Termine di referendum: 10 ottobre 2019

Legge federale sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali del 21 giugno 2019

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 14 maggio 20181; visto il parere del Consiglio federale del 15 agosto 20182, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento Art. 24 cpv. 2 e 3 Approva la conclusione, la modifica e la denuncia dei trattati internazionali sempre che il Consiglio federale non sia autorizzato a concluderli, modificarli o denunciarli autonomamente in virtù degli articoli 7a e 7bbis della legge del 21 marzo 19974 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

2

Se la conclusione, la modifica o la denuncia di un trattato internazionale sottostà al referendum, l'Assemblea federale l'approva mediante decreto federale. In caso contrario l'approva mediante decreto federale semplice.

3

1 2 3 4

FF 2018 2929 FF 2018 4491 RS 171.10 RS 172.010

2018-1563

3711

Competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali. LF

FF 2019

Art. 152 cpv. 3bis e 3ter 3bis

Il Consiglio federale consulta le commissioni competenti prima di:

a.

applicare a titolo provvisorio un trattato internazionale la cui conclusione o modifica necessita dell'approvazione dell'Assemblea federale; o

b.

denunciare urgentemente un trattato internazionale la cui denuncia necessiterebbe dell'approvazione dell'Assemblea federale.

Rinuncia all'applicazione provvisoria o alla denuncia urgente se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere.

3ter

2. Legge del 21 marzo 19975 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione Art. 7a, rubrica, cpv. 1, 1bis, 2, 3, frase introduttiva e 4, frase introduttiva Conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali da parte del Consiglio federale Il Consiglio federale può concludere, modificare o denunciare autonomamente trattati internazionali sempre che ne sia autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale. L'autorizzazione a concludere il trattato internazionale comprende anche l'autorizzazione a modificarlo e a denunciarlo.

1

Il Consiglio federale denuncia autonomamente i trattati internazionali di cui la Costituzione federale prescrive la denuncia.

1bis

Può concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata. Può procedere in modo autonomo a modifiche o denunce di portata limitata.

2

Sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che: 3

Non sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che: 4

Art. 7b cpv. 1 Nel caso in cui la conclusione o la modifica di un trattato internazionale competa all'Assemblea federale, il Consiglio federale può deciderne o convenirne l'applicazione provvisoria senza l'approvazione dell'Assemblea federale se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.

1

5

RS 172.010

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Competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali. LF

Art. 7bbis

FF 2019

Denuncia urgente di trattati internazionali da parte del Consiglio federale

Nel caso in cui la denuncia di un trattato internazionale competa all'Assemblea federale, il Consiglio federale può denunciare il trattato senza l'approvazione dell'Assemblea federale se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.

1

Il Consiglio federale rinuncia alla denuncia urgente se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere.

2

Art. 48a

Conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali

Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento la competenza di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali. Per trattati di portata limitata o per modifiche e denunce di portata limitata può delegare questa competenza anche a un gruppo o a un ufficio federale.

1

Riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati conclusi, modificati e denunciati da esso stesso, dai dipartimenti, dai gruppi o dagli uffici federali. Soltanto la Delegazione delle Commissioni della gestione viene informata dei trattati confidenziali o segreti.

2

3. Legge federale del 22 dicembre 19996 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione Art. 2 lett. b La partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione intende: b.

6

contribuire a tutelare nella misura del possibile le competenze dei Cantoni nella conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali;

RS 138.1

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Competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali. LF

FF 2019

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2019

Consiglio nazionale, 21 giugno 2019

Il presidente: Jean-René Fournier La segretaria: Martina Buol

La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 2 luglio 20197 Termine di referendum: 10 ottobre 2019

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