19.033 Messaggio concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2020/2021 del 29 maggio 2019

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, i disegni dei 19 decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Albania, Azerbaigian, Brunei Darussalam, Dominica, Ghana, Kazakistan, Libano, Macao (Cina), Maldive, Nigeria, Niue, Oman, Pakistan, Perù, Samoa, Sint Maarten, Trinidad e Tobago, Turchia e Vanuatu dal 2020/2021 sulla base dell'Accordo SAI.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

29 maggio 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2019-0165

3491

Compendio Ad oggi il Parlamento ha approvato l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 89 Stati partner (dati aggiornati all'1.1.2019). A fine settembre 2018 sono state scambiate per la prima volta informazioni relative a conti finanziari con 36 Stati partner e a fine settembre 2019 saranno scambiate per la prima volta informazioni con altri 37 Stati e territori. In considerazione dei recenti sviluppi internazionali, il presente progetto si prefigge di estendere la rete svizzera per lo scambio automatico di informazioni ad altri 19 Stati partner che si dichiarano favorevoli a recepire lo standard globale e con i quali la Svizzera potrebbe attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2020/2021.

Situazione iniziale Nel giugno 2018 l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha inasprito i criteri di valutazione per identificare gli Stati e i territori non cooperativi in materia di trasparenza fiscale. Questi criteri sono poi stati approvati dai ministri delle finanze e dai governatori delle banche centrali del gruppo dei venti principali Paesi industrializzati ed emergenti (G20). Uno dei criteri prevede che i singoli Stati e territori integrino nella propria rete per lo scambio automatico di informazioni entro fine 2019 essenzialmente tutti gli Stati partner che manifestano un interesse per lo scambio automatico di informazioni e soddisfano i requisiti dello standard dell'OCSE («substantially all interested appropriate partners»).

L'auspicata estensione dell'applicazione territoriale dello scambio automatico di informazioni crea pari condizioni concorrenziali («level playing field») a livello globale, favorendo la piazza finanziaria svizzera. Gli Stati e i territori non cooperativi vengono inseriti nella lista dell'OCSE/G20, che servirà da base agli altri Stati partner per l'adozione di misure difensive. L'Unione europea (UE) applica un criterio analogo per le proprie liste.

Inoltre, dal 2020 il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) emetterà nel quadro della valutazione tra pari completa i primi giudizi riguardo all'attuazione dello scambio automatico di informazioni.

A questo scopo, in occasione della sua seduta plenaria nel novembre 2018 il Forum globale
ha approvato i criteri di valutazione («Terms of Reference»). La rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni costituisce uno degli elementi centrali della valutazione.

L'attuazione dello scambio automatico di informazioni dal 2020/2021, laddove le informazioni verranno raccolte nel 2020 e scambiate nel 2021, con gli Stati partner proposti mira a ottemperare agli impegni politici assunti dalla Svizzera e a evitare che la Svizzera sia inserita dall'OCSE/G20 e dall'UE nella rispettiva lista di Stati non cooperativi, diventando così l'obiettivo di eventuali misure difensive. Simili contromisure di natura amministrativa e fiscale, benché difficili da quantificare, potrebbero essere molto svantaggiose per le imprese, per le persone che esercitano un'attività lucrativa e in definitiva anche per i contribuenti. Inoltre l'inserimento in

3492

una tale lista comporterebbe un considerevole danno alla reputazione della piazza economica svizzera.

Lo scambio automatico di informazioni collima anche con gli obiettivi degli impegni assunti dalla comunità di Stati internazionale e dalla Svizzera in vista di attuare l'Agenda 2030 per il finanziamento dello sviluppo sostenibile (Addis Abeba Action Agenda, Addis Tax Initiative). Lo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale è uno degli strumenti riconosciuti che permette di contrastare i flussi finanziari illeciti e le perdite di entrate che ne risultano per gli Stati interessati, in particolare per i Paesi in via di sviluppo.

L'attuazione dello scambio automatico di informazioni è in una fase molto avanzata a livello internazionale. Nell'autunno 2018 più di 80 Stati partner si sono scambiati reciprocamente informazioni relative a conti finanziari, ciò che corrisponde a circa 4500 relazioni bilaterali attivate in modo vincolante per attuare lo scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI). Ampliando le proprie reti di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni, le Giurisdizioni partecipanti concorrono al consolidamento di pari condizioni concorrenziali a livello globale così come all'aumento della trasparenza e dell'equità fiscale a livello internazionale.

Contenuto del progetto Alla luce degli attuali sviluppi internazionali, il Consiglio federale intende ampliare la rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni: lo scopo è scambiare per la prima volta informazioni relative a conti finanziari, a partire dal 2021, con Albania, Azerbaigian, Brunei Darussalam, Dominica, Ghana, Kazakistan, Libano, Macao, Maldive, Nigeria, Niue, Oman, Pakistan, Perù, Samoa, Sint Maarten, Trinidad e Tobago, Turchia e Vanuatu, posto che siano soddisfatte tutte le condizioni in proposito.

Per quanto riguarda l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con i nuovi Stati partner, non sussistono differenze rispetto alla procedura seguita fino a questo momento in base all'Accordo SAI. Il Parlamento delibererà in merito all'attivazione dello scambio automatico di informazioni con ogni singolo Stato partner mediante
decreto federale semplice.

Inoltre è previsto che il decreto federale del 6 dicembre 2017 concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applichi per analogia a tutti i nuovi Stati partner con i quali lo scambio automatico di informazioni avviene su base reciproca.

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Indice Compendio

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1

Situazione iniziale 1.1 Necessità di intervenire e obiettivi 1.1.1 Attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera 1.1.2 Recenti sviluppi internazionali 1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta 1.3 Fattori rilevanti per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni 1.3.1 Basi giuridiche 1.3.2 Confidenzialità, sicurezza e protezione dei dati 1.3.3 Regolarizzazione del passato fiscale 1.3.4 Accesso al mercato per fornitori di servizi finanziari 1.4 Prospettive 1.5 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale

3497 3497

2

Procedura preliminare 2.1 Consultazione delle commissioni parlamentari 2.2 Procedura di consultazione 2.2.1 Risultati della consultazione 2.2.2 Nessuna novità rispetto al progetto posto in consultazione 2.2.3 Inserimento dell'Oman nell'elenco degli Stati partner

3506 3506 3507 3507 3508 3508

3

Punti essenziali del progetto 3.1 La normativa proposta 3.2 Compatibilità tra compiti e finanze 3.3 Questioni di attuazione

3509 3509 3509 3509

4

Commento ai singoli articoli dei decreti federali

3510

5

Ripercussioni 5.1 Ripercussioni per la Confederazione 5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 5.3 Ripercussioni sull'economia

3511 3511 3512 3512

6

Aspetti giuridici 6.1 Costituzionalità 6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 6.3 Forma dell'atto 6.4 Subordinazione al freno alle spese 6.5 Delega di competenze legislative

3514 3514 3514 3516 3516 3516

3494

3497 3498 3500 3502 3502 3502 3503 3504 3504 3506

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Allegato: Informazioni sugli Stati partner proposti per lo scambio automatico di informazioni dal 2020/2021 1.

Albania 2.

Azerbaigian 3.

Brunei Darussalam 4.

Dominica 5.

Ghana 6.

Kazakistan 7.

Libano 8.

Macao (Cina) 9.

Maldive 10.

Nigeria 11.

Niue 12.

Oman 13.

Pakistan 14.

Perù 15.

Samoa 16.

Sint Maarten 17.

Trinidad e Tobago 18.

Turchia 19.

Vanuatu

3517 3517 3518 3519 3520 3522 3523 3524 3525 3527 3527 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3536 3537 3539

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Albania (Disegno)

3541

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Azerbaigian (Disegno)

3543

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Brunei Darussalam (Disegno)

3545

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Dominica (Disegno)

3547

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Ghana (Disegno)

3549

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Kazakistan (Disegno)

3551

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Libano (Disegno)

3553

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Macao (Disegno)

3555

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Maldive (Disegno)

3557

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Nigeria (Disegno)

3559

3495

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Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Niue (Disegno)

3561

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Oman (Disegno)

3563

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Pakistan (Disegno)

3565

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Perù (Disegno)

3567

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Samoa(Disegno)

3569

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Sint Maarten (Disegno)

3571

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Trinidad e Tobago (Disegno)

3573

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Turchia (Disegno)

3575

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Vanuatu (Disegno)

3577

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FF 2019

Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di intervenire e obiettivi

1.1.1

Attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera

Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha adottato lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni. A seguito di tale decisione, il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) ha invitato un centinaio di Stati e territori ­ tutti Paesi industrializzati o in via di sviluppo con una piazza finanziaria internazionale ­ a impegnarsi a favore dell'attuazione del nuovo standard e a effettuare il primo scambio di informazioni relative ai conti nel 2017 o nel 2018. Al contempo tali Stati e territori sono stati posti dinanzi all'aspettativa di attuare lo scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati e territori che hanno espresso un interesse al riguardo e che rispettano i requisiti dello standard globale in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati (cosiddetti interested appropriate partners).

L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha approvato i mandati di negoziazione per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'UE (primo mandato) e gli Stati Uniti così come con altri Stati (secondo mandato). Il primo mandato è adempiuto, poiché lo scambio automatico di informazioni nel frattempo è stato introdotto con tutti gli Stati membri dell'UE. Per quanto riguarda il secondo mandato, le trattative con gli Stati Uniti non hanno potuto essere ancora concluse. In relazione agli altri Stati, il Consiglio federale ha dato seguito alle priorità enunciate dal mandato. Parallelamente la Svizzera si è impegnata politicamente nei confronti del Forum globale, fatte salve le procedure parlamentari interne di approvazione, a introdurre lo scambio automatico di informazioni dal 2017 e a effettuare nel 2018 con gli Stati partner il primo scambio di informazioni relative a conti finanziari.

In Svizzera, le basi legali per l'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017. Si tratta della Convenzione del 25 gennaio 19881 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa), dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 20142 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority
Agreement, MCAA; di seguito «Accordo SAI»), della legge federale del 18 dicembre 20153 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) e dell'ordinanza del 23 novembre 20164 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) così come delle direttive dell'Amministrazione 1 2 3 4

RS 0.652.1 RS 0.653.1 RS 653.1 RS 653.11

3497

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federale delle contribuzioni (AFC)5 sullo standard per lo scambio automatico di informazioni.

Contestualmente all'introduzione delle basi legali, il 1° gennaio 2017 è stato introdotto lo scambio automatico di informazioni con i primi 38 Stati partner, tra i quali tutti gli Stati membri dell'UE e gli Stati dell'AELS, diversi Stati e territori con piazze finanziarie importanti e gli Stati dell'OCSE vicini alla Svizzera. Nell'autunno 2018 è avvenuto il primo scambio di informazioni relative a conti finanziari con questi Stati partner.6 Nel dicembre 2017 il Parlamento ha approvato i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni con altri 41 Stati e territori.

Il 13 dicembre 2018 il Parlamento ha adottato i decreti federali che approvano gli accordi bilaterali con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni così come i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni con altri otto Stati partner dal 2019/2020. Pertanto, dal 1° gennaio 2019 la Svizzera conta una rete di 89 dei 108 Stati e territori che ad oggi si sono impegnati ad attuare lo standard per lo scambio automatico di informazioni.

1.1.2

Recenti sviluppi internazionali

In virtù di un mandato del G20, il 27 giugno 2018 l'OCSE ha adeguato i criteri con cui identificare gli Stati che non hanno attuato in modo soddisfacente gli standard internazionali in materia di trasparenza fiscale. Un comunicato del 23 luglio 2018 rende noto che l'inasprimento dei criteri è stato confermato dai ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20. Il comunicato afferma, inoltre, che contro gli Stati e i territori identificati come non cooperativi saranno prese in considerazione misure difensive. Gli Stati e i territori interessati devono quindi soddisfare i seguenti criteri:

5

6

­

ottenere almeno il giudizio complessivo «ampiamente conforme» (largely compliant) nel secondo ciclo della procedura di valutazione del Forum globale relativa allo scambio di informazioni su domanda;

­

mettere in vigore tutti i regolamenti interni richiesti per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni e avviare lo scambio di dati nel 2018; attivare, entro la fine del 2019, lo scambio automatico di informazioni sostanzialmente con tutti gli Stati partner idonei interessati (substantially all interested appropriate partners);

­

mettere in vigore la Convenzione sull'assistenza amministrativa (oppure una rete sufficientemente ampia di accordi bilaterali per lo scambio di informazioni su domanda e per lo scambio automatico di informazioni).

Le direttive dell'AFC sono consultabili sulla pagina iniziale dell'AFC > Diritto fiscale internazionale > Informazioni specifiche > Scambio automatico di informazioni > Pubblicazioni > Direttive.

Le informazioni concernenti il primo scambio di informazioni della Svizzera con i suoi Stati partner sono disponibili sulla pagina iniziale dell'AFC > Documentazione > Comunicati stampa > Primo scambio di informazioni relativo a circa 2 milioni di conti finanziari.

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Uno Stato è considerato cooperativo se adempie almeno due di questi tre criteri. E anche in tal caso, gli Stati e i territori che non ottemperano ai requisiti previsti dal criterio di verifica relativo allo scambio automatico di informazioni o che nella valutazione concernente l'assistenza amministrativa su domanda hanno ottenuto il giudizio complessivo «non conforme» (non compliant) sono considerati non cooperativi, indipendentemente dall'adempimento dei restanti criteri. In vista del vertice del G20 previsto nel 2019, l'OCSE stilerà una lista degli Stati non cooperativi.7 L'UE ha elaborato una procedura analoga, secondo la quale, in caso di mancato adempimento dei criteri menzionati, gli Stati e i territori non cooperativi sono inseriti nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (lista dell'UE).

Anche la presenza di un'ampia rete per lo scambio automatico di informazioni rappresenta un elemento centrale per identificare uno Stato o un territorio non cooperativo.8 Attualmente il Forum globale sta approntando le valutazioni sull'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni da parte degli Stati partner.

