Autorizzazione eccezionale dell'ESTI Deroga alla disposizione sull'obbligo di notifica secondo l'art. 23 cpv. 1 OIBT del 30 novembre 2018

L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI visti ­

l'articolo 21 numero 2 della legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0) e

­

l'articolo 1 capoverso 4 dell'ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27),

considera:

1. In ordine Secondo l'articolo 1 capoverso 4 OIBT, la deroga a singole disposizioni dell'ordinanza può essere autorizzata, se una disposizione può essere rispettata solo con grande difficoltà oppure ostacola l'evoluzione tecnica. Competente per la concessione di tali autorizzazioni è il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC oppure, in casi meno importanti, l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI. Soggetta a valutazione è la deroga all'obbligo di presentare per tutti i lavori di installazione un avviso d'installazione, salvo che le condizioni dell'articolo 23 capoverso 2 OIBT non siano cumulativamente adempiute (art. 23 cpv. 1 OIBT).

Questo obbligo non concerne direttamente aspetti della sicurezza tecnica, ma funge in particolare da supporto ai compiti di pianificazione della rete e di controllo dei gestori di rete. Inoltre, la disposizione è di piccola portata rispetto all'oggetto della regolamentazione dell'OIBT (sicurezza e assenza di perturbazioni degli impianti elettrici; cfr. art. 3 e 4 OIBT). La deroga mira a semplificare i processi amministrativi per i titolari di un'autorizzazione generale d'installazione (o di un'autorizzazione sostitutiva) e influenza i loro diritti e obblighi, se del caso, solo in maniera marginale. Per questi motivi la deroga è un caso meno importante ai sensi dell'articolo 1 capoverso 4 OIBT, ragione per cui competente per l'autorizzazione eccezionale è l'ESTI.

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2. Nel merito Con la revisione dell'OIBT in vigore dall'1° gennaio 2018 è stato inserito, per i titolari di un'autorizzazione generale d'installazione e di un'autorizzazione sostituiva, il nuovo obbligo di notificare al gestore della rete a bassa tensione che alimenta l'impianto elettrico tutti i lavori effettuati sull'impianto, prima della loro esecuzione (cfr. art. 23 cpv. 1 OIBT)1. Ciò avviene con l'avviso d'installazione. Sono esclusi da tale obbligo unicamente i lavori di installazione che durano cumulativamente meno di quattro ore (piccole installazioni) e che comportano un aumento della potenza inferiore a 3,6 kVA (art. 23 cpv. 2 OIBT). Obiettivo di questo obbligo generale di notifica è, da una parte, che le attività d'installazione di maggiore entità con variazioni di potenza <3,6 kVA (non le cosiddette piccole installazioni) siano notificate al gestore di rete per avere un quadro migliore dei lavori d'installazione effettuati nel comprensorio del gestore di rete; ciò intende supportare i lavori di sorveglianza e controllo dei gestori di rete. Dall'altra parte, si tratta anche di impedire, o perlomeno rendere più difficile, l'attività d'installazione di persone e aziende che non possiedono alcuna autorizzazione d'installazione. In ultimo, in tal modo si vuole anche semplificare la pianificazione della sicurezza tecnica della rete da parte dei gestori di rete.

Dall'entrata in vigore dell'OIBT riveduta si è constatato che questo obbligo di notifica più generale raccoglie pochi consensi nel settore, e ciò sia presso gli installatori sia presso i gestori di rete. La compilazione di un avviso d'installazione è senza dubbio connessa a un certo dispendio amministrativo. Molto rapidamente, tuttavia, è risultato chiaro che gli obiettivi perseguiti non potevano essere raggiunti con un obbligo di notifica più generale: da un lato, le persone e le aziende senza autorizzazione d'installazione che comunque eseguono lavori di installazione, chiaramente non presentano un avviso d'installazione; d'altro canto, si può osservare che gli avvisi d'installazione da inoltrare in aggiunta a quelli previsti dalla precedente regolamentazione, in alcuni casi comportano per i gestori di rete un notevole maggiore dispendio amministrativo senza migliorare la qualità delle loro attività di sorveglianza. Gli avvisi
supplementari d'installazione per i lavori più piccoli incidono sui sistemi e le risorse dei gestori di rete, ciò che va a discapito della sorveglianza dei lavori di installazione rilevanti sotto il profilo della sicurezza tecnica. Nella pratica, certi gestori di rete di maggiori dimensioni affermano di ricevere già adesso un gran numero di avvisi d'installazione per impianti elettrici di importanza secondaria (ad es. l'installazione di lampade in ambito industriale e commerciale).

