Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera dal 2020 Adottata dal Consiglio federale il 20 novembre 2019 Approvata dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei Governi cantonali il 20 dicembre 2019

Il Consiglio federale svizzero e la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), vista la Strategia di e-government Svizzera del 20 dicembre 20191, hanno convenuto quanto segue:

1 1.1

Disposizioni generali Oggetto

La Convenzione quadro disciplina la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni per l'attuazione della Strategia di e-government Svizzera 2020­2023.

1

2

L'organizzazione «e-government Svizzera» e i suoi organi vengono mantenuti.

1.2

Collaborazione

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni (enti pubblici) garantiscono l'attuazione coordinata della Strategia di e-government Svizzera. Si assistono vicendevolmente per promuovere l'ulteriore sviluppo del Governo elettronico. Per il loro settore si basano sulle decisioni degli organi previsti dalla Convenzione quadro e mettono a disposizione dei partner, nel quadro delle direttive legali, idee, metodi e soluzioni.

1

I Cantoni conservano la loro autonomia; la firma della Convenzione quadro non limita il loro settore di competenza e di organizzazione.

2

3

I Cantoni coinvolgono i Comuni nel conseguimento degli obiettivi.

Il Comitato direttivo, il Comitato di pianificazione e la Segreteria dell'organizzazione «e-government Svizzera» garantiscono l'attuazione coordinata della strategia.

4

1

FF 2019 7289

2019-3269

7279

FF 2019

1.3

Utilizzazione multipla di dati e soluzioni

Gli enti pubblici provvedono affinché nessun limite inopportuno, legale o effettivo, ostacoli l'utilizzazione dei loro dati o delle loro soluzioni da parte di altri enti pubblici svizzeri, in particolare per quanto concerne le direttive legali sulla tutela del segreto, sulla protezione dei dati, sugli acquisti pubblici e sulla cessione di diritti di utilizzazione.

1

Gli enti pubblici si fanno concedere, nella misura del possibile, i diritti necessari per l'utilizzazione dei beni immateriali risultanti da prestazioni sviluppate da terzi.

2

1.4

Standard

Per l'elaborazione delle prestazioni di Governo elettronico o parti di esse gli enti pubblici si basano su standard nazionali o internazionali riconosciuti.

1

Gli standard nazionali sono quelli dell'associazione eCH2. Gli enti pubblici li dichiarano di regola vincolanti. Questo vale in particolare per gli acquisti e lo sviluppo di soluzioni.

2

3 Gli

enti pubblici partecipano, nella misura delle loro possibilità, all'elaborazione degli standard dell'associazione eCH.

1.5

Coordinamento e scambio specialistico

La Conferenza svizzera sull'informatica3 (CSI) mette a disposizione appositi organi, come ad esempio gruppi specializzati quali piattaforme al fine di garantire il coordinamento tecnico e specialistico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

1

2 Gli

enti pubblici tengono conto delle raccomandazioni della CSI sulla collaborazione tecnica.

La Conferenza dei cancellieri di Stato istituisce un apposito gruppo specializzato composto dai responsabili del Governo elettronico di tutti i Cantoni per garantire lo scambio specialistico nell'ambito del Governo elettronico.

3

La Confederazione designa un coordinatore federale delle attività di Governo elettronico che garantisce lo scambio specialistico nell'ambito del Governo elettronico tra le unità amministrative della Confederazione e che funge da interlocutore primario della Confederazione.

4

2 3

www.ech.ch CSI, Assemblea dei delegati ai sensi dell'articolo 8 dello statuto della CSI del 29 novembre 2018; www.sik.ch > Service > Dokumentation > Statuten der Schweizerischen Informatikkonferenz

7280

FF 2019

1.6

Protezione dei dati e sicurezza informatica

I partecipanti alla collaborazione nell'ambito del Governo elettronico garantiscono, per il trattamento dei dati, l'osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati della Confederazione o dei Cantoni.

1

Adottano le necessarie misure di protezione dell'integrità e dell'accessibilità dei sistemi informatici, nonché di protezione del carattere confidenziale, dell'integrità, dell'accessibilità e della verificabilità dei dati memorizzati, elaborati e trasferiti in questi sistemi.

2

1.7

Normative

La Confederazione e i Cantoni garantiscono che la necessità di legiferare sia valutata per tempo e che la creazione di nuove basi legali sia integrata tempestivamente come sottoprogetto nella pianificazione e nello svolgimento dei progetti.

1.8

Accesso alle prestazioni delle autorità

La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché sia garantito un accesso semplice e sicuro alle prestazioni elettroniche fornite dalle autorità.

