Traduzione

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ecuador Concluso a Sauðárkrókur il 25 giugno 2018 Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il ...

Entrato in vigore per la Svizzera il ...

Preambolo L'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (di seguito denominati «Stati dell'AELS»), da una parte, e la Repubblica dell'Ecuador (di seguito denominata «Ecuador»), dall'altra, di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti», riconoscendo il desiderio comune di consolidare i legami tra gli Stati dell'AELS e l'Ecuador e di instaurare a tale scopo relazioni strette e durature; animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversificazione degli scambi commerciali tra le Parti nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di comune interesse, in base ai principi di uguaglianza, reciproco vantaggio e non discriminazione e conformemente al diritto internazionale; decisi a promuovere e rafforzare ulteriormente il sistema di scambi multilaterale basandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito denominato «Accordo OMC»)2 e dagli altri accordi negoziati in base ad esso, contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale; riaffermando il loro impegno per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali conformemente ai loro obblighi di diritto internazionale, compresi i principi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite3 (ONU) e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; intenzionati a promuovere uno sviluppo economico globale con l'obiettivo di ridurre la povertà, a creare nuove opportunità di impiego e a migliorare il tenore di vita,

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FF 2019 639 RS 0.632.20 RS 0.120

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garantendo nel contempo un alto livello di protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente; riaffermando il loro impegno a perseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e riconoscendo l'importanza di favorire la coerenza e la complementarietà delle politiche commerciali, ambientali e del lavoro; decisi ad attuare il presente Accordo con l'obiettivo di preservare e proteggere l'ambiente mediante un'oculata gestione ambientale e di promuovere un impiego ottimale delle risorse mondiali conformemente al principio dello sviluppo sostenibile; richiamando i loro diritti e obblighi derivanti da accordi multilaterali sull'ambiente di cui sono firmatari e il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali sul lavoro, compresi i principi stabiliti nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro4 (OIL) di cui sono firmatari; riconoscendo l'importanza di garantire condizioni di prevedibilità agli operatori commerciali delle Parti, assicurando nel contempo la tutela dell'interesse pubblico; affermando il loro impegno per prevenire e combattere la corruzione nel commercio e negli investimenti internazionali e per promuovere i principi della trasparenza e del buon governo; riconoscendo l'importanza del buon governo societario e della responsabilità sociale d'impresa ai fini dello sviluppo sostenibile e determinati nel loro intento di sollecitare le imprese a osservare le linee guida e i principi riconosciuti a livello internazionale in questo ambito, come il Patto mondiale dell'ONU, e ad aderirvi; convinti che il presente Accordo migliorerà la competitività delle loro imprese sui mercati globali e creerà condizioni atte a incoraggiare le relazioni tra le Parti nei settori dell'economia, del commercio e degli investimenti, hanno convenuto, nell'intento di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il presente Accordo di partenariato economico globale (di seguito denominato «presente Accordo»):

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1.1

Obiettivi

Gli Stati dell'AELS e l'Ecuador istituiscono una zona di libero scambio conformemente alle disposizioni del presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali tra economie di mercato e sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, al fine di favorire la prosperità e lo sviluppo sostenibile.

Gli obiettivi del presente Accordo sono: (a) liberalizzare gli scambi di merci, conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 19945 (di seguito denominato «GATT 1994»); 4 5

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RS 0.820.1 RS 0.632.20, allegato 1A.1

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(b) liberalizzare gli scambi di servizi, conformemente all'articolo V dell'Accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi6 (di seguito denominato «GATS»); (c) aumentare reciprocamente le possibilità d'investimento; (d) prevenire, eliminare o ridurre inutili ostacoli tecnici agli scambi e inutili misure sanitarie e fitosanitarie; (e) promuovere la concorrenza nelle economie delle Parti, in particolare per quanto riguarda le loro relazioni economiche; (f) liberalizzare ulteriormente, su base reciproca, i mercati degli appalti pubblici delle Parti; (g) garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale conformemente ai principi e agli obiettivi dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio7 (di seguito denominato «Accordo TRIPS»); (h) sviluppare il commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile e da garantire che tale obiettivo sia integrato e si rifletta nelle relazioni commerciali tra le Parti; (i)

promuovere la cooperazione in modo da contribuire all'attuazione del presente Accordo e da accrescere i vantaggi che ne derivano; e

(j)

contribuire allo sviluppo e all'espansione armoniosi del commercio mondiale.

Art. 1.2

Portata e campo d'applicazione

1. Salvo altrimenti disposto dall'allegato I (Regole d'origine e cooperazione amministrativa reciproca in materia doganale), il presente Accordo si applica: (a) al territorio terrestre, alle acque nazionali e alle acque territoriali di ciascuna Parte nonché allo spazio aereo che sovrasta il suo territorio, conformemente alla legislazione nazionale e al diritto internazionale; e (b) alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale delle Parti, conformemente al diritto internazionale.

2. Il presente Accordo non si applica al territorio norvegese delle Svalbard, fatta eccezione per gli scambi di merci.

Art. 1.3

Relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo

1. Il presente Accordo si applica alle relazioni economiche e commerciali tra i singoli Stati dell'AELS, da una parte, e l'Ecuador, dall'altra, ma non alle relazioni economiche e commerciali tra i singoli Stati dell'AELS, salvo altrimenti disposto dal presente Accordo.

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RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1C

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2. In virtù dell'unione doganale istituita dal Trattato del 29 marzo 19238 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein nelle questioni disciplinate dal suddetto Trattato.

Art. 1.4

Rapporto con altri accordi internazionali

1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'Accordo OMC e dagli altri accordi negoziati in virtù di quest'ultimo, di cui sono firmatarie, e da ogni altro accordo internazionale di cui sono firmatarie.

2. Se una Parte ritiene che il mantenimento o l'istituzione, ad opera di un'altra Parte, di unioni doganali, zone di libero scambio, accordi sul commercio frontaliero e altri accordi preferenziali pregiudichi il regime commerciale previsto dal presente Accordo, essa può richiedere consultazioni con tale altra Parte. Quest'ultima offre alla Parte richiedente adeguate possibilità di consultazione.

Art. 1.5

Adempimento degli obblighi

1. Ogni Parte adotta le misure generali o specifiche necessarie per adempiere i loro obblighi derivanti dal presente Accordo.

2. Ogni Parte provvede affinché i propri governi e le autorità centrali, regionali e locali nonché le organizzazioni non governative, nell'esercizio dei poteri loro delegati da governi e autorità centrali, regionali e locali, garantiscano il rispetto di tutti gli obblighi e impegni derivanti dal presente Accordo.

Art. 1.6

Trasparenza

1. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili al pubblico le loro leggi, regolamentazioni, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di applicazione generale nonché i rispettivi accordi internazionali che possono incidere sul funzionamento del presente Accordo.

2. Le Parti rispondono prontamente a domande specifiche e, su richiesta, si scambiano informazioni sulle questioni di cui al paragrafo 1.

3. Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga una Parte a comunicare informazioni confidenziali la cui divulgazione possa ostacolare l'applicazione della legge o essere altrimenti contraria all'interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di un qualsiasi operatore economico.

4. In caso di incongruenza tra il presente articolo e le disposizioni relative alla trasparenza previste in altre parti del presente Accordo, queste ultime prevalgono limitatamente all'incongruenza.

Art. 1.7

Imposizione fiscale

1. Il presente Accordo non limita la sovranità fiscale di una Parte nell'adozione di misure fiscali.

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RS 0.631.112.514

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2. Fatto salvo il paragrafo 1: (a) l'articolo 2.8 (Trattamento nazionale in materia di imposizione fiscale e regolamentazioni nazionali) e le altre disposizioni del presente Accordo necessarie all'applicazione di tale articolo alla stessa stregua dell'articolo III del GATT 19949 si applicano alle misure fiscali; (b) gli articoli 3.4 (Trattamento della nazione più favorita) e 3.6 (Trattamento nazionale) si applicano alle misure fiscali nella misura in cui siano rilevanti per quanto riguarda l'imposizione fiscale di cui all'articolo 3.17 (Eccezioni); (c) l'articolo 4.3 (Trattamento nazionale) si applica alle misure fiscali nella misura in cui sia rilevante per quanto riguarda l'imposizione fiscale di cui all'articolo 4.10 (Eccezioni generali); e (d) l'articolo 6.4 (Trattamento nazionale e non discriminazione) si applica alle misure fiscali.

3. Nessuna disposizione del presente Accordo incide sui diritti e sugli obblighi di una Parte derivanti da una convenzione fiscale applicabile tra gli Stati dell'AELS e l'Ecuador. In caso di incoerenza tra il presente Accordo e tale convenzione, quest'ultima prevale limitatamente all'incoerenza. Spetta alle sole autorità competenti nell'ambito di tale convenzione determinare se esista un'incompatibilità tra il presente Accordo e la convenzione. Se una Parte ritiene che una misura fiscale risultante da una convenzione fiscale pregiudichi gli scambi tra le Parti, esse si consultano in seno al Comitato misto AELS-Ecuador (di seguito denominato «Comitato misto») per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente, senza però ricorrere alla composizione delle controversie.

4. Ai fini del presente articolo, le misure fiscali non riguardano i dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 2.2 (Dazi all'importazione) né i dazi all'esportazione ai sensi dell'articolo 2.3 (Dazi all'esportazione).

Capitolo 2: Scambi di merci Art. 2.1

Campo d'applicazione

Il presente capitolo si applica agli scambi di merci tra le Parti.

Art. 2.2

Dazi all'importazione

1. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo, ogni Parte accorda concessioni tariffarie per le merci originarie di un'altra Parte conformemente agli allegati II­V (Elenchi degli impegni tariffari sulle merci).

2. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo, nessuna Parte aumenta i dazi all'importazione, o ne introduce di nuovi, sulle merci originarie di un'altra Parte conformemente agli allegati II­V (Elenchi degli impegni tariffari sulle merci).

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RS 0.632.20, allegato 1A.1

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3. Il paragrafo 2 non impedisce alle Parti di: (a) portare un dazio all'importazione al livello definito negli allegati II­V (Elenchi degli impegni tariffari sulle merci) in seguito a una riduzione unilaterale; o (b) mantenere o aumentare un dazio all'importazione in linea con quanto autorizzato dall'Organo di conciliazione dell'OMC.

4. Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una Parte riduce il dazio all'importazione applicato alla nazione più favorita (NPF), tale dazio si applica agli scambi di merci originarie di un'altra Parte qualora sia inferiore al dazio all'importazione calcolato conformemente agli allegati II­V (Elenchi degli impegni tariffari sulle merci).

5. Si possono tenere consultazioni in seno al Comitato misto per considerare ulteriori sviluppi delle concessioni tariffarie definite conformemente agli allegati II­V (Elenchi degli impegni tariffari sulle merci), tenendo conto della struttura delle relazioni commerciali tra le Parti e delle sensibilità delle merci.

6. Ai fini del presente Accordo, per «dazi all'importazione» si intendono i dazi, le tasse o gli oneri applicati in relazione all'importazione di merci, fatta eccezione per quelli applicati conformemente: (a) all'articolo III del GATT 199410; (b) agli articoli 2.14 (Sovvenzioni e misure compensative), 2.15 (Antidumping), 2.16 (Misure di salvaguardia globali) o 2.17 (Misure di salvaguardia bilaterali); (c) all'articolo VIII del GATT 1994.

Art. 2.3

Dazi all'esportazione

Una Parte non adotta né mantiene dazi, tasse od oneri diversi dagli oneri nazionali applicati conformemente all'articolo 2.8 (Trattamento nazionale in materia di imposizione fiscale e regolamentazioni nazionali) in relazione all'esportazione di merci verso un'altra Parte.

Art. 2.4

Regole d'origine e cooperazione amministrativa in materia doganale

1. Le regole d'origine e la cooperazione amministrativa in materia doganale sono specificate nell'allegato I (Regole d'origine e cooperazione amministrativa reciproca in materia doganale).

2. Ai fini del presente Accordo, per «prodotto originario» si intende un prodotto che soddisfa le regole d'origine specificate nell'allegato I (Regole d'origine e cooperazione amministrativa reciproca in materia doganale).

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RS 0.632.20, allegato 1A.1

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Art. 2.5

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Valutazione in dogana11

Si applicano l'articolo VII del GATT 199412 e la Parte I dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 199413, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.6

Restrizioni quantitative

1. Si applica l'articolo XI del GATT 199414, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

2. Se una Parte intende adottare una misura conformemente all'articolo XI paragrafo 2 del GATT 1994 suscettibile di incidere sugli scambi tra le Parti, ne informa il Comitato misto.

3. Una misura adottata conformemente al presente articolo può essere discussa in seno al Comitato misto al fine di mitigarne gli effetti sugli scambi tra le Parti.

4. Il paragrafo 1 non si applica alle misure specificate nell'allegato VI (Trattamento nazionale e restrizioni quantitative).

Art. 2.7

Spese e formalità

Fatto salvo l'articolo 9 (Tariffe e oneri) dell'allegato VII (Agevolazione degli scambi), si applica l'articolo VIII del GATT 199415, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.8

Trattamento nazionale in materia di imposizione fiscale e regolamentazioni nazionali

1. Si applica l'articolo III del GATT 199416, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle misure specificate nell'allegato VI (Trattamento nazionale e restrizioni quantitative).

Art. 2.9

Sistema andino di fasce di prezzi

L'Ecuador può mantenere il sistema andino di fasce di prezzi stabilito nel 1994 dalla decisione 371 della Comunità andina e le relative modifiche, o i sistemi successivi applicabili ai prodotti agricoli interessati dalla decisione.

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La Svizzera applica dazi in base al peso e alla quantità piuttosto che secondo il principio ad valorem.

RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.9 RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.1

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Art. 2.10

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Sovvenzioni all'esportazione di prodotti agricoli

1. Le Parti non applicano sovvenzioni all'esportazione, come definito nell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC17, nei loro scambi di prodotti originari per i quali è accordata una concessione tariffaria preferenziale conformemente al presente Accordo.

2. Se una Parte adotta, mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni all'esportazione di un prodotto soggetto a concessioni tariffarie ai sensi dell'articolo 2.2 (Dazi all'importazione), le altre Parti possono aumentare l'aliquota di dazio su tali importazioni, portandola fino al livello della tariffa NPF applicata in quel momento. Le Parte che aumenta l'aliquota di dazio lo notifica alle altre Parti entro 30 giorni dalla data di applicazione del dazio.

Art. 2.11

Regolamenti tecnici

1. Ai regolamenti tecnici, alle norme e alle valutazioni della conformità si applica l'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi18 («Accordo TBT»), che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

2. Le Parti garantiscono che tutti i regolamenti tecnici adottati saranno pubblicati ufficialmente.

3. Su richiesta di una Parte, le Parti avviano negoziati al fine di estendere alle altre Parti un trattamento equivalente in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazioni della conformità convenuto reciprocamente tra ciascuna Parte e un Paese terzo19.

4. Se una Parte reputa che un'altra Parte abbia adottato una misura concernente regolamenti tecnici, norme o procedure di valutazione della conformità che è suscettibile di creare o ha creato un ostacolo agli scambi, essa può chiedere di avviare consultazioni per trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Tali consultazioni hanno luogo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e possono svolgersi secondo ogni modalità tecnica convenuta dalle Parti che vi partecipano. Il Comitato misto ne è informato.

5. Le Parti si scambiano i nominativi e gli indirizzi degli organi di contatto per agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni su regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità e sull'applicazione del presente articolo.

Art. 2.12

Misure sanitarie e fitosanitarie

1. Salvo altrimenti disposto dal presente articolo, si applica l'Accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie20 (di seguito denominato «Accordo SPS»), che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, 17 18 19

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RS 0.632.20, allegato 1A.3 RS 0.632.20, allegato 1A.6 Se il trattamento preferenziale unilaterale concesso a un Paese terzo comporta svantaggi competitivi, le Parti si affrettano ad avviare consultazioni al fine di eliminare tali svantaggi competitivi concernenti regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità.

RS 0.632.20, allegato 1A.4

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mutatis mutandis. Le Parti riconoscono e tengono presenti le decisioni e i documenti di riferimento adottati dal Comitato dell'OMC per le misure sanitarie e fitosanitarie.

2. Le Parti collaborano all'attuazione effettiva dell'Accordo SPS e del presente articolo al fine di agevolare gli scambi commerciali reciproci.

3. Conformemente all'Accordo SPS, l'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie relative, tra l'altro, al controllo, all'ispezione, all'approvazione o alla certificazione è giustificato dal punto di vista scientifico.

4. Per agevolare gli scambi commerciali reciproci, le Parti mettono a punto, se così convengono, accordi o intese bilaterali, anche tra autorità di regolamentazione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie.

5. Se la Parte importatrice decide di avviare una procedura di valutazione dei rischi conformemente alle proprie leggi e regolamentazioni nazionali, o se trattiene una spedizione alla dogana perché sospetta una grave incompatibilità con i pertinenti requisiti in materia di importazione, la Parte importatrice informa senza indugio la Parte esportatrice dell'avvio della procedura di valutazione dei rischi e fornisce tutte le informazioni del caso.

6. La Parte che presso un posto di frontiera rifiuta un prodotto per aver rilevato un grave problema sanitario o fitosanitario, informa senza indugio l'autorità competente della Parte esportatrice dei motivi del rifiuto. La base oggettiva e la giustificazione scientifica del rifiuto sono fornite su richiesta.

