Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione Modifica del 19 marzo 2019 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 15 aprile 2014, del 5 marzo 2015 e del 7 dicembre 20161, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Appendice 10

Salari minimi e modifica salariale Art. 1

Salari effettivi

Si calcola un aumento salariale pari all'1 per cento della massa salariale AVS di tutti i lavoratori dell'azienda assoggettati ... in data 31 dicembre 2018. L'importo ottenuto è ripartito come segue: a)

a tutti i lavoratori dell'azienda che percepiscono un salario mensile fino a 5625 franchi viene accordato un aumento salariale generale dell'1 per cento;

b)

l'importo residuo è accordato a titolo individuale.

Non hanno diritto all'aumento i lavoratori impiegati a partire dall 1° ottobre 2018.

La restante parte dell'allegato rimane invariata.

1

FF 2014 3127, 2015 2137, 2016 8001

2019-0784

2501

FF 2019

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2019 e ha effetto sino al 31 dicembre 2020.

19 marzo 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2502