7.2.1

Messaggio sull'approvazione dell'Accordo tra la Svizzera e la Georgia concernente il riconoscimento e la protezione reciproci delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle indicazioni di provenienza nonché l'autorizzazione per il Consiglio federale ad approvare autonomamente le modifiche alle appendici dell'Accordo tra la Svizzera e la Russia sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine del 16 gennaio 2019

2018-1715

1457

Compendio L'Accordo tra la Svizzera e la Georgia, che viene ora sottoposto all'Assemblea federale per approvazione, protegge indicazioni geografiche e di provenienza come la denominazione «Svizzera» e la croce svizzera, contribuendo a tutelare, nel lungo periodo, la reputazione di prodotti svizzeri di qualità. Tramite decreto federale, il Consiglio federale viene autorizzato a ratificare l'Accordo nonché ad approvare autonomamente eventuali modifiche agli allegati, autorizzazione, quest'ultima, concessa da un secondo decreto federale anche per l'approvazione di modifiche alle appendici dell'Accordo già in vigore tra la Svizzera e la Russia.

Situazione iniziale Gli accordi bilaterali in materia di indicazioni geografiche e di provenienza contribuiscono a scongiurare l'uso abusivo di tali indicazioni svizzere all'estero e a tutelare, nel lungo periodo, il valore delle denominazioni utilizzate per le specialità regionali e del «marchio Svizzera», oltre che a rendere le specialità e i prodotti di qualità svizzeri più attrattivi sul mercato internazionale e a impedire che produttori stranieri sfruttino indebitamente la reputazione di prodotti e servizi svizzeri, il che giova all'intera economia svizzera. La Svizzera ha concluso accordi di questo tipo con alcuni Paesi europei nonché, negli ultimi anni, con la Giamaica e la Russia.

L'Accordo con la Georgia segue all'Accordo di libero scambio del 27 giugno 2016 tra la Georgia e l'Associazione europea di libero scambio (AELS) e va ad ampliare la rete di accordi bilaterali in materia di indicazioni geografiche e di provenienza conclusi dalla Svizzera. Le sue disposizioni per una protezione più elevata e i suoi dettagliati elenchi di denominazioni protette fanno dell'Accordo un modello per futuri accordi con altri Paesi.

Contenuto del disegno Nella sezione principale dell'Accordo è definito uno standard di protezione elevato per le indicazioni geografiche di prodotti di ogni tipo, per l'indicazione «Svizzera» e i nomi dei Cantoni nonché per gli stemmi, le bandiere e gli emblemi di Stato. Le indicazioni di provenienza utilizzate per identificare i servizi godono di una protezione generale.

Nei suoi allegati, l'Accordo riporta elenchi delle indicazioni geografiche protette di entrambe le Parti: se per la Svizzera, ad esempio, figurano le denominazioni
«Gruyère», «cioccolato svizzero» o «Ginevra» per gli orologi, per la Georgia sono protette denominazioni come «Churchkhela» (dolciumi), «Borjomi» (acqua minerale) e «Kakheti» (vino). A questi si aggiungono gli elenchi dei nomi dei Cantoni svizzeri e delle divisioni territoriali georgiane nonché gli stemmi, le bandiere e i nomi dei Paesi di entrambe le Parti, a loro volta protetti dall'Accordo.

Il livello di protezione garantito dall'Accordo corrisponde a quello previsto dalla legislazione svizzera vigente e per la sua attuazione non si rende necessaria alcuna modifica di natura legislativa in Svizzera.

1458

L'Accordo è sottoposto per approvazione all'Assemblea federale. Il relativo decreto federale sottostà a referendum facoltativo. Stesso dicasi per l'altro decreto federale, che autorizza il Consiglio federale ad approvare autonomamente le modifiche alle appendici dell'Accordo già in vigore tra la Svizzera e la Russia.

