Traduzione

Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo Conclusa a Parigi il 2 novembre 2001 Approvata dall'Assemblea federale il ...

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il ...

Entrata in vigore per la Svizzera il ...

La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunitasi a Parigi dal 15 ottobre al 3 novembre 2001, nella sua trentunesima sessione, riconoscendo l'importanza del patrimonio culturale subacqueo in quanto parte integrante del patrimonio culturale dell'umanità ed in quanto elemento particolarmente importante della storia dei popoli, delle nazioni e delle loro reciproche relazioni in tema di patrimonio comune; consapevole dell'importanza di proteggere e di preservare il patrimonio culturale subacqueo e del fatto che la responsabilità di questo compito spetta a tutti gli Stati; constatando che la collettività conferisce sempre più interesse e valore al patrimonio culturale subacqueo; convinta dell'importanza della ricerca, dell'informazione e dell'educazione per la protezione e la preservazione del patrimonio culturale subacqueo; convinta che la collettività ha diritto di beneficiare dei vantaggi educativi e ricreativi di un accesso responsabile e inoffensivo al patrimonio culturale subacqueo in situ e che l'educazione del pubblico contribuisce a migliorare la conoscenza, l'apprezzamento e la protezione di questo patrimonio; essendo consapevole del fatto che interventi non autorizzati sul patrimonio culturale subacqueo costituiscono una minaccia per quest'ultimo e che occorre prendere misure più rigorose per impedire tali interventi; consapevole della necessità di rimediare opportunamente all'eventuale impatto negativo che attività, sia pure legittime, potrebbero incidentalmente causare sul patrimonio culturale subacqueo; profondamente preoccupata per il crescente sfruttamento commerciale del patrimonio culturale subacqueo e in particolare per alcune attività volte alla vendita, all'acquisto o al baratto di elementi del patrimonio culturale subacqueo;

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consapevole che i progressi tecnologici facilitano la scoperta del patrimonio culturale subacqueo e l'accesso a quest'ultimo; convinta che la cooperazione fra gli Stati, le organizzazioni internazionali, le istituzioni scientifiche, le organizzazioni professionali, gli archeologi, i sommozzatori, le altre parti interessate e il pubblico in generale è indispensabile per la protezione del patrimonio culturale subacqueo; considerando che la prospezione, gli scavi e la protezione del patrimonio culturale subacqueo necessitano dell'accesso e del ricorso a metodi scientifici specifici nonché dell'uso di tecniche e di materiali adattati, come pure di un elevato livello di specializzazione professionale, e che ciò richiede criteri uniformi; consapevole della necessità di codificare e di sviluppare progressivamente le regole relative alla protezione e alla preservazione del patrimonio culturale subacqueo, in conformità al diritto e alla prassi internazionali e in particolare alla Convenzione dell'UNESCO del 14 novembre 19701 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, alla Convenzione dell'UNESCO del 16 novembre 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale e alla Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 19822 sul diritto del mare; preoccupata di migliorare l'efficacia delle misure adottate ai livelli internazionale, regionale e nazionale, al fine di preservare in situ gli elementi del patrimonio culturale subacqueo, oppure, quando ciò sia necessario a fini scientifici o di protezione, per procedere accuratamente al loro recupero; dopo aver deciso nella sua ventinovesima sessione che questa questione sarebbe stata oggetto di una convenzione internazionale, adotta la presente Convenzione il 2 di novembre 2001:

Art. 1

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione: 1. a)

1 2

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Per «patrimonio culturale subacqueo» s'intendono tutte le tracce di esistenza umana che presentano un carattere culturale, storico o archeologico e che sono sommerse, parzialmente o totalmente, periodicamente o in permanenza, da almeno 100 anni, e in particolare: i) i siti, le strutture, gli edifici, gli oggetti e i resti umani, nonché il loro contesto archeologico e naturale; ii) le navi, gli aeromobili, gli altri veicoli o qualunque parte degli stessi, con il loro carico o altro contenuto, nonché il loro contesto archeologico e naturale; e iii) gli oggetti di carattere preistorico.

RS 0.444.1 RS 0.747.305.15

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b)

Gli oleodotti e i cavi posizionati sui fondi marini non sono considerati come facenti parte del patrimonio culturale subacqueo.

c)

Gli impianti diversi dagli oleodotti o dai cavi posizionati sui fondi marini ed ancora in uso non sono considerati come facenti parte del patrimonio culturale subacqueo.

2. a)

Per «Stati contraenti», s'intendono gli Stati che hanno consentito a essere vincolati dalla presente Convenzione e nei cui confronti quest'ultima è in vigore.

b)

La presente Convenzione si applica mutatis mutandis ai territori di cui all'articolo 26 paragrafo 2 lettera b che divengono parti della presente Convenzione, conformemente alle condizioni definite in questo paragrafo che concernono ciascuno di essi; in questa misura l'espressione «Stati contraenti» s'intende riferita a questi territori.

3. Per «UNESCO» s'intende l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

4. Per «Direttore generale» s'intende il Direttore generale dell'UNESCO.

5. Per «Area» s'intendono i fondi marini e il loro sottosuolo al di là dei limiti della giurisdizione nazionale.

6. Per «intervento sul patrimonio culturale subacqueo» s'intende un'attività avente principalmente come oggetto il patrimonio culturale subacqueo e che è suscettibile di pregiudicare materialmente questo patrimonio o di arrecargli qualsiasi altro danno, direttamente o indirettamente.

7. Per «intervento avente un impatto fortuito sul patrimonio culturale subacqueo» s'intende un'attività la quale pur non avendo come oggetto, principalmente o parzialmente, il patrimonio culturale subacqueo, è suscettibile di pregiudicare materialmente questo patrimonio o di arrecargli qualsiasi altro danno.

8. Per «navi e aeromobili di Stato» s'intendono le navi da guerra e altre navi o aeromobili che appartenevano a uno Stato o operavano sotto il suo controllo e che erano esclusivamente utilizzati, all'epoca in cui affondarono, per scopi di servizio pubblico non commerciale, che sono identificati come tali e che corrispondono alla definizione di patrimonio culturale subacqueo.

