19.062 Messaggio concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni del 6 novembre 2019

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 novembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio La lotta all'elusione fiscale illecita delle imprese multinazionali è diventata un obiettivo centrale della comunità internazionale. Per questo motivo, nel 2013, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e gli Stati del G20 hanno varato un progetto per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting», BEPS). Il progetto BEPS è sfociato nel 2015 nella pubblicazione di numerosi rapporti.

Alcuni di questi rapporti contengono disposizioni volte a modificare le vigenti convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI), in particolare disposizioni tese ad attuare gli standard minimi per prevenire l'abuso dei trattati e a migliorare la risoluzione delle controversie. Nell'intento di attuare tali modifiche in tempi brevi e in modo efficiente, un gruppo di esponenti di oltre 100 Stati e Giurisdizioni, tra cui anche la Svizzera, ha elaborato un apposito strumento multilaterale, ovvero la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Convenzione BEPS»). Il 7 giugno 2017, circa 70 Stati e Giurisdizioni, tra cui la Svizzera, hanno sottoscritto la Convenzione BEPS.

I colloqui che la Svizzera ha condotto con la Nuova Zelanda in merito agli effetti che la Convenzione BEPS avrebbe avuto concretamente sulla CDI tra i due Stati (CDI-NZ) hanno palesato che i due Stati non sono in grado di convenire il tenore esatto secondo cui adeguare le disposizioni della CDI-NZ in virtù della Convenzione BEPS. Per questo motivo è stato deciso che l'adeguamento della CDI-NZ ai risultati del progetto BEPS relativi alle convenzioni non dovesse essere effettuato per il tramite della Convenzione BEPS, bensì di un Protocollo bilaterale che modifica la CDI-NZ.

Il Protocollo di modifica è stato firmato l'8 agosto 2019. I Cantoni e gli ambienti interessati dell'economia ne hanno approvato la conclusione.

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Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

Tra la Svizzera e la Nuova Zelanda è in vigore la Convenzione del 6 giugno 19801 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI-NZ). La Convenzione non è mai stata emendata in seguito.

Il 7 giugno 2017 la Svizzera ha firmato la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (di seguito «Convenzione BEPS»)2. La Convenzione BEPS contiene una serie di disposizioni volte ad adeguare le vigenti convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI). Una parte di tali disposizioni mira all'adempimento degli standard minimi derivanti dalle azioni 6 e 14 del progetto BEPS.

In vista della sottoscrizione della Convenzione BEPS, la Svizzera e la Nuova Zelanda hanno discusso dell'attuazione bilaterale della Convenzione. La Nuova Zelanda non è stata in grado di convenire con la Svizzera il tenore esatto degli adeguamenti da apportare alle disposizioni della CDI-NZ in virtù della Convenzione BEPS.

Essendo, questa, per la Svizzera una condizione essenziale per l'applicazione della Convenzione BEPS, è stato deciso che l'adeguamento della CDI-NZ ai risultati del progetto BEPS relativi alle convenzioni non dovesse essere effettuato per il tramite della Convenzione BEPS, bensì di un Protocollo bilaterale che modifica la CDI-NZ.

I negoziati sul Protocollo di modifica (di seguito «Protocollo di modifica CDI-NZ») si sono conclusi nel novembre del 2018. I Cantoni e gli ambienti interessati dell'economia sono stati consultati nel gennaio 2019 e ne hanno approvato la conclusione. La firma del Protocollo è seguita l'8 agosto 2019.

1.2

Valutazione

Il Protocollo di modifica CDI-NZ contiene quasi esclusivamente disposizioni che sarebbero state recepite nella CDI-NZ se la Svizzera e la Nuova Zelanda avessero stipulato la CDI-NZ in virtù della Convenzione BEPS. Il Protocollo di modifica e la Convenzione BEPS sono quindi strettamente correlati a livello di contenuto.

All'infuori di tale correlazione tra i due strumenti non sussiste un legame diretto.

Il Protocollo di modifica adegua la CDI-NZ agli standard minimi per le CDI definiti dal progetto BEPS. In qualità di Stato membro dell'OCSE, la Svizzera si è impegnata a recepire nelle proprie CDI quelle disposizioni relative alle CDI che costituisco-

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RS 0.672.961.41 FF 2018 4569

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no standard minimi del progetto BEPS. Con il Protocollo di modifica CDI-NZ la Svizzera compie un ulteriore passo in questa direzione.

