13.468 Iniziativa parlamentare «Matrimonio civile per tutti» Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 30 agosto 2019

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica del Codice civile, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato. Una minoranza (Nidegger, Bregy, Geissbühler, Haab, Schwander, Walliser) propone di non entrare in materia.

30 agosto 2019

In nome della Commissione: Il presidente, Pirmin Schwander

2019-3955

7151

Compendio Il presente progetto attua l'iniziativa parlamentare 13.468 Matrimonio civile per tutti, il cui obiettivo è l'apertura dell'istituto del matrimonio civile a tutte le coppie a prescindere dal sesso.

Premessa Dal 2007, anno dell'introduzione in Svizzera dell'unione domestica registrata, due persone dello stesso sesso possono ottenere il riconoscimento giuridico della loro relazione. L'unione domestica, registrata presso l'ufficio dello stato civile, comporta una comunione di vita con diritti e doveri reciproci simili a quelli che derivano dal matrimonio. Rispetto a quest'ultimo, tuttavia, sussistono delle differenze. Per i partner registrati, inoltre, rendere noto il proprio stato civile può risultare stigmatizzante, poiché significa rivelare anche il proprio orientamento sessuale. Oltre ad essere visto come una violazione della sfera intima individuale, questo aspetto può rivelarsi problematico in particolare nei Paesi in cui l'omosessualità è punibile.

Contenuto del progetto L'apertura del matrimonio alle coppie omosessuali avviene mediante una modifica di legge. Si tratta innanzitutto di rendere accessibile tale istituto a persone dello stesso sesso, come pure di far sì che tutte le disposizioni del nostro ordinamento giuridico che subordinano determinati diritti e doveri all'esistenza di un matrimonio siano in linea di massima applicabili anche alle coppie omosessuali. Il presente progetto va inteso come progetto centrale nel senso che la discussione sull'ampliamento del campo d'applicazione delle norme in settori nei quali il diritto vigente opera una distinzione in termini di sesso dei coniugi (p. es. nel caso delle rendite per superstiti) o presuppone l'eterosessualità all'interno della coppia (p. es. per accedere alla medicina riproduttiva) sarà condotta nel quadro di revisioni successive.

Dopo l'apertura del matrimonio a tutte le coppie non sarà più possibile contrarre un'unione domestica registrata, ma le unioni già registrate resteranno valide. Le coppie omosessuali registrate che lo desiderano potranno convertire l'unione domestica registrata in matrimonio mediante una procedura semplice.

L'apertura del matrimonio a tutte le coppie solleva interrogativi anche in termini di diritto internazionale privato considerato il gran numero di coppie ­ coniugate o in un'unione domestica
registrata ­ che vivono una situazione internazionale (nazionalità diverse, trasferimento del domicilio all'estero, ecc.). Occorre dunque modificare le disposizioni del diritto internazionale privato per tenere conto degli istituti giuridici svizzeri e dei loro effetti all'estero, come pure per disciplinare il riconoscimento e gli effetti in Svizzera degli istituti giuridici esteri.

7152

FF 2019

Indice Compendio

7152

1

Genesi 1.1 L'iniziativa parlamentare 13.468 1.2 Lavori della Commissione

7155 7155 7155

2

Considerazioni generali sull'apertura del matrimonio 2.1 Disciplinamenti esteri 2.2 Livello normativo: Costituzione o legge?

2.3 Il futuro dell'unione domestica registrata

7157 7157 7157 7157

3

Risultati della procedura di consultazione

7159

4

Punti essenziali del progetto 4.1 Il diritto matrimoniale 4.1.1 Il matrimonio 4.1.2 Altre disposizioni del diritto matrimoniale 4.2 Apertura del matrimonio: effetti 4.2.1 Cittadinanza 4.2.2 Rendita per superstiti 4.2.3 Accesso all'adozione congiunta e alla medicina riproduttiva 4.2.3.1 Accesso all'adozione congiunta 4.2.3.2 Accesso alla medicina riproduttiva 4.3 Conversione di un'unione domestica registrata in matrimonio 4.3.1 Procedura di conversione 4.3.2 Gli effetti della conversione 4.4 Le unioni domestiche non convertite continuano a sottostare alla LUD

7160 7160 7160 7161 7162 7162 7163

Diritto internazionale privato 5.1 Considerazioni generali 5.2 Diritto matrimoniale (capitolo 3 LDIP) 5.2.1 Applicazione delle regole vigenti a tutti i matrimoni 5.2.2 Riconoscimento di matrimoni celebrati all'estero e iscrizione nei registri dello stato civile 5.2.3 Effetti generali del matrimonio 5.2.4 Regime dei beni matrimoniali 5.2.5 Divorzio e separazione 5.3 Unione domestica registrata (capitolo 3a LDIP) 5.3.1 Mantenimento delle soluzioni esistenti 5.3.2 Diritto applicabile 5.3.3 Conversione di un'unione domestica registrata in matrimonio

7168 7168 7169 7169

5

7164 7164 7165 7166 7166 7167 7168

7170 7172 7172 7173 7173 7173 7174 7175

7153

FF 2019

6

Questioni in sospeso legate all'apertura del matrimonio 6.1 Rendite per superstiti: parità di trattamento 6.2 Accesso alla medicina riproduttiva 6.3 Altre questioni riguardanti la filiazione 6.4 Formulazioni non sessiste

7176 7176 7177 7177 7178

7

Commento alle singole disposizioni 7.1 Commenti al P-CC 7.2 Commenti al P-LUD 7.3 Commenti al P-LDIP

7179 7179 7183 7187

8

Ripercussioni 8.1 Ripercussioni per la Confederazione 8.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 8.3 Ripercussioni per l'economia 8.4 Ripercussioni per la società 8.5 Ripercussioni per la parità di trattamento tra uomo e donna

7189 7189 7190 7191 7191 7191

9

Aspetti giuridici 9.1 Costituzionalità e legalità 9.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 9.3 Forma dell'atto 9.4 Subordinazione al freno alle spese 9.5 Delega di competenze legislative 9.6 Protezione dei dati

7192 7192 7192 7192 7192 7192 7192

Codice civile svizzero (Matrimonio per tutti) (Progetto)

7154

7193

FF 2019

Rapporto 1

Genesi

1.1

L'iniziativa parlamentare 13.468

Il 5 dicembre 2013 il Gruppo verde liberale deposita un'iniziativa parlamentare dal tenore segue: «Occorre modificare la Costituzione federale come segue: Art. 14 Diritto al matrimonio, alla convivenza (nuovo) e alla famiglia Cpv. 1 Il diritto al matrimonio, alla convivenza (nuovo) e alla famiglia è garantito.

Cpv. 2 Le convivenze disciplinate dalla legge sono aperte alla coppie indipendentemente dal sesso o dall'orientamento sessuale.

Art. 38 cpv. 1 primo periodo La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, («matrimonio» stralciare) convivenza disciplinata dalla legge (nuovo) e adozione. ...» Il 20 febbraio 2015 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (di seguito: la Commissione) esamina l'iniziativa e con 12 voti contro 9 e 1 astensione decide di darle seguito conformemente all'articolo 109 capoverso 2 della legge sul Parlamento (LParl)1. Il 1° settembre 2015 l'omologa Commissione del Consiglio degli Stati aderisce a tale decisione con 7 voti contro 5 e 1 astensione (art. 109 cpv. 3 LParl). Su proposta della propria Commissione, il 16 giugno 2017 il Consiglio nazionale proroga il termine per l'elaborazione di un progetto di atto normativo fino alla sessione estiva 2019.

1.2

Lavori della Commissione

L'11 maggio 2017 la Commissione avvia la discussione sull'attuazione dell'iniziativa parlamentare e sul seguito dei lavori. Al riguardo, delibera di rinviare la decisione circa l'opportunità di procedere all'apertura del matrimonio mediante una modifica costituzionale.

Il 5 luglio 2018 la Commissione decide di aprire il matrimonio alle coppie omosessuali mediante una modifica di legge, ma non nel quadro di una revisione unica bensì procedendo a tappe. Oltre ad occuparsi dell'iniziativa 13.468, la Commissione, in applicazione dell'articolo 126 capoverso 2 LParl, tratta la petizione 18.2003 Abolire il NON-diritto all'adozione, della Sessione dei giovani 2017. La Commis1

Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale, RS 171.10.

7155

FF 2019

sione incarica quindi l'Amministrazione di elaborare, in collaborazione con esperti esterni, un «progetto centrale», come illustrato a grandi linee nel documento di lavoro dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) del 27 marzo 20182.

Il 14 febbraio 2019 la Commissione esamina il progetto elaborato dall'UFG e lo adotta, ma decide anche di completarlo con una variante intesa ad accordare l'accesso alla tecnica di riproduzione medicalmente assistita della donazione di sperma.

Conformemente alla legge sulla consultazione (LCo)3, il progetto e la variante sono sottoposti a consultazione. La consultazione, avviata il 14 marzo 2019, si conclude il 21 giugno. I risultati sono pubblicati in un rapporto4.

Il 30 agosto 2019 la Commissione prende atto dei risultati della procedura di consultazione e con 13 voti contro 12 decide di rinunciare a prevedere, nel «progetto centrale», la possibilità per le coppie di donne coniugate di accedere alla donazione di sperma. Ritenendo che con la variante in questione il progetto non incontrerebbe il favore della maggioranza, decide di rinviare la trattazione delle questioni riguardanti la medicina riproduttiva a una fase successiva. Una minoranza (Flach, Aebischer Matthias, Arslan, Bauer, Burkart, Fehlmann Rielle, Markwalder, Marti Min Li, Mazzone, Merlini, Naef, Wasserfallen Flavia) sottolinea invece che solo la variante menzionata è in grado di garantire la completa parità tra coppie omosessuali ed eterosessuali.

Il 30 agosto 2019 la Commissione procede altresì alla deliberazione di dettaglio sul progetto post-consultazione e nella votazione sul complesso lo adotta con 17 voti contro 7 e 1 astensione. Una minoranza (Nidegger, Bregy, Geissbühler, Haab, Schwander, Walliser) propone di non entrare in materia.

Come sancito all'articolo 112 capoverso 1 LParl, la Commissione si è avvalsa della collaborazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, che a sua volta è stato assistito da diversi esperti (riportati qui di seguito in ordine alfabetico): Andrea Büchler, ordinaria di diritto all'Università di Zurigo; Thomas Geiser, professore emerito di diritto all'Università di San Gallo; Alexandra Jungo, ordinaria di diritto all'Università di Friburgo; Philippe Meier, ordinario di diritto all'Università di Losanna e, per le questioni di diritto internazionale privato, Florence Guillaume, ordinaria di diritto all'Università di Neuchâtel.

2

3 4

Documento di lavoro dell'UFG del 27 marzo 2018 Présentation des conséquences du mariage pour tous dans les différents domaines du droit; consultabile all'indirizzo: www.parlamento.ch > Curia vista 13.468 > Altri link (di seguito: documento di lavoro dell'UFG del 27 marzo 2018).

Legge federale dell'8 marzo 2005 sulla procedura di consultazione, RS 172.061.

Il rapporto sui risultati della procedura di consultazione è consultabile sul sito della Commissione degli affari giuridici: www.parlamento.ch > Organi > Commissioni > Commissioni tematiche > Commissione degli affari giuridici > Rapporti e oggetti posti in consultazione > Oggetti posti in consultazione > 13.468.

7156

FF 2019

2

Considerazioni generali sull'apertura del matrimonio

2.1

Disciplinamenti esteri

Negli ultimi anni numerosi Paesi europei hanno aperto il matrimonio alle coppie omosessuali: Paesi Bassi (2001), Belgio (2003), Spagna (2005), Svezia e Norvegia (2009), Portogallo e Islanda (2010), Danimarca (2012), Francia (2013), Inghilterra e Galles (2013), Scozia (2014), Lussemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2015), Germania e Malta (2017) e Austria (2019)5.

2.2

Livello normativo: Costituzione o legge?

La competenza di disciplinare l'istituto giuridico del matrimonio deriva alla Confederazione dalla sua competenza generale in materia di diritto civile (art. 122 della Costituzione federale, Cost.6). Ci si chiede tuttavia se la nozione costituzionale di «matrimonio» (art. 14, diritto al matrimonio e alla famiglia) restringa il campo d'azione (in ambito civile) del legislatore federale. Se così fosse, prima di poter aprire l'istituto del matrimonio alle coppie di persone dello stesso sesso mediante una legge, sarebbe necessaria una modifica costituzionale.

Per chiarire dunque se l'attuazione dell'iniziativa renda necessaria una modifica della Costituzione o sia sufficiente una modifica di legge, il presidente della Commissione ha incaricato l'UFG di procedere a una perizia. Nella sua disamina del 7 luglio 2016, l'UFG giunge alla conclusione che l'articolo 14 Cost. non impedisce al legislatore di fondarsi sulla propria competenza legislativa in materia di diritto civile per aprire l'istituto giuridico del matrimonio alle coppie di persone dello stesso sesso, anche se oggi le coppie omosessuali non possono invocare l'articolo 14 Cost. per far valere il diritto al matrimonio. Sotto il profilo giuridico è dunque possibile aprire il matrimonio alle coppie omosessuali adottando le necessarie disposizioni di legge senza modificare la Costituzione7.

Preso atto dei risultati della perizia dell'UFG, la Commissione ha deciso di aprire il matrimonio a tutti mediante una modifica di legge.

2.3

Il futuro dell'unione domestica registrata

Una volta aperto il matrimonio a tutte le coppie, occorre decidere se l'istituto giuridico dell'unione domestica registrata vada mantenuto, se anche in futuro si possa contrarre un'unione domestica registrata e, in caso affermativo, chi vi sia abilitato.

5

6 7

Si veda DAGMAR COESTER-WALTJEN, «Die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe in ausgewählten Rechtsordnungen», in: Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (ZEuP) 2018, 320­358, pag. 323.

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, RS 101.

Perizia del 7 luglio 2016 dell'Ambito direzionale dell'UFG Diritto pubblico, pag. 4­6; consultabile all'indirizzo: www.parlamento.ch > Curia vista 13.468 > Altri link (di seguito: perizia UFG).

7157

FF 2019

Al riguardo, l'iniziativa parlamentare non si esprime; si limita semplicemente a chiedere l'apertura delle convivenze disciplinate dalla legge a tutte le coppie.

Prima di aprire il matrimonio, anche altri Paesi prevedevano nel loro ordinamento giuridico un istituto che, alla stregua dell'unione domestica registrata, garantiva alle coppie omosessuali il riconoscimento della loro unione, e tali Paesi lo hanno mantenuto. Dopo l'apertura del matrimonio, tuttavia, in Germania e in Danimarca non è più possibile contrarre unioni domestiche registrate poiché l'istituto giuridico riservato alle coppie omosessuali è stato abolito. Vi sono però anche Paesi che avevano introdotto istituti simili al matrimonio (partenariat fort) e che oltre a preservarli consentono ancora a chi lo desidera (tutte le coppie) di concluderli (p. es. i Paesi Bassi).