1459

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

Gli accordi bilaterali in materia di indicazioni geografiche, denominazioni di origine1 e indicazioni di provenienza garantiscono una protezione maggiore e più efficace rispetto agli standard multilaterali attualmente applicabili2 e le esperienze fatte dalla Svizzera in questo contesto si sono finora rivelate positive3. Inserire elenchi in cui figurano indicazioni geografiche riconosciute e protette dall'altra Parte permette di garantire, per le indicazioni in questione, una protezione equiparabile a quella conferita da una registrazione nazionale nonché di proteggere in modo più efficace le indicazioni di provenienza per prodotti e servizi, il che giova, in particolare, a denominazioni come «Svizzera» e «Swiss made» e ai nomi dei Cantoni, che, a livello di accordi multilaterali, godono di una protezione limitata. La conclusione di accordi bilaterali finalizzati alla protezione di indicazioni geografiche e di provenienza rappresenta quindi un'importante integrazione dei negoziati multilaterali portati avanti dalla Svizzera, in particolare in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che avanzano lentamente e con non poche difficoltà.

Garantire la protezione delle indicazioni geografiche e di provenienza svizzere mediante accordi internazionali è una richiesta avanzata dal Parlamento4, il quale, nel 2017, con la messa in vigore della revisione della legge del 28 agosto 19925 sulla protezione dei marchi e della legge del 21 giugno 20136 sulla protezione degli stemmi, la cosiddetta «legislazione Swissness», ha inoltre rafforzato le basi giuridiche per la protezione delle indicazioni di provenienza svizzere all'estero.

1 2

3

4

5 6

Le denominazioni di origine sono una sottocategoria delle indicazioni geografiche.

Cfr., in particolare: art. 22­24 dell'Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (Accordo TRIPS, RS 0.632.20, all. 1C) e art. 6ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 (Convenzione di Parigi, RS 0.232.04).

Cfr., in particolare: Trattato del 7 marzo 1967 con la Repubblica Federale di Germania (RS 0.232.111.191.36), Trattato del 16 novembre 1973 con la la Repubblica Socialista Cecoslovacca (RS 0.232.111.197.41), Trattato del 14 marzo 1974 con la Repubblica francese (RS 0.232.111.193.49), Trattato del 9 aprile 1974 con lo Stato spagnolo (RS 0.232.111.193.32), Trattato 16 settembre 1977 con la Repubblica portoghese (RS 0.232.111.196.54), Trattato del 14 dicembre 1979 con la Repubblica popolare ungherese (RS 0.232.111.194.18) e, in tempi più recenti, Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, all. 7 relativo ai prodotti vitivinicoli e all. 8 relativo alle bevande spiritose (RS 0.916.026.81), Accordo del 29 aprile 2010 tra la Svizzera e la Russia sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine (RS 0.232.111.196.65) e Accordo del 23 settembre 2013 tra la Svizzera e la Giamaica concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle indicazioni geografiche (RS 0.232.111.194.58).

Cfr. interpellanza Savary 18.3528 «Quale protezione per le denominazioni?» del 14 giugno 2018 e mozione CAG-CS 12.3642 «Regolamentazione dell'utilizzo delle denominazioni di provenienza geografica nei trattati internazionali» del 19 giugno 2012.

RS 232.11 RS 232.21

1460

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Il presente Accordo risponde alla richiesta del Parlamento e contribuisce, in particolare, a scongiurare l'uso abusivo di indicazioni geografiche e di provenienza svizzere all'estero e a tutelare, nel lungo periodo, il valore delle denominazioni utilizzate per le specialità regionali e del marchio «Svizzera». L'Accordo non va soltanto ad ampliare la rete di accordi bilaterali in materia di indicazioni geografiche e di provenienza conclusi dalla Svizzera, ma, con le sue disposizioni per una protezione più elevata e i suoi dettagliati elenchi di denominazioni protette, diventa un modello per futuri accordi con altri Paesi.

Le indicazioni geografiche favoriscono il commercio di specialità locali e regionali e rappresentano pertanto uno strumento interessante per la promozione di uno sviluppo sostenibile dell'economia di una regione. Questo strumento può essere impiegato per tutti i tipi di prodotti la cui reputazione o le cui caratteristiche siano legate alla loro origine geografica. Da un punto di vista delle logiche commerciali, un simile strumento fa sì che le specialità svizzere siano più attrattive sul mercato internazionale. L'Accordo concluso con la Georgia protegge tali indicazioni, impedendo che produttori stranieri sfruttino indebitamente la reputazione delle specialità svizzere.

Allo stesso tempo, prevede un livello di protezione decisamente più elevato rispetto a quello attualmente garantito sul piano multilaterale e rafforza le basi giuridiche per la protezione delle indicazioni di provenienza svizzere.

