Legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 66 e 117a capoverso 2 lettera a della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 17 ottobre 20192; visto il parere del Consiglio federale del ...3, decreta: Minoranza (de Courten, Aeschi Thomas, Brand, Clottu, Frehner, Giezendanner, Herzog, Sollberger) Non entrare in materia

Sezione 1: Scopo e oggetto Art. 1 1

La presente legge si prefigge di promuovere la formazione in cure infermieristiche.

2

A questo scopo prevede: a.

1 2 3 4

contributi dei Cantoni ai costi della formazione pratica in cure infermieristiche allo scopo di garantire un'offerta sufficiente di posti di formazione per: 1. persone che frequentano un ciclo di formazione in cure infermieristiche presso una scuola specializzata superiore (SSS) secondo l'articolo 29 della legge del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale, 2. persone che frequentano un ciclo di studio bachelor in cure infermieristiche secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 della legge

RS 101 FF 2019 6665 Sarà pubblicato successivamente nel FF.

RS 412.10

2019-3694

6713

Promozione della formazione in cure infermieristiche. LF

FF 2019

federale del 30 settembre 20165 sulle professioni sanitarie presso una scuola universitaria professionale (SUP); b.

contributi di formazione dei Cantoni per studenti SSS e SUP in cure infermieristiche, destinati a promuovere l'accesso a queste formazioni;

c.

contributi della Confederazione ai Cantoni.

Minoranza I (de Courten, Aeschi Thomas, Clottu, Giezendanner, Herzog, Hess Erich) Art. 1 1

La presente legge si prefigge di promuovere la formazione in cure infermieristiche.

2

A questo scopo prevede: a.

contributi dei Cantoni ai costi della formazione pratica in cure infermieristiche allo scopo di garantire un'offerta sufficiente di posti di formazione per: 1. persone che frequentano un ciclo di formazione in cure infermieristiche presso una scuola specializzata superiore (SSS) secondo l'articolo 29 della legge del 13 dicembre 20026 sulla formazione professionale, 2. persone che frequentano un ciclo di studio bachelor in cure infermieristiche secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 della legge federale del 30 settembre 20167 sulle professioni sanitarie presso una scuola universitaria professionale (SUP);

b.

contributi di formazione dei Cantoni per studenti SSS e SUP in cure infermieristiche che hanno obblighi di assistenza e di mantenimento, destinati a promuovere l'accesso a queste formazioni;

c.

contributi della Confederazione ai Cantoni.

Minoranza II (Nantermod, Aeschi Thomas, Brand, Clottu, Giezendanner, Herzog, Hess Erich, Pezzatti, Sauter) Art. 1 1

La presente legge si prefigge di promuovere la formazione in cure infermieristiche.

2

A questo scopo prevede: a.

5 6 7

contributi dei Cantoni ai costi della formazione pratica in cure infermieristiche allo scopo di garantire un'offerta sufficiente di posti di formazione per:

RS ...; FF 2016 6837 RS 412.10 RS ...; FF 2016 6837

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Promozione della formazione in cure infermieristiche. LF

1.

2.

b.

FF 2019

persone che frequentano un ciclo di formazione in cure infermieristiche presso una scuola specializzata superiore (SSS) secondo l'articolo 29 della legge del 13 dicembre 20028 sulla formazione professionale, persone che frequentano un ciclo di studio bachelor in cure infermieristiche secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 della legge federale del 30 settembre 20169 sulle professioni sanitarie presso una scuola universitaria professionale (SUP);

contributi della Confederazione ai Cantoni.

Sezione 2: Promozione delle prestazioni degli attori nel settore della formazione pratica degli infermieri Art. 2

Pianificazione del fabbisogno

I Cantoni stabiliscono il fabbisogno di posti di formazione pratica per infermieri SSS o infermieri SUP. Essi considerano a tale proposito i posti di formazione e di studio disponibili, nonché la pianificazione sanitaria cantonale.