In Francia, tutte le coppie possono sposarsi o contrarre il cosiddetto PACS (pacte civil de solidarité). Istituti simili esistono in Belgio (cohabitation légale) e in Lussemburgo (partenariat entregistré). La portata giuridica di questi istituti è tuttavia più limitata rispetto al matrimonio e per questo vanno considerati forme di unione meno vincolanti (partenariats faibles).

In Svizzera, il 15 marzo 2016, il Consiglio nazionale ha adottato i postulati 15.3431 e 15.4082 Un «Pacs» adeguato alla Svizzera, depositati rispettivamente dal consigliere nazionale Caroni e dalla Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura. I due postulati incaricano il Consiglio federale di presentare un rapporto sull'opportunità di istituire anche in Svizzera un partenariato aperto a tutte le coppie (a prescindere dal sesso delle persone che le compongono) quale istituto giuridico diverso dal matrimonio.

La Commissione ritiene che si possa decidere se il legislatore svizzero debba introdurre un partenariat faible in aggiunta al matrimonio, indipendentemente dalla questione dell'apertura del matrimonio a tutte le coppie. Pertanto ha deciso di dare la priorità all'apertura del matrimonio e di affrontare gli altri punti in un secondo momento.

A suo avviso però, dopo l'apertura del matrimonio, non deve più essere possibile contrarre un'unione domestica registrata. Creata per dare all'unione delle coppie omosessuali un riconoscimento giuridico simile al matrimonio 8, non ha più
ragione d'essere dopo l'apertura di quest'ultimo a tutte le coppie. La discussione circa l'introduzione di una forma di convivenza disciplinata dalla legge per tutte le coppie in Svizzera sarà affrontata nel quadro dell'adempimento dei postulati summenzionati (15.3431 e 15.4082)9.

8

9

Si veda ANDREA BÜCHLER/NADJA HERZ/MARTIN BERTSCHI, in: Andrea Büchler (ed.), FamKomm Eingetragene Partnerschaft, Berna 2007, Allg. Einl. IV, «Die Entstehung des Partnerschaftsgesetzes», n. 1­5; MICHEL MONTINI, «Eingetragene Partnerschaft ­ Abschluss, Auflösung, Wirkungen», n. 11 segg., in: Andreas Ziegler/Michel Montini/ Eylem Ayse Copur (ed.), LGBT Recht, Basilea 2015.

Al riguardo si tenga presente anche il mandato conferito dall'UFG all'Istituto svizzero di diritto comparato (SIR) al quale è stato chiesto un parere sulla situazione giuridica all'estero riguardo alle varie forme di convivenza previste per legge. Per la decisione sulle future forme di convivenza in Svizzera disciplinate dalla legge saranno utili anche i risultati del progetto del Fondo nazionale svizzero UniNE (Descrizione del progetto: https://libra.unine.ch > Projets > Projets en cours > L'avenir de la famille: analyse sous l'angle de l'égalité de traitement).

7158

FF 2019

Almeno fino ad allora le unioni domestiche registrate devono poter continuare a sussistere. Alle coppie registrate dovrà però essere concessa la possibilità di convertire l'unione domestica in matrimonio (cfr. n. 4.3).

Poiché è improbabile che tutte le coppie che hanno registrato la loro unione vorranno convertirla, l'istituto giuridico dell'unione domestica registrata sussisterà ancora a lungo. La legge sull'unione domestica registrata (LUD)10 resterà dunque in vigore fintantoché vi saranno unioni domestiche registrate, ma in un certo senso avrà il ruolo di una regolamentazione provvisoria e va quindi modificata di conseguenza (cfr. n. 4.4).

3

Risultati della procedura di consultazione

La consultazione sul progetto preliminare e sul rapporto esplicativo della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale è stata avviata il 14 marzo 2019 e si è conclusa il 21 giugno. Sono stati invitati a parteciparvi i Cantoni, i partiti rappresentati in seno all'Assemblea federale, le associazioni nazionali mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna nonché di vari settori economici, come pure altre organizzazioni interessate. Hanno formulato un parere 24 Cantoni, 9 partiti, 91 organizzazioni e 38 privati (di 30 pareri, 8 recavano la firma di due persone).

Complessivamente sono pervenuti 154 pareri.

La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione, complessivamente 127 (19 Cantoni, 6 partiti, 82 organizzazioni e 20 privati), si è espressa a favore del «progetto centrale». Soltanto 4 Cantoni, 3 partiti, 4 organizzazioni e 18 privati hanno formulato un rifiuto di principio al progetto. Pochi partecipanti alla consultazione hanno espresso un parere in merito alle altre proposte avanzate nel quadro del progetto centrale, ma la maggior parte di essi le ha giudicate pertinenti. Per alcuni punti del progetto i pareri contenevano proposte di modifica, nel merito delle quali si entrerà, ove necessario, nel capitolo corrispondente.

La modifica delle disposizioni del Codice civile (CC) riguardanti il sorgere della filiazione (art. 252 e 259a PP-CC) ­ che era stata oggetto di una variante inserita nel progetto posto in consultazione ­ è stata accolta con favore da 97 partecipanti (2 Cantoni, 4 partiti, 71 organizzazioni e 20 privati). Soltanto 1 partito, 5 organizzazioni e 18 privati hanno esplicitamente respinto la variante per questioni di principio.

Ventidue Cantoni, 4 partiti e 7 organizzazioni non sono contrari alla variante, ma in linea di massima preferiscono non vederla attuata nel quadro del «progetto centrale». La genitorialità originaria (genitorialità dalla nascita), ovvero la presunzione di maternità a favore della moglie della madre, come pure l'accesso alla medicina riproduttiva per le coppie omosessuali, dovrebbero essere trattate separatamente nel quadro di un progetto riguardante il diritto in materia di filiazione.

10

Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, RS 211.231.

7159

FF 2019

4

Punti essenziali del progetto

Alla Commissione preme aprire il matrimonio a tutte le coppie il più rapidamente possibile. Per questo ha deciso che, in una prima tappa, le modifiche riguarderanno unicamente gli adeguamenti assolutamente necessari (riduzione a un «progetto centrale»11).

La Commissione è cosciente del fatto che, per essere coerente, la legislazione dovrebbe essere modificata in modo da dare risposta a tutti i quesiti che si pongono in questo contesto ­ compresi quelli riguardanti una forma di convivenza disciplinata dalla legge che si aggiunga al matrimonio. Così facendo, la revisione verrebbe attuata nel contesto di un cantiere unico invece che di più progetti di revisione condotti parallelamente. Un'unica revisione di ampia portata rischierebbe tuttavia di rallentare notevolmente il raggiungimento dell'obiettivo chiave, ovvero l'apertura del matrimonio, e di scontrarsi con ostacoli di carattere politico: un unico ampio progetto di revisione riguarderebbe, almeno in parte, temi anche molto controversi, la cui regolamentazione è fallita già in passato (segnatamente la regolamentazione delle rendite per superstiti, cfr. n. 6.1, ma anche l'accesso alla medicina riproduttiva, cfr. n. 4.2.3.2 e 6.2). Inserire questi aspetti nel progetto significherebbe comprometterne la riuscita. Centrale per la Commissione è aprire rapidamente il matrimonio alle coppie omosessuali, accettando anche temporanee incongruenze e disparità di trattamento, che saranno risolte nel quadro di una o più revisioni successive.

4.1

Il diritto matrimoniale

Le disposizioni del diritto matrimoniale vanno adeguate affinché, in futuro, il matrimonio possa essere celebrato anche fra due persone dello stesso sesso e non più soltanto fra un uomo e una donna. Occorre inoltre modificare il diritto matrimoniale ovunque nella legge si parli di uomo e donna o marito e moglie.

4.1.1

Il matrimonio

Le disposizioni riguardanti il matrimonio si dividono in quattro parti: la prima disciplina il fidanzamento (art. 90­93 CC12), la seconda la capacità e gli impedimenti al matrimonio (art. 94­96 CC), la terza la procedura preparatoria e la celebrazione del matrimonio (art. 97­103 CC), l'ultima la nullità del matrimonio (art. 104­109 CC).

Anche se l'importanza pratica dell'istituto del fidanzamento è molto contenuta, nel quadro della revisione del diritto matrimoniale del 2000 il legislatore ha deciso di non abrogarlo. Considerato che la celebrazione di ogni matrimonio è preceduta dalla promessa nuziale davanti all'ufficiale dello stato civile, e dunque dal fidanzamento quantomeno per la durata della procedura preparatoria, «è [...] ragionevole prevedere per i preparativi in vista della celebrazione del matrimonio una regolamentazione 11 12

Si veda il documento di lavoro dell'UFG del 27 marzo 2018, pag. 8.

Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, RS 210.

7160

FF 2019

che tenga conto del caso in cui le previste nozze non avvengano 13». Per le coppie omosessuali non è stato previsto un istituto giuridico parallelo al fidanzamento (art. 90 segg. CC)14, ma con l'estensione del matrimonio a tali coppie, anche queste avranno la possibilità di fidanzarsi scambiandosi una promessa nuziale ai sensi degli articoli 90 CC e segg. Ai fini di una formulazione non sessista, nella versione tedesca dell'articolo 92 P-CC l'uso del termine «Verlobten» è stato adeguato.

Le disposizioni riguardanti i requisiti del matrimonio (art. 94­96 CC) devono precisare che il matrimonio non è più appannaggio esclusivo delle coppie eterosessuali, bensì che può essere contratto da due persone a prescindere dal sesso. A tal fine, nel testo tedesco è necessario procedere a una modifica linguistica per abbandonare il termine Brautleute, connotato sessualmente; il testo italiano invece non subisce modifiche e si continua a parlare di sposi (art. 94 P-CC). Inoltre, resta invariato il divieto di contrarre matrimonio per chi è già vincolato da un'unione domestica registrata (finora: art. 26 LUD; ora art. 96 P-CC). Questa disposizione non si applica tuttavia allorquando l'unione domestica registrata sia convertita in matrimonio (cfr.

n. 4.3).

Alcune disposizioni del capo terzo Procedura preparatoria e celebrazione del matrimonio (art. 97­103 CC) vanno modificate in tedesco per essere formulate senza connotazione di genere: i termini «Braut», «Bräutigam» e «Brautleute» sono sostituiti con «einer der Verlobten» e «die Verlobten». Fra i termini menzionati non si opera praticamente più alcuna distinzione ed è pertanto preferibile ricorrere a una formulazione neutrale sotto il profilo del genere. La modifica in questione non si rende invece necessaria nel testo italiano, poiché nelle disposizioni citate, si parla già di fidanzati. Solo nell'articolo 97a la formulazione «il fidanzato o la fidanzata» va sostituita da «uno dei fidanzati».

Infine, tra le cause di nullità del matrimonio (art. 104­109 CC) va aggiunta l'unione domestica registrata (art. 105 n. 1 P-CC).

Le pertinenti disposizioni (d'applicazione) dell'ordinanza sullo stato civile (OSC 15) saranno modificate a tempo debito.

4.1.2

Altre disposizioni del diritto matrimoniale

Tutte le altre disposizioni del diritto matrimoniale (divorzio e separazione, effetti del matrimonio in generale, regime dei beni) si applicano automaticamente alle coppie omosessuali. Gli articoli 160 e 182 CC sono dunque stati modificati in tedesco per essere formulati senza connotazione di genere. In italiano, questa modifica si è resa necessaria solo per l'articolo 160.

13

14 15

Messaggio del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile svizzero (stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale), FF 1996 I 1, in particolare pag. 14.

Messaggio del 29 novembre 2002 concernente la legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, FF 2003 1165, in particolare pag. 1188.

Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile, RS 211.112.2.

7161

FF 2019

4.2

Apertura del matrimonio: effetti

L'apertura del matrimonio allargherà automaticamente anche la cerchia delle persone alle quali si applicano sia tutte le altre disposizioni del nostro ordinamento giuridico che subordinano determinati diritti e doveri all'esistenza di un matrimonio, sia le disposizioni procedurali del matrimonio. In futuro, le norme in questione si applicheranno non soltanto alle coppie eterosessuali bensì anche a quelle omosessuali.

Categorie diverse di matrimonio non sono ammissibili. Secondo il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione, differenziazioni sono possibili soltanto in presenza di motivi oggettivi. Al riguardo occorre rammentare quanto sancito dall'articolo 8 capoverso 2 Cost. secondo cui nessuno può essere discriminato a causa del «modo di vita» o del «sesso». Stando alla dottrina prevalente e alla giurisprudenza, discriminare a causa del «modo di vita» o del «sesso» significa discriminare a causa dell'orientamento sessuale, rispettivamente dell'identità sessuale. L'omosessualità e la convivenza in coppia di persone dello stesso sesso non costituiscono pertanto motivi oggettivi e non giustificano differenziazioni16.

Questa estensione del campo d'applicazione non rappresenta un problema laddove il diritto vigente riconosca già esplicitamente anche ai partner registrati gli stessi diritti e doveri dei coniugi. Vi sono tuttavia casi in cui la legge opera una distinzione fra matrimonio e unione domestica registrata (p. es. in materia di cittadinanza o di adozione congiunta), subordina l'effetto della norma giuridica al sesso del destinatario (p. es. rendita per superstiti) o presuppone l'eterosessualità all'interno della coppia (p. es. per accedere alla medicina riproduttiva). Illustriamo dunque qui di seguito gli effetti che produrrà l'apertura del matrimonio (n. 4.2.1­4.2.3).

4.2.1

Cittadinanza

In materia di cittadinanza è fatta una distinzione tra matrimonio e unione domestica registrata. Anche nella nuova legge sulla cittadinanza (LCit)17 infatti, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, i requisiti per la naturalizzazione del coniuge di un cittadino svizzero divergono da quelli per la naturalizzazione del partner registrato (cfr.

art. 10 e 21 LCit).

La parificazione dell'unione domestica registrata al matrimonio nella procedura di naturalizzazione non è oggetto del presente progetto anche se l'iniziativa parlamentare che ne è alla base (13.468) chiede l'adeguamento dell'articolo 38 Cost. (acquisizione e perdita della cittadinanza). Il 14 marzo 2016 il Consiglio nazionale aveva approvato con 122 voti contro 62 un progetto che chiedeva tale parificazione. Conformemente all'articolo 87 capoverso 3 LParl, il 26 settembre 2016 il Consiglio degli Stati ha tuttavia sospeso il progetto ­ che avrebbe attuato diverse iniziative parlamentari (Iv. Pa. 13.418 del Gruppo verde liberale, Iv. Pa. 13.419 del Gruppo BD, Iv. Pa. 13.420 del Gruppo dei Verdi, Iv. Pa. 13.421 del Gruppo socialista e

16 17

Si veda perizia UFG, pag. 7 seg.

Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera, RS 141.0.

7162

FF 2019

Iv. Pa. 13.422 della consigliera nazionale Doris Fiala)18 ­ allineandosi alla proposta della propria Commissione delle istituzioni politiche (CIP-S), secondo cui è opportuno attendere che la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale elabori un progetto per l'attuazione dell'iniziativa parlamentare 13.468 (Matrimonio civile per tutti). Il 16 dicembre 2016 il Consiglio nazionale ha aderito alla decisione del Consiglio degli Stati.

A prescindere dalla questione della parificazione dell'unione domestica registrata al matrimonio ai fini della naturalizzazione, la Commissione è del parere che, con l'apertura del matrimonio, le disposizioni riguardanti i requisiti per la naturalizzazione di una persona coniugata a un cittadino svizzero saranno applicate sia alle coppie eterosessuali che a quelle omosessuali. Non vi è alcun motivo oggettivo che giustifichi una differenziazione.

Dalla procedura di consultazione è emerso che in tedesco la rubrica dell'articolo 21 LCit andrebbe riformulata19. La Commissione ha tuttavia deciso di non modificare la disposizione in questione nel quadro del presente progetto. Ritiene infatti preferibile evitare interventi puntuali e attendere piuttosto revisioni di ampia portata delle leggi da modificare per integrarvi anche gli adeguamenti che si rendono necessari con l'apertura del matrimonio civile alle coppie omosessuali. Le questioni che si porranno da qui a tali revisioni potranno essere risolte attraverso l'interpretazione dei testi legislativi.

4.2.2

Rendita per superstiti

L'articolo 13a capoverso 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)20 recita: «Per tutta la sua durata, nel diritto delle assicurazioni sociali l'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio». Se uno dei partner muore, il partner superstite è equiparato al vedovo (art. 13a cpv. 2). I requisiti per avere diritto ad una rendita per superstiti sono tuttavia diversi a seconda che a restare vedovo sia il marito o la moglie; i vedovi, inoltre, hanno meno diritti delle vedove (cfr. n. 6.1). Questa problematica è oggetto di due interventi parlamentari: la mozione 17.3679 Le partner superstiti sono vedove come tutte le altre, della consigliera agli Stati Maury Pasquier (liquidata; ritirata) e il postulato 17.3838 Adeguamenti in vista dell'equiparazione delle unioni domestiche nel settore delle assicurazioni sociali, della consigliera nazionale Feri (non ancora trattato dalla Camera).

La parificazione delle partner registrate alle mogli ai fini delle rendite per superstiti non è oggetto del presente progetto (cfr. n. 6.1). Tuttavia, visto il loro tenore inequivocabile, dopo l'apertura del matrimonio le disposizioni riguardanti le rendite per vedove saranno applicate a tutte le mogli, dunque anche al matrimonio fra due 18

19 20

Si veda anche il postulato 18.3171 Naturalizzazione agevolata per i partner registrati di cittadini svizzeri residenti all'estero, depositato dal consigliere nazionale Guldimann e ripreso dal consigliere nazionale Wermuth.

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pag. 14.

Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, RS 830.1.

7163

FF 2019

donne. Ne trarrebbero beneficio soprattutto le donne la cui moglie dovesse decedere prima di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento. Nel caso in cui una persona soddisfi contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita per superstiti e di una rendita di vecchiaia o di invalidità, è versata soltanto la rendita più elevata (art. 24b della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti21), ovvero la rendita di vecchiaia (aumentata del supplemento di vedovanza). La stessa regola vale nel caso di rendite per i superstiti in virtù della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (art. 31 cpv. 4 LAINF)22.

4.2.3

Accesso all'adozione congiunta e alla medicina riproduttiva

Secondo l'articolo 28 LUD, chi è vincolato da un'unione domestica registrata non può adottare né valersi di tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il presente progetto non modifica tale disposizione, ma occorre chiedersi quali ripercussioni avrà l'apertura del matrimonio in questi due ambiti.

4.2.3.1

Accesso all'adozione congiunta

Nel messaggio del 2002 sulla LUD si motivò il rifiuto alle coppie omosessuali registrate di adottare congiuntamente un figlio soprattutto adducendo il fatto «che un bambino si ritroverebbe giuridicamente ad avere due madri o due padri, in netto contrasto con l'ordine naturale delle cose. Questo metterebbe l'adottato in una situazione eccezionale, difficilmente giustificabile nella società contemporanea»23.

La situazione però è cambiata. Da numerosi anni le adozioni concluse all'estero da coppie omosessuali sono riconosciute in Svizzera24. Negli ultimi anni, inoltre, si constata «un aumento delle coppie apertamente omosessuali che in parte curano ed educano figli [...]»25. Va ricordato infine che dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della più recente revisione del diritto in materia di adozione, con la quale il legislatore ha autorizzato quantomeno l'adozione del figliastro anche da parte delle coppie omosessuali, anche in Svizzera è possibile che un bambino abbia due padri o due madri invece di un padre e una madre. Il sesso dei coniugi non costituisce dunque più un ostacolo all'adozione. Con l'apertura del matrimonio, le disposizioni riguardanti l'adozione congiunta da parte di coniugi (art. 264a cpv. 1 CC) si applicheranno sia alle coppie eterosessuali che a quelle omosessuali. In tutti i Paesi che 21 22 23 24

25

Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, RS 831.10.

Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, RS 832.20.

Messaggio del 29 novembre 2002 concernente la legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, FF 2003 1165, in particolare pag. 1196.

Si veda il parere del Consiglio federale del 14 maggio 2008 sull'interpellanza 08.3157 Abrogazione del divieto di adozione per gay e lesbiche, depositata dal consigliere nazionale Mario Fehr: «3. [...] dalla possibilità per la Svizzera di riconoscere l'adozione di un bambino da parte di due genitori dello stesso sesso avvenuta all'estero».

Messaggio del 28 novembre 2014 concernente la modifica del Codice civile svizzero (Adozione), FF 2015 793, in particolare pag. 805.

7164

FF 2019

hanno aperto il matrimonio, alle coppie omosessuali è riconosciuta la possibilità di adottare congiuntamente, ma va chiarito che è loro riconosciuto non il diritto di adottare bensì la possibilità di accedere alla procedura di adozione.

4.2.3.2

Accesso alla medicina riproduttiva

La questione dell'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è più complessa.

Stando ai materiali e a una parte della dottrina, l'esclusione delle coppie omosessuali dalla medicina riproduttiva si fonda direttamente sulla Costituzione federale, poiché la nozione di infecondità (art. 119 cpv. 2 lett. c Cost.) può applicarsi solo alle coppie eterosessuali. Se ci si basa su questa opinione, l'accesso alla medicina riproduttiva a favore delle coppie omosessuali presuppone una modifica costituzionale26. Stando invece a un'altra parte della dottrina e ad una perizia del 19 gennaio 2018 del prof.

dott. Andreas Ziegler, la nozione di infecondità di cui all'articolo 119 capoverso 2 lettera c Cost. non può essere letta nel senso di una discriminazione delle coppie omosessuali. Secondo questa opinione, l'obiettivo della disposizione è piuttosto quello di evitare l'abuso della medicina riproduttiva; l'esclusione delle coppie omosessuali dalle tecniche di procreazione assistita non può dunque essere motivata sulla scorta di questa disposizione27.

Visto quanto precede, il 14 febbraio 2019 la Commissione aveva deciso di completare il progetto elaborato dall'UFG con una modifica delle disposizioni del CC riguardanti il sorgere della filiazione, per consentire alle coppie di donne coniugate di accedere alla tecnica di procreazione medicalmente assistita dell'inseminazione con sperma donato. Questa modifica era stata proposta come variante nel progetto sottoposto a consultazione.

Seppure sia stata accolta con favore da molti dei partecipanti alla consultazione28, la Commissione ha deciso di non inserirla nel «progetto centrale». Ventidue Cantoni, infatti, sono contrari alla trattazione di questo aspetto nell'ambito del presente progetto29. La Commissione ritiene dunque preferibile soprassedere; diversamente, il progetto rischia di non trovare il consenso della maggioranza.

Una minoranza (Flach, Aebischer Matthias, Arslan, Bauer, Burkart, Fehlmann Rielle, Markwalder, Marti Min Li, Mazzone, Merlini, Naef, Wasserfallen Flavia), invece, rilancia la proposta di completare il progetto centrale con la modifica dell'articolo 252 capoverso 2 e con un nuovo articolo 259a P-CC. Attraverso la modifica delle regole del Codice civile riguardanti il sorgere della filiazione, si consente anche a coppie di donne coniugate di accedere alla donazione di sperma 26 27

28 29

Si veda la perizia UFG, pag. 8 con ulteriori riferimenti.

Si veda Ziegler Andreas R. Kurzgutachten zur Frage des Zugangs gleichgeschlechtlicher Paare zu fortpflanzungsmedizinischen Verfahren in der Schweiz (Auslegung des Begriffs der «Unfruchtbarkeit» in Art. 119 Abs. 2 Bst. c BV), 2019/01/19. Avis de droit, Lesbenorganisation Schweiz (LOS), pag. 15 seg.; consultabile all'indirizzo www.unil.ch > Recherche > Publications > serval > Ziegler [serval:BIB_2F3DA0DD2F66].

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pag. 15.

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pag. 18.

7165

FF 2019

secondo l'articolo 3 capoverso 3 della legge sulla medicina della procreazione (LPAM)30. Una modifica della LPAM non è necessaria: con l'introduzione nel CC della genitorialità originaria (genitorialità dalla nascita) a favore della moglie della madre, la condizione sancita nell'articolo 3 capoverso 2 lettera a LPAM, secondo cui i metodi di procreazione si possono applicare soltanto alle coppie con le quali insorge un rapporto di filiazione nel senso degli articoli 252­263 CC, è soddisfatta.

Con l'apertura del matrimonio, anche il tenore delle altre disposizioni della LPAM, in particolare dell'articolo 3 capoverso 3, secondo cui gli spermatozoi donati si possono usare soltanto tra coniugi, non si oppone più alla donazione di sperma alle coppie di donne coniugate.

4.3

Conversione di un'unione domestica registrata in matrimonio

L'apertura del matrimonio a tutte le coppie solleva anche un'altra questione: come affrontare la situazione delle coppie omosessuali che hanno registrato la loro unione domestica prima dell'entrata in vigore della presente modifica e che desiderano convertire tale unione in matrimonio?

Tra il 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della LUD) e il 31 dicembre 2018 sono state registrate in Svizzera 10 226 unioni domestiche (1349 delle quali nel frattempo sono state sciolte giudizialmente)31. Stando all'Annuario statistico della Svizzera, le persone in unione domestica registrata erano 16 400 nel 2017, 15 300 nel 2016 e 14 300 nel 2015, con una progressione di 1000 unità all'anno32.

L'apertura del matrimonio a tutte le coppie andrà a beneficio anche di coloro che hanno contratto un'unione domestica registrata all'estero (secondo il diritto svizzero o estero) (cfr. n. 5.3.4). La questione della conversione dell'unione domestica registrata riguarda dunque potenzialmente oltre 16 000 persone, ovvero 8000 coppie.

4.3.1

Procedura di conversione

Un'unione domestica registrata non può essere convertita in matrimonio d'ufficio, ossia senza che gli interessati si attivino. Se fosse convertita d'ufficio, si lederebbe la libertà al matrimonio garantita dalla Costituzione (art. 14 Cost.), che include il diritto di non doversi sposare. I partner registrati hanno pertanto la possibilità di scegliere se restare vincolati dall'unione domestica registrata o convertirla in matrimonio.

30 31

32

Legge federale del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica, RS 810.11.

Consultabile all'indirizzo: www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > (1) Popolazione > Matrimoni, unioni domestiche registrate e divorzi > Unioni domestiche registrate, scioglimenti dell'unione > Matrimoni e unioni domestiche registrate per Cantoni, risultati definitivi, 2018.

Si veda Annuario statistico della Svizzera 2019, pag. 39 della versione tedesca.

7166

FF 2019

Se optano per la conversione, questa non deve implicare lo scioglimento dell'unione domestica e la successiva celebrazione del matrimonio. La Commissione ritiene che una procedura del genere non sia ragionevolmente esigibile da persone che probabilmente si sarebbero già sposate se quando hanno contratto l'unione domestica registrata sposarsi fosse stato possibile. Dopo l'apertura del matrimonio, le coppie in questione non vogliono separarsi, ma continuare la loro relazione sotto forma di matrimonio. Imporre loro lo scioglimento dell'unione appare pertanto inopportuno; semmai occorre offrire la possibilità di convertire tale unione in matrimonio senza ostacoli burocratici inutili (cfr. art. 35 P-LUD).

L'obiettivo è rendere possibile la conversione con una semplice dichiarazione davanti all'ufficiale dello stato civile. La dichiarazione di conversione non è sottoposta ad un limite temporale; può avvenire in qualunque momento. Non appena sottoscrivono la dichiarazione di conversione, i due partner vanno considerati come sposati e nel registro dello stato civile l'ufficiale modifica la registrazione in «coniugati». Per le coppie che lo desiderano, la dichiarazione di conversione potrà essere resa nell'ambito di una cerimonia analoga al matrimonio (art. 35 cpv. 3 P-LUD). Anche in questo caso, l'unione domestica registrata sarà convertita in matrimonio al momento in cui le parti sottoscrivono la dichiarazione.

4.3.2

Gli effetti della conversione

La Commissione ritiene che il matrimonio frutto di una tale conversione vada considerato, in termini di effetti futuri, come se fosse stato celebrato al momento della registrazione dell'unione domestica. Tanto più che, in molti ambiti, l'unione domestica registrata ha gli stessi effetti giuridici del matrimonio33. Negli ambiti in questione, la conversione non comporta una modifica della situazione e dunque non produce (nuovi) effetti. Se al momento in cui hanno contratto l'unione domestica registrata, i partner hanno deciso, ad esempio, di conservare ognuno il proprio cognome (art. 12a o disposizione transitoria art. 37a LUD), al momento della conversione essi non hanno nuovamente la possibilità di determinare un cognome comune.

Ciascun coniuge ha però sempre la possibilità di chiedere di cambiare il proprio cognome nel quadro dell'articolo 30 CC.

