19.029 Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2018 del 22 maggio 2019

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2018.

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il nostro Collegio riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

22 maggio 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto concerne i trattati conclusi nel corso del 2018.

Sono presentati brevemente tutti gli accordi bilaterali o multilaterali che la Svizzera ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato o approvato, ai quali essa ha aderito durante lo scorso anno, nonché gli accordi applicabili provvisoriamente nell'anno in rassegna. I trattati sottoposti all'approvazione delle Camere federali non sono interessati dalla disposizione summenzionata e, di conseguenza, non figurano nel presente rapporto.

I resoconti sono strutturati come segue, in modo leggermente diverso rispetto al 2017, ai fini di una presentazione compatta e più gradevole. Per le categorie che comprendono un grande numero di trattati, questi ultimi sono ora enumerati all'interno di una tabella che illustra, in modo relativamente succinto e per ogni base legale, i partner, il contenuto dei trattati, la loro data di conclusione e i loro costi. I riassunti di tutti gli altri trattati presentano, come nei rapporti degli anni precedenti, il loro contenuto, i motivi che hanno portato alla loro conclusione, eventuali costi legati alla loro attuazione, la base legale sulla quale si fonda la loro approvazione, nonché le modalità di entrata in vigore e di denuncia. Come negli anni precedenti il rapporto contiene anche, separatamente e in forma sinottica, le modifiche di trattati apportate durante l'anno in rassegna.

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Indice Compendio

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Abbreviazioni

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Introduzione

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Dipartimento federale degli affari esteri 2.1 Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata, messaggio del 5 giugno 2009 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata e messaggio del 28 maggio 2014 concernente il contributo della Svizzera a favore della Croazia per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata 2.2 Credito-quadro per la continuazione del finanziamento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI 2017­2020 2.3 Credito quadro Cooperazione tecnica e aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo 2.4 Credito quadro Aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto umanitario 2.5 Credito quadro Misure di promozione della pace e della sicurezza umana 2.6 Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti 2.6.1 Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso l'8 giugno 2018 2.6.2 Accordo tra la Svizzera e l'Austria concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso l'11 gennaio 2018 2.6.3 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 27 agosto 2018 2.7 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri 2.7.1 Accordo tra la Svizzera e l'Ucraina sull'esercizio di attività lucrative da parte delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti presso un'organizzazione internazionale, concluso il 25 gennaio 2018

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2.7.2

Scambio di lettere tra la Svizzera e l'ALIPH concernente lo statuto dei membri del personale di nazionalità svizzera in materia di assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD), concluso il 19 ottobre 2018 2.7.3 Accordo tra la Svizzera e Interpeace concernente i privilegi e le immunità di Interpeace in Svizzera, concluso il 15 gennaio 2018 2.7.4 Accordo tra la Svizzera e Medicines Patent Pool concernente i privilegi e le immunità di Medicines Patent Pool in Svizzera, concluso il 12 febbraio 2018 2.7.5 Accordo tra la Svizzera e la Serbia concernente il riconoscimento dei certificati e dei programmi di formazione dei marittimi per il servizio a bordo di navi commerciali battenti bandiera svizzera, concluso il 4 luglio 2018 2.7.6 Accordo fra la Svizzera e l'UNHCHR concernente un contributo al meccanismo internazionale, apartitico e indipendente per il sostegno alle indagini contro i responsabili dei gravi reati di diritto internazionale commessi da marzo 2011 in Siria, concluso il 20 luglio 2018 2.7.7 Accordo fra la Svizzera e l'UNHCHR concernente un contributo per il finanziamento delle attività della Giornata dei diritti umani in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, concluso il 6 dicembre 2018 2.7.8 Accordo tra la Svizzera e l'OIF concernente un contributo finanziario alla Delegazione permanente dell'OIF, concluso il 9 marzo 2018 2.7.9 Accordo tra la Svizzera e l'OIF concernente un contributo per il finanziamento delle attività dell'OIF al processo elettorale nella Repubblica democratica del Congo, concluso il 30 maggio 2018 2.7.10 Accordo tra la Svizzera e l'OIF concernente un contributo alla Conferenza internazionale dei giovani francofoni dal 17 al 19 settembre 2018 a Ginevra, concluso il 12 settembre 2018 2.7.11 Accordo tra la Svizzera e l'OIF concernente un contributo alla partecipazione dei giovani alle istanze della Francofonia durante il 17° Vertice, concluso il 24 settembre 2018 2.7.12 Accordo tra la Svizzera e l'OIM concernente il finanziamento della riunione quadro per la creazione della rete delle Nazioni Unite sulle migrazioni che si è tenuta al Château de Penthes, Ginevra il 15 e il 16 ottobre 2018, concluso il 10 ottobre 2018 2942