9. Per «Regole» s'intendono le Regole relative agli interventi sui beni culturali subacquei quali menzionate all'articolo 33 della presente Convenzione.

Art. 2

Obiettivi e principi generali

1. La presente Convenzione mira a garantire e a rafforzare la protezione del patrimonio culturale subacqueo.

2. Gli Stati contraenti cooperano alla protezione del patrimonio culturale subacqueo.

3. Gli Stati contraenti preservano il patrimonio culturale subacqueo nell'interesse dell'umanità, e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

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4. Gli Stati contraenti prendono, individualmente, o se del caso congiuntamente, tutte le misure appropriate conformemente alla presente Convenzione e al diritto internazionale, che sono necessarie per proteggere il patrimonio culturale subacqueo, utilizzando a tal fine i mezzi più appropriati di cui dispongono, e secondo le loro rispettive capacità.

5. La conservazione in situ del patrimonio culturale subacqueo è da considerare come l'opzione prioritaria prima di autorizzare o intraprendere qualsiasi intervento su tali beni culturali.

6. Gli elementi del patrimonio culturale subacqueo che sono stati recuperati sono messi in deposito, custoditi e gestiti in modo tale da garantire la loro conservazione a lungo termine.

7. Il patrimonio culturale subacqueo non deve essere oggetto di alcuno sfruttamento commerciale.

8. In conformità con la prassi degli Stati e il diritto internazionale, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di modificare le regole del diritto internazionale e la prassi degli Stati relative alle immunità sovrane o a uno qualsiasi dei diritti di uno Stato concernente le sue navi e i suoi aeromobili di Stato.

9. Gli Stati contraenti vigilano affinché tutti i resti umani sommersi in acque marittime siano debitamente rispettati.

10. Occorre incoraggiare un accesso responsabile e inoffensivo del pubblico al patrimonio culturale subacqueo in situ a fini di osservazione o di documentazione, allo scopo di favorire la sensibilizzazione del pubblico riguardo a detto patrimonio, nonché la sua valorizzazione e la sua protezione, tranne che in caso d'incompatibilità con la sua protezione e la sua gestione.

11. Nessuna azione o attività svolta in base alla presente Convenzione può autorizzare a far valere, sostenere o contestare una rivendicazione di sovranità o di giurisdizione nazionale.

Art. 3

Relazione fra la presente Convenzione e la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti, la giurisdizione e i doveri degli Stati in virtù del diritto internazionale, ivi compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. La presente Convenzione è interpretata e applicata nel contesto e in conformità con le disposizioni del diritto internazionale, ivi compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Art. 4

Relazione con le norme concernenti il salvataggio e i ritrovamenti

Nessuna attività relativa al patrimonio culturale subacqueo cui la presente Convenzione si applica è sottoposta alle norme concernenti il salvataggio e i ritrovamenti, salvo se: a)

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è autorizzata dalle autorità competenti;

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b)

è pienamente conforme alla presente Convenzione; e

c)

è garantita la protezione massima del patrimonio culturale subacqueo in ogni operazione di recupero.

Art. 5

Attività aventi un impatto fortuito sul patrimonio culturale subacqueo

Ciascuno Stato contraente si avvale dei mezzi più adatti di cui dispone per impedire o attenuare qualsiasi incidenza negativa dovuta ad attività sottoposte alla sua giurisdizione aventi un impatto fortuito sul patrimonio culturale subacqueo.

Art. 6

Accordi bilaterali, regionali o altri accordi multilaterali

1. Gli Stati contraenti sono incoraggiati a concludere accordi bilaterali, regionali o altri accordi multilaterali, o migliorare gli accordi esistenti, al fine di garantire la preservazione del patrimonio culturale subacqueo. Tutti questi accordi devono essere pienamente conformi alle disposizioni della presente Convenzione e non devono indebolirne il carattere universale. Nell'ambito di tali accordi, gli Stati possono adottare regole e regolamentazioni atte ad assicurare una migliore protezione del patrimonio culturale subacqueo rispetto a quelle adottate ai sensi della presente Convenzione.

2. Le parti a questi accordi bilaterali, regionali o ad altri accordi multilaterali possono invitare gli Stati che hanno un legame verificabile, in modo particolare un legame culturale, storico o archeologico con il patrimonio culturale subacqueo in questione, ad aderire a questi accordi.

3. La presente Convenzione non modifica i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti in materia di protezione delle navi sommerse ai sensi di altri accordi bilaterali, regionali o di altri accordi multilaterali conclusi prima dell'adozione della presente Convenzione, in particolare se essi si conformano agli obiettivi di quest'ultima.

Art. 7

Patrimonio culturale subacqueo nelle acque interne, nelle acque arcipelagiche e nel mare territoriale

1. Nell'esercizio della loro sovranità, gli Stati contraenti hanno il diritto esclusivo di regolamentare e di autorizzare gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo presente nelle loro acque interne, nelle loro acque arcipelagiche e nel loro mare territoriale.

2. Fatti salvi gli altri accordi internazionali e le regole del diritto internazionale applicabili alla protezione del patrimonio culturale subacqueo, gli Stati contraenti prescrivono l'applicazione delle Regole agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo presente nelle loro acque interne, nelle loro acque arcipelagiche e nel loro mare territoriale.

3. Nelle loro acque arcipelagiche e nel loro mare territoriale, nell'esercizio della loro sovranità e in conformità alla prassi generale osservata fra gli Stati, gli Stati contraenti, al fine di cooperare per l'adozione dei migliori metodi di protezione delle navi e degli aeromobili di Stato, dovrebbero informare lo Stato di bandiera contraen459

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te della presente Convenzione, e, se del caso, gli altri Stati che hanno un legame verificabile, in particolare culturale, storico o archeologico, in caso di rinvenimento di tali navi e aeromobili di Stato identificabili.