7. La Parte che trattiene un prodotto in dogana per aver individuato un rischio decide al più presto in merito allo sdoganamento e fa il possibile per evitare il deterioramento delle merci deperibili. La Parte comunica prontamente all'importatore la giustificazione oggettiva della ritenzione.

8. Le merci soggette a controlli a campione o di routine non devono essere trattenute alla dogana in attesa dei risultati delle analisi.

9. Se una Parte reputa che un'altra Parte abbia adottato o stia per adottare una misura sanitaria o fitosanitaria incompatibile con l'Accordo SPS o con il presente articolo la quale è suscettibile di creare o ha creato un ostacolo agli scambi, essa può chiedere di avviare consultazioni per trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Tali consultazioni hanno luogo entro 30 giorni
dal ricevimento della domanda e possono svolgersi secondo ogni modalità tecnica convenuta dalle Parti che vi partecipano. Il Comitato misto ne è informato.

10. Su richiesta di una Parte, le Parti avviano negoziati, senza indebiti ritardi, per estendere alle altre Parti un trattamento in materia di misure sanitarie e fitosanitarie equivalente21 a quello convenuto reciprocamente tra ciascuna di esse e l'Unione europea (UE).

11. Le Parti si scambiano i nominativi e gli indirizzi degli organi di contatto per agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni sulle misure sanitarie e fitosanitarie e sull'applicazione del presente articolo.

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Ai fini del presente articolo, per «equivalente» non si intende il termine «equivalenza» usato nell'Accordo SPS dell'OMC.

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Art. 2.13

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Agevolazione degli scambi

Le disposizioni relative all'agevolazione degli scambi sono stabilite nell'allegato VII (Agevolazione degli scambi).

Art. 2.14

Sovvenzioni e misure compensative

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compensative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 199422 e dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative23.

2. Prima di avviare un'inchiesta volta a determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una presunta sovvenzione in un'altra Parte conformemente all'articolo 11 dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte intenzionata ad avviare l'inchiesta lo notifica per scritto alla Parte le cui merci sono oggetto d'inchiesta, accordando un periodo di 30 giorni per trovare una soluzione reciprocamente accettabile mediante consultazioni. Previo accordo delle Parti, le consultazioni possono svolgersi in seno al Comitato misto.

Art. 2.15

Antidumping

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure antidumping sono retti dall'articolo VI del GATT 199424 e dall'Accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 199425 (di seguito denominato «Accordo antidumping dell'OMC»), fatti salvi i paragrafi 2­6.

2. Prima di avviare un'inchiesta nel quadro dell'Accordo antidumping dell'OMC, la Parte che ha ricevuto una domanda adeguatamente documentata lo notifica immediatamente per scritto all'altra Parte le cui merci sono presumibilmente oggetto di dumping, accordando un periodo di 30 giorni per le consultazioni intese a trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Previo accordo delle Parti, le consultazioni possono svolgersi in seno al Comitato misto.

3. Ogni misura antidumping applicata da una Parte termina al più tardi cinque anni dopo la sua imposizione.

4. Nessuna Parte avvia un'inchiesta antidumping riguardante lo stesso prodotto della stessa Parte entro un anno dal termine di una misura antidumping o da una decisione di non applicazione o revoca di misure antidumping.

5. Se i margini antidumping sono stabiliti, misurati o riesaminati conformemente agli articoli 2, 9.3, 9.5 e 11 dell'Accordo antidumping dell'OMC26 indipendentemente dalle basi di confronto di cui all'articolo 2.4.2 di tale accordo, tutti i margini individuali, sia positivi sia negativi, sono presi in considerazione nel calcolo della media.

22 23 24 25 26

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RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.13 RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.8 RS 0.632.20, allegato 1A.8

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6. Le Parti si scambiano opinioni circa l'applicazione del presente articolo e i suoi effetti sugli scambi tra di esse in occasione delle riunioni del Comitato misto.

Art. 2.16

Misure di salvaguardia globali

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure di salvaguardia globali sono retti dall'articolo XIX del GATT 199427 e dall'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia28. Nell'adottare misure secondo queste disposizioni dell'OMC, le Parti rinunciano, conformemente alle regole dell'OMC, ad applicarle alle importazioni di un prodotto originario di una o più Parti se di per sé tali importazioni non causano né rischiano di causare un grave danno.

Art. 2.17

Misure di salvaguardia bilaterali

1. Se in seguito alla riduzione o all'eliminazione di dazi in virtù del presente Accordo un prodotto originario di una Parte è importato nel territorio di un'altra Parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da causare o rischiare di causare un grave danno all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio della Parte importatrice, quest'ultima può adottare misure di salvaguardia bilaterali unicamente nella misura in cui sono in grado di prevenire o porre rimedio al danno conformemente ai paragrafi 2­1029.

2. Le misure di salvaguardia bilaterali sono adottate soltanto quando, in seguito a un'inchiesta condotta conformemente alle procedure stabilite nell'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia, sia dimostrato chiaramente che l'aumento delle importazioni ha causato o rischia di causare un grave danno.

3. La Parte intenzionata ad adottare o estendere una misura di salvaguardia bilaterale in virtù del presente articolo lo notifica immediatamente alle altre Parti e in ogni caso prima di adottare la misura. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, incluse le prove del grave danno o del rischio di grave danno causato dall'aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto in questione e della misura di salvaguardia proposta, nonché la data proposta per l'introduzione della misura, la sua durata prevista e il calendario che ne contempli la progressiva eliminazione. Alla Parte che può essere interessata dalla misura di salvaguardia bilaterale è offerta una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi sostanzialmente equivalente in termini di importazioni provenienti da detta Parte.

4. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute, la Parte importatrice può adottare le seguenti misure: (a) sospendere l'ulteriore riduzione di un'aliquota di dazio prevista sul prodotto in virtù del presente Accordo; o

27 28 29

RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.14 Resta inteso che per «grave danno» o «rischio di grave danno» all'industria nazionale si intendono anche i gravi danni o i rischi di gravi danni a rami industriali nuovi.

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(b) portare l'aliquota di dazio per tale prodotto a un livello che non superi la minore delle due aliquote seguenti: (i) l'aliquota di dazio applicata alla NPF nel momento in cui la misura è adottata, o (ii) l'aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno precedente l'entrata in vigore del presente Accordo.

5. La durata delle misure di salvaguardia bilaterali è di due anni al massimo. In circostanze del tutto eccezionali le misure possono essere adottate per un periodo complessivo di tre anni al massimo. Un prodotto che è stato precedentemente soggetto a una misura di salvaguardia bilaterale all'importazione può essere soggetto a tale misura soltanto un'altra volta, purché il periodo di non applicazione sia di almeno un anno.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, il Comitato misto esamina le informazioni fornite conformemente al paragrafo 3 al fine di agevolare la ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile. In assenza di una soluzione soddisfacente, la Parte importatrice può adottare una misura di salvaguardia bilaterale ai sensi del paragrafo 4 per ovviare al problema e, in assenza di una compensazione reciprocamente convenuta, la Parte il cui prodotto è oggetto della misura può adottare misure compensative. La misura di salvaguardia bilaterale e la misura compensativa sono immediatamente notificate alle altre Parti. Nello scegliere la misura di salvaguardia bilaterale e la misura compensativa si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente Accordo. La Parte attrice applica la misura compensativa soltanto per il periodo strettamente necessario per produrre effetti commerciali sostanzialmente equivalenti e, in ogni caso, soltanto finché è applicata la misura di salvaguardia bilaterale di cui al paragrafo 4.

7. Il diritto di adottare misure compensative non può essere esercitato per i primi due anni di applicazione della misura di salvaguardia bilaterale30.

8. Al termine della misura di salvaguardia bilaterale si applica l'aliquota di dazio che sarebbe stata applicata in assenza della misura.

9. In situazioni critiche, in cui ogni ritardo comporterebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria dopo aver constatato in modo inequivocabile che un aumento delle importazioni causa o
rischia di causare un grave danno alla sua industria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare una simile misura lo notifica immediatamente alle altre Parti. Entro 30 giorni dalla notifica sono avviate le procedure previste nei paragrafi 2­6.

10. Qualsiasi misura di salvaguardia bilaterale provvisoria termina al più tardi entro 200 giorni dalla sua adozione. Il periodo di applicazione di ogni misura di salvaguardia provvisoria è computato sulla durata e su ogni eventuale proroga della 30

652

Una Parte che estende la durata di una misura di salvaguardia bilaterale oltre i due anni può chiedere che non sia adottata nessuna misura compensativa nel caso in cui un processo di adeguamento stia interessando la sua industria. Su richiesta di una Parte, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda si avviano consultazioni per trovare una soluzione reciprocamente accettabile.

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misura di cui ai paragrafi 4 e 5. Qualsiasi aumento tariffario è prontamente rimborsato se dall'inchiesta descritta al paragrafo 2 non emerge che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute.

11. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti valutano nuovamente la possibilità di adottare misure di salvaguardia tra di esse e possono decidere di non applicare più il presente articolo. Se l'articolo continua a essere applicato, le valutazioni successive si svolgono a cadenza biennale in seno al Comitato misto.

12. Ai fini del presente articolo, le notifiche sono trasmesse: (a) al Segretariato dell'AELS, per gli Stati dell'AELS; e (b) al Ministero del commercio estero o all'autorità che gli subentra, per l'Ecuador.

Art. 2.18

Imprese commerciali di Stato

Si applicano l'articolo XVII del GATT 199431 e l'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 199432, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.19

Eccezioni generali

Si applica l'articolo XX del GATT 199433, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.20

Eccezioni in materia di sicurezza

Si applica l'articolo XXI del GATT 199434, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.21

Bilancia dei pagamenti

1. Una Parte può, conformemente al GATT 199435, e in particolare agli articoli XII, XV e XVIII sezione B, e all'Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti del GATT 199436, adottare o mantenere misure commerciali restrittive.

2. La Parte che adotta o mantiene misure conformemente al presente articolo lo notifica prontamente al Comitato misto.

Art. 2.22

Sottocomitato per gli scambi di merci

1. Con il presente Accordo è istituito un Sottocomitato per gli scambi di merci.

31 32 33 34 35 36

RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.1.b RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.1.c

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2. Il mandato del Sottocomitato per gli scambi di merci è stabilito nell'allegato VIII (Mandato del Sottocomitato per gli scambi di merci).

Capitolo 3: Scambi di servizi Art. 3.1

Portata e campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica alle misure delle Parti che incidono sugli scambi di servizi e che sono adottate da governi e autorità centrali, regionali o locali nonché da organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da governi o autorità centrali, regionali o locali.

2. Per quanto riguarda i servizi di trasporto aereo, il presente capitolo non si applica né a misure concernenti i diritti di traffico aereo né a misure direttamente connesse all'esercizio dei diritti di traffico aereo, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 3 dell'allegato del GATS sui servizi di trasporto aereo37. Le definizioni del paragrafo 6 dell'allegato del GATS sui servizi di trasporto aereo sono inserite nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.

3. Nessuna disposizione del presente capitolo implica l'imposizione di obblighi in materia di appalti pubblici, che sono oggetto del capitolo 6 (Appalti pubblici).

Art. 3.2

Inserimento delle disposizioni del GATS

Se una disposizione del presente capitolo prevede che una disposizione del GATS38 sia inserita nel presente Accordo e ne divenga parte integrante, i termini utilizzati nella disposizione del GATS sono intesi come segue: (a) per «membro» si intende «Parte»; (b) per «elenco» si intende un elenco di cui all'articolo 3.18 (Elenchi di impegni specifici) e contenuto nell'allegato XI (Elenchi di impegni specifici); e (c) per «impegno specifico» si intende un impegno specifico riportato in un elenco di cui all'articolo 3.18 (Elenchi di impegni specifici).

Art. 3.3

Definizioni

1. Ai fini del presente capitolo, le seguenti definizioni dell'articolo I del GATS39 sono inserite nel presente Accordo e ne divengono parte integrante: (a) «scambi di servizi»; (b) «servizi»; e (c) «un servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi».

2. Ai fini del presente capitolo: 37 38 39

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RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1B

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(a) per «prestatore di servizi» si intende qualsiasi persona che fornisce o cerca di fornire un servizio40; (b) per «persona fisica di un'altra Parte» si intende una persona fisica che, conformemente alla legislazione di tale altra Parte, è: (i) un cittadino di tale altra Parte residente nel territorio di un qualsiasi membro dell'OMC, o (ii) un residente permanente di tale altra Parte che risiede nel territorio di una Parte se tale altra Parte accorda sostanzialmente lo stesso trattamento ai suoi residenti permanenti e ai suoi cittadini relativamente alle misure che incidono sugli scambi di servizi. Ai fini della prestazione di servizi mediante la presenza di persone fisiche (modalità 4), la presente definizione concerne un residente permanente di tale altra Parte che risiede nel territorio di una Parte o nel territorio di un qualsiasi membro dell'OMC; (c) per «persona giuridica di un'altra Parte» si intende una persona giuridica: (i) costituita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi di tale altra Parte e che svolge un'importante attività economica nel territorio di: (aa) una Parte, o (bb) un qualsiasi membro dell'OMC ed è posseduta o controllata da persone fisiche di tale altra Parte o da persone giuridiche che soddisfano tutte le condizioni di cui alla lettera (i)(aa), o (ii) nel caso della prestazione di servizi mediante una presenza commerciale, posseduta o controllata da: (aa) persone fisiche di tale altra Parte, o (bb) persone giuridiche dell'altra Parte di cui alla lettera (c)(i).

3. Ai fini del presente capitolo, le seguenti definizioni dell'articolo XXVIII del GATS sono inserite nel presente Accordo e ne divengono parte integrante: (a) «misura»; (b) «prestazione di servizi»; (c) «misure adottate dai membri che incidono sugli scambi di servizi»; (d) «presenza commerciale»; (e) «settore» di un servizio; (f) «servizio fornito da un altro membro»; (g) «prestatore monopolista di un servizio»; (h) «consumatore di servizi»; 40

Se il servizio non è fornito o non si intende fornirlo direttamente tramite una persona giuridica, bensì mediante altre forme di presenza commerciale quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, si deve comunque accordare al prestatore di servizi (ossia alla persona giuridica), mediante la suddetta presenza commerciale, il trattamento riservato ai prestatori di servizi in virtù del presente capitolo. Tale trattamento è esteso alla presenza commerciale mediante la quale si fornisce o si cerca di fornire il servizio e non è esteso ad altre parti facenti capo al prestatore di servizi situate al di fuori del territorio in cui si fornisce o si cerca di fornire il servizio.

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(i)

«persona»;

(j)

«persona giuridica»;

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(k) «posseduta», «controllata» e «affiliata»; e (l)

«imposte dirette».

Art. 3.4

Trattamento della nazione più favorita

1. Senza pregiudizio delle misure adottate conformemente all'articolo VII del GATS41 e fatte salve le disposizioni previste nei loro elenchi di esenzioni applicate alla NPF di cui all'allegato X (Elenchi di esenzioni alla NPF), per quanto riguarda tutte le misure concernenti la prestazione di servizi le Parti accordano immediatamente e incondizionatamente ai reciproci servizi e prestatori di servizi un trattamento non meno favorevole di quello riservato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi Paese terzo.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai trattamenti accordati in virtù di altri accordi attuali o futuri conclusi da una delle Parti e notificati conformemente alle disposizioni dell'articolo V o dell'articolo Vbis del GATS.

3. Se una Parte conclude con un Paese terzo un accordo notificato conformemente all'articolo V o all'articolo Vbis del GATS, essa offre a qualsiasi Parte che lo richieda adeguate possibilità di negoziare, su una base di reciproco vantaggio, i vantaggi garantiti nell'ambito di tale accordo.

4. Le disposizioni del presente capitolo non sono interpretate in modo da impedire a una Parte di conferire o accordare vantaggi a Paesi limitrofi al fine di agevolare gli scambi, limitatamente alle zone contigue, di servizi che sono prodotti e consumati localmente.

Art. 3.5

Accesso al mercato

Si applica l'articolo XVI del GATS42, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 3.6

Trattamento nazionale

Si applica l'articolo XVII del GATS43, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 3.7

Impegni aggiuntivi

Si applica l'articolo XVIII del GATS44, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

41 42 43 44

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RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1B

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Art. 3.8

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Regolamentazione nazionale

1. Ogni Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale che incidono sugli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.

2. Ogni Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvedono, su richiesta di un prestatore di servizi interessato di un'altra Parte, al tempestivo riesame di decisioni amministrative che incidono sugli scambi di servizi e, se necessario, alla definizione di opportuni rimedi. Qualora tali procedure non siano indipendenti dall'ente preposto alla decisione amministrativa in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un riesame obiettivo e imparziale.

3. Se una Parte richiede un'autorizzazione per la prestazione di un servizio, le autorità competenti di tale Parte provvedono, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e delle regolamentazioni nazionali della stessa Parte, a informare il richiedente della decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta di quest'ultimo, le autorità competenti di tale Parte forniscono, senza indebiti ritardi, informazioni concernenti lo stato della domanda.

4. Ogni Parte garantisce che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza, in tutti i settori di servizi, siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio.