La clausola arbitrale prevista dal Protocollo di modifica CDI-NZ è in linea con la politica convenzionale perseguita dalla Svizzera in materia di CDI. Il meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dalla CDI-NZ non dispone un obbligo di garantire il risultato. Attualmente non si può quindi escludere che la procedura amichevole tra autorità competenti svizzere e neozelandesi non sia sempre in grado di evitare singoli casi di doppia imposizione. Si tratta di una situazione insoddisfacente sotto il profilo della certezza del diritto, cui si pone ora rimedio con la clausola arbitrale.

La CDI-NZ non è stata integrata con una disposizione relativa allo scambio di informazioni in conformità con lo standard internazionale (art. 26 del Modello di convenzione dell'OCSE3). La Svizzera e la Nuova Zelanda sono tuttavia Parti della Convenzione del 25 gennaio 19884 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e dispongono pertanto di una base per lo scambio reciproco di informazioni.

2

Commento ai singoli articoli del Protocollo di modifica

Art. I del Protocollo di modifica concernente il preambolo della CDI-NZ Con il presente articolo l'attuale preambolo della CDI-NZ viene integrato con una disposizione aggiuntiva elaborata nel quadro dell'azione 6 del progetto BEPS e contenuta nell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione BEPS.

Con la disposizione aggiuntiva si specifica che la Svizzera e la Nuova Zelanda non hanno l'intenzione di creare, con la CDI, opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscali. In altri termini, scopo della CDI-NZ deve essere anche quello di evitare la doppia non imposizione. Tuttavia, ciò non vale in generale, ma solo se all'origine vi sono l'evasione o l'elusione fiscali. Si tiene così conto del fatto che esistono situazioni di doppia non imposizione intenzionale. Tra queste figura, ad esempio, l'imposizione dei dividendi distribuiti a società dello stesso gruppo. In tali circostanze la doppia non imposizione permette di evitare oneri multipli indesiderati.

L'introduzione di questa disposizione è necessaria per adempiere lo standard minimo definito dall'azione 6.

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OCSE (2018), «Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune: Version abrégée 2017», edizioni OCSE, Parigi.

RS 0.652.1

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Art. II e III del Protocollo di modifica concernente l'art. 7 (Utili delle imprese) e l'art. 9 (Imprese associate) CDI-NZ Con i presenti articoli, gli articoli 7 (Utili delle imprese) e 9 (Imprese associate) della CDI-NZ vengono integrati con disposizioni aggiuntive che limitano il termine per la rettifica degli utili di stabili organizzazioni (art. II) e di imprese associate (art. III par. 3). In questo modo, in futuro, la rettifica degli utili da parte delle autorità fiscali nei rapporti tra Svizzera e Nuova Zelanda saranno ammessi solo nei cinque anni che seguono il periodo fiscale interessato. Un eventuale ricorso contro la rettifica degli utili e i conseguenti ritardi non hanno alcun influsso sul termine da rispettare. In caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria, la rettifica degli utili può avvenire anche dopo la scadenza di tale termine. In questi casi valgono i termini previsti dal diritto interno dello Stato interessato.

Queste disposizioni non sono contenute nella Convenzione BEPS. Il loro inserimento nella CDI-NZ trova origine nell'elemento 3.3 dello standard minimo relativo all'azione 145. In base al contenuto di questo elemento, i Paesi devono includere nelle loro CDI il secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2 del Modello di convenzione dell'OCSE («Modello OCSE»). Conformemente a questa disposizione, gli accordi amichevoli devono essere attuati nonostante i termini previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti. Se uno Stato non intende convenire questa disposizione, per soddisfare lo standard minimo deve essere disposto a recepire nel quadro dei negoziati sulle CDI disposizioni che limitano il termine per la rettifica degli utili di stabili organizzazioni o di imprese associate.

Generalmente la Svizzera non include nelle sue CDI il secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2 del Modello OCSE. La delegazione svizzera incaricata delle trattative sfociate poi nel Protocollo di modifica CDI-NZ ha pertanto sottoposto alla delegazione neozelandese la proposta di una limitazione temporale per la rettifica degli utili di stabili organizzazioni o di imprese associate. La delegazione neozelandese si è espressa a favore sia di tale proposta sia del termine concreto di cinque anni per gli utili di stabili organizzazioni e imprese associate.

D'altro lato,
con l'articolo III paragrafo 2 viene inserita nella CDI-NZ una disposizione sull'obbligo di procedere alle rettifiche corrispondenti in caso di inclusione di utili. Il tenore della disposizione corrisponde a quello delle rispettive disposizioni contenute nel Modello OCSE (art. 9 par. 2) e nella Convenzione BEPS (art. 17 par. 1).