Art. 8

Patrimonio culturale subacqueo nella zona contigua

Fatti salvi gli articoli 9 e 10, e in aggiunta a essi, nonché in applicazione dell'articolo 303 paragrafo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, gli Stati contraenti possono regolamentare e autorizzare gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo nella loro zona contigua. Ciò facendo, essi impongono l'applicazione delle Regole.

Art. 9

Dichiarazione e notifica nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale

1. Tutti gli Stati contraenti hanno il dovere di proteggere il patrimonio culturale subacqueo nella loro zona economica esclusiva e sulla loro piattaforma continentale conformemente alla presente Convenzione.

Di conseguenza: a)

ciascuno Stato contraente esige, quando uno dei suoi cittadini o una nave battente la sua bandiera fa una scoperta o prevede un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato nella sua zona economica esclusiva o sulla sua piattaforma continentale, che il cittadino o il capitano della nave gli dichiari tale scoperta o intervento;

b)

nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato contraente: i) gli Stati contraenti esigono che il cittadino o il capitano della nave dichiari loro tale scoperta o intervento, come pure all'altro Stato contraente, ii) alternativamente e se necessario, gli Stati contraenti esigono che il cittadino o il capitano della nave dichiari loro tale scoperta o intervento e provveda alla trasmissione rapida ed efficace di tali dichiarazioni a tutti gli altri Stati contraenti.

2. Nel depositare il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato contraente specifica il modo in cui trasmetterà le dichiarazioni ai sensi del paragrafo 1 lettera b del presente articolo.

3. Ciascuno Stato contraente notifica al Direttore generale le scoperte o gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo che gli vengono notificati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Il Direttore generale mette senza indugio a disposizione di tutti gli Stati contraenti le informazioni che gli sono notificate in forza del paragrafo 3 del presente articolo.

5. Ciascuno Stato contraente può far sapere allo Stato contraente nella cui zona economica esclusiva o sulla cui piattaforma continentale si trova il patrimonio culturale subacqueo, che desidera essere consultato sul modo di assicurare la prote460

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zione effettiva di detto patrimonio. Questa dichiarazione deve basarsi su un legame verificabile, in particolare culturale, storico o archeologico con il patrimonio culturale subacqueo di cui sopra.

Art. 10

Protezione del patrimonio culturale subacqueo nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale

1. Un'autorizzazione per un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale degli Stati contraenti può essere rilasciata solo in conformità alle disposizioni del presente articolo.

2. Uno Stato contraente nella cui zona economica esclusiva o sulla cui piattaforma continentale si trova il patrimonio culturale subacqueo ha il diritto di vietare o di autorizzare qualsiasi intervento su tale patrimonio per impedire che sia arrecato pregiudizio ai suoi diritti sovrani o alla sua giurisdizione, come riconosciuti dal diritto internazionale, ivi compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

3. Nel caso di scoperta di patrimonio culturale subacqueo o qualora si preveda un intervento sul patrimonio culturale subacqueo nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di uno Stato contraente, tale Stato contraente: a)

consulta tutti gli altri Stati contraenti che hanno manifestato il loro interesse ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 5, sul modo migliore di proteggere il patrimonio culturale subacqueo;

b)

coordina queste consultazioni in qualità di «Stato coordinatore» salvo se dichiara espressamente che non desidera farlo, nel qual caso gli Stati contraenti che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 5 nominano uno Stato coordinatore.

4. Fatti salvi gli obblighi di tutti gli Stati contraenti di proteggere il patrimonio culturale subacqueo mediante l'adozione di tutte le misure opportune conformi al diritto internazionale che mirano a impedire qualsiasi pericolo immediato per il patrimonio culturale subacqueo, in particolare il saccheggio, lo Stato coordinatore può prendere tutte le misure appropriate e/o concedere tutte le autorizzazioni necessarie conformemente alla presente Convenzione e, se del caso, prima di qualsiasi consultazione, al fine d'impedire qualsiasi immediato pericolo per il patrimonio culturale subacqueo per via dell'attività umana, o per qualsiasi altra causa, in particolare il saccheggio. Nell'adottare queste misure può essere sollecitata l'assistenza di altri Stati contraenti.

5. Lo Stato coordinatore: a)

attua le misure di protezione convenute dagli Stati che partecipano alla consultazione, ivi compreso lo Stato coordinatore, salvo se gli Stati partecipanti alla consultazione, ivi compreso lo Stato coordinatore, convengono che queste misure saranno attuate da un altro Stato contraente;

b)

rilascia tutte le autorizzazioni necessarie in riferimento alle misure convenute conformemente alle Regole, a meno che gli Stati che partecipano alla

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consultazione, ivi compreso lo Stato coordinatore, convengano che tali autorizzazioni saranno rilasciate da un altro Stato contraente; c)

può svolgere qualsiasi necessaria ricerca preliminare sul patrimonio culturale subacqueo e rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie a tale scopo, e trasmette tempestivamente i risultati di tale ricerche al Direttore generale, il quale senza indugio mette queste informazioni a disposizione degli altri Stati contraenti.

6. Quando coordina le consultazioni, adotta misure, svolge qualsiasi ricerca preliminare e/o rilascia autorizzazioni ai sensi del presente articolo, lo Stato coordinatore agisce a nome di tutti gli Stati contraenti, e non nel suo interesse specifico. Questa azione non può di per sé essere invocata per rivendicare un qualsiasi diritto preferenziale o giurisdizionale non sancito dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

7. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 4 del presente articolo, nessun intervento può essere effettuato su una nave o su un aeromobile di Stato senza l'accordo dello Stato di bandiera e la collaborazione dello Stato coordinatore.

Art. 11

Dichiarazione e notifica nell'Area

1. La protezione del patrimonio culturale subacqueo nell'Area incombe a tutti gli Stati contraenti, conformemente alla presente Convenzione e all'articolo 149 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Di conseguenza, quando il cittadino di uno Stato contraente o una nave battente la sua bandiera effettua una scoperta o ha intenzione di procedere a un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato nell'Area, questo Stato contraente esige che il suo cittadino, o il capitano della nave gli dichiari tale scoperta o intervento.

