19.036 Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia del 22 maggio 2019

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva l'Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

22 maggio 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2019-0210

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Compendio L'Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio e l'Indonesia è stato firmato il 16 dicembre 2018 a Giacarta.

L'Accordo corrisponde in ampia misura ai nuovi accordi di libero scambio (ALS) svizzeri e ha un campo d'applicazione settoriale molto vasto. Le sue disposizioni concernono gli scambi di merci, gli ostacoli tecnici agli scambi, le misure sanitarie e fitosanitarie, le regole d'origine, l'agevolazione degli scambi, gli scambi di servizi, gli investimenti, la protezione della proprietà intellettuale, la concorrenza, la cooperazione tecnica e lo sviluppo delle capacità, la composizione delle controversie nonché il commercio e lo sviluppo sostenibile. Nel settore degli appalti pubblici l'Accordo contiene disposizioni sulla trasparenza e una clausola evolutiva. L'Accordo permetterà di migliorare in generale la certezza del diritto e la prevedibilità delle relazioni commerciali bilaterali e di rafforzare la collaborazione tra le autorità. Viene inoltre istituito un Comitato misto incaricato di vigilare sull'attuazione dell'Accordo.

Situazione iniziale Per un Paese come la Svizzera, fortemente orientato all'esportazione verso mercati di sbocco diversificati in tutto il mondo, la conclusione di nuovi accordi di libero scambio e l'aggiornamento di quelli esistenti con partner commerciali al di fuori dell'Unione europea (UE) rappresentano ­ unitamente all'appartenenza all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e agli accordi bilaterali con l'UE ­ un importante strumento della propria politica economica esterna, volto a migliorare l'accesso ai mercati internazionali. Gli ALS contribuiscono a evitare o superare le discriminazioni derivanti da accordi preferenziali conclusi dai nostri partner commerciali con Paesi concorrenti.

L'Accordo di partenariato economico globale (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA) con l'Indonesia estende la rete di libero scambio della Svizzera e offre un vantaggio concorrenziale alle imprese svizzere rispetto ai loro concorrenti di altri Stati che non dispongono di un ALS con l'Indonesia.

Contenuto del progetto Con l'entrata in vigore dell'Accordo, oltre il 78 per cento delle attuali esportazioni svizzere in Indonesia sarà esentato da dazi doganali; una quota che salirà al 98 per cento allo
scadere dell'ultimo termine previsto per l'abolizione dei dazi, ossia dopo 12 anni. Per quanto riguarda gli ostacoli tecnici agli scambi e le misure sanitarie e fitosanitarie, l'Accordo mira a ridurre gli ostacoli non tariffari al commercio.

Quanto agli scambi di servizi, il CEPA riprende, con alcune modifiche, il campo d'applicazione, le definizioni e le principali disposizioni dell'Accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi (GATS). Il relativo capitolo è completato da alcuni allegati settoriali contenenti norme specifiche che vanno al di là di quelle del GATS.

L'Accordo migliora inoltre la certezza del diritto per gli investitori. Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, le disposizioni si rifanno in parte alle norme

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dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS), oltrepassandone in determinati casi il campo d'applicazione.

Il CEPA prevede un'attuazione coerente, orientata ai principi delle relazioni internazionali e all'obiettivo dello sviluppo sostenibile. In quest'ottica, nel preambolo sono riaffermati, tra l'altro, i valori fondamentali e i principi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), mentre altre disposizioni riguardano le questioni ambientali e le norme sul lavoro rilevanti per il commercio. Sul piano istituzionale viene costituito un Comitato misto incaricato di vigilare sull'applicazione dell'Accordo, di svilupparlo ulteriormente e di svolgere consultazioni. Per le controversie che non possono essere risolte mediante consultazioni, l'Accordo prevede una procedura di arbitrato vincolante.

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Indice Compendio

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1

Situazione iniziale 1.1 Contesto internazionale 1.2 Situazione politico-economica e politica economica estera dell'Indonesia 1.3 Relazioni e accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Indonesia 1.4 Commercio e investimenti tra la Svizzera e l'Indonesia 1.5 Altre soluzioni esaminate 1.6 Svolgimento ed esito dei negoziati 1.7 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

4358 4358

2

Procedura preliminare

4363

3

Punti essenziali dell'Accordo 3.1 Contenuto e valutazione dell'Accordo 3.2 Versioni linguistiche dell'Accordo

4364 4364 4366

4

Commento ai singoli articoli dell'Accordo 4.1 Preambolo 4.2 Capitolo 1 Disposizioni generali (art. 1.1­1.8) 4.3 Capitolo 2 Scambi di merci (art. 2.1­2.23) 4.3.1 Allegato I sulle regole d'origine 4.3.2 Allegato VI sulle agevolazioni degli scambi 4.4 Capitolo 3 Scambi di servizi (art. 3.1­3.21) 4.4.1 Allegato IX sulla circolazione di persone fisiche che forniscono servizi 4.4.2 Allegato X sul riconoscimento delle qualifiche dei prestatori di servizi 4.4.3 Allegato XI sul riconoscimento della certificazione di competenza e formazione dei marittimi che prestano servizio a bordo di navi registrate in Svizzera 4.4.4 Allegato XIII sui servizi di telecomunicazione 4.4.5 Allegato XIV sui servizi finanziari 4.4.6 Allegato XV sul turismo e sui servizi di viaggio 4.4.7 Impegni specifici (art. 3.18 e allegato XII) 4.5 Capitolo 4 Investimenti 4.5.1 Disposizioni del capitolo 4 (art. 4.1­4.13) 4.5.2 Impegni specifici (art. 4.5 e allegato XVI) 4.6 Capitolo 5 Protezione della proprietà intellettuale 4.6.1 Disposizioni del capitolo 5 (art. 5) 4.6.2 Allegato XVII sulla protezione della proprietà intellettuale

4367 4367 4367 4368 4375 4377 4378

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4359 4360 4360 4361 4362 4363

4380 4380 4381 4381 4382 4383 4384 4385 4385 4387 4388 4388 4388

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4.7 4.8 4.9 4.10

Capitolo 6 Appalti pubblici (art. 6.1­6.4) Capitolo 7 Concorrenza (art. 7.1­7.5) Capitolo 8 Commercio e sviluppo sostenibile (art. 8.1­8.13) Capitolo 9 Cooperazione e sviluppo delle capacità 4.10.1 Disposizioni del capitolo 9 (art. 9.1­9.8) 4.10.2 Memorandum d'intesa concernente la cooperazione economica e lo sviluppo delle capacità 4.11 Capitolo 10 Disposizioni istituzionali (art. 10.1­10.2) 4.12 Capitolo 11 Composizione delle controversie (art. 11.1­11.10) 4.13 Capitolo 12 Disposizioni finali (art. 12.1­12.6)

4391 4392 4393 4396 4396

Ripercussioni 5.1 Ripercussioni per la Confederazione 5.1.1 Ripercussioni finanziarie 5.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale 5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 5.3 Ripercussioni sull'economia 5.4 Ripercussioni sulla società e sull'ambiente

4401 4401 4401 4401

Aspetti giuridici 6.1 Costituzionalità 6.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera 6.3 Validità per il Liechtenstein 6.4 Forma dell'atto 6.5 Entrata in vigore

4404 4404 4404 4404 4405 4405

Decreto federale che approva l'Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia (Disegno)

4407

Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia

4409

Protocollo d'intesa concernente l'articolo 5 (Brevetti) dell'allegato XVII dell'Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia

4465

Protocollo d'intesa concernente l'allegato XIV dell'Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia

4467

Memorandum d'intesa concernente la cooperazione economica e lo sviluppo delle capacità tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia

4469

5

6

4397 4398 4398 4400

4402 4402 4402

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Contesto internazionale

L'Accordo di partenariato economico globale (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA) concluso con l'Indonesia estende la rete di accordi di libero scambio (ALS) sviluppata dalla Svizzera con Paesi terzi al di fuori dell'Unione europea (UE) dall'inizio degli anni Novanta. Con i suoi ALS ­ generalmente conclusi nell'ambito dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) ­ la Svizzera intende garantire alle proprie imprese un accesso ai mercati esteri perlomeno equivalente a quello di cui dispongono i suoi principali concorrenti (come l'UE, gli Stati Uniti e il Giappone). Nel contempo gli ALS migliorano le condizioni quadro, la certezza del diritto e la stabilità delle nostre relazioni economiche con le Parti contraenti. Oltre all'Accordo del 22 luglio 19721 con l'UE e alla Convenzione del 4 gennaio 19602 istitutiva dell'AELS, la Svizzera dispone attualmente di 32 ALS con 42 partner: 29 accordi conclusi nel quadro dell'AELS 3 e tre accordi bilaterali stipulati rispettivamente con le Isole Färöer4, il Giappone5 e la Cina6.

1 2 3

4

5 6

RS 0.632.401 RS 0.632.31 Oltre che con l'Indonesia, gli Stati dell'AELS hanno concluso ALS con i seguenti partner: Albania (RS 0.632.311.231), Autorità palestinese (RS 0.632.316.251), Bosnia ed Erzegovina (RS 0.632.311.911), Cile (RS 0.632.312.451), Canada (RS 0.632.312.32), Colombia (RS 0.632.312.631), Consiglio di Cooperazione del Golfo (Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar; RS 0.632.311.491), Ecuador (firmato il 25 giugno 2018, FF 2019 641), Egitto (RS 0.632.313.211), Georgia (RS 0.632.313.601), Filippine (RS 0.632.316.451), Giordania (RS 0.632.314.671), Guatemala (Protocollo di adesione firmato il 22 giugno 2015; FF 2016 873), Hong Kong (RS 0.632.314.161), Israele (RS 0.632.314.491), Libano (RS 0.632.314.891), Macedonia (RS 0.632.315.201.1), Marocco (RS 0.632.315.491), Messico (RS 0.632.315.631.1), Montenegro (RS 0.632.315.731), Perù (RS 0.632.316.411), Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811), Serbia (RS 0.632.316.821), Singapore (RS 0.632.316.891.1), Stati dell'America centrale (Costa Rica, Panama, RS 0.632312.851), Stati dell'Unione doganale dell'Africa australe (SACU: Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia e Sudafrica, RS 0.632.311.181), Tunisia (RS 0.632.317.581), Turchia (RS 0.632.317.631, Accordo aggiornato firmato il 25 giugno 2018, FF 2019 763) e Ucraina (RS 0.632.317.671).

Accordo del 12 gennaio 1994 tra il Governo Svizzero da una parte, il Governo della Danimarca ed il Governo autonomo delle Isole Färöer dall'altra, sul libero scambio tra la Svizzera e le Isole Färöer (RS 0.946.293.142).

Accordo di libero scambio e di partenariato economico del 19 febbraio 2009 tra la Confederazione Svizzera e il Giappone (RS 0.946.294.632).

Accordo di libero scambio del 6 luglio 2013 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese (RS 0.946.292.492).

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1.2

Situazione politico-economica e politica economica estera dell'Indonesia

Con una superficie di circa 1,9 milioni di chilometri quadrati e una popolazione di 265 milioni di abitanti, l'Indonesia è il più grande Stato del Sud-Est asiatico.

L'elezione del presidente Joko Widodo, nel luglio 2014, ha rappresentato il secondo cambio di Governo democratico e pacifico del Paese. Negli ultimi anni, i conflitti etnico-religiosi e politici che per molto tempo hanno lacerato il Paese si sono in gran parte placati. I conflitti tribali e le tensioni politiche tra il movimento indipendentista e il Governo centrale perdurano tuttavia nella Papua e nella Papua Occidentale.

L'Indonesia è il solo Paese del Sud-Est asiatico a far parte del G20 e svolge un ruolo di primo piano in seno all'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)7.

Con un reddito medio pro capite stimato a circa 4 000 dollari, l'Indonesia si colloca fra i Paesi emergenti. Circa il 60 per cento del prodotto interno lordo (PIL) proviene dall'Isola di Giava. Il settore dei servizi genera il 59 per cento del PIL ­ il che ne fa il principale pilastro dell'economia indonesiana ­, il settore manifatturiero circa il 28 per cento e l'agricoltura il 13 per cento. Almeno il 31 per cento della popolazione continua però a dipendere dall'agricoltura per la propria sussistenza. Nel 2017 e nel 2018 l'Indonesia ha registrato una crescita del PIL del 5 per cento circa. Secondo le stime del Fondo monetario internazionale (FMI), il PIL nominale del Paese si aggira attorno ai 1070 miliardi di dollari8. L'Indonesia è così la 16a economia al mondo e produce circa il 40 per cento del PIL dell'ASEAN. Stando a diverse previsioni 9, entro il 2050 potrebbe issarsi al quarto posto nella classifica mondiale.

Il Governo del presidente Joko Widodo attua una politica volta a ridurre la povertà e le disparità sociali e a combattere la corruzione. Questo Governo ha adottato una serie di riforme economiche destinate a migliorare il clima degli investimenti, fra cui misure di deregolamentazione, sburocratizzazione, apertura dell'economia ed eliminazione delle restrizioni imposte agli investitori stranieri. Lo sviluppo delle infrastrutture rientra tra le sue priorità. Per finanziare i suoi progetti di riforma l'Esecutivo indonesiano ha eliminato le sovvenzioni sui carburanti. Si adopera inoltre per
migliorare il sistema di prelievo fiscale.

Con i suoi sforzi di riforma, l'Indonesia conduce una politica commerciale attiva.

Ad oggi ha concluso ALS con gli Stati membri dell'ASEAN (zona di libero scambio dell'ASEAN), il Giappone (in vigore dal 2008), il Cile (firmato nel dicembre 2017) e l'Australia (firmato nel marzo 2019). Questi accordi generali sono ­ come quello concluso con l'AELS ­ cosiddetti accordi di partenariato economico globale. Dal 2013 il Paese dispone anche di un accordo preferenziale con il Pakistan. Nel quadro dell'ASEAN sono inoltre stati conclusi ALS con la Cina (2005), la Corea del Sud (2007), il Giappone (2008), l'Australia, la Nuova Zelanda (2010) e l'India (2010).

7 8 9

Altri membri dell'ASEAN: Brunei, Cambogia, Filippine, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam.

Cfr. www.imf.org > Data > World Economic Outlook Databases > WEO Data: October 2018 Edition.

Cfr. PWC (2017). The World in 2050. Rapporto disponibile all'indirizzo: www.pwc.com/gx/en/issues/economy/the-world-in-2050.html.

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Dal 2013 i dieci Stati membri dell'ASEAN stanno negoziando con questi sei partner un accordo regionale, il Partenariato economico regionale globale (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP), che creerebbe una zona di libero scambio comprendente circa la metà della popolazione mondiale e più di un quarto del commercio mondiale. L'Indonesia ha infine avviato, a livello bilaterale, negoziati di libero scambio con l'UE, l'India, il Mozambico, la Tunisia e la Turchia10.

1.3

Relazioni e accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Indonesia

Nel 1952 la Svizzera ha aperto una rappresentanza diplomatica in Indonesia.

L'accordo commerciale che la Svizzera e l'Indonesia hanno firmato il 30 dicembre 195411 ha gettato le basi per lo sviluppo di relazioni economiche bilaterali tra i due Paesi. Dopo essere stata un Paese prioritario della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) fino al 1997, l'Indonesia è diventata nel 2008 un Paese prioritario della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nel quadro della cooperazione allo sviluppo economico. In seguito a un Memorandum d'intesa firmato nel 2009 a Giacarta, è inoltre stata istituita una commissione economica e commerciale mista che si riunisce periodicamente.

Le relazioni economiche tra la Svizzera e l'Indonesia sono rette anche dalla Convenzione del 29 agosto 198812 per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (Protocollo di modifica entrato in vigore il 20 marzo 2009). La Convenzione del 6 febbraio 197413 concernente l'incoraggiamento e la reciproca protezione degli investimenti è scaduta l'8 aprile 2016 dopo essere stata denunciata dall'Indonesia. Attualmente sono in corso nuovi negoziati. Va menzionato, infine, l'Accordo del 14 giugno 197814 concernente il traffico aereo di linea.

1.4

Commercio e investimenti tra la Svizzera e l'Indonesia

Il volume degli scambi commerciali tra la Svizzera e l'Indonesia (esclusi i metalli preziosi, le pietre preziose e semipreziose, gli oggetti d'arte e d'antiquariato) raggiunge circa 840 milioni di franchi15 e offre un importante potenziale di crescita. Nel 2018 le esportazioni svizzere verso l'Indonesia sono ammontate a 488 milioni e le importazioni dall'Indonesia a 356 milioni di franchi, collocando così l'Indonesia al 47° posto fra i partner commerciali della Svizzera. Le principali merci esportate nel 2018 sono stati i prodotti chimici e farmaceutici (45 %), i macchinari, gli apparecchi e i prodotti elettronici (27 %) nonché gli strumenti di precisione, gli orologi e gli articoli di gioielleria (8 %). Le maggiori importazioni sono state registrate da tessili, 10 11 12 13 14 15

Cfr. https://aric.adb.org/fta-country > Indonesia.

RS 0.946.294.271 RS 0.672.942.71 RU 2016 1043 RS 0.748.127.194.27 Secondo i dati provvisori dell'Amministrazione federale delle dogane.

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abbigliamento e calzature (46 %), macchinari, apparecchi e prodotti elettronici (14 %) nonché prodotti agricoli e forestali (13 %). Se si includono i metalli preziosi, il volume totale degli scambi si è aggirato nel 2018 attorno a 1,4 miliardi di franchi.

L'Indonesia rientra ­ insieme a Giappone, Singapore e Cina ­ fra le principali destinazioni degli investimenti diretti svizzeri in Asia. Secondo le cifre della Banca nazionale svizzera (BNS), a fine 2017 il volume degli investimenti diretti svizzeri in Indonesia ammontava a 6,9 miliardi di franchi e le imprese svizzere occupavano circa 21 000 persone nel Paese. Nel 2017 Switzerland Global Enterprise ha aperto a Giacarta il suo 22° Swiss Business Hub per sostenere le imprese svizzere che intendono esportare in Indonesia. Il 1° agosto 2018 è inoltre stata fondata a Giacarta la camera di commercio elvetico-indonesiana.

1.5

Altre soluzioni esaminate

Secondo la clausola della nazione più favorita ­ sancita nell'articolo I dell'Accordo generale del 15 aprile 199416 sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) ­ i Paesi membri non possono, per principio, fare discriminazioni tra i loro partner commerciali: qualsiasi vantaggio accordato a un Paese deve essere esteso a tutti gli altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Tuttavia, l'articolo XXIV del GATT 1994 prevede un'eccezione che, a determinate condizioni, consente ai membri di derogare al principio della nazione più favorita istituendo un'unione doganale o una zona di libero scambio. Per la Svizzera l'unico modo per beneficiare di condizioni concorrenziali paragonabili a quelle di altri partner preferenziali dell'Indonesia è concludere un ALS.

