19.028 Messaggio concernente l'approvazione degli emendamenti del 14 dicembre 2017 allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 29 maggio 2019

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva gli emendamenti del 14 dicembre 2017 allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

29 maggio 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2019-0360

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Compendio Scopo del presente disegno è la ratifica di emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale. Il 14 dicembre 2017 l'Assemblea degli Stati Parte dello Statuto di Roma ha deciso consensualmente di attribuire alla Corte penale la competenza di perseguire come crimine di guerra l'uso delle seguenti armi: armi biologiche, armi che feriscono mediante schegge che non siano localizzabili con i raggi X e armi laser accecanti.

Il legislatore svizzero ha dichiarato punibile l'impiego di questi tre tipi di armi già nel 2011. Il loro uso è vietato anche dal diritto internazionale umanitario, non da ultimo grazie all'impegno della Svizzera. I presenti emendamenti riaffermano i divieti vigenti dichiarando gli atti in questione punibili come crimini di guerra anche davanti alla Corte penale internazionale. Questa opportuna estensione della competenza della Corte penale rafforza la giustizia penale internazionale. Ratificando gli emendamenti, la Svizzera contribuirà alla prevenzione dei crimini di guerra e al miglioramento della protezione sia dei civili sia dei combattenti. Lancerà inoltre un segnale importante affinché l'uso di queste armi sia bandito e perseguito come crimine di guerra anche al di fuori dei suoi confini.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Emendamenti allo Statuto di Roma

La Corte penale internazionale (di seguito «Corte penale») è un'istituzione permanente con sede all'Aia, competente nel giudizio dei reati più gravi che riguardano la comunità internazionale nel suo insieme: crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio e aggressione. L'atto giuridico internazionale che la istituisce è lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 19981 (di seguito «Statuto di Roma»). Lo Statuto di Roma, ratificato dalla Svizzera il 12 ottobre 2001, è entrato in vigore il 1° luglio 20022. Nel frattempo conta 122 Stati Parte3.

L'Assemblea degli Stati Parte (di seguito «Assemblea») può decidere emendamenti allo Statuto di Roma, che devono poi essere ratificati dagli Stati Parte. Nel giugno del 2010, in occasione della Conferenza di revisione di Kampala gli Stati Parte hanno deciso un primo completamento dell'articolo 8 dello Statuto di Roma relativo ai crimini di guerra, estendendo la punibilità per l'uso di determinati tipi di armi ai conflitti armati che non presentano un carattere internazionale. La Svizzera ha ratificato questi emendamenti il 10 settembre 20154.

1.2

Proposta di nuovi emendamenti

Altre proposte di emendamento concernenti i crimini di guerra sono state esaminate in seno al «Gruppo di lavoro sugli emendamenti» dell'Assemblea (di seguito «Gruppo di lavoro»). In particolare il Belgio si è adoperato per inserire nello Statuto di Roma l'uso, nel contesto di conflitti armati internazionali e non, dei seguenti tipi di armi: armi biologiche, mine antiuomo, armi che feriscono mediante schegge che non siano localizzabili con i raggi X e armi laser accecanti.

1.3

Svolgimento e risultato dei negoziati

La Svizzera ha partecipato attivamente al Gruppo di lavoro. Benché nel corso delle riunioni sia emerso un ampio sostegno a favore delle proposte belghe, sono state registrate anche alcune opposizioni. In particolare la Corea del Sud ha contestato l'inserimento nello Statuto di Roma delle mine antiuomo.

1 2

3

4

RS 0.312.1 Sullo Statuto di Roma in generale cfr. il messaggio del 15 novembre 2000 concernente lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale e una revisione del diritto penale (FF 2001 311).

Il depositario dello Statuto di Roma, il Segretario generale delle Nazioni Unite, tiene un elenco aggiornato degli Stati Parte all'indirizzo https://treaties.un.org/ > Dépositaire > Chapitre XVIII > 10. Statut de Rome (ultimo accesso il 17 maggio 2019).

