Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie Rimessa in vigore e modifica del 1° marzo 2019 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, dell'8 giugno 2005, del 13 agosto 2007, del 21 ottobre 2008, del 14 gennaio 2010, del 29 giugno 2010, dell'11 settembre 2012, del 6 marzo 2014, del 25 luglio 2016 e del 9 maggio 2017 1 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie sono rimessi in vigore.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in grassetto, menzionate nel CCL per le costruzioni ferroviarie allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati nella cifra I, sono dichiarate di obbligatorietà generale: Convenzione addizionale del 5 dicembre 2018 Art. 1

Tenore del CCL costruzioni ferroviarie / Adeguamenti redazionali con rinvio globale

Il tenore del CCL costruzioni ferroviarie 2019 corrisponde a quello del CCL costruzioni ferroviarie 2016 in vigore il 31.12.2018, degli allegati e delle convenzioni protocollari in vigore il 31.12.2018, con le modifiche di seguito riportate.

1

Inoltre i rimandi, in tutto il testo del CCL costruzioni ferroviarie, a versioni precedenti del CNM per l'edilizia principale sono da intendersi come rimandi al CNM 2019.

2

1

FF 2000 4513, 2005 3565, 2007 5563, 2008 7501, 2010 257, 4443, 2012 7137, 2014 2129, 2016 6087, 2017 3175

2019-0556

1947

FF 2019

Art. 3

Salari effettivi

A tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie viene concesso, a partire dall'entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale, un adeguamento (generale) del salario individuale pari a 80 franchi al mese (45 centesimi all'ora in caso di contratto con salario orario) e, dal 1° gennaio 2020, un adeguamento pari a 80 franchi al mese (45 centesimi all'ora in caso di contratto con salario orario) in tutte le classi salariali giusta l'articolo 17 capoverso 2. Per beneficiarne il lavoratore deve avere lavorato almeno 6 mesi in un'impresa sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie nel 2018 (per l'aumento 2019) e nel 2019 (per l'aumento dal 1.1.2020) e deve essere in grado di «svolgere pienamente l'attività lavorativa».

1

Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 17 capoverso 6 lettera a numero 1 del CCL costruzioni ferroviarie occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale che può essere inferiore ai valori di cui all'articolo 17 capoverso 1. In caso di divergenze si applica l'articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie.

2

La base di calcolo per l'adeguamento è il salario individuale del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019.

3

Il CCL costruzioni ferroviarie è inoltre modificato come segue: Art. 17 cpv. 1

Retribuzioni (salari base, classi salariali, pagamento del salario, 13a mensilità)

Salari base: il lavoratore ha diritto al seguente salario minimo (all'ora/al mese), fatti salvi i casi particolari di cui all'articolo 17 capoverso 6 del presente contratto: 1

a. Salario base Classi salariali V

Q

A

B

C

6251/35.55

5716/32.45

5509/31.25

5131/29.15

4624/26.25

b. Salario base dal 1° gennaio 2020 Classi salariali V

Q

A

B

C

6331/36.­

5796/32.90

5589/31.70

5211/29.60

4704/26.70

1948

FF 2019

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 3 della convenzione addizionale del 5 dicembre 2018.

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2019 e ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

1° marzo 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1949

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1950