Termine di referendum: 10 ottobre 2019
Decreto federale che approva il Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sul diritto d'autore) del 21 giugno 2019
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 20172, decreta:
Art. 1 Il Trattato di Marrakech del 27 giugno 20133 volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa è approvato.
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Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2 La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.
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RS 101 FF 2018 505 RS ...; FF 2018 625
2019-2074
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Approvazione del Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sul diritto d'autore). DF
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Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).
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Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.
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Consiglio nazionale, 21 giugno 2019
Consiglio degli Stati, 21 giugno 2019
La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Jean-René Fournier La segretaria: Martina Buol
Data della pubblicazione: 2 luglio 20194 Termine di referendum: 10 ottobre 2019
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Approvazione del Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sul diritto d'autore). DF
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Allegato (art. 2)
Modifica di un altro atto normativo La legge del 9 ottobre 19925 sul diritto d'autore è modificata come segue: Art. 24c
Utilizzazione da parte di disabili
Un'opera può essere riprodotta, messa in circolazione e messa a disposizione in una forma accessibile ai disabili sempre che per tali persone la fruizione dell'opera nella forma già pubblicata sia impossibile o difficoltosa.
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Le riproduzioni secondo il capoverso 1 possono essere allestite, messe in circolazione e messe a disposizione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro.
2
Le riproduzioni secondo il capoverso 1 e quelle allestite in virtù di una limitazione legale del diritto d'autore prevista in un altro Paese possono essere importate o esportate se: 3
a.
sono utilizzate esclusivamente da persone disabili; e
b.
sono state ottenute da un'organizzazione senza scopo di lucro che contempla tra le sue attività principali la fornitura ai disabili di servizi di insegnamento, formazione pedagogica, lettura adattiva o accesso all'informazione.
L'autore ha diritto a un compenso per la riproduzione, la messa in circolazione e la messa a disposizione di un'opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell'allestimento di singoli esemplari.
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Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata.
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RS 231.1
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Approvazione del Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sul diritto d'autore). DF
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