L'alternativa sarebbe stata quella di rinunciare al CEPA. In questo caso si sarebbe protratta la situazione di un trattamento tariffario discriminatorio delle merci svizzere importate in Indonesia rispetto a quelle di altri partner commerciali, come il Giappone, che beneficiano di concessioni preferenziali. I dazi relativamente elevati applicati dall'Indonesia ai prodotti industriali, in media dell'8 per cento17, avrebbero continuato fino a nuovo ordine a penalizzare gli esportatori svizzeri. Non concludere il CEPA avrebbe inoltre significato rinunciare alla maggiore certezza del diritto derivante da questo Accordo per gli operatori economici svizzeri e al rafforzamento della cooperazione tra le autorità negli organismi previsti a tale scopo. Visti i negoziati in corso tra l'UE e l'Indonesia per la conclusione di un ALS, la rinuncia a questo Accordo avrebbe anche comportato, a medio termine, un rischio di discriminazione rispetto all'UE.

16 17

RS 0.632.20, allegato 1A.1 www.wto.org > Resources > Statistics > Statistics database > Tariff profiles > Indonesia.

4361

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1.6

Svolgimento ed esito dei negoziati

Fin dal 2004 la Svizzera e i suoi partner dell'AELS intrattengono contatti con l'Indonesia in vista della negoziazione di un CEPA. I negoziati sono stati formalmente avviati nel 2011, al termine dei lavori esplorativi, e si sono conclusi all'inizio di novembre 2018, dopo 15 cicli negoziali e diversi incontri intermedi e riunioni di esperti. L'Accordo è stato firmato il 16 dicembre 2018 a Giacarta.

I negoziati sull'accesso ai mercati per le merci si sono rivelati particolarmente difficili. Gli Stati dell'AELS chiedevano la completa abolizione dei dazi sui prodotti industriali (inclusi i prodotti della pesca) e su alcuni prodotti agricoli, richiesta che per l'Indonesia ha comportato importanti sfide di politica interna. Dal canto suo, l'Indonesia ha fatto valere interessi offensivi nel settore agricolo, in particolare per l'olio di palma. Alla fine le Parti hanno trovato un compromesso: gli Stati dell'AELS hanno accettato che un numero di prodotti superiore alla media fosse escluso dallo smantellamento tariffario e, in cambio, hanno ottenuto la progressiva soppressione dei dazi su quasi tutti i prodotti di particolare interesse per la loro industria d'esportazione. La maggior parte dei prodotti esclusi non sono esportati dalla Svizzera se non in minima quantità. La Svizzera, per motivi di politica agricola il più sensibile, fra tutti gli Stati dell'AELS, alla questione delle concessioni per l'olio di palma, è infine riuscita a concordare con l'Indonesia una riduzione dei dazi su questo prodotto nel quadro dei contingenti tariffari bilaterali. Dopo lunghe discussioni in merito all'allegato sulle regole d'origine, gli Stati dell'AELS hanno accettato quello che secondo loro è un breve termine di controllo a posteriori. A sua volta, l'Indonesia ha accettato il modello di dichiarazione d'origine dell'AELS rinunciando a sottoporre gli esportatori a obblighi d'informazione supplementari che avrebbero costituito un gravoso onere amministrativo. Anche la proprietà intellettuale è stata oggetto, fino all'ultimo, di ardue trattative. Per finire, le Parti hanno concluso un Protocollo d'intesa volto a garantire la protezione brevettuale alle merci importate in Indonesia fino a quando il Paese asiatico non avrà modificato come previsto la sua legge sui brevetti, contestata dalla comunità internazionale. L'Indonesia
ha mostrato grande interesse per la cooperazione tecnica, che dovrebbe permetterle di beneficiare pienamente del CEPA. Gli Stati dell'AELS non hanno potuto impegnarsi a offrire aiuti finanziari come inizialmente auspicato dall'Indonesia. Le Parti si sono invece accordate sulla definizione di potenziali settori di cooperazione che si inseriscono ampiamente nella politica di cooperazione allo sviluppo economico già condotta dalla Svizzera e dagli altri Stati dell'AELS.

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1.7

Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

Il negoziati concernenti l'ALS sono stati annunciati nel messaggio del 27 gennaio 201618 sul programma di legislatura 2015­2019 e l'approvazione dei relativi messaggi nel decreto federale del 14 giugno 201619 sul programma di legislatura 2015­ 2019. Il progetto è quindi conforme agli obiettivi della legislatura.

Il CEPA con l'Indonesia si inserisce nella strategia economica esterna definita dal Consiglio federale nel 200420 e riveduta nel 201121. Nel 2009 il nostro Esecutivo ha adottato una strategia economica esterna per l'Indonesia con la quale mira a perseguire relazioni economiche più strette. La conclusione dei negoziati di libero scambio con l'Indonesia era uno degli obiettivi di politica estera del Consiglio federale per il 201822. Le disposizioni sulla sostenibilità convenute con questo Paese corrispondono alla Strategia per uno sviluppo sostenibile 2016­2019, adottata dal Consiglio federale il 27 gennaio 201623 (cfr. in particolare il cap. 4, campo di azione 5).

2

Procedura preliminare

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 200524 sulla consultazione (LCo), per i trattati internazionali che sottostanno a referendum va in linea di principio indetta una consultazione. Nel presente caso, conformemente all'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo, si è deciso di rinunciare alla consultazione poiché non c'erano da attendersi nuove informazioni. L'attuazione dell'Accordo non richiede adeguamenti della legislazione e le posizioni delle cerchie interessate erano note. Il mandato del 10 giugno 2005 concernente i negoziati con l'Indonesia è stato inviato per consultazione alle Commissioni della politica estera del Consiglio nazionale (CPE-N) e del Consiglio degli Stati (CPE-S) nonché alla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S), conformemente all'articolo 152 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 200225 sul Parlamento (LParl).

Le CPE hanno approvato il disegno di mandato del Consiglio federale il 30 agosto 2005 (CPE-N) e il 12 settembre 2005 (CPE-S). La CET-S lo ha approvato il 6 settembre 2005.

Le cerchie interessate della società civile, come le organizzazioni non governative (ONG) e le associazioni, sono state regolarmente informate sullo stato di avanzamento dei negoziati, in particolare nel quadro delle riunioni semestrali del gruppo di collegamento OMC/ALS. Hanno così potuto porre domande ai responsabili dei 18 19 20 21 22 23 24 25

FF 2016 1105, in particolare pag. 969 FF 2016 4605, in particolare pag. 4607 Rapporto del Consiglio federale del 12 gennaio 2005 sulla politica economica esterna 2004 (FF 2005 949), n. 1.

Rapporto del Consiglio federale dell'11 gennaio 2012 sulla politica economica esterna 2011 (FF 2012 623), n. 1.

www.bk.admin.ch > Documentazione > Condotta strategica > Obiettivi annuali > Archivio ­ Obiettivi del Consiglio federale, Parte I > Obiettivi del Consiglio federale 2018.

www.are.admin.ch > Sviluppo sostenibile > Politica e strategia.

RS 172.061 RS 171.10

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negoziati ed esprimere i loro punti di vista. La Conferenza dei Governi cantonali ha ricevuto informazioni ­ orali o scritte ­ sullo stato delle discussioni, prima e dopo ogni ciclo negoziale. I parlamentari sono inoltre stati più volte informati sul proseguimento dei negoziati in occasione delle sedute delle CPE. Attraverso questi canali si sono già potuti integrare nella posizione svizzera, nel corso dei negoziati, i punti di vista dei Cantoni e della società civile.

L'opinione pubblica ha rivolto particolare attenzione alle concessioni tariffarie previste per l'olio di palma. Nel febbraio 2018 il Consiglio nazionale ha accolto la mozione 16.3332 depositata dal consigliere nazionale Jean-Pierre Grin, che, per motivi legati allo sviluppo sostenibile e alla protezione dell'agricoltura svizzera, chiedeva di escludere l'olio di palma dai negoziati con la Malaysia. Nel settembre 2018 il Consiglio degli Stati ha respinto di stretta misura tale mozione. Si è inoltre opposto a due iniziative che presentavano richieste analoghe, depositate dai Cantoni di Ginevra (18.303) e di Turgovia (17.317). La CPE-S ha optato per una soluzione di compromesso depositando una propria mozione «No a concessioni sull'olio di palma» (18.3717), che è stata accolta dalla Camera alta. Questa mozione incarica il Consiglio federale di non accordare, nell'ALS con la Malaysia e l'Indonesia, nessuna concessione per l'olio di palma che possa ridurre la produzione svizzera di oleaginose. Secondo quanto richiesto, il Consiglio federale deve prevedere nell'Accordo misure graduali che permettano di sospendere eventuali concessioni in materia se queste riducono la produzione svizzera di oleaginose, e disposizioni che contribuiscano alla produzione e al commercio sostenibili dell'olio di palma. Deve inoltre partecipare all'elaborazione di standard internazionali. Data la particolare sensibilità della questione, il Dipartimento federale dell'economia, della ricerca e della formazione (DEFR) ha intrattenuto contatti sul tema con diverse associazioni di categoria e ONG. La posizione difesa dalla Svizzera nei negoziati del CEPA sull'olio di palma è stata definita dopo la consultazione di queste cerchie. Nel corso dei negoziati è stato possibile adempiere le richieste della mozione 18.3717. Il 6 novembre 2018 la CPE-N ha preso atto con
soddisfazione dei risultati ottenuti dichiarando che «i negoziati hanno permesso di tenere conto delle considerazioni relative alla garanzia della sostenibilità e degli interessi dell'agricoltura svizzera». La CPE-N ha proposto, con 18 voti contro tre e tre astensioni, di accogliere la mozione depositata dalla CPE-S. Il 21 marzo 2019 il Consiglio nazionale ha dato seguito alla raccomandazione della CPE-N e del Consiglio federale e ha accolto la mozione. Allo stesso tempo, le iniziative dei Cantoni di Ginevra e di Turgovia sono state respinte.

3

Punti essenziali dell'Accordo

3.1

Contenuto e valutazione dell'Accordo

L'Accordo con l'Indonesia, con i suoi 17 allegati e due Protocolli d'intesa, che ne costituiscono parte integrante, corrisponde in ampia misura agli accordi di libero scambio (ALS) recentemente conclusi dalla Svizzera e copre un vasto campo d'applicazione settoriale. Contiene disposizioni concernenti gli scambi di merci, gli ostacoli tecnici agli scambi, le misure sanitarie e fitosanitarie, le regole d'origine, l'agevolazione degli scambi, gli scambi di servizi, gli investimenti, la protezione 4364

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della proprietà intellettuale, la concorrenza, la cooperazione tecnica e lo sviluppo delle capacità, la composizione delle controversie nonché il commercio e lo sviluppo sostenibile. Prevede inoltre una clausola evolutiva nel settore degli appalti pubblici.

Il CEPA è completato da un Memorandum d'intesa concernente la cooperazione economica e lo sviluppo delle capacità. Poiché gli obblighi internazionali assunti sono conformi alla legislazione svizzera, l'attuazione dell'Accordo non richiede adeguamenti legislativi.

Il CEPA è un accordo preferenziale che in diversi settori, per quanto riguarda l'accesso ai mercati e la certezza del diritto, si spinge oltre il livello attualmente previsto dagli accordi dell'OMC. Per quanto riguarda gli interessi prioritari della Svizzera relativi agli scambi di merci, l'Accordo pone fine alla discriminazione del nostro Paese rispetto ad altri Stati che beneficiano già di un accordo commerciale con l'Indonesia, come il Giappone e l'Australia. Inoltre, visto il livello relativamente elevato dei dazi indonesiani, conferisce alle imprese svizzere un vantaggio concorrenziale rispetto alle imprese di Paesi che non hanno concluso un ALS con l'Indonesia, come gli Stati membri dell'UE e gli Stati Uniti. Con questo Accordo, al termine di un periodo transitorio della durata massima di 12 anni, il 98 per cento delle attuali esportazioni svizzere in Indonesia sarà esentato da dazi. In base al volume attuale degli scambi, le imprese svizzere che esportano in Indonesia potranno risparmiare dazi fino a 25 milioni di franchi all'anno. L'eliminazione degli elevati dazi applicati dall'Indonesia dovrebbe comportare, a sua volta, un aumento delle esportazioni svizzere verso questo Paese, con un conseguente ulteriore incremento del potenziale di risparmio. Il risultato dei negoziati in materia di accesso ai mercati per i beni è nel complesso molto soddisfacente.

Grazie alle disposizioni concernenti gli scambi di servizi, i prestatori di servizi svizzeri beneficeranno di una maggiore certezza del diritto sul mercato indonesiano.

Il CEPA rafforza la certezza giuridica anche nel settore della proprietà intellettuale; tenuto conto di alcune disposizioni integrate nel 2016 nella legge indonesiana sui brevetti, si rileva in particolare l'impegno assunto dall'Indonesia di attuare la protezione
dei brevetti in conformità con i suoi obblighi internazionali. Per la prima volta nel quadro di un ALS, l'Indonesia si è impegnata ad applicare un certo numero di norme in materia di commercio e sviluppo sostenibile. Tali norme dovrebbero garantire la coerenza con gli obiettivi di politica estera della Svizzera nei settori dell'economia e dello sviluppo sostenibile. L'Accordo contempla in particolare una disposizione specifica sulla produzione e sul commercio di oli vegetali che tiene conto delle preoccupazioni svizzere in merito alle conseguenze ambientali e sociali della produzione di olio di palma. Infine, il CEPA crea un quadro istituzionale per la cooperazione tra le autorità, affinché queste possano sorvegliarne l'applicazione, svilupparlo e risolvere gli eventuali problemi che potrebbero insorgere.

L'Indonesia dovrebbe istituire, a medio termine, relazioni commerciali preferenziali con l'UE e potrebbe inoltre aderire a una vasta zona regionale di libero scambio come il Partenariato transpacifico globale e progressista (CPTPP), che riunisce 11 Stati del Pacifico26. Per questo motivo l'Accordo contiene clausole evolutive con26

Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone. Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam.

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cernenti i dazi all'esportazione, l'agevolazione degli scambi, gli scambi di servizi, gli investimenti, la protezione della proprietà intellettuale, le misure sanitarie e fitosanitarie, gli appalti pubblici nonché il commercio e lo sviluppo sostenibile.

3.2

Versioni linguistiche dell'Accordo

La versione originale del CEPA è quella inglese. La conclusione dell'Accordo in lingua inglese corrisponde alla prassi pluriennale corrente della Svizzera ed è conforme all'articolo 5 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 4 giugno 2010 27 sulle lingue e al commento di questa disposizione. L'inglese è inoltre la lingua di lavoro ufficiale dell'AELS. La negoziazione, la redazione e il controllo di versioni originali del CEPA nelle lingue ufficiali delle Parti avrebbero richiesto mezzi sproporzionati visto il loro volume.

La mancanza di una versione originale dell'Accordo in una delle lingue ufficiali svizzere richiede che sia tradotto nelle tre lingue ufficiali per la pubblicazione, salvo per gli allegati e le appendici, che contano diverse centinaia di pagine e contengono essenzialmente disposizioni di carattere tecnico. Secondo gli articoli 5 capoverso 1 lettera b e 13 capoverso 3 della legge del 18 giugno 200428 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb), la pubblicazione di tali testi può limitarsi al titolo, accompagnato da un rimando o dall'indicazione dell'organismo presso il quale i testi possono essere ottenuti. Secondo l'articolo 14 capoverso 2 lettera b LPubb è possibile rinunciare alla traduzione dei testi pubblicati solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti se gli interessati usano tali testi esclusivamente nella lingua originale. Gli allegati e i relativi Protocolli d'intesa si rivolgono soprattutto agli esperti dell'import-export. Il Memorandum d'intesa concernente la cooperazione economica e lo sviluppo delle capacità disciplina la cooperazione tra le autorità. Gli allegati, i Protocolli d'intesa e il Memorandum d'intesa, compreso il suo allegato, disponibili soltanto in inglese, possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Pubblicazioni federali29, o consultati sul sito Internet del Segretariato dell'AELS30. Inoltre, le traduzioni degli allegati del CEPA riguardanti le regole d'origine e le procedure doganali sono pubblicate online dall'Amministrazione federale delle dogane per fornire un servizio agli operatori economici31.

27 28 29 30 31

RS 441.11 RS 170.512 www.bundespublikationen.admin.ch www.efta.int > Global Trade Relations > Free Trade Agreements > Indonesia.

www.dogana.admin.ch

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4

Commento ai singoli articoli dell'Accordo

4.1

Preambolo

Il preambolo fissa gli obiettivi generali della cooperazione tra le Parti nel quadro del CEPA. Le Parti riaffermano il loro impegno a favore dei diritti umani, dello Stato di diritto, della democrazia, dello sviluppo economico e sociale, dei diritti dei lavoratori, dei diritti e principi fondamentali del diritto internazionale ­ in particolare lo Statuto delle Nazioni Unite32, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e la Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)33 ­, nonché della protezione ambientale e dello sviluppo sostenibile. Le Parti riconoscono inoltre l'importanza della cooperazione e dello sviluppo delle capacità e riaffermano il loro obiettivo di sradicare la povertà in tutte le sue forme e dimensioni. Il preambolo menziona inoltre la liberalizzazione degli scambi di merci e servizi in conformità con le norme dell'OMC, la promozione degli investimenti e della concorrenza e lo sviluppo del commercio mondiale. Inoltre, le Parti riaffermano il loro sostegno ai principi del buon governo societario e della responsabilità sociale d'impresa, così come figurano nei pertinenti strumenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) o dell'ONU, come il Patto mondiale delle Nazioni Unite34. Confermano inoltre il loro impegno a prevenire e combattere la corruzione.

4.2

Capitolo 1 Disposizioni generali (art. 1.1­1.8)

Gli articoli 1.1 e 1.2 definiscono gli obiettivi dell'Accordo. Viene istituito un partenariato economico globale, compresa una zona di libero scambio, per liberalizzare gli scambi di merci e servizi, aumentare le possibilità d'investimento, promuovere la concorrenza, garantire e applicare una protezione adeguata ed efficace della proprietà intellettuale, migliorare la liberalizzazione reciproca degli appalti pubblici, garantire la cooperazione e lo sviluppo delle capacità per ridurre la povertà promuovendo nel contempo la competitività e lo sviluppo economico sostenibile, nonché per contribuire allo sviluppo del commercio internazionale tenendo conto dei principi dello sviluppo sostenibile.

L'articolo 1.3 definisce il campo d'applicazione geografico dell'Accordo, che si applica al territorio delle Parti, conformemente al diritto internazionale, compresa la Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 198235 sul diritto del mare.

L'articolo 1.4 prevede che l'Accordo non intacchi i diritti e gli obblighi che reggono le relazioni commerciali tra gli Stati dell'AELS. Questi sono disciplinati dalla Con32 33 34

35

RS 0.120 RS 0.820.1 Il Patto mondiale delle Nazioni Unite (UN Global Compact) è una convenzione volontaria conclusa tra l'ONU e imprese e ONG, con la quale le imprese e le organizzazioni aderenti si impegnano a rispettare dieci principi universalmente riconosciuti concernenti i diritti umani, il lavoro, l'ambiente e la lotta contro la corruzione.

RS 0.747.305.15

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venzione istitutiva dell'AELS. Inoltre, in virtù del Trattato di unione doganale del 29 marzo 192336 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera applica anche al Liechtenstein le disposizioni del CEPA sugli scambi di merci.