Riflessioni simili valgono anche per indicazioni di provenienza come stemmi, bandiere e nomi di Paesi, per le quali, in particolare in quest'ultimo caso, l'Accordo con la Georgia prevede un livello di protezione ben al di sopra delle attuali norme multilaterali. Tutto questo è in linea con la «legislazione Swissness» e la protezione del «marchio Svizzera» all'estero giova all'intera economia svizzera. L'Accordo, infine, facilita l'attuazione, in Georgia, delle disposizioni svizzere in materia di denominazioni come «Svizzera» o di croce svizzera.

1.2

Complemento all'Accordo di libero scambio

L'Accordo con la Georgia segue all'Accordo di libero scambio del 27 giugno 20167 tra la Georgia e l'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel cui ambito la Georgia aveva mostrato il suo interesse nei confronti dell'inserimento di elenchi di denominazioni protette; richiesta, questa, cui non fu dato seguito di fronte alla mancanza di interesse degli altri Stati dell'AELS.

1.3

Svolgimento ed esito dei negoziati

A margine dei negoziati di libero scambio dell'AELS e oltre, la Svizzera ha portato avanti colloqui esplorativi con la Georgia circa la conclusione di un accordo bilaterale in materia di indicazioni geografiche e di provenienza. I negoziati sono stati avviati nell'agosto del 2017 e sono avanzati in modo rapido e costruttivo, portando,

7

RS 0.632.313.601

1461

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nel giro di cinque mesi, alla conclusione del presente Accordo, firmato a Berna il 31 maggio 2018. Gli obiettivi dei negoziati sono stati soddisfatti nella loro totalità.

1.4

Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

Un riferimento all'Accordo non era stato inserito né nel messaggio del 27 gennaio 20168 sul programma di legislatura 2015­2019 né nel decreto federale del 14 giugno 20169 sul programma di legislatura 2015­2019. L'Accordo è tuttavia in linea con l'indirizzo politico 1 del programma di legislatura 2015­2019, e in particolare con l'obiettivo 3 (ampliamento della rete di accordi di libero scambio), nonché con le strategie di politica estera definite dal Consiglio federale nel 200410 e nel 201111.

2

Procedura di consultazione

Ai sensi dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b della legge del 18 marzo 200512 sulla consultazione, si può rinunciare a una procedura di consultazione se non v'è d'attendersi nessuna nuova informazione. Questa circostanza si verifica, in particolare, nel caso dell'approvazione di trattati internazionali politicamente incontestati che non presentano contenuti sostanzialmente nuovi, a condizione che il contenuto corrisponda essenzialmente a quello di trattati precedenti e che il trattato possa considerarsi incontestato.

La protezione delle indicazioni geografiche per mezzo di trattati internazionali risponde a una richiesta del Parlamento (cfr. n. 1.1) e degli attori economici. Il miglioramento della protezione della denominazione «Svizzera» è importante tanto per i consumatori quanto, in particolare all'estero, per gli attori economici. Dalle associazioni economiche giungono del resto richieste regolari che vanno nella direzione di un aumento degli sforzi per la protezione delle indicazioni geografiche e di provenienza svizzere all'estero. L'obiettivo dell'Accordo con la Georgia, ossia la garanzia di un'elevata protezione internazionale per le indicazioni geografiche e di provenienza svizzere, è pertanto notoriamente incontestato.

Che gli accordi bilaterali per la protezione delle indicazioni geografiche siano politicamente incontestati lo dimostra anche il consenso trasversale registrato per gli accordi analoghi conclusi con Russia e Giamaica, la cui parte centrale contenente le disposizioni in materia di protezione corrisponde essenzialmente a quella dell'Accordo concluso con la Georgia. Inoltre, le disposizioni del presente Accordo sono in linea con la legislazione vigente della Svizzera e non richiedono alcuna modifica di natura legislativa.

8 9 10 11 12

FF 2016 909 FF 2016 4605 Rapporto del 12 gennaio 2005 sulla politica economica esterna 2004, n. 1 (FF 2005 949).

Rapporto dell'11 gennaio 2012 sulla politica economica esterna 2011, n. 1 (FF 2012 623).

RS 172.061

1462

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Per tutte queste ragioni, si è rinunciato ad avviare una procedura di consultazione.