Secondo i Terms of Reference adottati in occasione della seduta plenaria del Forum globale a Punta del Este nel novembre 2018, la rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni sarà uno degli elementi di valutazione importanti. Il relativo criterio stabilisce che gli Stati e i territori debbano introdurre lo scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati partner idonei interessati. Lo scambio automatico di informazioni deve trovare applicazione non appena uno Stato partner idoneo abbia manifestato il proprio interesse in tal senso. Gli Stati e i territori che non hanno proceduto di conseguenza saranno destinatari di una raccomandazione.

Qualora uno Stato o un territorio non ottemperasse adeguatamente alle raccomandazioni formulate dal Forum globale, ciò potrebbe ripercuotersi negativamente sul giudizio delle valutazioni tra pari concernenti lo scambio automatico di informazioni, che inizieranno nel 2020.

La procedura di monitoraggio del Forum globale consente di ottenere un quadro completo dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni da parte degli Stati e dei territori che si sono impegnati ad attuare lo standard
globale. Dal rapporto di attuazione per il 20189 si evince che la maggior parte degli Stati e dei territori ha ottemperato al proprio obbligo politico di attuare lo scambio automatico di informazioni. Infatti, nel settembre 2018 più di 80 Stati partner si sono scambiati reciprocamente informazioni relative a conti finanziari. Soltanto pochi non soddisfano, per ora, i requisiti sostanziali e devono pertanto riuscire, entro un termine molto ristretto, ad adempiere gli impegni assunti. Il Forum globale seguirà attentamente l'evolversi della situazione. Inoltre ha preso atto che gli Stati Uniti non si sono ancora impegna7

8

9

OECD Secretary-General Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, Buenos Aires, luglio 2018, pag. 7 n. 2, 66 seg., consultabile all'indirizzo www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-report-g20-finance-ministers-july2018.pdf.

FISC 345/ECOFIN 1088 «Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali» sulle conclusioni del Consiglio adottate il 5 dicembre 2017, pag. 23 seg., consultabile all'indirizzo http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15429-2017-INIT/en/pdf.

Il rapporto «Automatic Exchange of Information Implementation Report 2018» del Forum globale è consultabile all'indirizzo www.oecd.org/tax/transparency/ AEOI-Implementation-Report-2018.pdf.

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ti ad applicare lo standard internazionale. Resta da vedere come questa situazione inciderà sulle valutazioni tra pari che inizieranno nel 2020.

A maggio 2019 si contavano circa 4500 relazioni bilaterali attivate in modo vincolante per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI.10 Allo stato attuale applicano lo scambio automatico di informazioni e dispongono di ampie reti di Stati partner in particolare gli Stati membri dell'UE, gli Stati membri dell'OCSE, quasi tutti i Paesi del G20 nonché altri Stati partner con piazze finanziarie importanti.

1.2

Alternative esaminate e soluzione scelta

Alla luce degli sviluppi internazionali, il Consiglio federale propone di estendere la rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni agli Stati e ai territori che si dichiarano favorevoli ad attuare lo standard globale e che nei confronti del Forum globale hanno indicato come data vincolante per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni al massimo il 2020. La scelta non si limita quindi solo agli Stati e ai territori che fino ad oggi hanno manifestato un interesse per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Svizzera, come è avvenuto sinora.11 Le esperienze raccolte finora dimostrano tuttavia che in linea di massima tutti gli Stati e i territori che attuano lo standard globale sono interessati a uno scambio automatico di informazioni con la Svizzera.

Come alternativa si poteva considerare anche la possibilità di includere nel progetto tutti gli Stati e i territori che, pur dichiarandosi favorevoli ad attuare lo scambio automatico di informazioni, non hanno ancora indicato una data per la relativa attuazione. Considerate però le derivanti incertezze, questa possibilità non si sarebbe rivelata né ragionevole né opportuna. Per questo motivo non vengono presi in considerazione i 45 Stati e territori (prevalentemente Paesi emergenti o in via di sviluppo) che, pur dichiarandosi favorevoli allo scambio automatico di informazioni, finora

10

11

Gli elenchi delle relazioni per lo scambio automatico di informazioni attivate bilateralmente sono consultabili all'indirizzo www.oecd.org/tax/automatic-exchange/ international-framework-for-the-crs.

Attualmente hanno manifestato il proprio interesse a introdurre lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera i seguenti potenziali Stati partner proposti nel presente progetto: Azerbaigian, Libano, Pakistan, Samoa e Vanuatu hanno notificato ufficialmente all'OCSE la Svizzera quale Stato partner. Brunei Darussalam, Dominica, Kazakistan, Macao, Niue, Sint Maarten, Trinidad e Tobago e Turchia hanno manifestato il loro interesse o nei confronti del Forum globale (notifica degli intended partners) o nel quadro di contatti bilaterali con la Svizzera. Ad oggi Albania, Ghana, Maldive, Nigeria, Oman e Perù non hanno ancora fornito indicazioni su possibili Stati partner, ma è presumibile che nel corso del 2019 li notificheranno al Forum globale nel quadro della procedura prevista a questo scopo. La Svizzera non notificherà questi Stati all'OCSE se non manifesteranno il loro interesse nel momento in cui la Svizzera depositerà la propria notifica.

3500

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non hanno indicato alcuna data per la relativa attuazione.12 Il piano d'azione adottato nel 2017 dal Forum globale in seduta plenaria per sostenere i Paesi in via di sviluppo nel dotarsi delle capacità richieste per le infrastrutture indispensabili all'attuazione dello scambio automatico di informazioni ha quindi la massima priorità in questo contesto.13 In questo ambito appare preferibile sostenere programmi di ampia portata incentrati sui problemi fondamentali delle autorità fiscali (riguardanti ad es. risorse umane, infrastruttura informatica, condizioni quadro giuridiche, gestione dei rischi).

La Segreteria di Stato dell'economia sostiene già i Paesi in via di sviluppo nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, finanziando le attività del Forum globale relative all'assistenza tecnica e fornendo contributi per l'InterAmerican Center of Tax Administrations (CIAT), l'African Tax Administration Forum (ATAF) e il Global Tax Program (GTP) della Banca mondiale.

Se avranno indicato una data per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni, questi Stati e territori possono in linea di principio, dopo una attenta valutazione, essere ammessi al gruppo dei prossimi Stati partner della Svizzera, seguendo la procedura di approvazione ordinaria.

Il progetto comprende quindi i seguenti 19 Stati e territori: Albania, Azerbaigian, Brunei Darussalam, Dominica, Ghana, Kazakistan, Libano, Macao, Maldive, Nigeria, Niue, Oman, Pakistan, Perù, Samoa, Sint Maarten, Trinidad e Tobago, Turchia e Vanuatu. Affinché lo scambio automatico di informazioni con questi Stati partner possa entrare in vigore il 1° gennaio 2020 e i dati possano essere scambiati per la prima volta l'anno successivo, il Parlamento deve emanare i rispettivi decreti entro fine 2019.

L'emanazione dei decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni da parte del Parlamento non implica necessariamente lo scambio effettivo di informazioni relative a conti finanziari dal 2021. A tale scopo occorre infatti anzitutto la notifica degli Stati partner all'OCSE. Solo la notifica permette di attivare in modo giuridicamente vincolante lo scambio automatico di informazioni nel rapporto bilaterale. Qualora, al momento in cui la Svizzera aggiornerà la propria notifica, gli Stati e i territori interessati non avessero ancora
manifestato alcun interesse a introdurre lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera o non avessero ancora notificato la Svizzera quale Stato partner, non saranno notificati dal Consiglio federale presso l'OCSE come Stati partner. In questo modo l'attivazione dello scambio automatico di informazioni sarà rimandato a data da destinarsi. Nel quadro dell'attuazione dei decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni con altri 41 Stati partner dal 2018/2019 si era proceduto escludendo dalla 12

13

Si tratta nello specifico dei seguenti Stati e territori (dati aggiornati a novembre 2018): Egitto, Armenia, Benin, Bosnia e Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Gibuti, Repubblica Dominicana, Ecuador, Costa d'Avorio, El Salvador, Eswatini, Gabun, Georgia, Guatemala, Guyana, Haiti, Giamaica, Cambogia, Camerun, Cabo Verde, Kenia, Lesotho, Liberia, Madagascar, Marocco, Mauritania, Moldova, Mongolia, Montenegro, Niger, Repubblica di Macedonia del Nord, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Filippine, Ruanda, Senegal, Serbia, Tanzania, Thailandia, Togo, Ciad, Tunisia, Uganda, Ucraina.

Cfr. parere del Consiglio federale alla mozione 17.4093 «Fornire informazioni relative a conti finanziari in modo automatico ai Paesi in via di sviluppo» depositata dal consigliere nazionale Tim Guldimann, nel frattempo ritirata, consultabile sul sito www.parlamento.ch > numero dell'oggetto 17.4093.

3501

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notifica sei Stati partner che non erano in grado di attuare per tempo lo scambio automatico di informazioni. Se uno Stato partner manifesta il proprio interesse per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Svizzera, il Consiglio federale può procedere, sulla base del decreto federale, alla corrispondente notifica entro l'inizio dell'anno successivo.

1.3

Fattori rilevanti per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni

1.3.1

Basi giuridiche

Affinché l'introduzione dello scambio automatico di informazioni sia giuridicamente valida, gli Stati partner devono aver posto in vigore le pertinenti disposizioni del diritto internazionale ed emanato la legislazione di attuazione interna necessaria. Il Forum globale verifica nel quadro dei legislative assessments se gli Stati partner dispongono della legislazione interna necessaria all'applicazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni e se questa legislazione ottempera sostanzialmente alle prescrizioni dello standard comune di comunicazione. Per attivare in maniera vincolante lo scambio automatico di informazioni è necessario che le pertinenti basi giuridiche siano entrate in vigore e lo Stato partner lo indichi al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI con una notifica.

Poiché nella maggior parte degli Stati partner proposti nel presente progetto sono attualmente in corso le procedure interne per l'emanazione delle basi giuridiche necessarie, al momento dell'elaborazione del presente messaggio sussistevano ancora lacune al riguardo. Tuttavia, al più tardi al momento di contrarre l'impegno di introdurre lo scambio automatico di informazioni, gli Stati partner devono disporre delle basi giuridiche vincolanti, affinché i diritti e doveri reciproci risultanti dallo scambio automatico di informazioni entrino in vigore alla data convenuta.

1.3.2

Confidenzialità, sicurezza e protezione dei dati

In caso di attuazione reciproca dello scambio automatico di informazioni, gli Stati partner devono soddisfare senza eccezioni i principi fondamentali in materia di confidenzialità e protezione dei dati. La valutazione di Azerbaigian, Pakistan e Turchia effettuata dagli esperti del Forum globale ha rivelato che questi Stati partner adempiono le prescrizioni in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati. Per contro, la valutazione di Brunei Darussalam, Dominica, Ghana, Libano, Macao, Niue, Samoa, Sint Maarten nonché Trinidad e Tobago ha evidenziato che questi Stati partner ancora non soddisfano le condizioni previste dallo standard globale.

Questi Stati e territori devono quindi attuare uno specifico piano d'azione. Fintantoché esisterà un piano d'azione, lo scambio automatico di informazioni non potrà essere attuato su base reciproca. Tale posizione è in linea con quanto già reso noto nei confronti degli Stati partner che presentano condizioni identiche. Per Albania, Kazakistan, Maldive, Nigeria e Perù non sono momentaneamente disponibili gli esiti delle valutazioni tra pari effettuate dal comitato di esperti del Forum globale.

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L'autorità fiscale degli Stati Uniti (Internal Revenue Service, IRS) procede alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati nel quadro della normativa Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) soltanto se lo scambio di dati con gli Stati partner avviene su base reciproca. Soltanto l'Azerbaigian figurerà nell'elenco dell'IRS come Stato con un livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati appropriato. Gli Stati Uniti hanno inoltre concluso con Dominica, Kazakistan, Perù, Trinidad e Tobago e Turchia un accordo FATCA con scambio reciproco di informazioni; per questi Paesi non sono ancora disponibili i risultati delle valutazioni in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati.

Tutti gli Stati e i territori proposti come partner per lo scambio automatico di informazioni su base reciproca figurano nell'elenco dei Paesi stilato dall'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) come Stati che presentano un livello insufficiente di protezione dei dati, per cui si rendono necessarie opportune garanzie aggiuntive in questo ambito. Il Consiglio federale tiene conto di questo aspetto, tanto che il 4 maggio 2017 la Svizzera ha trasmesso una notifica sulla protezione dei dati all'Organo di coordinamento nell'ambito della procedura secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera d dell'Accordo SAI.14 In questa notifica vengono definite le garanzie previste dal diritto in materia di protezione dei dati che devono valere anche per i contribuenti in questi Stati e territori partner, in particolare il diritto delle persone interessate all'accesso, alla rettifica o alla cancellazione dei propri dati personali. Se uno Stato o un territorio include la Svizzera nell'elenco dei propri Stati partner è tenuto a rispettare le disposizioni svizzere in materia di protezione dei dati. Questo meccanismo è equiparabile a un accordo sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 6 LSAI e rappresenta, secondo il Consiglio federale, un deciso rafforzamento delle garanzie di protezione dei dati per i contribuenti negli Stati partner della Svizzera.

Nell'ambito dell'attivazione dello scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI o degli accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni, anche gli Stati membri dell'UE che presentano una legislazione sulla
protezione dei dati simile a quella svizzera hanno trasmesso notifiche contenenti garanzie in materia di protezione dei dati e di conseguenza si aspettano, come la Svizzera, che questi Stati partner ne rispettino i principi fondamentali. Nel momento in cui verrà attivato lo scambio automatico di informazioni, gli Stati membri dell'UE e la Svizzera potranno sospendere lo scambio di dati qualora constatino che uno Stato partner non soddisfa i requisiti minimi in materia di protezione dei dati contrariamente alla garanzia fornita con la notifica.