2. Gli Stati contraenti notificano al Direttore generale e al Segretario generale dell'Autorità internazionale dei fondi marini le scoperte o gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo che vengono loro così segnalati.

3. Il Direttore generale mette senza indugio a disposizione di tutti gli Stati contraenti le informazioni che gli sono in tal modo notificate.

4. Ciascuno Stato contraente può far sapere al Direttore generale che desidera essere consultato sul modo di assicurare la protezione effettiva di questo patrimonio culturale subacqueo. Tale dichiarazione deve basarsi su un legame verificabile con questo patrimonio culturale subacqueo, tenendo in particolare conto i diritti preferenziali degli Stati di origine culturale, storica o archeologica.

Art. 12

Protezione del patrimonio culturale subacqueo nell'Area

1. Un'autorizzazione per un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato nell'Area può essere rilasciata solo in conformità alle disposizioni del presente articolo.

2. Il Direttore generale invita tutti gli Stati contraenti che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 4 a consultarsi sul modo migliore di proteggere il patrimonio culturale subacqueo e a designare uno Stato contraente 462

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che sarà incaricato di coordinare queste consultazioni in qualità di «Stato coordinatore». Il Direttore generale invita altresì l'Autorità internazionale dei fondi marini a partecipare a tali consultazioni.

3. Tutti gli Stati contraenti possono prendere ogni opportuna misura, conformemente alla presente Convenzione, se del caso prima di qualsiasi consultazione, al fine d'impedire qualsiasi immediato pericolo per il patrimonio culturale subacqueo, per via sia di un'attività umana, sia di ogni altra causa, in particolare il saccheggio.

4. Lo Stato coordinatore: a)

attua le misure di protezione convenute dagli Stati che partecipano alla consultazione, ivi compreso lo Stato coordinatore, salvo se gli Stati partecipanti alla consultazione, ivi compreso lo Stato coordinatore, convengono che queste misure saranno realizzate da un altro Stato contraente; e

b)

rilascia tutte le autorizzazioni necessarie per le misure così convenute, conformemente alla presente Convenzione, a meno che gli Stati che partecipano alla consultazione, ivi compreso lo Stato coordinatore, convengano che tali autorizzazioni saranno rilasciate da un altro Stato contraente.

5. Lo Stato coordinatore può svolgere ogni necessaria ricerca preliminare sul patrimonio culturale subacqueo, rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie a tal fine, ed esso trasmette senza indugio i risultati di tali ricerche al Direttore generale, il quale mette queste informazioni a disposizione degli altri Stati contraenti.

6. Quando coordina le consultazioni, adotta misure, svolge qualsiasi ricerca preliminare e/o rilascia autorizzazioni ai sensi del presente articolo, lo Stato coordinatore agisce a beneficio dell'umanità nel suo insieme, a nome di tutti gli Stati contraenti.

Una particolare attenzione è accordata ai diritti preferenziali degli Stati, di origine culturale, storica o archeologica, riguardo al patrimonio in questione.

7. Nessuno Stato contraente intraprende né autorizza interventi su una nave o su un aeromobile di Stato nell'Area senza il consenso dello Stato di bandiera.

Art. 13

Immunità sovrana

Le navi da guerra e altre navi governative o aeromobili militari che godono di un'immunità sovrana, che operano con fini non commerciali nel normale corso delle loro operazioni e che non partecipano a interventi sul patrimonio culturale subacqueo, non sono tenute a dichiarare le scoperte del patrimonio culturale subacqueo conformemente agli articoli 9­12 della presente Convenzione. Tuttavia, nell'adottare misure adeguate che non nuocciano né alle operazioni né alle capacità operative delle loro navi da guerra e di altre navi governative o aeromobili militari che godono di un'immunità sovrana e che operano con fini non commerciali, gli Stati contraenti si accertano che queste navi e aeromobili si adeguino, per quanto possibile e ragionevole, alle disposizioni degli articoli 9­12 della presente Convenzione.

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Art. 14

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Controllo dell'ingresso sul proprio territorio, del commercio e della detenzione di elementi del patrimonio culturale subacqueo

Gli Stati contraenti prendono provvedimenti per impedire l'ingresso sul loro territorio, nonché il commercio e il possesso di elementi del patrimonio culturale subacqueo illecitamente esportati e/o recuperati, quando tale recupero è in violazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 15

Non uso delle zone sotto la giurisdizione degli Stati contraenti

Gli Stati contraenti prendono provvedimenti per vietare l'uso del loro territorio, compresi i loro porti marittimi e le isole artificiali, gli impianti e le strutture sottoposte alla loro giurisdizione esclusiva o che sono posti sotto il loro controllo esclusivo, qualora si tratti di dare supporto a interventi sul patrimonio culturale subacqueo non conformi alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 16

Misure concernenti i propri cittadini e le proprie navi

Gli Stati contraenti prendono tutte le misure opportune per accertarsi che i loro cittadini e le navi battenti la loro bandiera si astengano dal procedere a interventi sul patrimonio culturale subacqueo in modo non conforme alla presente Convenzione.

Art. 17

Sanzioni

1. Ciascuno Stato contraente impone sanzioni per qualsiasi violazione delle misure che ha adottato al fine dell'attuazione della presente Convenzione.

2. Le sanzioni applicabili in materia di violazione devono essere sufficientemente rigorose da garantire l'osservanza della presente Convenzione e scoraggiare le violazioni ovunque siano esse commesse e tali sanzioni devono inoltre privare i contravventori dei proventi derivanti dalle loro attività illecite.