5. Per garantire che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza non costituiscano inutili ostacoli agli scambi di servizi, il Comitato misto prende una decisione volta a inserire nel presente Accordo qualsiasi norma elaborata in seno all'OMC conformemente all'articolo VI paragrafo 4 del GATS45. Le Parti possono inoltre decidere, congiuntamente o bilateralmente, di elaborare ulteriori norme.

6. (a) Nei settori in cui una Parte ha assunto impegni specifici, fino all'entrata in vigore di una decisione volta a riprendere per questi settori le norme dell'OMC elaborate ai sensi del paragrafo 5 e, se così disposto dalle Parti, le norme elaborate congiuntamente o bilateralmente in virtù del presente
Accordo ai sensi del paragrafo 5, la Parte non impone requisiti e procedure di qualificazione, norme tecniche o requisiti e procedure di licenza che vanifichino o compromettano tali impegni specifici secondo una modalità che: (i) sia più onerosa del dovuto per garantire la qualità del servizio; (ii) in caso di procedure di licenza, rappresenti di per sé una limitazione alla prestazione del servizio.

(b) Nel determinare se una Parte si attiene agli obblighi previsti alla lettera (a) si tiene conto delle norme stabilite da organizzazioni internazionali rilevanti46 applicate da tale Parte.

45 46

RS 0.632.20, allegato 1B L'espressione «organizzazioni internazionali rilevanti» si riferisce a organismi internazionali ai quali possono aderire gli organi rilevanti di almeno tutte le Parti.

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7. Ogni Parte prevede procedure adeguate per verificare la competenza dei professionisti di qualsiasi altra Parte.

Art. 3.9

Riconoscimento

1. Ai fini dell'adempimento delle sue norme o dei criteri necessari per la concessione di autorizzazioni, licenze o certificati ai prestatori di servizi, ogni Parte tiene debitamente conto delle richieste di un'altra Parte di riconoscere la formazione o l'esperienza acquisite, i requisiti soddisfatti oppure le licenze o i certificati rilasciati in tale altra Parte. Il riconoscimento può basarsi su un accordo o un'intesa con la Parte interessata o essere accordato autonomamente.

2. Se una Parte riconosce, mediante intesa o accordo, la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di un Paese terzo, tale Parte offre alle altre Parti adeguate possibilità di negoziare con essa l'adesione all'accordo o all'intesa, esistenti o futuri, o di negoziarne altri analoghi.

Qualora il riconoscimento sia accordato autonomamente da una Parte, quest'ultima offre adeguate possibilità a ogni altra Parte di dimostrare che anche la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel suo territorio devono essere riconosciuti.

3. Ogni accordo, intesa o riconoscimento autonomo di questo tipo deve essere conforme alle disposizioni pertinenti dell'Accordo OMC, in particolare all'articolo VII paragrafo 3 del GATS47.

Art. 3.10

Circolazione di persone fisiche

1. Il presente articolo si applica alle misure concernenti le persone fisiche che sono prestatori di servizi di una Parte e, in relazione alla prestazione di un servizio, alle persone fisiche che sono dipendenti di un prestatore di servizi di una Parte.

2. Il presente capitolo non si applica a misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né a misure riguardanti la nazionalità, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

3. Alle persone fisiche vincolate a un impegno specifico è consentito fornire il relativo servizio conformemente ai termini di tale impegno.

4. Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche di un'altra Parte nei rispettivi territori, comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in modo da vanificare o compromettere i vantaggi che le Parti traggono dai termini di un impegno specifico48.

47 48

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RS 0.632.20, allegato 1B Il solo fatto di richiedere un visto alle persone fisiche non vanifica né compromette i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

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Art. 3.11

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Trasparenza

Si applicano l'articolo III paragrafi 1 e 2 e l'articolo IIIbis del GATS49, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.

Art. 3.12

Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

Si applicano l'articolo VIII paragrafi 1, 2 e 5 del GATS50, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.

Art. 3.13

Pratiche commerciali

Si applica l'articolo IX del GATS51, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 3.14

Pagamenti e trasferimenti

1. Fatte salve le circostanze previste dall'articolo 3.15 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti), una Parte non applica restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti con un'altra Parte.

2. Nessuna disposizione del presente capitolo influisce sui diritti e sugli obblighi delle Parti derivanti dagli articoli dello Statuto del Fondo monetario internazionale (FMI), compreso il ricorso a provvedimenti valutari conformi agli articoli del suddetto Statuto, purché nessuna Parte imponga restrizioni alle transazioni di capitale che siano incompatibili con i suoi impegni specifici concernenti tali transazioni, salvo per quanto disposto dall'articolo 3.15 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti) o su richiesta del FMI.

Art. 3.15

Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Si applicano l'articolo XII paragrafi 1­3 del GATS52, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.

2. La Parte che adotta o mantiene tali restrizioni lo notifica prontamente al Comitato misto.

Art. 3.16

Sovvenzioni

1. Una Parte che ritenga di essere danneggiata da una sovvenzione concessa da un'altra Parte può chiedere consultazioni ad hoc con l'altra Parte al riguardo. La Parte interpellata avvia tali consultazioni.

2. Le Parti riesaminano le disposizioni convenute ai sensi dell'articolo XV del GATS53 con l'intento di integrarle nel presente Accordo.

49 50 51 52 53

RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1B

659

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Art. 3.17

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Eccezioni

Si applicano l'articolo XIV e l'articolo XIVbis paragrafo 1 del GATS54, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.

Art. 3.18

Elenchi di impegni specifici

1. Ogni Parte riporta in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 3.5 (Accesso al mercato), 3.6 (Trattamento nazionale) e 3.7 (Impegni aggiuntivi). Per quanto riguarda i settori in cui sono assunti gli impegni, gli elenchi specificano: (a) i termini, le restrizioni e le condizioni riguardanti l'accesso al mercato; (b) le condizioni e i requisiti riguardanti il trattamento nazionale; (c) gli obblighi relativi agli impegni aggiuntivi di cui all'articolo 3.7 (Impegni aggiuntivi); e (d) se necessario, i tempi di attuazione di tali impegni nonché la data della loro entrata in vigore.

2. Le misure incompatibili con gli articoli 3.5 (Accesso al mercato) e 3.6 (Trattamento nazionale) sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo XX paragrafo 2 del GATS55.

3. Gli elenchi di impegni specifici delle Parti sono contenuti nell'allegato XI (Elenchi di impegni specifici).

Art. 3.19

Modifica degli elenchi

Su richiesta scritta di una Parte, le Parti avviano consultazioni per valutare l'opportunità di modificare o revocare un impegno specifico contenuto nell'elenco di impegni specifici della Parte richiedente. Le consultazioni si tengono entro tre mesi dal ricevimento della domanda. Nel corso delle consultazioni le Parti mirano a mantenere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi di quello previsto nell'elenco di impegni specifici prima di tali consultazioni. La modifica degli elenchi è soggetta alle procedure definite negli articoli 10 (Comitato misto) e 12.2 (Emendamenti).

Art. 3.20

Riesame

Al fine di liberalizzare ulteriormente gli scambi di servizi, le Parti riesaminano a cadenza perlomeno triennale, o più spesso se così convenuto, i propri elenchi di impegni specifici e i propri elenchi di esenzioni alla NPF, tenendo debitamente conto di qualsiasi liberalizzazione autonoma nonché dei lavori in corso in seno all'OMC. Il primo riesame ha luogo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

54 55

660

RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1B

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Art. 3.21

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Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente capitolo: (a) allegato IX (Elenchi degli impegni specifici); (b) allegato X (Elenchi di esenzioni alla NPF); (c) allegato XI (Servizi finanziari); (d) allegato XII (Servizi di telecomunicazione); (e) allegato XIII (Circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi); (f) allegato XIV (Trasporto marittimo e servizi ivi connessi).

Capitolo 4: Stabilimenti commerciali Art. 4.1

Portata e campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica alle presenze commerciali in tutti i settori, fatti salvi quelli dei servizi, come disposto dall'articolo 3.1 (Portata e campo d'applicazione)56.

2. Le disposizioni del presente capitolo non pregiudicano l'interpretazione o l'applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti da altri accordi internazionali in materia di investimenti o imposizione fiscale dei quali uno o più Stati dell'AELS e l'Ecuador sono firmatari.

3. Nessuna disposizione del presente capitolo implica l'imposizione di obblighi in materia di appalti pubblici, che sono oggetto del capitolo 6 (Appalti pubblici).

Art. 4.2

Definizioni

Ai fini del presente capitolo: (a) per «persona giuridica» si intende qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; (b) per «persona giuridica di una Parte» si intende una persona giuridica costituita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi di una Parte impegnata in operazioni commerciali sostanziali nel territorio di questa Parte; (c) per «persona fisica» si intende un cittadino di una Parte conformemente alle leggi e alle regolamentazioni nazionali della Parte o un residente permanente di una Parte conformemente alle leggi e alle regolamentazioni nazionali della Parte che risiede nel territorio di tale Parte, se questa accorda sostanzialmente lo stesso trattamento ai suoi residenti permanenti e ai suoi cittadini relativamente alle misure che incidono sulla presenza commerciale; 56

Resta inteso che i servizi esplicitamente esclusi dal campo d'applicazione del capitolo 3 (Scambi di servizi) non rientrano in quello del presente capitolo.

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(d) per «presenza commerciale» si intende qualsiasi tipo di stabilimento commerciale, anche mediante: (i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, o (ii) la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza, nel territorio di un'altra Parte per svolgervi un'attività economica.

Art. 4.3

Trattamento nazionale

Fatti salvi l'articolo 4.4 (Riserve) e le riserve stabilite nell'allegato XV (Elenco di riserve), ogni Parte garantisce alle persone fisiche e giuridiche di un'altra Parte e alla presenza commerciale di tali persone un trattamento non meno favorevole di quello riservato in situazioni analoghe57 alle proprie persone fisiche e giuridiche e alle relative presenze commerciali58.

Art. 4.4

Riserve

1. L'articolo 4.3 (Trattamento nazionale) non si applica: (a) alle riserve elencate all'allegato XV (Elenco di riserve); (b) agli emendamenti a una riserva di cui alla lettera (a), nella misura in cui tali emendamenti non rendano la riserva meno conforme all'articolo 4.3 (Trattamento nazionale); (c) a ogni nuova riserva adottata da una Parte e inserita nell'allegato XV (Elenco di riserve) che non compromette il livello generale degli impegni contratti da tale Parte mediante il presente Accordo, nella misura in cui tali riserve siano incompatibili con l'articolo 4.3 (Trattamento nazionale).

2. Una Parte può in qualsiasi momento, su richiesta di un'altra Parte o unilateralmente, eliminare tutte le proprie riserve stabilite nell'allegato XV (Elenco di riserve) o una parte di esse mediante notifica scritta alle altre Parti.

3. Una Parte può in qualsiasi momento introdurre una nuova riserva nell'allegato XV (Elenco di riserve) conformemente al paragrafo 1 lettera (c) mediante notifica scritta alle altre Parti. Ricevuta tale notifica scritta, le altre Parti possono richiedere consultazioni in merito alla riserva. In presenza di una tale richiesta, la Parte che ha introdotto la nuova riserva si consulta con la Parte richiedente.

57

58

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Resta inteso che ­ fatte salve le riserve di cui all'allegato XV (Elenco delle riserve) ­ una Parte non tratta le persone fisiche e giuridiche di un'altra Parte né le loro presenze commerciali in modo meno favorevole a causa della nazionalità. Il trattamento accordato in «situazioni analoghe» dipende dalle circostanze.

Per maggiore chiarezza, il presente articolo non può essere interpretato in modo da creare obblighi in materia di accesso al mercato diversi dal trattamento nazionale.

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Art. 4.5

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Personale chiave

1. Fatte salve le proprie leggi e regolamentazioni nazionali, ogni Parte accorda alle persone fisiche di un'altra Parte e al personale chiave impiegato da persone fisiche o giuridiche di un'altra Parte l'ingresso e il soggiorno temporanei nel suo territorio al fine di esercitarvi attività connesse alla presenza commerciale, comprese la consulenza o servizi tecnici fondamentali.

2. Fatte salve le leggi e le regolamentazioni nazionali, ogni Parte consente alle persone fisiche o giuridiche di un'altra Parte e alla loro presenza commerciale di impiegare, in relazione alla presenza commerciale, il personale chiave scelto dalla persona fisica o giuridica, indipendentemente da nazionalità e cittadinanza, a condizione che tale personale sia stato autorizzato a entrare, soggiornare e lavorare nel suo territorio e che l'impiego in questione sia conforme ai termini, alle condizioni e ai limiti di tempo che gli sono stati accordati.

3. Fatte salve le leggi e regolamentazioni nazionali, ogni Parte consente l'ingresso e il soggiorno temporaneo e fornisce la necessaria documentazione di conferma al coniuge e ai figli minorenni della persona fisica cui sono stati accordati a titolo temporaneo l'ingresso, il soggiorno e il permesso di lavoro conformemente ai paragrafi 1 e 2. Il coniuge e i figli minorenni sono ammessi per il periodo di soggiorno della suddetta persona.

Art. 4.6

Diritto di regolamentare

1. Fatte salve le disposizioni del presente capitolo, una Parte può, su base non discriminatoria, adottare, mantenere o rafforzare misure conformi all'interesse pubblico, quali ad esempio misure relative alla salute, alla sicurezza o all'ambiente o misure ragionevoli a scopi precauzionali.

2. Una Parte non rinuncia né deroga in altro modo a tali misure né offre di rinunciarvi o di derogarvi in altro modo al fine di incoraggiare l'insediamento, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento nel suo territorio di una presenza commerciale di persone di un'altra Parte o di un Paese terzo.

Art. 4.7

Trasparenza

1. Le leggi, regolamentazioni, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di portata generale adottate da una Parte nonché gli accordi in vigore tra le Parti su questioni contemplate nel presente capitolo sono pubblicati prontamente o altrimenti resi pubblici in modo da consentire alle Parti e alle loro persone fisiche e giuridiche di prenderne conoscenza.

2. Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga le Parti a fornire informazioni confidenziali la cui divulgazione possa ostacolare l'applicazione della legge o essere altrimenti contraria all'interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di singole imprese, pubbliche o private.

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Art. 4.8

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Pagamenti e trasferimenti

1. Fatte salve le circostanze previste dall'articolo 4.9 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti), le Parti non applicano restrizioni ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali relativi ad attività legate alla presenza commerciale in settori diversi da quello dei servizi.

2. Nessuna disposizione del presente capitolo incide sui diritti e sugli obblighi delle Parti sanciti nello Statuto del FMI, compreso il ricorso a provvedimenti valutari conformi al suddetto Statuto, purché nessuna Parte imponga restrizioni alle transazioni di capitale incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente capitolo.

Art. 4.9

Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.

2. Si applicano l'articolo XII paragrafi 1­3 del GATS59, che sono inseriti nel presente capitolo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

3. La Parte che adotta o mantiene tali restrizioni lo notifica prontamente al Comitato misto.

Art. 4.10

Eccezioni generali

Si applicano l'articolo XIV del GATS60 nonché la frase introduttiva e l'articolo XX lettera (g) del GATT 199461, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 4.11

Eccezioni in materia di sicurezza

Si applica l'articolo XIVbis paragrafo 1 del GATS62, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 4.12

Riesame

Il presente capitolo è oggetto di un riesame periodico in seno al Comitato misto in relazione alla possibilità di sviluppare ulteriormente gli impegni delle Parti.

59 60 61 62

664

RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1B RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1B

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Capitolo 5: Protezione della proprietà intellettuale Art. 5

Protezione della proprietà intellettuale63

1. Le Parti accordano e garantiscono una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e prevedono misure volte a tutelare tali diritti contro la loro violazione, comprese la contraffazione e la pirateria, conformemente alle disposizioni del presente capitolo, dell'allegato XVI (Protezione della proprietà intellettuale) e degli accordi internazionali ivi menzionati.

2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a quest'obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell'Accordo TRIPS64.

3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di un Paese terzo. Se una Parte conclude con un Paese terzo un accordo commerciale contenente disposizioni sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, notificato conformemente all'articolo XXIV del GATT 199465, ne informa senza indugio le altre Parti e accorda loro un trattamento non meno favorevole di quello previsto da tale accordo. Su richiesta di un'altra Parte, la Parte che conclude tale accordo negozia l'inserimento nel presente Accordo di disposizioni dell'accordo che prevedono un trattamento non meno favorevole di quelle previste da tale accordo. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell'Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.

4. Su richiesta di una Parte, il Comitato misto riesamina le disposizioni sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale contenute nel presente capitolo e nell'allegato XVI (Protezione della proprietà intellettuale), al fine di estendere ulteriormente i livelli di protezione e di impedire o rimediare alle distorsioni degli scambi causate dagli attuali livelli di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Capitolo 6: Appalti pubblici Art. 6.1

Portata e campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica alle misure di una Parte concernenti gli appalti disciplinati. Ai fini del presente capitolo, per «appalti disciplinati» si intendono appalti a fini pubblici: (a) di merci, di prestazioni di servizi o di entrambi: (i) come specificati nelle appendici dell'allegato XVII (Appalti pubblici) di ogni Parte, e

63

64 65

Le Parti riconoscono il loro diritto di ricorrere alle eccezioni, alla flessibilità e alle limitazioni convenute negli accordi multilaterali, a condizione che le misure adottate siano coerenti con il presente Accordo.