1.3.3

Regolarizzazione del passato fiscale

Dovrebbe essere nell'interesse dei singoli Stati partner assicurarsi che i loro ordinamenti giuridici prevedano per i contribuenti adeguate possibilità di regolarizzazione dei redditi e degli averi non dichiarati prima dell'entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni. In vista della sua introduzione, tutti gli Stati e i territori 14

RU 2017 3533

3503

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con i quali lo scambio automatico di informazioni sarà introdotto su base reciproca in virtù del presente progetto offrono ai propri contribuenti la possibilità di denunciare a posteriori gli averi non dichiarati in precedenza. In generale, queste possibilità possono essere ritenute adeguate in quanto non impongono ai contribuenti oneri finanziari eccessivi e, fatta eccezione per i casi di frode fiscale grave, non prevedono perseguimenti con comminazione di pene detentive.

1.3.4

Accesso al mercato per fornitori di servizi finanziari

Per il settore finanziario svizzero, caratterizzato da un orientamento internazionale, rivestono particolare rilevanza le operazioni transfrontaliere e la salvaguardia dell'accesso ai mercati esteri di rilievo. Nel dialogo con i Paesi partner importanti, allo Stato viene quindi chiesto di creare le condizioni ottimali per questi scopi.

Sebbene sia opportuno condurre colloqui esplorativi a prescindere dallo scambio automatico di informazioni, la sua introduzione potrebbe essere la chiave per l'avvio di un simile dialogo.

Laddove opportuno, nel quadro dell'estensione della rete per lo scambio automatico di informazioni si devono ricercare colloqui che permettano di sviluppare un dialogo su aspetti relativi all'accesso al mercato così come di definire e discutere possibili progressi in tale ambito. Va tuttavia precisato che l'accesso al mercato per fornitori di servizi finanziari non è parte integrante dello standard globale e pertanto non costituisce un presupposto per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Tale accesso al mercato si basa su uno standard internazionale che la Svizzera e più di 100 altri Stati e territori si sono impegnati ad attuare. È stato dimostrato che, al di fuori della reciprocità e delle garanzie relative a confidenzialità, sicurezza dei dati e protezione dei dati, non è previsto alcun margine di manovra per la negoziazione di altre controprestazioni.

1.4

Prospettive

L'ulteriore estensione, a partire dal 2020/2021, della rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI è una proposta opportuna e necessaria, che consente alla Svizzera di confermare gli impegni internazionali per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni.

Inoltre il progetto si allinea alla strategia del Consiglio federale che mira ad attuare gli standard internazionali in materia di diritto fiscale per rafforzare la reputazione e l'integrità della piazza finanziaria svizzera e aumentare così la sua competitività a livello internazionale.

Inoltre l'estensione prevista della rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni soddisfa una prescrizione minima internazionale intesa a ridurre i rischi nella procedura di valutazione del Forum globale relativa alla Svizzera, ma non garantisce che la valutazione si svolga senza difficoltà. Il fatto che numerosi Paesi del G20, Stati membri dell'OCSE e Stati membri dell'UE abbiano già scambiato dati con molti di questi Stati partner per la prima volta nell'autunno 2018 o 3504

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prevedano di farlo nel 2019,15 mentre la Svizzera pianifichi di introdurre lo scambio automatico di informazioni con gli Stati e i territori proposti solo nel 2020/2021, dimostra che il nostro Paese è in ritardo. Inoltre occorre ricordare che gli Stati e i territori con cui dal 2020/2021 è previsto lo scambio automatico di informazioni hanno ancora sufficiente tempo per soddisfare i requisiti dello standard (in particolare per la creazione delle basi giuridiche e l'attuazione delle prescrizioni in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati). È quindi ipotizzabile che la maggior parte di questi Stati partner sarà in grado di introdurre lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2020.

Ciò evidenzia come tali sviluppi non lascino pressoché alcun margine perla selezione degli Stati partner, nella misura in cui soddisfino i requisiti previsti dallo standard e stabiliti nei trattati internazionali. L'evolversi delle discussioni e delle prassi concernenti lo scambio automatico di informazioni in seno agli organismi internazionali rilevanti (in particolare G20, OCSE, Forum globale) mostra chiaramente che l'esecuzione dello scambio automatico di informazioni non può limitarsi a una selezione di Stati e territori particolarmente importanti. Al contrario, ci si aspetta che la rete sia ultimata, entro il 2019, con gli Stati partner idonei interessati. Anche se nel frattempo, grazie a buoni contatti e numerose dichiarazioni, l'iter di approvazione del Parlamento svizzero è noto al Forum globale e agli Stati partner, che dimostrano pertanto una certa comprensione per il ritardo nell'attuazione dello scambio automatico di informazioni, la Svizzera deve essere all'altezza delle aspettative internazionali e dimostrare di voler estendere di conseguenza la propria rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni. In caso contrario rischia di perdere la comprensione di cui beneficia e di essere considerata come inaffidabile e non cooperativa. In questo contesto non diminuirà la pressione internazionale esercitata sulla Svizzera e su tutti gli Stati che si sono dichiarati favorevoli allo scambio automatico di informazioni affinché inseriscano gli Stati partner interessati nella loro rete per lo scambio automatico di informazioni.

In termini procedurali il modo di procedere proposto è
pienamente in sintonia con le attivazioni avvenute fino a questo momento, in base alle quali sono presi in considerazione esclusivamente gli Stati partner che al primo scambio di dati soddisfano i requisiti stabiliti dall'OCSE.

Eventuali futuri ampliamenti della rete svizzera per lo scambio automatico di informazioni non sono ancora definiti, ma è evidente che saranno realizzati in base all'attuale modo di procedere e in conformità con i criteri applicati finora. La notifica e la conseguente attivazione del reciproco scambio automatico di informazioni verrebbero effettuate solo nei confronti di Stati partner che soddisfano i requisiti dell'accordo applicabile. Prima del primo scambio di dati il Consiglio federale esaminerebbe nuovamente se gli Stati partner notificati osservano i criteri definiti nel decreto federale del 6 dicembre 2017 concernente il meccanismo di verifica che 15

Numerosi Stati terzi hanno già notificato all'OCSE gli Stati e i territori che il Consiglio federale ha proposto come partner per lo scambio automatico di informazioni: Germania, Francia, Liechtenstein e Regno Unito hanno già inserito Azerbaigian, Libano, Macao, Niue, Pakistan, Samoa, Sint Maarten, Turchia e Vanuatu nei loro elenchi di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI, cosicché dal 2019 potranno essere scambiati dati con questi Paesi.

3505

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garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019.

1.5

Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale

Il progetto è annunciato nel messaggio del 27 gennaio 201616 sul programma di legislatura 2015­2019, ma non è riportato esplicitamente nel decreto federale del 14 giugno 201617 sul programma di legislatura 2015­2019. Il progetto è parte integrante del primo indirizzo politico del programma di legislatura, secondo cui la Svizzera può garantire la propria prosperità, creando le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale e sostenendo così la propria competitività.

Il rispetto degli standard internazionali in materia fiscale, in particolare per quanto attiene alla trasparenza e allo scambio di informazioni, è parte integrante della strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria svizzera competitiva.

Tali obiettivi sono in linea anche con la «Strategia per uno sviluppo sostenibile», con la quale la Svizzera intende adempiere i propri impegni scaturiti dall'«Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile» dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).18

2

Procedura preliminare

2.1

Consultazione delle commissioni parlamentari

In considerazione del significato politico della procedura ulteriore concernente la futura estensione della rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni della Svizzera, era importante per il Consiglio federale consultare previamente, conformemente all'articolo 152 della legge del 13 dicembre 200219 sul Parlamento, le commissioni parlamentari competenti (Commissioni della politica estera [CPE] e Commissioni dell'economia e dei tributi [CET]) sulle prossime tappe previste. Oltre all'estensione della rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni, il Consiglio federale aveva proposto di presentare una dichiarazione scritta al Forum globale secondo cui la Svizzera sarebbe disposta, fatte salve le procedure interne di approvazione, a introdurre lo scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati partner idonei interessati.

Le consultazioni della CPE e della CET delle due Camere si sono svolte a ottobre 2018 sulla base di un rapporto della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).

16 17 18 19

FF 2016 909, in particolare pag. 1022 FF 2016 4605 www.are.admin.ch > Sviluppo sostenibile > Politica e strategia > Strategia per uno sviluppo sostenibile RS 171.10

3506

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Le consultazioni hanno fornito risultati eterogenei. Mentre la CPE-N e la CPE-S hanno preso atto della proposta del Consiglio federale e in linea di principio la sostengono, la CET-N e la CET-S hanno assunto una posizione più critica.

Anche la CPE-S ha espresso dubbi circa l'intenzione del Consiglio federale di portare a conoscenza del Forum globale il rinnovato impegno della Svizzera. Non ci sarebbe alcuna urgenza di offrire lo scambio automatico di informazioni a tutti i potenziali Stati partner, tanto più che una simile dichiarazione potrebbe venire intesa erroneamente anche come un diritto incondizionato a introdurre lo scambio automatico di informazioni. La commissione raccomanda quindi al Consiglio federale di non rilasciare una tale dichiarazione al Forum globale.

Alla luce degli esiti delle consultazioni il Consiglio federale ha rinunciato ad aggiornare esplicitamente l'impegno della Svizzera nei confronti del Forum globale. Poiché dalle discussioni della CET-S e della CET-N non sono sostanzialmente emerse opposizioni all'estensione della rete ad altri Stati partner, per i motivi già citati il Consiglio federale conferma la propria intenzione di proporre gli ulteriori Stati partner per lo scambio automatico di informazioni.

2.2

Procedura di consultazione

2.2.1

Risultati della consultazione

Il progetto concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner dal 2020/2021 è stato oggetto di una procedura di consultazione svoltasi dal 7 dicembre 2018 al 20 marzo 2019.20 Hanno espresso il proprio parere 24 Cantoni, cinque partiti politici21, quattro associazioni mantello nazionali dell'economia22 e otto rappresentanti di ambienti interessati23.

La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie il progetto favorevolmente. Quattro partecipanti respingono il progetto nel suo insieme, mentre nove interpellati hanno espressamente rinunciato a presentare un parere.

20 21 22 23

Il rapporto sui risultati è consultabile sul sito www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2019 > DFF.

PPD, PLR, I Verdi, PSS e UDC.

Economiesuisse, Associazione Svizzera dei Banchieri, Unione sindacale svizzera e Unione svizzera delle arti e mestieri.

Alliancefinance, AllianceSud, Organizzazione degli Svizzeri all'estero, Centre Patronal, SwissHoldings, Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni, Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale e Association de Banques Privées Suisses.

3507

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2.2.2

Nessuna novità rispetto al progetto posto in consultazione

Non sono stati sollevati punti critici che non fossero già stati evidenziati in occasione delle consultazioni precedenti.24 Dai pareri pervenuti non sono pertanto emerse nuove conoscenze che rendessero necessaria una modifica sostanziale dell'avamprogetto nel suo contenuto. Numerosi partecipanti hanno osservato che l'estensione della rete per lo scambio automatico di informazioni sarebbe importante al fine di non pregiudicare la posizione della Svizzera, aggiungendo che, se la Svizzera non rispettasse gli impegni internazionali assunti, gli altri Stati sarebbero legittimati a prendere misure difensive. Tuttavia, ciò non dispenserebbe il Consiglio federale dal garantire che lo scambio automatico di informazioni a livello bilaterale venga attivato in modo vincolante solo quando gli Stati partner soddisfano senza eccezioni i requisiti dello standard globale. Da queste premesse si deduce che il decreto federale concernente il meccanismo di verifica riveste una funzione importante. Inoltre, diversi partecipanti alla consultazione hanno chiesto un maggiore impegno da parte della Svizzera nel sostenere i Paesi in via di sviluppo a introdurre lo scambio automatico di informazioni.

2.2.3

Inserimento dell'Oman nell'elenco degli Stati partner

Il Forum globale identifica costantemente gli Stati e i territori che non partecipano allo scambio automatico di informazioni e compromettono così gli sforzi internazionali in fatto di trasparenza fiscale (le cosiddette jurisdictions of relevance). L'Oman ha anticipato la decisione del Forum globale relativa all'obbligo di attuare lo scambio automatico di informazioni entro tre anni, dichiarando a fine 2018, ovvero poco dopo l'avvio della procedura di consultazione, di voler introdurre lo scambio automatico di informazioni entro il 2020. In tal modo il numero di Stati partner potenziali della Svizzera che hanno indicato una data per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni è passato a complessivamente 19. Il Consiglio federale propone pertanto di inserire l'Oman nell'elenco degli Stati partner con cui attuare lo scambio automatico di informazioni dal 2020/2021.

24

Cfr. in merito le considerazioni relative ai risultati della procedura di consultazione contenute nel: ­ messaggio del 5 giugno 2015 relativo all'approvazione dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari e alla sua attuazione (legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali), FF 2015 4467; ­ messaggio del 6 luglio 2016 concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Islanda, la Norvegia, Guernsey, Jersey, l'Isola di Man, il Giappone, il Canada e la Repubblica di Corea, FF 2016 5945; ­ messaggio del 16 giugno 2017 concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 41 Stati partner dal 2018/2019, FF 2017 4225; e ­ messaggio del 9 maggio 2018 concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Singapore e Hong Kong dal 2018/2019 e con altri Stati partner dal 2019/2020; FF 2018 2707.

3508

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3

Punti essenziali del progetto

3.1

La normativa proposta

Il Consiglio federale propone di estendere la rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni ad altri 19 Stati partner.

