ad 15.486 Iniziativa parlamentare Amstutz Rendere possibile il tiro in campagna e il tiro storico anche dopo il 2020 Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 22 gennaio 2019 Parere del Consiglio federale del 17 aprile 2019

Onorevoli presidenti e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 22 gennaio 2019 concernente l'iniziativa parlamentare Amstutz 15.486 «Rendere possibile il tiro in campagna e il tiro storico anche dopo il 2020».

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

17 aprile 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2019-0704

2751

FF 2019

Parere 1

Situazione iniziale

L'iniziativa parlamentare 15.486 «Rendere possibile il tiro in campagna e il tiro storico anche dopo il 2020» è stata presentata in Consiglio nazionale il 24 settembre 2015 dal consigliere nazionale Adrian Amstutz. Essa chiede di modificare la legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) in modo tale che la Confederazione possa continuare a sostenere finanziariamente il risanamento di siti inquinati anche se si spara ancora nel suolo dopo il 31 dicembre 2020, termine fissato dalla vigente LPAmb, a condizione che tali siti siano impiegati al massimo una volta all'anno per una manifestazione di tiro.

Al fine di attuare l'iniziativa, la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha elaborato un progetto preliminare che ha posto in consultazione dal 3 luglio al 24 ottobre 2018. Il testo, approvato con 15 voti contro 9, proponeva di abolire il termine del 31 dicembre 2020 per i siti in cui sono depositati unicamente i rifiuti (pallottole) di una manifestazione di tiro organizzata al massimo una volta all'anno, indipendentemente dal fatto che si tratti di tiri storici o tiri in campagna e a condizione che la manifestazione fosse già organizzata regolarmente sullo stesso sito prima del 2020. Il progetto preliminare prevedeva inoltre il versamento di indennità conformemente all'ordinanza del 26 settembre 20082 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) per l'installazione di parapalle artificiali nel caso di manifestazioni di tiro storico. Una minoranza proponeva invece di non entrare in materia sul progetto. Due altre minoranze chiedevano di prorogare fino al 2028, anziché stralciare, il termine per l'installazione di parapalle che non generano emissioni, rispettivamente di garantire tali indennità per il risanamento solamente ai tiri storici, e non ai tiri in campagna, per i casi in cui si sarebbe continuato a sparare nel suolo dopo il 2020.

Sono state invitate a partecipare alla consultazione 76 autorità e associazioni. Complessivamente sono pervenuti 63 pareri, di cui 35 trasmessi dai destinatari invitati (pari a un tasso di riposta del 46 %) e 28 da altri partecipanti. Il progetto preliminare è stato respinto da 13 Cantoni, mentre sette si sono espressi a favore; un Cantone ha sostenuto la
proposta della minoranza 1 (proroga del termine al 2028 anziché sua abolizione) e un altro la proposta della minoranza 2 (eccezione limitata al tiro storico). Quattro Cantoni non hanno espresso alcun parere. I contrari alla revisione non mettono in discussione il proseguimento del tiro storico, ma ritengono che le finalità delle misure tecniche debbano consentirne il mantenimento nel rispetto della protezione dell'ambiente. Essi considerano il progetto in contraddizione con i principi della LPAmb, in particolare con i principi di prevenzione e di causalità. Tra i sette Cantoni a favore della revisione, diversi rilevano tuttavia un conflitto tra la protezione dell'ambiente e la tradizione e avanzano dubbi in termini di costituzionalità (principi di prevenzione e di causalità). Il progetto preliminare è sostenuto dalla 1 2

RS 814.01 RS 814.681

2752

FF 2019

Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri così come dai rappresentanti dei tiratori (associazioni cantonali e società di tiro).

Dopo aver esaminato i risultati della consultazione, la CAPTE-N ha adeguato il proprio progetto: il regime speciale in materia di finanziamento del risanamento dei siti inquinati deve limitarsi alle manifestazioni di tiro storico e non estendersi al tiro in campagna. Anche i provvedimenti di protezione del suolo (parapalle artificiali) adottati in occasione dei tiri storici possono beneficiare dei contributi del fondo OTaRSi.