Art. 3

Criteri per il calcolo delle capacità disponibili a livello di formazione

I Cantoni stabiliscono i criteri per il calcolo delle capacità disponibili a livello di formazione di organizzazioni che impiegano infermieri, di ospedali e di case di cura (attori nel settore della formazione pratica degli infermieri). Tali criteri sono in particolare il numero di impiegati, la struttura e l'offerta di prestazioni.

Art. 4

Piano di formazione

Chi offre prestazioni nel settore della formazione pratica degli infermieri deve approntare un piano di formazione.

1

Il piano descrive segnatamente il quadro in cui è svolta la formazione pratica, gli obiettivi e le priorità della formazione pratica, nonché il numero dei posti di formazione disponibili.

2

Esso evidenzia eventuali differenze rispetto alle capacità disponibili a livello di formazione, calcolate secondo i criteri di cui all'articolo 3.

3

Art. 5

Contributi dei Cantoni

I Cantoni concedono contributi agli attori del settore della formazione pratica degli infermieri per le loro prestazioni nell'ambito della formazione pratica. Essi determinano per ogni attore le prestazioni computabili in considerazione dei criteri di cui all'articolo 3 e del piano di formazione di cui all'articolo 4.

1

8 9

RS 412.10 RS ...; FF 2016 6837

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I contributi di cui al capoverso 1 ammontano almeno alla metà dei costi medi di formazione non coperti degli attori del settore della formazione pratica degli infermieri. Per costi di formazione non coperti s'intendono i costi per i quali gli attori non ricevono alcuna remunerazione, segnatamente nessuna remunerazione basata sui prezzi e sulle tariffe dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

2

Nel calcolare i costi medi scoperti di formazione i Cantoni tengono conto delle raccomandazioni intercantonali.

3

Sezione 3: Contributi di formazione Art. 6 I Cantoni promuovono l'accesso al ciclo di formazione SSS o al ciclo di studio SUP in cure infermieristiche. A questo scopo concedono alle persone contributi di formazione destinati a coprire il loro mantenimento, affinché possano concludere la formazione in cure infermieristiche SSS o SUP.

1

I Cantoni stabiliscono le condizioni, l'entità dei contributi di formazione e la procedura per la loro attribuzione.

2

Minoranza (Herzog, Aeschi Thomas, Brand, Clottu, Giezendanner, Hess Erich, Moret, Nantermod, Pezzatti, Sauter) I Cantoni stabiliscono le condizioni, l'entità dei contributi di formazione e la procedura per la loro attribuzione. Il sostegno finanziario può rivestire anche la forma del prestito.

2

Minoranza I (de Courten, Aeschi Thomas, Clottu, Giezendanner, Herzog, Hess Erich)

Sezione 3: Contributi di formazione a persone con obblighi di assistenza e mantenimento nei confronti di familiari Art. 6 I Cantoni promuovono l'accesso al ciclo di formazione SSS o al ciclo di studio SUP in cure infermieristiche. A questo scopo concedono alle persone contributi di formazione destinati a coprire il loro mantenimento, affinché possano concludere la formazione in cure infermieristiche SSS o SUP.

1

Hanno diritto ai contributi le persone che dimostrano di avere obblighi di assistenza e mantenimento nei confronti di familiari.

2

I contributi di formazione sono concessi soltanto alle persone che seguono la loro formazione nel Cantone interessato.

3

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I Cantoni fissano le ulteriori condizioni, l'entità dei contributi di formazione e la procedura per la loro attribuzione.

4

Minoranza II (Nantermod, Aeschi Thomas, Brand, Clottu, Giezendanner, Herzog, Hess Erich, Pezzatti, Sauter) Sezione 3 Stralciare

Sezione 4: Contributi federali Art. 7

Principio e ammontare

La Confederazione concede ai Cantoni contributi annui nei limiti dei crediti stanziati per le spese da essi sostenute nell'ambito dell'adempimento dei loro compiti di cui agli articoli 5 e 6.