3. Gli Stati contraenti cooperano per garantire l'applicazione delle sanzioni inflitte ai sensi del presente articolo.

Art. 18

Sequestro e messa a disposizione degli elementi del patrimonio culturale subacqueo

1. Ciascuno Stato contraente prende provvedimenti per procedere al sequestro, sul suo territorio, degli elementi del patrimonio culturale subacqueo, recuperati in modo non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Lo Stato contraente che ha sequestrato elementi del patrimonio culturale subacqueo in applicazione della presente Convenzione li registra, li protegge e prende tutte le misure ragionevoli per garantirne la stabilizzazione.

3. Lo Stato contraente che ha sequestrato elementi del patrimonio culturale subacqueo in applicazione della presente Convenzione, ne dà notifica al Direttore generale e a ogni altro Stato avente un legame verificabile, in particolare culturale, storico o archeologico, con il patrimonio culturale subacqueo in questione.

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4. Lo Stato contraente che ha sequestrato elementi del patrimonio culturale subacqueo, si accerta che se ne disponga nell'interesse generale, in considerazione degli adempimenti obbligatori di preservazione e di ricerca, della necessità di ricostituire le collezioni disperse, delle esigenze in materia di accesso del pubblico, di esposizione e di educazione nonché degli interessi di ogni Stato avente un legame verificabile, in particolare culturale, storico o archeologico, con il patrimonio culturale subacqueo in questione.

Art. 19

Collaborazione e condivisione delle informazioni

1. Gli Stati contraenti cooperano e si forniscono reciprocamente assistenza al fine di assicurare la protezione e la gestione del patrimonio culturale subacqueo nel quadro della presente Convenzione, in particolare, qualora ciò sia possibile collaborando all'esplorazione, agli scavi, alla documentazione, alla preservazione, allo studio ed alla valorizzazione di questo patrimonio.

2. Nella misura in cui gli obiettivi della presente Convenzione lo consentano, ciascuno Stato contraente s'impegna a condividere con gli altri Stati contraenti le informazioni di cui dispone sul patrimonio culturale subacqueo, in particolare per quanto riguarda il rinvenimento di elementi di questo patrimonio, la loro localizzazione, gli elementi estratti da scavi o recuperati in contravvenzione alla presente Convenzione o in violazione di altre disposizioni del diritto internazionale, i metodi e le tecniche scientifiche appropriate e l'evoluzione del diritto applicabile a questo patrimonio.

3. Le informazioni relative alla scoperta o alla localizzazione di elementi del patrimonio culturale subacqueo, che sono condivise fra gli Stati contraenti o fra l'UNESCO e gli Stati contraenti, rimangono confidenziali e sono comunicate solo alle autorità competenti degli Stati contraenti, nella misura in cui ciò sia conforme alla loro legislazione nazionale, fintanto che la loro divulgazione può costituire un pericolo o un rischio per la preservazione degli elementi di questo patrimonio.

4. Ciascuno Stato contraente prende tutte le misure opportune, ivi compreso, quando ciò è possibile, mediante l'utilizzazione delle banche dati internazionali appropriate, al fine di diffondere le informazioni di cui dispone sugli elementi del patrimonio culturale subacqueo, che sono oggetto di scavi o che sono stati recuperati in violazione della presente Convenzione o, peraltro, del diritto internazionale.

Art. 20

Sensibilizzazione del pubblico

Ciascuno Stato contraente prende tutte le misure opportune per sensibilizzare il pubblico rispetto al valore e all'interesse del patrimonio culturale subacqueo nonché all'importanza che riveste la protezione prevista dalla presente Convenzione.

Art. 21

Formazione in materia di archeologia subacquea

Gli Stati contraenti cooperano per impartire una formazione in archeologia subacquea nonché sulle tecniche di preservazione del patrimonio culturale subacqueo e per procedere, secondo condizioni stabilite di comune accordo, a trasferimenti di tecnologia relativamente a detto patrimonio.

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Art. 22

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Autorità competenti

1. Per accertare che la presente Convenzione sia attuata correttamente, gli Stati contraenti istituiscono autorità competenti o rafforzano, se del caso, quelle già esistenti, al fine di procedere all'istituzione, alla tenuta e all'aggiornamento di un inventario del patrimonio culturale subacqueo e di assicurare efficacemente la protezione, la preservazione, la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale subacqueo in questione, nonché le ricerche e la formazione necessarie.

2. Gli Stati contraenti comunicano al Direttore generale i nomi e gli indirizzi delle loro autorità competenti in materia di patrimonio culturale subacqueo.

Art. 23

Conferenza degli Stati contraenti

1. Il Direttore generale convoca una Conferenza degli Stati contraenti nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione, e in seguito almeno una volta ogni due anni. Il Direttore generale convoca una Conferenza straordinaria degli Stati contraenti, se la maggioranza di questi ultimi ne fa richiesta.

2. La Conferenza degli Stati contraenti definisce le proprie funzioni e responsabilità.

3. La Conferenza degli Stati contraenti adotta il proprio regolamento interno.

4. La Conferenza degli Stati contraenti può istituire un Consiglio consultivo scientifico e tecnico, composto da esperti la cui candidatura è presentata dagli Stati contraenti, in considerazione del principio di un'equa ripartizione geografica e dell'obiettivo auspicabile di un equilibrio fra i sessi.

5. Il Consiglio consultivo scientifico e tecnico assiste, ove necessario, la Conferenza degli Stati contraenti sulle questioni a carattere scientifico o tecnico concernenti l'attuazione delle Regole.

Art. 24

Segretariato della Convenzione

1. Il Direttore generale fornisce il Segretariato della presente Convenzione.

2. Le funzioni del Segretariato comprendono segnatamente: a)

l'organizzazione delle Conferenze degli Stati contraenti di cui all'articolo 23 paragrafo 1;

b)

l'aiuto necessario agli Stati contraenti per attuare le decisioni delle Conferenze degli Stati contraenti.

Art. 25

Soluzione pacifica delle controversie

1. Qualsiasi controversia fra uno o più Stati contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione è oggetto di negoziati condotti in buona fede o di altri mezzi di soluzione pacifica di loro scelta.

