Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso», depositata il 15 settembre 20172; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 marzo 20193, decreta:

Art. 1 L'iniziativa popolare del 15 settembre 2017 «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 10a

Divieto di dissimulare il proprio viso

Nessuno può dissimulare il proprio viso negli spazi pubblici né nei luoghi accessibili al pubblico o nei quali sono fornite prestazioni in linea di massima accessibili a ognuno; il divieto non si applica ai luoghi di culto.

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Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso a causa del suo sesso.

La legge prevede eccezioni. Queste possono essere giustificate esclusivamente da motivi inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali.

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RS 101 FF 2017 5515 FF 2019 2519

2018-4092

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Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»

FF 2019

Art. 197 n. 124 12. Disposizione transitoria dell'art. 10a (Divieto di dissimulare il proprio viso) La legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 10a è elaborata entro due anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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