Legge federale Disegno sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per il controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti (LPCA) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 110 capoverso 1 lettera c e 121a della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 20192, decreta:

Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina la partecipazione della Confederazione ai costi dei Cantoni per il controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione.

Art. 2

Contributo della Confederazione

La Confederazione partecipa ai costi sostenuti dai Cantoni per lo svolgimento dei controlli con un importo forfettario per ogni controllo effettuato.

1

L'importo forfettario è calcolato in modo da coprire la metà dei costi salariali di un controllo sostenuti nel quadro di un'attività di controllo efficiente.

2

Il Consiglio federale stabilisce l'entità dell'importo forfettario e le relative condizioni di versamento.

3

Art. 3

Controlli ed esecuzione

I Cantoni provvedono affinché l'obbligo di annunciare i posti vacanti sia controllato in modo adeguato.

1

1 2 3

RS 101 FF 2019 2341 RS 142.20

2019-0308

2351

Partecipazione ai costi dei Cantoni per il controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti. LF

FF 2019

Le autorità incaricate di controllare l'obbligo di annunciare i posti vacanti presentano ogni anno alla Segreteria di Stato dell'economia un rapporto sulla loro attività di controllo.

2

3

Il Consiglio federale può emanare disposizioni esecutive riguardanti: a.

il tipo e la portata dei controlli;

b.

la collaborazione e lo scambio di dati tra le autorità incaricate dei controlli e altre autorità;

c.

le competenze di accertamento delle autorità incaricate dei controlli e la collaborazione dei datori di lavoro soggetti all'obbligo di annunciare i posti vacanti.

Art. 4

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 giugno 20034 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 9 cpv. 1 lett. b La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione: 1

b.

autorità incaricate dai Cantoni di controllare l'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoversi 3 e 4 LStrI5;

Art. 10 cpv. 1, secondo periodo ... Le autorità di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera b non necessitano di tale autorizzazione.

1

2. Legge del 6 ottobre 19896 sul collocamento Art. 35 cpv. 3 lett. k 3I

seguenti uffici possono accedere al sistema d'informazione mediante procedura di richiamo al fine di adempiere i loro compiti legali:

4 5 6

RS 142.51 RS 142.20 RS 823.11

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Partecipazione ai costi dei Cantoni per il controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti. LF

k.

le autorità incaricate dai Cantoni di controllare l'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge del 16 dicembre 20057 sugli stranieri e la loro integrazione.

Art. 5

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

7

FF 2019

RS 142.20

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Partecipazione ai costi dei Cantoni per il controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti. LF

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FF 2019