2. Se i negoziati summenzionati non consentono di risolvere la controversia in tempi ragionevoli, quest'ultima può essere sottoposta alla mediazione dell'UNESCO, di comune accordo fra gli Stati contraenti interessati.

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3. Se non è intrapresa alcuna mediazione o se la mediazione non consente di pervenire a una soluzione, le disposizioni relative alla soluzione delle controversie enunciate nella Parte XV della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare si applicano mutatis mutandis a qualsiasi controversia fra Stati contraenti alla presente Convenzione in materia di interpretazione o di applicazione di quest'ultima, a prescindere dal fatto che tali Stati siano o meno Stati contraenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

4. La procedura scelta da uno Stato contraente della presente Convenzione e della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare ai sensi dell'articolo 287 di quest'ultima si applica alla soluzione delle controversie in virtù del presente articolo, a meno che detto Stato contraente, nel ratificare, accettare, approvare la presente Convenzione o aderirvi, o in qualsiasi altro momento successivo, abbia scelto un'altra procedura conformemente all'articolo 287 per la soluzione delle controversie risultanti dalla presente Convenzione.

5. Al momento di ratificare, accettare, approvare la presente Convenzione o di aderirvi, o in qualsiasi altro momento successivo, uno Stato contraente della presente Convenzione che non è parte della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare è libero di scegliere, per mezzo di una dichiarazione scritta, uno o più mezzi fra quelli enunciati all'articolo 287 paragrafo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare per la soluzione delle controversie in virtù del presente articolo. L'articolo 287 è applicabile a questa dichiarazione, nonché a ogni controversia di cui questo Stato è parte e che non è oggetto di una dichiarazione in vigore.

Ai fini della conciliazione e dell'arbitrato, conformemente agli allegati V e VII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare questo Stato è abilitato a nominare conciliatori nonché arbitri che saranno iscritti negli elenchi di cui all'allegato V articolo 2 e all'allegato VII articolo 2, per la soluzione delle controversie risultanti dalla presente Convenzione.

Art. 26

Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati membri dell'UNESCO.

2. La presente Convenzione è sottoposta all'adesione: a)

degli Stati non membri dell'UNESCO, ma membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, o membri di un'istituzione specializzata del sistema delle Nazioni Unite o dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare, nonché degli Stati contraenti dello Statuto della Corte internazionale di giustizia e di ogni altro Stato che la Conferenza generale dell'UNESCO ha invitato ad aderire;

b)

dei territori che godono di una completa autonomia interna, riconosciuta come tale dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, ma che non hanno avuto accesso alla piena indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale e che hanno competenza per le materie trattate dalla presente Convenzione, ivi compresa la competenza a concludere trattati su queste materie.

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3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Direttore generale.

Art. 27

Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del ventesimo strumento di cui all'articolo 26, ma solamente nei confronti dei venti Stati o territori che avranno depositato il loro strumento. Essa entra in vigore per ogni altro Stato o territorio tre mesi dopo la data in cui quest'ultimo avrà depositato il suo strumento.

Art. 28

Dichiarazione relativa alle acque interne

Nel momento in cui ratifica, accetta, approva la presente Convenzione o vi aderisce o in qualsiasi altro momento successivo, ciascuno Stato contraente può dichiarare che le Regole si applicano alle sue acque interne di carattere non marittimo.

Art. 29

Limiti all'ambito di applicazione geografica

Nel momento in cui ratifica, accetta, approva la presente Convenzione o vi aderisce, uno Stato o territorio può, in una dichiarazione inviata presso il depositario, stipulare che la presente Convenzione non è applicabile a determinate parti del suo territorio, delle sue acque interne, delle sue acque arcipelagiche o del suo mare territoriale e ne indica le ragioni nella dichiarazione. Per quanto possibile e in tempi brevi, lo Stato si sforza di soddisfare le condizioni alle quali la presente Convenzione si applicherà alle zone specificate nella sua dichiarazione; quando ciò sarà realizzato, esso ritirerà la sua dichiarazione in tutto o in parte.

Art. 30

Riserve

Ad eccezione dell'articolo 29, nessuna riserva può essere formulata riguardo alla presente Convenzione.

Art. 31

Emendamenti

1. Ciascuno Stato contraente può, per mezzo di una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale, proporre emendamenti alla presente Convenzione. Il Direttore generale trasmette questa comunicazione a tutti gli Stati contraenti. Se nei sei mesi successivi alla data di trasmissione della comunicazione almeno la metà degli Stati contraenti dà una risposta favorevole a questa domanda, il Direttore generale presenta la proposta alla successiva Conferenza degli Stati contraenti per procedere alla discussione e all'eventuale adozione.

2. Gli emendamenti sono adottati a maggioranza di due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti.

3. Gli emendamenti alla presente Convenzione, una volta adottati, sono sottoposti agli Stati contraenti per ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

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4. Per gli Stati contraenti che li hanno ratificati, accettati, approvati o che vi hanno aderito, gli emendamenti alla presente Convenzione entrano in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, ad opera di due terzi degli Stati contraenti. In seguito, per ciascuno Stato o territorio che ratifica, accetta, approva un emendamento o vi aderisce, questo emendamento entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito, ad opera della parte, del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

5. Uno Stato o territorio che diviene parte contraente della presente Convenzione dopo l'entrata in vigore di un emendamento conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, se non manifesta un intento diverso, è considerato: a)

parte contraente della presente Convenzione in tal modo emendata; e

b)

parte contraente della presente Convenzione non emendata nei confronti di ogni Stato contraente non vincolato da questo emendamento.

Art. 32

Denuncia

1. Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Direttore generale.

2. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della notifica, salvo che quest'ultima preveda un termine più lungo.

3. La denuncia non pregiudica in alcun modo il dovere di ciascuno Stato contraente di adempiere a tutti gli obblighi enunciati nella presente Convenzione, ai quali sarebbe sottoposto in forza del diritto internazionale, indipendentemente da quest'ultima.