L'articolo 1.5 disciplina il rapporto con altri accordi internazionali. Sostanzialmente garantisce che le Parti rispettino i loro obblighi sul piano internazionale. Una Parte può inoltre chiedere che si svolgano consultazioni su accordi commerciali conclusi da un'altra Parte se questi si ripercuotono sull'attuazione del CEPA.

L'articolo 1.6 dispone che le Parti adempiano i loro obblighi derivanti dall'Accordo e garantiscano l'applicazione del CEPA a tutti i livelli statali.

L'articolo 1.7 disciplina in particolare gli obblighi di trasparenza e confidenzialità spettanti alle Parti, che devono pubblicare o rendere altrimenti accessibili al pubblico le loro leggi, regolamentazioni, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di applicazione generale nonché i rispettivi accordi internazionali che possono incidere sull'attuazione del CEPA. A questo obbligo di carattere generale si aggiunge il dovere di informare e rispondere a qualsiasi domanda riguardante misure che potrebbero ripercuotersi sull'applicazione dell'Accordo. Le Parti non sono tenute a divulgare informazioni ritenute confidenziali in virtù del loro diritto nazionale, la cui divulgazione possa ostacolare l'applicazione della legge, essere altrimenti contraria all'interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di un qualsiasi operatore economico. Le Parti si impegnano inoltre a garantire la confidenzialità delle informazioni dichiarate tali dalle altre Parti.

L'articolo 1.8 esclude in linea di principio le misure fiscali, eccetto i dazi, dal campo di applicazione dell'Accordo. Queste misure devono tuttavia rispettare i divieti di discriminazione previsti dal CEPA e dagli accordi dell'OMC. Le convenzioni fiscali tra uno Stato dell'AELS e l'Indonesia prevalgono sull'Accordo.

4.3

Capitolo 2 Scambi di merci (art. 2.1­2.23)

L'articolo 2.1 definisce il campo d'applicazione del capitolo 2 del CEPA, che copre l'insieme degli scambi di merci, ossia i prodotti industriali, i prodotti della pesca e i prodotti agricoli.

L'articolo 2.2 disciplina il regime tariffario preferenziale stabilito tra le Parti per quanto riguarda i dazi all'importazione. Questo articolo precisa la definizione di dazi all'importazione di merci, salvo le tasse che sono consentite in base ad altre disposizioni dell'Accordo o agli articoli del GATT 1994 che vi sono menzionati (par. 3). Il trattamento doganale preferenziale che le Parti si accordano è disciplinato negli allegati II-V (le concessioni tariffarie dell'Indonesia sono riportate nell'allegato II, quelle della Svizzera nell'allegato V37). Le Parti si impegnano a non imporre più in futuro i dazi preferenziali stabiliti in questi allegati. Nel caso della 36 37

RS 0.631.112.514 Gli allegati III e IV elencano le concessioni accordate dall'Islanda e dalla Norvegia all'Indonesia.

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Svizzera fanno eccezione i prodotti oggetto di una riduzione fissa della normale aliquota di dazio. Come altri accordi degli Stati dell'AELS, il CEPA prevede impegni asimmetrici per tenere conto delle differenze a livello di sviluppo economico tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia. Le concessioni della Svizzera a favore dell'Indonesia sostituiscono quelle accordate unilateralmente in virtù del Sistema di preferenze generalizzate (SPG).

Con l'entrata in vigore dell'Accordo gli Stati dell'AELS eliminano i loro dazi sui prodotti industriali, sul pesce e sugli altri prodotti del mare, mentre l'Indonesia rinuncia a prelevare dazi sulla maggior parte delle attuali esportazioni di prodotti industriali svizzeri (78,6 %). L'Indonesia ridurrà progressivamente i dazi su gran parte degli altri prodotti industriali secondo un calendario che prevede periodi transitori di 5, 10 e 12 anni. Entro periodi transitori di 12 o 14 anni ridurrà del 25 fino al 50 per cento i dazi relativi a 503 linee tariffarie. Nel settore industriale, 710 voci di tariffa sono completamente escluse dalla riduzione dei dazi. Nonostante il numero di linee tariffarie che non beneficeranno di un'abolizione dei dazi in questo settore sia piuttosto elevato rispetto a quanto previsto dagli altri ALS finora conclusi dalla Svizzera, i settori interessati sono relativamente meno importanti per gli esportatori elvetici. I dazi sui principali prodotti industriali d'esportazione sono ridotti o eliminati fin dall'entrata in vigore dell'Accordo o al termine dei periodi transitori. Il 98,2 per cento delle attuali esportazioni di prodotti industriali destinati all'Indonesia beneficerà della franchigia doganale al termine dell'ultimo periodo transitorio e lo 0,9 per cento di dazi ridotti.

Esempio pratico: risparmi sui dazi applicati alle esportazioni industriali I prodotti orologieri svizzeri esportati in Indonesia, per un volume di 10 milioni di franchi all'anno, sono attualmente soggetti a dazi all'importazione del 10 per cento. Il CEPA prevede l'eliminazione dei dazi sui principali prodotti orologieri svizzeri fin dalla sua entrata in vigore. La nostra industria orologiera potrà così risparmiare circa 1 milione di franchi all'anno. Nei prossimi anni questo importo potrebbe ancora aumentare vista la crescita elevata dell'economia indonesiana e la
forte progressione della classe media del Paese asiatico.

Nel settore agricolo la Svizzera e l'Indonesia si accordano concessioni tariffarie su determinati prodotti agricoli (trasformati e non) per i quali il Paese partner ha fatto valere un interesse particolare. I principali prodotti d'esportazione svizzeri beneficeranno di un trattamento preferenziale, sotto forma di un'abolizione dei dazi, in certi casi dopo un periodo transitorio. Sul formaggio e sui latticini l'Indonesia ridurrà i suoi dazi fin dall'entrata in vigore dell'Accordo o entro un periodo di cinque anni.

Fra i prodotti agricoli trasformati svizzeri che saranno completamente esentati dai dazi al termine di periodi transitori figurano in particolare diversi preparati alimentari, le bevande energetiche, il cioccolato, il caffè, le caramelle, i biscotti, le minestre, le salse, le confetture e le paste. Gli alimenti per bambini beneficeranno di dazi preferenziali fin dall'entrata in vigore dell'Accordo. I dazi sui prodotti del tabacco saranno progressivamente ridotti, su un periodo di 14 anni, dall'attuale 95 per cento fino al 75 per cento.

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Esempio pratico: risparmi sui dazi nell'industria alimentare di trasformazione Negli ultimi anni i produttori di cioccolato svizzeri hanno esportato in Indonesia prodotti del valore di circa 2 milioni di franchi in media all'anno. I loro prodotti sono soggetti a un dazio all'importazione del 20 per cento. Grazie all'Accordo questi dazi saranno progressivamente eliminati su un periodo di 12 anni; ciò significa che 12 anni dopo la sua entrata in vigore il cioccolato potrà essere esportato in Indonesia in franchigia doganale. Per l'industria del cioccolato il potenziale di risparmio dovrebbe ammontare a diverse centinaia di migliaia di franchi all'anno.

Le concessioni tariffarie che la Svizzera accorda all'Indonesia nel settore agricolo sono ampiamente paragonabili a quelle che ha riservato in passato ad altri partner di libero scambio e sono compatibili con gli obiettivi della sua politica agricola. Per quanto concerne i prodotti sensibili per la Svizzera, la protezione tariffaria sarà mantenuta o sarà oggetto di una riduzione controllata, cosicché le conseguenze per la politica agricola dovrebbero risultare irrilevanti. Su questi prodotti le concessioni accordate dalla Svizzera consistono in una riduzione o un'eliminazione dei dazi, generalmente nel quadro dei contingenti tariffari dell'OMC e delle limitazioni stagionali. L'Indonesia beneficerà di un trattamento preferenziale (in generale, eliminazione dei dazi all'importazione), in particolare per diverse varietà di fagioli, miscele di ortaggi o legumi secchi, banane, diversa frutta surgelata, diversa frutta secca e miscele di frutta secca, diverse spezie, la farina di riso e alcuni preparati a base di frutta e verdura.

Sull'olio di palma ­ uno dei principali interessi d'esportazione dell'Indonesia ­ la Svizzera accorderà dei contingenti tariffari bilaterali all'importazione a dazio ridotto sulla base del diritto doganale vigente il 1° gennaio 2014. Queste riduzioni tariffarie sono state accordate d'intesa con i rappresentanti dell'industria. Sono stati previsti cinque contingenti parziali per diversi prodotti derivati dall'olio di palma (olio di palma grezzo, stearina di palma, olio di palmisti). Per i primi cinque anni il volume dei contingenti aumenterà ogni anno del 5 per cento rispetto al volume iniziale (cfr.

tabella 1). I contingenti
potranno essere utilizzati soltanto per l'olio di palma importato in cisterne da 22 t. Questo requisito serve ad assicurare la tracciabilità delle merci, dall'acquirente svizzero fino al produttore. Inoltre, l'olio di palma importato nel quadro dell'Accordo dovrà rispettare le disposizioni dell'articolo 8.10 (Gestione sostenibile del settore degli oli vegetali e commercio associato; cfr. n. 4.9), finalizzate a garantire che le preferenze tariffali si applichino unicamente alle merci di produzione sostenibile.

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Tabella 1

Panoramica dei contingenti di olio di palma Prodotto

Contingente parziale

Riduzione tariffaria (base: aliquota di dazio applicata l'1.1.2014)

Volume iniziale del contingente (all'entrata in vigore dell'Accordo)

Aumento annuale del contingente nei primi 5 anni successivi all'entrata in vigore

Volume definitivo del contingente (a partire dal 6° anno)

Olio di palma grezzo

A

30 %

1000 t

+ 50 t

1250 t

Stearina di palma

B1 B2

40 % 20 %

5000 t 1000 t

+250 t + 50 t

6250 t 1250 t

Olio di palmisti

C1 C2

40 % 20 %

2000 t 1000 t

+100 t + 50 t

2500 t 1250 t

Oltre ai suddetti contingenti tariffari, la Svizzera accorderà un contingente in franchigia doganale di 100 t per l'olio di palma, contenuto in bottiglie di 2 l al massimo, destinato al consumo diretto. L'olio di palma potrà inoltre essere importato a dazio zero se destinato a essere riesportato dopo la trasformazione (p. es. sotto forma di derrate alimentari trasformate) o a essere utilizzato per la fabbricazione di minestre o salse. Lo stesso dicasi per l'olio di palma utilizzato per motivi tecnici. In questi casi il diritto attuale prevede già dazi all'importazione pari a zero, o fortemente ridotti, e la franchigia doganale viene ora disciplinata dall'Accordo. Se in futuro la Svizzera dovesse accordare ad altri importanti produttori di olio di palma (come la Malaysia) migliori condizioni di accesso al mercato, sarebbe tenuta a estendere le stesse concessioni all'Indonesia, su sua richiesta, in virtù di un'apposita clausola del CEPA.

Le concessioni doganali per l'olio di palma ­ che, date le sue proprietà, può sostituire gli oli indigeni come l'olio di colza o l'olio di girasole ­ tengono conto delle specificità della produzione svizzera di oleaginose; non dovrebbero pertanto influire su questo segmento dell'agricoltura svizzera. La garanzia di concessioni nel quadro di contingenti tariffari permette inoltre di limitare il volume delle importazioni di olio di palma. Nell'articolo 2.17 l'Accordo prevede un meccanismo di salvaguardia che consentirà alla Svizzera di reagire in modo adeguato alle importazioni di olio di palma indonesiane se queste dovessero inaspettatamente mettere sotto pressione il mercato svizzero delle oleaginose. Del resto, il volume totale delle importazioni svizzere di olio di palma non dovrebbe aumentare in seguito alle concessioni accordate all'Indonesia, perché queste assumono principalmente la forma di contingenti tariffari. Per contro, la classifica dei Paesi di provenienza dell'olio di palma potrebbe evolvere a favore dell'Indonesia e a scapito dei principali fornitori attuali, ossia la Malaysia e i Paesi meno avanzati (PMA), che beneficiano di un accesso in franchigia doganale al mercato svizzero in virtù della legge del 9 ottobre 1981 38 sulle preferenze tariffali.

Sui prodotti agricoli trasformati contenenti materie prime sensibili per l'agricoltura svizzera, l'Indonesia beneficerà di una riduzione fissa della normale aliquota di dazio applicata a questi prodotti. I tassi preferenziali che ne risultano corrispondono 38

RS 632.91

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ampiamente alle concessioni accordate agli altri partner di libero scambio. Un esiguo numero di prodotti beneficerà di riduzioni che oltrepassano il livello di concessione normalmente convenuto negli ALS con Paesi terzi. Queste concessioni più generose sono fissate in funzione dei tassi riservati all'UE, il che garantisce un livello di protezione sufficiente. Per altri prodotti agricoli trasformati (come il caffè, il cacao, l'acqua minerale, la birra e diverse bevande distillate) che non contengono materie prime sensibili per l'agricoltura, la Svizzera accorderà all'Indonesia la franchigia doganale, così come per diversi prodotti a base di zuccheri che possono essere importati dall'UE in franchigia doganale.

L'articolo 2.3 obbliga le Parti a estendere alle altre Parti le loro eventuali concessioni a Paesi terzi per quanto riguarda i dazi all'esportazione. Per la Svizzera, che non applica dazi di questo tipo, non risultano nuovi obblighi. Dal canto suo, l'Indonesia percepisce dazi all'esportazione su una serie di materie prime. Qualora dovesse vietare i dazi all'esportazione nei futuri ALS, ad esempio con l'UE, questo divieto si applicherebbe anche alla Svizzera.

L'articolo 2.4 disciplina le regole d'origine che le merci devono soddisfare per poter beneficiare dei dazi preferenziali previsti dall'Accordo. Le disposizioni dettagliate contenute nell'allegato I stabiliscono in particolare quali merci sono considerate originarie, quale prova d'origine è richiesta per ottenere il trattamento tariffario preferenziale e come avviene la cooperazione tra le amministrazioni interessate. Le regole d'origine del CEPA si rifanno a quelle previste negli ALS dell'AELS con altri Paesi. Sono tuttavia concepite in modo meno restrittivo, così da tenere conto degli interessi delle Parti, dato che le loro imprese dipendono dall'importazione di materie prime provenienti da regioni esterne alla zona di libero scambio.

Negli articoli 2.5, 2.8, 2.9 e 2.18­2.20 l'Accordo integra i principali diritti e obblighi secondo l'OMC per quanto riguarda la valutazione in dogana (art. 2.5), le spese e formalità (art. 2.8), il trattamento nazionale per l'imposizione fiscale e le regolamentazioni nazionali (art. 2.9), le imprese commerciali di Stato (art. 2.18) e le eccezioni generali, volte tra l'altro a proteggere l'ordine e la
salute pubblici, e le eccezioni in materia di sicurezza del Paese (art. 2.19 e 2.20).

L'articolo 2.6, che regge le procedure in materia di licenze d'importazione, contiene prescrizioni di notifica che vanno oltre i diritti e gli obblighi istituiti dall'OMC.

L'articolo dispone inoltre che queste procedure siano trasparenti, non discriminatorie e prevedibili e che ostacolino il meno possibile gli scambi. L'obiettivo è evitare che siano adottate procedure di licenza volte a frenare le importazioni. Questa clausola è tanto più importante in quanto l'Indonesia è stata ripetutamente criticata presso l'OMC per gli ostacoli al commercio connessi alle licenze d'importazione.

L'articolo 2.7 concernente le restrizioni quantitative riprende i diritti e gli obblighi delle pertinenti disposizioni dell'OMC. Precisa inoltre che queste restrizioni possono essere adottate solo per un periodo limitato, che non devono essere applicate più a lungo del necessario e che non devono mirare a creare un inutile ostacolo al commercio bilaterale.

Nell'articolo 2.10 le Parti si impegnano a non imporre sovvenzioni all'esportazione di prodotti agricoli. Visto il divieto delle sovvenzioni all'esportazione stabilito dall'OMC, questo articolo non ha conseguenze sul piano materiale. L'Indonesia 4372

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non ricorre a questo strumento, mentre la Svizzera ha soppresso i suoi contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati dal 1° gennaio 2019.

L'articolo 2.11 (Norme, prescrizioni tecniche e procedure di valutazione della conformità) integra nel CEPA le disposizioni dell'Accordo dell'OMC del 15 aprile 199439 sugli ostacoli tecnici agli scambi (Accordo TBT), che diventano quindi parte integrante dell'Accordo. Le controversie su un articolo OMC recepito nell'Accordo possono quindi essere trattate sia nel quadro delle procedure previste dall'Accordo sia secondo i meccanismi di composizione delle controversie dell'OMC. La designazione di organi di contatto facilita lo scambio di informazioni tra gli esperti e le autorità competenti (par. 2) e lo svolgimento di consultazioni entro 40 giorni (par. 3) se si riscontrano nuovi presunti ostacoli agli scambi. Le Parti sono incoraggiate a mettersi rapidamente e direttamente in contatto con gli esperti responsabili dei Paesi interessati per trovare soluzioni in caso di ostacoli tecnici agli scambi o di difficoltà, per le imprese, di attuare le prescrizioni tecniche. Il paragrafo 4 obbliga le Parti, su richiesta di una di esse, a riesaminare questo articolo per trovare un accordo che permetta di estendere alle altre Parti un trattamento equivalente a quello eventualmente convenuto con una parte terza (in particolare con l'UE). Secondo il paragrafo 5, le Parti si riservano la possibilità di concludere allegati al CEPA o specifici accordi annessi concernenti gli ostacoli tecnici agli scambi.

L'articolo 2.12 riguarda il settore sanitario e fitosanitario, ossia le misure destinate a proteggere la salute e la vita di persone e animali e a preservare le piante.

L'Accordo dell'OMC del 15 aprile 199440 sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (Accordo SPS) è integrato nel CEPA (par. 1). Le sue disposizioni costituiscono quindi parte integrante di quest'ultimo. Le controversie su un articolo OMC recepito nell'Accordo possono quindi essere trattate sia nel quadro delle procedure previste dall'Accordo sia secondo i meccanismi di composizione delle controversie dell'OMC. Il paragrafo 2 richiama il principio di non discriminazione tra prodotti importati e prodotti nazionali, che devono essere valutati secondo le stesse prescrizioni e sottoposti alle
stesse procedure. Il paragrafo 3 prevede che la Parte importatrice propenda per un audit dell'intero sistema delle misure sanitarie e fitosanitarie della Parte esportatrice, al fine di ridurre il numero di ispezioni individuali, che generano costi considerevoli per gli esportatori e le autorità svizzere. Il paragrafo 4 prevede il rafforzamento della cooperazione bilaterale tra le autorità responsabili per ridurre al minimo il numero di certificati che una Parte importatrice richiede all'altra Parte in questo settore. Le Parti convengono inoltre di creare un meccanismo di notifica bilaterale per i nuovi certificati, volto a completare il meccanismo previsto dall'Accordo SPS in caso di dubbi. I paragrafi 5­12 concretizzano l'Accordo SPS per quanto concerne il controllo delle merci alla frontiera della Parte importatrice.