RS 0.312.12

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Visto l'ampio sostegno, nel luglio del 2017 il Belgio ha presentato le quattro proposte di emendamento al segretario generale delle Nazioni Unite (depositario), conformemente alle disposizioni dello Statuto di Roma (art. 121). Nel novembre del 2017 il Gruppo di lavoro ha adottato il rapporto da sottoporre all'Assemblea, nel quale attesta un ampio sostegno a favore delle proposte, pur non essendo stato raggiunto un consenso. All'Assemblea è stata sottoposta anche una bozza di risoluzione con i quattro emendamenti.

Le proposte di emendamento sono state inserite all'ordine del giorno della 16 a sessione dell'Assemblea, tenutasi a New York dal 4 al 14 dicembre 2017. Nei negoziati finali sulla risoluzione, la Corea del Sud è rimasta irremovibile sulla sua posizione relativa alle mine antiuomo e alla fine l'Australia e il Canada si sono schierati al suo fianco. Per non mettere a repentaglio l'adozione consensuale dei tre emendamenti restanti, il pacchetto è stato riveduto eliminando l'emendamento relativo alle mine antiuomo. L'Assemblea ha così adottato consensualmente la Risoluzione ICCASP/16/Res.45, che completa gli elementi dei crimini di guerra con i tre tipi di armi restanti.

1.4

Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale

Il disegno non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 20166 sul programma di legislatura 2015­2019 né nel decreto federale del 14 giugno 20167 sul programma di legislatura 2015­2019, dato che l'adozione degli emendamenti allo Statuto di Roma non era ancora prevista al momento della loro redazione. Il disegno figura tuttavia tra gli obiettivi del Consiglio federale per il 2019.

Un'approvazione e una ratifica al di fuori del programma di legislatura non sono problematiche, dal momento che la ratifica non comporta alcuna modifica legislativa e non ha ripercussioni né finanziarie né sull'effettivo del personale.

Con la ratifica degli emendamenti all'articolo 8 relativo ai crimini di guerra, la Svizzera si schiera a favore di un ordine internazionale giusto, conformemente all'indirizzo strategico «pace e sicurezza» della strategia di politica estera per la legislatura in corso.

2

Rinuncia a una consultazione

In applicazione della legge del 18 marzo 20058 sulla consultazione (art. 3a cpv. 1 lett. b) abbiamo rinunciato a una procedura di consultazione. Essendo già state svolte varie consultazioni sull'oggetto del presente disegno, le posizioni degli ambienti interessati sono note e non vi è da attendersi nessuna nuova informazione.

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Il testo nelle lingue originali è disponibile all'indirizzo www.icc-cpi.int > Français > Etats Parties > Résolutions > 16ème session > 16/ Res.4 (ultimo accesso il 17 maggio 2019).

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Gli ambienti interessati hanno infatti potuto esprimersi sugli elementi in questione in una precedente procedura di consultazione condotta nel 2005, prima che fossero inseriti nel diritto penale nazionale. Il fatto che, a livello nazionale, tali elementi dovessero essere contemplati come crimini era sostanzialmente incontestato sia nell'ambito della consultazione9 sia durante l'esame parlamentare10. Da allora, non risulta alcun ulteriore sviluppo politico che possa giustificare una nuova consultazione. Gli elementi in questione sottostanno inoltre alla giurisdizione federale e i Cantoni non sono coinvolti. Durante la precedente consultazione, i tribunali della Confederazione coinvolti non avevano messo in dubbio gli elementi materiali né la loro competenza. I tre tipi di armi sono espressamente vietati nel diritto internazionale da decenni. Due di questi divieti sono stati proposti a livello internazionale dalla Svizzera (cfr. n. 4).