In linea di massima la disposizione non comporta ripercussioni pratiche per la Svizzera, che infatti continua a non dover effettuare rettifiche automatiche in caso di inclusione di utili da parte delle autorità fiscali estere. La Svizzera deve procedere alle rettifiche corrispondenti soltanto se queste rappresentano una soluzione ottenuta nel quadro di una procedura amichevole tra le competenti autorità della Nuova Zelanda e della Svizzera.

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OCSE (2016), «Accroître l'efficacité des mécanismes de règlement des différends, Action 14 ­ Rapport final 2015, Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices», edizioni OCSE, Parigi.

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L'inserimento di questa disposizione è conforme alla raccomandazione sulla migliore pratica («best practice») formulata nell'azione 14 del progetto BEPS e all'attuale politica convenzionale svizzera in questo ambito.

Art. IV del Protocollo di modifica concernente l'art. 22 (Eliminazione delle doppie imposizioni) CDI-NZ Il presente articolo completa la disposizione sul modo con cui lo Stato di residenza può eliminare la doppia imposizione con una disposizione che permette di evitare i casi di non imposizione o di imposizione ridotta nelle situazioni in cui sorgono conflitti di qualificazione.

Ne consegue che la Svizzera, in qualità di Stato di residenza di un beneficiario di redditi provenienti dalla Nuova Zelanda e imponibili in Nuova Zelanda secondo la CDI-NZ, non deve esentare da imposizione tali redditi se la Nuova Zelanda non li tassa o, nel caso di dividendi, interessi e diritti di licenza, applica un'imposizione ridotta perché ritiene che la CDI-NZ gli imponga l'esenzione o un'imposizione ridotta di tali redditi. Un esempio concreto: la Nuova Zelanda, in qualità di Stato della fonte, considera un reddito conseguito da un residente della Svizzera come un guadagno da capitali, mentre la Svizzera, in qualità di Stato di residenza, lo tratta come reddito derivante da un'attività lucrativa dipendente esercitata in Nuova Zelanda. Senza la nuova disposizione, la Svizzera esenterebbe dall'imposta tale reddito, sebbene la Nuova Zelanda, a causa della sua qualificazione fiscale del reddito, consideri che il diritto d'imposizione spetti esclusivamente alla Svizzera (art. 13 par. 4 CDI-NZ) e non lo tassi per questo motivo. In base alla nuova disposizione la Svizzera non sarà però più obbligata a esentare tale reddito (art. 22 par. 3 CDI-NZ), ma potrà tassarlo come reddito derivante da un'attività lucrativa dipendente.

La presente disposizione impedisce la doppia non imposizione indesiderata dovuta a opinioni divergenti tra la Svizzera e la Nuova Zelanda per quanto riguarda la fattispecie o l'interpretazione dei termini della CDI-NZ. La disposizione figura nel Modello OCSE (art. 23a par. 4) e nella Convenzione BEPS (art. 5 par. 2) e non è parte di uno standard minimo.

Art. V del Protocollo di modifica concernente l'art. 23 (Procedura amichevole) CDI-NZ Il presente articolo prevede un adeguamento del
primo periodo dell'articolo 23 paragrafo 1 CDI-NZ. Questa disposizione disciplina le richieste di procedura amichevole e, in particolare, l'accertamento dell'autorità competente presso cui presentare la richiesta di procedura amichevole.

Conformemente alla disposizione in vigore, una persona deve rivolgersi all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla CDI-NZ.

L'articolo 23 paragrafo 1 CDI-NZ viene adeguato in modo da non limitare più una persona nella scelta dell'autorità competente presso cui presentare la richiesta di

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procedura amichevole. In futuro questa potrà infatti rivolgersi sempre alle autorità competenti di entrambi gli Stati o a quella di uno Stato contraente di sua scelta.

La modifica poggia sull'elemento 3.1 dello standard minimo definito dall'azione 14 del progetto BEPS. In base a questo elemento devono essere informate in merito alla richiesta di presentazione della procedura amichevole le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti. Entrambe le autorità competenti devono potere valutare autonomamente se occorre dare seguito alla richiesta o se occorre respingerla.

La disposizione adeguata relativa alla richiesta di presentazione della procedura amichevole è contenuta nel Modello OCSE (art. 25 par. 1 primo periodo) e nella Convenzione BEPS (art. 16 par. 1 primo periodo).

