Pianificazione intercantonale della medicina altamente specializzata secondo la CIMAS: «Sistemi di assistenza ventricolare negli adulti»: avvio della procedura di consultazione sull'inserimento nella medicina altamente specializzata Comunicazione dell'Organo scientifico MAS 1.

Con la Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata (CIMAS) entrata in vigore nel 2009, i Cantoni hanno delegato a un collegio intercantonale, nello specifico all'Organo decisionale della CIMAS, la competenza di definire e pianificare il settore della medicina altamente specializzata. Tale organo fonda le proprie decisioni sulle proposte dell'Organo scientifico MAS, un collegio di esperti svizzeri e stranieri. La CIMAS prevede che per le prestazioni di medicina altamente specializzata sia l'Organo decisionale MAS ­ e non i governi cantonali ­ ad allestire un elenco intercantonale degli ospedali MAS ai sensi dell'articolo 39 LAMal 1.

L'Organo decisionale MAS ha incaricato l'Organo scientifico MAS di avviare la consultazione sull'inserimento dei sistemi di assistenza ventricolare negli adulti alla medicina altamente specializzata (MAS).

2.

L'Organo scientifico MAS offre alle parti interessate l'opportunità di prendere posizione sull'inserimento dei sistemi di assistenza ventricolare negli aduli nella MAS secondo il suo rapporto del 17 settembre 2018. Con la presente, le parti sono invitate a presentare il proprio parere scritto all'Organo scientifico MAS entro il 20 agosto 2019 (termine non prorogabile) all'attenzione del Segretariato di progetto MAS.

La documentazione inerente alla consultazione è disponibile sul sito Internet della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (www.gdk-cds.ch) oppure può essere richiesta al Segretariato di progetto MAS della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, Speichergasse 6, casella postale, 3001 Berna.

4 giugno 2019

Per l'Organo scientifico MAS: Il presidente, Martin Fey

1

Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie, LAMal; RS 832.10

2019-1664

2937

FF 2019

2938