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2.7.13 Accordo tra la Svizzera e l'OIT concernente il progetto «Promozione della pace con la creazione di posti di lavoro», concluso il 1° febbraio 2018 2.7.14 Accordo tra la Svizzera e l'OIT concernente un contributo per la campagna di comunicazione mediante poster nei vagoni FFS nell'ambito delle celebrazioni del 100° anniversario dell'OIT, concluso il 24 settembre 2018 2.7.15 Accordo tra la Svizzera e l'OIT concernente un contributo per il progetto «Piazzale del centenario» nell'ambito delle celebrazioni del 100° anniversario dell'OIT, concluso il 19 novembre 2018 2.7.16 Accordo tra la Svizzera e l'OMS concernente il progetto «Walk the Talk: la sfida della salute per tutti», concluso il 17 maggio 2018 2.7.17 Accordo tra la Svizzera e l'OMS concernente il progetto «Dove l'arte incontra la scienza ­ le cupole dell'inquinamento», concluso il 30 ottobre 2018 2.7.18 Accordo tra la Svizzera e l'ONU concernente il progetto per l'istituzione di un «Gruppo di alto rango sulla cooperazione digitale», concluso l'8 agosto 2018 2.7.19 Accordo tra la Svizzera e l'UN Women concernente un contributo alla locazione dell'ufficio di collegamento dell'UN Women a Ginevra, concluso il 4 dicembre 2018 2.7.20 Accordo tra la Svizzera e il Consiglio dei direttori esecutivi degli organismi delle Nazioni Unite per il coordinamento concernente il finanziamento del progetto «Sostegno all'integrazione e all'allargamento dell'innovazione nel sistema della Nazioni Unite», concluso il 7 dicembre 2018 2.7.21 Accordo tra la Svizzera e l'UNOG concernente un contributo al finanziamento di un posto di «Senior Mediation Officer» per il periodo 2019­2020, concluso il 3 dicembre 2018 2.7.22 Accordo fra la Svizzera e l'UNOG concernente un contributo al «Perception Change Project», concluso il 7 dicembre 2018 2.7.23 Accordo tra la Svizzera e l'OSCE concernente un contributo a favore del progetto «OSCE Network of Think Tanks» su tema del controllo delle armi convenzionali, concluso il 3 dicembre 2018 2.7.24 Accordo tra la Svizzera e l'OSCE concernente un contributo allo studio di fattibilità per la creazione di un centro tematico dell'OSCE nella seconda dimensione della sicurezza, concluso il 28 novembre 2018