Tuttavia, i Cantoni e le parti interessate (tra cui la Federazione dell'industria orologiera svizzera, Chocosuisse, l'Associazione svizzera delle DOP-IGP e la Federazione delle industrie alimentari svizzere) sono state consultate in merito all'elenco delle indicazioni geografiche georgiane per cui è prevista la protezione di cui all'allegato III. A tal proposito, nei pareri pervenuti non è stata espressa alcuna riserva, mentre è stata a più riprese sottolineata l'importanza che simili accordi bilaterali rivestono per la Svizzera.

3

Punti essenziali dell'Accordo

L'Accordo con la Georgia accorda una protezione elevata alle indicazioni geografiche per tutti i tipi di prodotti. Protegge inoltre i nomi dei Paesi e delle unità amministrative ufficiali nonché gli stemmi, le bandiere e gli emblemi di entrambe le Parti e prevede infine una protezione generale per le indicazioni di provenienza utilizzate per contrassegnare dei servizi. I principi alla base della protezione concessa a queste indicazioni sono quelli della non discriminazione e della reciprocità.

Negli allegati, l'Accordo riporta elenchi di indicazioni geografiche registrate nell'una o nell'altra Parte o particolarmente note e importanti per il commercio di una o dell'altra Parte. Sulla base dell'Accordo, una Parte riconosce e protegge le indicazioni contenute negli elenchi relativi all'altra Parte. Tali elenchi riportano, per esempio, denominazioni come «Gruyère», «cioccolato svizzero» o «Ginevra» per gli orologi per la Svizzera e «Churchkhela» (dolciumi), «Borjomi» (acqua minerale) e «Kakheti» (vino) per la Georgia. A questi si aggiungono elenchi specifichi contenenti i nomi dei Cantoni svizzeri e delle divisioni territoriali georgiane nonché gli stemmi, le bandiere e i nomi dei Paesi di entrambe le Parti, a loro volta protetti dall'Accordo.

Il livello di protezione garantito dall'Accordo corrisponde a quello previsto dalla legislazione svizzera vigente e per la sua attuazione non si rende necessaria alcuna modifica di natura legislativa in Svizzera.

Le versioni originali dell'Accordo sono quelle in lingua inglese, francese e georgiana. In caso di divergenza tra le versioni linguistiche, fa fede la versione inglese.

4 Art. 1

Commento ai singoli articoli dell'Accordo Campo d'applicazione

Il campo d'applicazione dell'Accordo si estende a indicazioni geografiche e di provenienza e denominazioni di origine nonché a stemmi, bandiere ed emblemi di entrambe le Parti. L'articolo 1 contiene le definizioni del caso. Le «indicazioni geografiche» identificano un prodotto le cui qualità, notorietà o altre caratteristiche sono essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica. Le «indicazioni di provenienza» sono invece riferimenti diretti o indiretti all'origine geografica e sono utilizzate per contrassegnare prodotti e servizi a condizioni meno rigide di quelle 1463

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previste per le indicazioni geografiche. Quanto alle «denominazioni di origine», queste sono considerate una sottocategoria delle indicazioni geografiche.

Art. 2

Indicazioni protette

L'articolo 2 riporta un elenco delle indicazioni protette dall'Accordo e rimanda ai relativi allegati, nei quali figurano designazioni ed emblemi. Nello specifico, si tratta di tre tipi di indicazioni: ­

i nomi dei Paesi e delle unità amministrative ufficiali delle Parti, ossia «Svizzera» e i nomi dei Cantoni per la Svizzera e «Georgia» e i nomi delle sue divisioni territoriali per la Georgia (allegato I);

­

gli emblemi di Stato, ossia stemmi e bandiere, di entrambe le Parti (allegato II);

­

le indicazioni geografiche di entrambe le Parti (allegato III).

Il fatto che i nomi dei Paesi, le unità amministrative e gli emblemi siano stati inseriti negli elenchi indipendentemente dal fatto che possano o meno essere considerati indicazioni geografiche sulla base della definizione fornita per questa categoria fa sì che questi possano godere almeno della protezione generale contro eventuali usi abusivi accordata alle indicazioni di provenienza a prescindere dal prodotto o servizio con queste contrassegnato. Per ragioni di trasparenza, all'interno dell'allegato I sono riportati, sia nell'alfabeto georgiano sia in quello latino, i nomi dei Cantoni svizzeri e delle divisioni territoriali georgiane nonché raffigurati gli emblemi di entrambe le Parti. Gli stemmi sono riservati essenzialmente per un uso ufficiale, impregiudicate le eccezioni previste dalla legislazione nazionale.