3.2

Compatibilità tra compiti e finanze

La Svizzera si è impegnata politicamente ad adottare gli standard internazionali relativi alla trasparenza e allo scambio di informazioni a fini fiscali. L'attuazione dello scambio automatico di informazioni comporta indubbiamente elevati costi di regolamentazione, destinati tuttavia a garantire nel lungo periodo la competitività internazionale e il funzionamento di una piazza finanziaria integra. L'estensione della rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni è pertanto un compito importante, che rende tale onere proporzionalmente adeguato allo scopo perseguito.

I benefici dello scambio automatico di informazioni sulle entrate fiscali supplementari al momento non sono quantificabili, essendo molto difficile determinare, sotto il profilo economico, il beneficio diretto delle informazioni ricevute dall'estero in relazione a conti finanziari. Indipendentemente da questo aspetto, lo scambio automatico di informazioni si dimostra efficace nell'ottica del rispetto delle prescrizioni fiscali, consentendo di ridurre notevolmente il rischio di non dichiarazione involontaria o intenzionale degli averi dei contribuenti, per i quali il previsto utilizzo delle informazioni scambiate ha un effetto deterrente. È quanto dimostrano le numerose dichiarazioni a posteriori di averi detenuti all'estero presentate a livello nazionale tra il 2016 e il 2018.

3.3

Questioni di attuazione

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione trasmettono le informazioni all'AFC. Quest'ultima inoltra i dati in forma cifrata alle autorità competenti dello Stato partner mediante una piattaforma di scambio commissionata dall'OCSE.

Viceversa, essa riceve le informazioni sulle persone assoggettate a imposta in Svizzera che dispongono di un conto in uno Stato partner. L'AFC metterà i dati ricevuti a disposizione dei Cantoni, che a loro volta potranno utilizzare tali informazioni nella procedura di tassazione.

Nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, i Cantoni non si occupano quindi della raccolta dei dati. Devono per contro garantire un'utilizzazione efficace ed efficiente delle informazioni provenienti dall'estero messe loro a disposizione dall'AFC. Grazie alle informazioni scambiate le autorità fiscali cantonali devono poter verificare se i loro contribuenti abbiano riportato nella dichiarazione di imposta i conti finanziari detenuti all'estero.

3509

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A fine settembre 2018 la Svizzera ha scambiato per la prima volta informazioni relative a conti finanziari con i primi Stati partner. Nel complesso lo scambio di dati è andato a buon fine. Nel caso del reciproco scambio automatico di informazioni, l'invio dei dati è stato coordinato con i partner. La trasmissione dei dati è avvenuta con il Common Transmission System dell'OCSE. Questa procedura si applicherà anche alla prossima trasmissione di dati.

4

Commento ai singoli articoli dei decreti federali

I decreti federali in virtù dei quali sarà introdotto lo scambio automatico di informazioni con Albania, Azerbaigian, Brunei Darussalam, Dominica, Ghana, Kazakistan, Libano, Macao, Maldive, Nigeria, Niue, Oman, Pakistan, Perù, Samoa, Sint Maarten, Trinidad e Tobago, Turchia e Vanuatu si rifanno ai decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni con gli Stati partner dal 2019/2020.

Art. 1 Con la presente disposizione, il Parlamento autorizza il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI che gli Stati e i territori proposti nel presente progetto devono figurare nell'elenco delle Giurisdizioni con le quali la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni (cpv. 1).

Il Parlamento delega inoltre al Consiglio federale la competenza di fissare la data a partire dalla quale le informazioni relative ai conti finanziari sono scambiate (cpv. 2).

L'attivazione dello scambio automatico di informazioni obbliga gli istituti finanziari degli Stati partner a raccogliere e comunicare alle autorità competenti, dal momento della notifica, le informazioni relative ai conti di persone residenti negli Stati partner in questione così come le informazioni sulle successioni di persone che risiedevano in tali Stati conformemente allo standard comune di comunicazione di informazioni dell'OCSE.

Art. 2 Il decreto federale del 6 dicembre 2017 concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 definisce i criteri per la verifica che il Consiglio federale deve eseguire prima di avviare il primo scambio di dati e disciplina l'iter procedurale. Con un rimando a questo decreto federale si assicura che anche i nuovi Stati partner siano oggetto di una verifica atta a garantire l'adempimento dei requisiti necessari per l'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni. Concretamente, anche dopo l'attivazione dello scambio automatico di informazioni con questi Stati partner, prima di avviare il primo scambio di dati, il Consiglio federale verificherà nuovamente se tali Stati partner, con i quali lo scambio automatico di informazioni deve avvenire su base reciproca, soddisfino le prescrizioni dello standard. Qualora dalla verifica risultasse che in uno Stato partner l'attuazione dello scambio automati3510

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co di informazioni non è conforme allo standard, il Consiglio federale potrà sospendere lo scambio di dati con tale Stato partner. A questo scopo dovrà svolgere analisi specifiche per ciascun Paese sui criteri di verifica rilevanti dello scambio automatico di informazioni, i cui risultati saranno riassunti in un rapporto da sottoporre per parere alle competenti commissioni parlamentari delle due Camere. Dopo il primo scambio di dati, tale verifica dovrà essere ripetuta periodicamente, in funzione dei rischi. Nel caso degli Stati e dei territori per i quali non si applica reciprocità, occorrerà verificare in particolare se le rispettive notifiche siano ancora valide.

Art. 3 Conformemente all'articolo 39 lettera a LSAI, il Parlamento approva mediante decreto federale semplice, che non sottostà a referendum facoltativo, l'inclusione di uno Stato o di un territorio nell'elenco depositato al Segretariato dell'Organo di coordinamento secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI.

5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni per la Confederazione

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner non dovrebbe generare un elevato aumento degli oneri, poiché i provvedimenti di attuazione organizzativi, tecnici e in materia di personale necessari a tal fine erano già stati previsti nel quadro dell'entrata in vigore della Convenzione sull'assistenza amministrativa, dell'Accordo SAI e della LSAI. 25 I valori empirici osservati nel quadro dello scambio di dati avvenuto nell'autunno 2018 indicano che i provvedimenti già adottati dovrebbero coprire in linea di massima anche per il futuro l'aumento degli oneri dovuto all'attivazione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner.

Per quanto concerne le ripercussioni fiscali occorre distinguere tra le comunicazioni della Svizzera destinate alle autorità fiscali di tali Paesi e quelle che il fisco svizzero riceverà da loro. Considerate le comunicazioni della Svizzera all'estero, non si possono escludere minori introiti per Confederazione e Cantoni (in particolare una riduzione degli utili del settore finanziario e minori entrate dell'imposta preventiva).

Viceversa, l'elemento di reciprocità previsto dallo scambio automatico di informazioni implica un potenziale aumento delle entrate derivante dagli averi ad oggi non dichiarati che le persone fiscalmente residenti in Svizzera detengono presso istituti finanziari negli Stati partner.26

25 26

Cfr. al riguardo le spiegazioni contenute nel FF 2015 4467, in particolare pag. 4544 seg., nonché nel FF 2016 5945, in particolare pag. 5979 seg.

Cfr. al riguardo anche lo sviluppo dell'autodenuncia esente da pena registrato negli ultimi anni: pagina iniziale dell'AFC > Imposta preventiva Tasse di bollo > Imposta preventiva > Contatto > Divisione affari penali e inchieste.

3511

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5.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

La circostanza per cui lo scambio automatico di informazioni dovrà essere attuato con ulteriori Stati partner praticamente non modifica le elevate esigenze che il sistema dello scambio automatico di informazioni e la relativa esecuzione pongono ai Cantoni. Infatti, le premesse organizzative, tecniche e in materia di personale necessarie per l'utilizzo delle informazioni provenienti dall'estero dovevano già essere date in vista del primo scambio di dati nel 2018. Tuttavia, soltanto un'analisi dello svolgimento del primo scambio di dati, condotta in collaborazione con i Cantoni, dimostrerà se le risorse disponibili sono sufficienti.

Il presente progetto non dovrebbe comportare maggiori uscite per i Comuni, non essendo coinvolti nell'attuazione dello scambio automatico di informazioni. È invece plausibile un aumento delle entrate per Cantoni e Comuni se, grazie allo scambio automatico di informazioni, saranno resi noti i valori patrimoniali finora non dichiarati negli Stati partner di persone fiscalmente residenti in Svizzera. Benché in Svizzera siano presenti importanti comunità straniere di alcuni degli Stati partner proposti per lo scambio automatico di informazioni, nell'insieme rappresentano soltanto l'1 per cento della popolazione residente permanente in Svizzera. Un sostanziale aumento o calo delle entrate appare pertanto improbabile.

5.3

Ripercussioni sull'economia

La garanzia della conformità internazionale in ambito fiscale è uno degli orientamenti strategici definiti dal Consiglio federale per la politica dei mercati finanziari. 27 In base a tale orientamento, la Svizzera si adopera a favore di un'ampia introduzione dello scambio automatico di informazioni al fine di tutelare il level playing field internazionale. L'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni con il maggior numero possibile di Stati partner è quindi la conseguenza di un'attuazione coerente della strategia, anche in vista della valutazione tra pari completa che il Forum globale effettuerà dal 2020. Con l'attuazione della politica finanziaria del Consiglio federale s'intende rafforzare la credibilità, l'integrità e la reputazione della piazza finanziaria svizzera nel contesto internazionale e quindi aumentare la certezza del diritto e la sicurezza della pianificazione. Quale elemento della politica finanziaria del Consiglio federale, l'attuazione dello scambio automatico di informazioni con ulteriori Stati partner permette, in definitiva, anche di scongiurare il rischio che la Svizzera venga categorizzata come Stato non cooperativo ed eventualmente sanzionata ­ anche da parte di Paesi che non sono tra i nuovi Stati partner proposti per lo scambio automatico di informazioni. Simili contromisure di natura amministrativa e fiscale, benché difficili da quantificare, sarebbero potenzialmente molto svantaggiose per le imprese, per le persone che esercitano un'attività lucrativa e in definitiva anche per i contribuenti. Inoltre l'inserimento 27

Cfr. Rapporto del Consiglio federale (2016): Politica dei mercati finanziari per una piazza finanziaria svizzera competitiva, pag. 24 seg., consultabile all'indirizzo www.sif.admin.ch/dam/sif/it/dokumente/Publicationen/ Bericht_Finanzmarktpolitik.pdf.download.pdf/Bericht_Finanzmarktpolitik.pdf.

3512

FF 2019

della Svizzera nella lista dell'OCSE/G20 o in quella dell'UE comporterebbe un considerevole danno alla reputazione della piazza economica svizzera.

Per gli istituti finanziari i costi supplementari sopportati sotto forma di costi di introduzione una tantum e di costi d'esercizio ricorrenti nonché di costi legati al peggioramento delle condizioni concorrenziali dovrebbero risultare modesti. Il progetto non allarga la cerchia degli istituti tenuti alla comunicazione ai sensi dello scambio automatico di informazioni e gli istituti finanziari interessati dispongono già dell'infrastruttura e dei processi necessari. Per quanto concerne le ripercussioni sulla competitività, occorre tenere presente che lo scambio automatico di informazioni è uno standard internazionale, applicato secondo regole uniformi dagli Stati e dai territori partecipanti. L'attuazione dello scambio automatico di informazioni non pregiudica quindi la piazza finanziaria svizzera in termini di competitività rispetto ad altre piazze finanziarie. Lo scambio automatico di informazioni e la sua estensione indeboliscono tuttavia, nel tempo, il posizionamento della piazza finanziaria svizzera rispetto alla concorrenza. In particolare, sono ipotizzabili minori introiti per le banche che esercitano attività transfrontaliere, se si verificassero deflussi di denaro dalla Svizzera a causa dell'estensione dello scambio automatico di informazioni. Tuttavia, le stime sull'andamento dei patrimoni offshore amministrati in Svizzera evidenziano un'evoluzione positiva a seguito dell'emanazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni nel 2014. L'aumento in termini assoluti dei patrimoni offshore amministrati in Svizzera va di pari passo con una contrazione della quota di mercato della Svizzera, attribuibile a una crescita superiore alla media dei patrimoni detenuti in Asia, da cui traggono vantaggio maggiormente le piazze finanziarie asiatiche rispetto a quella svizzera.28 Appare dunque improbabile che la proposta di estensione dello scambio automatico di informazioni comporti un deflusso significativo dei patrimoni della clientela. Una tale evoluzione sarebbe da escludere in particolare perché i nuovi Stati partner proposti per lo scambio automatico di informazioni presentano una minore rilevanza economica e rappresentano mercati di
sbocco meno importanti per i servizi finanziari transfrontalieri rispetto agli attuali Stati partner per lo scambio automatico di informazioni. Questo perché gli Stati e i territori proposti non sono né piazze finanziarie concorrenti né piazze importanti per trust o società di domicilio. Soltanto Vanuatu può essere considerato una piazza finanziaria offshore, ragione per cui il suo inserimento nella rete svizzera per lo scambio automatico di informazioni è particolarmente caldeggiato dalla piazza finanziaria, anche a seguito dell'abrogazione, il 1° gennaio 2019, dell'articolo 1 OSAIn sulla definizione di «Giurisdizione partecipante». 29 Considerata la loro clientela, gli altri Stati e territori non costituiscono mercati chiave per la piazza finanziaria svizzera.

28

29

Cfr. Associazione Svizzera dei Banchieri (2018): Banking Barometer 2018, pag. 49, consultabile all'indirizzo www.swissbanking.org/en/services/library/studies-reports; Boston Consulting Group (2014): Global Wealth 2014, pag. 10, consultabile all'indirizzo http://image-src.bcg.com/Images/Riding_a_Wave_of_Growth_Jun_2014_tcm2074487.pdf; Boston Consulting Group (2018): Global Wealth 2018, pag. 9-10, consultabile all'indirizzo http://image-src.bcg.com/Images/BCG-Seizing-the-Analytics-AdvantageJune-2018-R-3_tcm20-194512.pdf.

Cfr. pagina iniziale della SFI > Documentazione > Comunicati stampa > Il Consiglio federale abroga la disposizione transitoria nell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali.

