Istruzioni concernenti la gestione delle crisi nell'Amministrazione federale del 21 giugno 2019

Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni:

1

Oggetto

Le presenti istruzioni disciplinano: a.

i principi della gestione delle crisi nell'Amministrazione federale;

b.

la collaborazione e il coordinamento fra gli stati maggiori in funzione;

c.

l'organizzazione e i compiti dello stato maggiore di crisi ad hoc del Consiglio federale, nonché la procedura relativa alla sua convocazione;

d.

la formazione e le esercitazioni nel settore della gestione delle crisi.

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Principi della gestione delle crisi nell'Amministrazione federale Allarme

2.1

Secondo l'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza del 29 ottobre 20081 sull'organizzazione della Cancelleria federale, in caso di evento grave la Cancelleria federale allarma i membri del Consiglio federale.

2.2

Determinazione di un dipartimento responsabile

2.2.1

In caso di crisi i dipartimenti si accordano su un dipartimento responsabile per la sua gestione. Successivamente il Consiglio federale adotta una decisione in merito.

2.2.2

Se i dipartimenti non riescono ad accordarsi su un dipartimento responsabile, la Cancelleria federale presenta una proposta in merito al presidente della Confederazione. Il presidente della Confederazione decide ai sensi dell'arti-

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colo 47 capoverso 3 della legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).

2.3

Monitoraggio, valutazione e presentazione delle situazioni

2.3.1

Il monitoraggio, la valutazione e la presentazione delle situazioni sono assicurati dai servizi incaricati.

2.3.2

L'analisi coordinata della situazione si prefigge di presentare una panoramica integrale delle situazioni. Essa fa uso della presentazione elettronica della situazione (PES).

2.4

Procedura per gli affari del Consiglio federale

Le direttive per gli affari del Consiglio federale (raccoglitore rosso) si applicano in tutte le situazioni e anche in caso d'urgenza.

2.5

Comunicazione

La Cancelleria federale coordina secondo gli articoli 10a e 34 LOGA l'attività informativa del Consiglio federale verso l'interno e verso l'esterno anche in caso di crisi, sempre che il Consiglio federale non decida altrimenti.

2.6

Collaborazione con il Parlamento

La Cancelleria federale assicura la collaborazione tra il Parlamento e l'Amministrazione federale in caso di crisi.

3

Collaborazione e coordinamento fra gli stati maggiori di crisi in funzione Attivazione e composizione degli stati maggiori

3.1 3.1.1

I dipartimenti e la Cancelleria federale decidono autonomamente in merito all'attivazione dei loro stati maggiori di crisi.

3.1.2

Le unità amministrative stabiliscono in modo coordinato la composizione degli stati maggiori di crisi per evitare che singoli titolari di funzioni operino contemporaneamente in vari stati maggiori.

3.1.3

Le unità amministrative attribuiscono ai collaboratori che operano negli stati maggiori le competenze necessarie all'adempimento dei loro compiti.

3.1.4

Le relazioni fra gli stati maggiori di crisi sono determinate in base a un ordine gerarchico. Lo stato maggiore di crisi ad hoc del Consiglio federale

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(n. 4) emana le prescrizioni di carattere politico-strategico che devono essere attuate dagli altri stati maggiori di crisi. Gli stati maggiori di crisi collaborano in funzione dei rispettivi livelli gerarchici e comunicano fra di loro.

3.2

Trasferimenti

3.2.1

Ogni membro del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione decidono autonomamente se trasferire nelle infrastrutture di condotta approntate la propria sede di lavoro o la sede in cui operano i collaboratori necessari alla gestione delle crisi.

3.2.2

La Cancelleria federale coordina i trasferimenti.

3.2.3

Essa informa il Parlamento in merito ai trasferimenti.

3.3

Compiti della Cancelleria federale

3.3.1

La Cancelleria federale gestisce una panoramica degli stati maggiori di crisi dell'Amministrazione federale nonché delle relative competenze e prestazioni. I dipartimenti comunicano costantemente le modifiche alla Cancelleria federale.

3.3.2

In caso di crisi la Cancelleria federale allestisce una panoramica degli stati maggiori di crisi in funzione delle loro competenze e prestazioni. Mette a disposizione la panoramica facendo uso della PES.

3.3.3

La Cancelleria federale, oltre ai compiti usuali, assume in particolare i seguenti compiti: a. aiuto alla condotta per lo stato maggiore di crisi ad hoc del Consiglio federale; b. preservazione della prontezza degli impianti di condotta del Consiglio federale sul piano tecnico e del personale.

