19.031 Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Basilea Campagna e Argovia del 29 maggio 2019

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale semplice concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Basilea Campagna, Argovia.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

29 maggio 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2019-0496

3251

Compendio Con il presente messaggio il Consiglio federale propone all'Assemblea federale di conferire, mediante decreto federale semplice, la garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Basilea Campagna e Argovia. Le modifiche costituzionali concernono ambiti diversi. Sono conformi al diritto federale ed è quindi possibile conferire la garanzia federale.

In virtù dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.

Secondo il capoverso 2 di detto articolo le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia va conferita se le disposizioni sono conformi al diritto federale; in caso contrario, la garanzia va negata.

Nella fattispecie, le modifiche costituzionali concernono: nel Cantone di Uri: ­

l'organizzazione giudiziaria;

nel Cantone di Basilea Campagna: ­

l'elezione dei tribunali circondariali civili;

nel Cantone di Argovia: ­

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il diritto per gli Svizzeri all'estero di eleggere i membri del Consiglio degli Stati.

FF 2019

Messaggio 1

Le singole revisioni

1.1

Costituzione del Cantone di Uri

1.1.1

Votazione popolare cantonale del 25 novembre 2018

Nella votazione popolare cantonale del 25 novembre 2018 gli aventi diritto di voto del Cantone di Uri hanno approvato, con 7765 voti favorevoli contro 1939 voti contrari, diverse modifiche della Costituzione cantonale del 28 ottobre 1984 1 (Cost./UR) in vista della modifica dell'organizzazione giudiziaria. Con lettera del 7 dicembre 2018 il direttore della cancelleria, su mandato del Consiglio di Stato, ha chiesto la garanzia federale.

1.1.2

Organizzazione giudiziaria

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 21

Elezione popolare obbligatoria.

a. a livello cantonale Gli aventi diritto di voto eleggono: d. i giudici del Tribunale d'appello.

Art. 21 lett. d ed e Gli aventi diritto di voto eleggono: d. il Tribunale di primo grado; e. i giudici del Tribunale d'appello.

Art. 22

Elezione popolare obbligatoria.

b. a livello distrettuale Gli aventi diritto di voto del distretto giudiziario di Uri eleggono i giudici del Tribunale di primo grado di Uri, quelli del distretto giudiziario di Ursern, i giudici del Tribunale di primo grado di Ursern.

Art. 22 Abrogato

Art. 30 Elezioni e votazioni 1 Le elezioni e le votazioni del Cantone e dei distretti giudiziari si svolgono alle urne.

Art. 30 cpv. 1 1 Le elezioni e le votazioni del Cantone si svolgono alle urne.

Art. 104 Giurisdizione civile 1 La giustizia civile è amministrata da: b. le presidenze dei tribunali di primo grado di Uri e di Ursern; c. i tribunali di primo grado di Uri e di Ursern;

Art. 104 cpv. 1 lett. b e c 1 La giustizia civile è amministrata da: b. le presidenze dei tribunali di primo grado; c. il tribunale di primo grado;

1

RS 131.214

3253

FF 2019

Art. 105 Giurisdizione penale 1 La giustizia penale è amministrata da: b. la vicepresidenza del tribunale di primo grado di Uri; c. la presidenza del tribunale di primo grado di Ursern; d. i tribunali di primo grado di Uri e di Ursern;

Art. 105 cpv. 1 lett. b­d 1 La giustizia penale è amministrata da: b. la presidenza del tribunale di primo grado; c. Abrogata d. il tribunale di primo grado;

Secondo l'articolo 39 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)2, i Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. La loro autonomia organizzativa, rispettata dalla Confederazione (art. 47 cpv. 2 Cost.), rientra nella sovranità cantonale di cui all'articolo 3 Cost. Le modifiche della Cost./UR prevedono un solo tribunale di primo grado al posto dei tribunali di primo grado di Uri e di Ursern e ne disciplinano l'elezione e le competenze. Le modifiche riguardano l'esercizio del diritto di voto in materia cantonale e distrettuale e si basano sull'autonomia organizzativa cantonale. Sono conformi al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

1.2

Costituzione del Cantone di Basilea Campagna

1.2.1

Votazione popolare cantonale del 25 novembre 2018

Nella votazione popolare cantonale del 25 novembre 2018 gli aventi diritto di voto del Cantone di Basilea Campagna hanno approvato, con 63 857 voti favorevoli contro 13 056 voti contrari, le modifiche dei §§ 25 e 43 della Costituzione cantonale del 17 maggio 19843 (Cost./BL) sulle elezioni dei tribunali circondariali civili. Con lettera del 5 febbraio 2019 il redattore della raccolta delle leggi, in nome della Cancelleria di Stato del Cantone di Basilea Campagna, ha chiesto la garanzia federale.