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2.7.25 Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo speciale in materia di sviluppo dell'integrità e di riduzione dei rischi di corruzione nel settore della sicurezza, concluso il 19 dicembre 2018 2.7.26 Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il quarto fondo di destinazione speciale in Giordania, concluso il 19 dicembre 2018 2.7.27 Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali in Serbia, concluso il 19 dicembre 2018 2.7.28 Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali, di armi leggere e armi di piccolo calibro in Ucraina ­ fase II, concluso il 19 dicembre 2018 2.7.29 Accordo tra la Svizzera e l'UNESCO concernente un contributo a un progetto volto a incoraggiare la ratifica e a migliorare l'attuazione della Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione di beni culturali in caso di conflitto armato e suoi due Protocolli del 1954 e del 1999, concluso il 13 dicembre 2018 2.7.30 Accordo tra la Svizzera e l'UNESCO concernente un contributo per l'organizzazione a Ginevra il 25 e il 26 aprile di una conferenza internazionale consacrata ai 20 anni del Secondo Protocollo del 1999 relativo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, concluso il 13 dicembre 2018 2.7.31 Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR sul «Geneva Dialogue on Responsible Behaviour in Cyberspace», concluso il 15 giugno 2018 2.7.32 Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNIDIR nel 2018, concluso il 10 settembre 2018 2.7.33 Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR concernente la concessione di un finanziamento per lo svolgimento a Ginevra della quinta riunione della «Global Commission on Stability in Cyberspace», concluso il 14 dicembre 2018

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2.7.34 Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNITAR per gli anni 2018­2019, concluso l'8 giugno 2018 2.7.35 Accordo fra la Svizzera e l'UNITAR sul finanziamento di un corso di formazione per nuovi delegati del quinto comitato dell'Assemblea generale dell'ONU, concluso il 3 agosto 2018 2.7.36 Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente il finanziamento di un seminario all'attenzione dei delegati delle missioni estere a Ginevra concernente l'allestimento del bilancio dell'ONUG, concluso il 28 settembre 2018 2.7.37 Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente il seminario 2019 per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU, concluso il 13 dicembre 2018 2.7.38 Accordo tra la Svizzera e l'UNISDR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNISDR nel 2018, concluso il 25 gennaio 2018 2.7.39 Accordo tra la Svizzera e l'UNODC concernente il finanziamento di un progetto sul rafforzamento dei diritti del fanciullo nella lotta contro il terrorismo, concluso il 10 ottobre 2018 2.7.40 Accordo tra la Svizzera e l'UNODC concernente il finanziamento di un progetto di rafforzamento del rispetto del diritto internazionale nella lotta contro il terrorismo, concluso il 19 novembre 2018 2.7.41 Accordo tra la Svizzera e l'UNOCT concernente il finanziamento di un progetto sul rafforzamento dei diritti dell'uomo nel quadro della prevenzione dell'estremismo violento promuovendo l'impegno della società civile, concluso il 7 dicembre 2018 2.7.42 Accordo di finanziamento di azioni volontarie a favore del diritto internazionale 3

Dipartimento federale dell'interno 3.1 Accordo amministrativo concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 3 aprile 2014 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile, concluso il 25 luglio 2018 3.2 Accordo amministrativo concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro, concluso il 7 ottobre 2010

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Accordo amministrativo concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia, concluso l'11 ottobre 2010 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo alla cooperazione nell'ambito della formazione musicale, concluso il 25 maggio 2018

Dipartimento federale di giustizia e polizia 4.1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Mongolia sulla riammissione delle persone in posizione irregolare, concluso il 5 aprile 2018 4.2 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Mongolia sulla soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio e ufficiale, concluso il 5 aprile 2018 4.3 Accordo tra la Svizzera e il Libano sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, concluso il 27 agosto 2018 4.4 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno del Marocco sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio, concluso il 2 maggio 2018 4.5 Accordo sotto forma di scambio di note tra la Svizzera e il Marocco concernente l'accreditamento parallelo in Marocco dell'addetto di polizia svizzero stazionato in Tunisia, concluso il 15 marzo 2018 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 5.1 Cooperazione militare in materia di istruzione 5.1.1 Disposizione di esecuzione relativa all'accordo del 29 settembre 2003 tra la Svizzera e la Germania concernente la cooperazione delle forze armate nell'ambito dell'istruzione, in vista di uno scambio di ufficiali tra il centro di istruzione dell'esercito tedesco a Münster e la Formazione d'addestramento svizzera dei blindati e dell'artiglieria a Thun, concluso il 3 luglio 2018 5.1.2 Disposizione di esecuzione relativa all'accordo del 29 settembre 2003 tra la Svizzera e la Germania concernente la cooperazione delle forze armate nell'ambito dell'istruzione, in vista della partecipazione di militari tedeschi all'esercizio di tiro in alta montagna TIRO ALTO organizzato in Svizzera, concluso il 1° ottobre 2018