Nell'allegato III figurano, suddivise per categorie di prodotti, alcune indicazioni geografiche di entrambe le Parti, come quelle inserite nei rispettivi registri nazionali nonché quelle particolarmente note e importanti dal punto di vista economico, che, essendo state inserite negli elenchi, sono considerate indicazioni geografiche e quindi protette anche nell'altra Parte. Tali indicazioni godono direttamente della protezione concessa dal presente Accordo e non devono quindi essere inserite nel registro nazionale dell'altra Parte.

Art. 3

Portata della protezione

L'Accordo prevede un livello di protezione superiore a quello attualmente accordato dalle norme internazionali vigenti, in particolare dell'Accordo TRIPS, per quanto riguarda le indicazioni geografiche, e della Convenzione di Parigi, per quanto riguarda le indicazioni di provenienza.

L'articolo 3 paragrafo 1 lettera a protegge le indicazioni di provenienza e gli emblemi da usi per prodotti che non hanno la loro origine nel Paese indicato o usi non conformi alle condizioni legislative del Paese al quale l'indicazione o l'emblema fa riferimento. Ciò significa che, per quanto riguarda l'uso di indicazioni di provenienza svizzere per prodotti e servizi in Georgia, valgono le disposizioni della legislazione «Swissness», che garantiscono un livello di protezione di gran lunga superiore a quello accordato nell'ambito della Convenzione di Parigi.

1464

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L'articolo 3 paragrafo 1 lettera b protegge le indicazioni geografiche delle Parti. In caso di utilizzo per prodotti comparabili a quelli cui si applica l'indicazione geografica, quest'ultima è protetta contro qualsiasi uso commerciale per prodotti che non sono originari del luogo indicato dall'indicazione o che non soddisfano le condizioni definite nella legislazione della Parte interessata. Ciò vale anche per gli elenchi degli obblighi delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), protetti ai sensi dell'ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 199713 e dell'ordinanza DOP/IGP del 2 settembre 201514 per prodotti non agricoli. L'uso di un'indicazione geografica protetta per prodotti non comparabili a quelli cui si applica l'indicazione geografica è vietato qualora sia ingannevole, fraudolento o comprometta la reputazione dell'indicazione geografica; stesso dicasi nel caso in cui un'indicazione geografica protetta sia utilizzata in relazione con dei servizi. È vietato anche qualsiasi altra pratica che induca i consumatori in errore quanto all'origine dei prodotti. A tal proposito, il presente Accordo riprende le disposizioni, non ancora entrate in vigore, dell'Atto di Ginevra del 21 maggio 2015 dell'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale (che la Svizzera non ha ancora ratificato).

L'articolo 3 paragrafo 2 riporta altre situazioni in cui si applica la protezione di cui al paragrafo 1, ossia in caso di indicazioni protette utilizzate come traduzione, trascrizione o traslitterazione, di indicazioni protette utilizzate in una forma modificata, se tale uso comporta un rischio di confusione, e di indicazioni protette accompagnate da espressioni quali «stile», «genere», «tipo», «alla maniera», «imitazione», «metodo» o segni grafici che possono creare confusione, anche se il prodotto designato è utilizzato quale ingrediente. Questo vale anche nel caso in cui sui prodotti sia indicata anche l'effettiva origine. La protezione conferita dal paragrafo 2 è pertanto di gran lunga superiore a quella conferita dall'Accordo TRIPS, che prevede una protezione simile soltanto per le indicazioni geografiche di vini e bevande spiritose. Nel presente Accordo, invece, questa protezione viene estesa a tutti i prodotti,
rafforzata e precisata.

Ai fini di un'attuazione efficace dell'Accordo, l'articolo 3 paragrafo 3 prevede che la protezione accordata sia valida anche per i prodotti importati ed esportati nonché, facoltativamente, anche per quelli in transito. A tal proposito, le autorità competenti sono abilitate ad agire di propria iniziativa.

L'articolo 3 paragrafo 4 vieta la registrazione di marchi contrari alle disposizioni di cui al paragrafo 1 o 2. Tali marchi sono da rifiutare o invalidare d'ufficio o su richiesta di una Parte interessata. Anche in questo caso, l'Accordo riprende le disposizioni previste dall'Accordo TRIPS per la protezione delle indicazioni geografiche di vini e bevande spiritose, estendendola a tutti i tipi di prodotti. Quanto alle indicazioni di provenienza, l'Accordo estende ai nomi dei Paesi la protezione conferita a stemmi e bandiere dalla Convenzione di Parigi.