La conversione dell'unione domestica registrata non ha alcuna ripercussione sui figli del partner. Il sorgere del rapporto di filiazione nei loro confronti è disciplinato dalle regole riguardanti l'adozione del figliastro (art. 264c CC). Se una procedura di adozione è stata avviata, essa prosegue ai sensi delle disposizioni in vigore.

Per le disposizioni i cui effetti giuridici sono subordinati alla durata del matrimonio, va tenuto conto anche della durata dell'unione domestica registrata precedente il matrimonio (art. 35a cpv. 2 P-LUD), affinché le coppie che optano per una conversione non si trovino ad essere svantaggiate rispetto a quelle che preferiscono mantenere l'unione domestica registrata o alle coppie che, da subito, hanno potuto contrar33

Si veda la tavola sinottica dell'UFG «Mariage et partenariat enregistré: principales convergences et différences», consultabile al link: www.parlamento.ch > Curia Vista 13.468 > Altri link.

7167

FF 2019

re matrimonio. La Commissione ritiene invece che per quanto riguarda il regime dei beni dei coniugi, il regime ordinario della partecipazione agli acquisti (art. 181 CC) debba applicarsi solo dal momento della conversione, sempreché i coniugi non abbiano stabilito diversamente (art. 35a cpv. 3 P-LUD).

4.4

Le unioni domestiche non convertite continuano a sottostare alla LUD

Dopo l'apertura del matrimonio non sarà più possibile contrarre un'unione domestica registrata, ma le unioni domestiche già registrate potranno continuare a sussistere (cfr. n. 2.3).

La LUD resterà dunque in vigore, ma si rende necessario modificarne l'oggetto e adeguare in particolare i primi due capitoli (cfr. n. 7.2).

Dall'esame del diritto vigente è inoltre emerso che alcune disposizioni non contemplano regole per le unioni domestiche registrate e senza che ciò sia imputabile a una decisione del legislatore34. Si tratta ad esempio di disposizioni del CC e, per l'esattezza, dell'articolo 38 capoverso 3 (dichiarazione di scomparsa e scioglimento del matrimonio), dell'articolo 68 (esclusione dal diritto di voto nelle associazioni), dell'articolo 344 capoverso 2 (scioglimento dell'indivisione), dell'articolo 503 (persone cooperanti alla confezione di un testamento) e dell'articolo 574 (rinuncia all'eredità). A quanto risulta, queste lacune non hanno tuttavia causato problemi. Le disposizioni menzionate vanno applicate per analogia anche alle unioni domestiche registrate. Poiché con il tempo le unioni domestiche registrate spariranno, non si ritiene necessario completare le disposizioni in questione nel quadro del presente progetto.

Fin quando ci saranno unioni domestiche registrate, la LUD resterà in vigore, diventando una sorta di normativa di transizione. Dopodiché sarà abrogata e tutte le altre disposizioni dell'ordinamento giuridico svizzero verranno modificate di conseguenza.

5

Diritto internazionale privato

5.1

Considerazioni generali

L'apertura del matrimonio a tutte le coppie, a prescindere dal sesso degli sposi, solleva interrogativi anche in termini di diritto internazionale privato considerato il gran numero di coppie che vivono una situazione internazionale (nazionalità diverse, trasferimento del domicilio all'estero, domicilio in Paesi diversi, ecc.). Le regole del diritto internazionale privato disciplinano gli aspetti legati alla competenza delle autorità, al diritto applicabile e al riconoscimento delle decisioni di autorità estere.

Queste regole devono garantire la certezza del diritto, segnatamente per quanto riguarda la celebrazione e lo scioglimento di un matrimonio in Svizzera e il ricono34

Si veda il documento di lavoro dell'UFG del 27 marzo 2018, pag. 5 seg.

7168

FF 2019

scimento e gli effetti di un matrimonio celebrato o sciolto all'estero. Questioni simili si pongono anche per le unioni domestiche registrate che continueranno a poter essere contratte all'estero, anche se in Svizzera non sarà più possibile (cfr. n. 2.3).

Occorre tenere presente che le regole del diritto internazionale privato non hanno lo stesso obiettivo e campo d'applicazione delle regole del diritto interno. Le disposizioni della legge sul diritto internazionale privato (LDIP)35 si applicano in un contesto internazionale, il che significa che non soltanto devono tenere conto delle forme di unione in situazioni internazionali previste e disciplinate dal diritto svizzero, ma anche regolamentare il riconoscimento in Svizzera delle varie forme di unione previste e disciplinate dalle leggi estere36 e dei loro effetti nell'ordinamento giuridico svizzero.

La maggior parte delle disposizioni della LDIP applicabili alle questioni summenzionate non sono modificate nel quadro della presente revisione. Sostanzialmente, infatti, già oggi le stesse regole si applicano indistintamente ai matrimoni tra persone di sesso diverso e alle unioni domestiche registrate fra persone dello stesso sesso.

Tali disposizioni potranno dunque essere applicate anche al matrimonio fra omosessuali. Si pongono pertanto pochissime questioni di diritto transitorio riguardanti il diritto internazionale privato poiché la revisione non riguarda tanto le norme di conflitto, quanto piuttosto il diritto materiale applicato nel caso in cui le regole del diritto internazionale privato rinviino al diritto svizzero.

Viste le implicazioni pratiche per le persone interessate, le spiegazioni fornite qui di seguito illustrano le grandi linee del diritto internazionale privato ma affrontano anche, seppur in termini sommari, le situazioni internazionali sulle quali la modifica del diritto materiale svizzero ha delle ripercussioni, anche laddove le disposizioni della LDIP non cambiano. Le modifiche alla LDIP sono illustrate nel numero 7.3.

5.2

Diritto matrimoniale (capitolo 3 LDIP)

5.2.1

Applicazione delle regole vigenti a tutti i matrimoni

L'apertura del matrimonio a tutte le coppie nel diritto svizzero comporta l'applicazione automatica delle disposizioni del capitolo 3 LDIP (diritto matrimoniale) alle coppie omosessuali che contraggono matrimonio. Le autorità svizzere interpreteranno l'istituto del matrimonio secondo la (nuova) concezione voluta dal legislatore, che porterà ad includere in tale istituto anche il matrimonio fra omosessuali. Non è dunque necessario precisarlo esplicitamente nel testo di legge; è sufficiente abrogare l'attuale articolo 45 capoverso 3 LDIP secondo cui il matrimonio celebrato validamente all'estero tra persone dello stesso sesso è riconosciuto in Svizzera quale unione domestica registrata. In futuro, esso sarà riconosciuto quale matrimonio anche in Svizzera.

35 36

Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato, RS 291.

Si veda: www.isdc.ch > Pubblicazioni > e-avis > Avis sur la possibilité d'inscrire des unions étrangères dans le registre de l'état civil suisse, stato: 13 marzo 2017.

7169

FF 2019

L'applicazione delle regole vigenti della LDIP a tutti i matrimoni, dunque indipendentemente dal sesso degli sposi, produce nel complesso risultati soddisfacenti.

Occorre tuttavia tenere conto del fatto che, sebbene previsto nella maggior parte dei Paesi vicini alla Svizzera (cfr. n. 2.1), il matrimonio fra omosessuali è ancora poco diffuso nel mondo, ragione per cui è opportuno completare le regole generali del capitolo 3 con delle disposizioni speciali, così come fatto a suo tempo per l'unione domestica registrata nel capitolo 3a.

Per evitare lacune in termini di competenza, diritto applicabile e riconoscimento delle decisioni straniere, la maggior parte delle soluzioni sviluppate per l'unione domestica registrata (art. 65b­d LDIP) sono trasposte mutatis mutandis nel capitolo dedicato al matrimonio; esse riguardano: il foro sussidiario del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio (art. 60a P-LDIP), la possibilità di scegliere per i rapporti patrimoniali il diritto dello Stato in cui è stato celebrato il matrimonio (art. 52 cpv. 2 P-LDIP) e il riconoscimento di decisioni straniere pronunciate nello Stato in cui è stato celebrato il matrimonio (art. 50 lett. b e 65 cpv. 1 lett. c P-LDIP). Per contro, l'applicazione sussidiaria del diritto svizzero laddove il diritto estero non contempli regole applicabili all'istituto in questione (art. 65c cpv. 1 LDIP) non è ripresa nel diritto matrimoniale. In effetti non pare opportuno applicare in modo generale il diritto svizzero visto che tutti gli ordinamenti esteri conoscono il matrimonio fra eterosessuali e che tali regole possono essere applicate per analogia ai matrimoni fra omosessuali. Se necessario, il giudice potrà applicare altre regole del diritto designato o far valere la clausola d'eccezione di cui all'articolo 15 LDIP.

Occorre anche sottolineare che le disposizioni della LDIP sul riconoscimento del matrimonio celebrato all'estero (art. 45 LDIP; cfr. n. 5.2.2) riguardano esclusivamente la questione dello stato civile; gli effetti generali del matrimonio e il regime dei beni matrimoniali (cfr. n. 5.2.3 seg.) sono disciplinati da altre norme della LDIP.

Il diritto internazionale privato persegue infatti l'obiettivo di condurre all'applicazione del diritto più strettamente legato alla tematica interessata. Ciò vale anche nel caso di un
matrimonio celebrato all'estero che venga iscritto in un registro dello stato civile in Svizzera. Se, ad esempio, il matrimonio fra una persona di cittadinanza islandese e una di cittadinanza inglese è celebrato in Germania, il cognome dei coniugi può essere stabilito secondo il diritto islandese, il regime dei beni è retto dal diritto inglese, mentre l'eventuale scioglimento del matrimonio in Svizzera è deciso secondo il diritto elvetico. Anche la questione dell'affidamento dei figli o il riconoscimento di un rapporto di filiazione sorto all'estero non sottostanno al diritto matrimoniale, bensì sono disciplinati da specifiche norme.

5.2.2

Riconoscimento di matrimoni celebrati all'estero e iscrizione nei registri dello stato civile

È opportuno innanzitutto rammentare la differenza tra il riconoscimento di un evento di stato civile estero (p. es. il matrimonio) e la sua iscrizione nel registro dello stato civile svizzero: in linea di principio ogni matrimonio celebrato validamente all'estero è riconosciuto in Svizzera (art. 45 LDIP in combinato disposto con gli art. 25 segg. LDIP), dunque può produrre effetti nel nostro Paese. Tuttavia, non tutti i 7170

FF 2019

matrimoni riconosciuti in Svizzera sono anche iscritti dall'ufficiale competente nel registro dello stato civile. Il compito del registro dello stato civile svizzero infatti non è confermare il riconoscimento di tutti gli eventi di stato civile esteri, bensì informare sugli eventi di stato civile prodottisi in Svizzera 37 o riguardanti cittadini svizzeri e i loro familiari38. Il matrimonio celebrato all'estero tra cittadini stranieri non è dunque sistematicamente iscritto nel registro dello stato civile svizzero, neppure se la coppia è domiciliata sul territorio elvetico o vi trasferisce il proprio domicilio in un secondo tempo. Anche senza essere iscritto nel registro dello stato civile, un evento di stato civile verificatosi all'estero può dunque produrre tutti i suoi effetti, ad esempio se dal matrimonio celebrato all'estero derivano obblighi di mantenimento39.

La presente revisione ha dunque effetti identici su tutte le coppie coniugate, a prescindere dal sesso delle persone che le compongono, dalla loro iscrizione o non iscrizione nel registro dello stato civile svizzero e dal momento in cui il matrimonio è stato celebrato: in futuro il loro matrimonio sarà riconosciuto in quanto tale, poiché ormai compatibile con l'ordine pubblico svizzero.

Il matrimonio di una coppia omosessuale celebrato all'estero e non iscritto nel registro dello stato civile svizzero prima della presente revisione potrà essere iscritto quale matrimonio purché le condizioni per tale iscrizione siano soddisfatte. Nel caso del matrimonio di una coppia omosessuale celebrato all'estero e iscritto nel registro dello stato civile come unione domestica registrata (cfr. art. 45 cpv. 3 LDIP), l'iscrizione dovrà essere aggiornata. Diversamente da coloro che prima della presente revisione hanno contratto all'estero un'unione domestica registrata e ai quali verrà riconosciuta la possibilità di scegliere se convertire la loro unione in matrimonio (cfr. n. 5.3.3), si tratta qui di coppie che hanno voluto sposarsi all'estero, il cui matrimonio è stato celebrato validamente, ma alle quali fino ad ora la situazione giuridica in Svizzera non ha consentito di iscrivere il proprio matrimonio in quanto tale. Un aggiornamento automatico delle iscrizioni non entra in linea di conto per ragioni pratiche legate alla tenuta dei registri. L'iscrizione
sarà pertanto aggiornata su domanda degli interessati a prescindere da un evento concreto di stato civile o al momento dell'iscrizione di un nuovo evento di stato civile riguardante uno degli sposi (p. es. la nascita di un figlio), in base all'atto di matrimonio estero 40. È lecito supporre che, con ogni probabilità, le coppie interessate sposatesi all'estero e alle quali il diritto svizzero ha finora negato la possibilità di iscrivere il proprio stato civile effettivo chiederanno di propria iniziativa l'aggiornamento dell'iscrizione.

L'aggiornamento avverrà d'ufficio allorquando, al momento di iscrivere un nuovo evento, l'ufficiale dello stato civile constaterà che l'iscrizione quale unione domestica registrata non corrisponde al matrimonio celebrato all'estero, comprovato quantomeno da una copia dell'atto estero.

37 38 39

40

Art. 15a OSC Art. 39 OSC Si veda ANDREAS BUCHER, in: Andreas Bucher (ed.), Commentaire Romand ­ Loi sur le Droit International Privé/Convention de Lugano, Basilea 2011, n. 33 ad art. 45 LDIP; CORINNE WIDMER LÜCHINGER, in: Markus Müller-Chen/Corinne Widmer Lüchinger (ed.), Zürcher Kommentar zum IPRG, Zurigo 2018, n. 61 ad art. 45 e n. 93 seg.

ad art. 65a LDIP.

Art. 16 cpv. 1 lett. c OSC

7171

FF 2019

5.2.3

Effetti generali del matrimonio

Le disposizioni del capitolo 3 della LDIP sugli effetti generali del matrimonio possono condurre all'applicazione del diritto interno o estero. Se il diritto estero non contempla la fattispecie del matrimonio fra persone dello stesso sesso, si applicano in linea di principio le regole che esso contempla in materia di matrimonio fra eterosessuali.

5.2.4

Regime dei beni matrimoniali

L'abrogazione dell'articolo 45 capoverso 3 LDIP non incide sulle regole della LDIP applicabili in caso di omessa scelta del diritto applicabile (art. 54 seg. LDIP). Tali regole restano immutate, poiché le norme di conflitto che disciplinano il regime dei beni matrimoniali sono indipendenti da quelle che disciplinano il riconoscimento dello stato civile derivante dall'istituto estero.