RS 0.632.20, allegato 1C RS 0.632.20, allegato 1A.1

665

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(ii) non finalizzati alla vendita o rivendita a fini commerciali o alla produzione o fornitura di merci o servizi destinati alla vendita o rivendita a fini commerciali; (b) in qualsiasi forma contrattuale, compresi l'acquisto, l'affitto, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto; (c) il cui valore, stimato in base alle norme specificate nell'appendice 9 dell'allegato XVII (Appalti pubblici), sia pari o superiore alla soglia rilevante specificata nelle appendici 1-3 dell'allegato XVII (Appalti pubblici) al momento della pubblicazione di un avviso conformemente all'articolo 6.10 (Avvisi); (d) gestiti da un ente aggiudicatore; e (e) non altrimenti esclusi dal campo d'applicazione ai sensi del paragrafo 2 o dell'allegato XVII (Appalti pubblici).

2. Il presente capitolo non si applica: (a) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ivi connessi; (b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle Parti, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, prestiti, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali; (c) alla prestazione o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti a istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli66; (d) ai contratti di pubblico impiego e alle misure correlate; (e) agli appalti indetti: (i) allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, compresi gli aiuti allo sviluppo, (ii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale: (aa) sullo stazionamento di truppe, o (bb) sull'attuazione congiunta di un progetto da parte dei Paesi firmatari di un tale accordo, (iii) in base a particolari procedure o condizioni: (aa) di un'organizzazione internazionale, o (bb) finanziati con sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionali,

66

666

Per maggiore chiarezza, il presente capitolo non si applica agli appalti di servizi bancari, finanziari o specializzati riguardanti: (a) l'eventualità di un indebitamento pubblico; o (b) la gestione del debito pubblico.

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ove la procedura o la condizione applicabile sia incompatibile con il presente capitolo.

Art. 6.2

Definizioni

Ai fini del presente capitolo: (a) per «merce o servizio commerciale» si intende qualsiasi merce o servizio generalmente venduto o offerto in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici e da questi abitualmente acquistato a un fine non pubblico; (b) per «servizio edile» si intende qualsiasi servizio finalizzato alla realizzazione, tramite qualsiasi mezzo, di opere di ingegneria civile o edile in base alla divisione 51 della Classificazione centrale dei prodotti provvisoria delle Nazioni Unite (CPC); (c) per «giorno» si intende il giorno civile; (d) per «asta elettronica» si intende un processo iterativo che prevede l'utilizzo di mezzi elettronici con cui i prestatori di servizi possono presentare nuove tariffe o nuovi valori degli elementi non tariffari quantificabili dell'offerta relativi ai criteri di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte; (e) per «per scritto» o «scritto» si intende qualsiasi forma di espressione verbale o numerica che può essere letta, riprodotta e successivamente comunicata, comprese le informazioni trasmesse o memorizzate; (f) per «gara a trattativa privata» si intende una procedura di gara in cui l'ente aggiudicatore contatta uno o più prestatori di servizi a sua scelta; (g) per «misura» si intende qualsiasi legge, regolamentazione, procedura, istruzione o pratica amministrativa o qualsiasi iniziativa emanate da un ente aggiudicatore in relazione a un appalto disciplinato; (h) per «elenco di prestatori di servizi» si intende un elenco di prestatori di servizi che secondo un ente aggiudicatore soddisfano le condizioni per l'iscrizione in questo elenco e che l'ente aggiudicatore intende utilizzare a più riprese; (i)

per «bando di gara per un appalto previsto» si intende un avviso pubblicato da un ente aggiudicatore che invita i prestatori di servizi interessati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe;

(j)

per «avviso di appalti programmati» si intende un avviso pubblicato da un ente aggiudicatore concernente i suoi futuri progetti di appalto;

(k) per «compensazioni» si intende qualsiasi condizione o impegno che incentiva lo sviluppo locale o migliora i conti della bilancia dei pagamenti di una Parte, quali l'utilizzo di contenuti d'origine nazionale, la concessione di licenze tecnologiche, gli investimenti, il commercio in compensazione e azioni o requisiti simili; (l)

per «gara aperta» si intende una procedura di gara in cui tutti i prestatori di servizi interessati possono presentare un'offerta; 667

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(m) per «persona» si intende una persona fisica o una persona giuridica; (n) per «ente aggiudicatore» si intende un ente contemplato nelle appendici 1-3 dell'allegato XVII (Appalti pubblici); (o) per «prestatore di servizi qualificato» si intende un prestatore di servizi che secondo un ente aggiudicatore soddisfa le condizioni di partecipazione; (p) per «gara selettiva» si intende una procedura di gara in cui l'ente aggiudicatore invita soltanto prestatori di servizi qualificati o registrati a presentare un'offerta; (q) per «servizi» si intende qualsiasi servizio edile, salvo altrimenti disposto; (r) per «norma» si intende un documento approvato da un organismo accreditato contenente regole, linee guida o caratteristiche di merci, servizi o relativi processi e metodi di produzione destinati a uso comune o ripetuto e il cui rispetto non è obbligatorio. Una norma può comprendere o riguardare esclusivamente la terminologia, i simboli, le prescrizioni in materia di imballaggio, marcatura ed etichettatura relativi a una merce, un servizio, un processo o un metodo di produzione; (s) per «prestatore di servizi» si intende qualsiasi persona o gruppo di persone che fornisce o potrebbe fornire merci o servizi; (t) per «specifica tecnica» si intende qualsiasi requisito d'appalto che stabilisce: (i) le caratteristiche delle merci o dei servizi appaltati, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi per la loro produzione e fornitura, o (ii) i requisiti in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura ed etichettatura relativi a una merce o a un servizio; (u) per «concessione di lavori pubblici» si intende un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto di lavori pubblici, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste soltanto nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo; e (v) per «condizioni di partecipazione» si intende qualsiasi registrazione, qualificazione o altro prerequisito per partecipare a un appalto.

Art. 6.3

Sicurezza ed eccezioni generali

1. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata come un divieto per una delle Parti di adottare misure o di mantenere riservate determinate informazioni ove, nell'ambito di appalti di armi, munizioni o materiale bellico oppure di appalti indispensabili per la sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale, lo ritenga necessario per tutelare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.

2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti in cui vigono condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata del commercio tra di esse, nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata in modo da impedire a una qualsiasi Parte di imporre o applicare misure: 668

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(a) necessarie a tutelare la moralità pubblica, l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica; (b) necessarie a proteggere la vita o la salute di persone, animali o piante; (c) necessarie a proteggere la proprietà intellettuale; o (d) riguardanti merci o servizi forniti da persone disabili, istituzioni filantropiche o mediante il lavoro carcerario.

3. Il paragrafo 2 lettera (b) comprende misure ambientali necessarie a proteggere la salute di persone, animali o piante.

Art. 6.4

Trattamento nazionale e non discriminazione

1. Per quanto riguarda le misure concernenti gli appalti disciplinati, le Parti e i loro enti aggiudicatori accordano immediatamente e incondizionatamente alle merci e ai servizi di ogni altra Parte e ai prestatori di servizi di ogni altra Parte che offrono tali merci e servizi un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle merci, ai servizi e ai prestatori di servizi nazionali.

2. Per quanto riguarda le misure concernenti gli appalti disciplinati, le Parti e i loro enti aggiudicatori si astengono: (a) dall'accordare a un prestatore di servizi stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello riservato ad altri prestatori di servizi stabiliti in loco in funzione del grado di partecipazione straniera o di controllo proprietario; o (b) dal discriminare i prestatori di servizi stabiliti in loco in base al principio secondo cui le merci o i servizi da essi offerti per un particolare appalto sono merci e servizi di un'altra Parte.

Art. 6.5

Utilizzo di mezzi elettronici

1. Le Parti si impegnano, nei limiti del possibile, a utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per consentire un'efficace diffusione delle informazioni sugli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda le possibilità di partecipazione offerte dagli enti aggiudicatori, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione.

2. Qualora gestisca per via elettronica gli appalti disciplinati, l'ente aggiudicatore: a)

garantisce che l'appalto sia condotto utilizzando sistemi e programmi informatici, compresi quelli relativi all'autenticazione e alla crittografia, che siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; e

b)

predispone dispositivi atti a garantire l'integrità delle domande di partecipazione e delle offerte, compresa la registrazione del termine di ricevimento e la prevenzione dell'accesso indebito.

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Art. 6.6

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Gestione degli appalti

L'ente aggiudicatore gestisce gli appalti disciplinati con trasparenza e imparzialità onde: (a) garantire la conformità con il presente capitolo, utilizzando procedure quali le gare aperte, le gare selettive e le gare a trattativa privata; (b) evitare conflitti d'interesse; e (c) prevenire pratiche fraudolente.

Art. 6.7

Regole d'origine

Ai fini degli appalti disciplinati, nessuna Parte applica alle merci o ai servizi importati o forniti da altre Parti regole d'origine diverse da quelle applicate contemporaneamente nel corso di normali scambi commerciali, alle importazioni o alle forniture degli stessi servizi o merci provenienti dalla stessa Parte.

Art. 6.8

Compensazioni

Per quanto riguarda gli appalti disciplinati, le Parti e i loro enti aggiudicatori non sollecitano né considerano, impongono o prevedono compensazioni.

Art. 6.9

Informazioni sul sistema degli appalti

1. Ogni Parte pubblica prontamente, mediante un mezzo d'informazione elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia un'ampia diffusione e rimanga facilmente accessibile al pubblico, qualsiasi misura di applicazione generale concernente gli appalti disciplinati e qualsiasi modifica apportata a tali informazioni.

2. Ogni Parte fornisce a qualsiasi altra Parte, su richiesta, ulteriori informazioni sull'applicazione di tali misure.

Art. 6.10

Avvisi

1. Per ogni appalto disciplinato, fatte salve le circostanze di cui all'articolo 6.19 (Procedure di gara a trattativa privata), l'ente aggiudicatore pubblica un bando di gara per un appalto previsto. Il bando è pubblicato sul mezzo d'informazione elettronico o cartaceo indicato nell'appendice 7 dell'allegato XVII (Appalti pubblici).

Tale mezzo d'informazione ha un'ampia diffusione e i bandi rimangono accessibili al pubblico, almeno fino alla scadenza del termine indicato nel bando. Il bando: (a) è consultabile gratuitamente per via elettronica da un unico punto d'accesso per gli enti aggiudicatori di cui all'appendice 1 dell'allegato XVII (Appalti pubblici); e (b) qualora sia consultabile per via elettronica, è accessibile almeno mediante link da un portale elettronico gratuito per gli enti aggiudicatori di cui all'appendice 2 o 3 dell'allegato XVII (Appalti pubblici).

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2. Le Parti, compresi gli enti aggiudicatori di cui all'appendice 2 o 3 dell'allegato XVII (Appalti pubblici), sono sollecitate a pubblicare i loro bandi gratuitamente per via elettronica da un unico punto d'accesso.

3. Salvo altrimenti disposto dal presente capitolo, ogni bando di gara per un appalto previsto comprende le informazioni specificate nell'appendice 10 dell'allegato XVII (Appalti pubblici).

4. Ogni Parte invita i suoi enti aggiudicatori a pubblicare sull'apposito mezzo d'informazione elettronico o cartaceo indicato nell'appendice 7 dell'allegato XVII (Appalti pubblici), il più presto possibile durante l'anno, un avviso concernente i loro futuri progetti di appalto (di seguito denominato «avviso di appalti programmati»). L'avviso di appalti programmati comprende l'oggetto dell'appalto e la data fissata per la pubblicazione del bando di gara per un appalto previsto.

5. Gli enti aggiudicatori di cui all'appendice 2 o 3 dell'allegato XVII (Appalti pubblici) possono utilizzare un avviso di appalti programmati come bando di gara per un appalto previsto, purché vi forniscano il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle elencate nel paragrafo 3 e specifichino che spetta ai prestatori di servizi interessati manifestare all'ente aggiudicatore il loro interesse per l'appalto.

Art. 6.11

Condizioni di partecipazione

1. Nello stabilire le condizioni di partecipazione e nel valutare se un prestatore di servizi soddisfa tali condizioni, una Parte, compresi i suoi enti aggiudicatori: (a) subordina la partecipazione all'appalto soltanto alle condizioni essenziali atte a garantire che i prestatori di servizi possiedano la capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto; (b) ne valuta la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attività commerciale da questi svolta sia all'interno che al di fuori del territorio della Parte cui l'ente aggiudicatore appartiene; (c) effettua la valutazione soltanto in funzione delle condizioni previamente specificate dall'ente aggiudicatore nei bandi o nella documentazione di gara; (d) non subordina la partecipazione del prestatore di servizi alla condizione di avere già ottenuto in precedenza uno o più appalti da un ente aggiudicatore di una determinata Parte; e (e) può richiedere una precedente esperienza in materia ove ciò sia essenziale per adempiere i requisiti dell'appalto.

2. Se è in possesso di elementi probatori, una Parte, compresi i suoi enti aggiudicatori, può escludere un prestatore di servizi per i seguenti motivi: (a) fallimento; (b) false dichiarazioni; (c) gravi o persistenti inadempienze nel rispetto di un qualsiasi requisito o obbligo sostanziale in relazione a precedenti appalti;

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(d) sentenze definitive per crimini o altri reati gravi; (e) cattiva condotta professionale o atti o omissioni che pregiudichino l'integrità commerciale del prestatore di servizi; o (f) mancato pagamento di imposte.

Art. 6.12

Sistemi di registrazione e procedure di qualificazione

1. Una Parte, compresi i suoi enti aggiudicatori, può gestire un sistema di registrazione dei prestatori di servizi in cui gli interessati sono tenuti a registrarsi e a fornire determinate informazioni.

2. Una Parte, compresi i suoi enti aggiudicatori, non adotta né applica sistemi di registrazione o procedure di qualificazione allo scopo o con l'effetto di creare inutili ostacoli alla partecipazione dei prestatori di servizi di qualsiasi altra Parte ai loro appalti.

3. Se un ente aggiudicatore intende indire una gara selettiva, esso consente a tutti i prestatori di servizi qualificati di parteciparvi, salvo che l'ente aggiudicatore abbia indicato nel bando di gara per un appalto previsto una qualsiasi limitazione del numero dei prestatori di servizi autorizzati a presentare un'offerta e i criteri per la selezione del numero ristretto di prestatori di servizi.

Art. 6.13

Informazioni sulle decisioni degli enti aggiudicatori

1. Gli enti aggiudicatori comunicano prontamente ai prestatori di servizi che chiedono di partecipare a un appalto o di essere iscritti in un elenco multiuso la sua decisione in merito alla domanda.

2. Se l'ente aggiudicatore respinge la domanda di un prestatore di servizi di partecipare a una gara d'appalto o di essere iscritto in un elenco multiuso, non riconosce più un prestatore di servizi come qualificato o lo esclude da un elenco multiuso, ne informa prontamente il prestatore di servizi e, su sua richiesta, gli fornisce tempestivamente una spiegazione scritta che motivi la sua decisione.

Art. 6.14

Elenchi multiuso

1. L'ente aggiudicatore può tenere un elenco multiuso di prestatori di servizi, purché sia pubblicato una volta all'anno sull'apposito mezzo d'informazione indicato nell'appendice 7 dell'allegato XVII (Appalti pubblici) un avviso che inviti i prestatori di servizi interessati a chiedere di essere iscritti nell'elenco e, in caso di pubblicazione elettronica, sia costantemente accessibile nel mezzo d'informazione indicato nell'appendice 7 dell'allegato XVII (Appalti pubblici). In caso di elenchi multiuso con validità triennale, l'ente aggiudicatore può pubblicare l'avviso menzionato una sola volta all'inizio del periodo di validità dell'elenco.

2. L'avviso di cui al paragrafo 1 comprende le informazioni specificate al paragrafo 3 dell'appendice 10 dell'allegato XVII (Appalti pubblici).

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3. L'ente aggiudicatore autorizza i prestatori di servizi a chiedere in qualsiasi momento di essere iscritti in un elenco multiuso e inserisce nell'elenco, entro un termine ragionevole, tutti i prestatori di servizi qualificati.

4. Un ente aggiudicatore può, in sostituzione di un bando di gara per un appalto previsto, pubblicare un avviso che invita i prestatori di servizi interessati a chiedere di essere iscritti in un elenco multiuso, a condizione che: (a) l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 1, includa le informazioni richieste al paragrafo 3 dell'appendice 10 dell'allegato XVII (Appalti pubblici) e il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle richieste al paragrafo 1 dell'appendice 10 dell'allegato XVII (Appalti pubblici) e specifichi che si tratti di un bando di gara per un appalto previsto; (b) l'ente fornisca prontamente ai prestatori di servizi che gli hanno comunicato il loro interesse per un appalto specifico una quantità di informazioni sufficiente che permetta loro di valutare il loro interesse per l'appalto, ivi comprese, nella misura in cui sono disponibili, tutte le informazioni pertinenti richieste al paragrafo 1 dell'appendice 10 dell'allegato XVII (Appalti pubblici); e (c) un prestatore di servizi che ha richiesto di essere iscritto in un elenco multiuso conformemente al paragrafo 3 possa essere autorizzato a presentare un'offerta per un appalto specifico nel caso in cui l'ente aggiudicatore disponga di tempo sufficiente per valutare se sono soddisfatte le condizioni di partecipazione.

