Traduzione

Emendamenti del 14 dicembre 2017 allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale Adottati a New York il 14 dicembre 20171 Approvati dall'Assemblea federale il ...2 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il ...

Entrati in vigore per la Svizzera il ...

L'Assemblea degli Stati Parte allo Statuto di Roma, prendendo atto dell'articolo 121 paragrafi 1 e 2 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 19983 (Statuto), che autorizzano l'Assemblea degli Stati Parte ad adottare qualsiasi proposta di emendamento dello Statuto alla scadenza di un periodo di sette anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; prendendo atto dell'articolo 121 paragrafo 5 dello Statuto, che prevede che un emendamento agli articoli 5, 6, 7 e 8 dello Statuto entri in vigore nei confronti degli Stati Parte che lo hanno accettato un anno dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica o di accettazione e che la Corte non eserciti la sua competenza per un reato oggetto di un emendamento se tale reato è stato commesso da cittadini di uno Stato Parte che non ha accettato l'emendamento o sul territorio dello stesso, e confermando che per quanto concerne il presente emendamento considera che lo stesso principio che trova applicazione per uno Stato Parte che non ha accettato l'emendamento trova applicazione anche per gli Stati che non sono Parte allo Statuto; confermando che, alla luce dell'articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 19694 sul diritto dei trattati, ogni Stato che divenga parte dello Statuto dopo l'entrata in vigore dell'accordo che reca emendamenti ha il diritto di decidere se accettare o meno gli emendamenti enunciati nella presente risoluzione al momento della ratifica, accettazione o approvazione dello Statuto o al momento della sua adesione allo Statuto; confermando che gli Stati Parte allo Statuto e quelli che lo diventano a posteriori saranno autorizzati a ratificare o ad accettare l'insieme o una parte dei tre emendamenti che figurano negli allegati I­III alla presente risoluzione;

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Risoluzione ASP/16/Res.4; cfr. notifiche del depositario C.N. 116.2018.TREATIESXVIII.10, C.N.125.2018.TREATIES-XVIII.10 e C.N.126.2018.TREATIES-XVIII.10 in data 8 marzo 2018, disponibili al seguente indirizzo: http://treaties.un.org.

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RS 0.312.1 RS 0.111

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prendendo atto dell'articolo 9 dello Statuto sugli elementi dei crimini, che prevede che tali elementi siano di ausilio alla Corte nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni al riguardo che rientrano nella sua competenza; considerando che qualora gli elementi dei crimini precisino che il comportamento ha avuto luogo nel quadro di un conflitto armato ed era in relazione con quest'ultimo, essi confermano che le situazioni di mantenimento dell'ordine pubblico sono escluse dalla competenza della Corte; considerando che i crimini menzionati all'articolo 8 paragrafo 2 lettere b) cifra xxvii) ed e) cifra xvi) (utilizzare armi che impiegano agenti microbici o altri agenti biologici o tossine); all'articolo 8 paragrafo 2 lettere b) cifra xxviii) ed e) cifra xvii) (utilizzare armi che feriscono mediante schegge che non siano localizzabili con i raggi X), e all'articolo 8 paragrafo 2 lettere b) cifra xxix ed e) cifra xviii) (utilizzare armi laser accecanti) costituiscono gravi violazioni delle leggi applicabili nel contesto di un conflitto armato internazionale e di un conflitto armato che non presenta un carattere internazionale,

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1.

decide di adottare i tre emendamenti all'articolo 8 paragrafo 2 lettere b) ed e) dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale contenuti negli allegati I­III alla presente risoluzione, che sono sottoposti a ratifica o accettazione e che entreranno in vigore conformemente all'articolo 121 paragrafo 5 dello Statuto;

2.

decide di adottare gli elementi pertinenti che saranno aggiunti agli elementi dei crimini come presentati negli allegati IV­VI alla presente risoluzione.5

Gli allegati IV­VI non sono pubblicati nella RU. Il testo è disponibile nelle sue lingue originali su www.icc-cpi.int > Français > Assemblée des Etats Parties > Résolutions > Sessions > ICC ­ 2017/2018 ­ 16ème session ­ Résolutions > ICC-ASP/16/ Res.4.

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Allegato I Emendamento da inserire in qualità di articolo 8 paragrafo 2 lettera b) cifra xxvii) e lettera e) cifra xvi) «utilizzare armi che impiegano agenti microbici o altri agenti biologici o tossine, qualunque ne sia l'origine o il modo di produzione;»

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Allegato II Emendamento da inserire in qualità di articolo 8 paragrafo 2 lettera b) cifra xxviii) e lettera e) cifra xvii) «utilizzare armi il cui effetto principale sia di ferire mediante schegge che non siano localizzabili nel corpo umano con i raggi X;»

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Allegato III Emendamento da inserire in qualità di articolo 8 paragrafo 2 lettera b) cifra xxix) e lettera e) cifra xviii) «utilizzare armi laser specificamente concepite in modo tale che la loro unica funzione di combattimento o una delle loro funzioni di combattimento sia di provocare la cecità permanente delle persone la cui vista non è protetta, ossia che guardano a occhio nudo o che portano lenti correttrici;»

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