1

La Confederazione e i Cantoni adottano misure adeguate a garantire il funzionamento di portali comuni a tutti i livelli dello Stato federale.

2

Le basi legali sono costituite dal piano di attuazione di cui al numero 3 e dalle convenzioni di cui al numero 3.4.

3

1.9

Esecuzione operativa dei progetti comuni di Governo elettronico

La Confederazione e i Cantoni creano le condizioni necessarie per l'organizzazione, il finanziamento e la gestione di progetti comuni di Governo elettronico quali infrastrutture di base e altre prestazioni.

2 2.1 2.1.1

Organizzazione «e-government Svizzera» Comitato direttivo Compiti e competenze

Il Comitato direttivo è responsabile dell'attuazione della Strategia di e-government Svizzera.

1

2

I compiti e le competenze del Comitato direttivo sono in particolare: a.

approvare il piano di attuazione di cui al numero 3;

b.

dirigere l'attuazione della Strategia di e-government Svizzera e verificare annualmente i progressi compiuti nell'attuazione; 7281

FF 2019

c.

approvare il rapporto annuale;

d.

assicurare il riesame della Convenzione quadro conformemente al numero 5.1 capoverso 1;

e.

informare in merito alle proprie decisioni il Consiglio federale, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), l'Unione delle Città svizzere (UCS), l'Associazione dei Comuni svizzeri (ACS) e altri servizi interessati;

f.

prendere posizione su tematiche strategiche inerenti al settore del Governo elettronico.

2.1.2

Composizione

Il Comitato direttivo è composto in totale da nove membri, segnatamente tre rappresentanti della Confederazione, tre rappresentanti dei Cantoni e tre rappresentanti dei Comuni.

1

2

I membri sono designati come segue: a.

la rappresentanza della Confederazione è composta dal capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF), da due rappresentanti degli altri dipartimenti e della Cancelleria federale; il Consiglio federale designa queste due persone su proposta del DFF;

b.

i rappresentanti dei Cantoni sono designati dalla CdC;

c.

i rappresentanti dei Comuni sono designati dall'UCS e dall'ACS.

2.1.3

Presidenza, costituzione e modalità di lavoro

Il capo del DFF detiene la presidenza. Per il resto il Comitato direttivo si costituisce da sé.

1

Il Comitato direttivo si riunisce quando gli affari lo esigono, ma almeno due volte all'anno. Si riunisce inoltre su richiesta di almeno tre membri.

2

3

La Segreteria si occupa della convocazione e dell'organizzazione delle sedute.

Il presidente del Comitato di pianificazione e il capo della Segreteria partecipano con voto consultivo.

4

Il Comitato direttivo si adopera per giungere a decisioni consensuali. In caso di votazione, le decisioni sono prese: 5

6

a.

dalla maggioranza dei membri presenti;

b.

dalla maggioranza dei rappresentanti presenti della Confederazione; e

c.

dalla maggioranza dei rappresentanti presenti dei Cantoni.

Il Comitato direttivo può deliberare se sono presenti almeno cinque membri.

La supplenza è possibile per motivi gravi e previo consenso del presidente del Comitato direttivo.

7

7282

FF 2019

Se entro il termine prestabilito nessun membro si oppone a una proposta o ne chiede la trattazione collegiale, il Comitato direttivo delibera al di fuori delle sedute.

8

2.2 2.2.1

Comitato di pianificazione Compiti e competenze

Il Comitato di pianificazione pianifica e coordina l'attuazione della Strategia di e-government Svizzera ed è responsabile del piano di attuazione di cui al numero 3.

1

2

I compiti e le competenze del Comitato di pianificazione sono in particolare: a.

approvare gli affari da sottoporre al Comitato direttivo;

b.

preparare il piano di attuazione da sottoporre al Comitato direttivo;

c.

assumersi la responsabilità della realizzazione del piano di attuazione, in particolare del controlling e della gestione dei rischi del piano di attuazione corrente;

d.

fungere da mediatore in caso di divergenze di opinione tra le parti contraenti delle convenzioni di cui al numero 3.4 e adoperarsi per giungere a un accordo amichevole;

e.

sorvegliare i lavori della Segreteria.

2.2.2

Composizione

Il Comitato di pianificazione è composto da tre specialisti in Governo elettronico per ciascuna delle tre amministrazioni: federale, cantonale e comunale.

1

2

I membri sono designati come segue: a.

la rappresentanza della Confederazione è composta dal coordinatore per il Governo elettronico e da due rappresentanti dei dipartimenti e della Cancelleria federale; il Consiglio federale designa queste due persone su proposta del DFF;

b.

i rappresentanti dei Cantoni sono designati dalla CdC;

c.

i rappresentanti dei Comuni sono designati dall'UCS e dall'ACS.

