Termine di referendum: 10 ottobre 2019

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (Rafforzamento della qualità e dell'economicità) Modifica del 21 giugno 2019 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 20151, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19942 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 43 cpv. 4bis Le tariffe e i prezzi si rifanno alla remunerazione dei fornitori di prestazioni che forniscono la prestazione tariffata assicurata obbligatoriamente, nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso.

4bis

Art. 58

Sviluppo della qualità

Il Consiglio federale stabilisce ogni quattro anni gli obiettivi in materia di garanzia e promozione della qualità delle prestazioni (sviluppo della qualità), dopo aver sentito le organizzazioni interessate. Può adeguare gli obiettivi durante il quadriennio se gli assunti di base utilizzati per stabilirli hanno subìto modifiche sostanziali.

1 2

FF 2016 201 RS 832.10

2015-1827

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Assicurazione malattie. LF (Rafforzamento della qualità e dell'economicità)

Art. 58a

FF 2019

Misure dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori per lo sviluppo della qualità

Le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori concludono convenzioni sullo sviluppo della qualità (convenzioni sulla qualità) valide per tutta la Svizzera.

1

2

Le convenzioni sulla qualità disciplinano almeno: a.

le misurazioni della qualità;

b.

le misure di sviluppo della qualità;

c.

la collaborazione fra le parti contraenti per la definizione di misure di miglioramento;

d.

la verifica del rispetto delle misure di miglioramento;

e.

la pubblicazione delle misurazioni della qualità e delle misure di miglioramento;

f.

le sanzioni in caso di violazione della convenzione;

g.

la presentazione di un rapporto annuo sullo stato di sviluppo della qualità all'attenzione della Commissione federale per la qualità e del Consiglio federale.

Le regole per lo sviluppo della qualità si rifanno ai fornitori di prestazioni che forniscono la prestazione assicurata obbligatoriamente, nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso.

3

4

Le convenzioni sulla qualità necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.

Se le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori non si accordano su una convenzione sulla qualità, il Consiglio federale stabilisce le regole riguardanti gli ambiti di cui al capoverso 2 lettere a­e e g.

5

I fornitori di prestazioni si attengono alle regole stabilite nelle convenzioni sulla qualità.

6

Il rispetto delle regole per lo sviluppo della qualità è una delle condizioni per esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

7

Art. 58b

Commissione federale per la qualità

Per realizzare i suoi obiettivi in materia di sviluppo della qualità, il Consiglio federale istituisce una commissione (Commissione federale per la qualità) e ne nomina i membri.

1

Il Consiglio federale assicura la rappresentanza equa dei Cantoni, dei fornitori di prestazioni, degli assicuratori, degli assicurati, delle organizzazioni dei pazienti nonché degli specialisti.

2

La Commissione federale per la qualità emana un regolamento interno. Vi disciplina segnatamente la propria organizzazione e la procedura per adottare le decisioni. Il regolamento interno necessita dell'approvazione del Dipartimento.

3

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Assicurazione malattie. LF (Rafforzamento della qualità e dell'economicità)

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La Commissione federale per la qualità emana un regolamento sull'impiego delle risorse. Vi disciplina segnatamente il calcolo delle remunerazioni e degli aiuti finanziari. Il regolamento necessita dell'approvazione del Dipartimento.

4

La Commissione federale per la qualità pubblica le proprie decisioni in forma adeguata.

5

Art. 58c 1

Compiti e competenze della Commissione federale per la qualità

La Commissione federale per la qualità ha i compiti e le competenze seguenti: a.

presta consulenza al Consiglio federale, ai Cantoni, ai fornitori di prestazioni e agli assicuratori in materia di coordinamento delle misure di sviluppo della qualità;

b.

incarica terzi di elaborare nuovi indicatori della qualità e di sviluppare gli indicatori esistenti; rivolge raccomandazioni alle autorità sugli indicatori da utilizzare;

c.

esamina i rapporti di cui all'articolo 58a capoverso 2 lettera g presentati dalle federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori e sottopone loro raccomandazioni in materia di sviluppo della qualità;

d.

presta consulenza al Consiglio federale per la definizione delle misure da esso previste in virtù degli articoli 58a e 58h;

e.

incarica terzi di condurre studi e verifiche sistematici;

f.

incarica terzi di condurre programmi nazionali di sviluppo della qualità, di assicurare l'identificazione e l'analisi dei rischi per la sicurezza del paziente, di adottare misure per la loro riduzione e di assicurare lo sviluppo di metodi intesi a promuovere la sicurezza del paziente; si avvale in particolare di organizzazioni che dispongono della necessaria esperienza in tali ambiti e nell'applicazione delle conoscenze in collaborazione con specialisti del ramo;

g.

può sostenere progetti nazionali o regionali intesi a promuovere lo sviluppo della qualità;

h.

sottopone alle autorità competenti e alle federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori raccomandazioni in materia di misurazioni della qualità e requisiti generali riguardanti la qualità, segnatamente la qualità dell'indicazione, nonché in materia di misure da adottare nei singoli casi.

Su proposta della Commissione federale per la qualità, il Consiglio federale definisce ogni anno gli obiettivi che la Commissione deve perseguire e le modalità per verificarne il raggiungimento.