Art. VI e VIII del Protocollo di modifica concernente l'art. 23 CDI-NZ (Procedura amichevole) relativo ai n. 4 e 5 del Protocollo della CDI-NZ L'articolo VI prevede l'inserimento di due nuovi paragrafi (par. 5 e 6) nell'articolo sulla procedura amichevole (art. 23), includendo dunque una clausola arbitrale nella CDI-NZ. La clausola arbitrale non è parte di uno standard minimo.

La procedura prevista dalla clausola arbitrale è obbligatoria per le autorità competenti. Se nell'ambito di una procedura amichevole le autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo amichevole entro tre anni, il contribuente può richiedere per scritto che il caso sia sottoposto ad arbitrato. Non è, per contro, prevista la possibilità di sottoporre il caso ad arbitrato se in merito alla questione da risolvere è già stata pronunciata una decisione in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo, in Svizzera o in Nuova Zelanda.

La decisione arbitrale è definitiva e vincolante per gli Stati contraenti. Le autorità competenti sono tenute ad attuarla mediante l'accordo amichevole. Tuttavia, se la persona direttamente interessata dal caso non accetta l'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, ad esempio perché tale persona decide di sottoporre le questioni non risolte a un tribunale, viene meno la vincolatività della decisione. Questo meccanismo permette di tenere conto degli interessi dei contribuenti che subiscono una doppia imposizione e di garantire la certezza del diritto.

Il nuovo paragrafo 6 dell'articolo
23 CDI-NZ disciplina la confidenzialità. Al fine di garantire che la procedura arbitrale raggiunga il suo scopo senza violare la confidenzialità della procedura amichevole, il presente paragrafo stabilisce che ai membri del collegio arbitrale siano applicati gli obblighi di confidenzialità previsti dall'articolo 24 paragrafo 1 CDI-NZ.

La clausola arbitrale contenuta nella CDI-NZ è conforme alla disposizione del Modello OCSE (art. 25 par. 5). Anche la Convenzione BEPS contiene una clausola arbitrale (parte VI), che però è molto dettagliata. Le delegazioni di entrambi gli Stati concordano sul fatto che una disposizione tanto dettagliata avrebbe, dal punto di vista formale, attribuito un'eccessiva rilevanza alla procedura arbitrale nella CDINZ. È stato pertanto deciso di riprendere, nella CDI-NZ, la disposizione contenuta nel Modello OCSE e non quella della Convenzione BEPS. Le questioni riguardanti le modalità concrete della procedura sono definite in un accordo amichevole tra le autorità competenti dei due Stati.

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Con l'articolo VIII viene aggiunta nel Protocollo della CDI-NZ una disposizione sulla clausola arbitrale. Con questa disposizione si esclude in determinate situazioni l'arbitrato: in Nuova Zelanda l'arbitrato viene escluso se il caso rientra nel campo di applicazione delle disposizioni antiabuso del diritto interno neozelandese. La Svizzera, per contro, non concede l'arbitrato se il caso è oggetto di elusione fiscale secondo la definizione data dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Il ricorso all'arbitrato è inoltre escluso in determinate situazioni di prescrizione in relazione a beni immateriali difficilmente valutabili o nel caso in cui il caso sia connesso a frode, negligenza grave od omissione volontaria.

Art. VII del Protocollo di modifica concernente l'art. 25a (Diritto ai benefici) CDI-NZ Il presente articolo introduce una clausola antiabuso che fa riferimento allo scopo principale di un accordo, uno strumento o una transazione. In virtù di tale clausola, i benefici previsti dalla CDI-NZ non sono accordati se il loro ottenimento era uno degli scopi principali dell'accordo, dello strumento o della transazione, a meno che venga stabilito che la concessione di tali benefici è conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della CDI-NZ.

Sebbene si tratti di una clausola nuova, i suoi principi rispecchiano le clausole antiabuso convenute negli ultimi anni dalla Svizzera nel quadro di numerose CDI.

La nuova clausola si distingue tuttavia dalle precedenti in quanto non è confinata a determinate tipologie di reddito, quali i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza, ma è applicabile a tutte le disposizioni della CDI-NZ. Di conseguenza, tutti i benefici convenzionali sono concessi con riserva dei casi di abuso.

Il tenore della nuova clausola si differenzia da quello delle numerose CDI concluse di recente dalla Svizzera anche sotto un altro aspetto. In base al testo riportato, si è infatti in presenza di abuso non soltanto nelle situazioni in cui l'ottenimento di benefici convenzionali è lo scopo principale di un accordo, uno strumento o una transazione, ma anche laddove rappresenta solamente uno degli scopi principali.

