Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo involucro edilizio Svizzera Proroga e modifica del 5 dicembre 2019 Il Consiglio federale svizzero decreta:

I La validità dei decreti del Consiglio federale del 19 agosto 2014, del 16 febbraio 2016 e del 17 settembre 20181 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo involucro edilizio Svizzera, è prorogata.

II Le seguenti disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il ramo involucro edilizio Svizzera, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Appendice 6 Art. 1 1.1

Adeguamenti salariali (conformemente all'art. 27 CCL) I salari effettivi dei lavoratori sottoposti saranno oggetto in via generale di un aumento per ogni lavoratore pari a rispettivamente 20 franchi al mese o 11 centesimi all'ora.

Questo aumento automatico dei salari effettivi viene corrisposto fino a un salario massimo superiore del 25 % al salario minimo più alto di tutte le categorie (operai qualificati > 60 mesi).

Viene inoltre corrisposto un aumento salariale individuale basato sul merito, pari a un importo medio mensile di 20 franchi. Spetta al datore di lavoro definire la ripartizione. I dipendenti assoggettati dell'azienda hanno un diritto collettivo a questo aumento.

1

FF 2014 5545, 2016 1377, 2018 5167

2019-4038

7005

FF 2019

Art. 2 2.1

Salari minimi (conformemente all'art. 21 e all'art. 24 CCL) I salari minimi mensili ammontano...: Esperienza prof.

nel ramo

Lavoratori qualificati

Lavoratore semiqualificati

Lavoratori ausiliari

< = 12 mesi > 12 mesi > 24 mesi > 36 mesi > 48 mesi > 60 mesi

Fr. 4482.­ Fr. 4662.­ Fr. 4849.­ Fr. 5043.­ Fr. 5245.­ Fr. 5444.­

Fr. 4141.­ Fr. 4286.­ Fr. 4437.­ Fr. 4592.­ Fr. 4753.­ Fr. 4920.­

Fr. 3939.­ Fr. 4118.­ Fr. 4306.­ Fr. 4502.­ Fr. 4706.­ Fr. 4920.­

I salari minimi ammontano ...:

Art. 4 4.1

Esperienza prof.

nel ramo

Lavoratori qualificati

Lavoratore semiqualificati

Lavoratori ausiliari

< = 12 mesi > 12 mesi > 24 mesi > 36 mesi > 48 mesi > 60 mesi

Fr. 24.65 Fr. 25.60 Fr. 26.65 Fr. 27.70 Fr. 28.80 Fr. 29.90

Fr. 22.75 Fr. 23.55 Fr. 24.40 Fr. 25.25 Fr. 26.10 Fr. 27.05

Fr. 21.65 Fr. 22.65 Fr. 23.65 Fr. 24.75 Fr. 25.85 Fr. 27.05

Indennità per lavoro fuori sede (conformamente all'art. 29 CCL) L'indennità per il pranzo ammonta a 18 franchi al giorno.

In sostituzione dell'indennità giornaliera per il pranzo può essere concordata di volta in volta un'indennità forfettaria mensile di almeno 300 franchi per la durata di un anno.

Se in caso di lavoro fuori sede è necessario assumere la colazione o la cena lontano dalla sede dell'azienda, l'indennità per la colazione ammonta a 15 franchi e l'indennità per la cena a 20 franchi.

Art. 5 5.1

Utilizzo dell'auto privata (conformemente all'art. 30 CCL) In conformità alle disposizioni dell'articolo 30 CCL, l'indennità per l'utilizzo di un veicolo privato è di 70 centesimi al km.

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 6 del contratto collettivo di lavoro per il ramo involucro edilizio Svizzera.

7006

FF 2019

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2020 e ha effetto sino al 30 giugno 2020.

5 dicembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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FF 2019

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