Art. 33

Le Regole

Le Regole allegate alla presente Convenzione ne sono parte integrante, salvo espressa disposizione contraria, un riferimento alla presente Convenzione è al contempo un rinvio anche alle Regole.

Art. 34

Registrazione presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite

Conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 19453, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale.

Art. 35

Testi facenti fede

La presente Convenzione è redatta nelle lingue araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, i sei testi facenti parimente fede.

3

RS 0.120

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Allegato

Regole concernenti gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo I. Principi generali Regola 1. Per preservare il patrimonio culturale subacqueo, la conservazione in situ deve essere considerata come l'opzione prioritaria. Di conseguenza gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo sono autorizzati solo quando si procede in modo compatibile con la protezione di questo patrimonio e possono essere autorizzati, a questa condizione, quando contribuiscono significativamente alla protezione, alla conoscenza o alla valorizzazione del patrimonio culturale di detto patrimonio.

Regola 2. Lo sfruttamento commerciale del patrimonio culturale subacqueo a fini di transazione o di speculazione oppure la sua irrimediabile dispersione è fondamentalmente incompatibile con la sua protezione e corretta gestione. Gli elementi del patrimonio culturale subacqueo non possono essere oggetto di transazioni né di operazioni di vendita, acquisto o baratto alla stregua di beni commerciali.

La presente Regola non può essere interpretata nel senso d'impedire: a)

la fornitura di servizi archeologici professionali o dei necessari servizi connessi, la cui natura e il cui scopo siano in piena conformità con questa Convenzione, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti;

b)

il deposito di elementi del patrimonio culturale subacqueo, recuperati nel quadro di un progetto di ricerca svolto in conformità con la presente Convenzione, purché tale deposito non costituisca pregiudizio per l'interesse scientifico o culturale o per l'integrità degli elementi recuperati né comporti la loro irrimediabile dispersione, purché sia conforme alle disposizioni delle Regole 33 e 34 e con riserva dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti.

Regola 3. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo non devono influire negativamente su di esso più di quanto sia necessario per raggiungere gli obiettivi del progetto.

Regola 4. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo devono prevedere tecniche e metodi di prospezione non distruttivi, da preferire al recupero degli oggetti. Se lo scavo o il recupero si rivelano necessari per scopi di studio scientifico o per la protezione definitiva del patrimonio culturale subacqueo, metodi e tecniche utilizzati devono essere il meno distruttivi possibile e contribuire alla preservazione delle vestigia.

Regola 5. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo non devono arrecare perturbazioni inutilmente ai resti umani e nei luoghi sacri.

Regola 6. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo devono essere rigorosamente regolamentati per assicurare la debita acquisizione dei dati culturali, storici e archeologici raccolti.

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Regola 7. L'accesso del pubblico al patrimonio culturale subacqueo in situ deve essere favorito, salvo nei casi in cui tale accesso sia incompatibile con la protezione e la gestione del sito.

Regola 8. Deve essere incoraggiata la cooperazione internazionale in materia di interventi sul patrimonio culturale subacqueo, al fine di promuovere scambi fruttuosi di archeologi e di specialisti in altre discipline pertinenti e di utilizzare al meglio le loro competenze.

II. Descrizione del progetto Regola 9. Prima di qualsiasi intervento, deve essere elaborata una descrizione del progetto che deve essere sottoposta per l'autorizzazione alle autorità competenti, le quali acquisiscono i pareri scientifici necessari.

Regola 10. La descrizione del progetto deve comprendere: a)

una valutazione degli studi precedenti o preliminari;

b)

l'enunciato e gli obiettivi del progetto;

c)

i metodi e le tecniche da utilizzare;

d)

il piano di finanziamento;

e)

il calendario previsto;

f)

la composizione dell'équipe incaricata del progetto, con indicazione delle qualifiche, delle funzioni e dell'esperienza di ciascun componente;

g)

il programma delle analisi e degli altri lavori da intraprendere successivamente all'attività di cantiere;

h)

un programma di conservazione del materiale archeologico e del sito, da svolgere in stretta collaborazione con le autorità competenti;

i)

una politica di gestione e di manutenzione del sito per l'intera durata del progetto;

j)

un programma di documentazione;

k)

un piano di sicurezza;

l)

un piano ambientale;

m) le modalità di collaborazione con musei e altre istituzioni, in particolare scientifiche; n)

il programma di compilazione dei rapporti;

o)

le modalità di deposito degli archivi di scavo, ivi compresi gli elementi del patrimonio culturale subacqueo recuperati; e

p)

un programma di pubblicazione.

Regola 11. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo si devono svolgere in conformità con la descrizione del progetto approvata dalle autorità competenti.

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Regola 12. Dove si presentino scoperte inattese o cambiamenti nelle circostanze, la descrizione del progetto dovrà essere rivista e corretta con l'approvazione delle autorità competenti.

Regola 13. Nei casi di emergenza o di scoperta fortuita, possono essere autorizzati interventi sul patrimonio culturale subacqueo, ivi comprese misure conservative o attività di breve durata, in particolare di stabilizzazione del sito, anche in assenza della descrizione del progetto, allo scopo di preservare il patrimonio culturale subacqueo.

III. Studi preliminari Regola 14. Gli studi preliminari di cui alla Regola 10 lettera a comprendono una valutazione sulla rilevanza del patrimonio culturale subacqueo e del contesto circostante e sul rischio, per tale patrimonio, di essere danneggiato dal progetto previsto, nonché sulla possibilità di ottenere i dati corrispondenti agli obiettivi del progetto.

Regola 15. La valutazione deve altresì includere studi di base concernenti le testimonianze storiche e archeologiche disponibili, le caratteristiche archeologiche e ambientali del sito, e le conseguenze di ogni eventuale intrusione sulla stabilità a lungo termine del patrimonio culturale subacqueo interessato dagli interventi.

