Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale forestale del 19 febbraio 2019

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr) decreta:

Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Organizzazione del mondo del settore forestale (Oml forestale svizzera), secondo il corrispondente regolamento del 23 agosto 20182 allegato.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2019.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

3

19 febbraio 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 2

RS 412.10 Il testo di questo regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 60 del 27 marzo 2019. Per il regolamento vigente cfr. decreto del Consiglio federale del 8 maggio 2012, FF 2012 4961.

2018-3393

1939

FF 2019

Allegato (art. 1)

Regolamento del Fondo per la formazione professionale forestale

Sezione 1: Denominazione e scopo Art. 1

Denominazione

L'associazione Oml forestale Svizzera (di seguito «Oml forestale Svizzera») è l'ente responsabile del Fondo per la formazione professionale forestale (di seguito «Fondo»), ai sensi dell'articolo 60 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2

Scopo

Il Fondo mira a promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua nell'economia forestale.

Sezione 2: Campo d'applicazione Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

Il Fondo è valido per tutta la Svizzera.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende dell'economia forestale, indipendentemente dalla loro forma giuridica.

1

Le aziende dell'economia forestale comprendono le aziende forestali pubbliche come pure le imprese private che eseguono lavori forestali, indipendentemente dalla loro grandezza. Tra le prestazioni di queste aziende figurano in particolare: 2

3

a.

pianificazione e organizzazione della raccolta del legname;

b.

lavori di raccolta del legname, esbosco;

c.

vendita e commercializzazione del legname grezzo;

RS 412.10

1940

FF 2019

d.

pianificazione selvicolturale;

e.

costituzione di popolamenti;

f.

cura del bosco giovane;

g.

cura del bosco;

h.

cura delle siepi e dei margini del bosco;

i.

protezione del bosco;

j.

edilizia forestale;

k.

consulenza ai proprietari di bosco in materia di gestione forestale.

Art. 5

Campo d'applicazione personale

Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui ci sono persone che esercitano attività tipiche del settore, conformemente ai seguenti titoli della formazione professionale di base e della formazione superiore: 1

a.

addetto selvicoltore CFP o selvicoltore AFC;

b.

conducente di macchine forestali (esame professionale), responsabile per l'impiego della teleferica forestale (esame professionale), selvicoltore caposquadra (esame professionale), forestale SSS (Scuola specializzata superiore).

Il Fondo è valido per le aziende o parti di aziende anche per quanto riguarda le persone senza titolo di cui al capoverso 1 e le persone con formazione empirica che esercitano attività tipiche del settore conformemente a questi titoli.

2

Art. 6

Validità per la singola azienda o parte d'azienda

Il Fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel suo campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale.

Sezione 3: Prestazioni Art. 7 Nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il Fondo contribuisce segnatamente al finanziamento dei seguenti provvedimenti: 1

a.

riduzione del costo dei corsi interaziendali (CI) nella formazione di base;

b.

gestione e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base;

c.

riduzione del costo di moduli e di corsi offerti nell'ambito della formazione professionale continua;

1941

FF 2019

d.

compiti nazionali per la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua, in particolare il reclutamento e promovimento di giovani leve.

L'importo dei contributi per le prestazioni formative da sostenere è fissato nel preventivo annuale dalla commissione competente, nell'ambito delle possibilità del Fondo.

2

Su richiesta di Oml forestale Svizzera, la commissione del Fondo può decidere altri provvedimenti finanziari conformi allo scopo di quest'ultimo.

3

Sezione 4: Finanziamento Art. 8

Obbligo di contribuzione

Le aziende e parti di aziende sottoposte al Fondo versano contributi volti al raggiungimento del suo scopo.

Art. 9

Base per il calcolo

La base per il calcolo dei contributi è rappresentata dalla rispettiva azienda o parte d'azienda di cui all'articolo 4 e dal totale dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 5.

1

Il contributo è calcolato in base all'autodichiarazione dell'azienda. Per la verifica dei dati forniti, può essere richiesta la dichiarazione dei salari AVS a titolo anonimo.

2

Nel caso in cui un'azienda si rifiuti di presentare la dichiarazione o se questa è palesemente errata, la commissione del Fondo procede a una stima.

3

Art. 10 1

Contributi

Sono riscossi: a.

per ogni azienda o parte d'azienda di cui all'articolo 4 un contributo di 350 franchi;

b.

per ogni persona di cui all'articolo 5 un contributo di 250 franchi.