Occorre tuttavia segnalare un cambiamento importante laddove le norme di conflitto richiamino il diritto svizzero. Attualmente, secondo la dottrina prevalente 41, in tale situazione le coppie omosessuali sposatesi all'estero sono sottoposte al regime della separazione dei beni secondo l'articolo 18 LUD, salvo che abbiano concluso una convenzione matrimoniale. Dopo l'entrata in vigore della presente revisione, si applicherà loro automaticamente e con effetto retroattivo il regime ordinario della partecipazione agli acquisti, sempre che non abbiano disposto diversamente in una convenzione patrimoniale o in una convenzione matrimoniale (Titolo finale P-CC, art. 9g cpv. 1). Ciò significa che ai matrimoni celebrati all'estero si applicheranno finalmente le prescrizioni del regime dei beni (matrimoniali) corrispondente allo stato civile scelto, e ciò a prescindere dal fatto che la coppia sia o meno già iscritta nel registro dello stato civile svizzero.

Questa retroattività può avere conseguenze anche pesanti su diritti già acquisiti dei coniugi (le prestazioni delle assicurazioni sociali, ad esempio, sono «acquisti» ai sensi dell'articolo 197 cpv. 2 n. 2 CC che vanno divisi). Per questa ragione, la Commissione ritiene che, anche dopo l'entrata in vigore della presente revisione, in queste costellazioni ogni sposo debba poter mantenere il regime della separazione dei beni (art. 18 LUD), rendendo una semplice dichiarazione scritta e senza dover concludere a tal fine una convenzione matrimoniale. Questa questione non può essere disciplinata da disposizioni transitorie della LDIP, poiché a cambiare non sono le norme di conflitto, bensì le regole del diritto materiale applicate nel caso in cui si richiami il diritto svizzero. Una nuova disposizione è pertanto introdotta nel Titolo finale del Codice civile (Titolo finale P-CC art. 9g cpv. 2). Senza una corrispondente dichiarazione delle parti, le coppie saranno sottoposte al
regime ordinario della partecipazione agli acquisti con effetto retroattivo. Se al momento dell'entrata in vigore della revisione è in corso un'azione che comporta lo scioglimento del regime patrimoniale, si applica il diritto previgente, ovvero l'articolo 18 LUD (Titolo finale P-CC art. 9g cpv. 3).

41

Si vedano i rinvii di cui alla nota 39.

7172

FF 2019

Per concludere, alle coppie che si sposano dopo l'entrata in vigore della presente revisione, come pure alle coppie sposatesi prima e che non hanno espressamente optato per la separazione dei beni, si applica il regime ordinario della partecipazione agli acquisti se le norme di conflitto richiamano il diritto svizzero. Va ricordato che le coppie hanno in qualunque momento la possibilità di scegliere il diritto applicabile (art. 52 seg. LDIP) o di concludere una convenzione matrimoniale (art. 56 LDIP).

5.2.5

Divorzio e separazione

Al divorzio e alla separazione continuerà ad applicarsi in Svizzera il diritto svizzero (art. 61 LDIP), segnatamente le disposizioni del Codice civile, indipendentemente dalla data di conclusione del matrimonio. Anche allo scioglimento di un matrimonio concluso all'estero tra persone dello stesso sesso e iscritto nel registro dello stato civile svizzero in quanto unione domestica registrata vanno applicate le disposizioni del Codice civile sul divorzio42, poiché il giudice non è vincolato a un'eventuale diversa iscrizione presente nel registro dello stato civile43.

5.3

Unione domestica registrata (capitolo 3a LDIP)

5.3.1

Mantenimento delle soluzioni esistenti

Ancora per parecchi anni, in Svizzera, vi saranno coppie iscritte nei registri dello stato civile come «in unione domestica registrata», che non convertiranno tale unione in matrimonio. Il fatto che in Svizzera non potranno più essere contratte unioni domestiche registrate non significa dunque che tali unioni spariranno. Sempre più ordinamenti esteri, inoltre, prevedono, oltre al matrimonio, forme di convivenza con effetti simili al matrimonio disciplinate per legge e aperte a coppie sia omosessuali sia eterosessuali. Per tutte queste coppie «in unione domestica registrata» sono necessarie regole che garantiscano certezza del diritto in situazioni internazionali. La modifica proposta della LDIP conserva pertanto la distinzione tra matrimonio e unione domestica registrata in due capitoli distinti della legge. In questo modo sarà possibile applicare ad ognuno di questi due istituti giuridici il trattamento specifico riservatogli.

La nozione di unione domestica registrata di cui al capitolo 3a LDIP ha un'accezione ampia: include ogni forma di convivenza che si traduce in un rapporto di stato civile con effetti simili al matrimonio (partenariat fort, cfr. n. 2.3), ma non è definito tale. In futuro potrà trattarsi di comunioni di vita fra persone dello stesso sesso oppure di sesso diverso. Una «geregistreerd partnerschap» contratta nei Paesi Bassi da eterosessuali sarà pertanto riconosciuta in Svizzera quale unione domestica registrata. In questo modo verrà rispettata la volontà di coloro che con cognizione di causa hanno optato, all'estero, per un rapporto di stato civile diverso dal matrimonio.

42 43

Si veda Commentaire Romand-BUCHER, n. 45 ad art. 65c LDIP.

DTF 5A_214/2016 del 26 agosto 2016, consid. 5.2 e 6.

7173

FF 2019

Si eviteranno così rapporti giuridici «claudicanti», in quanto i matrimoni celebrati all'estero saranno riconosciuti quali matrimoni e i partenariati quali partenariati.

Le coppie che dovessero sentirsi stigmatizzate ­ come osservato nell'ambito della consultazione ­ per il fatto che in Svizzera il rapporto di stato civile da essi contratto all'estero è riconosciuto quale unione domestica registrata avranno la possibilità di chiedere la conversione di tale unione in matrimonio (se hanno contratto l'unione domestica registrata prima dell'entrata in vigore della presente revisione, art. 35 PLUD) oppure di sposarsi in Svizzera (se hanno contratto l'unione domestica registrata dopo l'entrata in vigore della presente revisione, art. 96 P-CC). Sussiste tuttavia il rischio che la modifica dello stato civile non venga riconosciuta all'estero.

Come finora, restano esclusi il riconoscimento e l'iscrizione nel registro dello stato civile di partenariati i cui effetti divergono da quelli del matrimonio, ad esempio il PACS francese (partenariat faible, cfr. n. 2.3). Alla qualificazione dei diversi istituti esteri dovrà procedere, di volta in volta, l'autorità competente (autorità cantonale di vigilanza dello stato civile, art. 32 LDIP).

Poiché le disposizioni del capitolo 3 sono applicabili per analogia alle forme di unione oggetto del capitolo 3a (art. 65a P-LDIP), gli articoli 65b, 65c cpv. 2 e 65d possono essere abrogati senza che ciò comporti un cambiamento delle regole del diritto internazionale privato, in quanto il loro contenuto è trasposto con qualche adeguamento formale nel capitolo 3 (art. 50, art. 52 cpv. 2, art. 60a, art. 65 cpv. 1 PLDIP).

Come già precisato nel capitolo sul diritto matrimoniale (cfr. n. 5.2.1 in fine), è opportuno rammentare anche qui che il riconoscimento dell'unione domestica registrata contratta all'estero e la sua iscrizione nel registro dello stato civile svizzero riguardano esclusivamente l'aspetto dello stato civile; come accade per il matrimonio, gli effetti generali dell'unione domestica registrata e il regime dei beni sono disciplinati da altre disposizioni della LDIP. Al riguardo, l'articolo 65a P-LDIP rimanda alle disposizioni del diritto matrimoniale (cfr. n. 5.2.3­5.2.5), affinché si applichi il diritto più strettamente legato alla tematica interessata.

5.3.2

Diritto applicabile

Ai termini dell'articolo 65a P-LDIP, le disposizioni del capitolo 3 si applicano per analogia all'unione domestica registrata. Le norme di conflitto della LDIP possono condurre all'applicazione del diritto materiale svizzero o estero.

Occorre tuttavia prevedere una disposizione speciale per le situazioni in cui il diritto internazionale privato richiami il diritto di uno Stato che non contempla regole materiali sulle unioni domestiche registrate. In tale situazione, l'articolo 65c P-LDIP prevede si applichino per analogia le disposizioni materiali del diritto estero in materia di matrimonio. Nonostante le diverse designazioni, vi saranno numerose situazioni in cui ai matrimoni e alle unioni domestiche registrate si applicheranno le stesse disposizioni materiali.

Sarà in particolare il caso delle unioni domestiche registrate contratte all'estero dopo l'entrata in vigore della presente modifica, allorquando il diritto svizzero sia loro 7174

FF 2019

applicabile. Poiché la legge sull'unione domestica registrata si applicherà soltanto alle unioni registrate prima di tale data (art. 1 P-LUD), il richiamo del diritto svizzero comporterà l'applicazione del diritto matrimoniale: per analogia, faranno dunque stato le disposizioni materiali sul matrimonio. Ad esempio, in caso di richiamo del diritto svizzero, gli effetti generali di una «geregistreerd partnerschap» contratta da eterosessuali nei Paesi Bassi saranno disciplinati dalle disposizioni del CC in materia di matrimonio. Questa soluzione consente di rispettare la volontà del legislatore di aprire il matrimonio civile a tutti e di limitare l'applicazione della LUD alle sole unioni domestiche registrate preesistenti; inoltre, tiene conto della decisione consapevole dei singoli individui ­ spesso fortemente emotiva ­ a favore di uno specifico stato civile.

Per quanto riguarda le unioni domestiche registrate concluse in Svizzera o all'estero prima dell'entrata in vigore della presente revisione, la LUD si applicherà laddove si richiami il diritto svizzero, poiché a tali unioni la legge continua ad applicarsi (art. 1 P-LUD; cfr. n. 5.3.4). È fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 LDIP.

Le eventuali questioni di diritto transitorio che dovessero porsi per effetto della modifica dell'articolo 65c LDIP nel caso di richiamo di un diritto estero saranno risolte in virtù dell'articolo 196 LDIP.

5.3.3

Conversione di un'unione domestica registrata in matrimonio

Secondo il progetto di modifica della legge sull'unione domestica registrata, i partner che hanno contratto un'unione domestica registrata prima dell'entrata in vigore della presente revisione potranno convertirla in matrimonio (art. 35 P-LUD).

Di questa procedura di conversione potranno beneficiare anche le unioni domestiche registrate all'estero prima dell'entrata in vigore della presente revisione. In materia di competenza e di diritto applicabile fanno stato, per analogia, gli articoli 43 segg.

LDIP. La conversione rappresenta un evento di stato civile e in quanto tale va iscritta nel registro dello stato civile.

Coloro che hanno contratto un'unione domestica registrata all'estero dopo l'entrata in vigore della presente modifica possono sposarsi in Svizzera a condizione che i requisiti generali sanciti nell'articolo 43 segg. LDIP e nel diritto matrimoniale svizzero siano soddisfatti. L'articolo 96 P-CC precisa che a rappresentare un ostacolo al matrimonio è soltanto l'unione domestica registrata contratta in precedenza con una terza persona e non l'unione domestica in essere con il coniuge futuro. Questa precisazione serve a dissipare dubbi sollevati nell'ambito della procedura di consultazione.

7175

FF 2019

6

Questioni in sospeso legate all'apertura del matrimonio

Come illustrato, il presente «progetto centrale» verte unicamente su aspetti essenziali dell'apertura del matrimonio (cfr. n. 4), lasciandone in sospeso altri. Tenuto conto della complessità tecnica di determinate questioni e del loro impatto sul dibattito pubblico, si ritiene più opportuno discuterne in un quadro separato.

Si tratta in sostanza degli aspetti illustrati qui di seguito.

6.1

Rendite per superstiti: parità di trattamento

Per quanto riguarda le rendite per superstiti della LAVS e della LAINF, il diritto vigente equipara la partner registrata superstite al vedovo (art. 13a cpv. 2 LPGA; cfr.

anche n. 4.2.2). Per beneficiare di una rendita per superstiti, tuttavia, vedove e vedovi devono soddisfare condizioni diverse. Secondo l'articolo 23 capoverso 1 LAVS, vedove e vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno uno o più figli. Le vedove hanno però diritto a una rendita vedovile anche se, alla morte del coniuge, non hanno figli, ma hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate durante almeno cinque anni (art. 24 cpv. 1 LAVS). I vedovi invece esauriscono il diritto alla rendita vedovile quando l'ultimo figlio compie i 18 anni (art. 24 cpv. 2 LAVS). Questa situazione giuridica è controversa sotto due aspetti: ­

la disparità di trattamento tra vedove e vedovi è stata ripetutamente oggetto di critiche sotto il profilo della discriminazione basata sul sesso 44;

­

l'attuale regolamentazione è criticata anche perché non riconosce alle donne in unione domestica registrata gli stessi diritti delle donne coniugate45. Anche se l'apertura del matrimonio e la possibilità di convertire l'unione domestica registrata in matrimonio potrà migliorare la situazione delle donne (cfr.

n. 4.2.2), questa disparità di trattamento continuerà a persistere anche dopo la presente revisione.

Prima o poi questa tematica andrà affrontata nel dettaglio. La Commissione ritiene in particolare spiacevole che la disparità di trattamento tra uomo e donna venga perpetuata. Già nel quadro della revisione dell'AVS, il Parlamento ha rilevato la complessità della materia, tanto che i dibattiti sull'argomento non hanno portato ad alcuna decisione46. Visto il rischio che i lavori su questa tematica rallentino in modo spropositato l'apertura del matrimonio, la Commissione ha deciso di non disciplinarla nell'ambito del presente progetto.

44 45 46

Si vedano la DTF 9C 617/2011 del 4.5.2012, consid. 3.5 con ulteriori riferimenti, e il ricorso n. 78630/12, B. contro la Svizzera, del 19 novembre 2012.

Si veda la DTF 9C 521/2008 del 5.10.2009.

Nel messaggio sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 (FF 2015 1) il Consiglio federale aveva proposto di limitare il diritto a una rendita per superstiti soltanto alle vedove o ai vedovi che, al momento del decesso del coniuge, hanno figli aventi diritto a una rendita per orfani o bisognosi di cure. Inoltre, l'importo della rendita vedovile sarebbe stata ridotta dall'80 al 60 per cento della rendita di vecchiaia.

7176

FF 2019

6.2

Accesso alla medicina riproduttiva

La Commissione è altresì consapevole del fatto che prima o poi dovrà tenersi una discussione di fondo sull'accesso alla medicina riproduttiva e sulle tecniche ammissibili di procreazione medicalmente assistita (p. es. donazione di sperma per coppie dello stesso sesso e per coppie non sposate nonché donazione di ovuli)47.