1

Minoranza II (Nantermod, Aeschi Thomas, Brand, Clottu, Giezendanner, Herzog, Hess Erich, Pezzatti, Sauter) La Confederazione concede ai Cantoni contributi annui nei limiti dei crediti stanziati per le spese da essi sostenute nell'ambito dell'adempimento dei loro compiti di cui all'articolo 5.

1

I contributi federali ammontano al massimo alla metà dei contributi che i Cantoni hanno concesso.

2

Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei contributi federali. Possono essere previsti contributi graduati. La graduazione è operata in funzione dell'opportuna impostazione delle misure cantonali.

3

Minoranza (Gysi, Barrile, Feri Yvonne, Graf Maya, Heim, Piller Carrard, Schenker Silvia) 3

... Secondo e terzo periodo

Stralciare Qualora si preveda che le domande superino le risorse a disposizione, il Dipartimento federale dell'interno stila un elenco di priorità; a tal fine tiene conto di una distribuzione regionale equilibrata delle risorse.

4

Art. 8

Procedura

Le domande volte a ottenere i contributi federali vanno presentate all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

1

2

L'UFSP può ricorrere a periti per l'esame delle domande.

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Sezione 5: Valutazione e vigilanza Art. 9

Valutazione

Il Consiglio federale esegue una valutazione delle ripercussioni della presente legge sull'evoluzione della formazione nel settore delle cure infermieristiche e presenta un rapporto al Parlamento al più tardi sei anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

Vigilanza

Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge.

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 11

Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 12 1

Referendum, entrata in vigore e durata di validità

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Essa è pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)» sarà stata ritirata o respinta.

2

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4

Fatto salvo il capoverso 5, la presente legge ha una durata di validità di otto anni.

L'articolo 11, ad eccezione degli articoli 38 capoverso 2 e 39 capoverso 1bis della legge federale del 18 marzo 199410 sull'assicurazione malattie (LAMal; all. n. 5), ha una durata di validità illimitata. Gli articoli 38 capoverso 2 e 39 capoverso 1bis LAMal (all. n. 5) hanno una durata di validità di otto anni.

5

Minoranza (Gysi, Barrile, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Graf Maya, Heim, Schenker Silvia) 4e5

10

Stralciare

RS 832.10

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Allegato (art. 11)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice di procedura penale11 Art. 171 cpv. 1 Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi, gli infermieri, gli psicoterapeuti, gli ergoterapisti, le levatrici, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della medesima.

1

Art. 173 cpv. 1 lett. f Abrogata

2. Procedura penale militare del 23 marzo 197912 Art. 75 lett. b Possono rifiutare di testimoniare: b.

11 12

gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, le levatrici, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati e i loro ausiliari professionali, su segreti loro confidati in ragione della loro professione o da loro appresi nell'esercizio della loro attività; se l'interessato li svincola dal segreto, essi devono testimoniare salvo che non sia preponderante l'interesse al mantenimento del segreto;

RS 312.0 RS 322.1

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3. Legge del 13 dicembre 200213 sulla formazione professionale Art. 73a

Riconoscimento di diplomi cantonali e intercantonali retti dal diritto anteriore

La Confederazione è competente per il riconoscimento di diplomi cantonali e intercantonali retti dal diritto anteriore nei settori della formazione professionale che rientrano nella sfera di competenze della Confederazione conformemente alla presente legge.

1

Il Consiglio federale può delegare questo compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni; il Consiglio federale disciplina gli emolumenti.

2

Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro sono tenute a proporre, entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del ..., offerte di formazione complementari che permettono di inserire i titolari di diplomi retti dal diritto anteriore nell'ordinamento degli studi vigente.