3

Il Consiglio federale, la CdC, l'UCS e l'ACS designano inoltre ciascuno due sostituti permanenti per i loro delegati.

2.2.3

Ricorso a specialisti

Il Comitato di pianificazione può ricorrere a specialisti in ambito economico e scientifico.

7283

FF 2019

2.2.4 1

Costituzione e modalità di lavoro

Il Comitato di pianificazione si costituisce da sé. Designa il presidente.

Il Comitato di pianificazione si riunisce quando gli affari lo esigono, ma almeno quattro volte all'anno. Si riunisce inoltre su richiesta di almeno tre membri.

2

3

La Segreteria si occupa della convocazione e dell'organizzazione delle sedute.

Il capo della Segreteria partecipa alle sedute del Comitato di pianificazione con voto consultivo.

4

Il Comitato di pianificazione si adopera per giungere a decisioni consensuali. In caso di votazione, le decisioni sono prese: 5

a.

dalla maggioranza dei membri presenti;

b.

dalla maggioranza dei rappresentanti presenti della Confederazione; e

c.

dalla maggioranza dei rappresentanti presenti dei Cantoni.

Il Comitato di pianificazione può deliberare se sono presenti almeno cinque membri.

6

7

È possibile la supplenza da parte di uno dei sostituti permanenti.

2.3 2.3.1

Segreteria Compiti e competenze

La Segreteria è l'organo di stato maggiore del Comitato direttivo e del Comitato di pianificazione. Assiste i responsabili delle prestazioni di cui al numero 3.3 nell'ambito del piano di attuazione di cui al numero 3.

1

2

I compiti della Segreteria sono in particolare: a.

preparare gli affari del Comitato direttivo e del Comitato di pianificazione; garantire il coinvolgimento del Consiglio federale e della CdC nella preparazione di affari importanti; redigere il verbale delle sedute; assicurare l'attuazione delle decisioni del Comitato direttivo e del Comitato di pianificazione;

b.

elaborare le convenzioni e le basi del piano di attuazione all'attenzione del Comitato direttivo e del Comitato di pianificazione;

c.

fungere da interlocutore per i responsabili delle prestazioni e assumere la responsabilità per la creazione e la cura della rete di relazioni con i servizi coinvolti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

d.

concludere conformemente al piano di attuazione convenzioni con i responsabili delle prestazioni e garantire il flusso delle comunicazioni all'attenzione del Comitato di pianificazione e del Comitato direttivo;

e.

garantire, su mandato del Comitato direttivo o del Comitato di pianificazione, la necessaria trasparenza attraverso adeguate misure di comunicazione;

f.

collaborare con la Conferenza svizzera dei Cancellieri di Stato, segnatamente con il suo gruppo specializzato E-government, nonché con l'ufficio della

7284

FF 2019

CSI e costituire insieme ad essi una piattaforma comune di comunicazione e di coordinamento con i Cantoni e i Comuni; g.

assicurare il controlling per garantire il rispetto delle convenzioni;

h.

osservare le attività di Governo elettronico in Svizzera e all'estero e rilevare i doppioni e le possibili sinergie;

i.

allestire e gestire, ai fini della direzione strategica, un inventario delle prestazioni per l'intero territorio nazionale in cui siano indicati lo stato di attuazione e la raggiunta maturità delle prestazioni elettroniche fornite dalle autorità;

j.

assistere in particolare i responsabili delle prestazioni nelle questioni giuridiche relative alla protezione dei dati e alla sicurezza informatica;

k.

promuovere e coordinare il mutamento culturale nelle amministrazioni di tutti i livelli dello Stato federale, adottando d'intesa con i servizi responsabili della Confederazione e dei Cantoni nonché con l'UCS e l'ACS, opportune misure in linea con la Strategia di e-government Svizzera;

l.

preparare all'attenzione del Comitato di pianificazione le basi per la redazione del rapporto annuale.

2.3.2

Organizzazione

La Segreteria è gestita amministrativamente dall'Organo direzione informatica della Confederazione. Su proposta di una delle parti della Convenzione quadro, il Comitato direttivo discute al suo interno la possibilità di esaminare una diversa attribuzione amministrativa e la corrispondente modifica della Convenzione quadro.

1

Su proposta del Comitato di pianificazione, il Comitato direttivo approva il preventivo e il consuntivo della Segreteria.

2

L'assunzione del capo della Segreteria sottostà all'approvazione del Comitato direttivo.

3

3 3.1

Piano di attuazione Scopo e contenuto

La Strategia di e-government Svizzera è realizzata sulla base del piano di attuazione.

1

Il piano di attuazione definisce le misure essenziali a breve, medio e lungo termine.