Art. 6.15

Documentazione di gara

1. L'ente aggiudicatore mette a disposizione dei prestatori di servizi la documentazione di gara contenente tutte le informazioni necessarie affinché questi possano preparare e presentare offerte valide. Salvo che tali informazioni siano già fornite nel bando di gara per un appalto previsto, la documentazione include una descrizione completa delle informazioni specificate nell'appendice 10 dell'allegato XVII (Appalti pubblici).

2. Se gli enti aggiudicatori non rendono direttamente accessibili per via elettronica l'intera documentazione di gara e tutti i documenti giustificativi, essi mettono prontamente a disposizione la documentazione di gara su richiesta di qualsiasi prestatore di servizi interessato delle Parti. Gli enti aggiudicatori rispondono prontamente a ogni ragionevole richiesta di informazioni pertinenti da parte di prestatori di servizi interessati o partecipanti, purché tali informazioni non favoriscano questi ultimi rispetto agli altri.

Art. 6.16

Specifiche tecniche

1. L'ente aggiudicatore non elabora, adotta o applica specifiche tecniche, né prescrive procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di creare inutili ostacoli agli scambi tra le Parti.

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2. Nel prescrivere le specifiche tecniche per le merci o i servizi appaltati, l'ente aggiudicatore, se necessario: (a) stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e di requisiti funzionali piuttosto che di caratteristiche di progettazione o descrittive; e (b) determina le specifiche tecniche in base a norme internazionali, ove disponibili, o a regolamenti tecnici nazionali, norme nazionali riconosciute o codici del settore edile.

3. Se le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive, l'ente aggiudicatore indica, se necessario, inserendo nella documentazione di gara una dicitura del tipo «o equivalente», che saranno prese in considerazione offerte di merci e servizi equivalenti che dimostrano di rispettare i requisiti dell'appalto.

4. L'ente aggiudicatore non prescrive specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un determinato disegno o tipo, un'origine specifica, un particolare produttore o un prestatore di servizi, salvo che non esista un altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e a condizione che, in tali casi, l'ente inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo «o equivalente».

5. L'ente aggiudicatore non può sollecitare o accettare, in modo tale da ostacolare la concorrenza, consulenze utilizzabili ai fini dell'elaborazione o dell'adozione di specifiche tecniche per un determinato appalto da persone che possono avere un interesse commerciale nell'appalto.

6. Per garantire maggiore certezza, le Parti e i loro enti aggiudicatori possono, conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la salvaguardia delle risorse naturali o a proteggere l'ambiente.

Art. 6.17

Modifiche alla documentazione di gara e alle specifiche tecniche

Se, prima dell'aggiudicazione di un appalto, l'ente aggiudicatore modifica i criteri o i requisiti indicati nel bando o nella documentazione di gara trasmessi ai prestatori di servizi partecipanti, ripubblica o modifica il bando o la documentazione di gara, esso comunica per scritto tutti i cambiamenti di cui sopra, o emendamenti o nuove versioni del bando o della documentazione di gara: (a) a tutti i prestatori di servizi partecipanti al momento della modifica o ripubblicazione, ove noti, e, in tutti gli altri casi, secondo le stesse modalità utilizzate per trasmettere le informazioni originarie; e (b) in tempo utile per consentire a tali prestatori di servizi di modificare e di ripresentare se necessario, le offerte.

Art. 6.18

Termini

L'ente aggiudicatore accorda ai prestatori di servizi, compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, un periodo di tempo sufficiente per preparare e presentare domande di partecipazione e offerte valide, considerando in particolare la natura e la 674

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complessità dell'appalto. Ogni Parte applica i termini per la presentazione rispettando le condizioni specificate nell'appendice 8 dell'allegato XVII (Appalti pubblici). I termini e le loro eventuali proroghe sono gli stessi per tutti i prestatori di servizi interessati o partecipanti.

Art. 6.19

Procedure di gara a trattativa privata

1. Purché non faccia valere la presente disposizione per evitare la concorrenza tra prestatori di servizi o discriminare i prestatori di servizi di altre Parti o proteggere i prestatori di servizi nazionali, un ente aggiudicatore può indire procedure di gara a trattativa privata e scegliere di non applicare gli articoli 6.10 (Avvisi), 6.11 (Condizioni di partecipazione), 6.12 (Sistemi di registrazione e procedure di qualificazione), 6.14 (Elenchi multiuso), 6.15 (Documentazione di gara), 6.18 (Termini), 6.20 (Aste elettroniche), 6.21 (Trattative), 6.22 (Trattamento delle offerte) e 6.23 (Aggiudicazione degli appalti) solo nelle seguenti circostanze: (a) se: (i) non gli è pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione, (ii) nessuna offerta pervenuta soddisfa i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara, (iii) nessun prestatore di servizi soddisfa le condizioni di partecipazione; o (iv) le offerte pervenute presentano un carattere collusivo, purché i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modifiche sostanziali; (b) se le merci o i servizi possono essere forniti soltanto da un particolare prestatore e non esistono valide alternative né merci o servizi sostitutivi per i seguenti motivi: (i) la prestazione richiesta è un'opera d'arte, (ii) la protezione di brevetti, diritti d'autore o altri diritti esclusivi, o (iii) l'assenza di concorrenza per motivi tecnici, come nel caso di appalti per prestazioni di servizi intuitu personae; (c) se sono forniti dal prestatore di servizi originario merci e servizi supplementari non contemplati nell'appalto iniziale, perché la fornitura di tali merci e servizi da parte di un altro prestatore di servizi: (i) risulterebbe impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e (ii) causerebbe all'ente aggiudicatore notevoli inconvenienti o un sostanziale incremento dei costi; (d) se risulta strettamente necessario qualora, per motivi di estrema urgenza imputabili a eventi che l'ente aggiudicatore non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo utile le merci o i servizi ricorrendo a procedure di gara aperta o selettiva;

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(e) per merci acquistate su un mercato delle materie prime; (f) se l'ente aggiudicatore appalta la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o di un servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un particolare contratto di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale. Lo sviluppo originale di un primo prodotto o servizio può richiedere una limitazione della produzione o della fornitura al fine di includere i risultati delle prove pratiche e di dimostrare che la merce o il servizio si presta a una produzione o fornitura di massa conformemente a norme di qualità accettabili, ma non comprende la produzione o la fornitura di massa al fine di accertare la redditività commerciale o di ammortizzare le spese di ricerca e di sviluppo; (g) per acquisti effettuati in condizioni eccezionalmente favorevoli che si presentano soltanto a breve termine in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, amministrazione giudiziaria o fallimento, ma non per gli acquisti correnti effettuati presso i prestatori di servizi ordinari; o (h) se l'appalto è aggiudicato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che: (i) il concorso sia stato organizzato compatibilmente con i principi del presente capitolo, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione di un bando di gara per un appalto previsto, e (ii) i partecipanti siano giudicati da una giuria indipendente preposta ad aggiudicare l'appalto a un vincitore.

2. L'ente aggiudicatore redige un rapporto scritto di ogni appalto aggiudicato ai sensi del paragrafo 1. Il rapporto contiene il nome dell'ente aggiudicatore, il valore e la tipologia delle merci o dei servizi appaltati e una dichiarazione attestante le circostanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che hanno giustificato il ricorso a una gara a trattativa privata.

Art. 6.20

Aste elettroniche

Se l'ente aggiudicatore intende ricorrere a un'asta elettronica per gestire un appalto disciplinato, prima di iniziare l'asta comunica a ogni partecipante: a)

il metodo di valutazione automatica, comprese le formule matematiche, che si basa sui criteri di aggiudicazione indicati nella documentazione di gara e che sarà utilizzato durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica;

b)

i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta se l'appalto è aggiudicato secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa; e

c)

qualsiasi altra informazione rilevante concernente la conduzione dell'asta.

Art. 6.21

Trattative

1. Ogni Parte può incaricare i suoi enti aggiudicatori di condurre trattative se:

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(a) l'ente ha manifestato la sua intenzione di condurre trattative nel bando di gara per un appalto previsto di cui all'articolo 6.10 (Avvisi); o (b) dalla valutazione emerge che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nel bando o nella documentazione di gara.

2. L'ente aggiudicatore garantisce che: (a) l'esclusione di prestatori di servizi che partecipano alle trattative avvenga secondo i criteri di valutazione indicati nel bando o nella documentazione di gara; e (b) una volta concluse le trattative, sia fissato un termine comune entro il quale i prestatori di servizi rimasti in gara possono presentare offerte nuove o modificate.

Art. 6.22

Trattamento delle offerte

1. L'ente aggiudicatore adotta procedure di ricevimento, di spoglio e di trattamento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità della gara d'appalto e la confidenzialità delle offerte.

2. L'ente aggiudicatore non penalizza un prestatore di servizi la cui offerta è pervenuta dopo la scadenza specificata se il ritardo è imputabile soltanto a negligenza dell'ente aggiudicatore.

3. L'ente aggiudicatore che, tra lo spoglio delle offerte e l'assegnazione dell'appalto, offre a un prestatore di servizi la possibilità di correggere errori di forma involontari, provvede a offrire la stessa possibilità a tutti i prestatori di servizi partecipanti.

Art. 6.23

Aggiudicazione degli appalti

1. Le offerte prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione sono presentate per scritto, soddisfano, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati nei bandi o nella documentazione di gara e provengono da un prestatore di servizi che soddisfi le condizioni di partecipazione.

2. Salvo decida che l'aggiudicazione dell'appalto non è nell'interesse pubblico, l'ente aggiudicatore assegna l'appalto al prestatore di servizi che sia stato ritenuto in grado di adempiere i termini del contratto e che, esclusivamente in base ai criteri di valutazione precisati nei bandi o nella documentazione di gara, abbia presentato: a)

l'offerta più vantaggiosa; o

b)

il prezzo più basso, se il prezzo è l'unico criterio.

3. L'ente aggiudicatore che riceve un'offerta a un prezzo esageratamente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte pervenute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni di partecipazione e che sia in grado di adempiere i termini del contratto.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ecuador

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4. L'ente aggiudicatore non ricorre a opzioni, non interrompe l'appalto né modifica gli appalti assegnati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente Accordo.

Art. 6.24

Trasparenza delle informazioni sugli appalti

1. L'ente aggiudicatore comunica prontamente ai prestatori di servizi partecipanti le decisioni concernenti l'aggiudicazione dell'appalto, all'occorrenza per scritto, se così richiesto. Fatto salvo l'articolo 6.25 (Divulgazione delle informazioni), l'ente aggiudicatore spiega, su richiesta, al prestatore di servizi respinto i motivi per cui la sua offerta non è stata accolta e i vantaggi relativi dell'offerta prescelta.

2. Al più tardi entro 72 giorni dall'aggiudicazione, l'ente aggiudicatore pubblica su un mezzo d'informazione elettronico o cartaceo elencato nell'appendice 7 dell'allegato XVII (Appalti pubblici) un avviso comprendente almeno le seguenti informazioni sull'appalto: (a) una descrizione delle merci o dei servizi appaltati; (b) il nome e l'indirizzo dell'ente aggiudicatore; (c) il nome e l'indirizzo del prestatore di servizi prescelto; (d) il valore dell'offerta prescelta o dell'offerta più alta e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell'aggiudicazione; (e) la data dell'aggiudicazione; e (f) il tipo di procedura di gara utilizzato e, in caso di gare a trattativa privata conformemente all'articolo 6.19 (Procedure di gara a trattativa privata), una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.

3. Se l'ente pubblica l'avviso soltanto su un mezzo d'informazione elettronico, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole.

4. L'ente aggiudicatore conserva, per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, la documentazione e i rapporti delle procedure di gara, i contratti aggiudicati relativi all'appalto disciplinato, compresi i rapporti di cui all'articolo 6.19 (Procedure di gara a trattativa privata), e i dati che garantiscono l'adeguata tracciabilità dello svolgimento dell'appalto disciplinato con mezzi elettronici.

Art. 6.25

Divulgazione delle informazioni

1. Ogni Parte fornisce prontamente, su richiesta di una qualsiasi altra Parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire che l'appalto è stato gestito in modo equo, imparziale e conformemente al presente capitolo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta prescelta.

2. Se la divulgazione delle informazioni pregiudica la concorrenza negli appalti futuri, la Parte che riceve le informazioni non le rivela ad altri prestatori di servizi, salvo previa consultazione e con l'accordo della Parte che le ha fornite.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ecuador

FF 2019

3. Senza pregiudizio delle disposizioni del presente capitolo, le Parti e i loro enti aggiudicatori non forniscono ad alcun prestatore di servizi informazioni che potrebbero pregiudicare la concorrenza leale tra prestatori di servizi.

4. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata come un obbligo per le Parti e i loro enti aggiudicatori, autorità o organi di ricorso, di divulgare informazioni confidenziali la cui divulgazione: a)

ostacoli l'applicazione delle leggi;

b)

possa pregiudicare la concorrenza leale tra i prestatori di servizi;

c)

pregiudichi gli interessi commerciali legittimi di determinate persone, anche per quanto riguarda la protezione dei diritti di proprietà intellettuale; o

d)

sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.

Art. 6.26

Procedure nazionali di ricorso in caso di contestazione del prestatore di servizi

1. Ogni Parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giudiziario tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie, conformemente al principio dell'equità della procedura, che consentano al prestatore di servizi di contestare: (a) violazioni del presente capitolo; o (b) se le leggi nazionali di una Parte non riconoscono al prestatore di servizi il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capitolo, l'inosservanza delle misure adottate da una Parte per attuare il presente capitolo, verificatesi nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale il prestatore di servizi ha o ha avuto un interesse. Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorso sono formulate per scritto e rese generalmente accessibili.

2. Se un prestatore di servizi contesta una violazione o un'inosservanza secondo il paragrafo 1 verificatasi nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, la Parte dell'ente aggiudicatore invita quest'ultimo e il prestatore di servizi a cercare una soluzione mediante consultazioni.

3. A ogni prestatore di servizi è concesso un periodo di tempo sufficiente per preparare e presentare un ricorso, che in nessun caso è inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data in cui il prestatore di servizi ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o avrebbe ragionevolmente dovuto prenderne conoscenza.

4. Ogni Parte istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi enti aggiudicatori, a cui spetta ricevere ed esaminare i ricorsi presentati da un prestatore di servizi nell'ambito di un appalto disciplinato.

5. Se un organismo diverso da un'autorità di cui al paragrafo 4 esamina inizialmente un ricorso, la Parte garantisce che il prestatore di servizi possa impugnare la decisione iniziale dinanzi a un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dall'ente aggiudicatore che ha condotto l'appalto oggetto del ricorso.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ecuador

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6. Ogni Parte garantisce che le decisioni di un organo di ricorso diverso da un tribunale siano soggette a un riesame giudiziario o offre garanzie procedurali che assicurino: (a) che l'ente aggiudicatore risponda per scritto al ricorso e fornisca all'organo di ricorso tutta la documentazione rilevante; (b) alle Parti in causa (di seguito denominate «partecipanti») il diritto di essere ascoltate prima che l'organo di ricorso si pronunci in merito al ricorso; (c) ai partecipanti il diritto di farsi rappresentare e accompagnare; (d) ai partecipanti l'accesso a tutte le fasi della procedura; (e) ai partecipanti il diritto di chiedere che la procedura sia pubblica e che siano ammessi testimoni; e (f) che l'organo di ricorso pronunci le sue decisioni o raccomandazioni in modo tempestivo, per scritto, e comprenda una motivazione di ogni decisione o raccomandazione.

7. Ogni Parte adotta o mantiene procedure che prevedono: (a) misure provvisorie tempestive atte a garantire che il prestatore di servizi possa partecipare all'appalto. Queste misure possono comportare la sospensione del processo di gara. In merito alla decisione di applicare tali misure, le procedure possono contemplare la possibilità di considerare le principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico.

Solo la decisione di non agire deve essere motivata per scritto; e (b) se l'organo di ricorso ha accertato una violazione o un'inosservanza ai sensi del paragrafo 1, interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che possono limitarsi ai costi per la preparazione dell'offerta o alle spese legali o comprendere entrambi.

Art. 6.27

Modifiche e rettifiche del campo d'applicazione

1. Se una Parte modifica il campo d'applicazione degli appalti secondo il presente capitolo, essa: (a) lo notifica per scritto alle altre Parti; e (b) propone alle altre Parti, con la notifica, adeguamenti compensativi idonei per mantenere un livello di applicabilità paragonabile a quello esistente prima della modifica.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 lettera (b), una Parte non è tenuta a offrire adeguamenti compensativi se: (a) la modifica in questione costituisce un emendamento minore o una rettifica di natura puramente formale; o (b) la modifica proposta riguarda un ente aggiudicatore sul quale la Parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza.

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3. Se una Parte contesta che: (a) l'adeguamento proposto al paragrafo 1 lettera (b) sia idoneo a mantenere un livello di applicabilità paragonabile a quello concordato; (b) la modifica in questione costituisca un emendamento minore o una rettifica ai sensi del paragrafo 2 lettera (a); o (c) la modifica proposta riguardi un ente aggiudicatore sul quale la Parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza secondo il paragrafo 2 lettera (b), tale Parte deve opporsi per scritto entro 45 giorni dalla diffusione della notifica di cui al paragrafo 1 o sarà considerata favorevole all'adeguamento o alla modifica proposta.

