Termine di referendum: 10 ottobre 2019

Decreto federale che approva il Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sul diritto d'autore) del 21 giugno 2019

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 20172, decreta:

Art. 1 Il Trattato di Marrakech del 27 giugno 20133 volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa è approvato.

1

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

1 2 3

RS 101 FF 2018 505 RS ...; FF 2018 625

2019-2074

3827

Approvazione del Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sul diritto d'autore). DF

FF 2019

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

2

Consiglio nazionale, 21 giugno 2019

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2019

La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Jean-René Fournier La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 2 luglio 20194 Termine di referendum: 10 ottobre 2019

4

FF 2019 3827

3828

Approvazione del Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sul diritto d'autore). DF

FF 2019

Allegato (art. 2)

Modifica di un altro atto normativo La legge del 9 ottobre 19925 sul diritto d'autore è modificata come segue: Art. 24c

Utilizzazione da parte di disabili

Un'opera può essere riprodotta, messa in circolazione e messa a disposizione in una forma accessibile ai disabili sempre che per tali persone la fruizione dell'opera nella forma già pubblicata sia impossibile o difficoltosa.

1

Le riproduzioni secondo il capoverso 1 possono essere allestite, messe in circolazione e messe a disposizione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro.

2

Le riproduzioni secondo il capoverso 1 e quelle allestite in virtù di una limitazione legale del diritto d'autore prevista in un altro Paese possono essere importate o esportate se: 3

a.

sono utilizzate esclusivamente da persone disabili; e

b.

sono state ottenute da un'organizzazione senza scopo di lucro che contempla tra le sue attività principali la fornitura ai disabili di servizi di insegnamento, formazione pedagogica, lettura adattiva o accesso all'informazione.

L'autore ha diritto a un compenso per la riproduzione, la messa in circolazione e la messa a disposizione di un'opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell'allestimento di singoli esemplari.

4

Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata.

5

5

RS 231.1

3829

Approvazione del Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sul diritto d'autore). DF

3830

FF 2019