Considerato il rischio che i lavori su queste tematiche rallentino in modo spropositato l'apertura del matrimonio, la Commissione ritiene tuttavia che questa discussione vada condotta separatamente. Anche altri Paesi che hanno aperto il matrimonio a tutti hanno analizzato in sede separata la necessità di una revisione del diritto in materia di filiazione, compresa la questione dell'accesso alla medicina riproduttiva (p. es. Germania «Bericht des Arbeitskreises Abstammungsrecht, Abschlussbericht», del 4 luglio 2017, e Francia «Rapport du groupe de travail Filiation, origines, parentalité», del 2014).

6.3

Altre questioni riguardanti la filiazione

La questione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita è strettamente connessa a quella della filiazione e dunque della parentela. Secondo gli articoli 252 capoverso 2 e 255 capoverso 1 CC, il marito della madre di un bambino nato durante il matrimonio è presunto esserne il padre. Si pone ora la questione se questo automatismo debba valere anche per la moglie della madre. Allo stato attuale e senza una revisione del diritto in materia di filiazione, si ritiene che non sia il caso48. La questione si porrebbe in particolare laddove il ricorso alla tecnica di riproduzione medicalmente assistita della donazione di sperma fosse ammessa per le coppie di donne coniugate. In Austria, ad esempio, dal 1° gennaio 2015, la presunzione di genitorialità a favore della partner registrata della madre al momento della nascita del figlio

47

48

Si veda il rapporto del Consiglio federale relativo al postulato Fehr (12.3607), Modernizzazione del diritto di famiglia, marzo 2015, pag. 56 e le proposte della Commissione nazionale d'etica per la medicina umana (CNE) nel parere n. 22/2013 «La procreazione con assistenza medica. Considerazioni etiche e proposte per il futuro», pagg. 50 e 51.

Lo stesso dibattito si è tenuto in Germania dove, il 10 ottobre 2018, la Corte federale tedesca di cassazione ha decretato che con il «matrimonio per tutti» il legislatore ha aperto il matrimonio alle coppie omosessuali, ma non ha modificato il diritto in materia di filiazione. Pertanto, la moglie della madre di un bambino che nasce durante il matrimonio non è considerata per legge l'altro genitore del bambino. Per diventarlo, la moglie della madre deve ricorrere all'adozione.

7177

FF 2019

vale (soltanto) nel caso in cui si ricorra a tale tecnica 49. A seguito dell'apertura del matrimonio, questa regolamentazione si applica dal 1° gennaio 2019 anche alla moglie della madre.

La necessità di riflettere sul diritto in materia di filiazione ­ nonché sulle regole riguardanti la contestazione della presunzione di paternità del marito ­ è nel frattempo condivisa dai più50. Il 12 dicembre 2018 il Consiglio degli Stati ha adottato il postulato 18.3714 Verifica del diritto in materia di filiazione, depositato dalla sua Commissione degli affari giuridici; essa incarica il Consiglio federale di verificare la necessità di una riforma del diritto in materia di filiazione ed eventualmente di formulare raccomandazioni in un rapporto all'attenzione del Parlamento. Ad avviso della Commissione, la questione dell'accesso delle coppie omosessuali alla donazione di sperma andrebbe esaminata in tale contesto.

Una minoranza (Flach, Aebischer Matthias, Arslan, Bauer, Burkart, Fehlmann Rielle, Markwalder, Marti Min Li, Mazzone, Merlini, Naef, Wasserfallen Flavia) ritiene invece che la regolamentazione di questa questione andrebbe inserita nel presente progetto (cfr. n. 4.2.3.2).

6.4

Formulazioni non sessiste

L'apertura del matrimonio a tutte le coppie significa che, in futuro, potranno formare una coppia di coniugi non soltanto un uomo e una donna, ma anche due uomini o due donne. Le disposizioni del CC e della LDIP sul matrimonio vanno dunque modificate in modo da essere formulate senza connotazione di genere.

Nel quadro dei lavori preparatori del presente progetto, la Cancelleria federale ha pertanto esaminato le disposizioni del diritto matrimoniale del CC (art. 90­251) sotto il profilo dell'uso non sessista della lingua. Ne è emerso che praticamente ogni articolo della versione tedesca avrebbe dovuto essere riformulato per sostituire «Ehegatten» con «Eheleute» e per aggiungere sistematicamente «die Ehegattin» a «der Ehegatte»51. Eventualmente, per ognuna di tali disposizioni si sarebbe dovuta valutare la possibilità di sostituire «der Ehegatte und die Ehegattin» con «die verheiratete Person», con il rischio però che, adottando questa riformulazione, se ne 49

50 51

Si veda § 144 cpv. 2 e 3 del Codice civile austriaco («Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB»): (2) Qualora la madre si sia sottoposta a una procedura di riproduzione medicalmente assistita non più di 300 giorni e non meno di 180 giorni prima della nascita del figlio, è considerata l'altro genitore la donna: 1. che è in unione domestica registrata con la madre del figlio al momento della nascita di quest'ultimo o è deceduta in qualità di partner registrata non prima di 300 giorni precedenti alla nascita del figlio, oppure 2. che ha riconosciuto la genitorialità del figlio, oppure 3. la cui genitorialità è sancita dal giudice.

(3) A tale donna si applicano, per analogia, le disposizioni che si riferiscono al padre e alla paternità nella presente legge e in altre leggi federali. Diritti e obblighi particolari validi nel rapporto tra genitori e figli e tra genitori si applicano in eguale misura.

Si veda il rapporto del Consiglio federale relativo al postulato Fehr 12.3607, Modernizzazione del diritto di famiglia, marzo 2015, pag. 56.

Si veda Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren, Bundeskanzlei, 2009, p. 77.

7178

FF 2019

sarebbe modificato il contenuto. Nella versione francese e italiana il problema non si pone nella stessa misura poiché queste due lingue prevedono l'uso del maschile generico52.

Vista la complessità e portata di questi lavori, la Commissione ha deciso di non procedere alla riformulazione non sessista delle disposizioni del diritto matrimoniale nel quadro del presente progetto. Questo obiettivo dovrà essere perseguito nell'ambito di un progetto separato. L'unica eccezione riguarda, nel testo tedesco, il termine «Verlobte» (cfr. n. 7.1). Con le modifiche proposte agli articoli 92, 97a, 98 e 182 PCC, «Verlobte» è usato in tutto il CC in modo da garantire la parità linguistica.

7

Commento alle singole disposizioni

7.1

Commenti al P-CC

Art. 92

Partecipazione finanziaria

Anche se si rinuncia ad un adeguamento globale delle disposizioni del diritto matrimoniale ai fini di una formulazione non sessista (cfr. n. 6.4), in tedesco la presente disposizione va comunque modificata. In linea con le formulazioni di cui all'articolo 97a («Zivilstandsbeamtin und Zivilstandsbeamte» e «Ausländerinnen und Ausländer») volte a garantire la parità linguistica, «einer der Verlobten» è sostituito con «eine oder einer der Verlobten».

Art. 94 cpv. 1

Capacità al matrimonio

Per chiarire che il matrimonio può essere contratto da due persone a prescindere dal loro sesso, in tedesco «Brautleute» è sostituito con «zwei Personen» e in francese «l'homme et la femme» con «deux personnes».

La minoranza (Nidegger, Geissbühler, Haab, Schwander, Tuena, Walliser), che si oppone per principio all'apertura del matrimonio, propone invece di mantenere il tenore vigente di questa disposizione come pure di tutte le altre disposizioni del CC che con l'apertura del matrimonio andrebbero modificate.

Art. 96

Matrimonio o unione domestica registrata antecedente

Oltre al matrimonio contratto in precedenza anche un'unione domestica registrata antecedente rappresenta un ostacolo al matrimonio. Questo motivo di impedimento, fino ad ora contemplato solo nella LUD (art. 26), va sancito espressamente nel CC.

Occorre tuttavia precisare che vi è impedimento al matrimonio solo qualora uno dei fidanzati sia già sposato o abbia contratto un'unione domestica registrata con una terza persona. Due persone che contraggono un'unione domestica registrata all'este52

Si veda Guide de formulation non sexiste des textes administratifs et législatifs de la Conféderation, Chancellerie fédérale, décembre 2000; Pari trattamento linguistico, Guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali della Confederazione, Cancelleria federale, gennaio 2012.

7179

FF 2019

ro dopo l'entrata in vigore della presente revisione avranno la possibilità non di convertire il loro partenariato in matrimonio, bensì di sposarsi secondo la procedura ordinaria senza dover previamente sciogliere l'unione domestica.

Non vi è ovviamente impedimento al matrimonio se i partner registrati desiderano convertire in matrimonio l'unione domestica registrata contratta in Svizzera o all'estero prima dell'entrata in vigore della presente revisione (cfr. n. 5.3.3). In questo caso le disposizioni che disciplinano la celebrazione del matrimonio non si applicano (cfr. commento all'art. 35 P-LUD).

Art. 97a cpv. 1 e 2

Elusione del diritto in materia di stranieri

Per chiarire che la disposizione si applica anche a coppie di fidanzati dello stesso sesso, la formulazione «il fidanzato o la fidanzata» è sostituita con «uno dei fidanzati». In tedesco «der Braut oder des Bräutigams» è sostituito con «einer der Verlobten» e «Brautleute» con «die Verlobten».

Art. 98 cpv. 1

Procedura preparatoria

Per chiarire che la disposizione si applica anche a coppie di persone dello stesso sesso, in tedesco «Braut und Bräutigam» è sostituito con «die Verlobten».

Art. 102 cpv. 2

Forma

Per chiarire che la disposizione si applica anche a coppie di persone dello stesso sesso, in tedesco «Braut und Bräutigam» è sostituito con «die Verlobten»; in francese «fiancée et fiancé» è sostituito con «fiancés».

Art. 105 n. 1

Nullità assoluta

Il matrimonio è nullo se al momento della celebrazione uno degli sposi è già coniugato. Con l'apertura del matrimonio alle coppie omosessuali diventa causa di nullità del matrimonio anche l'esistenza di un'unione domestica registrata; ciò va dunque esplicitato nel CC. Come già illustrato (cfr. commento all'art. 96 P-CC), ciò non vale nel caso in cui la conversione in matrimonio riguardi l'unione domestica registrata con il futuro coniuge (cfr. commento all'art. 35 P-LUD).

Affinché il matrimonio non sia nullo, il precedente matrimonio o l'unione domestica registrata contratta in precedenza con una terza persona devono essere stati «sciolti».

Il tenore della disposizione è stato semplificato e non precisa più le possibili cause di scioglimento, che possono essere il divorzio, una decisione del giudice, il decesso o una dichiarazione di scomparsa.

Art. 160 cpv. 2 e 3

Cognome

Per chiarire che la disposizione si applica anche a coppie di sposi dello stesso sesso, la formulazione «il cognome da nubile o celibe della sposa o dello sposo» è sostituita con «il cognome da nubile o celibe di uno di loro». Per la stessa ragione, in tedesco «Brautleute» è sostituito con «die Verlobten».

7180

FF 2019

Art. 163 cpv. 1

Mantenimento della famiglia

Per chiarire che la disposizione si applica anche a coppie di coniugi dello stesso sesso, in francese «mari et femme» è sostituito con «chaque époux».

Art. 182 cpv. 2

Convenzione matrimoniale

Nella versione tedesca «Brautleute» è sostituito con «die Verlobten».

Art. 252 cpv. 2

Sorgere della filiazione in genere ­ Minoranza (Flach, Aebischer Matthias, Arslan, Bauer, Burkhart, Fehlmann Rielle, Markwalder, Marti Min Li, Mazzone, Merlini, Naef, Wasserfallen Flavia)

L'articolo 252 disciplina le varie situazioni in cui sorge la filiazione. Il capoverso 2 va riformulato poiché il genitore che si aggiunge alla madre (cfr. cpv. 1) può anche essere una donna.

Titolo prima dell'art. 255 ­ Minoranza (Flach, Aebischer Matthias, Arslan, Bauer, Burkhart, Fehlmann Rielle, Markwalder, Marti Min Li, Mazzone, Merlini, Naef, Wasserfallen Flavia) Capo secondo: Della genitorialità del marito o della moglie Il tenore del titolo del Capo secondo va completato per tenere conto della nuova possibilità della genitorialità originaria (genitorialità dalla nascita) per la moglie della madre.

Art. 259a

F. Genitorialità dei coniugi dello stesso sesso ­ Minoranza (Flach, Aebischer Matthias, Arslan, Bauer, Burkhart, Fehlmann Rielle, Markwalder, Marti Min Li, Mazzone, Merlini, Naef, Wasserfallen Flavia)

Sono considerati genitori di un figlio nato durante il matrimonio ­ dal momento della sua nascita ­ la madre, il marito (cfr. art. 255 cpv. 1 CC) oppure, se la madre è sposata con una donna, ora anche la moglie. Le disposizioni riguardanti lo stato giuridico del padre si applicano per analogia.

Con l'introduzione nel CC della genitorialità originaria per la moglie della madre, alle coppie di donne coniugate è data la possibilità di accedere ai metodi di procreazione assistita e in particolare alla donazione di sperma secondo l'articolo 3 capoverso 3 LPAM. Una modifica della LPAM non è necessaria: con l'introduzione nel CC della genitorialità originaria (ovvero dalla nascita) per la moglie della madre, la condizione di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera a LPAM, secondo cui i metodi di procreazione possono essere applicati unicamente alle coppie con le quali insorge un rapporto di filiazione nel senso degli articoli 252­263 CC, è soddisfatta.

Con l'apertura del matrimonio, le altre disposizioni della LPAM, e in particolare l'articolo 3 capoverso 3, giusta il quale gli spermatozoi donati possono essere usati soltanto tra coniugi, non si oppongono alla possibilità per le coppie di donne coniugate di accedere alla donazione di sperma.

7181

FF 2019

Art. 9g

Regime dei beni in caso di matrimonio fra persone dello stesso sesso celebrato all'estero prima del ... [data di entrata in vigore della revisione]

Secondo il diritto vigente, il matrimonio celebrato validamente all'estero tra persone dello stesso sesso è riconosciuto in Svizzera quale unione domestica registrata (art. 45 cpv. 3 LDIP). Questo riconoscimento può avere ripercussioni anche sul regime dei beni dei coniugi: se gli effetti patrimoniali del matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sono retti dal diritto svizzero, ad essi si applica l'articolo 18 LUD, che in sostanza sancisce un regime equiparabile alla separazione dei beni. Le cose cambieranno dopo l'entrata in vigore della presente revisione, poiché tutti i matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso saranno riconosciuti anche in Svizzera quali matrimoni, a prescindere dal momento in cui sono stati celebrati (cfr. n. 5.2.4).