4. Se una Parte si oppone alla modifica proposta di cui al paragrafo 2 lettera (b), essa può richiedere ulteriori informazioni o spiegazioni per chiarire la natura dell'influenza o del controllo governativo e raggiungere un'intesa sul mantenimento dell'ente aggiudicatore nel campo d'applicazione di cui al presente capitolo.

Art. 6.28

Negoziati futuri

Se in futuro una Parte offrisse vantaggi supplementari a un Paese terzo per quanto riguarda il campo d'applicazione disciplinato dal presente capitolo in materia di accesso ai suoi appalti pubblici, essa accetterà, su richiesta di un'altra Parte, di avviare negoziati per estendere il campo d'applicazione su base di reciprocità.

Capitolo 7: Concorrenza Art. 7.1

Principi generali

Le Parti riconoscono l'importanza di una concorrenza non falsata nelle loro relazioni commerciali e sono consapevoli che le pratiche anticoncorrenziali possono potenzialmente compromettere i vantaggi commerciali derivanti dal presente Accordo.

Art. 7.2

Regole di concorrenza

1. Le seguenti pratiche da parte di imprese sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo nella misura in cui possono incidere sul commercio tra le Parti: (a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni d'imprese e le pratiche convenute tra imprese allo scopo o con l'effetto di ostacolare, ridurre o falsare la concorrenza; (b) l'abuso ad opera di una o più imprese di una posizione dominante su tutto il territorio di una Parte o in un'area sostanziale dello stesso.

2. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata in modo da impedire a una Parte di istituire o mantenere imprese di Stato, imprese con diritti speciali ed esclusivi o monopoli designati. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche 681

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alle attività di imprese pubbliche e di imprese a cui le Parti accordano diritti speciali o esclusivi, a condizione che l'applicazione di tali disposizioni non ostacoli, di diritto o di fatto, la realizzazione dei particolari incarichi pubblici loro assegnati.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non sono interpretate in modo da creare obblighi diretti per le imprese.

4. Le disposizioni del presente capitolo non pregiudicano l'autonomia delle Parti di stabilire, sviluppare e attuare le proprie politiche pubbliche ed economiche nonché le proprie leggi e regolamentazioni in materia di concorrenza.

Art. 7.3

Cooperazione

1. Le Parti interessate cooperano e si consultano sul modo in cui gestiscono le proprie pratiche anticoncorrenziali di cui all'articolo 7.2 paragrafo 1 (Regole di concorrenza) per porre fine a tali pratiche o ai loro effetti negativi sul commercio. La cooperazione e le consultazioni non impediscono alle Parti interessate di prendere decisioni in modo autonomo.

2. La cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni pertinenti di cui le Parti dispongono. Nessuna Parte è tenuta a divulgare informazioni considerate confidenziali in virtù delle proprie leggi, regole e regolamentazioni.

Art. 7.4

Consultazioni

Se dopo la cooperazione o le consultazioni una Parte ritiene che una determinata pratica continui a incidere sul commercio ai sensi dell'articolo 7.3 (Cooperazione), può chiedere che si tengano consultazioni in seno al Comitato misto. La Parte attrice indica in che modo tale pratica compromette i vantaggi commerciali derivanti dal presente Accordo. L'altra Parte esamina con debita attenzione le richieste della Parte attrice. Le Parti interessate forniscono al Comitato misto tutta l'assistenza necessaria affinché possa esaminare il caso e, ove opportuno, eliminare la pratica contestata.

Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, il Comitato misto esamina le informazioni ricevute per trovare una soluzione reciprocamente accettabile.

Art. 7.5

Composizione delle controversie

Le Parti non ricorrono al capitolo 11 (Composizione delle controversie) per questioni che rientrano nel presente capitolo.

Capitolo 8: Commercio e sviluppo sostenibile Art. 8.1

Contesto e obiettivi

1. Le Parti richiamano la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite del 1972 sull'ambiente umano, la Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, l'Agenda 21 del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, il Piano di implementazione di Johannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile, il documento finale di Rio+20 «Il futuro che vogliamo» del 2012, il documento finale del Vertice 682

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dell'ONU sullo sviluppo sostenibile «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» del 2015, la Dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro e suoi seguiti, la Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del 2006 sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti e, infine, la Dichiarazione dell'OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta.

2. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto per lo sviluppo sostenibile.

3. Le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, che integrano e attuano nelle loro relazioni commerciali.

4. Le Parti promuovono il dialogo e la cooperazione su questioni lavorative e ambientali legate al commercio nel quadro di un approccio globale al commercio e allo sviluppo sostenibile.

Art. 8.2

Campo d'applicazione

Salvo altrimenti disposto dal presente capitolo, quest'ultimo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti riguardanti questioni ambientali e questioni legate all'occupazione in relazione al commercio e agli investimenti 67.

Art. 8.3

Diritto di regolamentare e livelli di protezione

1. Riconoscendo il diritto di ogni Parte, fatte salve le disposizioni del presente Accordo, di stabilire il proprio livello di protezione del lavoro e dell'ambiente e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi, politiche e pratiche, ogni Parte si impegna a garantire che le sue leggi, le sue politiche e le sue pratiche prevedano e promuovano elevati livelli di protezione del lavoro e dell'ambiente, compatibili con le norme, i principi e gli accordi di cui agli articoli 8.5 (Norme e accordi internazionali sul lavoro) e 8.6 (Accordi multilaterali sull'ambiente e principi ambientali), adoperandosi nel contempo per migliorare i livelli di protezione previsti nell'ambito di tali leggi, politiche e pratiche.

2. Nell'elaborare e attuare le misure relative alle condizioni ambientali e lavorative che incidono sul commercio e sugli investimenti tra di esse, le Parti riconoscono l'importanza di considerare le informazioni scientifiche, tecniche e di altro tipo nonché le norme, le linee guida e le raccomandazioni internazionali rilevanti.

Art. 8.4

Mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'attuazione di leggi, regolamentazioni e norme

1. Le Parti non omettono di attuare efficacemente le proprie leggi, regolamentazioni e norme ambientali e del lavoro in modo da incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti.

67

Resta inteso che nel presente capitolo il riferimento al lavoro comprende le questioni relative all'Agenda per il lavoro dignitoso, come convenuto in seno all'OIL.

683

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2. Fatto salvo l'articolo 8.3 (Diritto di regolamentare e livelli di protezione), le Parti: (a) non indeboliscono né riducono il livello di protezione ambientale o del lavoro, garantito dalle loro leggi, regolamentazioni e norme, al solo fine di attrarre investimenti di un'altra Parte o incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo territorio; e (b) non rinunciano o derogano altrimenti né offrono di rinunciare o derogare altrimenti a tali leggi, regolamentazioni e norme al fine di attrarre investimenti di un'altra Parte o incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel loro territorio.

Art. 8.5

Norme e accordi internazionali sul lavoro

1. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e dalla Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro e suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione nel 1998, di rispettare, promuovere e realizzare i principi su cui si basano i diritti fondamentali, ossia: (a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva; (b) l'eliminazione di qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio; (c) l'abolizione effettiva del lavoro minorile; e (d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione.

2. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL di attuare in modo efficace le convenzioni dell'OIL che hanno ratificato e di adoperarsi costantemente per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL e le altre convenzioni classificate dall'OIL come convenzioni «aggiornate».

3. Le Parti riaffermano il loro impegno, assunto in virtù della Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti, di riconoscere l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i Paesi e quale obiettivo prioritario della cooperazione internazionale, e di promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo che esso contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti.

4. Le Parti promuovono il lavoro dignitoso e richiamano a questo proposito la Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 97a sessione nel 2008.

5. Le Parti prestano particolare attenzione allo sviluppo e al potenziamento delle misure finalizzate a garantire: (a) la sicurezza e la salute sul lavoro, compresa una compensazione in caso di infortunio o malattia professionale;

684

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(b) condizioni di lavoro dignitose per tutti per quanto riguarda, tra l'altro, salari e guadagni, orari di lavoro e altre condizioni lavorative; (c) sistemi di ispezione del lavoro efficaci; e (d) parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni lavorative.

6. Le Parti riaffermano che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali sul lavoro non può essere addotta o altrimenti utilizzata per legittimare un vantaggio comparativo, e che le norme sul lavoro non possono essere utilizzate a fini protezionistici.

Art. 8.6

Accordi multilaterali sull'ambiente e principi ambientali

1. Le Parti riconoscono il valore della governance e degli accordi internazionali sull'ambiente come risposta della comunità internazionale ai problemi ambientali globali o regionali e sottolineano la necessità di rafforzare le sinergie tra le politiche, le norme e le misure in materia di commercio e di ambiente.

2. Le Parti riaffermano il loro impegno per un'attuazione effettiva nelle loro leggi, regole, regolamentazioni e pratiche nazionali degli accordi multilaterali sull'ambiente di cui sono firmatarie, nonché la loro adesione ai principi ambientali previsti dagli strumenti internazionali di cui all'articolo 8.1 (Contesto e obiettivi).

Art. 8.7

Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile

1. Le Parti si impegnano ad agevolare e a promuovere gli investimenti esteri, il commercio e la distribuzione di merci e servizi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, compresi le tecnologie ambientali, l'energia rinnovabile, le merci e i servizi efficienti sul piano energetico e contrassegnati da marchi ecologici, la produzione biologica e i servizi. In questo contesto affrontano la questione dei relativi ostacoli non tariffari.

2. Le Parti si impegnano ad agevolare e a promuovere gli investimenti esteri, il commercio e la distribuzione di merci e servizi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, compresi le merci e i servizi che rientrano in programmi di commercio equo ed etico.

3. Le Parti incoraggiano pratiche di responsabilità sociale d'impresa nonché la cooperazione tra le imprese in relazione a merci, servizi e tecnologie che contribuiscono alla protezione e allo sviluppo sostenibile nella sua dimensione economica, ambientale e sociale.

4. Le Parti promuovono modelli di consumo e produzione sostenibili.

5. A tale scopo le Parti convengono di scambiarsi opinioni e di considerare la possibilità di cooperare, congiuntamente o bilateralmente, in quest'ambito.

Art. 8.8

Commercio e biodiversità

1. Le Parti riconoscono l'importanza della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità nonché il ruolo del commercio per il perseguimento di questi obiettivi.

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2. A tal fine, le Parti si impegnano a: (a) promuovere l'iscrizione, nelle appendici della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione68 (CITES), delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione o suscettibili di diventarlo; (b) attuare misure efficaci contro il commercio illegale di fauna selvatica; (c) prevenire o controllare l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive in relazione ad attività commerciali; e (d) cooperare, ove necessario, su questioni riguardanti il commercio, la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità, ivi comprese iniziative intese a ridurre la domanda di prodotti provenienti dal commercio illegale di fauna selvatica.

Art. 8.9

Commercio e gestione sostenibile della pesca

1. Le Parti riconoscono l'importanza di garantire la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse marine viventi e degli ecosistemi marini nonché il ruolo del commercio per il perseguimento di questi obiettivi.

2. A tal fine, le Parti si impegnano a: (a) attuare politiche e misure globali, efficaci e trasparenti di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e a perseguire l'esclusione dei prodotti INN dai flussi commerciali; (b) promuovere l'utilizzo delle Linee guida volontarie sui sistemi di documentazione delle catture della FAO; (c) cooperare bilateralmente e nell'ambito di consessi internazionali rilevanti per la lotta contro la pesca INN al fine di conseguire una gestione sostenibile della pesca che agevoli, tra l'altro, lo scambio di informazioni riguardanti le attività di pesca INN; e (d) portare avanti in modo costruttivo il loro impegno nell'ambito dei negoziati dell'OMC in materia di sovvenzioni alla pesca, al fine di adottare un accordo su discipline globali ed efficaci che vietino determinate forme di sovvenzioni alla pesca suscettibili di favorire le sovraccapacità e la pesca eccessiva e che eliminino le sovvenzioni alla pesca INN, riconoscendo che un trattamento speciale e differenziato appropriato ed efficace per i Paesi in via di sviluppo e i Paesi meno avanzati deve essere parte integrante dei negoziati dell'OMC in materia di sovvenzioni alla pesca.

Art. 8.10

Gestione sostenibile delle foreste e commercio associato

1. Le Parti riconoscono l'importanza di una legislazione e di una governance efficaci in materia di foreste, al fine di garantirne la gestione sostenibile e contribuire in tal modo a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la perdita di biodiversità 68

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RS 0.453

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dovute alla deforestazione e al degrado delle foreste naturali e delle torbiere, come conseguenza, tra l'altro, del cambiamento di destinazione d'uso dei suoli per le attività economiche.

2. Intenzionate a contribuire alla gestione sostenibile delle foreste, le Parti si impegnano a promuovere scambi di merci provenienti da foreste gestite in modo sostenibile. A tal fine si adoperano, tra l'altro, per: (a) promuovere l'applicazione efficace della CITES per quanto riguarda le specie di legname minacciate; (b) promuovere lo sviluppo e l'uso di sistemi di certificazione per prodotti forestali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile; (c) combattere il disboscamento illegale migliorando l'applicazione della legge e la governance e garantendo che sia scambiato tra le Parti soltanto legname ottenuto legalmente; e (d) cooperare su questioni riguardanti la gestione sostenibile delle foreste nell'ambito degli accordi bilaterali esistenti e, se necessario, dei consessi multilaterali rilevanti a cui partecipano, tra cui l'iniziativa Riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste (REDD+), come sollecitato dall'Accordo di Parigi69.

Art. 8.11

Commercio e cambiamenti climatici

1. Le Parti riconoscono l'importanza di realizzare gli obiettivi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dell'Accordo di Parigi70 al fine di affrontare l'imminente minaccia del cambiamento climatico e il ruolo del commercio per il perseguimento di questi obiettivi.

2. Ai sensi del paragrafo 1, le Parti: (a) attuano efficacemente l'UNFCCC; (b) attuano efficacemente l'Accordo di Parigi, in virtù del quale il successivo contributo determinato a livello nazionale per ogni Parte rappresenterà un progresso rispetto ai precedenti contributi così determinati e rifletterà la sua massima ambizione possibile, rispecchiando le responsabilità comuni ma differenziate e le rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali; (c) promuovono il contributo del commercio alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, sostenibile e resistente ai cambiamenti climatici; e (d) cooperano, ove necessario, bilateralmente, regionalmente e nell'ambito di consessi internazionali, su questioni riguardanti il cambiamento climatico attinenti al commercio.

69 70

RS 0.814.012 RS 0.814.012

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Art. 8.12

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Cooperazione in consessi internazionali

Nell'ambito di consessi bilaterali, regionali e multilaterali rilevanti a cui partecipano, le Parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all'occupazione in relazione al commercio e agli investimenti che siano di reciproco interesse.

Art. 8.13

Attuazione e consultazioni

1. Le Parti designano organi di contatto ai fini dell'attuazione del presente capitolo.

2. Attraverso gli organi di contatto di cui al paragrafo 1, una Parte può richiedere consultazioni di esperti o consultazioni in seno al Comitato misto per le questioni che rientrano nel presente capitolo. Sulle questioni sollevate le Parti si adoperano per trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti. Possono, se necessario e di comune accordo, consultare le organizzazioni o gli organismi internazionali rilevanti.

3. Le Parti non ricorrono all'arbitrato di cui al capitolo 11 (Composizione delle controversie) per le questioni che rientrano nel presente capitolo. Se così convengono possono ricorrere ai buoni uffici, alla conciliazione o alla mediazione di cui all'articolo 11.2 (Buoni uffici, conciliazione o mediazione). Tali procedure possono iniziare, essere sospese o terminare in qualsiasi momento.

Art. 8.14

Riesame

Il Comitato misto riesamina periodicamente i progressi conseguiti nel perseguire gli obiettivi definiti nel presente capitolo e considera gli sviluppi internazionali rilevanti per individuare campi in cui ulteriori iniziative potrebbero contribuire alla promozione di tali obiettivi.

Capitolo 9: Cooperazione Art. 9.1

Obiettivi

Le Parti si dichiarano pronte a favorire il commercio, la cooperazione economica e il trasferimento di tecnologie al fine di agevolare l'attuazione degli obiettivi generali del presente Accordo, e in particolare, di promuovere le possibilità a livello di scambi e di investimenti derivanti dal presente Accordo e di contribuire allo sviluppo sostenibile.

Art. 9.2

Portata e mezzi

1. I mezzi di cooperazione possono comprendere l'assistenza tecnica nonché lo sviluppo e l'attuazione di azioni congiunte convenute tra le Parti.

2. La cooperazione e l'assistenza tecnica fornita dagli Stati dell'AELS per l'attuazione del presente capitolo si realizzano tramite programmi gestiti dal Segretariato dell'AELS, senza pregiudicare altri programmi di cooperazione bilaterale e assi-

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stenza tecnica che le Parti possono sviluppare negli ambiti contemplati dal presente Accordo, compresi gli accordi complementari.

3. La cooperazione ai sensi del presente capitolo è soggetta alla disponibilità di fondi e risorse di ciascuna Parte. Le spese di cooperazione ai sensi del presente capitolo sono sostenute dalle Parti nei limiti delle loro capacità e per il tramite dei rispettivi canali, secondo modalità da convenire tra le Parti.