3513

FF 2019

Estendendo la rete per lo scambio automatico di informazioni sulla base dei sistemi esistenti, la Svizzera concorre a consolidare il level playing field e quindi a creare un contesto in cui la piazza finanziaria svizzera potrà beneficiare a lungo termine dei propri vantaggi, quali la stabilità politica, la valuta forte e stabile, il personale qualificato e la capacità d'innovazione.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

I disegni di decreto federale si fondano sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)30, che conferisce alla Confederazione la competenza generale in materia di affari esteri.

Lo scambio automatico di informazioni rappresenta un'ingerenza nella sfera privata, in particolare nel diritto dell'autodeterminazione informativa. Tuttavia, i requisiti costituzionali previsti dall'articolo 36 Cost. per la restrizione dei diritti fondamentali sono soddisfatti, visto che trovano una base legale nella LSAI e lo scambio automatico di informazioni costituisce una misura opportuna e necessaria (e quindi proporzionata) per garantire la conformità fiscale dei clienti esteri e la competitività della piazza finanziaria svizzera.

La procedura dello scambio automatico di informazioni prevede diversi meccanismi atti a tutelare le persone interessate dallo scambio di dati e concretizza la garanzia della via giudiziaria mediante il conferimento di diritti in tal senso.31 Ne fanno parte, in particolare, i diritti di accesso e di rettifica conferiti dalla legislazione sulla protezione dei dati (art. 14, 15 e 19 cpv. 2 primo periodo LSAI). Inoltre, nel quadro della protezione giuridica individuale si può chiedere di non procedere allo scambio di dati se la trasmissione dei dati comporta per la persona interessata uno svantaggio non sostenibile dovuto all'assenza nello Stato partner di garanzie dello Stato di diritto (art. 19 cpv. 2 secondo periodo 2 LSAI).

6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il presente progetto permette di attuare le prescrizioni internazionali in materia di scambio automatico di informazioni. Gli impegni internazionali della Svizzera non sono toccati dall'estensione della sua rete per lo scambio automatico di informazioni.

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni non ha alcun effetto sulle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in essere con gli Stati partner seguenti: 30 31

RS 101 Cfr. breve perizia del 13 agosto 2015 del prof. dott. iur. René Matteotti sulla conformità costituzionale dello scambio automatico di informazioni.

3514

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32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

­

Albania (Convenzione del 12 novembre 199932 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Albania per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposta sul reddito e sul patrimonio);

­

Azerbaigian (Convenzione del 23 febbraio 200633 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio);

­

Dominica (Scambio di note del 20/26 agosto 1963 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la Convenzione del 30 settembre 195434 intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito [Estensione ai territori britannici d'oltremare]);

­

Ghana (Convenzione del 23 luglio 200835 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, sul patrimonio e sugli utili di capitale);

­

Kazakistan (Convenzione del 21 ottobre 199936 tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica del Kazakistan per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio);

­

Libano (Scambio di note del 26 giugno/11 settembre 195737 tra la Svizzera e il Libano concernente l'imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea);

­

Oman (Convenzione del 22 maggio 201538 tra la Confederazione Svizzera e il Sultanato dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito);

­

Pakistan (Convenzione del 21 marzo 201739 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito);

­

Perù (Convenzione del 21 settembre 201240 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio);

­

Trinidad e Tobago (Convenzione del 1° febbraio 197341 tra la Svizzera e Trinidad e Tobago intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito);

RS 0.672.912.31 RS 0.672.916.41 RS 0.672.936.711; scambio di note e parte I dell'Allegato RS 0.672.936.31 RS 0.672.947.01 RS 0.672.948.95 RS 0.672.961.61 RS 0.672.962.31 RS 0.672.964.11 RS 0.672.975.41

3515

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­

Turchia (Convenzione del 18 giugno 201042 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito).

Per procedere allo scambio automatico di informazioni la Svizzera e i nuovi Stati partner potranno avvalersi della Convenzione sull'assistenza amministrativa, dell'Accordo SAI multilaterale e dell'attivazione bilaterale, a condizione che siano in vigore e applicabili.

La Convenzione sull'assistenza amministrativa costituisce inoltre la base giuridica per lo scambio di informazioni su domanda e per lo scambio di informazioni spontaneo in conformità con lo standard dell'OCSE. Di conseguenza possono essere scambiate informazioni di natura fiscale su domanda o su base spontanea con tutti i nuovi Stati partner, a condizione che la Convenzione sull'assistenza amministrativa sia in vigore e applicabile.

Inoltre, con l'attuazione dello scambio automatico di informazioni, la Svizzera adempie i propri impegni che scaturiscono dall'«Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile» adottata dall'ONU e contenente 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (in particolare l'obiettivo 10: Reduce inequality within and among coutries).

6.3

Forma dell'atto

I decreti federali che autorizzano il Consiglio federale a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI che gli Stati e i territori menzionati devono figurare nell'elenco delle Giurisdizioni per lo scambio automatico di informazioni richiedono l'approvazione dell'Assemblea federale (art. 163 cpv. 2 Cost.).

Conformemente all'articolo 39 lettera a LSAI, i singoli decreti federali che dispongono l'inclusione di uno Stato o di un territorio nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI devono essere approvati dall'Assemblea federale mediante decreto federale semplice che, di conseguenza, non sottostà a referendum.

6.4

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non è subordinato al freno alle spese ai sensi dell'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contiene né disposizioni in materia di sussidi né le basi per creare un credito di impegno o un limite di spesa.

6.5

Delega di competenze legislative

Il progetto non contiene alcuna base par la delega di competenze legislative.

42

RS 0.672.976.31

3516

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Allegato

Informazioni sugli Stati partner proposti per lo scambio automatico di informazioni dal 2020/2021 Le indicazioni dettagliate sullo scambio automatico di informazioni riportate di seguito tengono conto degli sviluppi e della situazione nei singoli Stati e territori fino a fine marzo 2019. I giudizi assegnati dal Forum globale nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda si riferiscono alle valutazioni effettuate nell'ambito della seconda fase dell'attuazione dello standard sullo scambio di informazioni su domanda, conclusasi a fine 2016. Tutti gli Stati partner proposti nel presente progetto sono sottoposti a un nuovo ciclo di valutazione. La confidenzialità in materia di scambio di informazioni su domanda è una delle tematiche valutate anche in questo nuovo ciclo. Alla luce dei numerosi sviluppi internazionali in materia, queste informazioni verranno aggiornate prima dei dibattiti parlamentari.

Ulteriori aggiornamenti potrebbero seguire nelle fasi rilevanti della procedura.

1.

Albania

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Albania In seno all'OCSE e al Forum globale l'Albania si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2020. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 1° marzo 2013 ed è in vigore dal 1° dicembre 2013. L'Albania ha firmato l'Accordo SAI il 29 ottobre 2014. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale.

Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Albania Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Albania.

L'Albania non ha concluso alcun accordo intergovernativo FATCA (di seguito IGA) con gli Stati Uniti, pertanto non è stata sottoposta alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

A luglio 2016, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard (compliant) il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dall'Albania. Tutti gli accordi fiscali conclusi dall'Albania contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell'OCSE (di seguito «Modello OCSE»). La legge albanese sulla procedura fiscale include diverse disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

L'Albania dispone di una legge sulla protezione dei dati a sé stante (Law no. 9887 del 10 marzo 2008), che accorda i principali diritti di protezione individuale (accesso 3517

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ai dati personali, rettifica e cancellazione di dati personali, opposizione contro la trasmissione e la commercializzazione di dati personali, possibilità di ricorso dinanzi alla competente autorità incaricata della protezione dei dati). La trasmissione di dati personali all'estero è ammessa solo se lo Stato destinatario dispone di un livello di protezione dei dati equivalente, che è il caso, in particolare, per gli Stati membri dell'UE. Le stesse considerazioni valgono per i Paesi che hanno ratificato la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale. La trasmissione di dati verso altri Paesi richiede il consenso preliminare dell'autorità nazionale incaricata della protezione dei dati.

Regolarizzazione del passato in Albania Attualmente l'Albania non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale. I contribuenti possono però denunciare su base volontaria gli averi non dichiarati fino ad allora, indicandoli nella dichiarazione d'imposta successiva. Questa dichiarazione deve essere presentata entro 36 mesi a contare dalla presentazione della dichiarazione precedente. Poiché una denuncia a posteriori di questo tipo è esente da pena, gli interessati sono tenuti a versare soltanto le imposte dovute e gli interessi. I contribuenti che omettono questa denuncia a posteriori devono, se scoperti, attendersi misure penali la cui portata è determinata in funzione delle circostanze. In caso di frode fiscale grave, invece, viene avviato un procedimento penale.

2.

Azerbaigian

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Azerbaigian In seno all'OCSE e al Forum globale l'Azerbaigian si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 23 maggio 2015 ed è in vigore dal 1° settembre 2015. L'Azerbaigian ha firmato l'Accordo SAI il 30 agosto 2017. La legislazione di attuazione nazionale (disposizioni di esecuzione basate sulla legge fiscale della Repubblica dell'Azerbaigian [Law no. 905-IG dell'11 luglio 2000] nonché Decree N 211/2015 e N 272/2018) è entrata in vigore a fine 2016.

Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. Ad oggi, l'Azerbaigian ha notificato all'OCSE 99 Stati partner per lo scambio automatico di informazioni, tra i quali figura anche la Svizzera, e nel 2018 ha scambiato dati con 33 Stati partner.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Azerbaigian Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto dall'Azerbaigian. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) si è pronunciato sui risultati della valutazione, ritenendoli adeguati.

3518

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L'Azerbaigian ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di informazioni), entrato in vigore l'11 maggio 2015. Preliminarmente all'accordo, l'IRS aveva valutato il livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati garantito dall'Azerbaigian e lo aveva giudicato appropriato.

A novembre 2016, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard (compliant) il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dall'Azerbaigian. Tutti gli accordi fiscali conclusi dall'Azerbaigian contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre la legge fiscale della Repubblica dell'Azerbaigian (Law no. 905-IG) include ulteriori disposizioni (in particolare art. 30) per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

L'Azerbaigian dispone di una legge sulla protezione dei dati a sé stante (Law no. 998-IIIQ dell'11 maggio 2010), che contiene i principi fondamentali per la raccolta, la trasmissione e la protezione di dati personali. L'Azerbaigian ha ratificato anche la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, che prescrive la garanzia dei diritti di protezione individuale (accesso ai dati personali, rettifica e cancellazione di dati personali, opposizione contro la trasmissione di dati personali).

Regolarizzazione del passato in Azerbaigian L'Azerbaigian non dispone né di un'amnistia fiscale né di un programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale. Neppure la procedura fiscale ordinaria prevede la possibilità di denunciare a posteriori su base volontaria gli averi finora non dichiarati. Una denuncia omessa si qualifica generalmente come evasione fiscale, che costituisce un reato punibile. La regolarizzazione fiscale degli averi non dichiarati segue pertanto la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e un'imposta sanzionatoria (pari agli introiti generati nel periodo dell'evasione). Una volta pagato questo importo, la questione è considerata generalmente chiusa e non prevede ulteriori procedimenti. In caso di frode fiscale grave, invece, viene avviato un procedimento penale.

3.

Brunei Darussalam

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Brunei Darussalam In seno all'OCSE e al Forum globale il Brunei Darussalam si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa, firmata il 12 settembre 2017, entrerà in vigore il 1° luglio 2019. Il Brunei Darussalam non ha ancora firmato l'Accordo SAI.

La legislazione di attuazione nazionale (Income Tax Act, Chapter 35; Income Tax [International Tax Compliance Agreements] [Common Reporting Standard] Regulation, 2017) è entrata in vigore il 29 giugno 2017. Il Brunei Darussalam non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

3519

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Confidenzialità e sicurezza dei dati in Brunei Darussalam Ad agosto 2016, il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto dal Brunei Darussalam. Ha quindi imposto al Brunei Darussalam un piano d'azione contenente misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento, quindi, questo Paese non soddisfa ancora tutti i requisiti per uno scambio reciproco di dati. Se entro il primo scambio di dati previsto non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà temporaneamente effettuato su base non reciproca, sempreché le basi giuridiche siano disponibili in quel momento. Questo significa che la Svizzera non fornirebbe al Brunei Darussalam nessun dato relativo ai conti, pur ottenendo informazioni da quest'ultimo.

Il Brunei Darussalam non ha concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

A novembre 2016, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard (compliant) il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dal Brunei Darussalam. Praticamente tutti gli accordi fiscali conclusi dal Brunei Darussalam contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre la legge fiscale (Income Tax Amendment, 2012) include ulteriori disposizioni (in particolare le sezioni 4 e 86J) per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

Sebbene il Brunei Darussalam non disponga per ora di una legislazione sulla protezione dei dati, il Common Law riconosce taluni principi in materia di dati personali che possono essere fatti valere dinanzi a un tribunale (diritto alla tutela della confidenzialità e della sfera privata).

Regolarizzazione del passato in Brunei Darussalam In Brunei Darussalam non vengono prelevate imposte personali sul reddito o sul patrimonio (solo il patrimonio commerciale è assoggettato a un'imposta locale). Le persone giuridiche sono soggette a un'imposta sugli utili del 18,5 per cento. Ad eccezione dei dividendi, gli utili vengono gravati da un'imposta preventiva speciale.

Pertanto, il Brunei
Darussalam non prevede alcun programma per la regolarizzazione del passato fiscale delle persone giuridiche. I contribuenti che omettono di denunciare correttamente i redditi imponibili senza ragione valida e non cooperano con le autorità fiscali devono, oltre alle imposte dovute, pagare una multa e rischiano in casi gravi una pena detentiva.

4.