Le Parti si impegnano a effettuare controlli delle importazioni rapidi e basati sulle norme internazionali, in modo da ridurre il più possibile i tempi d'attesa, in particolare per le merci deperibili. Inoltre, specificano quali sono le organizzazioni internazionali rilevanti di cui condividono norme, linee guida e raccomandazioni riconoscendone la validità internazionale. I prodotti sottoposti a controlli di routine non dovrebbero essere trattenuti alla frontiera in attesa dei risultati di tali controlli. Se, 39 40

RS 0.632.20, allegato 1A.6 RS 0.632.20, allegato 1A.4

4373

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tuttavia, una Parte trattiene alla frontiera una merce proveniente da un'altra Parte a causa di una presunta inosservanza dei requisiti sanitari e fitosanitari, tale Parte deve comunicarne i motivi all'importatore. In caso di inosservanze gravi l'autorità competente della Parte esportatrice va informata. L'articolo obbliga inoltre le Parti a garantire una struttura giuridica nazionale che permetta di chiedere un secondo parere e di impugnare le decisioni delle autorità che vietano le importazioni. Il paragrafo 13 stabilisce un meccanismo di consultazione tra le Parti che può essere utilizzato se una di esse prevede di adottare o ha già adottato una misura sanitaria o fitosanitaria che rischia di ostacolare il commercio. Il paragrafo 14 obbliga le Parti, su richiesta di una di esse, a riesaminare questo articolo per trovare un accordo che permetta di estendere alle altre Parti un trattamento equivalente a quello eventualmente convenuto con una parte terza (in particolare con l'UE). Il paragrafo 15 prevede l'istituzione di organi di contatto per facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni nel quadro dell'attuazione di questo articolo. Dispone inoltre che le Parti si notifichino a vicenda ogni cambiamento nella struttura, nell'organizzazione e nell'attribuzione di responsabilità delle autorità competenti e degli organi di contatto, così da contribuire a mantenere il dialogo.

L'articolo 2.13 contiene misure volte ad agevolare gli scambi, che obbligano in particolare le Parti a pubblicare in Internet le loro leggi, regolamentazioni e tasse e a rispettare le norme internazionali al momento di impostare le proprie procedure doganali. Gli esportatori possono inoltre presentare le loro dichiarazioni doganali per via elettronica. Le disposizioni dettagliate sono definite nell'allegato VI (cfr.

n. 4.3.1).

Gli articoli 2.14­2.17 contengono norme di salvaguardia commerciali. L'articolo 2.14 concerne le sovvenzioni e le misure compensative. Istituisce una procedura di consultazione conforme alla legislazione dell'OMC e fissa un termine di 30 giorni per svolgere le consultazioni. L'articolo 2.15 dispone che le Parti considerino la possibilità di astenersi dall'adottare misure antidumping tra di esse e prevede, se del caso, criteri che vanno oltre le norme dell'OMC per l'applicazione di tali misure,
in particolare una notifica preliminare e apposite consultazioni. Le disposizioni relative alle misure di salvaguardia globali (art. 2.16) rinviano ai diritti e agli obblighi delle Parti nel quadro dell'OMC. Al di là delle norme dell'OMC, il CEPA obbliga le Parti a tenere consultazioni prima che una di esse avvii una procedura secondo l'Accordo dell'OMC del 15 aprile 199441 sulle sovvenzioni e le misure compensative e prevede che esse considerino la possibilità di escludere dalle misure di salvaguardia globali secondo l'OMC le importazioni delle altre Parti se di per sé tali importazioni non causano né rischiano di causare danni. Le disposizioni relative alle misure di salvaguardia bilaterali (art. 2.17) consentono alle Parti, a determinate condizioni, di sospendere temporaneamente le riduzioni sui dazi se lo smantellamento tariffario basato sul CEPA provoca o rischia di provocare gravi perturbazioni del mercato.

Queste misure possono essere ripetute in caso di emergenza dopo un periodo di non applicazione di tre anni.

41

RS 0.632.20, allegato 1A.13

4374

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L'articolo 2.21 autorizza le Parti ad adottare misure per far fronte a difficoltà concernenti la bilancia dei pagamenti, conformemente ai pertinenti accordi dell'OMC e allo Statuto del Fondo monetario internazionale del 22 luglio 194442. Tali misure devono essere temporanee e non possono durare più di quanto necessario per rimediare ai problemi concernenti la bilancia dei pagamenti. Le Parti si impegnano a informare immediatamente le altre Parti sull'adozione di tali misure.

L'articolo 2.22 disciplina lo scambio di dati statistici sul commercio e di dati sul ricorso alle preferenze tariffali. In questo modo pone la base per un'analisi dettagliata dell'utilizzo e del funzionamento dell'Accordo.

Il CEPA istituisce, secondo l'articolo 2.23, un Sottocomitato per gli scambi di merci (allegato VII), i cui compiti consistono nel controllare e riesaminare le misure adottate e nell'attuare gli impegni assunti dalle Parti. Il Sottocomitato deve inoltre regolare lo scambio di informazioni su questioni doganali e preparare gli emendamenti tecnici relativi agli scambi di merci.

4.3.1

Allegato I sulle regole d'origine

L'articolo 1 contiene una serie di definizioni. Gli articoli 2 e 3 definiscono in linea di principio le merci che possono essere considerate originarie. Si tratta, da un lato, dei prodotti indigeni (art. 3), interamente ottenuti nel territorio di una Parte e, dall'altro, di prodotti per i quali sono stati utilizzati materiali provenienti da Paesi terzi, se questi sono stati sufficientemente lavorati (art. 4). I materiali che già si qualificano come merci originarie possono essere impiegati senza che ciò pregiudichi l'origine (principio del cumulo, enunciato nell'art. 6).

Secondo l'articolo 4, le merci fabbricate utilizzando materiali di Paesi terzi sono considerate sufficientemente trasformate o lavorate se soddisfano i criteri indicati nell'appendice 1 (regole di lista). I prodotti agricoli di base devono soddisfare le stesse condizioni dei prodotti indigeni. Ai prodotti agricoli trasformati si applicano norme che tengono conto delle esigenze dell'agricoltura e dell'industria alimentare di trasformazione. Le regole di lista concernenti i prodotti industriali corrispondono agli attuali metodi di fabbricazione dei produttori svizzeri. Nel settore chimico e farmaceutico in generale è sufficiente che i prodotti siano sottoposti a un trattamento appena superiore a quello minimo (cfr. art. 5) o che i materiali provenienti da Paesi terzi siano classificati in una voce di tariffa diversa da quella dei prodotti finiti; un altro criterio, basato sul valore, permette di utilizzare fino al 70 per cento di materiali non originari. Lo stesso criterio alternativo (70 % di materiali provenienti da Paesi terzi) si applica ad alcuni prodotti tessili e a gran parte dei metalli e dei prodotti del settore dei macchinari. Poiché le esigenze dell'industria orologiera sono state prese in considerazione, la quota di materiali provenienti da Paesi terzi in tale settore è limitata al 40 per cento. Queste norme sono meno rigide di quelle previste dall'ALS tra Indonesia e Giappone, che per i materiali provenienti da Paesi terzi prevede quasi sempre un criterio di valore alternativo («non più del 60 %»).

42

RS 0.979.1

4375

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Nell'articolo 5 sono elencati i trattamenti minimi che, a prescindere dalle disposizioni dell'articolo 4, non conferiscono il carattere originario. Sono trattamenti semplici quali il confezionamento, la ripartizione, la pulizia, la colorazione, lo snocciolamento e la pelatura di frutta e verdura o la macellazione di animali, non sufficienti a far sì che la merce sia considerata originaria.

Le disposizioni dell'articolo 6 concernenti il cumulo prevedono il cumulo diagonale, secondo cui i materiali che sono merci originarie delle altre Parti possono essere utilizzati senza incidenza sul carattere originario.

La sezione I (Disposizioni generali) termina con gli articoli relativi all'unità da prendere in considerazione (art. 7), agli elementi neutri (art. 8) e alla separazione contabile (art. 9).

Il principio di territorialità enunciato nell'articolo 10 stabilisce che i criteri d'origine devono essere adempiuti all'interno del territorio doganale di una Parte e che le merci di ritorno sdoganate in un Paese terzo perdono in linea di principio il loro carattere originario. Sussiste tuttavia un margine di tolleranza: i prodotti reimportati senza subire modifiche mantengono il carattere originario; inoltre, una trasformazione può avere luogo in un Paese terzo se il valore aggiunto ivi prodotto non supera il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale. Questa regolamentazione è particolarmente importante per la piazza industriale svizzera, poiché consente l'esternalizzazione di fasi produttive ad alta intensità di lavoro in Paesi terzi.

Secondo l'articolo 11, che disciplina il trasporto diretto tra le Parti, le merci originarie possono transitare nel territorio di Paesi terzi, purché non finiscano sul mercato. I prodotti originari non possono essere trasformati durante il trasporto, ma possono essere trasbordati. È invece possibile ripartire una spedizione di merci in un Paese terzo (ciò che non è autorizzato dall'ALS tra l'Indonesia e il Giappone). Questa disposizione aumenta la flessibilità logistica dell'industria esportatrice svizzera, agevolando così le esportazioni. Inoltre, salvo informazioni contrarie, l'amministrazione delle dogane del Paese importatore parte dal presupposto che queste disposizioni siano rispettate.

Gli articoli 12­14 dispongono che la dichiarazione d'origine
contenuta nell'appendice 2 è l'unica prova d'origine ammessa. È stato possibile evitare che fossero richieste altre informazioni dagli esportatori (p. es. voce di tariffa, criterio d'origine), che avrebbero rappresentato un onere amministrativo supplementare. Gli esportatori autorizzati potranno inserire questa dichiarazione d'origine su un documento commerciale che non saranno obbligati a firmare. Questo sistema moderno si contrappone a quello dell'ALS tra l'Indonesia e il Giappone, che prevede l'utilizzo esclusivo di certificati d'origine vistati da un'autorità. Gli esportatori svizzeri beneficeranno quindi di un vantaggio sul mercato indonesiano.

Le prescrizioni relative all'importazione (art. 15) impongono di accordare il trattamento preferenziale su presentazione di una dichiarazione d'origine; l'Accordo non prevede un certificato d'origine. La disposizione sulle eccezioni alla dichiarazione d'origine (art. 16) precisa che tale dichiarazione non è necessaria per le spedizioni non commerciali di poco valore e i bagagli personali. Lo sdoganamento a tasso preferenziale può essere rifiutato se un prodotto non soddisfa i requisiti in materia 4376

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d'origine (art. 17). Inoltre, gli importatori e gli esportatori sono tenuti a cooperare con le autorità competenti (art. 18) e a conservare le prove documentali (art. 19) per almeno tre anni. Se un importatore o un esportatore constata che sono state trasmesse alle autorità informazioni errate (art. 20), deve immediatamente informarne l'autorità competente del suo Paese.

L'articolo 21 disciplina la cooperazione tra le autorità competenti. Queste si comunicano i rispettivi indirizzi e si scambiano informazioni sui sistemi degli esportatori autorizzati e sull'attuazione dell'allegato sulle regole d'origine. Le questioni e i problemi d'applicazione vengono discussi direttamente tra le autorità competenti, nel quadro del Sottocomitato per gli scambi di merci.

L'articolo 22 costituisce la base della procedura di controllo a posteriori delle prove d'origine. Il controllo a posteriori consiste nel verificare se la prova d'origine in questione è autentica e se i prodotti possono effettivamente essere considerati originari. Le autorità competenti della Parte esportatrice, su richiesta della Parte importatrice, effettuano un simile controllo presso l'esportatore. A tale scopo possono chiedere all'esportatore di fornire documenti che comprovino il carattere originario o procedere a ispezioni presso la sede dell'esportatore o del produttore. Il termine di risposta a una domanda di controllo a posteriori è di tre mesi, ma può essere prolungato di altri tre mesi su richiesta dell'autorità competente della Parte importatrice.

Questo breve termine è stato accettato dagli Stati dell'AELS solo dopo ardui negoziati. Contrariamente a quanto avvenuto per l'ALS tra l'Indonesia e il Giappone, i negoziatori sono riusciti a evitare, da un lato, che alla Parte importatrice fosse accordato uno statuto di osservatore durante il controllo a posteriori dell'origine e, dall'altro, che la decisione finale in merito alla concessione di preferenze tariffali spettasse alla Parte importatrice.

L'articolo 23 garantisce che le informazioni ritenute confidenziali in virtù della legislazione nazionale di una Parte siano trattate come tali. Secondo l'articolo 24, ogni Parte è tenuta a prevedere sanzioni in caso di infrazione alle sue leggi e regolamentazioni nazionali in materia doganale. Queste sanzioni possono avere carattere penale,
civile o amministrativo. La disposizione transitoria dell'articolo 25 prevede che, per le merci in transito o immagazzinate, può essere rilasciata una dichiarazione d'origine a posteriori, ma al più tardi entro quattro mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

4.3.2

Allegato VI sulle agevolazioni degli scambi

Le Parti svolgono controlli effettivi sulla base di analisi dei rischi (cfr. art. 7) per agevolare il commercio e promuoverne lo sviluppo. Semplificano inoltre le procedure che reggono gli scambi di merci. Garantiscono la trasparenza pubblicando in Internet ­ se possibile in inglese ­ le loro leggi, regolamentazioni e decisioni di applicazione generale. Su richiesta, forniscono informazioni vincolanti (art. 4) riguardanti la classificazione tariffaria delle merci e i dazi applicabili, il valore in dogana e le regole d'origine da osservare. Impegnandosi a pubblicare in Internet le prescrizioni applicabili agli scambi transfrontalieri e a fornire su richiesta informazioni vincolanti, le Parti aumentano la trasparenza (art. 2) e la certezza del diritto 4377

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per gli operatori economici. Inoltre, attraverso la cooperazione (art. 3) tra le autorità competenti delle Parti verranno osservati gli sviluppi internazionali. Se necessario, sarà possibile presentare al Sottocomitato per gli scambi di merci altre misure volte ad agevolare gli scambi, che andranno eventualmente a completare l'allegato.

Nell'articolo 5 le Parti si impegnano a semplificare le procedure commerciali internazionali applicando procedure doganali, commerciali e frontaliere semplici, adeguate e oggettive. Esse limitano allo stretto necessario i controlli, le formalità e i documenti richiesti. Per ridurre i costi ed evitare inutili ritardi negli scambi commerciali, le Parti applicano procedure efficaci e fondate, se possibile, su norme internazionali. Gli uffici doganali competenti delle Parti sono definiti nell'articolo 6.

Le Parti applicano un controllo dei rischi (art. 7) che semplifica lo sdoganamento delle merci poco pericolose. L'obiettivo è permettere a gran parte delle merci di passare rapidamente la frontiera, limitando al minimo i controlli. L'articolo 8 obbliga inoltre le Parti ad applicare procedure che consentano agli esportatori e agli importatori di espletare le formalità doganali senza dover ricorrere ad agenti doganali. Le spese e le tasse legate all'importazione e all'esportazione (art. 9) vanno fissate in funzione del valore del servizio fornito e non di quello della merce. Le tariffe devono essere pubblicate in Internet.

Secondo l'articolo 10, la Parte importatrice non può esigere che determinati documenti vengano legalizzati (p. es. certificato d'origine di una camera di commercio o autenticazione di fatture). L'articolo 11 disciplina, conformemente alle pertinenti norme internazionali, le procedure doganali che consentono l'ammissione temporanea di merci destinate ad essere riesportate. Secondo l'articolo 12, le merci possono anche essere importate o esportate a titolo temporaneo nel quadro del traffico di perfezionamento. Le autorità doganali sono invitate a cooperare e a coordinarsi per agevolare gli scambi (art. 13). I soggetti interessati devono poter impugnare le decisioni delle autorità doganali presso almeno un'autorità di ricorso (art. 14).

L'articolo 15 obbliga a trattare come confidenziali le informazioni fornite nell'ambito dell'importazione, dell'esportazione o del transito di merci o per ottenere informazioni vincolanti (cosiddette advance rulings).

4.4

Capitolo 3 Scambi di servizi (art. 3.1­3.21)

Il capitolo 3 del CEPA riguarda gli scambi di servizi. Le definizioni e le norme relative agli scambi di servizi ­ in particolare le quattro modalità di prestazione43, il trattamento della nazione più favorita, l'accesso ai mercati, il trattamento nazionale e le eccezioni ­ si allineano all'Accordo generale del 15 aprile 199444 sugli scambi di servizi (GATS), anche se alcune disposizioni di quest'ultimo sono state precisate e adattate al contesto bilaterale.

43 44

Si tratta delle quattro modalità seguenti: 1) prestazione transfrontaliera; 2) consumo all'estero; 3) presenza commerciale; 4) circolazione di persone fisiche.

RS 0.632.20, allegato 1B

4378

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Le disposizioni del capitolo 3 sono completate dalle norme settoriali stabilite negli allegati IX (Circolazione di persone fisiche che forniscono servizi), X (Riconoscimento delle qualifiche dei prestatori di servizi), XI (Riconoscimento e certificazione delle competenze e della formazione dei marittimi per il servizio a bordo di navi che battono bandiera svizzera), XIII (Servizi di telecomunicazione), XIV (Servizi finanziari), XV (Turismo e servizi di viaggio). Gli elenchi nazionali di impegni specifici in materia di accesso ai mercati e di trattamento nazionale sono contenuti nell'allegato XII, mentre le eccezioni alla clausola della nazione più favorita nell'allegato VIII.

I primi due articoli del capitolo, che riprendono sostanzialmente le disposizioni del GATS, fissano la portata e il campo d'applicazione (art. 3.1) e le definizioni (art. 3.2).

L'articolo 3.3, riguardante il trattamento della nazione più favorita, si allinea ampiamente alla corrispondente disposizione del GATS. Precisa inoltre che gli ALS con Stati terzi notificati conformemente agli articoli V o V bis del GATS sono esclusi dall'obbligo previsto dalla disposizione. Le Parti si impegnano tuttavia a informare le altre Parti dei vantaggi concessi in altri accordi commerciali e, su richiesta di una di esse, a negoziare l'integrazione di tali vantaggi nell'Accordo.

Gli articoli concernenti l'accesso al mercato (art. 3.4), il trattamento nazionale (art. 3.5), gli impegni aggiuntivi (art. 3.6), il riconoscimento (art. 3.8), la circolazione di persone fisiche (art. 3.9), la trasparenza (art. 3.10), i monopoli e i prestatori esclusivi di servizi (art. 3.11), le pratiche commerciali (art. 3.12), i pagamenti e i trasferimenti (art. 3.13), le restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti (art. 3.14), le eccezioni generali (art. 3.16), le eccezioni in materia di sicurezza (art. 3.17), gli elenchi di impegni specifici (art. 3.18) e la modifica degli elenchi (art. 3.19) sono sostanzialmente identici a quelli del GATS, anche se adattati al contesto bilaterale.

Le disposizioni concernenti la regolamentazione nazionale (art. 3.7) si fondano su quelle del GATS. Le Parti sono inoltre disposte a tenere conto dei futuri risultati dei negoziati avviati in proposito nel quadro dell'OMC e a integrare eventuali modifiche nell'Accordo.
La disposizione relativa al riesame degli elenchi di impegni specifici (art. 3.20) prevede che le Parti riesaminino periodicamente i loro elenchi di impegni specifici (allegato XII) e i loro elenchi di eccezioni alla clausola della nazione più favorita (allegato VIII) in vista di un'ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi.