Il 19 febbraio 2019 la CAPTE-N ha trasmesso il suo rapporto al Consiglio federale affinché esprimesse un parere.

2

Parere del Consiglio federale

I provvedimenti di risanamento degli impianti di tiro possono beneficiare di indennità federali conformemente all'OTaRSi a condizione che sul sito in questione non siano più depositati rifiuti, o detto altrimenti che non si spari più nel suolo, dopo il 31 dicembre 2020. Al fine di preservare il patrimonio culturale, l'iniziativa parlamentare 15.486 chiede di eliminare questo termine per i siti impiegati al massimo una volta all'anno per una manifestazione di tiro (tiri in campagna e tiri storici). Il progetto della CAPTE-N del 22 gennaio 2019 limita l'abolizione del termine ai soli tiri storici e prevede inoltre la possibilità di accordare contributi federali a provvedimenti di protezione del suolo quali l'installazione di parapalle.

Il rispetto del termine del 31 dicembre 2020 non significa vietare i tiri in campagna e i tiri storico. Tali manifestazioni potranno continuare ad essere organizzate installando dei parapalle, anche se talvolta può risultare complicato data la configurazione del terreno. Questa tecnica comprovata e dai costi sopportabili è largamente diffusa.

Simili impianti esistono anche per i tiri temporanei. Le manifestazioni di tiro potranno essere ancora organizzate anche se si rinunciasse ad installare parapalle artificiali; in tal caso sarà però esclusa l'indennità OTaRSi per il finanziamento di provvedimenti di risanamento.

Il tiro è una delle principali cause della presenza di piombo e antimonio nell'ambiente. L'antimonio è un metalloide estremamente tossico e mobile che raggiunge facilmente le acque sotterranee. Il piombo è meno mobile ma la sua presenza nel suolo costituisce un rischio grave per la salute sia dell'essere umano sia degli animali. Il piombo attacca il sistema nervoso centrale e periferico; particolarmente sensibili alla sua esposizione sono gli embrioni e i bambini in tenera età. Inoltre il piombo provoca alterazioni del sistema cardiovascolare. Per queste ragioni dal 1990 è stato eliminato dalla benzina. Al momento non è possibile fissare alcun valore limite accettabile per l'esposizione al piombo.

I tiri storici e i tiri in campagna sono spesso organizzati su terreni agricoli: è quindi molto importante recuperare i proiettili per evitare l'inquinamento dei terreni fertili.

Le concentrazioni di piombo a partire dalle quali è necessario limitare la
coltivazione del terreno sono spesso già superate dopo una sola manifestazione di tiro. Infatti, anche se un tiro viene svolto solamente una volta all'anno, il numero di partecipanti 2753

FF 2019

e quindi di proiettili sparati è molto elevato. Inoltre, ad ogni tiro le concentrazioni aumentano poiché né il piombo né l'antimonio si degradano nell'ambiente. Le eventuali restrizioni all'utilizzo del terreno in questione non sono indennizzate e rappresentano un considerevole ostacolo all'agricoltura. Le quantità di piombo disseminate nell'ambiente, calcolate in base al numero dei siti utilizzati per una manifestazione di tiro che si svolge al massimo una volta all'anno e dove ancora si spara direttamente nel suolo, sono molto elevate e si possono stimare complessivamente in circa 4000 kg all'anno. Il fatto che continuino ad essere organizzati tiri in cui si spara direttamente nel suolo non genera costi immediati. Tuttavia, in caso di un futuro intervento di risanamento, le quantità di sostanze inquinanti saranno più considerevoli provocando costi di smaltimento molto più elevati a carico principalmente dei comuni, dei Cantoni e del fondo OTaRSi.