I tribunali penali internazionali sono ampiamente riconosciuti negli ambienti interessati quale strumento per far valere il diritto internazionale umanitario. Lo Statuto di Roma e gli emendamenti adottati finora hanno sempre beneficiato di un ampio sostegno da parte dei partiti politici nelle precedenti procedure di consultazione e in Parlamento. Nel 2000, in vista della ratifica dello Statuto di Roma era stata condotta una consultazione, che aveva permesso ai partecipanti di pronunciarsi sulla competenza della Corte penale nel giudicare i crimini di guerra. L'oggetto era stato accolto favorevolmente da tutti i Cantoni, i partiti e le organizzazioni partecipanti salvo una11; l'Assemblea federale aveva approvato lo Statuto di Roma praticamente all'unanimità12.

3

Punti essenziali del disegno

3.1

Gli emendamenti in sintesi

Concretamente, le lettere b ed e dell'articolo 8 paragrafo 2 dello Statuto di Roma sono entrambe completate con tre nuove cifre. Alla Corte penale è così attribuita la competenza di perseguire come crimini di guerra i seguenti atti, commessi nel contesto di conflitti armati sia internazionali sia non internazionali:

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Messaggio del 23 aprile 2008 concernente la modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (FF 2008 3293, in particolare 3302); cfr. anche il rapporto sulla procedura di consultazione all'indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2005 > DFGP.

Adozione all'unanimità nel Consiglio degli Stati e con 135 voti contro 54 nel Consiglio nazionale (cfr. oggetto 08.034).

Messaggio del 15 novembre 2000 concernente lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale e una revisione del diritto penale (FF 2001 311, in particolare 325); cfr. anche il rapporto sulla procedura di consultazione all'indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2000 > DFAE.

Adozione all'unanimità nel Consiglio degli Stati e con 181 voti contro 8 nel Consiglio nazionale (cfr. oggetto 00.090).

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utilizzare armi che impiegano agenti microbici o altri agenti biologici o tossine, qualunque ne sia l'origine o il modo di produzione (lett. b cifra xxvii e lett. e cifra xvi);

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utilizzare armi il cui effetto principale sia di ferire mediante schegge che non siano localizzabili nel corpo umano con i raggi X (lett. b cifra xxviii e lett. e cifra xvii);

­

utilizzare armi laser specificamente concepite in modo tale che la loro unica funzione di combattimento o una delle loro funzioni di combattimento sia di provocare la cecità permanente delle persone la cui vista non è protetta, ossia che guardano a occhio nudo o che portano lenti correttrici (lett. b cifra xxix e lett. e cifra xviii).

Secondo lo Statuto di Roma (art. 121 par. 5), gli emendamenti entrano in vigore nei confronti degli Stati Parte un anno dopo la ratifica.

3.2

Valutazione

Il Consiglio federale accoglie con favore le aggiunte all'articolo 8 dello Statuto di Roma e l'estensione della competenza della Corte penale. L'uso dei tre tipi di armi è già espressamente vietato, anche grazie all'impegno della Svizzera, da altre convenzioni ratificate da un gran numero di Paesi (cfr. n. 4), Svizzera compresa. Tutti questi divieti hanno inoltre ormai raggiunto lo statuto di diritto internazionale consuetudinario. Dichiarando gli atti in questione punibili come crimini di guerra davanti alla Corte penale, gli emendamenti allo Statuto di Roma riaffermano quindi divieti già vigenti. Questa opportuna estensione della competenza della Corte penale rafforza la giustizia penale internazionale. Con la ratifica degli emendamenti, la Svizzera contribuirà alla prevenzione dei crimini di guerra e al miglioramento della protezione sia dei civili sia dei combattenti.

A livello interno, la punibilità generale dei crimini di guerra, sancita dal diritto svizzero dal 1968, è stata precisata in occasione della modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma. Nel 2011 il legislatore svizzero ha inserito la punibilità dell'uso dei tre tipi di armi nel contesto di conflitti armati, internazionali e non, sia nel Codice penale13 sia nel Codice penale militare del 13 giugno 192714. La ratifica dei presenti emendamenti non richiederà quindi alcuna modifica legislativa in Svizzera. Con la ratifica la Confederazione lancerà tuttavia un segnale importante affinché l'uso di queste armi sia bandito e perseguito come crimine di guerra anche al di fuori dei suoi confini. Potrà così incoraggiare altri Stati Parte a compiere a loro volta tale passo.