IV. Obiettivi, metodi e tecniche del progetto Regola 16. I metodi utilizzati devono conformarsi agli obiettivi del progetto, e le tecniche impiegate devono essere meno intrusive possibili.

V. Finanziamento Regola 17. Salvo i casi in cui il patrimonio culturale subacqueo deve essere protetto con urgenza, prima di qualsiasi intervento deve essere assicurata una base di finanziamento adeguata e sufficiente per completare tutte le tappe previste nella descrizione del progetto, ivi compresa la preservazione, la documentazione e la conservazione del materiale archeologico recuperato, nonché l'elaborazione e la divulgazione dei rapporti.

Regola 18. La descrizione del progetto deve dimostrare che potrà essere debitamente finanziato fino al suo completamento, attraverso l'ottenimento, ad esempio, di una garanzia.

Regola 19. La descrizione del progetto deve comprendere un piano di emergenza che assicuri la preservazione del patrimonio culturale subacqueo e la relativa documentazione nel caso in cui il finanziamento previsto venga interrotto.

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VI. Durata del progetto ­ Calendario Regola 20. Prima di qualsiasi intervento, deve essere stabilito un calendario adeguato per assicurare il completamento di tutte le tappe del progetto, ivi compresa la preservazione, la documentazione e la conservazione degli elementi del patrimonio culturale subacqueo recuperati, nonché l'elaborazione e la divulgazione dei rapporti.

Regola 21. La descrizione del progetto deve comprendere un piano di emergenza che assicuri la preservazione del patrimonio culturale subacqueo e della documentazione in caso di interruzione o conclusione anticipata del progetto.

VII. Competenze e qualifiche professionali Regola 22. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo possono essere condotti solamente sotto la direzione e il controllo e previa la regolare presenza di un archeologo subacqueo qualificato con competenza scientifica adeguata al progetto.

Regola 23. Tutti i componenti dell'équipe incaricata del progetto devono possedere qualifiche professionali e una comprovata competenza in rapporto al loro incarico.

VIII. Preservazione e gestione del sito Regola 24. Il programma di preservazione deve prevedere il trattamento delle vestigia archeologiche durante gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, durante il loro trasporto e a lungo termine. La preservazione deve essere effettuata secondo gli standard professionali in vigore.

Regola 25. Il programma di gestione del sito deve prevedere la protezione e la gestione in situ del patrimonio culturale subacqueo, sia durante che dopo il termine del cantiere. Il programma deve comprendere l'informazione al pubblico, mezzi ragionevoli per la stabilizzazione del sito, la sorveglianza e la protezione contro le intrusioni.

IX. Documentazione Regola 26. Il programma di documentazione deve prevedere la documentazione dettagliata degli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, ivi compreso un rapporto d'attività, rispondente agli standard professionali di documentazione archeologica in vigore.

Regola 27. La documentazione deve comprendere almeno un inventario dettagliato del sito, che includa l'indicazione della provenienza degli elementi del patrimonio culturale subacqueo rimossi o recuperati durante gli interventi, il taccuino di cantiere, le planimetrie, i disegni, le sezioni oltre a fotografie o documentazione con altri mezzi.

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X. Sicurezza Regola 28. Deve essere preparato un adeguato piano di sicurezza per assicurare la sicurezza e l'incolumità dei componenti dell'équipe del progetto e di terzi. Tale piano deve essere conforme alle prescrizioni legali e professionali in vigore.

XI. Ambiente Regola 29. Deve essere elaborata un'adeguata strategia ambientale per impedire che i fondi e la vita marina siano indebitamente disturbati.

XII. Rapporti Regola 30. Devono essere presentati rapporti intermedi e un rapporto finale in conformità al calendario di lavoro che figura nella descrizione del progetto; tali rapporti sono depositati in archivi pubblici pertinenti.

Regola 31. I rapporti devono comprendere: a)

una descrizione degli obiettivi;

b)

una descrizione dei metodi e delle tecniche utilizzati;

c)

una descrizione dei risultati ottenuti;

d)

la documentazione grafica e fotografica essenziale relativa a tutte le fasi dell'intervento;

e)

raccomandazioni sulla preservazione e la conservazione degli elementi del patrimonio culturale subacqueo recuperati nonché quelle sulla preservazione e la conservazione del sito; e

f)

raccomandazioni relative ad attività future.

XIII. Conservazione degli archivi del progetto Regola 32. Le modalità di conservazione degli archivi del progetto devono essere stabilite prima dell'inizio di qualsiasi intervento, e devono figurare nella descrizione del progetto.

Regola 33. Gli archivi del progetto, compresi gli elementi del patrimonio culturale subacqueo recuperati e una copia di tutta la documentazione pertinente, devono essere, per quanto possibile, conservati intatti e completi sotto forma di raccolta, al fine di consentire agli esperti e al pubblico di avervi accesso, e in modo da garantire la conservazione degli archivi stessi. Ciò deve essere realizzato il più rapidamente possibile e in ogni caso non oltre dieci anni dopo il completamento del progetto, nella misura in cui il termine sia compatibile con la conservazione del patrimonio culturale subacqueo.

Regola 34. Gli archivi del progetto devono essere gestiti in conformità con gli standard professionali internazionali, con riserva dell'approvazione da parte delle autorità competenti.

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XIV. Divulgazione Regola 35. Per quanto possibile, il progetto deve prevedere azioni educative e la divulgazione dei risultati al grande pubblico.

Regola 36. Per ciascun progetto, un rapporto finale di sintesi deve essere: a)

reso pubblico non appena possibile, tenendo conto della complessità del progetto e del carattere di riservatezza e di delicatezza delle informazioni; e

b)

depositato presso archivi pubblici pertinenti.

Fatto a Parigi il 6 novembre 2001, in due esemplari autentici recanti la firma del Presidente della Conferenza generale riunita nella sua trentunesima sessione e del Direttore generale delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, le cui copie certificate conformi saranno consegnate a tutti gli Stati e a tutti i territori ai sensi dell'articolo 26, nonché all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

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