3

Minoranza (Gysi, Bertschy, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Graf Maya, Heim, Schenker Silvia, Weibel)

4. Legge federale del 30 settembre 201614 sulle professioni sanitarie Capitolo 4a: Denominazione professionale Art. 10a Chi possiede un titolo di studio necessario all'ottenimento di un'autorizzazione a esercitare la professione secondo la presente legge è autorizzato, secondo il titolo di studio in questione, a portare la seguente denominazione professionale:

13 14

a.

infermiere SU;

b.

infermiere SUP;

c.

infermiere SSS;

d.

fisioterapista SUP;

e.

ergoterapista SUP;

f.

levatrice SUP;

g.

dietista SUP;

h.

optometrista SUP;

i.

osteopata SUP.

RS 412.10 RS ...; FF 2016 6837

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Capitolo 7a: Disposizione penale Art. 30a È punito con la multa chi porta una denominazione professionale di cui all'articolo 10a senza avere legittimamente acquisito il titolo di studio in questione oppure pretende con un'altra denominazione professionale di possedere, senza averlo legittimamente acquisito, un titolo di studio secondo la presente legge.

5. Legge federale del 18 marzo 199415 sull'assicurazione malattie Minoranza (Ammann, Barrile, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Graf Maya, Gysi, Heim, Humbel, Roduit, Schenker Silvia) Art. 25 cpv. 2 lett. a n. 2bis 2

Queste prestazioni comprendono: a.

gli esami e le terapie ambulatoriali, in ospedale o in una casa di cura, nonché le cure in ospedale dispensate: 2bis. da infermieri,

Art. 25a cpv. 2, primo periodo, 3, 3bis e 3ter Minoranza (Carobbio Guscetti, Bertschy, Feri Yvonne, Graf Maya, Gysi, Heim, Lohr, Roduit, Schenker Silvia) L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presta un contributo alle cure dispensate ambulatorialmente in base a un comprovato bisogno terapeutico, anche in istituzioni con strutture diurne o notturne o in una casa di cura: 1

a.

da un infermiere; o

b.

su prescrizione medica o per incarico di un medico.

I costi delle cure acute e transitorie che si rivelano necessarie in seguito a un soggiorno ospedaliero e sono prescritte in ospedale congiuntamente da un medico e da un infermiere sono rimunerati dall'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie e dal Cantone di domicilio dell'assicurato per due settimane al massimo secondo le disposizioni sul finanziamento ospedaliero (art. 49a Remunerazione delle prestazioni ospedaliere). ...

2

Minoranza I (Gysi, Barrile, Feri Yvonne, Graf Maya, Heim, Moret, Schenker Silvia) I costi delle cure acute e transitorie che si rivelano necessarie in seguito a un soggiorno ospedaliero e sono prescritte in ospedale da un medico o da un infermie2

15

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re sono rimunerati dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dal Cantone di domicilio dell'assicurato per due settimane al massimo secondo le disposizioni sul finanziamento ospedaliero (art. 49a Remunerazione delle prestazioni ospedaliere). ...

Minoranza II (Moret, Nantermod) 2

Secondo il diritto vigente

Il Consiglio federale designa le cure. Esso stabilisce per quali cure i fornitori di prestazioni possono decidere il bisogno terapeutico autonomamente e senza prescrizione medica, sulla base di una convenzione con gli assicuratori.

3

Minoranza (Carobbio Guscetti, Bertschy, Feri Yvonne, Graf Maya, Gysi, Heim, Lohr, Roduit, Schenker Silvia) 3

Il Consiglio federale designa le cure che possono essere prestate: a.

da un infermiere su prescrizione medica o per incarico di un medico;

b.

da un infermiere senza prescrizione medica o incarico di un medico; vi fanno parte segnatamente le cure di base.

Nel designare le cure di cui al capoverso 3 esso considera il bisogno terapeutico di persone con malattie complesse e di persone che necessitano di cure palliative.

3bis

Minoranza (Feri Yvonne, Barrile, Carobbio Guscetti, Graf Maya, Gysi, Heim, Moret, Schenker Silvia) I costi di cura computabili consentono un'adeguata remunerazione del personale di cura, compreso il personale in formazione.

3bis a

Il Consiglio federale disciplina la procedura di accertamento del bisogno e il coordinamento fra i medici e gli infermieri addetti alle cure.