Quanto al rapporto tra indicazioni di provenienza e marchi anteriori, va sottolineato che l'eccezione di cui all'articolo 24 paragrafo 5 dell'Accordo TRIPS rimane applicabile. In questo modo, se un marchio è stato acquisito tramite l'uso in buona fede 13 14

RS 910.12 RS 232.112.2

1465

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prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, il marchio può essere utilizzato e rinnovato anche se contrario alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

L'articolo 3 paragrafo 5 contiene eccezioni all'obbligo di proteggere un'indicazione nel caso in cui questa, tenuto conto della reputazione o della notorietà di un marchio, così come del nome di una varietà vegetale o razza animale, potrebbe indurre in errore. In relazione alla reputazione e alla notorietà di un marchio, tuttavia, l'eccezione non è applicabile alle indicazioni di provenienza di cui all'allegato I. Ciò significa, per esempio, che la Georgia deve proteggere la denominazione «Svizzera» anche nel caso in cui i marchi che la riportano in modo illecito siano rinomati o noti.

Ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 6, le eccezioni di cui all'articolo 24 paragrafi 4, 6 e 7 dell'Accordo TRIPS non si applicano alle indicazioni protette dal presente Accordo, il che significa che le indicazioni di provenienza di cui all'allegato I, nomi dei Paesi inclusi, e le indicazioni geografiche di cui all'allegato II non possono diventare denominazioni generiche.

L'articolo 3 paragrafo 7 prevede infine per stemmi, bandiere ed emblemi una protezione superiore rispetto a quella prevista dalla Convenzione di Parigi, tanto più che tale protezione non si applica soltanto ai marchi, ma anche ai nomi di aziende e associazioni nonché ai segni potenzialmente confondibili con gli emblemi di Stato delle Parti.

Art. 4

Indicazioni omonime

Può succedere che la stessa indicazione sia protetta come indicazione geografica in entrambe le Parti o in una delle Parti e in una terza Parte, e questo in particolare qualora due luoghi abbiano lo stesso nome in due Paesi diversi. Dal momento che, in casi di questo genere, entrambe le indicazioni meritano di essere protette, l'articolo 4 introduce norme di conflitto in merito. Nel caso in cui un'indicazione protetta di una delle Parti sia identica o simile a un'indicazione protetta dell'altra Parte, l'articolo 4 paragrafo 1 lettera a prevede la possibilità di coesistenza delle indicazioni. L'articolo 4 paragrafo 1 lettera b, dal canto suo, disciplina le possibilità di coesistenza con le indicazioni di una terza Parte. Condizione fondamentale in entrambi i casi è che l'indicazione protetta sia stata usata tradizionalmente e costantemente e che non crei impressioni sbagliate circa l'origine dei prodotti o servizi. Altre condizioni pratiche sono definite dalle Parti per ogni singolo caso.

Art. 5

Eccezioni

L'articolo 5 riporta due eccezioni. Secondo il paragrafo 1, ognuno può utilizzare, nell'ambito di operazioni commerciali, il proprio nome o il nome del proprio predecessore commerciale anche qualora questo contenga o si componga di un'indicazione protetta dal presente Accordo, a condizione che tale uso non induca in errore i consumatori. Tale disposizione corrisponde all'eccezione di cui all'articolo 24 paragrafo 8 dell'Accordo TRIPS.

Una seconda eccezione autorizza le Parti a non proteggere un'indicazione dell'altra Parte che non è più protetta nel Paese di origine o che è caduta in disuso in tale Paese, in particolare a motivo della cessata produzione dei prodotti cui l'indicazione 1466

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faceva riferimento. Tale disposizione corrisponde all'eccezione di cui all'articolo 24 paragrafo 9 dell'Accordo TRIPS.

Art. 6

Beneficiari

L'attuazione dei diritti di proprietà intellettuale spetta anzitutto ai titolari di tali diritti. Questo è quanto previsto all'articolo 6 del presente Accordo, secondo cui l'attuazione dei diritti spetta appunto in primo luogo ai beneficiari delle indicazioni, che devono a tal scopo disporre dei mezzi giuridici necessari. L'articolo precisa inoltre quali sono le persone considerate parti interessate cui devono essere forniti i mezzi giuridici, senza tuttavia elencarle in modo esaustivo. Tra le parti interessate figurano comunque, tra le altre, associazioni e organizzazioni di produttori, fornitori di servizi, commercianti e consumatori nonché autorità nazionali.