Secondo l'articolo concernente le consultazioni sull'attuazione (art. 3.15), una Parte che riscontra difficoltà in un settore di servizi nel quale ha assunto un impegno specifico può chiedere di consultarsi con le altre Parti. Queste consultazioni, che possono svolgersi indipendentemente dal fatto che le difficoltà derivino dalla liberalizzazione, permettono di condividere informazioni, dati, esperienze o di scambiare opinioni sui possibili modi e mezzi per affrontare le difficoltà.

4379

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4.4.1

Allegato IX sulla circolazione di persone fisiche che forniscono servizi

Nell'allegato IX la Svizzera fissa le disposizioni specifiche applicabili alla circolazione transfrontaliera di persone fisiche che forniscono servizi che vanno oltre le norme dell'OMC. Queste disposizioni si applicano alle misure nazionali riguardanti persone incluse nell'elenco di impegni (art. 1).

I principi generali enunciati nell'articolo 2 prevedono che l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche siano agevolati conformemente agli impegni specifici delle Parti.

In base all'articolo 3 le Parti provvedono affinché le loro prescrizioni e procedure in relazione all'ingresso e al soggiorno temporaneo siano stabilite in anticipo e chiaramente specificate. L'articolo 4 disciplina la trasmissione di informazioni concernenti in particolare le condizioni (visti, permessi di lavoro, documentazione richiesta, requisiti, modalità di presentazione ecc.), le procedure da seguire e le autorizzazioni richieste per l'ingresso e il soggiorno temporaneo, i permessi di lavoro e il rinnovo delle autorizzazioni di soggiorno temporaneo.

L'articolo 5 disciplina le modalità delle procedure di domanda rapide volte a ottenere un'autorizzazione di ingresso o di soggiorno temporaneo (notifica al richiedente, rilascio di informazioni sullo stato della domanda, motivazione scritta dell'annullamento o del rifiuto dell'autorizzazione, tasse ecc.).

L'articolo 6 impone alle Parti di istituire un organo di contatto per facilitare l'accesso alle informazioni secondo l'articolo 4 sulle condizioni, le procedure da seguire e le autorizzazioni richieste per l'ingresso e il soggiorno temporaneo.

4.4.2

Allegato X sul riconoscimento delle qualifiche dei prestatori di servizi

L'allegato X del CEPA contiene disposizioni supplementari sul riconoscimento delle qualifiche dei prestatori di servizi, che completano le norme orizzontali sugli scambi di servizi e che vanno al di là del GATS.

L'articolo 1 precisa il campo d'applicazione dell'allegato, ossia il riconoscimento delle qualifiche acquisite nel territorio di un'altra Parte.

L'articolo 2 prevede che le Parti mettano a disposizione procedure di riconoscimento della formazione, dell'esperienza professionale o delle licenze acquisite nel territorio di un'altra Parte. Se una domanda è insufficiente, il richiedente ne viene informato e, se possibile, gli viene offerta l'occasione di adeguare o completare le sue qualifiche. Può trattarsi della possibilità di acquisire ulteriori esperienze sotto la supervisione di un esperto, di seguire formazioni complementari o di recuperare esami.

L'articolo 3 prevede che le Parti istituiscano o designino organi di contatto incaricati di fornire ai prestatori di servizi informazioni concernenti, da un lato, le prescrizioni e procedure applicabili al rilascio, al rinnovo o al mantenimento delle licenze e dei

4380

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requisiti di qualificazione e, dall'altro, le procedure da seguire per ottenere il riconoscimento di qualifiche.

Conformemente all'articolo 4, le Parti incoraggiano le autorità e le associazioni professionali competenti nel loro territorio a riconoscere le qualifiche delle altre Parti per garantire il rispetto delle norme o dei criteri concernenti il rilascio di autorizzazioni, licenze o certificati.

4.4.3

Allegato XI sul riconoscimento della certificazione di competenza e formazione dei marittimi che prestano servizio a bordo di navi registrate in Svizzera

La Svizzera stabilisce per la prima volta in un ALS regole specifiche per il riconoscimento dei certificati di competenza e per la formazione dei marittimi. Il riconoscimento vale solo per chi presta servizio a bordo di navi immatricolate in Svizzera.

Gli articoli 1 e 2 circoscrivono il campo d'applicazione e definiscono i termini più importanti per l'allegato. Le regole qui formulate si applicano alla Svizzera e all'Indonesia e si basano sulla Convenzione internazionale del 7 luglio 197845 sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (Convenzione STCW nella versione in vigore46).

L'articolo 3 dispone che il riconoscimento delle qualifiche dell'Indonesia avvenga tramite conferma da parte della Svizzera.

Per garantire che la Svizzera e l'Indonesia soddisfino i requisiti della Convenzione STCW per quanto concerne il riconoscimento dei certificati, l'articolo 4 stabilisce che l'Indonesia metta a disposizione informazioni che permettano di verificare, su richiesta, i particolari relativi ai vari aspetti della formazione e del rilascio di attestati di competenza per marittimi.

4.4.4

Allegato XIII sui servizi di telecomunicazione

Per quanto riguarda i servizi di telecomunicazione, le norme specifiche che completano le disposizioni generali del capitolo 3 sono riportate nell'allegato XIII dell'Accordo. Queste norme supplementari si basano in ampia misura sul corrispondente documento di riferimento del GATS.

Gli articoli 1 e 2 riprendono le definizioni essenziali del documento di riferimento del GATS e definiscono il campo d'applicazione.

L'articolo 3 contiene disposizioni su misure volte a garantire la concorrenza. Il loro scopo è evitare le pratiche anticoncorrenziali, come le sovvenzioni trasversali illecite.

45 46

RS 0.747.341.2 International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW). Questa Convenzione è stata riveduta l'ultima volta nel 2010 con la modifica di Manila.

4381

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Sempre in base al documento di riferimento del GATS, l'articolo 4 comprende anche una serie di norme minime per disciplinare l'interconnessione con prestatori di servizi che dominano il mercato. Questi ultimi sono tenuti a concedere agli altri prestatori di servizi l'interconnessione in maniera non discriminatoria e a prezzi che siano in linea con i costi. Se gli operatori interessati non giungono a un accordo sull'interconnessione, le autorità di regolamentazione sono tenute a provvedere alla composizione della controversia e, se necessario, a fissare condizioni e prezzi di interconnessione appropriati.

L'articolo 5 contiene ­ in analogia al documento di riferimento del GATS ­ disposizioni sul servizio universale secondo cui ogni contraente definisce il tipo di servizio universale che intende mantenere. L'articolo dispone inoltre che le misure relative al servizio universale non incidano sulla concorrenza.

Negli articoli 6 e 7 le Parti si impegnano a istituire procedure di ammissione non discriminatorie per quanto riguarda l'assegnazione di autorizzazioni e a garantire l'indipendenza delle autorità di regolamentazione.

L'articolo 8 dispone che le risorse limitate, come ad esempio le frequenze di telefonia mobile, siano attribuite in maniera non discriminatoria.

4.4.5

Allegato XIV sui servizi finanziari

In considerazione delle particolarità del settore dei servizi finanziari, l'allegato XIV specifica le disposizioni generali sancite nel capitolo 3.

L'articolo 1 definisce il campo d'applicazione e riprende dall'allegato sui servizi finanziari del GATS le disposizioni sulle attività finanziarie (servizi bancari, assicurativi e di commercio di titoli) nonché le eccezioni riguardanti la politica monetaria e il sistema di assicurazione sociale.

La disposizione dell'articolo 2 concerne il trattamento nazionale e si basa sul Memorandum d'intesa dell'OMC sugli impegni nel settore dei servizi finanziari, che non è però vincolante per i membri dell'OMC. Nel presente Accordo le Parti si impegnano a consentire ai prestatori di servizi finanziari delle altre Parti che hanno una presenza commerciale di partecipare in modo non discriminatorio ai sistemi pubblici di pagamento e compensazione, alle agevolazioni di finanziamento ufficiali, agli organismi di regolamentazione autonomi, alle borse o ad altre organizzazioni e associazioni necessarie per la fornitura di servizi finanziari.

Negli articoli 3 e 4 le Parti assumono per il settore finanziario ulteriori impegni in materia di trasparenza e procedure di domanda rapide. L'articolo 3 prevede ad esempio che, su richiesta, le autorità competenti delle Parti forniscano alle persone interessate informazioni sui requisiti e sulle procedure per l'ottenimento di autorizzazioni. L'articolo 4 dispone invece che le Parti svolgano rapidamente le procedure di approvazione. Se tutti i requisiti sono soddisfatti devono accordare l'autorizzazione richiesta, che di norma va rilasciata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Se questo termine non può essere rispettato, i richiedenti ne sono informati immediatamente e la decisione va presa al più presto.

4382

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Gli articoli 5 e 6 disciplinano le misure di vigilanza delle Parti. Rispetto alle disposizioni dell'allegato del GATS sui servizi finanziari, queste misure sono più equilibrate, perché vanno applicate secondo il principio della proporzionalità e non possono limitare gli scambi di servizi né esplicare effetti discriminatori in quest'ambito.

In linea con quanto previsto dal Memorandum dell'OMC sugli impegni nel settore dei servizi finanziari, l'articolo 7 prevede che ai prestatori di servizi finanziari siano consentite la trasmissione ed elaborazione delle informazioni necessarie allo svolgimento degli affari correnti, fatte salve le misure adottate dalle Parti ai fini della protezione dei dati personali.

L'allegato è completato da un Protocollo d'intesa, che specifica per l'Indonesia le entità che vanno considerate «istituzioni pubbliche» e che quindi rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo. Le Parti confermano inoltre che ai fini della tutela dei dati personali (art. 7 dell'allegato) i prestatori di servizi finanziari possono essere obbligati ad amministrare, salvare ed elaborare dati localmente.

4.4.6

Allegato XV sul turismo e sui servizi di viaggio

Questo allegato, finalizzato a migliorare le condizioni quadro per il turismo, contiene disposizioni parzialmente basate su strumenti internazionali esistenti, tra cui il Codice mondiale di etica del turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo 47.

L'articolo 1 (Campo d'applicazione) stabilisce che le disposizioni dell'allegato si applicano alle misure concernenti il turismo e i servizi di viaggio.

L'articolo 2 (Traffico turistico) stabilisce che i turisti possono viaggiare liberamente al di fuori del proprio territorio e che, nel rispetto del diritto internazionale e delle leggi e regolamentazioni nazionali, possono muoversi liberamente nei rispettivi Paesi. I viaggiatori devono inoltre poter accedere a siti turistici e culturali senza eccessive formalità.

L'articolo 3 prevede che le Parti si scambiano informazioni sui meccanismi e sulle pratiche esistenti per il rimpatrio di turisti in caso di fallimento o insolvenza del loro operatore turistico.

L'articolo 4 stabilisce che i dati personali dei viaggiatori delle altre Parti, salvati elettronicamente o in altro modo, siano trattati con un adeguato livello di confidenzialità.

L'articolo 5 (Informazioni e avvisi di sicurezza per viaggiatori) contiene raccomandazioni su come fornire informazioni in materia di sicurezza. Su richiesta di un'altra Parte queste informazioni vanno verificate e, se necessario, adeguate.

L'articolo 6 dispone che le Parti si impegnino a gestire le infrastrutture turistiche in modo da proteggere, tra l'altro, il patrimonio archeologico, le specie animali e i paesaggi minacciati nonché le aree sensibili. Ogni Parte si sforza di sollecitare l'accessibilità pubblica di beni culturali e monumenti posseduti da privati nel proprio territorio.

47

www2.unwto.org > Code d'éthique

4383

FF 2019

Nell'articolo 7 (Accesso a servizi) le Parti garantiscono che i turisti delle altre Parti possano accedere rapidamente ai servizi pubblici locali esistenti.

Nell'articolo 8 riconoscono l'importanza delle iniziative volte a migliorare l'istruzione e la responsabilità dei turisti e degli operatori turistici relativamente al rispetto della religione e dei costumi locali e alla protezione dell'ambiente.

L'articolo 9 (Ricerca e osservazione) incoraggia le Parti a promuovere lo scambio di ricercatori e informazioni sui mercati turistici e sulla gestione del turismo.

L'articolo 10 dispone che le Parti considerino favorevolmente, nei limiti delle proprie possibilità, le richieste di formazione e sviluppo delle capacità presentate da un'altra Parte.

L'articolo 11 mira a facilitare lo scambio di esperienze tra operatori e dirigenti del settore turistico, conformemente alle leggi e regolamentazioni nazionali di ogni Parte.

4.4.7

Impegni specifici (art. 3.18 e allegato XII)

Gli impegni specifici riguardanti l'accesso al mercato e il trattamento nazionale nel settore del commercio dei servizi figurano in elenchi stilati dalle singole Parti; non sono state concordate clausole di non arretramento (ratchet) o di sospensione (stand still). Analogamente al GATS, gli impegni specifici assunti dalle Parti si basano su elenchi positivi. Secondo il metodo di questi elenchi, una Parte si impegna a non applicare restrizioni riguardanti l'accesso al mercato e a non discriminare i prestatori di servizi e i servizi dell'altra Parte nei settori, nei sottosettori o nelle attività iscritti nell'elenco e per le modalità di fornitura dei servizi previste, tenendo conto delle condizioni e limitazioni iscritte nel proprio elenco in modo esplicito e trasparente.

La non iscrizione di un settore nell'elenco di una Parte significa che quest'ultima non contrae per tale settore nessun impegno in termini di accesso al mercato e di trattamento.

Nel presente Accordo l'Indonesia ha esteso in alcuni punti il suo livello d'impegno rispetto a quello esistente nell'ambito del GATS. Per gli esportatori di prestazioni svizzeri il Paese asiatico ha fatto ulteriori concessioni di accesso al mercato in settori centrali. Nel settore dei servizi finanziari, ad esempio, l'Indonesia ha aumentato il limite massimo delle filiali bancarie che un istituto finanziario insediatosi nel suo territorio può avere. Ai viaggiatori d'affari provenienti dalla Svizzera, responsabili dell'apertura di una presenza commerciale, e alle persone fisiche di cittadinanza svizzera che forniscono servizi di installazione su macchine e impianti, l'Indonesia accorda inoltre l'ingresso e il soggiorno temporaneo. Quest'ultima concessione è limitata ai servizi a favore dell'industria di trasformazione che richiedono tecnologie di punta e notevoli risorse finanziarie nonché ai servizi di installazione che non possono essere forniti da installatori locali. Nel suo elenco di impegni l'Indonesia ha però inserito una riserva, e cioè che le concessioni per gli installatori siano accordate soltanto a partire dal momento in cui tra la Svizzera e l'Indonesia sarà entrato in vigore un accordo sullo scambio di stagisti. Un tale accordo permetterà a giovani lavoratori desiderosi di approfondire le proprie conoscenze professionali e lingui4384

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stiche nel rispettivo Stato partner di ottenere un permesso di lavoro per al massimo 18 mesi. I relativi negoziati, condotti dalla Segreteria di Stato della migrazione, sono nella fase conclusiva. L'accordo sarà sottoposto al nostro Consiglio per approvazione e firmato con l'entrata in vigore del CEPA. I maggiori impegni contratti dall'Indonesia nel CEPA comprendono anche i servizi alle imprese (inclusi i servizi legali, architettonici, di ingegneria, di pianificazione urbana, di ricerca e sviluppo interdisciplinari in attività industriali, di prova e analisi, di manutenzione e riparazione, di produzione e distribuzione di energia), servizi di trasporto (recupero e manutenzione di navi, escluso il cabotaggio, trasporto marittimo di merci, manutenzione e riparazione di aeromobili, servizi di stoccaggio) e altri servizi nel settore energetico, geotermico, del petrolio e del gas.

Il livello di accesso al mercato concesso all'Indonesia corrisponde largamente ai relativi impegni assunti in altri accordi simili conclusi in precedenza. Gli impegni concernenti le prestazioni di servizi da parte di persone fisiche sono limitati al soggiorno temporaneo per categorie di persone chiaramente definite, in particolare viaggiatori d'affari, trasferimenti interaziendali di dirigenti e specialisti altamente qualificati o prestazioni di servizi nel quadro di contratti a tempo determinato. La Svizzera ha inoltre assunto impegni supplementari limitati concernenti le persone fisiche che forniscono servizi nell'ambito di contratti di prestazione (p. es. servizi di saldatura riconosciuti nella produzione e nella riparazione di macchine o apparecchi industriali, servizi di manutenzione o riparazione di turbine a gas, servizi di estrazione mineraria o di perforazione sotterranea).

Il livello d'impegno assunto dall'Indonesia nell'ambito del presente Accordo è paragonabile a quello offerto al Giappone nel rispettivo ALS. In alcuni settori, tuttavia, gli impegni concessi agli Stati dell'AELS vanno più lontano. Nel settore dei servizi finanziari, ad esempio, l'Indonesia contrae impegni che possono essere considerati tutto sommato equivalenti, benché più ambiziosi per quanto riguarda le misure di sorveglianza e le procedure di ammissione rilevanti (cfr. allegato XIV), il che darà ai prestatori di servizi svizzeri una maggiore certezza del diritto.

4.5

Capitolo 4 Investimenti

4.5.1

Disposizioni del capitolo 4 (art. 4.1­4.13)

Il capitolo sugli investimenti conferisce per principio agli investitori delle Parti il diritto di costituire o rilevare un'impresa in un'altra Parte alle stesse condizioni vigenti per gli investitori nazionali. Per le attività di investimento internazionali aumentano così la certezza del diritto e la trasparenza, soprattutto perché le normative nazionali pertinenti sono sancite in un trattato internazionale. Queste normative, quindi, non possono essere modificate unilateralmente da una Parte senza che la questione sia stata discussa in seno al Comitato misto e senza che sia eventualmente stata formulata una riserva in merito agli impegni assunti nel CEPA.

4385

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Le disposizioni sugli stabilimenti contenute nei capitoli 3 (Scambi di servizi) e 4 (Investimenti) del CEPA completano la Convenzione del 6 febbraio 197448 tra la Svizzera e l'Indonesia concernente l'incoraggiamento e la reciproca protezione degli investimenti. Anche se per motivi di politica interna l'Indonesia si è ritirata da questa Convenzione ­ come del resto da tutti gli altri accordi sulla protezione degli investimenti stipulati con Paesi terzi ­ le sue disposizioni rimangono applicabili per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia dell'accordo. L'accordo di promozione e protezione reciproca degli investimenti disciplina la fase successiva allo stabilimento (cosiddetta post-establishment) e copre, insieme al CEPA, l'intero ciclo d'investimento, dall'ingresso sul mercato di un'azienda, alla fase operativa, fino alla sua liquidazione. La Svizzera sta attualmente negoziando con l'Indonesia un nuovo accordo bilaterale di protezione degli investimenti.

L'articolo 4.1 (Portata e campo d'applicazione) stabilisce che le disposizioni del capitolo sugli investimenti si applicano alle presenze commerciali, vale a dire all'accesso al mercato per investimenti diretti (cosiddetto pre-establishment) in tutti i settori, salvo quello dei servizi. Gli investimenti in quest'ultimo settore sono disciplinati dalle diposizioni sulla modalità di fornitura «presenza commerciale» del capitolo sugli scambi di servizi (cfr. n. 4.4).