Gli obiettivi perseguiti con la revisione del disciplinamento della deroga all'obbligo di notifica per le piccole installazioni non possono essere raggiunti, o perlomeno possono esserlo solo in maniera molto limitata. Per contro, sussiste un dispendio che si somma al nuovo obbligo generale introdotto di documentazione di tutte le misure di controllo, come ad es. la prima verifica. Contrariamente a quest'ultimo obbligo, tale dispendio può semmai essere motivato solo in minima parte da ragioni di sicurezza tecnica.

1

L'obbligo di notifica vale anche per i titolari di un'autorizzazione d'installazione limitata (cfr. art. 25 cpv. 1 OIBT).

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Il settore propone pertanto di ritornare alla regola in vigore sino al 31 dicembre 2017, la quale prevedeva l'obbligo di un avviso d'installazione solo se il lavoro d'installazione previsto comportava un aumento della potenza pari o superiore a 3,6 kVA. Questa proposta implicherebbe tuttavia un adeguamento del testo dell'ordinanza, ciò che compete al legislatore.

La decisione di deroga consente tuttavia di lasciare ai gestori di rete la decisione in merito alla necessità o meno di un avviso d'installazione sino a un aumento della potenza inferiore a 3,6 kVA. Può fungere da base decisionale in proposito il documento d'applicazione Prescrizioni delle aziende elettriche CH / Condizioni tecniche d'allacciamento (PAE-CH)2. I gestori di rete dovrebbero al riguardo basarsi sul numero 2.4 PAE-CH e dovrebbero richiedere un avviso d'installazione perlomeno nei seguenti casi: ­

nuove installazioni o ampliamenti di installazioni secondo OIBT;

­

realizzazione di un nuovo allacciamento alla rete oppure ampliamento o modifica dell'allacciamento alla rete esistente;

­

allacciamento di apparecchi e impianti come nei capitoli 8.2 e 8.3 PAE-CH2;

­

allacciamento di impianti di produzione di energia con collegamento alla rete di distribuzione a bassa tensione (esercizio in parallelo e a isola);

­

allacciamento di accumulatori di energia elettrica;

­

allacciamento di stazioni di ricarica per veicoli elettrici;

­

nuova realizzazione, modifica o ampliamento di condutture d'alimentazione, condutture di comando e di dispositivi di misurazione;

­

installazioni che comportano un adattamento, un montaggio, uno smontaggio o un cambiamento di apparecchi di misurazione e di comando;

­

impianti provvisori e temporanei come cantieri, impianti itineranti, impianti per feste ecc.

In tal modo, da un lato sono tenute in considerazione le richieste dei gestori di rete più piccoli che, all'occorrenza, possono tuttavia in ogni caso richiedere un avviso d'installazione; dall'altro, la regola sarebbe in tal modo comprensibile, e soprattutto definita in modo chiaro, anche per gli installatori (e i controllori) elettricisti. Inoltre, la disposizione dell'articolo 23 capoverso 2 OIBT rimane in essere; in tal modo si garantisce che le aziende installatrici restino sempre esonerate dall'obbligo di notifica per le piccole installazioni.

decide: 1.

2

In deroga all'articolo 23 capoverso 1 dell'ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27), i gestori di rete possono rinunciare a una notifica del lavoro d'installazione conformemente al numero 2.4

Documento d'applicazione Prescrizioni delle Aziende Elettriche CH (PAE), Condizioni tecniche d'allacciamento per il raccordo alla rete a bassa tensione di impianti di consumo, di produzione di energia e di accumulazione, edizione 2018, pubblicato dall'Associazione delle aziende elettriche svizzere AES.

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del documento d'applicazione dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere AES «Prescrizioni delle Aziende Elettriche CH / Condizioni tecniche d'allacciamento».

2.

Se le condizioni dell'articolo 23 capoverso 2 OIBT sono adempiute, non deve essere effettuata come in precedenza alcuna notifica.

3.

La presente decisione vale sino a sua revoca o sino all'entrata in vigore delle disposizioni rivedute dell'ordinanza.

4.

La presente decisione è pubblicata nel Foglio federale conformemente all'articolo 13 capoverso 2 lettera c e capoverso 3 della legge sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) e all'articolo 22 lettera a dell'ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

5.

In applicazione dell'articolo 35 capoverso 3 della legge sulla procedura amministrativa (RS 172.021), gli interessati possono richiedere una decisione con l'indicazione dei rimedi giuridici.

6.

Comunicazione a: ­ Ufficio federale dell'energia UFE ­ Associazione delle aziende elettriche svizzere ­ Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti ­ Associazione Svizzera per i Controlli di impianti elettrici ­ ODEC Associazione svizzera delle diplomate e dei diplomati delle scuole specializzate superiori

5 febbraio 2019

Ufficio federale dell'energia

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