Per le persone occupate a tempo parziale deve essere versato il contributo intero se il loro tasso di occupazione è almeno del 51 %. Se il tasso di occupazione è pari o inferiore al 50 % è dovuta la metà del contributo.

2

Anche il capoazienda rientra tra le persone di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera b.

3

4

Le aziende individuali sono tenute a contribuire.

5

I contributi devono essere versati annualmente.

6

Per le persone in formazione non è dovuto alcun contributo.

I contributi sono indicizzati conformemente all'indice nazionale dei prezzi al consumo del 1° dicembre 2018.

7

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FF 2019

La commissione del Fondo verifica i contributi ogni anno e all'occorrenza li adegua all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

8

La riscossione dei contributi avviene attraverso l'ufficio competente in conformità con l'articolo 15 capoverso 2.

9

Con il secondo sollecito, sarà riscossa una tassa d'ingiunzione di al massimo 100 franchi.

10

Art. 11

Esenzione dall'obbligo di contribuzione

L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'Ordinanza del 19 novembre 20034 sulla formazione professionale.

1

Un'azienda che vuole essere esentata interamente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione, deve presentare una richiesta motivata alla commissione del Fondo.

2

Art. 12

Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di riserve adeguate.

Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza Art. 13

Consiglio direttivo di Oml forestale Svizzera

Il consiglio direttivo o comitato di Oml forestale Svizzera è l'organo di vigilanza del Fondo e si occupa della sua gestione strategica.

1

2

4

In particolare, adempie i seguenti compiti: a.

nomina del presidente e dei membri della commissione del Fondo;

b.

designazione dell'organo amministrativo;

c.

emanazione di un regolamento esecutivo;

d.

definizione dell'elenco delle prestazioni su proposta della commissione del Fondo;

e.

emanazione di decisioni che fissano i contributi per le aziende che lo richiedono o che si rifiutano di presentare l'autodichiarazione;

f.

deliberazione sui ricorsi contro decisioni della commissione del Fondo;

g.

richiesta di conferimento dell'obbligatorietà generale alle modifiche del presente regolamento decise da Oml forestale Svizzera.

RS 412.101

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FF 2019

Art. 14

Commissione del Fondo

La commissione del Fondo ne è l'organo direttivo e si occupa della sua gestione operativa. È composta da 5 membri (2 BoscoSvizzero, 2 Associazione svizzera degli imprenditori forestali, 1 Associazione dei forestali svizzeri).

1

2

3

Delibera in materia di: a.

subordinazione di un'azienda al Fondo;

b.

determinazione dei contributi di un'azienda in caso di ritardo nel pagamento;

c.

delimitazione dei contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale d'intesa con la sua direzione.

Approva il preventivo ed esercita la sorveglianza sull'organo amministrativo.

Art. 15

Organo amministrativo

L'organo amministrativo mette in atto il presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

1

È responsabile della riscossione dei contributi, del pagamento dei contributi per le prestazioni di cui all'articolo 7 e della contabilità.

2

Art. 16

Conti, revisione e contabilità

L'organo amministrativo gestisce il Fondo come un conto indipendente con contabilità autonoma, conto economico, bilancio e con un proprio centro di costi.

1

I conti del Fondo sono controllati annualmente da un ufficio di revisione indipendente.

2

3

Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 17

Vigilanza

Il Fondo è sottoposto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr.

1

I conti del Fondo e il rapporto di revisione sono inoltrati alla SEFRI per conoscenza.

2

Sezione 6: Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento Art. 18

Approvazione

Oml forestale Svizzera ha approvato il presente regolamento il 23 agosto 2018.

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Art. 19

Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 20

Scioglimento

Se lo scopo del Fondo non può più essere raggiunto o se vengono meno le basi legali, Oml forestale Svizzera procederà allo scioglimento del Fondo con il consenso dell'autorità di vigilanza.

1

In caso di scioglimento, l'eventuale capitale del Fondo è devoluto a un'istituzione di utilità pubblica non soggetta a imposizione fiscale con sede in Svizzera e con uno scopo affine.

2

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data del decreto d'obbligatorietà generale emanato dal Consiglio federale svizzero.

Art. 22

Disposizioni finali

Il presente regolamento sostituisce il regolamento del 5 aprile 20115. In caso di dubbi fa fede la versione in lingua tedesca.

Zurigo/Lyss, 23 agosto 2018

Oml forestale Svizzera: Erwin Schmid, Presidente Rolf Dürig, Amministratore

5

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