Art. 7

Presentazione ed etichettatura

Le Parti si impegnano inoltre, anche in riferimento alla presentazione, a fornire mezzi giuridici opportuni a impedire qualsiasi atto di concorrenza sleale e qualsiasi uso ingannevole o fraudolento. Il riferimento è in questo caso, per esempio, all'etichettatura e all'imballaggio, all'intestazione di lettere o altri documenti nonché alla pubblicità.

Art. 8

Punti di contatto

L'articolo 8 fa riferimento alle autorità di entrambe le Parti che fungono da punti di contatto in merito all'applicazione dell'Accordo e che figurano all'allegato IV. Si tratta delle autorità competenti in materia di proprietà intellettuale, nello specifico dell'Ufficio dei brevetti georgiano (Sakpatenti) e dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale. Tali autorità richiedono, se necessario, la consulenza di altre autorità competenti. In particolare, trattano anche le modifiche relative agli allegati del presente Accordo (cfr. commento all'art. 11).

Art. 9

Procedura per l'uso non conforme di indicazioni protette

Qualora delle indicazioni protette siano utilizzate in modo non conforme, il presente Accordo prevede la possibilità di informarne direttamente il punto di contatto dell'altra Parte, il quale procede a valutare il caso e comunicare le misure attuate.

Questo concorre a rendere efficaci le procedure contro usi non conformi delle indicazioni e supporta i beneficiari nell'attuazione dei loro diritti.

Art. 10

Registri nazionali

L'articolo 10 statuisce che la registrazione di un'indicazione geografica nei registri nazionali di cui all'allegato V vale quale prova che tale indicazione soddisfa le condizioni previste per le indicazioni geografiche all'articolo 1 paragrafo 2 e che l'indicazione ha quindi diritto alla protezione in virtù del presente Accordo.

1467

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Art. 11

Modifiche

Le Parti possono modificare l'Accordo per mutuo consenso.

Affinché sia più semplice inserire nuove indicazioni negli allegati dell'Accordo, l'articolo 11 paragrafo 3 prevede una procedura agevolata di modifica degli elenchi contenuti negli allegati I­III. In questo modo, nuove indicazioni riconosciute e protette dalle Parti o indicazioni che hanno assunto un interesse economico rilevante per una Parte dopo la conclusione del presente Accordo possono essere fatte rientrare nel suo campo d'applicazione. La stessa procedura si applica in caso di modifiche relative alle indicazioni protette nonché in caso di indicazioni non più protette. Le Parti hanno così 12 mesi di tempo per redigere una decisione congiunta relativa alle modifiche proposte per gli allegati I­III, che dovrà poi essere approvata, in Svizzera, dal Consiglio federale (cfr. n. 6.4).

Per modifiche riguardanti gli allegati IV e V, che contengono mere informazioni tecniche circa i rispettivi punti di contatto delle Parti nonché i registri e gli elenchi in cui sono riportate le indicazioni geografiche, l'articolo 11 paragrafo 4 prevede semplicemente la notifica per via diplomatica. Ciò significa che una modifica degli allegati IV e V, che non introducono alcun obbligo, non richiede l'approvazione dell'altra Parte.

Art. 12

Misure transitorie

L'articolo 12 riporta i termini transitori previsti per permettere a produttori e commercianti di sospendere tempestivamente utilizzi non più consentiti dopo l'entrata in vigore del presente Accordo o per via di modifiche degli allegati.

Art. 13

Consultazioni

Qualsiasi contenzioso tra le Parti relativo all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo è risolto mediante consultazioni tra le Parti.

Art. 14

Disposizioni finali

Le Parti si informano per via diplomatica della conclusione delle rispettive procedure di approvazione interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo alla scadenza di un dato termine.

L'Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento dalle Parti mediante notifica scritta. La denuncia ha efficacia sei mesi dopo il ricevimento della notifica.

1468

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5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni per la Confederazione

5.1.1

Ripercussioni finanziarie

Dal momento che l'attuazione del presente Accordo non richiede alcun adeguamento delle disposizioni giuridiche in Svizzera e che questa spetta principalmente alle parti interessate, non si attendono ripercussioni finanziarie per la Confederazione.

