Legge federale Disegno sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per il controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti (LPCA) del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 110 capoverso 1 lettera c e 121a della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 20192, decreta:
Art. 1
Oggetto
La presente legge disciplina la partecipazione della Confederazione ai costi dei Cantoni per il controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione.
Art. 2
Contributo della Confederazione
La Confederazione partecipa ai costi sostenuti dai Cantoni per lo svolgimento dei controlli con un importo forfettario per ogni controllo effettuato.
1
L'importo forfettario è calcolato in modo da coprire la metà dei costi salariali di un controllo sostenuti nel quadro di un'attività di controllo efficiente.
2
Il Consiglio federale stabilisce l'entità dell'importo forfettario e le relative condizioni di versamento.
3
Art. 3
Controlli ed esecuzione
I Cantoni provvedono affinché l'obbligo di annunciare i posti vacanti sia controllato in modo adeguato.
1
1 2 3
RS 101 FF 2019 2341 RS 142.20
2019-0308
2351
Partecipazione ai costi dei Cantoni per il controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti. LF
FF 2019
Le autorità incaricate di controllare l'obbligo di annunciare i posti vacanti presentano ogni anno alla Segreteria di Stato dell'economia un rapporto sulla loro attività di controllo.
2
3
Il Consiglio federale può emanare disposizioni esecutive riguardanti: a.
il tipo e la portata dei controlli;
b.
la collaborazione e lo scambio di dati tra le autorità incaricate dei controlli e altre autorità;
c.
le competenze di accertamento delle autorità incaricate dei controlli e la collaborazione dei datori di lavoro soggetti all'obbligo di annunciare i posti vacanti.
Art. 4
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 20 giugno 20034 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 9 cpv. 1 lett. b La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione: 1
b.
autorità incaricate dai Cantoni di controllare l'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoversi 3 e 4 LStrI5;
Art. 10 cpv. 1, secondo periodo ... Le autorità di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera b non necessitano di tale autorizzazione.
1
2. Legge del 6 ottobre 19896 sul collocamento Art. 35 cpv. 3 lett. k 3I
seguenti uffici possono accedere al sistema d'informazione mediante procedura di richiamo al fine di adempiere i loro compiti legali:
4 5 6
RS 142.51 RS 142.20 RS 823.11
2352
Partecipazione ai costi dei Cantoni per il controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti. LF
k.
le autorità incaricate dai Cantoni di controllare l'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge del 16 dicembre 20057 sugli stranieri e la loro integrazione.
Art. 5
Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
7
FF 2019
RS 142.20
2353
Partecipazione ai costi dei Cantoni per il controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti. LF
2354
FF 2019