L'articolo 4.2 elenca le principiali definizioni, che si ispirano a quelle del GATS.

L'articolo 4.3 stabilisce che le Parti cooperano ai fini della promozione degli investimenti. Questa cooperazione può comprendere l'individuazione di opportunità per incentivare investimenti all'estero, lo scambio di informazioni sulle prescrizioni in materia di investimenti e la promozione di condizioni quadro favorevoli agli investimenti.

L'articolo 4.4 (Trattamento nazionale) dispone che gli investitori delle Parti abbiano il diritto di costituire o rilevare un'impresa in un'altra Parte alle stesse condizioni vigenti per gli investitori nazionali. Il principio del trattamento nazionale copre la costituzione, l'acquisizione e la gestione non soltanto di imprese con personalità giuridica, vale a dire persone giuridiche, ma anche di filiali o rappresentanze (cfr.

art. 4.2). Il
capitolo si applica a imprese che sono state costituite secondo la legislazione di una Parte e che esercitano un'attività economica sostanziale sul territorio di tale Parte.

Secondo l'articolo 4.5, gli impegni specifici relativi al trattamento nazionale sono definiti negli elenchi di impegni specifici di ciascuna Parte riportati nell'allegato XVI del CEPA secondo il metodo degli elenchi positivi. Nei settori o sottosettori ivi indicati, le Parti si impegnano a non discriminare gli investitori delle altre Parti conformemente alle condizioni e limitazioni contenute nei propri elenchi. La non iscrizione di un settore nell'elenco di una Parte significa che quest'ultima non assume nessun impegno. Per quanto riguarda l'insediamento di imprese in settori diversi da quello dei servizi, la Svizzera ha rinunciato per la prima volta a inserire i suoi impegni in un cosiddetto elenco negativo di un ALS. Il nostro Paese ha quindi dato seguito alla richiesta dell'Indonesia di usare l'approccio degli elenchi positivi, il che

48

RS 0.975.242.7

4386

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permette agli Stati dell'AELS di armonizzare meglio i propri impegni con quelli dell'Indonesia e di evitare così grossi squilibri tra i rispettivi livelli d'impegno.

L'articolo 4.6 (Modifica degli elenchi) stabilisce che gli elenchi positivi possono essere modificati o revocati previa consultazione delle altre Parti e a condizione che il livello generale degli impegni assunti non diminuisca.

L'articolo 4.7 dispone che un investitore e il suo personale in posizioni chiave (p. es.

dirigenti, consulenti ed esperti) possano entrare e soggiornare temporaneamente nel territorio di un'altra Parte. È espressamente fatta salva la legislazione nazionale delle Parti, per cui la Svizzera non contrae impegni aggiuntivi.

Secondo l'articolo 4.8 (Diritto di regolamentare), lo Stato in cui viene effettuato un investimento ha la possibilità di adottare misure non discriminatorie di interesse pubblico, in particolare in materia di salute pubblica, sicurezza e ambiente, nonché altre misure di vigilanza. Le Parti non possono rinunciare né derogare a queste misure al solo fine di attirare investimenti esteri.

L'articolo 4.9 (Pagamenti e trasferimenti) si riferisce alle presenze commerciali in settori diversi da quello dei servizi e prevede la libertà di movimento dei capitali e dei pagamenti, fatte salve le circostanze di cui all'articolo 4.10. L'articolo 4.10 fa esplicito riferimento alle restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti previste dai paragrafi 1 e 3 dell'articolo XII del GATS, le cui disposizioni vengono inserite nel presente Accordo.

Gli articoli 4.11 e 4.12 dispongono che per le consuete eccezioni in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza si applicano gli articoli XIV e XIVbis del GATS.

L'articolo 4.13 stabilisce infine che il riesame periodico del capitolo sugli investimenti viene effettuato nel quadro del Comitato misto ed è finalizzato a individuare possibili modi per sviluppare ulteriormente gli impegni delle Parti.

4.5.2

Impegni specifici (art. 4.5 e allegato XVI)

Gli impegni assunti dalla Svizzera nei confronti dell'Indonesia corrispondono sostanzialmente al livello d'impegno già contratto in accordi precedenti. Visto il basso livello d'impegno dell'Indonesia, la Svizzera ha avanzato una serie di riserve per evitare squilibri eccessivi. Come di consueto, la Svizzera non ha assunto impegni specifici per quanto riguarda l'acquisto di terreni o alcune disposizioni sul diritto societario. Nel settore dell'energia, in cui non ha contratto alcun impegno, il nostro Paese si riserva il diritto di vietare o limitare le partecipazioni straniere a privatizzazioni di società o cooperative statali. La Svizzera avanza inoltre una riserva per quanto concerne un meccanismo generale di notifica e controllo applicato agli investimenti esteri nel nostro Paese. Anche se in Svizzera non esiste ancora un meccanismo del genere, la riserva consentirà di reagire con flessibilità a eventuali sviluppi futuri.

Nel suo elenco di impegni specifici l'Indonesia formula una riserva di carattere generale secondo cui gli investimenti esteri devono raggiungere un importo minimo 4387

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equivalente a circa 700 000 franchi in tutti i settori, ad eccezione dell'industria manifatturiera, dove questo importo deve raggiungere l'equivalente di circa un milione di franchi. Relativamente ai settori, gli impegni indonesiani presentano nel complesso un ampio grado di copertura. Il settore manifatturiero, particolarmente importante per gli investitori svizzeri, è prevalentemente aperto agli investimenti, anche se è subordinato alle suddette condizioni di capitale minimo e in parte di partenariato. Le altre riserve settoriali in materia di trattamento nazionale concernono in particolare il settore delle materie prime.

Complessivamente l'elenco degli impegni indonesiani corrisponde alla legislazione nazionale pertinente ed equivale in ampia misura alle concessioni già iscritte in altri accordi, come ad esempio nell'ALS con il Giappone, dove l'Indonesia fa concessioni analoghe nel settore manifatturiero. Dopo aver concluso l'ALS con il Giappone, l'Indonesia ha tuttavia aumentato e fissato nel CEPA l'importo minimo per gli investimenti esteri in questo settore. In altri campi, come ad esempio nell'industria farmaceutica e nella pesca, il Paese asiatico ha assunto impegni più estesi nei confronti degli Stati dell'AELS.

4.6

Capitolo 5 Protezione della proprietà intellettuale

4.6.1

Disposizioni del capitolo 5 (art. 5)

Il capitolo 5 dispone che le Parti garantiscano una protezione dei diritti di proprietà intellettuale adeguata, efficace e non discriminatoria. Rispetto alle norme minime multilaterali previste dall'Accordo dell'OMC del 15 aprile 199449 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS), il CEPA migliora determinati standard di protezione e aumenta la certezza del diritto e la visibilità delle clausole di salvaguardia. L'Accordo rende più prevedibili i diritti di proprietà intellettuale e perfeziona quindi le condizioni quadro che reggono lo scambio di prodotti e servizi innovativi. L'articolo 5 dispone inoltre che i principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita siano applicati anche nel contesto delle relazioni di libero scambio, conformemente alle disposizioni pertinenti dell'Accordo TRIPS. L'articolo 5 prevede infine la possibilità di riesaminare le disposizioni sulla proprietà intellettuale in futuro.

4.6.2

Allegato XVII sulla protezione della proprietà intellettuale

Gli articoli dell'allegato XVII fissano tutte le norme materiali di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, che in alcuni casi oltrepassano il livello di protezione previsto dall'Accordo TRIPS.

Secondo l'articolo 1 (Definizione di proprietà intellettuale) il termine «proprietà intellettuale» copre, nel CEPA, i diritti seguenti: diritti d'autore (compresa la prote49

RS 0.632.20, allegato 1C

4388

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zione dei programmi informatici e delle banche dati), diritti di protezione affini, marchi commerciali di merci e servizi, indicazioni geografiche (comprese le denominazioni di origine) di merci e indicazioni di provenienza per i prodotti e i servizi, design, brevetti, varietà vegetali, topografie dei circuiti integrati e informazioni confidenziali.

Nell'articolo 2 le Parti confermano i loro obblighi derivanti da vari accordi internazionali sulla proprietà intellettuale di cui sono firmatarie (Accordo TRIPS, Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale50, Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche51, Trattato di cooperazione in materia di brevetti52, Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi53). Le Parti si impegnano inoltre a osservare le disposizioni materiali della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali 54. Una nota a piè di pagina tiene conto della particolare situazione dell'Indonesia e stabilisce che tale disposizione non pregiudica i diritti dell'Indonesia di proteggere le proprie varietà vegetali locali. Le Parti confermano inoltre la loro intenzione di aderire all'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali55, al Trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi 56, al Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore57, alla Convenzione di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione58, al Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti 59, all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi60 nonché al Trattato di Pechino dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive. Le disposizioni dell'allegato XVII non pregiudicano la Dichiarazione di Doha del 14 novembre 2001 sull'Accordo TRIPS e sulla salute pubblica e la modifica dell'Accordo TRIPS approvata il 6 dicembre 2005 dal Consiglio generale dell'OMC.

L'articolo 3 dispone che le Parti applichino per analogia determinate disposizioni del
Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (in particolare gli art. 5-10) agli artisti del settore audiovisivo. Disciplina inoltre i diritti degli organismi di diffusione, nonché i termini minimi di protezione per i diritti d'autore e i diritti di protezione affini.

L'articolo 4 stabilisce che le Parti estendano la protezione dei marchi prevista dall'Accordo TRIPS ai marchi di forma. Per quanto concerne i marchi famosi le 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.232.141.1 RS 0.232.112.4 Convenzione UPOV del 1991 (RS 0.232.163), salvo che una Parte sia membro della Convenzione UPOV del 1978 (RS 0.232.162).

RS 0.232.121.4 RS 0.231.171.1 RS 0.231.151 RS 0.231.171 RS 0.232.145.1 RS 0.232.112.8

4389

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Parti rinviano alle raccomandazioni dell'OMPI sulla protezione estesa di marchi notori.

L'articolo 5 prevede che la norma materiale di protezione dei brevetti sia retta dalle disposizioni dell'Accordo TRIPS. Le Parti hanno inoltre convenuto di estendere il campo di protezione per includervi le invenzioni biotecnologiche. Il diritto dei brevetti indonesiano prevede al momento la possibilità di imporre licenze obbligatorie per il solo fatto che un prodotto sia importato, regola che contravviene al diritto dell'OMC e ai principi fondamentali del libero scambio. L'Indonesia ha tuttavia assicurato di non applicare questa norma, bensì di volerla abrogare, intenzione che dovrà essere specificata in un apposito Protocollo d'intesa («Record of Understanding»). Questo Protocollo sarà allegato al CEPA e ­ in qualità di parte integrante dello stesso (par. 7 del Protocollo) ­ soggetto ai meccanismi di composizione delle controversie. In questo Protocollo (par. 1) le Parti si impegnano a garantire che il livello di protezione dei brevetti non dipenda dal luogo di produzione di un bene. Le Parti riconoscono esplicitamente, in conformità con l'Accordo TRIPS, che l'importazione di un prodotto brevettato nel territorio di una Parte, piuttosto che la sua produzione in tale territorio, non può di per sé costituire un motivo giustificabile per subordinarla al possesso di una licenza (par. 6). L'Indonesia si è inoltre impegnata ad applicare la propria legislazione esecutiva in materia di brevetti conformemente all'Accordo TRIPS e a garantire che l'obbligo di produrre in loco previsto nella propria legislazione possa essere rinviato per l'intera durata del brevetto. Il Protocollo d'intesa costituisce una soluzione provvisoria fino a quando l'Indonesia avrà armonizzato la propria legislazione con le norme dell'OMC. Durante i negoziati il Paese asiatico ha affermato di voler prendere in considerazione una modifica della legge sui brevetti nell'ottica di renderla compatibile con le norme dell'OMC.

La Svizzera e gli altri Stati dell'AELS seguiranno da vicino la realizzazione di questa modifica da parte dell'Indonesia. Per essi, un'efficace tutela brevettuale in Indonesia è un prerequisito per la ratifica e l'attuazione dell'Accordo.

L'articolo 6 (Informazioni riservate) dispone che le autorità che vengono a conoscenza
dei risultati di un test nell'ambito di una procedura di autorizzazione per l'immissione in commercio di prodotti farmaceutici e agrochimici siano tenute a trattarli in modo confidenziale. Per i prodotti agrochimici, inoltre, tali risultati devono essere protetti per almeno dieci anni dalla possibilità di essere utilizzati come riferimento e, per i prodotti farmaceutici, le future domande di commercializzazione possono essere approvate soltanto dopo il relativo termine fissato nelle legislazioni nazionali.

L'articolo 7 prevede che, in virtù del presente Accordo, i design industriali siano protetti per un periodo di almeno dieci anni.

L'articolo 8 impegna le Parti a garantire una protezione adeguata ed efficace delle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine. Esse riaffermano l'importanza che attribuiscono alla protezione dei relativi diritti.

L'articolo 9 disciplina la protezione delle indicazioni di provenienza semplici sia per i prodotti che per i servizi, la protezione di nomi di Paesi («Switzerland», «Svizzera», «Swiss») e di regioni (p. es. nomi di Cantoni come «Lucerna») e la protezione di stemmi, bandiere ed emblemi. Tra le altre cose è prevista anche la protezione 4390

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contro l'utilizzo abusivo, fuorviante o sleale di indicazioni di provenienza nei marchi e nei nomi di società.

Nell'articolo 10 le Parti riaffermano i loro diritti sovrani sulle proprie risorse naturali e riconoscono i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali pertinenti che regolano l'accesso e la condivisione dei benefici derivanti delle risorse genetiche e dalle relative conoscenze tradizionali. Le Parti riconoscono l'utilità della dichiarazione dell'origine o della fonte di queste risorse e conoscenze tradizionali nelle domande di brevetto.

Nell'articolo 11 (Trasferimento di tecnologie) le Parti riconoscono, analogamente a quanto avviene nell'Accordo TRIPS, che il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbe contribuire a promuovere, diffondere e trasferire l'innovazione tecnologica. A questo proposito le Parti hanno convenuto di scambiarsi informazioni sulle rispettive pratiche vigenti.

L'articolo 12 mira a promuovere la trasparenza nei sistemi con cui le Parti amministrano la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, per quanto concerne la pubblicazione delle domande di brevetto depositate e accettate.

Nell'articolo 13 le Parti si impegnano a instaurare apposite procedure affinché i diritti di proprietà intellettuale possano essere acquisiti, iscritti in un registro e mantenuti. Tali procedure devono soddisfare almeno i requisiti dell'Accordo TRIPS.

Gli articoli 14­20 dispongono che in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale le misure doganali vengano applicate sia alle importazioni sia alle esportazioni. Le autorità doganali delle Parti sono obbligate a trattenere d'ufficio, e non solo su richiesta del titolare dei diritti di proprietà intellettuale, i prodotti d'importazione in caso di sospetta contraffazione o pirateria. Per quanto riguarda le procedure civili ordinarie, l'allegato prevede appositi criteri di calcolo del danno subito dal titolare dei diritti. Le ingiunzioni sono finalizzate a prevenire tali danni.

Su richiesta del titolare dei diritti le autorità giudiziarie devono avere la competenza di ordinare il ritiro e la distruzione delle merci che violano i diritti di proprietà intellettuale e gli apparecchi usati per produrle. È necessario prevedere misure penali e sanzioni almeno in caso di
contraffazione commerciale intenzionale di prodotti di marca o di pirateria e di violazione dei diritti d'autore o dei diritti di protezione affini.

L'articolo 21 prevede che le Parti approfondiscano la loro cooperazione nel campo dei diritti di proprietà intellettuale.

4.7

Capitolo 6 Appalti pubblici (art. 6.1­6.4)

In materia di appalti pubblici, le disposizioni del CEPA si limitano alle norme sulla trasparenza e alla possibilità di avviare futuri negoziati riguardanti l'accesso al mercato. Gli Stati dell'AELS hanno profuso intensi sforzi, anche a livello di cooperazione tecnica, per rafforzare le capacità degli attori interessati ai mercati pubblici internazionali in Indonesia. Per il momento, tuttavia, il Paese asiatico non è stato in grado di assumersi impegni contrattuali di accesso non discriminatorio al suo merca4391

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to conformemente alle regole internazionali di riferimento in materia di appalti pubblici. L'Indonesia non ha aderito all'Accordo del 15 aprile 199461 sugli appalti pubblici (AAP) né ha assunto impegni di accesso al mercato con altri partner commerciali.

L'articolo 6.1 prevede che, per favorire la trasparenza, le Parti si impegnino a migliorare la comprensione reciproca delle rispettive legislazioni in materia di appalti pubblici. Le Parti si impegnano inoltre a pubblicare le proprie leggi, regolamentazioni, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative e a rendere nota la loro adesione ad accordi internazionali rilevanti.

L'articolo 6.2 stabilisce che le Parti, su richiesta dell'altra Parte, sono tenute ad avviare negoziati qualora abbiano assunto impegni concreti con uno Stato terzo. In questo modo si previene il rischio di un'eventuale discriminazione dei prestatori svizzeri rispetto a quelli di altri partner commerciali dell'Indonesia, in particolare se l'Indonesia e l'UE dovessero concludere un accordo di libero scambio che preveda disposizioni sostanziali in materia di appalti pubblici.

L'articolo 6.3 istituisce degli organi di contatto per facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni su questioni riguardanti il capitolo sugli appalti pubblici.

L'articolo 6.4 dispone che le questioni soggette all'applicazione del capitolo sugli appalti pubblici non siano sottoposte al meccanismo di composizione delle controversie di cui al capitolo 11. Le Parti hanno convenuto di prendere in considerazione l'applicazione del capitolo 11 alle nuove disposizioni che saranno eventualmente negoziate in futuro secondo quanto disposto dall'articolo 6.2.

4.8

Capitolo 7 Concorrenza (art. 7.1­7.5)

La liberalizzazione degli scambi di beni e servizi e degli investimenti all'estero può essere pregiudicata da pratiche anticoncorrenziali adottate dalle imprese. Per questo il CEPA contiene disposizioni volte a proteggere la concorrenza da comportamenti e pratiche anticoncorrenziali. Tali disposizioni non mirano però ad armonizzare le politiche delle singole Parti in materia.

Nel capitolo 7 le Parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali o altre pratiche concordate sono incompatibili con il buon funzionamento del CEPA (art. 7.1). Pur mantenendo la piena libertà di regolamentare le imprese statali, le Parti si impegnano a sottoporle a un regime di concorrenza nella misura in cui ciò non ostacoli la realizzazione dei particolari incarichi pubblici che devono assolvere (art. 7.2).

Le Parti possono tenere consultazioni (art. 7.4) e rafforzare la cooperazione reciproca nell'ottica di contrastare le pratiche anticoncorrenziali (art. 7.3). A tal fine il CEPA prevede, in particolare, che le Parti si scambino informazioni pertinenti, nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia di confidenzialità.