2

I Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori sono tenuti a comunicare ai terzi incaricati dalla Commissione federale per la qualità i dati necessari per l'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettere e ed f.

3

4

I terzi garantiscono l'anonimato dei pazienti.

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Assicurazione malattie. LF (Rafforzamento della qualità e dell'economicità)

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Il Consiglio federale disciplina i dettagli della rilevazione, del trattamento e della trasmissione dei dati di cui ai capoversi 3 e 4.

5

Art. 58d

Remunerazioni

Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione remunera le prestazioni dei terzi ai quali è assegnato un compito secondo l'articolo 58c capoverso 1 lettera b, e o f.

1

La Commissione federale per la qualità concede, su richiesta, remunerazioni sotto forma di contributi globali in virtù di convenzioni sulle prestazioni.

2

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e la procedura per la concessione delle remunerazioni.

3

Art. 58e

Aiuti finanziari

Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può sostenere progetti nazionali o regionali di sviluppo della qualità mediante aiuti finanziari.

1

La Commissione federale per la qualità concede, su richiesta, aiuti finanziari in virtù di convenzioni sulle prestazioni. Detti aiuti coprono al massimo il 50 per cento dei costi.

2

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e la procedura per la concessione degli aiuti finanziari.

3

Art. 58f

Finanziamento dei compiti e del funzionamento della Commissione federale per la qualità

I costi che la Commissione federale per la qualità sostiene per il suo funzionamento, per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 58c capoverso 1, per le remunerazioni secondo l'articolo 58d e per gli aiuti finanziari secondo l'articolo 58e sono finanziati per un terzo ciascuno dalla Confederazione, dai Cantoni e dagli assicuratori.

1

Le spese annue massime per il finanziamento dei costi risultano dalla moltiplicazione del numero degli adulti secondo l'articolo 16a capoverso 4 per lo 0,07 per cento del premio medio annuo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie previsto per gli assicurati secondo l'articolo 16a capoverso 3 con la franchigia fissata dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 64 capoverso 3, inclusa la copertura contro gli infortuni.

2

I crediti necessari per la quotaparte della Confederazione sono iscritti nel preventivo.

3

4

La quotaparte dei Cantoni è calcolata in base alla popolazione residente.

La quotaparte degli assicuratori è calcolata in base al numero delle persone assicurate obbligatoriamente per le cure medico-sanitarie.

5

Nel quadro della definizione degli obiettivi secondo l'articolo 58, il Consiglio federale stabilisce il contributo annuo della Confederazione, dei Cantoni e degli 6

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Assicurazione malattie. LF (Rafforzamento della qualità e dell'economicità)

FF 2019

assicuratori tenendo conto dell'importo massimo di cui al capoverso 2 e della ripartizione dei costi secondo il capoverso 1.

L'Ufficio federale riscuote i contributi dei Cantoni e degli assicuratori e, in caso di pagamento tardivo, un interesse di mora.

7

Il Consiglio federale disciplina i dettagli del versamento e della gestione dei contributi finanziari.

8

Art. 58g

Credito complessivo

L'Assemblea federale decide, mediante un credito pluriennale complessivo, l'importo massimo che la Commissione federale per la qualità può concedere sotto forma di remunerazioni secondo l'articolo 58d e di aiuti finanziari secondo l'articolo 58e.

Art. 58h

Misure del Consiglio federale intese a sviluppare la qualità e a garantire o ristabilire l'impiego appropriato delle prestazioni

Il Consiglio federale stabilisce le misure intese a sviluppare la qualità e a garantire o ristabilire l'impiego appropriato delle prestazioni. Può segnatamente ordinare che: 1

a.

prima dell'esecuzione di determinate misure diagnostiche o terapeutiche, segnatamente quelle particolarmente onerose, debba essere ottenuto il consenso del medico di fiducia;

b.

i costi di misure diagnostiche o terapeutiche particolarmente onerose o difficili siano assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie soltanto se dispensate da fornitori di prestazioni qualificati.

Il Consiglio federale può designare più dettagliatamente i fornitori di prestazioni di cui al capoverso 1 lettera b.

2

Art. 59, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e lett. a, 3 frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. c, nonché 4 Violazione delle condizioni relative all'economicità e allo sviluppo della qualità Contro i fornitori di prestazioni che violano le condizioni di economicità e qualità previste nella presente legge (art. 56, 58a e 58h) o clausole contrattuali sono inflitte sanzioni. Oltre a quelle previste nelle convenzioni sulla qualità, le sanzioni consistono: 1

a.

nell'ammonimento;

Costituiscono violazione delle condizioni legali o delle clausole contrattuali secondo il capoverso 1 segnatamente: 3

c.

l'inosservanza delle misure di cui agli articoli 58a e 58h;

Le risorse finanziarie provenienti dalle multe e dalle sanzioni sono impiegate dal Consiglio federale per le misure a favore della qualità previste dalla presente legge.

4

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Disposizione transitoria della modifica del 21 giugno 2019 Le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori sottopongono al Consiglio federale per approvazione le convenzioni sulla qualità la prima volta un anno dopo l'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2019

Consiglio nazionale, 21 giugno 2019

Il presidente: Jean-René Fournier La segretaria: Martina Buol

La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 2 luglio 20193 Termine di referendum: 10 ottobre 2019

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