13 14

RS 311.0 RS 321.0

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3.3

Versioni linguistiche degli emendamenti

Come per il testo fondamentale dello Statuto di Roma, i testi degli emendamenti in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede. Con il testo in francese è pertanto disponibile una versione originale in una lingua ufficiale della Confederazione.

4

Commenti agli emendamenti all'articolo 8 dello statuto di Roma relativi ai crimini di guerra

Utilizzare armi che impiegano agenti microbici o altri agenti biologici nonché tossine, a prescindere dalla loro origine o modalità di produzione (art. 8 par. 2 lett. b cifra xxvii e lett. e cifra xvi) L'uso di queste armi è vietato da anni in virtù del Protocollo del 17 giugno 192515 concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici e della Convenzione del 10 aprile 197216 che vieta la messa a punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine e che disciplina la loro distruzione. Il Protocollo, entrato in vigore per la Svizzera il 12 luglio 1932, conta 140 Stati Parte, mentre la Convenzione, entrata in vigore per la Svizzera il 4 maggio 1976, ha 182 Stati Parte. Il divieto fa parte del diritto internazionale umanitario consuetudinario17.

In Svizzera l'uso di armi biologiche nel contesto di conflitti armati, internazionali e non, è espressamente punito dal 2011 sia nel Codice penale (art. 264h cpv. 1 lett. b) sia nel Codice penale militare (art. 112d cpv. 1 lett. b). Commenti dettagliati su questo elemento di reato figurano nel relativo messaggio 18.

Utilizzare armi il cui effetto principale sia di ferire mediante schegge che non siano localizzabili nel corpo umano con i raggi X (art. 8 par. 2 lett. b cifra xxviii e lett. e cifra xvii) L'uso di queste armi è vietato dalla Convenzione del 10 ottobre 198019 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato, e in

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RS 0.515.105 RS 0.515.07; cfr. anche la valutazione positiva di questa Convenzione nel messaggio del 17 gennaio 1973 concernente il Trattato che vieta di collocare armi di distruzione di massa sul fondo e nel sottosuolo marini come anche la Convenzione che vieta le armi biologiche o a tossine (FF 1973 I 285­308).

Regola 73 dello studio condotto dal CICR sul diritto internazionale umanitario consuetudinario: Jean-Marie Henckaerts/Louise Doswald-Beck/ICRC (ed.), Customary International Humanitarian Law: Volume I: Rules (2005).

Messaggio del 23 aprile 2008 concernente la modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (FF 2008 3293, in particolare 3369­3370 e 3384­3385).

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particolare dal suo Protocollo I relativo alle schegge non localizzabili20. La Convenzione conta 125 Stati Parte e il Protocollo I 118 Stati Parte. Entrambi sono entrati in vigore per la Svizzera il 2 dicembre 1983. La Svizzera si era fortemente impegnata nei negoziati sulla Convenzione. A una sua proposta risale, in particolare, il Protocollo I21. Nel frattempo, questo divieto è stato riconosciuto anche dal diritto internazionale consuetudinario22.

In Svizzera l'uso di armi che feriscono mediante schegge nel contesto di conflitti armati, internazionali e non, è espressamente punito dal 2011 sia nel Codice penale (art. 264h cpv. 1 lett. d) sia nel Codice penale militare (art. 112d cpv. 1 lett. d).

Commenti dettagliati su questo elemento di reato figurano nel relativo messaggio 23.