61

RS 0.632.231.422

4392

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L'articolo 7.5 dispone infine che le questioni relative al capitolo sulla concorrenza non siano sottoposte al meccanismo di composizione delle controversie.

4.9

Capitolo 8 Commercio e sviluppo sostenibile (art. 8.1­8.13)

Nell'ambito di una politica estera coerente, la Svizzera si adopera per realizzare gli obiettivi dello sviluppo sostenibile anche nell'ambito della sua politica economica esterna. In questo contesto il nostro Consiglio mira a promuovere in Svizzera e nei Paesi partner una crescita economica che sia compatibile con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, vale a dire che comprenda tanto lo sviluppo economico e sociale quanto la protezione dell'ambiente. Nel negoziare nuovi ALS la Svizzera si adopera quindi per inserirvi disposizioni commerciali che interessino la protezione dell'ambiente, gli standard del lavoro e norme generali relative ai diritti umani.

Queste disposizioni richiamano le pertinenti norme materiali internazionali: per i diritti umani quelle dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), per il lavoro quelle dell'OIL e per l'ambiente quelle degli accordi multilaterali sull'ambiente (MEA). Nelle loro relazioni economiche preferenziali, le Parti si impegnano a rispettare il quadro di riferimento così definito in modo da conciliare le finalità economiche perseguite con gli ALS e i loro obiettivi in materia di protezione dell'ambiente e diritti dei lavoratori.

Il capitolo 8 concernente il commercio e lo sviluppo sostenibile si applica agli aspetti del commercio e degli investimenti relativi all'ambiente e al lavoro (art. 8.1 par. 6).

Nell'articolo 8.1 paragrafo 3 gli Stati dell'AELS e l'Indonesia riconoscono che lo sviluppo socioeconomico e la protezione ambientale sono componenti interdipendenti di reciproco supporto per lo sviluppo sostenibile. Le Parti riconfermano il loro impegno per la promozione dello sviluppo del commercio internazionale e bilaterale conformemente agli obiettivi dello sviluppo sostenibile (par. 2). In questo contesto vengono richiamati anche l'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile e altri strumenti internazionali riguardanti la protezione ambientale e i diritti dei lavoratori (par. 1). Il paragrafo 7 precisa che in questo capitolo il riferimento al lavoro comprende anche i corrispondenti obiettivi contemplati dall'Agenda 2030 (obiettivo 8) e dall'Agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso.

L'articolo 8.2 riafferma il diritto delle Parti di disciplinare autonomamente i rispettivi livelli di protezione nazionali per quanto riguarda l'ambiente e il diritto del
lavoro, sforzandosi però di raggiungere elevati livelli di protezione conformemente agli impegni internazionali assunti. Nell'articolo 8.3 le Parti si impegnano ad applicare efficacemente le proprie legislazioni nazionali in materia di protezione ambientale e lavorativa (par. 1). Convengono inoltre di non ridurre il livello di protezione fissato al solo fine di attirare investimenti o di assicurarsi vantaggi competitivi sul piano commerciale e di non offrire alle imprese la possibilità di derogare alla legislazione vigente in materia di ambiente e lavoro.

Nell'articolo 8.4 le Parti riconoscono che, attraverso una crescita economica inclusiva, il commercio può essere un importante motore dello sviluppo sostenibile. Il paragrafo 2 riguarda invece la diffusione di beni, servizi e tecnologie utili allo svi4393

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luppo sostenibile, tra cui anche quelli integrati in programmi o marchi che promuovono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e delle norme sociali. Le Parti convengono inoltre di scambiarsi informazioni e opinioni e di prendere in considerazione, se opportuno, un'eventuale cooperazione in questo settore (par. 3).

Nell'articolo 8.5 le Parti richiamano gli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali di protezione dei diritti umani che hanno ratificato e sottolineano l'esigenza di proteggere il benessere e di migliorare e promuovere il tenore di vita dei gruppi particolarmente vulnerabili come ad esempio le donne, i bambini o le persone attive nell'agricoltura o nella pesca di sussistenza. Le Parti sottolineano a tale proposito che per contribuire a uno sviluppo sociale sostenibile occorre mettere a disposizione informazioni, formazioni e corsi in materia di sostenibilità.

Nell'articolo 8.6 le Parti richiamano i loro obblighi derivanti dall'adesione all'OIL, ossia di rispettare, promuovere e realizzare i principi e i diritti fondamentali nel lavoro (libertà di associazione, eliminazione del lavoro forzato, abolizione del lavoro minorile, pari opportunità) contenuti nella Dichiarazione dell'OIL del 1998. Si impegnano inoltre ad attuare efficacemente le convenzioni dell'OIL che hanno ratificato e a fare il possibile per ratificare le altre convenzioni classificate dall'OIL come «aggiornate». Le Parti riaffermano infine il loro impegno a perseguire gli obiettivi della Dichiarazione ministeriale del 200662 del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ECOSOC) sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti e quelli della Dichiarazione dell'OIL del 2008 63 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta.

Nell'articolo 8.7 le Parti riaffermano il loro impegno a recepire concretamente nelle loro legislazioni nazionali gli accordi ambientali multilaterali che hanno ratificato (par. 1). Riaffermano inoltre la loro adesione ai principi ambientali sanciti nei suddetti strumenti ambientali (par. 2).

Nell'articolo 8.8 le Parti convengono che la gestione sostenibile delle foreste è una misura importante per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per ovviare alla perdita di biodiversità risultanti dalla deforestazione e dal danneggiamento delle
foreste primarie e delle torbiere (par. 1). Per contribuire al commercio di prodotti derivanti dalla gestione sostenibile delle foreste (par. 2) le Parti si sforzano di promuovere l'effettiva attuazione della Convenzione del 3 marzo 197364 sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES). Si adoperano inoltre per promuovere lo sviluppo e l'uso di programmi di certificazione per prodotti provenienti da foreste gestite in modo sostenibile, nonché per l'effettiva attuazione di sistemi di verifica della legalità del legname (i cosiddetti Timber Legality Assurance Systems) e lo scambio di informazioni su iniziative commerciali che mirano a eliminare il deforestamento illegale e a escludere dai flussi commerciali il legname raccolto illegalmente e i relativi prodotti derivati. Le Parti convengono infine di cooperare su questioni concernenti la gestione sostenibile delle foreste e delle torbiere, in particolare attraverso l'iniziativa dell'ONU per 62 63 64

www.un.org > Conseil économique et social > Documents > Déclarations ministérielles > 2006 www.oit.org > Événements et résolutions > Campagnes > Des Voix pour la Justice Sociale > Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.

RS 0.453

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ridurre le emissioni dovute alla deforestazione e al danneggiamento delle foreste (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, REDD+), come sottolineato nell'Accordo di Parigi del 12 dicembre 201565 sul clima (par. 3).

L'articolo 8.9, dedicato alla gestione sostenibile della pesca e delle acquacolture, tiene debitamente conto della protezione e dello sfruttamento sostenibile degli animali e degli ecosistemi marini. Nell'ambito dei MEA che hanno ratificato, le Parti si impegnano tra l'altro a promuovere l'attuazione di misure globali, efficaci e trasparenti volte a combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (la cosiddetta pesca INN). Questo impegno comporta tra l'altro l'esclusione dal commercio dei prodotti derivati dalla pesca INN, anche per quanto concerne gli Stati terzi. Nell'ambito dei rispettivi impegni internazionali, inoltre, si intendono promuovere lo sviluppo di acquacolture sostenibili e l'utilizzo delle direttive facoltative di documentazione delle catture (Voluntary Guidelines for Catch Documentation Schemes66) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). Le Parti si impegnano ad adottare misure durature di protezione e gestione delle zone di pesca (par. 3) e convengono di cooperare in seno agli organismi internazionali di cui fanno parte, tra l'altro per combattere la pesca INN (par. 4).

In considerazione dei dubbi circa le condizioni di produzione dell'olio di palma, le Parti hanno convenuto di inserire nell'Accordo un apposito articolo (art. 8.10) sulla gestione sostenibile del settore degli oli vegetali. Nel paragrafo 1 esse riconoscono le implicazioni sociali, economiche ed ecologiche legate alla produzione di oli vegetali. Riconoscono inoltre che il commercio tra di esse può svolgere un ruolo importante ai fini della produzione sostenibile di questi prodotti. Per garantire una produzione sostenibile di oli vegetali in termini ambientali, economici e sociali, le Parti si impegnano tra l'altro ad attuare efficacemente le leggi sulla protezione delle foreste primarie, delle torbiere e di ecosistemi analoghi, ad arrestare il disboscamento, il drenaggio delle torbiere, la deforestazione per abbruciamento e a rispettare i diritti delle popolazioni e dei lavoratori indigeni. Oltre a promuovere la diffusione
di norme in materia di sostenibilità nel settore degli oli vegetali e a cooperare, ove necessario, per migliorare quelle esistenti, le Parti si adoperano per creare trasparenza sulle legislazioni nazionali pertinenti. Intenzionate ad assicurare che gli oli vegetali scambiati nel quadro del CEPA siano prodotti in conformità con i suddetti requisiti di sostenibilità, le Parti hanno inserito nell'elenco delle concessioni un rimando agli obiettivi dell'articolo 8.10. Per sostenere l'attuazione di tali impegni sono stati previsti requisiti tecnici supplementari volti a garantire la tracciabilità dell'olio di palma lungo la catena di approvvigionamento (cfr. n. 4.3). Anche gli importatori e i commercianti svizzeri svolgono un ruolo importante nell'attuare queste disposizioni.

Gli uffici federali competenti continueranno a intrattenere uno stretto dialogo con il settore privato per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità perseguiti dal CEPA.

L'articolo 8.13 prevede che l'attuazione degli obiettivi di questo capitolo sia monitorata regolarmente. Spetta al Comitato misto verificare il rispetto delle disposizioni sulla sostenibilità, comprese quelle sul commercio sostenibile di olio di palma.

65 66

RS 0.814.012 www.fao.org > Thèmes > Pêche illicite, non déclarée et non réglementée > Cadre international > Directives volontaires pour un système de documentation des captures.

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Anche la società civile svizzera può partecipare al monitoraggio di queste disposizioni, in particolare attraverso il gruppo di contatto OMC/ALS, un forum aperto al pubblico. A tal fine è inoltre possibile intrattenere uno scambio di opinioni nella Commissione per la politica economica e nella Commissione tripartita inerente alle attività dell'OIL.

In caso di dissenso sull'interpretazione o sull'applicazione delle disposizioni del capitolo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile, le Parti possono richiedere consultazioni (art. 8.12), sia nel Comitato misto sia nell'ambito del capitolo sulla composizione delle controversie del CEPA. Possono anche ricorrere ai buoni uffici, alla mediazione o alla conciliazione, anch'esse previste in tale capitolo. Se necessario, possono consultare organizzazioni o organismi internazionali rilevanti. La procedura di arbitrato del CEPA, tuttavia, non si applica a questo capitolo. Nel campo dello sviluppo sostenibile la Svizzera è sostanzialmente favorevole all'adozione di un approccio cooperativo e non a una politica fondata su provvedimenti coercitivi. L'obiettivo è convincere e sostenere i Paesi partner attraverso il dialogo costruttivo e la cooperazione e indurli così a rispettare e attuare gli impegni internazionali in materia di sostenibilità. Va visto in quest'ottica anche l'impegno degli Stati dell'AELS per la cooperazione lo sviluppo delle capacità (cfr. n. 4.10).

4.10

Capitolo 9 Cooperazione e sviluppo delle capacità

4.10.1

Disposizioni del capitolo 9 (art. 9.1­9.8)

Il capitolo sulla cooperazione e lo sviluppo delle capacità prevede misure di sviluppo e rafforzamento delle capacità personali e istituzionali necessarie per attuare l'Accordo in Indonesia. L'articolo 9.1 (Obiettivi e campo d'applicazione) stabilisce che il presente capitolo mira a promuovere la competitività dei beni e dei servizi indonesiani, a migliorare il rispetto delle norme internazionali vigenti e ad agevolare uno sviluppo economico sostenibile. A tal fine gli Stati dell'AELS e l'Indonesia auspicano una maggiore cooperazione tecnica nell'intento di migliorare l'utilità reciproca del CEPA in conformità con le strategie nazionali e gli obiettivi politici e in considerazione dei diversi livelli di sviluppo sociale ed economico (art. 9.2 par. 1). Grazie al rispetto di questi principi l'Indonesia sarà sostenuta nel suo processo di sviluppo socio-economico sostenibile (par. 2). L'attenzione principale è rivolta ai settori economici interessati dal CEPA (par. 3).

L'articolo 9.3 descrive i metodi e gli strumenti di questa cooperazione, che si articolerà sia a livello bilaterale, attraverso la cooperazione allo sviluppo già istituita dagli Stati dell'AELS e i programmi della Segreteria dell'AELS, sia a livello multilaterale, attraverso istituzioni multilaterali (par. 1 e 2). A tal fine sono ipotizzabili varie misure, tra cui lo scambio strutturato di informazioni, il versamento di contributi finanziari e l'organizzazione di seminari e corsi (par. 3). In questo contesto possono essere coinvolti esperti nazionali e internazionali ed esponenti del settore privato (par. 4).

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Secondo l'articolo 9.4, l'attuazione del capitolo è concretizzata da un Memorandum d'intesa (cfr. n. 4.10.2). L'articolo 9.5 elenca i potenziali ambiti di cooperazione e di sviluppo delle capacità (par. 1). La cooperazione prevista dovrà svolgersi secondo gli obiettivi dello sviluppo sostenibile (par. 2). Nell'attuare questo capitolo ogni Parte copre i costi di attuazione nel rispetto delle proprie leggi e regolamentazioni nazionali (art. 9.6).

Nell'articolo 9.7 viene istituito il Sottocomitato per la cooperazione e lo sviluppo delle capacità incaricato, tra l'altro, di esaminare i progetti e le proposte di attuazione del capitolo 9 e del Memorandum d'intesa. A intervalli regolari il Sottocomitato dovrà anche esaminare lo stato di avanzamento dei lavori di cooperazione. Le Parti lo informano inoltre sui progetti bilaterali di cooperazione allo sviluppo economico rilevanti ai fini del CEPA.

Secondo l'articolo 9.8, il capitolo 11 sulla composizione delle controversie non si applica alle disposizioni sulla cooperazione e sullo sviluppo delle capacità.

4.10.2

Memorandum d'intesa concernente la cooperazione economica e lo sviluppo delle capacità

Gli obiettivi formulati nel capitolo sulla cooperazione tecnica vengono precisati in un Memorandum d'intesa separato, vincolante in termini giuridici e basato sulle finalità e sui principi delle rispettive disposizioni contenute nel capitolo 9. I possibili ambiti di cooperazione comprendono le questioni doganali e d'origine, l'agevolazione degli scambi (art. 3), la pesca, l'acquacoltura e i prodotti del mare (art. 4), le prescrizioni tecniche e le procedure di valutazione della conformità (art. 5), le misure sanitarie e fitosanitarie (art. 6), i diritti di proprietà intellettuale (art. 7), le statistiche sul commercio (art. 8), la promozione del commercio e lo sviluppo di industrie manifatturiere (art. 9), la promozione delle piccole e medie imprese (art. 10), il trasporto marittimo (art. 11), il turismo (art. 12) nonché il lavoro e le questioni occupazionali (art. 13).

Se per attuare il Memorandum d'intesa vengono scambiati dati confidenziali occorre adottare apposite misure per tutelarli (art. 14). Nell'articolo 15 vengono definiti appositi organi di contatto. Il Memorandum d'intesa può essere adeguato su richiesta di entrambe le Parti (art. 16); le eventuali divergenze vengono risolte amichevolmente mediante consultazioni o trattative (art. 17). Il Memorandum d'intesa entra in vigore contemporaneamente al CEPA e rimane valido finché rimane in vigore l'Accordo (art. 18).

In un allegato al Memorandum d'intesa sono elencati diversi progetti esemplari con cui l'Indonesia sarà sostenuta per mettere a frutto le potenzialità del CEPA. Tra questi progetti figura l'aiuto che le organizzazioni di sostegno alle imprese forniscono alle imprese locali per rafforzare le loro potenzialità d'esportazione. Questa misura sarà tra l'altro attuata attraverso lo Swiss Import Promotion Programme (SIPPO), finanziato dalla SECO, che promuove le importazioni da Paesi in via di sviluppo e in transizione. Il SIPPO ha già un proprio ufficio a Giacarta. L'Indonesia va ulteriormente sostenuta affinché la sua industria turistica possa crescere in modo

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sostenibile. A tal fine occorre creare e promuovere posti di formazione per indonesiani che lavorano nel settore alberghiero.

Nell'ambito della cooperazione e dello sviluppo economici la SECO si adopera inoltre per promuovere la sostenibilità delle catene di valore in ambito agricolo. Nel settore dell'olio di palma la SECO collabora con partner strategici come la Sustainable Trade Initiative (IDH) per sopperire al fabbisogno di olio di palma prodotto in maniera rintracciabile e sostenibile e per aumentare i volumi di produzione. Un obiettivo consiste inoltre nel creare incentivi, per i piccoli agricoltori e altri fornitori, a produrre e ad acquistare olio di palma sostenibile. In questo modo vengono sostenuti soprattutto i piccoli agricoltori affinché diano maggiore importanza alla sostenibilità aumentando nel contempo produttività e reddito. Si provvede inoltre ad agevolare l'accesso ai finanziamenti per i piccoli agricoltori e a rafforzare le organizzazioni agricole.

4.11

Capitolo 10 Disposizioni istituzionali (art. 10.1­10.2)

Per garantire il buon funzionamento del CEPA e la corretta applicazione delle sue disposizioni viene istituito un Comitato misto. Composto da rappresentanti di tutte le Parti, quest'organo deve sorvegliare ed esaminare l'attuazione dell'Accordo, considerare le possibilità di eliminare ulteriori ostacoli e altre misure restrittive persistenti negli scambi tra le Parti nonché condurre consultazioni in caso di controversie risultanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo (art. 10.1 par. 2). In alcuni casi il CEPA gli conferisce competenze decisionali specifiche: secondo l'articolo 10.1 paragrafo 3, infatti, il Comitato misto può istituire gruppi di lavoro o sottocomitati che lo assistano nell'adempimento dei suoi compiti, oltre a quelli per gli scambi di merci e per la cooperazione e il potenziamento delle capacità. Questi sottocomitati e gruppi di lavoro agiscono su mandato del Comitato misto oppure, nel caso dei due sottocomitati appena citati, sulla base dei mandati definiti nel capitolo 9 e nell'allegato VII). Secondo l'articolo 10.1 paragrafo 4 in combinato disposto con l'articolo 12.2 paragrafo 3, il Comitato misto può presentare alle Parti proposte di emendamento dell'Accordo principale e decidere di modificare i suoi allegati e le sue appendici. L'articolo 10.1 paragrafo 4 dispone che il Comitato misto prenda le sue decisioni su base consensuale. L'adozione di decisioni vincolanti è dunque subordinata all'approvazione di tutte le Parti.

4.12

Capitolo 11 Composizione delle controversie (art. 11.1­11.10)

Il capitolo 11 prevede una procedura dettagliata di composizione delle controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo.