Nella prassi, entrambe le formulazioni dovrebbero consentire di giungere al medesimo risultato. Infatti, la seconda parte della clausola antiabuso
prevede che i benefici della Convenzione siano comunque concessi se ciò è conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della Convenzione. La clausola contempla così, in linea di principio, anche il caso in cui l'ottenimento dei benefici convenzionali non era lo scopo principale dell'accordo, dello strumento o della transazione.

La clausola antiabuso è stata sviluppata nel quadro dell'azione 6 del progetto BEPS.

Figura nel Modello OCSE (art. 29 par. 9) e nella Convenzione BEPS (art. 7 par. 1).

Per soddisfare lo standard minimo definito dall'azione 6 del progetto BEPS è sufficiente includere la clausola nelle CDI. In questo modo non è necessario prevedere ulteriori norme antiabuso.

Art. IX del Protocollo di modifica (Entrata in vigore) Le disposizioni del Protocollo di modifica CDI-NZ sono applicabili dal 1° gennaio o dal 1° aprile dell'anno civile successivo a quello di entrata in vigore del Protocollo stesso.

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Fanno eccezione le disposizioni introdotte o modificate dagli articoli II, III, V, VI e VIII del Protocollo di modifica, riguardanti il limite temporale per la rettifica degli utili di stabili organizzazioni e di imprese associate, l'avvio della procedura amichevole e la clausola arbitrale, che sono infatti applicabili dal giorno dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica CDI-NZ. Al riguardo viene anche precisato che la data di entrata in vigore vale a prescindere dal periodo fiscale cui i fatti fanno riferimento. Possono quindi essere interessati anche periodi fiscali antecedenti l'entrata in vigore del Protocollo di modifica.

Nel caso di procedure amichevoli in corso, il termine di tre anni ai fini dell'arbitrato viene in linea di massima calcolato a partire dalla data dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica.

3

Ripercussioni finanziarie

Il Protocollo di modifica CDI-NZ non prevede modifiche delle norme di attribuzione del diritto di imposizione dei redditi tra la Svizzera e la Nuova Zelanda. Al contrario, contiene essenzialmente disposizioni volte a impedire l'uso illecito della CDINZ e a migliorare le procedure amichevoli come strumento di risoluzione delle controversie in caso di doppia imposizione. Il Protocollo di modifica CDI-NZ non dovrebbe quindi avere un impatto rilevante sulle entrate fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. La CDI-NZ modificata può essere attuata con le attuali risorse di personale.

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Aspetti giuridici

Il Protocollo di modifica CDI-NZ si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale6 (Cost.), in virtù del quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare trattati internazionali. Ai sensi dell'articolo 166 capoverso 2 Cost.

l'Assemblea federale approva i trattati internazionali; sono fatti salvi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (vedi anche art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 19977 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione). Nella fattispecie, non esiste alcuna legge o trattato internazionale che deleghi al Consiglio federale la competenza di concludere un trattato quale il Protocollo di modifica CDI-NZ. Il Parlamento ha pertanto facoltà di approvare il Protocollo di modifica CDI-NZ.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati internazionali che contengono importanti norme di diritto sottostanno a referendum facoltativo.

Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 20028 sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vinco6 7 8

RS 101 RS 172.010 RS 171.10

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lante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

Il Protocollo di modifica CDI-NZ contiene disposizioni che impongono obblighi alle autorità svizzere e conferiscono diritti a queste ultime e ai privati (persone fisiche e giuridiche). Il Protocollo contiene pertanto importanti norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl e dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva il Protocollo di modifica CDI-NZ sarà pertanto sottoposto a referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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Procedura di consultazione

Il Protocollo di modifica CDI-NZ sottostà a referendum conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 20059 sulla procedura di consultazione (LCo) si impone l'obbligo di svolgere una procedura di consultazione. Per il Protocollo di modifica CDI-NZ è stata svolta una procedura informativa. In questo contesto, nel gennaio 2019 i Cantoni e gli ambienti economici interessati dalla conclusione di CDI hanno ricevuto una nota esplicativa. Il Protocollo di modifica CDI-NZ è stato accolto favorevolmente e senza obiezioni. Essendo le posizioni degli ambienti interessati note e documentate, in virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si è potuto rinunciare allo svolgimento di una procedura di consultazione.

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RS 172.061

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