3.3.4

Nell'adempimento di questi compiti la Cancelleria federale può impartire istruzioni agli stati maggiori di crisi dei dipartimenti.

3.4

Stati maggiori di crisi dipartimentali

3.4.1

Gli stati maggiori di crisi dipartimentali supportano i rispettivi capidipartimento nella gestione delle crisi.

3.4.2

Al momento dell'attivazione di uno stato maggiore di crisi dipartimentale, il suo responsabile informa la Cancelleria federale e designa una persona di riferimento.

3.4.3

Gli stati maggiori di crisi dipartimentali supportano lo stato maggiore di crisi ad hoc del Consiglio federale in conformità alle sue istruzioni.

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3.5

Stati maggiori di crisi interdipartimentali

3.5.1

L'organizzazione, i compiti e l'impiego degli stati maggiori di crisi interdipartimentali sono disciplinati dalle loro istruzioni e ordinanze.

3.5.2

Al momento dell'attivazione di uno stato maggiore di crisi interdipartimentale, il suo responsabile informa la Cancelleria federale e designa una persona di riferimento.

3.5.3

Gli stati maggiori di crisi interdipartimentali supportano lo stato maggiore di crisi ad hoc del Consiglio federale in conformità alle sue istruzioni.

3.6

Stato maggiore governativo d'appoggio all'impiego

3.6.1

Lo Stato maggiore governativo d'appoggio all'impiego è una formazione dell'esercito. È convocato al servizio d'appoggio mediante una decisione e funge da supporto al Consiglio federale in conformità al mandato conferito da quest'ultimo.

3.6.2

Il capo dello stato maggiore governativo d'appoggio all'impiego è designato dal cancelliere della Confederazione per una durata di quattro anni e nominato formalmente dal capo dell'esercito.

3.6.3

Durante l'impiego, lo Stato maggiore governativo d'appoggio all'impiego è direttamente sottoposto al cancelliere della Confederazione.

4 4.1

Stato maggiore di crisi ad hoc del Consiglio federale Dipartimento responsabile e organizzazione

4.1.1

Il capo del dipartimento responsabile o il presidente della Confederazione può istituire uno stato maggiore di crisi ad hoc del Consiglio federale.

4.1.2

Il dipartimento responsabile attiva le funzioni e i posti necessari per la gestione della crisi.

4.2 4.2.1

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Compiti Lo stato maggiore di crisi ad hoc del Consiglio federale adempie in particolare i seguenti compiti: a. monitorare e valutare la situazione e informare il Consiglio federale; b. elaborare opzioni d'intervento e basi decisionali all'indirizzo del Consiglio federale; c. coordinare la propria attività con altri stati maggiori di crisi in funzione; d. condurre e coordinare la gestione delle crisi da parte del Consiglio federale; e. garantire il coordinamento con la Cellula per la comunicazione in caso di crisi della Cancelleria federale.

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4.2.2

Lo stato maggiore di crisi ad hoc del Consiglio federale può impartire istruzioni agli altri stati maggiori di crisi in funzione.

4.2.3

I membri dello Stato maggiore di crisi ad hoc del Consiglio federale designano i propri sostituti.

5

Formazione ed esercitazioni

5.1

La Cancelleria federale informa il Consiglio federale in merito ai processi e alle competenze in materia di gestione delle crisi nell'Amministrazione federale.

5.2

La Cancelleria e i dipartimenti provvedono affinché i membri dei loro stati maggiori di crisi fruiscano in modo regolare e uniforme di attività di formazione e di perfezionamento nel settore della gestione delle crisi.

5.3

La Cancelleria federale presta consulenza ai dipartimenti quando elaborano i loro processi di gestione delle crisi.

5.4

La Cancelleria federale, in collaborazione con i dipartimenti, propone una formazione nel settore della gestione delle crisi al dipartimento che l'anno successivo sarà presumibilmente il dipartimento presidenziale.

5.5

La Cancelleria federale assicura congiuntamente con il dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport la pianificazione generale di grandi esercitazioni. Organizza periodicamente esercizi di condotta strategica.

6 6.1

Disposizioni finali Abrogazione di altre istruzioni

Le istruzioni del 24 ottobre 20073 concernenti misure organizzative dell'Amministrazione federale in caso di situazioni particolari o straordinarie sono abrogate.

6.2

Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° luglio 2019.

21 giugno 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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