Se la controversia riguarda disposizioni sia del CEPA sia dell'OMC, la Parte attrice può scegliere la procedura di composizione delle controversie a cui fare ricorso:

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quella prevista dal CEPA o quella dell'OMC (art. 11.1 par. 2). Una volta scelta, la procedura non può più essere cambiata.

Secondo l'articolo 11.2, le Parti possono convenire di ricorrere a procedure di conciliazione, mediazione o ai buoni uffici, e questo anche se è già in corso una procedura di composizione delle controversie. La conciliazione, la mediazione e i buoni uffici possono essere richiesti in qualsiasi momento, sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in nessun'altra procedura.

L'articolo 11.3 disciplina le consultazioni formali che le Parti devono avviare dinanzi al Comitato misto prima di poter chiedere l'istituzione di un tribunale arbitrale. La Parte richiedente informa anche le Parti non coinvolte nella controversia (art. 11.3 par. 2). Se quest'ultima è composta in via amichevole, anche le altre Parti ne sono informate (art. 11.3 par. 6).

L'articolo 11.4 disciplina l'istituzione di un tribunale arbitrale. Se la controversia non può essere composta entro 60 giorni (45 in casi urgenti) mediante la procedura di consultazione summenzionata o se le consultazioni non si tengono entro il termine previsto dall'Accordo (entro 20 giorni per le questioni urgenti e 30 giorni per tutte le altre questioni) o, ancora, se la Parte convenuta non ha risposto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazione, la Parte attrice è abilitata a chiedere l'istituzione di un tribunale arbitrale (art. 11.4 par. 1). Il tribunale arbitrale si compone di tre membri. La Parte attrice e la Parte convenuta nominano ciascuna un membro. L'istituzione del tribunale arbitrale è retta dalle regole opzionali della Corte permanente di arbitrato (Permanent Court of Arbitration, PCA) istituita dalla Convenzione del 18 ottobre 190767 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali (art. 11.4 par. 3). Come in altri ALS dell'AELS, le Parti contraenti che non sono coinvolte nella controversia possono, a determinate condizioni, intervenire nella procedura di arbitrato (art. 11.4 par. 6).

L'articolo 11.5 dispone che le regole opzionali siano applicabili anche alla procedura di arbitrato. È inoltre previsto che le udienze siano aperte al pubblico, salvo nei casi in cui riguardano informazioni confidenziali o se le Parti dispongono altrimenti.

L'articolo 11.6 dispone che, al più
tardi 90 giorni dopo la sua istituzione, il tribunale arbitrale deve presentare un rapporto iniziale, sul quale le Parti in causa possono pronunciarsi entro 14 giorni. Il tribunale arbitrale presenta il suo rapporto finale entro 30 giorni dalla data in cui le Parti hanno ricevuto il rapporto iniziale. L'articolo 11.6 stabilisce inoltre che le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e vincolanti per le Parti in causa. Salvo altrimenti convenuto da queste ultime, il rapporto finale viene reso pubblico. L'articolo 11.7 enuncia le condizioni alle quali la procedura arbitrale può essere sospesa o conclusa.

L'articolo 11.8 dispone che le Parti in causa adottino misure adeguate per attuare la decisione del tribunale arbitrale. Nell'impossibilità di conformarsi subito, si adoperano per convenire un termine ragionevole a tal fine. In assenza di un'intesa, ciascuna Parte può chiedere al tribunale arbitrale originario di fissare un termine. In caso di disaccordo su una misura adottata da una Parte per attuare la decisione, l'altra Parte può rivolgersi al tribunale arbitrale che l'ha emessa.

67

RS 0.193.212

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L'articolo 11.9 stabilisce invece che, se non viene raggiunta un'intesa, la Parte attrice può sospendere provvisoriamente determinati vantaggi accordati alla Parte convenuta in virtù del CEPA. In un caso del genere la sospensione dei vantaggi deve corrispondere alla portata dei vantaggi interessati dalle misure che il tribunale arbitrale ha giudicato incompatibili con il presente Accordo.

4.13

Capitolo 12 Disposizioni finali (art. 12.1­12.6)

L'articolo 12.1 stabilisce che gli allegati e le appendici del CEPA ne costituiscono parte integrante. L'articolo 12.2 disciplina gli emendamenti all'Accordo. Le Parti possono presentare al Comitato misto proposte di emendamento alle disposizioni dell'Accordo principale (esclusi gli allegati e le appendici, cfr. più in basso) per esame o raccomandazione (art. 12.2 par. 1). Gli emendamenti sono sottoposti per approvazione e ratifica alle rispettive procedure nazionali delle Parti (art. 12.2 par. 2). Gli emendamenti all'Accordo principale influenzano di regola gli obblighi fondamentali di diritto internazionale e, in Svizzera, sono quindi subordinati per principio all'approvazione dell'Assemblea federale, salvo che abbiano una portata limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 199768 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA). Il Comitato misto può decidere autonomamente di modificare gli allegati e le appendici del presente Accordo (art. 12.2 par. 3) al fine di facilitare la procedura per gli emendamenti tecnici e, con essa, la gestione dell'Accordo. Anche questo tipo di emendamenti è sottoposto per principio all'approvazione dell'Assemblea federale. Secondo l'articolo 7a capoverso 2 LOGA, il Consiglio federale può tuttavia approvare a nome della Svizzera le corrispondenti decisioni del Comitato misto se queste hanno una portata limitata. Una decisione del Comitato misto è considerata di portata limitata secondo l'articolo 7a capoverso 2 LOGA in particolare nei casi menzionati nell'articolo 7a capoverso 3 LOGA e se non si applica nessuna delle eccezioni menzionate nell'articolo 7a capoverso 4 LOGA. Tali condizioni sono esaminate caso per caso. Le decisioni del Comitato misto riguardano spesso aggiornamenti tecnici e relativi al sistema (p. es. in relazione alle regole d'origine preferenziali e all'agevolazione degli scambi). Diversi allegati degli accordi di libero scambio conclusi dagli Stati dell'AELS sono regolarmente aggiornati, soprattutto per tenere conto degli sviluppi del sistema commerciale internazionale (p. es. OMC, Organizzazione mondiale delle dogane, altri accordi di libero scambio dell'AELS e dei loro partner). Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale in merito a questo tipo di emendamenti approvati in virtù dell'articolo 7a
capoverso 2 LOGA nel quadro del suo rapporto annuale sui trattati internazionali che ha concluso (art. 48a cpv. 2 LOGA).

L'articolo 12.3 stabilisce i criteri di adesione di nuovi Stati dell'AELS. Un nuovo membro dell'Associazione europea di libero scambio può aderire all'Accordo secondo le modalità e condizioni negoziate dalle Parti.

68

RS 172.010

4400

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L'articolo 12.4 fissa le condizioni che reggono il ritiro di una Parte dall'Accordo e l'estinzione di quest'ultimo.

L'articolo 12.5 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo, subordinata alla ratifica da parte dell'Indonesia e di almeno due Stati dell'AELS.

L'articolo 12.6 dispone infine che il Governo della Norvegia funge da depositario dell'Accordo.

5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni per la Confederazione

5.1.1

Ripercussioni finanziarie

Nel 2017 i proventi dei dazi sulle importazioni dall'Indonesia sono ammontati a 8,2 milioni di franchi. I prodotti industriali, che dopo l'entrata in vigore del CEPA potranno essere importati in franchigia doganale, rappresentavano 7,3 milioni di franchi. I dazi sulle importazioni di prodotti agricoli si sono invece attestati a 0,9 milioni di franchi. Per molti di questi prodotti la Svizzera si è impegnata a eliminare o a ridurre i dazi. È molto probabile, quindi, che in futuro gran parte di queste entrate doganali verrà meno. Tuttavia, se gli importatori non sfrutteranno il nuovo Accordo, ad esempio perché incapaci di conformarsi alle disposizioni sulle regole d'origine, il calo sul fronte delle entrate doganali risulterà più moderato. Rispetto al totale delle entrate doganali della Svizzera, ossia 1,22 miliardi di franchi nel 2017, la perdita di circa 8 milioni a seguito dell'entrata in vigore del CEPA è comunque un importo marginale.

I progetti nel settore della cooperazione e dello sviluppo delle capacità (cfr. n. 4.10) saranno finanziati con il credito quadro per provvedimenti di politica economica e commerciale (DF del 26 settembre 201669) previsti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo negli anni 2017­2020. Le risorse finanziarie necessarie figurano nel preventivo 2019 e nel piano finanziario 2020­2022. Sotto il profilo tematico, i progetti sono inglobati nella strategia per l'Indonesia 2017­202070, portata avanti nel contesto della cooperazione allo sviluppo economico.

5.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

La sempre maggiore complessità dei nuovi ALS, come pure l'adeguamento, la gestione e l'aggiornamento del crescente numero di quelli vigenti può avere ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione. Per il periodo 2015­2019 il Consiglio federale ha pertanto stanziato i fondi necessari a tal fine. A tempo debito l'Esecutivo rivaluterà la situazione per determinare le risorse che saranno effettiva-

69 70

FF 2016 7259 www.seco-cooperation.admin.ch > Pays > Indonésie > SECO Country Strategy Indonesia 2017­2020.

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FF 2019

mente necessarie dopo il 2019 per la negoziazione di nuovi accordi e l'attuazione e lo sviluppo di quelli esistenti.

5.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

L'Accordo non ha ripercussioni sulle finanze e sul personale dei Cantoni e dei Comuni, delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. Le ripercussioni economiche (cfr. n. 5.3) per principio andranno invece a beneficio dell'intera Svizzera.

5.3

Ripercussioni sull'economia

Migliorando l'accesso ai rispettivi mercati di beni e servizi e aumentando la certezza del diritto per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale e per gli scambi economici bilaterali in generale, il CEPA rafforza la piazza economica elvetica e ne aumenta la capacità di generare valore aggiunto e di creare e mantenere posti di lavoro.

In linea con la politica agricola e con la politica economica esterna della Svizzera, l'Accordo elimina o riduce vari ostacoli al commercio tariffari e non tariffari, che sono fonti d'inefficienza, tra la Svizzera e l'Indonesia. Stando al volume d'esportazione odierno, per le aziende svizzere il potenziale di risparmio annuo sui dazi raggiunge circa 25 milioni di franchi. L'accesso agevolato al mercato indonesiano per beni e servizi svizzeri promuove la competitività in questo Paese asiatico. Nel contempo l'Accordo previene una possibile discriminazione nei confronti di altri partner di libero scambio dell'Indonesia (cfr. n. 4.3­4.5, 4.7). L'eliminazione o la riduzione dei dazi e degli ostacoli non tariffari al commercio, unitamente all'agevolazione degli scambi di servizi, riducono i costi d'approvvigionamento delle aziende elvetiche, il che si ripercuote positivamente sui consumatori in Svizzera. L'Indonesia, a sua volta, godrà di vantaggi analoghi.

5.4

Ripercussioni sulla società e sull'ambiente

Come tutti gli ALS, il CEPA è innanzitutto un accordo economico, teso a consolidare le condizioni quadro e la certezza del diritto negli scambi economici con l'Indonesia. Ciò si ripercuoterà positivamente sulla competitività delle piazze economiche delle Parti e sulla capacità delle rispettive economie di mantenere e creare posti di lavoro. Grazie al maggiore impegno bilaterale e multilaterale e a condizioni quadro economiche rette da norme di diritto internazionale favorevoli agli scambi commerciali, gli ALS promuovono lo Stato di diritto e concorrono a incentivare lo sviluppo e il benessere economico, in particolare sostenendo il settore privato e il libero mercato. I progressi in termini di benessere ottenuti con gli ALS ampliano anche i margini di manovra economici per l'adozione di misure a favore dell'ugua4402

FF 2019

glianza sociale e dell'ambiente. Gli ALS non possono ovviamente influenzare il modo in cui i vari sistemi politici nazionali attuano queste misure. La Svizzera può però offrire il suo sostegno e contribuire, anche nel quadro della cooperazione bilaterale e multilaterale, a sfruttare i più ampi margini di manovra per promuovere le misure che puntano a uno sviluppo sostenibile.

Le attività economiche richiedono risorse e manodopera e hanno quindi un impatto sulla società e sull'ambiente. Ai fini della sostenibilità occorre rafforzare la capacità economica e aumentare il benessere badando però, sul lungo periodo, a mantenere o a portare a un livello ragionevole le ripercussioni sull'ambiente e il consumo delle risorse e a garantire o migliorare la coesione sociale. Di conseguenza il CEPA contiene disposizioni tese a promuovere le relazioni economiche e commerciali compatibilmente con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile. A questo proposito va citato in particolare il capitolo di ampia portata sul commercio e sullo sviluppo sostenibile (cfr. n. 4.9) e il capitolo sulla cooperazione e sullo sviluppo delle capacità (cfr. n. 4.10).

Come primo accordo commerciale concluso dall'Indonesia, il CEPA contiene un intero capitolo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile (cap. 8) che, oltre a specificare i diritti dei lavoratori e dei gruppi particolarmente vulnerabili, enuncia una serie di impegni ambientali concreti. Una particolare attenzione è rivolta alla gestione sostenibile delle foreste (art. 8.8), della pesca e dell'acquacoltura (art. 8.9) e degli oli vegetali, anche se nel caso dell'Indonesia si tratta in primo luogo dell'olio di palma (art. 8.10), che è uno dei suoi principali prodotti d'esportazione ed è quindi stato un importante oggetto di negoziazione. Durante le trattative la Svizzera si è adoperata affinché ­ oltre agli interessi dell'agricoltura elvetica ­ si tenga conto nel modo più completo possibile degli eventuali problemi ambientali e dei diritti umani.

L'Accordo prevede concessioni soltanto moderate, differenziate secondo l'olio di palma e i suoi derivati, che permettono di tenere sotto controllo le ripercussioni sul mercato svizzero (cfr. n. 4.3). Le concessioni tariffarie sull'olio di palma accordate all'Indonesia sono concepite in modo tale che non si devono temere né un aumento
dell'odierno volume d'importazione totale di 32 000 tonnellate né una sostituzione dei prodotti locali attraverso l'olio di palma. Inoltre, le concessioni svizzere sono accompagnate da requisiti di sostenibilità (cfr. n. 4.9). Il nostro Consiglio non si aspetta pertanto che l'Accordo abbia un impatto economico negativo sui produttori svizzeri di semi oleosi. In ogni caso il CEPA contiene una clausola di salvaguardia che consentirebbe alla Svizzera di intervenire, se necessario, adottando misure correttive. Dato che il volume totale delle importazioni non dovrebbe salire sostanzialmente con l'entrata in vigore del CEPA e l'impronta ecologica non dipende in via di principio dal Paese d'origine, bensì dai metodi di produzione, l'Accordo non dovrebbe ripercuotersi negativamente sull'impronta ecologica della Svizzera a causa dell'olio di palma.

In un'altra disposizione del CEPA le Parti riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti da altri accordi internazionali (art. 1.4), in particolare da accordi e convenzioni nei settori commerciale, ambientale, sociale e dei diritti umani. Ai fini della coerenza sono particolarmente rilevanti le disposizioni derogatorie contenute nei capitoli sugli scambi di merci e servizi (art. 2.19­2.20 e 3.16­3.17). Il presente Accordo non pregiudica le possibilità di limitare il commercio di beni particolarmente pericolosi o 4403

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nocivi, previste dalle regole dell'OMC e dagli accordi ambientali multilaterali. Anzi, le disposizioni dell'Accordo conferiscono esplicitamente alle Parti ­ in analogia alle regole dell'OMC ­ la possibilità di adottare misure per tutelare la vita e la salute degli esseri viventi (uomini, animali o piante) o per preservare le risorse naturali non rinnovabili (art. 2.19 e art. 3.16 CEPA, cfr. n. 4.3 e 4.4). Le relative prescrizioni nazionali sui prodotti non vengono messe in discussione dall'Accordo. Le suddette disposizioni del CEPA devono garantire che non siano violate né le legislazioni sull'ambiente e sul lavoro degli Stati partner né il diritto ambientale e sociale internazionale. Il CEPA fornisce un contributo positivo allo sviluppo sostenibile anche grazie alle misure d'accompagnamento sancite nel capitolo sulla cooperazione e sullo sviluppo delle capacità.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Il disegno di decreto federale si basa sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale71 (Cost.), secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri.

L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, fatti salvi i casi nei quali, ai sensi della legge o di un trattato internazionale, è competente il Consiglio federale (art. 7a cpv. 1 LOGA).

6.2

Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera, gli altri Stati dell'AELS e l'Indonesia sono membri dell'OMC e ritengono che l'Accordo concluso sia in linea con gli impegni assunti aderendo a tale organizzazione. Gli ALS sottostanno alla verifica da parte degli organi competenti dell'OMC e possono essere oggetto di una procedura di composizione delle controversie in seno a tale organizzazione.

La conclusione di ALS con Paesi terzi non contravviene né agli impegni internazionali della Svizzera né ai suoi impegni nei confronti dell'UE e tantomeno agli obiettivi della sua politica di integrazione europea. In particolare, le disposizioni del presente Accordo sono compatibili con gli impegni commerciali della Svizzera nei confronti dell'UE e con gli altri accordi bilaterali conclusi tra di esse.

6.3

Validità per il Liechtenstein

In qualità di membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è uno degli Stati firmatari del CEPA. Questo fatto è compatibile con il Trattato di unione doganale 71

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concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein. A norma di questo trattato, la Svizzera opera anche nell'interesse del Liechtenstein nei settori ivi contemplati. L'articolo 1.4 paragrafo 2 del CEPA stabilisce che in tali settori la Svizzera rappresenta il Liechtenstein.

6.4

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1­3 Cost. sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale e che comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

Il presente Accordo contiene disposizioni importanti che fissano norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl e dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. (p. es. concessioni tariffarie e disposizioni sulla parità di trattamento). Le sue disposizioni sono però analoghe a quelle convenute dalla Svizzera nell'ambito di altri accordi internazionali e presentano contenuti simili in termini giuridici, economici e politici. Fino a poco tempo fa gli ALS non erano sottoposti a referendum facoltativo se gli impegni presi erano paragonabili a quelli già contratti con un altro partner. Nel giugno 2016 il Consiglio federale ha però deciso di sottoporre tutti gli ALS a referendum facoltativo, a prescindere dal fatto che comportino obblighi supplementari o meno. Tuttavia, per evitare che ogni nuovo accordo sia sottoposto a referendum facoltativo, anche quelli che non introducono elementi nuovi, l'Esecutivo ha previsto che siano emanate deleghe di competenza che codifichino la prassi degli accordi standard. A tal fine è attualmente in corso l'elaborazione di un'apposita legge. Fino alla sua approvazione tutti gli ALS saranno sottoposti a referendum facoltativo.

Conformemente all'articolo 12.4, il CEPA può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi, non comporta l'adesione a un'organizzazione internazionale e la sua attuazione non richiede modifiche legislative.

6.5

Entrata in vigore

Secondo l'articolo 12.5, il CEPA entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito presso il depositario dello strumento di ratifica da parte dell'Indonesia e di almeno due Stati dell'AELS. Per lo Stato dell'AELS che deposita il suo strumento di ratifica dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, questo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica (art. 12.5 par. 3).

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