del reato e non sui campioni di DNA prelevati dalle autorità su persone di identità nota. Inoltre, il ricorso alla fenotipizzazione è limitato ai fini della ricerca e non è previsto alcun trattamento dei dati nel sistema d'informazione sui profili del DNA. Tra la succitata prassi in materia di prelievo di un campione e di allestimento del profilo del DNA di una persona e la possibilità della fenotipizzazione di tracce biologiche non esiste quindi alcuna correlazione diretta. Poiché la fenotipizzazione non è contemplata dall'attuale quadro normativo, non vi è alcuna necessità di armonizzare differenti prassi cantonali. Con l'avamprogetto del 28 agosto 20194 concernente la modifica della legge sui profili del DNA il Consiglio federale sottopone una proposta di disciplinamento della fenotipizzazione. Vengono dunque creati i presupposti affinché (anche) in questo settore di applicazione possa consolidarsi, sulla base di una disposizione federale, una giurisprudenza del Tribunale federale volta a garantire che i Cantoni e la Confederazione applichino lo strumento in modo conforme al diritto e al principio di proporzionalità.

La Confederazione fornisce quindi il contributo che è tenuta ad apportare per far luce sulla prassi nell'ambito dei profili del DNA, elaborando disposizioni legali dettagliate.

Il Consiglio federale pertanto ritiene questa raccomandazione già attuata.

Raccomandazione 2 ­ Mandato del DFGP all'Ufficio di coordinamento Il Consiglio federale è invitato a garantire che il mandato affidato all'Ufficio di coordinamento dal DFGP sia riesaminato periodicamente e, se del caso, sottoposto a una nuova procedura di valutazione e di attribuzione.

Il Consiglio federale intende dar seguito a questa raccomandazione e incarica il DFGP di sottoporgli, entro la fine del 2020, proposte concrete di adeguamento dell'ordinanza del 3 dicembre 20045 sui profili del DNA relative al modo in cui effettuare un tale esame periodico. Occorrerà in particolare disciplinare nuovamente la periodicità di tale esame, i criteri di valutazione e le possibili ripercussioni. Il 4

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Il documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione in corso > Dipartimento federale di giustizia e polizia.

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Consiglio federale è dell'avviso che l'assegnazione di mandati tra due autorità pubbliche non sottostia al diritto in materia di acquisti pubblici. Con l'attuale fornitore di prestazioni, l'IML di Zurigo, queste condizioni sono soddisfatte.

Raccomandazione 3 ­ Indipendenza dell'Ufficio di coordinamento Il Consiglio federale provvede affinché l'Ufficio di coordinamento possa adempiere le sue funzioni in modo indipendente in un contesto senza conflitti di interesse. Analizza se l'Ufficio di coordinamento è il servizio adeguato per rappresentare in modo indipendente gli interessi dei laboratori di analisi del DNA nei confronti della Confederazione e garantisce l'indipendenza dell'organismo incaricato di rappresentare gli interessi.

Il Consiglio federale sostiene questa raccomandazione e incarica il DFGP di sottoporgli, entro la fine del 2020, proposte concrete di adeguamento dell'ordinanza sui profili del DNA relative al modo in cui precisare l'assegnazione di ulteriori mandati all'Ufficio di coordinamento, risolvere i conflitti d'interesse descritti e garantire in modo appropriato l'indipendenza dell'Ufficio di coordinamento.

Raccomandazione 4 ­ Indipendenza della vigilanza sui laboratori di analisi del DNA Il Consiglio federale vaglia le misure da prendere per garantire una maggiore indipendenza del controllo sui laboratori di analisi del DNA. Esamina inoltre più particolarmente se è opportuno che fedpol deleghi i suoi compiti di vigilanza al SAS e se questo costituisce un organismo di vigilanza adeguato.

Il Consiglio federale condivide l'opinione della CdG-S secondo cui il compito di vigilanza di fedpol nonché l'entità e il controllo dei compiti delegati al Servizio di accreditamento svizzero (SAS) vadano esaminati e, se del caso, adeguati al fine di rafforzare la credibilità e l'accettanza delle analisi del DNA. Per contro, il Consiglio federale giunge alla conclusione che la critica mossa dalla CdG-S nei confronti del SAS riguardo alla mancante indipendenza della valutazione tecnica è infondata. In qualità di autorità nazionale di accreditamento, il SAS è difatti tenuto a osservare le pertinenti prescrizioni internazionali. Per quanto concerne il rispetto di tali prescrizioni e le competenze tecniche necessarie per svolgere la sua attività, il SAS è sottoposto a controlli periodici su scala
internazionale. Le valutazioni effettuate del SAS sono quindi da considerarsi imparziali e indipendenti dagli interessi dei laboratori controllati o dei loro clienti.

Il Consiglio federale ritiene quindi che nel contesto di questa raccomandazione e delle constatazioni della CdG-S occorra procedere ad alcuni aggiustamenti e incarica il DFGP di sottoporgli, entro la fine del 2020, proposte concrete di adeguamento dell'ordinanza sui profili del DNA relative al modo in cui potenziare adeguatamente il compito di vigilanza di fedpol, controllare meglio la delega di compiti al SAS e limitare l'onere amministrativo per i laboratori di analisi del DNA.

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