Art. 9.3

Ambiti di cooperazione

1. La cooperazione e l'assistenza tecnica possono coprire qualsiasi ambito identificato congiuntamente dalle Parti che può servire a promuovere le capacità delle Parti e dei loro operatori economici di beneficiare dei maggiori scambi e investimenti derivanti dal presente Accordo, compresi: (a) la promozione e l'agevolazione delle esportazioni di merci e servizi verso le altre Parti e la promozione delle opportunità di mercato; (b) il rafforzamento delle capacità istituzionali negli ambiti seguenti, in aggiunta agli ambiti previsti da specifiche disposizioni del presente capitolo: (i) questioni in materia doganale e d'origine, (ii) promozione dell'innovazione tecnologica e divulgazione di informazioni tecnologiche, (iii) agevolazione degli scambi di servizi attraverso lo scambio di informazioni in merito e, ove necessario, qualifiche e norme, (iv) promozione di flussi di investimenti e tecnologie attraverso l'individuazione delle possibilità di investimento e dei canali d'informazione sulla normativa in materia di investimenti, lo scambio di informazioni riguardanti misure per la promozione di investimenti all'estero e un quadro giuridico che favorisca l'aumento dei flussi di investimenti, (v) agevolazione della cooperazione in materia di leggi e pratiche riguardanti la proprietà intellettuale e loro sviluppo, compresa la formazione dei soggetti interessati provenienti dai settori pubblico e privato nonché della società civile, e sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai diritti di proprietà intellettuale, e (vi) aspetti legati al commercio e agli investimenti nel quadro di uno sviluppo sostenibile; (c) la promozione e l'incoraggiamento di contatti d'affari, anche tra imprese, al fine di instaurare relazioni d'affari durature.

Art. 9.4

Agevolazione degli scambi

1. Le Parti promuovono la cooperazione internazionale nell'ambito di consessi multilaterali sull'agevolazione degli scambi ed esaminano le iniziative internazionali rilevanti al fine di individuare ulteriori ambiti all'interno dei quali delle azioni congiunte potrebbero contribuire alla realizzazione dei loro obiettivi comuni.

2. Nell'ambito del presente capitolo e dell'allegato VII (Agevolazione degli scambi), la cooperazione tecnica può coprire ambiti quali: 689

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(a) il rafforzamento delle capacità istituzionali; (b) il trasferimento delle tecnologie comprese nel campo d'applicazione dell'allegato VII (Agevolazione degli scambi); (c) attività di formazione mirate per il servizio delle dogane o per altre agenzie di controllo delle frontiere; e (d) l'individuazione di progetti, partenariati o altre forme di cooperazione specifici tra gli enti delle Parti.

3. Le Parti possono presentare al Comitato misto misure supplementari al fine di agevolare gli scambi tra di esse.

4. Se lo ritengono necessario, le Parti possono concludere accordi di cooperazione complementari che permettano loro di realizzare gli obiettivi di cui all'allegato VII (Agevolazione degli scambi).

Art. 9.5

Regolamenti tecnici

Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di agevolare l'accesso ai rispettivi mercati. A tale scopo cooperano in particolare per: (a) rafforzare il ruolo delle norme internazionali come base per i regolamenti tecnici, incluse le procedure di valutazione della conformità; (b) promuovere l'accreditamento degli organismi preposti alla valutazione della conformità in base alle norme e alle linee guida rilevanti dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI); e (c) promuovere il riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità degli organismi di valutazione della conformità che sono stati riconosciuti nel quadro di accordi multilaterali appropriati tra i loro rispettivi sistemi o organismi di accreditamento.

Art. 9.6

Misure sanitarie e fitosanitarie

Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie al fine di aumentare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di migliorare i loro sistemi sanitari e fitosanitari.

Art. 9.7

Concorrenza

Le Parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e del rafforzamento delle capacità per quanto riguarda la normativa e la politica in materia di concorrenza. In questo senso e nel rispetto della disponibilità di fondi prevista dai rispettivi strumenti e programmi di cooperazione, le Parti si impegnano a portare avanti attività di assistenza tecnica per quanto riguarda: (a) il rafforzamento delle capacità; 690

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(b) lo sviluppo e l'attuazione di leggi e regolamentazioni in materia di concorrenza; (c) lo scambio di informazioni su leggi e regolamentazioni in materia di concorrenza; e (d) altre attività di cooperazione nell'ambito dello sviluppo e dell'attuazione di leggi e regolamentazioni in materia di concorrenza.

Art. 9.8

Appalti pubblici

1. Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione al fine di comprendere meglio i rispettivi sistemi d'appalto pubblici e di migliorare l'accesso ai rispettivi mercati, in particolare per le piccole imprese fornitrici. Nel caso dell'Ecuador, i prestatori di servizi delle micro-imprese e delle piccole e medie imprese includono gli Actores de la Economia Popular y Solidaria («AEPYS», attori dell'economia popolare e solidale).

2. Le Parti si impegnano a cooperare in ambiti quali: (a) lo sviluppo e l'utilizzo di comunicazioni elettroniche nei sistemi d'appalto pubblici; (b) lo scambio di esperienze e informazioni, ad esempio sui quadri normativi, sulle migliori pratiche e sulle statistiche; (c) il rafforzamento delle capacità e l'assistenza tecnica ai prestatori di servizi per quanto riguarda l'accesso agli appalti pubblici; (d) il rafforzamento istituzionale per l'attuazione del presente capitolo, ivi compresa la formazione del personale governativo; o (e) l'agevolazione dell'individuazione di progetti, partenariati o altre forme di cooperazione specifici tra di esse.

Art. 9.9

Organi di contatto

Le Parti si scambiano i nominativi e gli indirizzi degli organi di contatto designati per questioni concernenti la cooperazione.

Art. 9.10

Sottocomitato per la cooperazione

1. Con il presente Accordo è istituito un Sottocomitato per la cooperazione.

2. Il mandato del Sottocomitato per la cooperazione è stabilito nell'allegato XVIII (Mandato del Sottocomitato per la cooperazione).

Art. 9.11

Non applicazione della composizione delle controversie

Le disposizioni del presente capitolo hanno natura cooperativa e non sono soggette alle disposizioni sulla composizione delle controversie del capitolo 11 (Composizione delle controversie).

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Capitolo 10: Disposizioni istituzionali Art. 10

Comitato misto

1. Con il presente Accordo le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-Ecuador (di seguito denominato «Comitato misto»), composto da rappresentanti di ogni Parte.

2. Il Comitato misto: (a) sorveglia ed esamina l'attuazione del presente Accordo; (b) considera la possibilità di eliminare ulteriori ostacoli agli scambi e altre misure restrittive degli scambi tra le Parti; (c) segue gli sviluppi del presente Accordo; (d) sorveglia i lavori di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro istituiti in virtù del presente Accordo; (e) si adopera per risolvere eventuali controversie che possono sorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo; e (f) esamina ogni altra questione che potrebbe incidere sul funzionamento del presente Accordo.

3. Il Comitato misto può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro che lo assistano nell'adempimento dei propri compiti. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo, il Comitato misto decide della loro composizione e del loro mandato.

4. Il Comitato misto può prendere decisioni in virtù delle disposizioni del presente Accordo. Su altre questioni, può formulare raccomandazioni.

5. Il Comitato misto prende decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo. Il Comitato misto può prendere decisioni e formulare raccomandazioni su questioni che riguardano soltanto uno o più Stati dell'AELS e l'Ecuador. Il comune accordo deve essere raggiunto soltanto tra queste Parti, e la decisione o raccomandazione è applicabile soltanto ad esse.

6. Il Comitato misto si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo. In seguito si riunisce in funzione delle esigenze, ma normalmente una volta ogni due anni. Le riunioni sono presiedute congiuntamente da uno Stato dell'AELS e dall'Ecuador.

7. Ogni Parte può richiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta alle altre Parti, la convocazione di una riunione straordinaria del Comitato misto. La riunione ha luogo entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, salvo altrimenti convenuto dalle Parti.

8. Se un rappresentante di una Parte in seno al Comitato misto ha accettato una decisione subordinata all'adempimento di requisiti legali nazionali, la decisione entra in vigore il giorno in cui l'ultima Parte notifica l'adempimento dei propri requisiti nazionali, salvo altrimenti
disposto nella decisione stessa. Il Comitato misto può stabilire che la decisione entri in vigore per le Parti che hanno adempiuto i loro requisiti legali nazionali, a condizione che l'Ecuador figuri tra queste.

9. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

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Capitolo 11: Composizione delle controversie Art. 11.1

Portata e campo d'applicazione

1. L'obiettivo del presente capitolo è la composizione delle controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, in particolare se una Parte ritenga che una misura sia incompatibile con lo stesso. Salvo altrimenti disposto del presente Accordo, si applica il presente capitolo.

2. Le controversie che rientrano contemporaneamente nei campi d'applicazione del presente Accordo e dell'Accordo OMC possono essere risolte nel foro scelto a tale scopo dalla Parte attrice71. Il foro scelto è esclusivo.

3. Ai fini del paragrafo 2 si considera scelta la procedura di composizione delle controversie contemplata nell'Accordo OMC se una Parte richiede l'istituzione di un tribunale arbitrale di cui all'articolo 6 dell'Intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie72, mentre si considera scelta la procedura di composizione delle controversie contemplata nel presente Accordo se viene presentata domanda di arbitrato secondo l'articolo 11.4 paragrafo 1 (Istituzione di un tribunale arbitrale).

Art. 11.2

Buoni uffici, conciliazione e mediazione

1. I buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono procedure adottate volontariamente su decisione concorde delle Parti. Possono iniziare e terminare in qualsiasi momento. Possono inoltre continuare mentre sono in corso le procedure di un tribunale arbitrale istituito conformemente al presente capitolo.

2. Le procedure che prevedono i buoni uffici, la conciliazione o la mediazione sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in nessun'altra procedura.

Art. 11.3

Consultazioni

1. Le Parti si impegnano in qualsiasi momento a interpretare e applicare il presente Accordo in modo concorde e si adoperano, mediante la cooperazione e le consultazioni, per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente su qualsiasi questione sollevata in relazione al presente articolo.

2. Ogni Parte può richiedere per scritto consultazioni con un'altra Parte se ritiene che una misura sia incompatibile con il presente Accordo. La richiesta specifica la misura in questione e indica la base giuridica su cui si fonda il reclamo. Contemporaneamente, la Parte attrice notifica per scritto la domanda alle altre Parti. La Parte convenuta vi risponde entro dieci giorni dal suo ricevimento. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto, salvo altrimenti concordato dalle Parti che effettuano o che ricevono la domanda di consultazioni. Le consultazioni possono svolgersi secondo ogni modalità tecnica convenuta dalle Parti in causa.

71 72

Ai fini del presente capitolo, i termini «Parte», «Parte in causa», «Parte attrice» e «Parte convenuta» possono designare una o più Parti.

RS 0.632.20, allegato 2

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3. Le consultazioni prendono avvio entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle relative a merci deperibili, iniziano entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni. Se la Parte convenuta non risponde entro dieci giorni o non avvia consultazioni entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, o entro 15 giorni in casi urgenti, la Parte attrice è autorizzata a richiedere l'istituzione di un tribunale arbitrale conformemente all'articolo 11.4 (Istituzione di un tribunale arbitrale).

4. Le Parti in causa forniscono informazioni sufficienti per consentire di esaminare a fondo in che modo una misura sia incompatibile con il presente Accordo e trattano le informazioni confidenziali scambiate nel corso delle consultazioni allo stesso modo in cui le tratta la Parte che le fornisce.

5. Le consultazioni sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti derivanti da qualsiasi altra procedura.

6. Le Parti in causa informano le altre Parti su ogni composizione consensuale.

Art. 11.4

Istituzione di un tribunale arbitrale

1. Se le consultazioni di cui all'articolo 11.3 (Consultazioni) non conducono alla composizione della controversia entro 60 giorni, o entro 30 giorni in casi urgenti, compresi quelli riguardanti le merci deperibili, dal ricevimento della domanda di consultazioni da parte della Parte convenuta, la controversia può essere deferita a un tribunale arbitrale mediante domanda scritta della Parte attrice alla Parte convenuta.

Una copia della domanda è trasmessa a tutte le altre Parti affinché possano decidere se partecipare alla procedura arbitrale.

2. La domanda di istituzione di un tribunale arbitrale identifica la misura specifica o l'altro oggetto in questione e fornisce una breve sintesi della base legale su cui si fonda il reclamo.

3. Il tribunale arbitrale è composto da tre membri, nominati conformemente alle Regole opzionali di arbitraggio nelle dispute tra due Stati della Corte permanente di arbitrato, in vigore dal 20 ottobre 1992 (di seguito denominate «Regole opzionali»), mutatis mutandis.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, se non sono stati nominati tutti e tre i membri, le nomine necessarie sono effettuate, su richiesta di una delle Parti in causa, dal direttore generale dell'OMC, in qualità di autorità con potere di nomina. Se il direttore generale dell'OMC è impossibilitato ad agire o è cittadino di una delle Parti in causa, il direttore generale aggiunto dell'OMC agisce in qualità di autorità con potere di nomina. Se il direttore generale aggiunto dell'OMC si rifiuta di agire o non effettua le nomine entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di una delle Parti in causa, ciascuna delle Parti in causa può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia (CIG) di effettuare le nomine.

5. Gli arbitri sono indipendenti e imparziali e possiedono conoscenze teoriche o pratiche specialistiche in materia di diritto, commercio internazionale o composizione delle controversie nell'ambito di accordi commerciali internazionali.

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6. Salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di istituzione del tribunale arbitrale, i termini di riferimento per il tribunale arbitrale sono i seguenti: «Esaminare alla luce delle disposizioni pertinenti del presente Accordo la questione per la quale è stata richiesta l'istituzione di un tribunale arbitrale in base all'articolo 11.4 (Istituzione di un tribunale arbitrale) e trarre conclusioni di diritto e di fatto motivandole e, se necessario, formulando raccomandazioni per la composizione della controversia e per l'attuazione della decisione».

7. Se più di una Parte chiede l'istituzione di un tribunale arbitrale per la stessa questione o se l'azione riguarda più Parti, è istituito un tribunale arbitrale unico per esaminare i reclami concernenti la stessa questione.

8. Una Parte che non è coinvolta nella controversia è autorizzata, mediante notifica scritta alle Parti in causa, a presentare le sue considerazioni scritte al tribunale arbitrale, a ricevere considerazioni scritte dalle Parti in causa, compresi eventuali allegati, ad assistere alle udienze e a pronunciarsi oralmente.

Art. 11.5

Procedure del tribunale arbitrale

1. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo o convenuto dalle Parti in causa, le procedure del tribunale arbitrale sono disciplinate dalle Regole opzionali, mutatis mutandis73.

2. Il tribunale arbitrale esamina la questione per la quale è stata richiesta la sua istituzione alla luce delle disposizioni pertinenti del presente Accordo, interpretate conformemente alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico.

3. Il tribunale arbitrale stabilisce il suo piano di lavoro accordando alle Parti in causa un periodo di tempo adeguato per conformarsi a tutte le fasi delle procedure.

4. Le procedure si svolgono in inglese. Le udienze del tribunale arbitrale sono aperte al pubblico, salvo altrimenti disposto dalle Parti in causa.

5. Il luogo in cui si tengono le udienze del tribunale arbitrale, se si tengono dal vivo, è deciso di comune accordo dalle Parti in causa, altrimenti, si tengono all'Aia, nei Paesi Bassi.

6. Non sono ammesse comunicazioni ex parte con il tribunale arbitrale su questioni sottoposte al suo esame.

7. Tutti i documenti e tutte le informazioni che una Parte trasmette al tribunale arbitrale sono al contempo trasmessi da tale Parte all'altra Parte in causa.

8. Le Parti trattano in modo confidenziale le informazioni presentate al tribunale arbitrale e dichiarate confidenziali dalla Parte che le ha trasmesse.

73

I seguenti articoli delle Regole opzionali non sono applicabili: articolo 26 (Misure di protezione provvisorie), articolo 35 (Interpretazione dell'aggiudicazione) e articolo 37 (Aggiudicazione supplementare).

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9. Le decisioni del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei voti. Qualsiasi membro può esprimere pareri distinti su questioni non unanimemente condivise. Il tribunale arbitrale non è tenuto a rivelare quali membri facciano parte della maggioranza e quali della minoranza.

10. Le spese del tribunale arbitrale sono sostenute in parti uguali dalle Parti in causa.

Art. 11.6

Rapporti del tribunale arbitrale

1. Di norma il tribunale arbitrale presenta alle Parti in causa, entro 90 giorni dalla sua istituzione, un rapporto iniziale contenente le sue considerazioni e decisioni. Una Parte in causa può sottoporre per scritto al tribunale arbitrale commenti relativi al rapporto iniziale entro 30 giorni dal suo ricevimento. Di norma il tribunale arbitrale presenta alle Parti in causa un rapporto finale entro 45 giorni dal ricevimento del rapporto iniziale. Per le questioni urgenti, comprese quelle relative a merci deperibili, il tribunale arbitrale si impegna ad accelerare la procedura di conseguenza.

2. Il rapporto finale, nonché qualsiasi rapporto di cui agli articoli 11.8 (Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale) e 11.9 (Compensazione e sospensione dei vantaggi), è comunicato alle Parti. I rapporti sono resi pubblici, salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa.