Dominica

Creazione delle basi giuridiche necessarie a Dominica In seno all'OCSE e al Forum globale Dominica si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. Ad oggi Dominica non ha ancora firmato né la Convenzione sull'assistenza amministrativa né 3520

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l'Accordo SAI. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. Dominica non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni è stata procrastinata a seguito delle devastazioni causate dall'uragano «Irma» nell'autunno del 2017. In assenza delle risorse finanziarie e umane necessarie all'attuazione, Dominica accorda attualmente scarsa priorità allo scambio automatico di informazioni.

Confidenzialità e sicurezza dei dati a Dominica A dicembre 2015, il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto da Dominica. Ha quindi imposto a Dominica un piano d'azione contenente misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento, quindi, questo Paese non soddisfa ancora i requisiti per uno scambio reciproco di dati. Se entro il primo scambio di dati previsto non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà temporaneamente effettuato su base non reciproca, qualora le basi giuridiche dovessero essere disponibili in quel momento. Questo significa che la Svizzera non fornirebbe a Dominica nessun dato relativo ai conti, pur ottenendo informazioni da quest'ultimo.

Dominica ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di informazioni), che non è ancora entrato in vigore. Per il momento non sono disponibili i risultati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

A novembre 2016, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato parzialmente conforme allo standard (partially compliant) il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Dominica.

La confidenzialità non è del tutto garantita essendo l'infrastruttura ancora in fase di sviluppo. Tutti gli accordi fiscali conclusi da Dominica contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre l'Exchange of Information Act (sezione 5) include ulteriori disposizioni per la tutela della
confidenzialità dei dati fiscali individuali.

La tutela della sfera privata a Dominica è garantita dai principi del Common Law relativi al trattamento dei dati personali. Il disegno per un Privacy and Data Protection Act non è stato ancora approvato dal Parlamento.

Regolarizzazione del passato a Dominica Attualmente Dominica non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale. La denuncia a posteriori degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e un'imposta sanzionatoria pari al 10 per cento dell'imposta dovuta. Se il comportamento scorretto ha rilevanza penale può essere avviato un procedimento penale (in particolare in caso di frode fiscale grave).

3521

FF 2019

5.

Ghana

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Ghana In seno all'OCSE e al Forum globale il Ghana si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 10 luglio 2012 ed è in vigore dal 1° settembre 2013. Il Ghana ha firmato l'Accordo SAI il 14 maggio 2015. La legislazione di attuazione nazionale (Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information Act, 2018 [Act 967]) è entrata in vigore il 4 maggio 2018. Il Ghana dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Ghana Ad agosto 2016, il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Ghana. Ha quindi imposto al Ghana un piano d'azione contenente misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento, quindi, questo Paese non soddisfa ancora i requisiti per uno scambio reciproco di dati. Se entro il primo scambio di dati previsto non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà temporaneamente effettuato su base non reciproca. Questo significa che la Svizzera non fornirebbe al Ghana nessun dato relativo ai conti, pur ottenendo informazioni da quest'ultimo.

Il Ghana non ha concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Nel marzo 2018, nel quadro del nuovo ciclo di valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard (compliant) il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dal Ghana. Tutti gli accordi fiscali conclusi dal Ghana contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre l'Income Tax Regulations, 2016, e il Ghana Revenue Authority Code of Ethics and Conduct includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

Riguardo alla protezione dei dati personali, grazie al Data Protection Act [Act 843], 2012, il Ghana dispone di una
legislazione dettagliata sulla protezione dei dati personali in ambito pubblico e privato. La legislazione sulla protezione dei dati in vigore in Ghana riconosce a tutte le persone il diritto all'accesso, alla rettifica e alla cancellazione come pure il diritto all'opposizione contro la trasmissione dei loro dati personali. La trasmissione di dati personali all'estero è ammessa solo se lo Stato destinatario dispone di un livello di protezione dei dati equivalente. La Data Protection Commission (DPC) sorveglia, in qualità di organo indipendente, l'osservanza della legislazione sulla protezione dei dati e gestisce il registro delle banche dati notificate.

Regolarizzazione del passato in Ghana In Ghana era in vigore un'amnistia fiscale scaturita dal Tax Amnesty Bill, 2017, secondo cui i contribuenti non avrebbero pagato imposte sanzionatorie e interessi 3522

FF 2019

qualora avessero regolarizzato il loro passato fiscale entro il 31 agosto 2018 (denuncia a posteriori degli averi e pagamento a posteriori di imposte ancora dovute). Con tale misura il Governo sperava di generare introiti supplementari pari ad almeno 300 milioni di cedi (l'equivalente di circa 63 mio. di fr.). Nel 2018, tuttavia, nel quadro dell'amnistia fiscale sono stati incassati soltanto 39,8 milioni di cedi (l'equivalente di circa 7,5 mio. di fr.). Sebbene l'amnistia non abbia dato i risultati attesi, il Governo spera che lo scambio automatico di informazioni eserciti in futuro un effetto deterrente sulle attività criminose e incentivi l'adempimento degli obblighi fiscali. In generale, i contribuenti che nel quadro della procedura fiscale ordinaria denunciano gli averi non dichiarati devono, oltre alle imposte dovute e agli interessi maturati, pagare una multa, il cui importo è determinato in funzione delle circostanze. In caso di frode fiscale, invece, viene avviato un procedimento penale.

6.

Kazakistan

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Kazakistan Il Forum globale ha identificato il Kazakistan come jurisdiction of relevance, che si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2020. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 23 dicembre 2013 ed è in vigore dal 1° agosto 2015. Il Kazakistan ha firmato l'Accordo SAI il 22 giugno 2017. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Kazakistan Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Kazakistan.

L'11 settembre 2017 il Kazakistan ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di informazioni), che non è ancora entrato in vigore.

Per il momento non sono disponibili i risultati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Nel 2018, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard (compliant) il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dal Kazakistan. Tutti gli accordi fiscali conclusi da questo Paese contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre la legge fiscale della Repubblica del Kazakistan (art. 557) e la legge sull'accesso alle informazioni pubbliche (art. 1 e 24) includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

Il Kazakistan dispone di una legge sulla protezione dei dati a sé stante (Law no. 94.V del 25 novembre 2013), che contiene i principi fondamentali per la raccolta, la trasmissione e la protezione di dati personali. La legge applicabile in Kazakistan riconosce a tutte le persone il diritto all'accesso, alla rettifica e alla cancellazione come pure il diritto all'opposizione contro la trasmissione dei loro dati personali. La 3523

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trasmissione di dati personali all'estero è ammessa solo se lo Stato destinatario dispone di un livello di protezione dei dati equivalente. In Kazakistan non esiste una specifica autorità incaricata della protezione dei dati; l'attuazione della legge sulla protezione dei dati compete a ciascuna autorità.

Regolarizzazione del passato in Kazakistan Il 13 novembre 2015 è stata estesa la scadenza del programma di amnistia fiscale che prevedeva la denuncia volontaria o il rimpatrio di averi detenuti all'estero, portandola al 31 dicembre 2016. In questo modo, dal 1° settembre 2014 al 31 dicembre 2016, i contribuenti kazaki avevano la possibilità di denunciare su base volontaria i loro averi detenuti all'estero, sui quali dovevano pagare a posteriori un'imposta del 10 per cento. Non erano previsti pagamenti aggiuntivi (interessi o imposte sanzionatorie) e altre sanzioni. Attualmente non si hanno informazioni sull'esito dell'amnistia fiscale. In vista dell'introduzione del Universal Tax Filling Act nel 2020 (dichiarazione fiscale generale in cui i contribuenti kazaki dovranno dichiarare i valori patrimoniali e gli impegni, il denaro contante, le informazioni e il saldo relativi ai loro conti bancari esteri e kazaki, nonché i loro redditi universali) e dell'applicazione dello scambio automatico di informazioni, per ora non sono previsti altri provvedimenti che consentano ai contribuenti di regolarizzare i loro patrimoni. Nella procedura fiscale ordinaria non esistono altri meccanismi per la dichiarazione esente da pena del patrimonio.

7.

Libano

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Libano In seno all'OCSE e al Forum globale il Libano si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 12 maggio 2017 ed è in vigore dal 1° settembre 2017. Il Libano ha firmato l'Accordo SAI il 12 maggio 2017. Nel frattempo è entrata in vigore la legislazione di attuazione nazionale (Law no. 55 del 27 ottobre 2016 [Exchange of information for tax purposes]; Decree no. 1022 del 7 luglio 2017 [CRS Guidance]). Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. Il Libano ha notificato finora all'OCSE 86 Stati partner per lo scambio automatico di informazioni, tra i quali figura anche la Svizzera, e nel 2018 ha scambiato dati con 27 Stati partner.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Libano Nel giugno 2018, il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto dal Libano. Ha quindi imposto al Libano un piano d'azione contenente misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento, quindi, questo Paese non soddisfa ancora i requisiti per uno scambio reciproco di dati. Se entro il primo scambio di dati previsto non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà temporaneamente effettuato su base non

3524

FF 2019

reciproca. Questo significa che la Svizzera non fornirebbe al Libano nessun dato relativo ai conti, pur ottenendo informazioni da quest'ultimo.

Il Libano non ha concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Dal momento che in Libano è ancora in corso la valutazione dello scambio di informazioni su domanda nella prassi (seconda fase), non è possibile formulare un giudizio sulla conformità con lo standard. In occasione della valutazione del quadro giuridico e normativo (prima fase) nel giugno 2012, il Forum globale è giunto alla conclusione che in Libano il criterio della confidenzialità viene garantito. Tutti gli accordi fiscali conclusi da questo Paese contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre l'articolo 104 dell'Income Tax Act (Decree Law no. 144 del 12 giugno 1959) e l'articolo 579 del Criminal Code (Decree Law no. 340 del 1° marzo 1943) includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

Fatte salve le disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati contenute in diversi atti normativi che disciplinano l'accesso ai dati personali e la loro confidenzialità, l'ordinamento giuridico in vigore in Libano non prevede alcuna legge specifica sulla protezione dei dati personali. Di conseguenza la protezione dei dati in questo Paese è insufficiente. In Parlamento sono attualmente in corso dibattiti sull'introduzione dell'Electronic Transactions and personal Data Protection Bill, risalente al 2005.

Regolarizzazione del passato in Libano Il Libano non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale sulla base della denuncia volontaria. Il 14 maggio 2018 il Consiglio costituzionale libanese ha dichiarato anticostituzionali diverse disposizioni della legislazione sul bilancio, tra le quali anche la normativa sull'amnistia fiscale. La regolarizzazione fiscale degli averi non dichiarati segue pertanto la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, deve essere versata anche un'imposta sanzionatoria pari al 20 per cento dell'imposta effettivamente dovuta. In caso di frode fiscale grave, invece, viene avviato un procedimento penale.

8.

Macao (Cina)

Creazione delle basi giuridiche necessarie a Macao In seno all'OCSE e al Forum globale Macao si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. Grazie a una clausola di estensione, la Convenzione sull'assistenza amministrativa applicabile alla Repubblica popolare di Cina dal 1° settembre 2018 è entrata in vigore anche nella Regione amministrativa speciale di Macao. Macao ha firmato l'Accordo SAI il 15 maggio 2018. La legislazione di attuazione nazionale (Lei n.°5/2017 Regime jurídico da troca de informações em matéria fiscal; Ordem Executiva n.°211/2017 Norma Comum de Comunicação e os Procedimentos de Diligência Devida para Informações sobre Contas Financeiras) è entrata in vigore nel giugno 2017. Questa 3525

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Regione amministrativa speciale dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. Ad oggi, Macao ha notificato all'OCSE 99 Stati partner per lo scambio automatico di informazioni, tra i quali figura anche la Svizzera, e nel 2018 ha scambiato dati con 34 Stati partner.

Confidenzialità e sicurezza dei dati a Macao Nel giugno 2016, il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto da Macao. Ha quindi imposto a questo territorio un piano d'azione contenente misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento, quindi, Macao non soddisfa ancora i requisiti per uno scambio reciproco di dati. Se entro il primo scambio di dati previsto non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà temporaneamente effettuato su base non reciproca. Questo significa che la Svizzera non fornirebbe a Macao nessun dato relativo ai conti, pur ottenendo informazioni da quest'ultimo.

Macao non ha concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

A novembre 2013, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard (compliant) il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Macao. Tutti gli accordi fiscali conclusi da Macao contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre, l'articolo 8 della Lei n.°5/2017 Regime jurídico da troca de informações em matéria fiscal, l'articolo 9 della Lei n. 8/2005 da Protecção de Dados Pessoais e l'articolo 279 del Decreto-Lei n.°57/99/M (Princípios Gerais de Funcionamento da Administração Pública) includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

Riguardo alla protezione dei dati personali, grazie alla Lei n. 8/2005 da Protecção de Dados Pessoais, Macao dispone di una legislazione dettagliata sulla protezione dei dati personali in ambito pubblico e privato. La legislazione sulla protezione dei dati in vigore a
Macao riconosce a tutte le persone ampi diritti, quali il diritto all'accesso, alla rettifica e alla cancellazione come pure il diritto all'opposizione contro la trasmissione dei loro dati personali. La trasmissione di dati personali all'estero è ammessa solo se lo Stato destinatario dispone di un livello di protezione dei dati equivalente, circostanza appurata dal Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, l'organo indipendente incaricato di verificare l'osservanza della legislazione sulla protezione dei dati.

Regolarizzazione del passato a Macao Macao non prevede né un'amnistia fiscale né un programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale sulla base della denuncia volontaria. La regolarizzazione fiscale degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e un'imposta sanzionatoria. In caso di frode fiscale grave, invece, viene avviato un procedimento penale.

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9.

Maldive

Creazione delle basi giuridiche necessarie alle Maldive In seno all'OCSE e al Forum globale le Maldive si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2020. Ad oggi le Maldive non hanno ancora firmato né la Convenzione sull'assistenza amministrativa né l'Accordo SAI. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. Questo Stato non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati alle Maldive Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto dalle Maldive.