Cpv. 1: dopo l'entrata in vigore della presente revisione, a questi coniugi si applicherà per legge, con effetto retroattivo dalla data della celebrazione del matrimonio e per tutta la sua durata, il regime ordinario della partecipazione agli acquisti (art. 196 segg. CC), salvo che abbiano disposto diversamente per convenzione patrimoniale o matrimoniale o che abbiamo scelto di sottostare al diritto di un altro Stato.

Il presente progetto prevede qui una vera e propria retroattività, equiparabile a quella introdotta con la revisione del diritto matrimoniale entrata in vigore il 1° gennaio 198853. La disposizione transitoria di cui al presente capoverso si ispira pertanto alla soluzione adottata allora nell'articolo 9d del Titolo finale.

Cpv. 2: questa retroattività può avere ripercussioni pesanti sui diritti acquisiti dei coniugi (cfr. n. 5.2.4). Pertanto, ad ognuno di essi è data la possibilità, prima dell'entrata in vigore della presente modifica, di comunicare per scritto all'altro che fino a quel momento il regime dei beni di cui all'articolo 18 LUD sarà mantenuto. L'applicazione retroattiva del nuovo diritto è così esclusa. Nell'ipotesi di un futuro scioglimento del regime dei beni, la dichiarazione menzionata comporta l'obbligo di stilare due rendiconti separati54.

Per garantire la certezza del diritto occorre che, alla data di entrata in vigore della revisione, la dichiarazione unilaterale sia stata resa. Poiché non è ammissibile che da una normativa non ancora in vigore derivi un obbligo di agire, l'articolo 9g
capoverso 2 del Titolo finale CC entrerà in vigore sei mesi prima delle restanti disposizioni.

Le parti potranno quindi depositare la dichiarazione in questo lasso di tempo. Dopo l'entrata in vigore delle restanti disposizioni, i coniugi potranno comunque in qualsiasi momento scegliere il diritto applicabile (art. 52 LDIP) o concludere una convenzione matrimoniale (art. 56 LDIP).

Cpv. 3: questo capoverso precisa la regola da applicare ai processi in corso. Il regime patrimoniale di cui all'articolo 18 LUD è mantenuto se, al momento dell'entrata in vigore della presente revisione, in Svizzera o all'estero è in corso un'azione per lo scioglimento del regime dei beni secondo il diritto svizzero.

53 54

Si veda THOMAS GEISER, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Thomas Geiser (ed.), Basler Kommentar ZGB II, Basilea 2015, n. 4 ad art. 9d Titolo finale.

Si veda THOMAS GEISER, op. cit. n. 9 ad art. 9d Titolo finale.

7182

FF 2019

La minoranza (Nidegger, Geissbühler, Haab, Schwander, Tuena, Walliser), che si oppone per principio all'apertura del matrimonio, propone lo stralcio di questa disposizione.

7.2 Art. 1

Commenti al P-LUD Oggetto

L'oggetto della LUD è riformulato poiché dopo l'entrata in vigore della presente revisione non sarà più possibile contrarre un'unione domestica registrata.

Inoltre, i partner registrati avranno la possibilità di convertire la loro unione in matrimonio (art. 35 P-LUD). Ovviamente, potranno anche decidere di restare partner registrati. L'istituto giuridico dell'unione domestica registrata e il corrispondente stato civile continueranno infatti a sussistere anche dopo l'apertura del matrimonio e la LUD continuerà ad applicarsi (solamente) a dette unioni (cfr. n. 4.4).

La minoranza (Nidegger, Geissbühler, Haab, Schwander, Tuena, Walliser), che si oppone per principio all'apertura del matrimonio, propone di non modificare la disposizione in vigore e neppure le altre disposizioni della LUD che andrebbero adeguate se il matrimonio venisse aperto a tutte le coppie.

Art. 2­8

Abrogati

Queste disposizioni sono abrogate poiché dopo l'apertura del matrimonio non sarà più possibile contrarre un'unione domestica registrata.

Art. 9 cpv. 1

Annullabilità assoluta

L'articolo 9 capoverso 1 lettera b in vigore rinvia all'articolo 4 di cui però nella presente modifica si propone l'abrogazione. Poiché resta applicabile alle unioni domestiche registrate già concluse e conserva pertanto la sua validità materiale, il contenuto dell'articolo 4 è integrato nell'articolo 9, rispettivamente nelle lettere b e bbis. La lettera bbis è formulata in analogia all'articolo 105 numero 1 P-CC.

Art. 26

Abrogato

Il contenuto di questa disposizione, che sancisce l'impossibilità di contrarre matrimonio per chi è vincolato da un'unione domestica registrata, è trasposto nell'articolo 96 P-CC.

Capitolo 4a: Conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio Art. 35

Dichiarazione di conversione

Ai partner registrati è data la possibilità di convertire l'unione domestica registrata in matrimonio. Non si tratta di sciogliere l'unione domestica registrata e di contrarre (un nuovo) matrimonio bensì di convertire l'istituto giuridico esistente. In questo 7183

FF 2019

caso, ovviamente, l'unione domestica registrata non costituisce un impedimento al matrimonio (cfr. commento all'art. 96 P-CC).

La conversione deve essere semplice. Poiché i requisiti per contrarre matrimonio coincidono sostanzialmente con quelli dell'unione domestica registrata e sono già stati verificati quando è stata conclusa, una loro nuova verifica risulta superflua.

Tanto meno è prevista una cerimonia per la celebrazione del matrimonio secondo gli articoli 100­103 CC. Con la registrazione dell'unione domestica i partner hanno già espresso la loro volontà di unirsi in una comunione di vita con diritti e doveri reciproci.

Cpv. 1: per la conversione è sufficiente una dichiarazione davanti all'ufficiale dello stato civile. I partner possono decidere liberamente in quale circondario dello stato civile, ovvero presso quale ufficio dello stato civile intendono rendere la dichiarazione. All'ufficio dello stato civile che riceve la dichiarazione compete di documentare la conversione.

Cpv. 2: un'unione domestica registrata può essere convertita in matrimonio a condizione che entrambi i partner abbiano la capacità di agire e dichiarino congiuntamente davanti all'ufficiale dello stato civile di voler procedere alla conversione. La dichiarazione di conversione è un atto strettamente personale per cui ognuno dei partner la firma di proprio pugno e in presenza della persona competente per la ricezione della dichiarazione o per la documentazione (ai sensi dell'art. 18 OSC). I partner devono produrre documenti aggiornati attestanti la loro identità e l'esistenza dell'unione domestica registrata. Sono esentati da tale obbligo se dette informazioni sono già disponibili nel registro dello stato civile (art. 16 cpv. 4 OSC), come normalmente avviene per i cittadini svizzeri ma non per le persone di cittadinanza straniera.

La conversione è valida dal momento in cui la dichiarazione comune è sottoscritta.

Cpv. 3: i partner hanno inoltre la facoltà di domandare che l'ufficiale dello stato civile celebri una cerimonia analoga al matrimonio (dunque pubblica, nella sala dei matrimoni alla presenza di due testimoni). I dettagli, in particolare il momento della cerimonia, sono fissati nel rispetto delle disposizioni cantonali e d'intesa con gli interessati, come avviene per il matrimonio (art. 99 cpv. 3 CC). Per la
cerimonia è riscosso un emolumento ai sensi dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)55. Va detto che anche in questa ipotesi l'unione domestica registrata è convertita in matrimonio al momento della firma della dichiarazione di conversione.

Cpv. 4: il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie. Si tratterà in particolare di modificare l'OSC e l'OESC.

Nell'OSC occorrerà sostituire il capitolo 7a (Unione domestica registrata) per disciplinare i dettagli della conversione delle unioni domestiche registrate in matrimonio.

Concretamente, prima di ricevere la dichiarazione di conversione, l'ufficiale dello stato civile dovrà verificare che i futuri sposi siano vincolati da un'unione domestica registrata valida. Se l'unione domestica della coppia omosessuale è stata contratta all'estero, la conversione presuppone che l'unione in questione possa essere riconosciuta come equivalente, ossia che produca effetti giuridici equivalenti a quelli 55

Ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile, RS 172.042.110.

7184

FF 2019

dell'istituto svizzero (partenariat fort, cfr. n. 2.3). Se non è possibile, i partner saranno equiparati a fidanzati e invitati a presentare domanda di apertura della procedura preparatoria (art. 98 CC e 62 segg. OSC).

L'ordinanza disciplinerà inoltre la forma della dichiarazione di conversione e la competenza territoriale degli uffici dello stato civile in materia di ricevimento della dichiarazione e di registrazione della conversione. Il registro dello stato civile e la relativa modulistica saranno adeguati di conseguenza.

Nell'OESC saranno aggiunte nuove posizioni tariffarie relative al ricevimento delle dichiarazioni di conversione delle unioni domestiche registrate in matrimonio. La procedura di conversione è diversa dalla procedura di matrimonio ordinaria. I futuri sposi sono già stati sottoposti alla procedura preparatoria e di costituzione della loro unione. Altre formalità ­ e dunque posizioni tariffarie ­ vengono meno (p. es. dichiarazione concernente il cognome e comunicazione concernente la chiusura della procedura). Gli emolumenti, che saranno pertanto riscossi secondo i principi della copertura dei costi e dell'equivalenza56, corrisponderanno alle tariffe applicate per il ricevimento di una dichiarazione (OESC, Allegato 1, n. 4 segg. e 9.1). Gli emolumenti percepiti saranno pertanto inferiori a quelli riscossi per una procedura di matrimonio ordinaria. Se però i partner domandano la celebrazione di una cerimonia analoga a quella del matrimonio (cpv. 3), dovranno corrispondere gli emolumenti supplementari per le prestazioni legate alla celebrazione nella sala ufficiale (OESC, Allegato 1, n. 11).

La minoranza (Nidegger, Geissbühler, Haab, Schwander, Tuena, Walliser), che si oppone per principio all'apertura del matrimonio, propone di stralciare questa nuova disposizione.

Art. 35a

Effetti della dichiarazione di conversione

Cpv. 1: l'unione domestica registrata risulta convertita dal momento in cui la dichiarazione di conversione è depositata. Lo stato civile dei partner è modificato in «coniugati» mediante la registrazione nel registro dello stato civile.

Nel quadro della procedura di matrimonio ordinaria, è costitutivo lo scambio del «sì» (art. 102 CC, art. 71 OSC). Per la costituzione dell'unione domestica registrata, questo effetto è prodotto nel momento in cui l'ufficiale dello stato civile registra la dichiarazione di volontà di entrambi i partner e fa loro firmare il certificato di unione (art. 7 LUD, 75k OSC). La conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio inizia a produrre i propri effetti dal momento in cui le parti sottoscrivono la dichiarazione di conversione ricevuta dall'ufficiale dello stato civile (questo anche nel caso in cui i partner chiedono che venga celebrata una cerimonia). Agli sposi che ne fanno richiesta l'ufficiale dello stato civile rilascia l'attestato di conversione o un nuovo certificato di famiglia, riscuotendo l'emolumento abitualmente applicato al rilascio di documenti dello stato civile (OESC, Allegato 1, n. 1 segg.).

56

Si veda il messaggio del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile (stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale), FF 1996 I 1, in particolare pag. 64.

7185

FF 2019

Cpv. 2: nell'ottica degli effetti giuridici futuri, il matrimonio frutto della conversione di un'unione domestica registrata va considerato come se fosse stato celebrato nel momento in cui i partner hanno contratto l'unione domestica registrata (cfr. n. 4.3.2).

Nel caso di disposizioni i cui effetti giuridici dipendono dalla durata del matrimonio, va dunque tenuto conto anche della durata dell'unione domestica registrata. Questa regola si applicherebbe ad esempio all'obbligo di mantenimento dopo il divorzio (art. 125 CC) e al conguaglio delle pretese di previdenza professionale (art. 122 CC).

La durata del matrimonio è determinante anche ai fini della procedura di naturalizzazione (art. 21 LCit).

Cpv. 3: la Commissione ritiene invece che per quanto riguarda il regime dei beni dei coniugi, il regime ordinario della partecipazione agli acquisti (art. 181 CC) debba applicarsi solo dal momento della conversione.

Se i partner registrati non hanno concluso una convenzione patrimoniale ai sensi dell'articolo 25 LUD, fino alla conversione si applica loro l'articolo 18 LUD, secondo il quale ciascun partner dispone dei propri beni. In sostanza il regime di cui all'articolo 18 LUD è equiparabile al regime della separazione dei beni (art. 247 segg. CC). Il regime ordinario della partecipazione agli acquisti (art. 196 segg. CC) si applicherà anche a queste coppie solo dal momento della conversione. Se fosse prevista la retroattività, questa potrebbe avere ripercussioni anche drastiche sulla situazione patrimoniale dei neo coniugi. Il guadagno da lavoro, le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale e di assicurazioni sociali, come anche i redditi di beni propri, ad esempio, sono considerati acquisti (cfr. art. 197 cpv. 2 n. 1, 2 e 4 CC). Gli acquisti confluiscono nel cosiddetto aumento (cfr. art. 210 cpv. 1 CC) e metà dell'aumento conseguito da ciascun coniuge spetta all'altro (cfr. art. 215 cpv. 1 CC). È inoltre possibile che per compensare la mancata partecipazione agli acquisti, durante l'unione domestica registrata siano stati presi specifici provvedimenti. A tutela degli stessi, nonché di diritti già acquisiti e dunque della situazione patrimoniale delle parti, la Commissione propone di non applicare la retroattività al regime patrimoniale.

Dopo la conversione, tuttavia, i coniugi
possono concludere una convenzione matrimoniale e optare, ad esempio, per il regime della partecipazione agli acquisti con effetto retroattivo, ovvero dal momento in cui hanno contratto l'unione domestica registrata.

Cpv. 4: se i partner hanno concluso una convenzione patrimoniale ai sensi dell'articolo 25 LUD prima della conversione, occorre chiarire quale sia il destino di questa convenzione.

La dottrina ritiene, ad esempio, che una partecipazione agli acquisti pattuita mediante convenzione patrimoniale produca effetti già durante l'unione domestica registrata57 sebbene la legge, diversamente da quanto sancito per la convenzione matri57

Si veda ANDREA BÜCHLER/GABRIELLA MATEFI, in: Andrea Büchler (Hrsg.), FamKommentar Eingetragene Partnerschaft, Berna 2007, n. 31 ad art. 25; PHILIPP GREMPER, in: Thomas Geiser/Philipp Gremper (ed.), Zürcher Kommentar zum Partnerschaftsgesetz, Zurigo 2007, n 15 segg. ad art. 25; PASCAL PICHONNAZ, «Der der eingetragenen Partner», n. 201, in: Andreas Ziegler/Michel Montini/Eylem Ayse Copur (ed.), LGBT Recht, Basilea 2015.