Utilizzare armi laser specificamente concepite in modo tale che la loro unica funzione di combattimento o una delle loro funzioni di combattimento sia di provocare la cecità permanente delle persone la cui vista non è protetta, ossia che guardano a occhio nudo o che portano lenti correttrici (art. 8 par. 2 lett. b cifra xxix e lett. e cifra xviii) Anche l'uso di queste armi è vietato dalla Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato. Concretamente, il suo Protocollo IV del 13 ottobre 199524 relativo alle armi laser accecanti vieta espressamente l'impiego di «armi laser specificamente concepite in modo tale che la loro unica funzione di combattimento o una delle loro funzioni di combattimento sia di provocare la cecità permanente delle persone la cui vista non è protetta, ossia che guardano a occhio nudo o che portano lenti correttrici». Il Protocollo IV, entrato in vigore per la Svizzera il 24 settembre 1998, conta 108 Stati Parte. Già nel 1986 Svizzera aveva chiesto, assieme alla Svezia, un Protocollo aggiuntivo che limitasse l'uso di armi laser. Durante i negoziati, la Svizzera si è impegnata, per motivi umanitari, affinché fossero adottate prescrizioni il più possibile ampie e severe e in occasione dell'adozione dello strumento ha dichiarato che ne

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L'unico articolo del Protocollo I vieta «di impiegare qualsiasi arma il cui effetto principale sia di ferire mediante schegge che non siano localizzabili nel corpo umano con i raggi X» (RS 0.515.091).

Messaggio del 16 settembre 1981 concernente la Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato e i Protocolli ad essa allegati (FF 1981 III 253, in particolare 256­259 e 264­265).

Regola 79 dello studio condotto dal CICR sul diritto internazionale umanitario consuetudinario: Jean-Marie Henckaerts/Louise Doswald-Beck/ICRC (ed.), Customary International Humanitarian Law: Volume I: Rules (2005).

Messaggio del 23 aprile 2008 concernente la modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (FF 2008 3293, in particolare 3369­3370 e 3384­3385).

RS 0.515.091.1

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avrebbe applicato le disposizioni «in ogni caso»25. Nel frattempo, questo divieto è stato riconosciuto anche dal diritto internazionale umanitario consuetudinario26.

In Svizzera l'uso di armi laser accecanti nel contesto di conflitti armati, internazionali e non, è espressamente punito dal 2011 sia nel Codice penale (art. 264h cpv. 1 lett. e) sia nel Codice penale militare (art. 112d cpv. 1 lett. e). Commenti dettagliati su questo elemento di reato figurano nel relativo messaggio 27.

5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni per la Confederazione

Dato che il grosso delle ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale è stato generato dall'adesione della Svizzera allo Statuto di Roma nel 2001 e ­ seppur in minor misura ­ dalle modifiche di leggi federali nel 2009 per attuare lo Statuto di Roma, si rinvia ai commenti pertinenti nei relativi messaggi 28. La ratifica dei presenti emendamenti relativi ai crimini di guerra non dovrebbe invece avere ripercussioni dirette.

La Corte penale può esercitare le proprie funzioni soltanto se le autorità nazionali competenti non intendono perseguire correttamente un crimine di guerra commesso sul loro territorio o da un loro cittadino o non hanno la capacità di farlo (art. 17 dello Statuto di Roma). Con la presente aggiunta all'articolo 8 dello Statuto di Roma, in futuro la Corte penale potrà pertanto occuparsi di nuovi casi, il che potrebbe generare dei costi di cui la Svizzera dovrebbe farsi proporzionalmente carico in virtù del suo obbligo contributivo al bilancio generale. Tali costi potrebbero tuttavia sorgere a prescindere dalla ratifica degli emendamenti da parte della Svizzera, qualora la Corte penale dovesse occuparsi di un caso riguardante un altro Stato che ha ratificato gli emendamenti.

Per quanto concerne l'Ufficio centrale incaricato della cooperazione con la Corte penale internazionale in seno all'Ufficio federale di giustizia, eventuali richieste supplementari della Corte penale potrebbero essere evase dal personale già disponibile, evitando così di incorrere in costi aggiuntivi nell'ambito della cooperazione della Svizzera con la Corte penale. Anche in questo caso, eventuali richieste sup-

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Messaggio del 14 maggio 1997 concernente il Protocollo II riveduto e il Protocollo IV alla Convenzione del 1980 sulle armi classiche (FF 1997 IV 1, in particolare 4­5 e 19­23).