5.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

La conclusione del presente Accordo non comporta ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione.

5.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Il presente Accordo preserva gli interessi dei Cantoni, dei Comuni e delle regioni, tra la protezione delle loro indicazioni geografiche e di provenienza. La sua conclusione non comporta ripercussioni finanziarie o in termini di effettivo del personale per i Cantoni e i Comuni.

5.3

Ripercussioni per l'economia

Per quanto riguarda le ripercussioni per l'economia, si veda il n. 1.1.

5.4

Ripercussioni per la società e l'ambiente

La conclusione del presente Accordo non comporta ripercussioni dirette per la società e l'ambiente.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Il disegno di decreto federale si basa sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale15 (Cost.), secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri.

L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è 15

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di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 LParl16; art. 7a cpv. 1 LOGA17). Ciò non ricorre nel caso specifico.

6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L'Accordo è compatibile con gli impegni della Svizzera nell'ambito dell'OMC nonché con gli altri impegni internazionali.

6.3

Forma dell'atto

In base all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono invece importanti le disposizioni che in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Il presente trattato internazionale riporta, all'allegato III, indicazioni geografiche riconosciute come indicazioni protette in virtù dell'Accordo. Si deve pertanto ritenere che il presente Accordo contiene norme di diritto che interessano i diritti e gli obblighi delle persone ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 lettera c Cost.

Il decreto federale concernente l'approvazione dell'Accordo sottostà pertanto a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

6.4

Competenza in materia di modifica degli allegati

Ciascuna Parte può chiedere la modifica delle denominazioni e degli emblemi che figurano negli allegati I­III (cfr. commento all'art. 11). L'altra Parte può accogliere o respingere la richiesta. In particolare per quanto riguarda l'allegato III, potrebbe rendersi necessario integrare regolarmente gli elenchi. In fase di approvazione dell'Accordo con la Giamaica concernente le indicazioni geografiche, l'Assemblea federale aveva autorizzato il Consiglio federale a procedere autonomamente all'approvazione di tali modifiche. Con questa delega, prevista anche per il presente Accordo, si intende evitare che il Parlamento si trovi a dover trattare continuamente questioni legate alla modifica di singole denominazioni.

16 17

Legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento, LParl; RS 171.10.

Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del governo e dell'Amministrazione, LOGA; RS 172.010.

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Il Consiglio federale può essere autorizzato per legge o per mezzo di un trattato internazionale a concludere autonomamente trattati internazionali o ad approvare, in modo altrettanto autonomo, le modifiche proposte per questi (art. 166 cpv. 2 Cost.; art. 7a cpv. 1 LOGA). Su questa base, il decreto federale concernente l'approvazione dell'Accordo con la Georgia autorizza il Consiglio federale ad approvare autonomamente le modifiche riguardanti gli allegati del presente Accordo.

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Decreto federale che autorizza il Consiglio federale ad approvare autonomamente le modifiche alle appendici dell'Accordo tra la Svizzera e la Russia sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

In fase di approvazione dell'Accordo con la Russia concernente le indicazioni geografiche (del 2010) non era stata prevista alcuna delega delle competenze in materia di modifica delle appendici al Consiglio federale. Qualora la Russia intendesse proteggere anche una sola indicazione geografica supplementare, quindi, questa richiesta dovrebbe al momento essere presentata per approvazione al Parlamento. È vero che, dal momento dell'entrata in vigore dell'Accordo con la Russia, non è ancora stata richiesta l'integrazione di alcuna indicazione geografica supplementare all'interno delle relative appendici, ma lo scopo di simili accordi è proprio quello di poter procedere in tal senso e aggiornare gli elenchi a cadenza regolare. Al fine di poter uniformare la prassi relativa a tutti gli accordi di nuova generazione concernenti le indicazioni geografiche (cfr. n. 6.4), una simile delega viene quindi ora richiesta anche per l'Accordo in questione. Una procedura di questo tipo, del resto, risulta ragionevole anche nell'ottica di una gestione oculata dei mezzi pubblici. Con decreto federale separato, il Consiglio federale viene quindi autorizzato ad approvare autonomamente le modifiche alle appendici dell'Accordo con la Russia concernente le indicazioni geografiche. Il decreto federale sottostà a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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