Le Maldive non hanno concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non sono state sottoposte alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Il Forum globale non ha ancora sottoposto le Maldive alla valutazione dello scambio di informazioni su domanda. La tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali viene garantita dall'articolo 15 del Tax Administration Act (Law no. 3/2010).

La tutela della sfera privata individuale è assicurata dall'articolo 24 della Costituzione maldiviana del 2008. Le Maldive non dispongono di una specifica legislazione sulla protezione dei dati.

Regolarizzazione del passato alle Maldive Alle Maldive non vengono prelevate imposte né sul reddito né sul patrimonio. Le imprese sono tenute a versare un'imposta sugli utili del 15 per cento, mentre quelle che realizzano i loro utili all'estero devono pagare un'imposta del 5 per cento. Le banche sono assoggettate a un'imposta speciale sugli utili del 25 per cento. Le Maldive non prevedono quindi né un'amnistia fiscale né un programma specifico di regolarizzazione volontaria del passato fiscale. Le imprese che non denunciano correttamente i redditi imponibili devono, in base all'articolo 64 e seguente del Tax Administration Act e all'Enforcement Policy del 30 maggio 2016, emanata in virtù dello stesso, pagare una multa combinata (0,5 % dell'imposta dovuta più un'aliquota giornaliera finché l'imposta dovuta non sarà stata pagata). In casi gravi (frode fiscale), invece, viene avviato un procedimento penale.

10.

Nigeria

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Nigeria In seno all'OCSE e al Forum globale la Nigeria si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2019. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 29 maggio 2013 ed è in vigore dal 3527

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1° settembre 2015. La Nigeria ha firmato l'Accordo SAI il 27 gennaio 2016. La legislazione di attuazione nazionale è in corso di elaborazione da parte del Federal Inland Revenue Service (FIRS). Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Nigeria Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto dalla Nigeria.

La Nigeria non ha concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stata sottoposta alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Nel marzo 2016, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard (compliant) il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dalla Nigeria. Tutti gli accordi fiscali conclusi dalla Nigeria contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre l'Oaths Act, l'Official Secrets Act e il Federal Inland Revenue Service (Establishment) Act includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

Fatte salve le disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati contenute in diversi atti normativi che disciplinano la tutela della sfera privata, l'accesso ai dati personali e la loro confidenzialità, l'ordinamento giuridico in vigore in Nigeria non prevede alcuna legge specifica sulla protezione dei dati personali. Di conseguenza la protezione dei dati in questo Paese è insufficiente. La National Information Technology Development Agency (NITDA), incaricata della pianificazione, dello sviluppo e dell'attuazione delle tecnologie dell'informazione in Nigeria, emana sulla base del NITDA Act (2007) direttive sulla protezione dei dati (NITDA Guidelines), in cui vengono disciplinati in maniera vincolante i diritti individuali nei confronti dello Stato e delle organizzazioni attive nel settore privato.

Regolarizzazione del passato in Nigeria In vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni, in Nigeria è stato condotto un programma di
regolarizzazione fiscale (Voluntary Assets and Income Declaration Scheme [VAIDS]) che, dal 1° luglio 2017 al 30 settembre 2018, consentiva ai contribuenti di regolarizzare il loro passato fiscale esente da pena (denuncia a posteriori di averi detenuti in Nigeria o all'estero e pagamento a posteriori delle imposte ancora dovute per gli ultimi sei anni). Nel gennaio 2019 il Governo ha annunciato che il programma VAIDS ha permesso di generare introiti supplementari pari a circa 30 miliardi di naira (l'equivalente di circa 84,8 mio. di fr.).

Inoltre, nel 2018 il numero dei contribuenti registrati è passato a 19 milioni. I contribuenti che nel quadro della procedura fiscale ordinaria denunciano gli averi finora non dichiarati devono, oltre alle imposte dovute e agli interessi maturati, pagare una multa il cui importo è determinato in funzione delle circostanze. In caso di frode fiscale, invece, viene avviato un procedimento penale. A fine 2018, nel quadro della lotta all'evasione fiscale in Nigeria è stato lanciato un nuovo programma di regola3528

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rizzazione del passato fiscale (Voluntary Offshore Assets Regularization Scheme [VOARS]) basato sul Presidential Executive Order No. 008 of 2018. Questo nuovo programma, che si rivela meno favorevole rispetto a quello precedente, dovrà permettere ai contribuenti nigeriani di regolarizzare entro il 2019 la loro situazione fiscale attraverso un pagamento una tantum pari al 35 per cento degli averi detenuti all'estero e non ancora dichiarati. Grazie a questa amnistia fiscale le autorità rinunciano a tutte le imposte, gli interessi e le multe ancora dovuti.

11.

Niue

Creazione delle basi giuridiche necessarie a Niue In seno all'OCSE e al Forum globale Niue si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 27 novembre 2015 ed è in vigore dal 1° ottobre 2016. Niue ha firmato l'Accordo SAI il 30 ottobre 2015. La legislazione di attuazione nazionale (Income Tax Amendment Bill 2016; Income Tax [Automatic Exchange of Information] Regulations 2017) è nel frattempo è entrata in vigore.

Questo territorio dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati a Niue A dicembre 2015, il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto da Niue. Ha quindi imposto a Niue un piano d'azione contenente misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento, quindi, questo territorio non soddisfa ancora i requisiti per uno scambio reciproco di dati. Se entro il primo scambio di dati previsto non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà temporaneamente effettuato su base non reciproca. Questo significa che la Svizzera non fornirebbe a Niue nessun dato relativo ai conti, pur ottenendo informazioni da quest'ultimo.

Niue non ha concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Nel marzo 2016, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard (compliant) il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Niue. Tutti gli accordi fiscali conclusi da Niue contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre, la legge fiscale (Income Tax Act) comprende ulteriori disposizioni (segnatamente le sezioni 4 e 85/3) per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

Sebbene Niue non disponga di una legislazione sulla protezione dei dati, il Common Law riconosce taluni principi in materia di dati personali che possono essere fatti valere dinanzi a un tribunale (diritto alla tutela della confidenzialità e della sfera privata).

3529

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Regolarizzazione del passato a Niue Niue non prevede alcun programma formale per la denuncia volontaria di averi finora non dichiarati. La regolarizzazione segue la procedura fiscale ordinaria, che corrisponde in larga misura a quella adottata dal Governo neozelandese. Pertanto, la denuncia volontaria può essere fatta dai contribuenti prima della denuncia da parte dell'autorità fiscale, ovvero prima dell'avvio di una verifica fiscale o di un'indagine (la cosiddetta pre-notification disclosure) oppure dopo la denuncia da parte dell'autorità fiscale, ovvero dopo l'avvio di una verifica fiscale o di un'indagine (la cosiddetta post-notification disclosure). A seconda del momento in cui viene effettuata la denuncia volontaria, le imposte sanzionatorie vengono meno o sono applicate con una significativa riduzione.

12.

Oman

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Oman Il Forum globale ha identificato l'Oman come jurisdiction of relevance, che si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2020. Ad oggi l'Oman non ha ancora firmato né la Convenzione sull'assistenza amministrativa né l'Accordo SAI. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. L'Oman non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Oman Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto dall'Oman.

L'Oman non ha concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Il Forum globale non ha ancora sottoposto l'Oman alla valutazione dello scambio di informazioni su domanda.

Fatte salve le disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati contenute in diversi atti normativi che disciplinano l'accesso ai dati personali e la loro confidenzialità, l'ordinamento giuridico in vigore in Oman non prevede alcuna legge specifica sulla protezione dei dati personali. Di conseguenza la protezione dei dati in questo Paese è garantita solo in singoli settori.

Regolarizzazione del passato in Oman L'Oman non prevede alcun programma formale per la denuncia volontaria di averi finora non dichiarati, pertanto la regolarizzazione segue la procedura fiscale ordinaria. Nell'Oman sono prelevate imposte sul reddito del 12 per cento (su redditi a partire da 78 000 dollari americani) e imposte sugli utili del 15 per cento (le piccole imprese pagano un'imposta solo del 3 %). I contribuenti che omettono di denunciare 3530

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correttamente i redditi imponibili devono pagare, oltre alle imposte dovute, un'imposta sanzionatoria (fino al 25 % dei redditi non dichiarati). In casi gravi (frode fiscale), invece, viene avviato un procedimento penale.

13.

Pakistan

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Pakistan In seno all'OCSE e al Forum globale il Pakistan si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 14 settembre 2016 ed è in vigore dal 1° aprile 2017. Il Pakistan ha firmato l'Accordo SAI il 7 giugno 2017. La legislazione di attuazione nazionale (sezioni 107 e 165B dell'Income Tax Law, 2001 [Agreements for the Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion] e Pakistan's Federal Board of Revenue Guidance Note on Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Accounts Information) è entrata in vigore a fine 2017. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. Ad oggi, il Pakistan ha notificato all'OCSE 93 Stati partner per lo scambio automatico di informazioni, tra i quali figura anche la Svizzera, e nel 2018 ha scambiato dati con 40 Stati partner.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Pakistan Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto dal Pakistan. Il DFF si è pronunciato sui risultati della valutazione, ritenendoli adeguati.

Il Pakistan non ha concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

A luglio 2016, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato ampiamente conforme allo standard (largely compliant) il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dal Pakistan. Tutti gli accordi fiscali conclusi da questo Paese contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre l'Income Tax Ordinance (sezioni 107 e 216) e la Freedom of Information Ordinance (sezione 15) includono diverse disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

Attualmente il Pakistan non dispone di una legislazione specifica sulla protezione dei dati. Pertanto solo un tribunale che abbia sviluppato una giurisprudenza in
materia di trattamento dei dati personali può emanare una sentenza o ordinare misure in tal senso.

Regolarizzazione del passato in Pakistan Secondo l'Income Tax Law pakistana, i contribuenti devono allegare alla loro dichiarazione d'imposta un elenco dei loro valori patrimoniali e dei loro debiti (wealth statement). Se non ha dichiarato i suoi valori patrimoniali, il contribuente 3531

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può procedere a un'autodenuncia esente da pena solo in relazione a un'amnistia fiscale. In vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni, nel quadro di una riforma fiscale (riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito e riforma dell'imposta di base), il Governo pakistano ha annunciato nell'aprile 2018 la realizzazione di un'amnistia fiscale unica. Di conseguenza i contribuenti che non avevano dichiarato i loro averi e i loro redditi provenienti da fonti nazionali o straniere potevano procedere a una denuncia a posteriori entro il 30 giugno 2018, pagando, oltre all'imposta dovuta, anche un'imposta sanzionatoria (fino al 5 % dell'imposta dovuta). Non erano previste altre sanzioni.

14.

Perù

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Perù In seno all'OCSE e al Forum globale il Perù si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2020. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 25 ottobre 2017 ed è in vigore dal 1° settembre 2018. Il Perù non ha ancora firmato l'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale è in corso di elaborazione. Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Perù Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto dal Perù.

Il Perù ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di informazioni), che non è ancora entrato in vigore. Attualmente non sono disponibili i risultati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Dal momento che in Perù non ha ancora avuto luogo la valutazione dello scambio di informazioni su domanda nella prassi (seconda fase), non è possibile formulare un giudizio sulla conformità con lo standard. In occasione della valutazione del quadro giuridico e normativo (prima fase) nel novembre 2016, il Forum globale è giunto alla conclusione che in Perù il criterio della confidenzialità è garantito. Tutti gli accordi fiscali conclusi da questo Paese contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. L'articolo 85 della legge fiscale peruviana, l'articolo 38 della normativa interna del Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) e l'articolo 377 del Código penal includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

Il Perù dispone di una legge sulla protezione dei dati a sé stante (Law 29.733/2011), applicata dal 5 maggio 2013 in virtù del decreto numero 003-2013-JUS e che si rifà alla legislazione sulla protezione dei dati dell'UE. Di conseguenza questo Paese accorda i principali diritti di protezione individuale (consenso necessario da parte delle persone interessate per la raccolta dei loro dati personali, diritto all'accesso, 3532

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alla rettifica e alla cancellazione di dati personali e diritto all'opposizione contro la loro trasmissione e commercializzazione, possibilità di ricorso). La trasmissione di dati personali all'estero è ammessa solo se lo Stato destinatario dispone di un livello di protezione dei dati equivalente, ma richiede il consenso preliminare della Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

Regolarizzazione del passato in Perù La legislazione fiscale peruviana (decreto presidenziale n. 133-2013-EF) prevede un'opportunità di regolarizzare il passato fiscale. È possibile evitare un procedimento penale presentando a posteriori una dichiarazione fiscale rettificata. Il contribuente dovrà quindi pagare l'imposta dovuta e una multa (i due importi cumulati più gli interessi di mora pari all'1,2 % per ogni mese trascorso). A seconda delle circostanze della regolarizzazione (presentazione spontanea della dichiarazione fiscale rettificata o presentazione entro i termini stabiliti, pagamento anticipato) il contribuente può beneficiare di una riduzione progressiva della multa. Oltre a questa possibilità permanente di regolarizzare il passato fiscale, nel quadro dell'entrata in vigore della riforma fiscale in virtù del decreto numero 1264 (Decreto Legislativo que establece un régimen temporal y sustitutorio del Impuesto a la Renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas), le autorità peruviane hanno stabilito nel dicembre 2016 un programma di amnistia fiscale per la denuncia volontaria o il rimpatrio di averi detenuti all'estero. Inoltre sono state integrate nuove disposizioni per lo scambio automatico di informazioni nella legislazione fiscale peruviana. L'amnistia, che ha permesso ai contribuenti peruviani di denunciare su base volontaria dal 1° gennaio al 29 dicembre 2017 i loro valori patrimoniali realizzati fino al 31 dicembre 2015, prevedeva un'aliquota d'imposta del 7 per cento per i valori patrimoniali rientranti e investiti in Perù. Gli averi denunciati a posteriori, invece, erano assoggettati a un'aliquota del 10 per cento. Non erano previsti ulteriori pagamenti (interessi o imposte sanzionatorie) e altre sanzioni. Meno di 8000 contribuenti hanno optato per l'amnistia fiscale, ben al di sotto delle attese iniziali. Secondo le informazioni fornite dalle autorità peruviane,
l'amnistia ha permesso di far entrare nelle casse dello Stato circa 1,1 miliardi di nuevos soles (l'equivalente di circa 350 mio. di fr.). La realizzazione di un'altra amnistia fiscale non è una misura ipotizzabile al momento.