Regola 86 dello studio condotto dal CICR sul diritto internazionale umanitario consuetudinario: Jean-Marie Henckaerts/Louise Doswald-Beck/ICRC (ed.), Customary International Humanitarian Law: Volume I: Rules (2005).

Messaggio del 23 aprile 2008 concernente la modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (FF 2008 3293, in particolare 3370 e 3384­3385).

Messaggio del 15 novembre 2000 concernente lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale e una revisione del diritto penale (FF 2001 311, in particolare 397­398) e messaggio del 23 aprile 2008 concernente la modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (FF 2008 3293, in particolare 3388­3390).

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plementari sono possibili indipendentemente dalla ratifica degli emendamenti dello Statuto di Roma da parte della Svizzera.

5.2

Ripercussioni sulla politica estera

La ratifica degli emendamenti allo Statuto di Roma è in linea con le priorità pluriennali della politica estera della Svizzera, volte a difendere il diritto internazionale umanitario, il controllo degli armamenti e il disarmo. La Svizzera si oppone alle armi di distruzione di massa e si adopera affinché sia punito l'uso di armi che non fanno alcuna distinzione tra civili e combattenti o causano ferite superflue e sofferenze inutili. Per questo motivo si è già schierata, in parte proattivamente, a favore del divieto di questi tipi di armi, che grazie all'inserimento nello Statuto di Roma risulta ora ulteriormente rafforzato.

Per la Svizzera, la lotta contro l'impunità in caso di crimini più gravi a livello internazionale e la giustizia per le vittime sono premesse fondamentali per una pace duratura e la stabilità. Conformemente agli obiettivi di politica estera iscritti nella Costituzione federale, la Svizzera fornisce così un prezioso contributo per assicurare la convivenza pacifica dei popoli, far rispettare i diritti umani, aiutare le popolazioni nel bisogno e lottare contro la povertà nel mondo (art. 54 cpv. 2 della Costituzione federale, Cost.29).

Con la ratifica dei presenti emendamenti la Svizzera dà quindi un segnale di continuità, rafforza la credibilità della sua politica estera in settori prioritari e, di riflesso, ne accresce la capacità propositiva. È inoltre presumibile che una ratifica da parte della Svizzera possa indurre anche altri Stati a ratificare gli emendamenti, rafforzando ulteriormente la posizione del nostro Paese.

5.3

Altre ripercussioni

È ovvio che la ratifica degli emendamenti allo Statuto di Roma da parte della Svizzera non dovrebbe avere alcuna ripercussione per i Cantoni e i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna, né alcuna ripercussione per l'economia, la società o l'ambiente. Le questioni pertinenti non sono state pertanto esaminate.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Il disegno si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Ai sensi dell'articolo 166 29

RS 101

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capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale. Nel presente caso, l'approvazione degli emendamenti all'articolo 8 dello Statuto di Roma spetta all'Assemblea federale.

6.2

Forma dell'atto

Gli emendamenti allo Statuto di Roma estendono la giurisdizione della Corte penale nell'ambito dei crimini di guerra. Dopo la loro ratifica, la Corte penale potrà teoricamente esercitare il proprio potere giurisdizionale su tali crimini qualora essi vengano commessi in Svizzera o da cittadini svizzeri (art. 12 par. 2 dello Statuto di Roma) e la Svizzera non intenda perseguirli correttamente o non abbia la capacità di farlo (art. 17 par. 1 lett. a dello Statuto di Roma). Trattandosi di disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, gli emendamenti costituiscono norme di diritto secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200230 sul Parlamento. Vanno altresì classificati come importanti, in quanto costituiscono disposizioni penali; le disposizioni dovrebbero pertanto essere emanate sotto forma di legge federale secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost.

Di conseguenza, le aggiunte all'articolo 8 dello Statuto di Roma sono considerate norme di diritto importanti e il decreto federale che approva gli emendamenti del 14 dicembre 2017 allo Statuto di Roma deve pertanto essere sottoposto a referendum facoltativo, conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

30

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