Concretamente nel piano sono definite le misure da attuare nell'anno corrente ed è contenuta una pianificazione di massima delle misure per i successivi quattro anni.

2

7285

FF 2019

3.2

Competenze, organizzazione e finanziamento

Su proposta del Comitato di pianificazione, il Comitato direttivo approva gli obiettivi di attuazione elencati nel piano di attuazione.

1

Su proposta del Comitato di pianificazione, il Comitato direttivo designa, in base alle esigenze, le organizzazioni di cui al numero 3.3 responsabili degli obiettivi di attuazione.

2

La Segreteria conclude con ciascuna organizzazione responsabile una convenzione che stabilisce le modalità per il conseguimento degli obiettivi di attuazione elencati nel piano di attuazione.

3

Le misure stabilite nella convenzione sono finanziate mediante il preventivo relativo al piano di attuazione.

4

Su proposta del Comitato di pianificazione, il Comitato direttivo approva il preventivo e il consuntivo relativi al piano di attuazione.

5

3.3

Compiti e competenze dei responsabili delle prestazioni

Nel quadro del piano di attuazione il Comitato direttivo designa organizzazioni adeguate come responsabili delle prestazioni. Sono adeguate in particolare le organizzazioni: 1

2I

a.

che dispongono di risorse e di esperienze appropriate e sufficienti per assumere questo ruolo;

b.

il cui settore di attività si estende a simili prestazioni; e

c.

che hanno già effettuato lavori preparatori nell'ambito della prestazione per cui sono state designate come responsabili.

responsabili delle prestazioni hanno i compiti e le competenze seguenti: a.

provvedono all'elaborazione del concetto legislativo e di un solido concetto organizzativo in collaborazione con altri attori interessati;

b.

garantiscono l'osservanza degli standard e provvedono all'interoperabilità delle soluzioni elaborate;

c.

elaborano soluzioni e nel quadro del controlling rendono conto regolarmente alla Segreteria dello stato dei lavori;

d.

provvedono all'attuazione e all'osservanza delle condizioni quadro prescritte dal Comitato direttivo e dal Comitato di pianificazione;

e.

possono ricorrere al sostegno specialistico del Comitato di pianificazione;

f.

sottopongono al Comitato di pianificazione, per il tramite della Segreteria e nel quadro del piano di attuazione, il loro piano di gestione o di progetto, il preventivo e il rendiconto annuale.

7286

FF 2019

3.4

Convenzioni concluse con i responsabili delle prestazioni

Le convenzioni concluse con i responsabili delle prestazioni secondo il numero 3.2 capoverso 3 definiscono in particolare: 1

2

a.

gli obiettivi e i risultati da conseguire, i compiti, le misure e le tappe fondamentali;

b.

i mezzi finanziari previsti per l'attuazione dei compiti e delle misure per un massimo di quattro anni.

Le convenzioni sono approvate dal Comitato di pianificazione.

4

Finanziamento

La Confederazione e i Cantoni garantiscono congiuntamente il finanziamento degli obiettivi di attuazione elencati nel piano di attuazione nonché della Segreteria.

Assumono, ciascuno, la metà delle spese.

1

La Segreteria informa tempestivamente la Confederazione e i Cantoni in merito alla pianificazione del preventivo annuo.

2

La quota a carico dei Cantoni è ripartita secondo la chiave di ripartizione dei costi della CdC.

3

Le spese annuali per il piano di attuazione e per la Segreteria non devono superare complessivamente 5 milioni di franchi.

4

5 5.1

Disposizioni finali Riesame

Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione quadro, il Comitato direttivo assicura che le modalità di collaborazione ivi definite vengano riesaminate.

1

Il Comitato direttivo propone al Consiglio federale e alla CdC eventuali modifiche necessarie da apportare alla presente Convenzione quadro.

2

5.2

Abrogazione della Convenzione quadro vigente

La vigente Convenzione quadro 2016­20194 è abrogata all'entrata in vigore della presente Convenzione quadro.

4

FF 2015 7981

7287

FF 2019

5.3

Entrata in vigore e durata di validità

La Convenzione quadro entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo all'adozione da parte del Consiglio federale e all'approvazione da parte della CdC, ma non prima del 1° gennaio 2020.

1

La Convenzione quadro è valida fino al 31 dicembre 2020. In seguito la durata di validità è prorogata una volta di un anno, salvo disdetta, comunicata con un preavviso di nove mesi per la fine dell'anno, da parte di una delle parti contrattuali.

2

20 novembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

20 dicembre 2019

In nome della Conferenza dei Governi cantonali: Il presidente, Consigliere di Stato Benedikt Würth Il segretario, Roland Mayer

7288