3ter

Art. 35 cpv. 2 lett. dbis 2

Sono fornitori di prestazioni: dbis. gli infermieri e le organizzazioni che impiegano infermieri;

Art. 38 cpv. 2 L'autorizzazione per le organizzazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera dbis presuppone un mandato di prestazione cantonale. Il Cantone fissa nel mandato di prestazione in particolare le prestazioni di formazione da fornire in considerazione dei criteri di cui all'articolo 3 della legge federale del ...16 sulla promozione della 2

16

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formazione in cure infermieristiche e del piano di formazione di cui all'articolo 4 di tale legge.

Minoranza (Carobbio Guscetti, Barrile, Feri Yvonne, Graf Maya, Gysi, Heim, Schenker Silvia) Art. 39 cpv. 1 lett. b Gli stabilimenti e i rispettivi reparti adibiti alla cura ospedaliera di malattie acute o all'attuazione ospedaliera di provvedimenti medici di riabilitazione (ospedali) sono autorizzati se: 1

b.

dispongono del necessario personale specializzato e del personale di cura di cui all'articolo 39a;

Art. 39 cpv. 1bis Nel mandato di prestazione di cui al capoverso 1 lettera e il Cantone fissa in particolare le prestazioni da fornire nell'ambito della formazione pratica degli infermieri. Esso considera a questo riguardo i criteri di cui all'articolo 3 della legge federale del ...17 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche e del piano di formazione di cui all'articolo 4 di tale legge.

1bis

Minoranza (Carobbio Guscetti, Barrile, Feri Yvonne, Graf Maya, Gysi, Heim, Schenker Silvia) Art. 39a

Personale di cura necessario

Gli ospedali e gli altri istituti devono garantire un numero minimo di infermieri per paziente.

1

Il Consiglio federale fissa il numero di infermieri in rapporto ai pazienti per settore di cura. Nell'interesse della sicurezza dei pazienti esso riprende gli standard riconosciuti dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM).

2

L'autorità cantonale di vigilanza controlla annualmente il rispetto della proporzione fissata, informa il governo cantonale e pubblica i risultati rilevati.

3

Gli ospedali e le case di cura che non rispettano questi requisiti sono stralciati dall'elenco degli ospedali.

4

Minoranza (Gysi, Barrile, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Graf Maya, Heim, Schenker Silvia) Art. 39b

Obbligo di affiliazione al contratto collettivo di lavoro

I fornitori di prestazioni menzionati nell'articolo 39 capoverso 1 e 3 che forniscono prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono essersi affiliati a un contratto collettivo di lavoro rappresentativo per il 1

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personale infermieristico od offrire al loro personale condizioni d'impiego che in particolare quanto a orario di lavoro, retribuzione e prestazioni sociali siano conformi al contratto collettivo di lavoro del settore.

In mancanza di un contratto collettivo di lavoro rappresentativo, il governo cantonale fissa in particolare quanto a orario di lavoro, retribuzione e prestazioni sociali i requisiti minimi che le condizioni di assunzione e di lavoro devono soddisfare.

2

Qualora un fornitore di prestazioni violi in parte o completamente l'obbligo di cui all'articolo 39b, l'ufficio competente del Cantone riscuote dallo stesso un importo pari al massimo all'1,0 per cento della massa salariale soggetta ai contributi riferita all'anno in questione secondo la legge federale del 20 dicembre 194618 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

3

Art. 55b

Evoluzione dei costi in caso di cure

Qualora i costi annui per le cure di cui all'articolo 25a per assicurato in un Cantone aumentino in misura maggiore rispetto ai costi annui della media svizzera, il Cantone può prevedere che nessun fornitore di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera dbis possa iniziare una nuova attività a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Disposizione transitoria della modifica del ...

Il Consiglio federale effettua una valutazione riguardante le ripercussioni della modifica del ... sull'evoluzione delle cure e riferisce al Parlamento entro cinque anni dall'entrata in vigore di tale modifica.

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