15.

Samoa

Creazione delle basi giuridiche necessarie a Samoa In seno all'OCSE e al Forum globale Samoa si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 25 agosto 2016 ed è in vigore dal 1° dicembre 2016. Samoa ha firmato l'Accordo SAI il 30 ottobre 2015. La legislazione di attuazione nazionale (Act 2017 No. 6 to amend the Tax Information Exchange Act 2012 to implement the obligations of Samoa under an agreement for the implementation of the Standard on Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters) è entrata in vigore. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informa3533

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zioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Samoa ha notificato finora all'OCSE 74 Stati partner per lo scambio automatico di informazioni, tra i quali figura anche la Svizzera, e nel 2018 ha scambiato dati con 45 Stati partner.

Confidenzialità e sicurezza dei dati a Samoa Nel novembre 2016, il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto da Samoa. Ha quindi imposto a Samoa un piano d'azione contenente misure vincolanti da attuare tempestivamente. Per ora, quindi, questo territorio non soddisfa ancora i requisiti per uno scambio reciproco di dati. Se entro il primo scambio di dati previsto non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà temporaneamente effettuato su base non reciproca. Questo significa che la Svizzera non fornirebbe a Samoa nessun dato relativo ai conti, pur ottenendo informazioni da quest'ultimo.

Samoa non ha concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Nell'ottobre 2015, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard (compliant) il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Samoa. Tutti gli accordi fiscali conclusi da questo Paese contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre la Tax Administration Act (sezione 9), la Tax Information Exchange Act (sezione 11) e l'Income Tax Act (sezione 105) includono altre disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

Sebbene Samoa non disponga per ora di una legislazione sulla protezione dei dati, il Common Law riconosce taluni principi in materia di dati personali che possono essere fatti valere dinanzi a un tribunale (diritto alla tutela della confidenzialità e della sfera privata).

Regolarizzazione del passato a Samoa Samoa non prevede alcun programma specifico per la denuncia volontaria di averi non dichiarati. In virtù della normativa in vigore, i contribuenti inadempienti devono pagare l'imposta dovuta e un'imposta sanzionatoria stabilita caso per
caso che può raggiungere il 50 per cento dell'imposta dovuta. Finché le autorità fiscali non avranno constatato le irregolarità o avviato una verifica fiscale, l'imposta sanzionatoria è ridotta in caso di denuncia volontaria a posteriori.

16.

Sint Maarten

Creazione delle basi giuridiche necessarie a Sint Maarten In seno all'OCSE e al Forum globale Sint Maarten si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. Grazie a una clausola di estensione, la Convenzione sull'assistenza amministrativa applicabile ai Paesi Bassi è entrata in vigore il 1° settembre 2013 anche nella Nazione costitu3534

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tiva del Regno dei Paesi Bassi di Sint Maarten. Sint Maarten ha firmato l'Accordo SAI il 30 ottobre 2015. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. Sint Maarten non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati a Sint Maarten Nell'agosto 2016, il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto da Sint Maarten. Ha quindi imposto a Sint Maarten un piano d'azione contenente misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento, quindi, questo territorio non soddisfa ancora i requisiti per uno scambio reciproco di dati. Se entro il primo scambio di dati previsto non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà temporaneamente effettuato su base non reciproca. Questo significa che la Svizzera non fornirebbe a Sint Maarten nessun dato relativo ai conti, pur ottenendo informazioni da quest'ultimo.

Sint Maarten non ha concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Ad agosto 2015, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard (compliant) il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Sint Maarten. Tutti gli accordi fiscali conclusi da Sint Maarten contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre la National Ordinance on General National Taxes (art. 50) e il Criminal Procedure Code (artt. 198 e 200) includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

La National Ordinance on Personal Data Protection del 2010 (Landsverordnening bescherming persoonsgegevens) disciplina la raccolta, il trattamento e la messa a disposizione dei dati personali a Sint Maarten. La normativa si rifà alla legislazione sulla protezione dei dati dei Paesi Bassi che attua la direttiva 95/46/CE43. A Sint Maarten, chi gestisce banche dati contenenti
informazioni personali è tenuto a proteggere queste informazioni dall'accesso di terzi. La raccolta e la trasmissione dei dati personali sono consentite solo con il consenso delle persone interessate. Inoltre le persone interessate hanno diritto alla comunicazione, alla rettifica e alla cancellazione dei dati personali. La legge contempla altresì limitazioni per la trasmissione transfrontaliera dei dati personali verso i Paesi che non prevedono un'adeguata protezione dei dati. Il Personal Data Protection Supervisory Committee vigila sull'osservanza della protezione dei dati.

Regolarizzazione del passato a Sint Maarten A Sint Maarten, i contribuenti che avevano omesso di dichiarare correttamente i loro valori patrimoniali potevano evitare la multa massima pari al 300 per cento 43

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31

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dell'imposta dovuta procedendo a una denuncia volontaria entro il 1° gennaio 2018.

Non erano previste sanzioni se i contribuenti interessati denunciavano nella loro dichiarazione d'imposta ordinaria i loro valori patrimoniali entro due anni a partire dal periodo fiscale considerato. Inoltre la sanzione poteva essere ridotta fino al 120 punti percentuali se i contribuenti interessati denunciavano i loro valori patrimoniali in una dichiarazione successiva o presentavano all'autorità fiscale informazioni complete e precise sui loro averi finora non dichiarati.

17.

Trinidad e Tobago

Creazione delle basi giuridiche necessarie a Trinidad e Tobago In seno all'OCSE e al Forum globale Trinidad e Tobago si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. Ad oggi Trinidad e Tobago non ha ancora firmato né la Convenzione sull'assistenza amministrativa né l'Accordo SAI. La legislazione di attuazione interna (Tax Information Exchange Bill) è attualmente in corso di elaborazione. Trinidad e Tobago non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. Data la situazione di partenza e vista l'assenza di progressi nell'ambito della collaborazione fiscale, Trinidad e Tobago figura sulla lista nera del G20.

Confidenzialità e sicurezza dei dati a Trinidad e Tobago Nel giugno 2018, il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto da Trinidad e Tobago. Ha quindi imposto a Trinidad e Tobago un piano d'azione contenente misure vincolanti da attuare tempestivamente.

Al momento, quindi, questo Stato non soddisfa ancora i requisiti per uno scambio reciproco di dati. Se entro il primo scambio di dati previsto non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà temporaneamente effettuato su base non reciproca, qualora le basi giuridiche dovessero essere disponibili in quel momento. Questo significa che la Svizzera non fornirebbe a Trinidad e Tobago nessun dato relativo ai conti, pur ottenendo informazioni da quest'ultimo.

Trinidad e Tobago ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di informazioni), entrato in vigore il 22 settembre 2017. Per il momento non sono disponibili i risultati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Dal momento che a Trinidad e Tobago è ancora in corso la valutazione dello scambio di informazioni su domanda nella prassi (seconda fase), non è possibile formulare un giudizio sulla conformità con lo standard. In occasione della valutazione del quadro giuridico e normativo (prima fase) a gennaio 2011, il Forum globale è giunto alla conclusione
che a Trinidad e Tobago il criterio della confidenzialità viene garantito. Tutti gli accordi fiscali conclusi da questo Stato contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre il Tax Assessment 3536

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Act (sezione 4) e il Tax Information Exchange Agreements Act (sezione 7) includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

Riguardo alla protezione dei dati personali, con il Data Protection Act, 2011, Trinidad e Tobago dispone di una legislazione dettagliata sulla protezione dei dati personali in ambito pubblico e privato. La normativa riconosce a tutte le persone ampi diritti, come il diritto all'accesso, alla rettifica e il diritto all'opposizione contro la trasmissione dei loro dati personali. La trasmissione di dati personali all'estero è ammessa solo se lo Stato destinatario dispone di un livello di protezione dei dati equivalente, circostanza appurata dall'Information Commissioner, l'organo indipendente che verifica l'osservanza della legislazione sulla protezione dei dati.

Regolarizzazione del passato a Trinidad e Tobago I contribuenti che nel quadro della procedura fiscale ordinaria denunciano gli averi finora non dichiarati devono, oltre alle imposte dovute e agli interessi maturati, pagare una multa il cui importo è determinato in funzione delle circostanze. In caso di frode fiscale, invece, viene avviato un procedimento penale. Il 1° luglio 2016 il Parlamento di Trinidad e Tobago ha approvato un'amnistia fiscale generale (la quarta in meno di 10 anni). Il programma, svoltosi dal 1° luglio 2016 al 16 settembre 2016, ha permesso ai contribuenti di denunciare a posteriori su base volontaria gli averi non dichiarati e di pagare le imposte ancora dovute. Secondo fonti ufficiali, grazie a questa amnistia fiscale le autorità hanno rinunciato ad imporre tutte le sanzioni, gli interessi o qualsiasi altro tipo di oneri dovuti entro il 31 dicembre 2015.

L'amnistia è stata concessa per le imposte sul reddito, l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta preventiva. Finora non è stato ancora confermato se le aspettative del Ministero delle finanze di entrate fiscali supplementari, pari all'equivalente di 500 milioni di franchi, siano state soddisfatte.

18.

Turchia

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Turchia In seno all'OCSE e al Forum globale la Turchia si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 3 novembre 2011 ed è in vigore dal 1° luglio 2018. La Turchia ha firmato l'Accordo SAI il 21 aprile 2017. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Turchia Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto dalla Turchia. Il DFF si è pronunciato sui risultati della valutazione, ritenendoli adeguati.

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La Turchia ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di informazioni), che non è ancora entrato in vigore. Per il momento non sono disponibili i risultati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

A novembre 2013, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard (compliant) il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dalla Turchia. Tutti gli accordi fiscali conclusi da questo Paese contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre la legge sulla procedura fiscale (art. 5, 152 e 362) e il codice penale (art. 239) includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

La legge sulla protezione dei dati personali del 7 aprile 2016 (Law No. 6698; Kiisel Verilerin Korunmasi Kanunu KVKK) disciplina la raccolta, il trattamento e la messa a disposizione dei dati personali in Turchia. La normativa si rifà alla direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati, che riconosce a tutte le persone ampi diritti per la tutela dei loro dati personali, come il diritto all'accesso, alla rettifica e alla cancellazione come pure il diritto all'opposizione contro la trasmissione di dati personali. La trasmissione di dati personali all'estero è ammessa solo se lo Stato destinatario dispone di un livello di protezione dei dati equivalente, circostanza appurata dall'autorità indipendente preposta alla protezione dei dati. Inoltre la Turchia ha ratificato la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, che è entrata in vigore nel 2011.

Regolarizzazione del passato in Turchia Il 19 agosto 2016 è stata adottata la legge numero 6736, che prevede agevolazioni per il pagamento di debiti fiscali pendenti e di altri crediti dello Stato. Questa legge sull'amnistia offriva anche la possibilità di denunciare a posteriori gli averi detenuti all'estero e non ancora dichiarati, che potevano essere rimpatriati in Turchia a condizioni favorevoli senza causare un onere fiscale addizionale ai contribuenti interessati (senza la denuncia l'onere fiscale sarebbe stato del 35 %). A fine 2016 l'amnistia
fiscale è stata estesa al 30 giugno 2017. Attualmente non si hanno informazioni sull'esito dell'amnistia. Dal momento che l'11 maggio 2018 il Parlamento turco ha approvato un'altra legge sull'amnistia, è probabile che le normative adottate finora non abbiano soddisfatto le attese. Secondo la legge numero 7143 del 18 maggio 2018, non sono imponibili gli averi detenuti all'estero che i contribuenti hanno rimpatriato entro il 31 luglio 2018. Se hanno rimpatriato i loro valori patrimoniali tra il 1° agosto e il 30 novembre 2018, i contribuenti dovevano pagare un'imposta del 2 per cento. Chi, invece, ha omesso di rimpatriare i propri valori patrimoniali deve attendersi un'imposta del 15 per cento, che sarà aumentata del 5 per cento per ogni anno aggiuntivo trascorso (al massimo fino al 35 %).

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Vanuatu

Creazione delle basi giuridiche necessarie a Vanuatu In seno all'OCSE e al Forum globale Vanuatu si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018 e si è dichiarato Giurisdizione che non applica reciprocità in via permanente. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 21 giugno 2018 ed è in vigore dal 1° dicembre 2018. Vanuatu ha firmato l'Accordo SAI il 22 giugno 2018. La legislazione di attuazione nazionale (International Tax Cooperation Act No. 7 of 2016; Automatic Exchange of Information Regulations Order No. 76 of 2017) è entrata in vigore a metà 2017. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. Ad oggi, Vanuatu ha notificato all'OCSE 96 Stati partner per lo scambio automatico di informazioni, tra i quali figura anche la Svizzera.

Per gli Stati partner che attuano lo scambio automatico di informazioni su base non reciproca, la confidenzialità, la sicurezza dei dati e la protezione dei dati non costituiscono criteri determinanti per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni, poiché questi Stati partner raccolgono soltanto le informazioni relative a conti finanziari di contribuenti svizzeri per trasmetterle poi alla Svizzera. Nel settembre 2018 Vanuatu ha dichiarato nei confronti dell'OCSE di volere attuare lo scambio automatico di informazioni su base non reciproca in via permanente. Ciò significa che la Svizzera non trasmetterà dati a Vanuatu nel quadro dello scambio automatico di informazioni.

A Vanuatu non sono prelevate imposte sul reddito, sul patrimonio o sugli utili, per cui non è necessaria una possibilità di regolarizzare gli averi finora non dichiarati.

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