1.2.2

Elezione dei tribunali circondariali civili

Vecchio testo

Nuovo testo

§ 25

§ 25 cpv. 1 lett. c e d 1 Il Popolo elegge alle urne: c. Abrogata d. Concerne soltanto il testo tedesco.

Elezioni in organi del Cantone e dei distretti 1 Il Popolo elegge alle urne: c. i tribunali circondariali civili; d. i giudici di pace.

2 3

RS 101 RS 131.222.2

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FF 2019

§ 43 Circondari elettorali 2 L'elezione dei membri dei tribunali circondariali civili si svolge all'interno dei circondari giudiziari civili.

3 La legge disciplina i compiti, il numero e l'organizzazione dei circondari elettorali e dei circondari giudiziari civili.

§ 43 cpv. 2 e 3 2 Abrogato 3 La legge disciplina i compiti, il numero e l'organizzazione dei circondari elettorali.

Secondo l'articolo 39 capoverso 1 Cost. i Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. La loro autonomia organizzativa, rispettata dalla Confederazione (art. 47 cpv. 2 Cost.), rientra nella sovranità cantonale di cui all'articolo 3 Cost. Le modifiche dei §§ 25 e 43 Cost./BL trasferiscono dal Popolo al Gran Consiglio la competenza di eleggere i tribunali circondariali civili. Inoltre, al fine di tener conto della parità dei sessi nella terminologia, al § 25 capoverso 1 lettera d Cost./BL, nella versione tedesca il termine «giudici di pace» è declinato al maschile e al femminile. Le modifiche riguardano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e distrettuale e si basano sull'autonomia organizzativa cantonale; prevedono inoltre una rettifica redazionale. Sono conformi al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

1.3

Costituzione del Cantone di Argovia

1.3.1

Votazione popolare cantonale del 25 novembre 2018

Nella votazione popolare cantonale del 25 novembre 2018 gli aventi diritto di voto del Cantone di Argovia hanno approvato, con 93 569 voti favorevoli contro 91 076 voti contrari, la modifica del § 59 della Costituzione cantonale del 25 giugno 19804 (Cost./AG) che introduce il diritto degli Svizzeri all'estero di eleggere i membri del Consiglio degli Stati. Con lettera del 5 dicembre 2018 il segretario generale della Cancelleria di Stato, su mandato del Consiglio di Stato, ha chiesto la garanzia federale.

1.3.2 Vecchio testo

Diritto degli Svizzeri all'estero di eleggere i membri del Consiglio degli Stati Nuovo testo § 59 cpv. 3 3 In deroga al capoverso 1, hanno diritto di eleggere i membri del Consiglio degli Stati anche gli Svizzeri all'estero che, nel Cantone di Argovia, hanno diritto di voto in materia federale.

4

RS 131.227

3255

FF 2019

L'articolo 150 capoverso 3 Cost. stabilisce che la procedura d'elezione al Consiglio degli Stati è determinata dal Cantone. La modifica della Cost./AG accorda il diritto di partecipare alle elezioni del Consiglio degli Stati agli Svizzeri residenti all'estero che hanno diritto di voto in materia federale nel Cantone di Argovia. La modifica, che riguarda l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale, è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

2

Aspetti giuridici

2.1

Conformità con il diritto federale

Dall'esame risulta che le modifiche alle costituzioni dei Cantoni di Uri, Basilea Campagna e Argovia adempiono le condizioni poste dall'articolo 51 della Costituzione federale. Alle disposizioni modificate deve essere pertanto conferita la garanzia federale.

2.2

Competenza dell'Assemblea federale

In virtù degli articoli 51 capoverso 2 e 172 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale conferire la garanzia federale alle costituzioni cantonali.

2.3

Forma dell'atto

Né la Costituzione federale né una legge prevedono il referendum, dunque la garanzia è conferita con un decreto federale semplice (cfr. l'art. 141 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 163 cpv. 2 Cost.).

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