3. Ogni decisione presa dal tribunale arbitrale in virtù di una disposizione del presente capitolo è definitiva e vincolante per le Parti in causa.

Art. 11.7

Sospensione o conclusione delle procedure del tribunale arbitrale

1. Previo consenso delle Parti in causa, il tribunale arbitrale può sospendere il suo operato in qualsiasi momento per un periodo non superiore ai 12 mesi. Qualora l'operato del tribunale arbitrale sia stato sospeso per oltre 12 mesi, viene meno la sua autorità di comporre la controversia, salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa.

2. La Parte attrice può ritirare il suo reclamo in qualsiasi momento prima della pubblicazione del rapporto iniziale. Tale ritiro non pregiudica il suo diritto di presentare un nuovo reclamo concernente la stessa questione.

3. Le Parti in causa possono convenire in qualsiasi momento di terminare le procedure del tribunale arbitrale istituito in virtù del presente Accordo informando congiuntamente per scritto il presidente del tribunale.

4. In qualsiasi fase della procedura precedente la presentazione del rapporto finale il tribunale arbitrale può proporre alle Parti in causa di comporre la controversia in via amichevole.

Art. 11.8

Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale

1. La Parte convenuta si conforma prontamente alla decisione del tribunale arbitrale. Nell'impossibilità di farlo, le Parti in causa si adoperano per convenire un termine ragionevole a tale scopo. In assenza di tale accordo entro 45 giorni dalla pubblicazione del rapporto finale, ogni Parte in causa può chiedere al tribunale arbitrale originario di fissare un periodo di tempo ragionevole tenendo conto delle 696

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particolari circostanze del caso. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

2. La Parte convenuta notifica all'altra Parte la misura adottata per conformarsi alla decisione del rapporto finale e fornisce una descrizione sufficientemente dettagliata di come tale misura sia conforme alla decisione, consentendo all'altra Parte di valutare la misura.

3. Un eventuale disaccordo circa l'esistenza di una misura in grado di attuare la decisione del rapporto finale o circa la compatibilità di tale misura con la decisione è risolto dallo stesso tribunale arbitrale, su richiesta di una Parte in causa, prima che possa essere chiesta una compensazione o applicata la sospensione di determinati vantaggi ai sensi dell'articolo 11.9 (Compensazione e sospensione dei vantaggi). Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 11.9

Compensazione e sospensione dei vantaggi

1. Se la Parte convenuta non si conforma alla decisione del tribunale arbitrale di cui all'articolo 11.8 (Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale) o se la Parte attrice notifica che non intende conformarsi alla decisione del rapporto finale, la Parte convenuta, su richiesta della Parte attrice, avvia consultazioni finalizzate a stabilire una compensazione reciprocamente accettabile. Se non si raggiunge un'intesa entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, la Parte attrice è autorizzata a sospendere la concessione di determinati vantaggi garantiti dal presente Accordo, ma soltanto in modo equivalente a quelli interessati dalla misura giudicata incompatibile con il presente Accordo dal tribunale arbitrale.

2. Nel valutare i vantaggi da sospendere, la Parte attrice sospende dapprima quelli concernenti lo stesso settore o gli stessi settori interessati dalla misura giudicata incompatibile con il presente Accordo dal tribunale arbitrale. Se la Parte attrice ritiene che non sia possibile o efficace sospendere determinati vantaggi nello stesso settore o negli stessi settori, essa può sospendere determinati vantaggi in altri settori.

3. La Parte attrice notifica alla Parte convenuta i vantaggi che intende sospendere, i motivi e la data di inizio della sospensione, al più tardi 30 giorni prima della data in cui la sospensione inizia ad avere effetto. Entro 15 giorni dal ricevimento della notifica, la Parte convenuta può chiedere al tribunale arbitrale originario di giudicare se i vantaggi che la Parte attrice intende sospendere siano equivalenti a quelli interessati dalla misura ritenuta incompatibile con il presente Accordo e se la sospensione proposta sia conforme ai paragrafi 1 e 2. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 45 giorni dal ricevimento della domanda. Nessun vantaggio può essere sospeso prima che il tribunale arbitrale abbia emanato la sua decisione.

4. La compensazione e la sospensione dei vantaggi sono misure temporanee e possono essere applicate dalla Parte attrice soltanto fino a quando la misura ritenuta incompatibile con il presente Accordo non sia revocata o modificata in modo da essere conforme al presente Accordo o fino a quando le Parti in causa non abbiano risolto la questione in altro modo.

5. Su richiesta di una delle Parti in causa, il tribunale arbitrale originario decide in merito alla conformità del rapporto finale con le misure esecutive adottate dopo la 697

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sospensione dei vantaggi e, alla luce di questa decisione, stabilisce se sia necessario porre fine alla sospensione dei vantaggi o modificarla. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 11.10

Altre disposizioni

1. Nei limiti del possibile, il tribunale arbitrale di cui agli articoli 11.8 (Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale) e 11.9 (Compensazione e sospensione dei vantaggi) è composto dagli stessi arbitri che hanno pubblicato il rapporto finale. Se un membro del tribunale arbitrale originario non è disponibile, la nomina di un membro sostitutivo si svolge conformemente alla procedura di selezione applicata per l'arbitro originario.

2. Ogni periodo di tempo menzionato nel presente capitolo può essere modificato di comune accordo dalle Parti in causa o, su richiesta di una di esse, dal tribunale arbitrale.

3. Se un tribunale arbitrale ritiene di non potersi attenere a un determinato periodo di tempo previsto nel presente capitolo, è tenuto a informare per scritto le Parti in causa e a indicare il periodo supplementare che considera necessario. Il periodo di tempo supplementare non dovrebbe superare i 30 giorni.

Capitolo 12: Disposizioni finali Art. 12.1

Allegati e appendici

Gli allegati del presente Accordo, incluse le relative appendici, costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 12.2

Emendamenti

1. Ogni Parte può sottoporre al Comitato misto, per esame e raccomandazione, proposte di emendamento del presente Accordo.

2. Gli emendamenti del presente Accordo sono soggetti a ratifica, accettazione o approvazione.

3. Salvo altrimenti convenuto, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno uno Stato dell'AELS e l'Ecuador hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. Per uno Stato dell'AELS che deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo la data in cui almeno uno Stato dell'AELS e l'Ecuador hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, l'emendamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento.

4. Fatti salvi i paragrafi 1­3, il Comitato misto può decidere di modificare gli allegati e le appendici del presente Accordo. Se una Parte ha accettato una decisione soggetta all'adempimento di requisiti legali nazionali, la decisione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui l'ultima Parte ha notificato al 698

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Depositario l'adempimento dei suoi requisiti nazionali, salvo diversamente disposto nella decisione.

5. Gli emendamenti su questioni concernenti soltanto uno o più Stati dell'AELS e l'Ecuador sono convenuti tra le Parti interessate.

6. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

7. Una Parte può applicare un emendamento provvisoriamente, fatti salvi i suoi requisiti legali nazionali. L'applicazione provvisoria di emendamenti è notificata al Depositario.

Art. 12.3

Adesione

1. Ogni Stato che diviene membro dell'AELS può aderire al presente Accordo, a condizioni e modalità da convenire tra le Parti e lo Stato aderente.

2. Per lo Stato aderente, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui lo Stato aderente e l'ultima Parte hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dei termini di adesione.

Art. 12.4

Ritiro ed estinzione

1. Ogni Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta al Depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Depositario riceve la notifica.

2. Se l'Ecuador si ritira dal presente Accordo, esso cessa di avere effetto a decorrere dalla data in cui il ritiro diviene effettivo.

3. Ogni Stato dell'AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio74 cessa ipso facto di essere Parte del presente Accordo il giorno stesso in cui il ritiro diviene effettivo.

Art. 12.5

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione.

Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno uno Stato dell'AELS e l'Ecuador hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Per uno Stato dell'AELS che deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo la data in cui almeno uno Stato dell'AELS e l'Ecuador hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento.

74

RS 0.632.31

699

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4. Conformemente ai propri requisiti legali nazionali, ogni Parte può applicare provvisoriamente il presente Accordo. L'applicazione provvisoria del presente Accordo è notificata al Depositario.

Art. 12.6

Depositario

Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Sauðárkrókur il 25 giugno 2018 in due esemplari originali, uno in inglese e l'altro in spagnolo, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze prevale il testo inglese. Gli originali sono depositati presso il Depositario, il quale provvede a trasmettere copie certificate a tutte le Parti.

(Seguono le firme)

700

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Indice Preambolo Capitolo 1 Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 1.4 Art. 1.5 Art. 1.6 Art. 1.7 Capitolo 2 Art. 2.1 Art. 2.2 Art. 2.3 Art. 2.4 Art. 2.5 Art. 2.6 Art. 2.7 Art. 2.8

Disposizioni generali Obiettivi Portata e campo d'applicazione Relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo Rapporto con altri accordi internazionali Adempimento degli obblighi Trasparenza Imposizione fiscale

Art. 2.9 Art. 2.10 Art. 2.11 Art. 2.12 Art. 2.13 Art. 2.14 Art. 2.15 Art. 2.16 Art. 2.17 Art. 2.18 Art. 2.19 Art. 2.20 Art. 2.21 Art. 2.22

Scambi di merci Campo d'applicazione Dazi all'importazione Dazi all'esportazione Regole d'origine e cooperazione amministrativa in materia doganale Valutazione in dogana Restrizioni quantitative Spese e formalità Trattamento nazionale in materia di imposizione fiscale e regolamentazioni nazionali Sistema andino delle fasce di prezzo Sovvenzioni all'esportazione di prodotti agricoli Regolamenti tecnici Misure sanitarie e fitosanitarie Agevolazione degli scambi Sovvenzioni e misure compensative Antidumping Misure di salvaguardia globali Misure di salvaguardia bilaterali Imprese commerciali di Stato Eccezioni generali Eccezioni in materia di sicurezza Bilancia dei pagamenti Sottocomitato per gli scambi di merci

Capitolo 3 Art. 3.1 Art. 3.2 Art. 3.3 Art. 3.4 Art. 3.5 Art. 3.6 Art. 3.7

Scambi di servizi Portata e campo d'applicazione Inserimento delle disposizioni del GATS Definizioni Trattamento della nazione più favorita Accesso al mercato Trattamento nazionale Impegni aggiuntivi 701

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Art. 3.8 Art. 3.9 Art. 3.10 Art. 3.11 Art. 3.12 Art. 3.13 Art. 3.14 Art. 3.15 Art. 3.16 Art. 3.17 Art. 3.18 Art. 3.19 Art. 3.20 Art. 3.21

Regolamentazione nazionale Riconoscimento Circolazione di persone fisiche Trasparenza Monopoli e prestatori esclusivi di servizi Pratiche commerciali Pagamenti e trasferimenti Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti Sovvenzioni Eccezioni Elenchi di impegni specifici Modifica degli elenchi Riesame Allegati

Capitolo 4 Art. 4.1 Art. 4.2 Art. 4.3 Art.4.4 Art. 4.5 Art. 4.6 Art. 4.7 Art. 4.8 Art. 4.9 Art. 4.10 Art. 4.11 Art. 4.12

Stabilimenti commerciali Portata e campo d'applicazione Definizioni Trattamento nazionale Riserve Personale chiave Diritto di regolamentare Trasparenza Pagamenti e trasferimenti Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti Eccezioni generali Eccezioni in materia di sicurezza Riesame

Capitolo 5 Art. 5

Protezione della proprietà intellettuale Protezione della proprietà intellettuale

Capitolo 6 Art. 6.1 Art. 6.2 Art. 6.3 Art. 6.4 Art. 6.5 Art. 6.6 Art. 6.7 Art. 6.8 Art. 6.9 Art. 6.10 Art. 6.11 Art. 6.12 Art. 6.13 Art. 6.14 Art. 6.15 Art. 6.16

Appalti pubblici Portata e campo d'applicazione Definizioni Sicurezza ed eccezioni generali Trattamento nazionale e non discriminazione Utilizzo di mezzi elettronici Gestione degli appalti Regole d'origine Compensazioni Informazioni sul sistema degli appalti Avvisi Condizioni di partecipazione Sistemi di registrazione e procedure di qualificazione Informazioni sulle decisioni degli enti aggiudicatori Elenchi multiuso Documentazione di gara Specifiche tecniche

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Art. 6.17 Art. 6.18 Art. 6.19 Art, 6.20 Art. 6.21 Art. 6.22 Art. 6.23 Art. 6.24 Art. 6.25 Art. 6.26

FF 2019

Art. 6.27 Art. 6,28

Modifiche alla documentazione di gara e alle specifiche tecniche Termini Procedure di gara a trattativa privata Aste elettroniche Trattative Trattamento delle offerte Aggiudicazione degli appalti Trasparenza delle informazioni sugli appalti Divulgazione delle informazioni Procedure nazionali di ricorso in caso di contestazione del prestatore di servizi Modifiche e rettifiche del campo d'applicazione Negoziati futuri

Capitolo 7 Art. 7.1 Art. 7.2 Art. 7.3 Art. 7.4 Art. 7.5

Concorrenza Principi generali Regole di concorrenza Cooperazione Consultazioni Composizione delle controversie

Capitolo 8 Art. 8.1 Art. 8.2 Art. 8.3 Art. 8.4

Art. 8.8 Art. 8.9 Art. 8.10 Art. 8.11 Art. 8.12 Art. 8.13 Art. 8.14

Commercio e sviluppo sostenibile Contesto e obiettivi Campo d'applicazione Diritto di regolamentare e livelli di protezione Mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'attuazione di leggi, regolamentazioni e norme Norme e accordi internazionali sul lavoro Accordi multilaterali sull'ambiente e principi ambientali Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile Commercio e biodiversità Commercio e gestione sostenibile della pesca Gestione sostenibile delle foreste e commercio associato Commercio e cambiamenti climatici Cooperazione in consessi internazionali Attuazione e consultazioni Riesame

Capitolo 9 Art. 9.1 Art. 9.2 Art. 9.3 Art. 9.4 Art. 9.5 Art. 9.6 Art. 9.7 Art. 9.8 Art. 9.9

Cooperazione Obiettivi Portata e mezzi Ambiti di cooperazione Agevolazione degli scambi Regolamenti tecnici Misure sanitarie e fitosanitarie Concorrenza Appalti pubblici Organi di contatto

Art. 8.5 Art. 8.6 Art. 8.7

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Art. 9.10 Art. 9.11

Sottocomitato per la cooperazione Non applicazione della composizione delle controversie

Capitolo 10 Art. 10

Disposizioni istituzionali Comitato misto

Capitolo 11 Art. 11.1 Art. 11.2 Art. 11.3 Art. 11.4 Art. 11.5 Art. 11.6 Art. 11.7 Art. 11.8 Art. 11.9 Art. 11.10

Composizione delle controversie Portata e campo d'applicazione Buoni uffici, conciliazione e mediazione Consultazioni Istituzione di un tribunale arbitrale Procedure del tribunale arbitrale Rapporti del tribunale arbitrale Sospensione o conclusione delle procedure del tribunale arbitrale Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale Compensazione e sospensione dei vantaggi Altre disposizioni

Capitolo 12 Art. 12.1 Art. 12.2 Art. 12.3 Art. 12.4 Art. 12.5 Art. 12.6

Disposizioni finali Allegati e appendici Emendamenti Adesione Ritiro ed estinzione Entrata in vigore Depositario

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Elenco degli allegati75 Annex I

Annex II Annex III Annex IV Annex V Annex VI Annex VII Annex VIII Annex IX

Annex X

Annex XI Annex XII Annex XIII Annex XIV Annex XV

Annex XVI Annex XVII Annex XVIII

75

Rules of Origin Appendix 1 to Annex 1 on Product Specific Rules Appendix 2 to Annex 1 on EUR1 Certificate Appendix 3 to Annex 1 on Origin Declaration Schedule of Tariff Commitments on Goods ­ Ecuador Schedule of Tariff Commitments on Goods ­ Iceland Schedule of Tariff Commitments on Goods ­ Norway Schedule of Tariff Commitments on Goods ­ Switzerland National Treatment and Quantitative Restrictions Trade Facilitation Mandate of the Sub-Committee on Trade in Goods Schedules of Specific Commitments Appendix 1 to Annex IX Ecuador Appendix 2 to Annex IX Iceland Appendix 3 to Annex IX Liechtenstein Appendix 4 to Annex IX Norway Appendix 5 to Annex IX Switzerland List of MFN Exemptions Appendix 1 to Annex X Ecuador Appendix 2 to Annex X Iceland Appendix 3 to Annex X Liechtenstein Appendix 4 to Annex X Norway Appendix 5 to Annex X Switzerland Financial Services Telecommunications Services Movement of Natural Persons Supplying Services Maritime Transport and Related Services List of Reservations Appendix 1 to Annex XV Ecuador Appendix 2 to Annex XV Iceland Appendix 3 to Annex XV Liechtenstein Appendix 4 to Annex XV Norway Appendix 5 to Annex XV Switzerland Protection of Intellectual Property Government Procurement Mandate of the Sub-Committee on Cooperation Record of Understanding

Gli allegati dell'Accordo non sono pubblicati nella RU. Possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, e sono disponibili solo in lingua inglese sul sito Internet del Segretariato dell'AELS: www.efta.int. > Free Trade > Free Trade Agreement > Ecuador.

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