Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie Modifica del 2 maggio 2019 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in grassetto, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, allegato ai decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, dell'8 giugno 2005, del 13 agosto 2007, del 21 ottobre 2008, del 14 gennaio 2010, del 29 giugno 2010, dell'11 settembre 2012, del 6 marzo 2014, del 25 luglio 2016, del 9 maggio 2017 e del 1° marzo 20191, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 9 cpv. 6

(Disdetta del rapporto definitivo di lavoro)

(...) L'impresa che prevede di licenziare lavoratori di età superiore ai 55 anni è tenuta a organizzare un colloquio tra il superiore e il lavoratore interessato, durante il quale quest'ultimo viene informato e consultato e si cercano congiuntamente soluzioni per mantenere il rapporto di lavoro. La decisione finale circa il licenziamento spetta al superiore.

6

Art. 12 cpv. 7 lett. b e d, e 7bis 7

(Disposizioni relative all'orario di lavoro)

Ore supplementari: (...)

b)

1

Supplemento e limiti: se l'orario di lavoro settimanale è superiore alle 48 ore, alla fine del mese successivo le ore di lavoro in più devono essere retribuite con il salario base e con un supplemento del 25 per cento. Per il resto, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore. Le restanti ore supplementari pre-

FF 2000 4513, 2005 3565, 2007 5563, 2008 7501, 2010 257, 4443, 2012 7137, 2014 2129, 2016 6087, 2017 3175, 2019 1947

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state durante il mese in corso devono pure essere retribuite alla fine del mese successivo con il salario base.

(...)

d)

Compensazione: il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in particolare giornate intere.

Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, il saldo rimanente dovrà essere retribuito a fine aprile con il salario base e un supplemento del 25 per cento.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l'anno civile, occorre effettuare il calcolo pro rata dell'orario annuale di lavoro.

(...)

Regolamentazione particolare e individuale per le ore supplementari: per tenere conto della situazione particolare del settore delle costruzioni ferroviarie, è possibile derogare di comune accordo tra datore di lavoro e lavoratore alle disposizioni del capoverso 7 lettera b sul numero di ore supplementari trasferibili sul nuovo conto (25 al mese / saldo complessivo 100), purché il rapporto di lavoro sia di durata indeterminata e non sia disdetto. Le ore prestate in più delle 48 settimanali possono pure essere trasferite sul nuovo conto; il supplemento di cui al capoverso 7 lettera b deve essere pagato in ogni caso.

7bis

Diversamente da quanto previsto al capoverso 7 lettera d, il saldo delle ore supplementari deve essere azzerato entro fine giugno dell'anno successivo o retribuito con il salario base e con un supplemento del 25 per cento.

L'accordo tra datore di lavoro e lavoratore deve essere presentato in forma scritta per l'inizio dell'anno civile. I lavoratori interessati devono essere informati adeguatamente sugli orari di lavoro previsti.

In analogia all'articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie, in caso di divergenze sull'accordo concluso ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.

Art. 17 cpv. 6 lett. a cif. 5 e 6 6

(Retribuzioni [salari base, classi salariali, pagamento del salario, 13a mensilità])

Regolamentazioni salariali in casi particolari a.

Casi particolari: per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per scritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo: (...)

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5.

lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nel settore delle costruzioni ferroviarie, per il periodo di transizione fino all'inizio dell'apprendistato nell'anno in questione; se l'apprendistato non può essere iniziato per un motivo non imputabile al lavoratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C;

6.

lavoratori che svolgono un'attività pratica nell'ambito di un pretirocinio d'integrazione approvato dalla CPS costruzioni ferroviarie ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi (...).

Art. 22 cpv. 2

(Assicurazione contro gli infortuni)

Riduzione delle prestazioni da parte della Suva: se la Suva esclude o riduce le prestazioni dell'assicurazione per colpevolezza dell'assicurato o pericoli straordinari o atti temerari, l'obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione.

2

Allegato 6

Disposizioni di applicazione Art. 2 cpv. 2, 3 lett. a e 4bis

(Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie [CPS costruzioni ferroviarie]: (...) competenze e compiti)

Competenze: La CPS costruzioni ferroviarie è autorizzata a far valere il diritto all'esecuzione in comune delle parti contraenti ai sensi dell'articolo 357b CO in nome proprio anche in procedimenti giudiziari.

2

3

Compiti: la CPS costruzioni ferroviarie ha i seguenti compiti: a.

garantire l'applicazione delle disposizioni contrattuali del CCL costruzioni ferroviarie, dei relativi allegati e convenzioni addizionali, a meno che non venga trovata altra soluzione in seno al CCL costruzioni ferroviarie (...);

(...)

In singoli casi, la CPS costruzioni ferroviarie può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo salariale concluso siano informati in merito.

4bis

Art. 4 cpv. 2 lett. b, 2bis e 2ter 2

(Sanzioni)

La CPS costruzioni ferroviarie ha facoltà di: (...)

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b.

infliggere una multa convenzionale fino a 50 000 franchi; se la pretesa è di ordine finanziario, la multa convenzionale può ammontare fino al valore della pretesa dovuta;

(...)

La CPS costruzioni ferroviarie può infliggere le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del contratto collettivo anche quando l'impresa fornisce intenzionalmente false informazioni sui propri collaboratori (...) oppure ostacola le procedure di controllo.

2bis

Le spese di controllo e di procedura sono a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori che hanno violato le disposizioni del CCL costruzioni ferroviarie o che ­ nei casi in cui non è riscontrata nessuna infrazione al CCL costruzioni ferroviarie ­ si sono comportati in modo da dar adito al controllo e/o all'avvio della procedura.

2ter

II Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2019 e ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

2 maggio 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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