La modifica dell'articolo 32e LPAmb riguarderebbe una decina di tiri storici con complessivamente circa 360 bersagli. La maggior parte dei tiri storici è già equipaggiata con parapalle artificiali; in loro assenza, alcuni Cantoni impongono l'utilizzo di sacchi di grandi dimensioni (big bags). A questi tiri storici vanno aggiunti alcuni tiri commemorativi presenti nell'elenco non pubblicato della Federazione sportiva svizzera di tiro ma che in alcuni casi probabilmente sono organizzati all'interno di stand appositamente attrezzati.

È importante sottolineare che la revisione proposta nella LPAmb è in contrasto con i principi di base della protezione dell'ambiente menzionati nell'articolo 74 della Costituzione federale (Cost.)3 secondo cui la Confederazione si adopera per impedire gli effetti nocivi o molesti nei confronti dell'uomo e del suo ambiente naturale e che i costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati.

In questo caso, anziché prevenirlo, si autorizza un inquinamento diretto del suolo senza che ciò sia necessario: i mezzi tecnici per recuperare i proiettili, ed evitare quindi di inquinare il suolo, e i costi di installazione non sono sproporzionati. Per circa 10 manifestazioni, i costi complessivi si situerebbero tra 0,5 e 1 milione di franchi. Non vi è quindi alcun motivo per non applicare il principio di
prevenzione e non addebitare i costi a chi li causa (principio di causalità).

Inoltre gli organizzatori di manifestazioni di tiro che già da anni si sono attrezzati per evitare di inquinare il suolo sarebbero ingiustamente penalizzati rispetto a coloro che non hanno ancora adottato provvedimenti in questo senso.

Infine il sostegno finanziario all'adozione di provvedimenti di protezione adeguati (parapalle artificiali) pone anche alcuni problemi giuridici. Il fondo OTaRSi è stato costituito per sostenere dal punto di vista finanziario le misure di rilevamento, indagine, sorveglianza e risanamento dei siti inquinati previste dal diritto federale. Il finanziamento di provvedimenti di protezione adeguati non rientra nel campo d'applicazione del fondo e rappresenta una misura d'incentivazione. Inoltre il fondo è legato al trattamento dei siti inquinati che deve essere completato entro una o due generazioni. A livello amministrativo, dovrebbero essere istituite procedure supplementari per evadere le domande di indennità per queste nuove categorie. L'onere amministrativo aumenterebbe anche per i Cantoni che possiedono un fondo simile.

3

RS 101

2754

FF 2019

Infine non è chiaro per quale motivo i gestori delle discariche e gli esportatori di rifiuti sarebbero tenuti a finanziare una tradizione storica tramite la tassa OTaRSi.

Il Consiglio federale ritiene che i costi stimati tra 0,5 e 1 milione di franchi per i provvedimenti di protezione adeguati dovrebbero essere di massima sostenuti dagli organizzatori delle manifestazioni e non dalla Confederazione. Nel contempo sottolinea il suo attaccamento alla tradizione dei tiri storici e comprende la volontà di sostenere l'attuazione di questi provvedimenti per consentire l'organizzazione di tali manifestazioni, che si svolgono al massimo una volta all'anno. Nel caso in cui il Parlamento condivida la posizione della Commissione, il Consiglio federale ritiene che, sulla base delle suddette constatazioni giuridiche, l'indennizzo per l'installazione di parapalle artificiali dovrebbe essere sostenuto al di fuori della LPAmb.

3

Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale comprende la volontà della Commissione di sostenere gli organizzatori di tiri storici nella realizzazione di provvedimenti di protezione adeguati. Se il Parlamento auspica che la Confederazione finanzi l'installazione di parapalle artificiali per i tiri storici, il Consiglio federale propone, conformemente alle osservazioni di cui al numero 2, che questo finanziamento non sia previsto nella legislazione sulla protezione dell'ambiente ma si basi sull'articolo 62 della legge militare del 3 febbraio 19954 (LM).

4

RS 510.10

2755

FF 2019

2756