7186

FF 2019

moniale, disciplini unicamente la divisione dei beni nel caso di scioglimento dell'unione. Dopo la conversione, il regime della partecipazione agli acquisti varrebbe in ogni caso per legge. Spesso, tuttavia, in una convenzione patrimoniale sono definite anche questioni ereditarie o è modificata la suddivisione dell'incremento patrimoniale. Una tale convenzione deve pertanto conservare la propria validità sia per il periodo precedente che per quello successivo alla conversione.

È possibile anche che i partner registrati abbiano concluso una convenzione patrimoniale che ­ espressamente o tacitamente ­ si basa sulla separazione dei beni, ma che disciplina anche questioni ereditarie. In tal caso, la convenzione patrimoniale deve poter restare valida anche dopo la conversione. Pretendere che, semplicemente a causa della conversione, le parti concludano una nuova convenzione (convenzione matrimoniale), che peraltro sottostà a prescrizioni identiche per quanto riguarda la forma (art. 184 CC), appare eccessivo.

Convenzioni patrimoniali concluse ai sensi dell'articolo 25 LUD devono dunque restare in vigore anche dopo la conversione, ossia durante il matrimonio, a prescindere dal loro contenuto.

I partner registrati potranno infine anche concludere una convenzione matrimoniale nell'imminenza della conversione. Essa produrrà i suoi effetti a conversione avvenuta e resterà ovviamente valida durante il matrimonio.

La minoranza (Nidegger, Geissbühler, Haab, Schwander, Tuena, Walliser), che si oppone per principio all'apertura del matrimonio, propone di stralciare questa nuova disposizione.

7.3 Art. 43 cpv. 1 e 2

Commenti al P-LDIP Competenza (Celebrazione del matrimonio)

Per chiarire che la disposizione si applica anche a coppie di persone dello stesso sesso, nella versione tedesca «Brautleute» è sostituito con «die Verlobten» e «der Braut oder des Bräutigams» con «eines der Verlobten».

La minoranza (Nidegger, Geissbühler, Haab, Schwander, Tuena, Walliser), che si oppone per principio all'apertura del matrimonio, propone di non modificare la disposizione in vigore e neppure le altre disposizioni della LDIP che andrebbero adeguate se il matrimonio venisse aperto a tutte le coppie.

Art. 45 cpv. 2 e 3

Matrimonio celebrato all'estero

Cpv. 2: per chiarire che la disposizione si applica anche a coppie di persone dello stesso sesso, nella versione tedesca «Braut und Bräutigam» è sostituito con «die Verlobten». Per la stessa ragione nella versione francese «la fiancée ou le fiancé» è sostituito con «un des fiancés».

Cpv. 3: il matrimonio celebrato validamente all'estero tra persone dello stesso sesso sarà riconosciuto quale matrimonio e non più quale unione domestica registrata. Il capoverso 3 dell'articolo 45 può dunque essere abrogato.

7187

FF 2019

I coniugi che prima dell'entrata in vigore della presente revisione sono stati iscritti nel registro dello stato civile come persone «in unione domestica registrata», possono chiedere congiuntamente o a titolo individuale la modifica dell'iscrizione.

L'iscrizione è comunque modificata d'ufficio quando si produce un evento di stato civile che riguarda l'uno o l'altro coniuge (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC).

Art. 50

Decisioni straniere (Effetti del matrimonio)

I matrimoni fra persone dello stesso sesso non sono ancora molto diffusi nel mondo.

Vi è pertanto il rischio di conflitti negativi di competenze. Se vive in uno Stato che non contempla l'istituto giuridico del matrimonio per persone dello stesso sesso, la coppia coniugata spesso non può fare altro che rivolgersi alle autorità del Paese in cui è stato celebrato il matrimonio. Le decisioni delle autorità di tale Stato vanno dunque riconosciute. Sotto il profilo del contenuto, la nuova disposizione corrisponde all'attuale articolo 65d.

Art. 51 lett. b

Competenza (Regime dei beni fra i coniugi)

Questa disposizione è completata per tenere conto della (nuova) competenza sussidiaria di cui all'articolo 60a.

Art. 52 cpv. 2 e 3

Principio

Senza subire modifiche di contenuto, l'articolo 65c capoverso 2 è esteso a tutti i matrimoni. Già in base al diritto vigente i coniugi hanno la possibilità di scegliere il diritto al quale assoggettare i loro rapporti patrimoniali. L'estensione della facoltà di scegliere al diritto del luogo in cui è celebrato il matrimonio rafforza ulteriormente l'autonomia delle parti.

Art. 60a

Foro del luogo di celebrazione del matrimonio

Una competenza sussidiaria per divorzi e separazioni nel luogo di celebrazione del matrimonio in Svizzera può evitare conflitti negativi di competenze, ad esempio quando l'ordinamento dello Stato di domicilio della coppia non conosce l'istituto del matrimonio fra persone dello stesso sesso. Nell'articolo 60a è pertanto trasposto senza modifiche il contenuto del vigente articolo 65b.

La minoranza (Nidegger, Geissbühler, Haab, Schwander, Tuena, Walliser), che si oppone per principio all'apertura del matrimonio, propone di stralciare questa nuova disposizione.

Art. 64

Completamento o modificazione di una decisione

Questa disposizione è completata per tenere conto della (nuova) competenza sussidiaria di cui all'articolo 60a.

Art. 65 cpv. 1

Decisioni straniere (Divorzio e separazione)

Si rinvia ai commenti relativi all'articolo 50, applicabili per analogia.

7188

FF 2019

Art. 65a

Applicazione del capitolo 3

Il rimando al capitolo 3 è mantenuto. Anche se in Svizzera non sarà più possibile contrarre un'unione domestica registrata, continueranno ad essere riconosciute come tali le unioni domestiche di coppie omosessuali registrate all'estero.

L'eccezione relativa all'articolo 43 capoverso 2 può essere stralciata poiché dopo l'entrata in vigore della presente legge non sarà comunque più possibile contrarre un'unione domestica registrata.

Art. 65b

Abrogato

L'articolo 65b è abrogato poiché, con i dovuti adeguamenti redazionali, è stato inserito nel capitolo 3 (art. 60a P-LDIP). Il rimando di cui all'articolo 65a P-LDIP precisa che le disposizioni fin qui in vigore continuano ad applicarsi alle unioni domestiche registrate.

Art. 65c

Diritto applicabile

Se il diritto svizzero è applicabile, occorre distinguere in base alla data di costituzione dell'unione domestica registrata: se è stata costituita prima dell'entrata in vigore della presente revisione, la LUD continua ad applicarsi poiché per queste unioni conserva la propria validità (cfr. commento all'art. 1 P-LUD). Se è stata costituita dopo l'entrata in vigore della presente revisione, si applicheranno le disposizioni del diritto matrimoniale del CC, poiché con l'abrogazione dell'unione domestica registrata, il diritto svizzero non contemplerà più alcuna norma per questo istituto giuridico (cfr. commento all'art. 1 P-LUD).

L'attuale capoverso 2 è abrogato e sostituito dall'articolo 52 capoverso 2 P-LDIP.

Art. 65d

Abrogato

Si rinvia ai commenti relativi all'articolo 65b P-LDIP. Il contenuto dell'articolo 65d LDIP è trasposto negli articoli 50 e 65 capoverso 1 P-LDIP.

8

Ripercussioni

8.1

Ripercussioni per la Confederazione

Eccetto per gli adeguamenti alle disposizioni d'esecuzione in materia di stato civile (cfr. n. 4.1 e 4.3) e al materiale informativo che sarà necessario predisporre ­ compiti per l'espletamento dei quali si attingerà alle risorse disponibili ­, l'apertura del matrimonio non avrà ripercussioni sull'attività della Confederazione. La revisione non rende neppure necessarie modifiche immediate alla struttura informatica.

Nell'ambito dei lavori per l'introduzione di Infostar NG (New Generation) sarà possibile prevedere una nuova funzione relativa alla conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio e procedere con il supporto informatico di questo sistema alla preparazione del matrimonio di una coppia di persone dello stesso sesso.

Nell'ipotesi in cui la presente revisione entri in vigore prima dell'introduzione di 7189

FF 2019

Infostar NG attualmente prevista per il 2023, il matrimonio di una coppia omosessuale sarà registrato «manualmente» in appositi moduli e successivamente registrato in Infostar modificando il campo «persone».

In una certa misura, la revisione proposta avrà invece ripercussioni finanziarie a causa dell'aumento delle rendite per vedove, ma il loro impatto sarà trascurabile.

Anche se in futuro il numero delle vedove che percepiranno una rendita per superstiti ai sensi della LAVS e della LAINF (cfr. n. 4.2.2) aumenterà, l'aumento sarà contenuto. Partendo dall'attuale numero di donne di età inferiore a 65 anni che vivono in un'unione domestica registrata (a fine 2017 erano 4885)58, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali calcola che ogni anno ne resteranno vedove 5. In base alla probabilità di morte media, si calcola che mediamente quasi ogni anno si verificherà il decesso di una donna di meno di 65 anni su 1000 donne in unione domestica registrata. Poiché non tutte le vedove soddisferebbero i requisiti per una rendita per vedove dell'AVS, su 4885 donne in unione domestica registrata di meno di 65 anni, il numero annuo delle rendite per vedove sarebbe inferiore a 5. Se in una prima fase dopo l'apertura del matrimonio il numero delle rendite per vedove sarà anche più basso, dipenderà dal numero di coppie che deciderà di convertire l'unione domestica registrata in matrimonio e dal numero di matrimoni che verranno celebrati fra due donne (nel 2017 sono state 306 le coppie di donne che hanno contratto un'unione domestica registrata). I costi supplementari che ne conseguirebbero a carico dell'AVS sarebbero trascurabili se rapportati al totale delle rendite per vedove versate attualmente: a dicembre 2017, poco più di 150 000 vedove beneficiavano di una rendita AVS per un totale di circa 133 milioni di franchi al mese, ovvero circa 1,6 miliardi all'anno.

Alla stessa conclusione giunge l'Ufficio della sanità pubblica. Le prestazioni ai sensi della LAINF sono finanziate con i premi corrisposti dagli assicurati. Se per effetto della revisione proposta il volume delle prestazioni dovesse aumentare, aumenterebbe anche l'onere rappresentato dai premi. Esso graverebbe sulla Confederazione solo per la parte dovuta in qualità di datore di lavoro, e più precisamente per la copertura degli infortuni professionali (art. 91 cpv. 1 LAINF). Anche in assenza di cifre concrete, è lecito supporre che si tratterà di pochi casi.

8.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Le modifiche proposte avranno verosimilmente poche ripercussioni sui Cantoni e sui Comuni. Si tratterà soprattutto di apportare modifiche linguistiche in alcuni atti normativi e nella modulistica, visto che a potersi unire in matrimonio non saranno più solo un uomo e una donna ma anche persone dello stesso sesso.

58

Statistica consultabile all'indirizzo: www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Popolazione > Matrimoni, unioni domestiche registrate e divorzi > Unioni domestiche registrate, scioglimenti dell'unione.

7190

FF 2019

8.3

Ripercussioni per l'economia

Non è possibile stimare con precisione le ripercussioni della presente revisione sull'economia. Tuttavia, l'aumento contenuto delle rendite per vedove dell'AVS e dell'AI (cfr. n. 8.1) non avrà praticamente ripercussioni sul rifinanziamento dell'AVS.

8.4

Ripercussioni per la società

Dall'introduzione nel 2007 dell'unione domestica registrata, due persone dello stesso sesso possono ottenere il riconoscimento giuridico della loro relazione.

L'unione domestica è registrata presso l'ufficio dello stato civile e comporta una comunione di vita con diritti e doveri reciproci simili a quelli che derivano dal matrimonio. Tra il matrimonio e l'unione domestica registrata sussistono tuttavia ancora delle differenze e, non di rado, questo istituto giuridico separato è sentito come un «matrimonio di seconda classe».

Per i partner registrati, inoltre, rendere noto il proprio stato civile può risultare stigmatizzante, poiché significa rivelare anche il proprio orientamento sessuale.

Oltre ad essere visto come una violazione della sfera intima individuale, questo aspetto può rivelarsi problematico in particolare nei Paesi in cui l'omosessualità è punibile.

L'apertura del matrimonio a tutte le coppie e la possibilità di convertire in matrimonio le unioni domestiche già registrate porteranno a un netto miglioramento della situazione, oltre che, verosimilmente, ad un aumento dell'accettazione sociale delle coppie omosessuali59.

8.5

Ripercussioni per la parità di trattamento tra uomo e donna

Adempiendo il principio costituzionale della parità di trattamento e il divieto di discriminazione (art. 8 Cost.), l'apertura del matrimonio a tutte le coppie e gli effetti che si prevede produrrà comporteranno un'ulteriore parificazione delle coppie omosessuali alle coppie eterosessuali coniugate (cfr. n. 4; si pensi in particolare all'adozione congiunta e ai requisiti per la naturalizzazione).

La Commissione è tuttavia consapevole che alcune disparità in ambiti importanti permarranno anche dopo l'apertura del matrimonio (cfr. n. 6; ad esempio per quanto attiene alle rendite per superstiti e al diritto in materia di filiazione). Esse andranno eliminate nel quadro di una o più revisioni specifiche.

59

Si veda TARIK ABOU-CHADI/RYAN FINNIGAN, «Rights for Same-Sex Couples and Public Attitudes toward Gays and Lesbians in Europe», Università di Zurigo/University of California, in: Comparative Political Studies, settembre 2018: «marriage equality sends an unambiguously positive signal and reduces the perceived group difference through inclusion into existing rights.» (Abstract).

7191

FF 2019

9

Aspetti giuridici

9.1

Costituzionalità e legalità

La revisione proposta si basa sull'articolo 122 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare nel campo del diritto civile (cfr. n. 2.2).

9.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera non ha assunto alcun impegno internazionale che limiti il suo margine di manovra nel campo del diritto matrimoniale nazionale.

9.3

Forma dell'atto

La modifica del CC, della LUD e della LDIP deve essere emanata sotto forma di legge federale.

9.4

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non è subordinato al freno alle spese ai sensi dell'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. poiché non implica l'erogazione di un nuovo sussidio, né istituisce un nuovo credito d'impegno o un limite di spesa.

9.5

Delega di competenze legislative

Il progetto non delega alcuna nuova competenza legislativa al Consiglio federale.

9.6

Protezione dei dati

Il progetto non solleva alcuna questione attinente alla protezione dei dati.

7192