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5.1.3

Accordo tecnico relativo all'accordo quadro del 15 maggio 2004 tra la Svizzera e l'Austria concernente la cooperazione delle loro forze armate nell'ambito dell'istruzione, in vista della partecipazione di militari austriaci all'esercizio di tiro in alta montagna TIRO ALTO, concluso il 1° ottobre 2018 5.1.4 Accordo di attuazione tra la Svizzera e la Germania concernente l'istruzione al volo in montagna di equipaggi tedeschi di elicotteri da trasporto, concluso il 4 ottobre 2018 5.1.5 Accordo tecnico tra Svizzera, Germania, Austria, Belgio, Spagna, Francia, Regno Unito, Grecia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi e Repubblica Ceca concernente il sostegno fornito dal Paese ospite per l'esercitazione NATO TIGER MEET 2018, concluso il 7 maggio 2018 5.1.6 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Danimarca concernente il sostegno apportato dal Paese ospite in occasione dell'esercitazione NIGHT HAWK 2018, concluso il 14 settembre 2018 5.1.7 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia relativo al sostegno fornito dalla parte svizzera nel quadro della partecipazione alla 27esima brigata di fanteria di montagna all'organizzazione della corsa militare internazionale di sci alpino dell'Esercito svizzero «La Patrouille des Glaciers», concluso l'11 aprile 2018 5.1.8 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia relativa a un'esercitazione in montagna con gli elicotteri organizzata sul territorio svizzero, concluso il 26 novembre 2018 5.1.9 Accordo tecnico tra la Svizzera e il Regno Unito concernente la partecipazione all'esercizio «SCOTNIGHT 2018», concluso il 1° novembre 2018 5.1.10 Accordo tecnico tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente l'utilizzazione del Centro di lotta antincendio di Woensdrecht da parte del personale delle Forze aeree svizzere, concluso il 15 marzo 2018 5.1.11 Accordo tra la Svizzera e la Russia concernente l'accesso di un ufficiale svizzero al programma di istruzione dell'Accademia militare dello Stato maggiore generale delle forze armate russe per l'anno accademico 2018­ 2019, concluso il 5 luglio 2018 5.1.12 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Svezia concernente la visita della base delle Forze aeree a Linköping Malmen, in Svezia, da parte della scuola svizzera per piloti, concluso il 14 settembre 2018

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5.1.13 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Svezia per l'armamento e la tecnica di difesa concernente l'utilizzazione del poligono di tiro di Vidsel e la messa a disposizione del supporto del Paese ospite durante lo svolgimento dell'ISSYS Course 2018, concluso il 15 novembre 2018 Accordi per il promovimento della pace 5.2.1 Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente l'integrazione di militari svizzeri nel contingente tedesco allo scopo di appoggiare la MINUSMA, concluso il 22 ottobre 2018 5.2.2 Accordo tra la Svizzera e l'Agenzia NATO di assistenza e acquisizione (NSPA) concernente le prestazioni destinate a un ospedale di campagna Rôle 2, concluso il 17 agosto 2018 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 5.3.1 Accordo d'applicazione tecnico n. 11 «Technologie des capteurs hyperspectraux pour la reconnaissance» all'accordo del 6 maggio 2009 tra la Svizzera e la Germania concernente la cooperazione in materia di armamenti, concluso il 18 luglio 2018 5.3.2 Accordo di progetto tra la Svizzera, l'Australia, il Canada, la Spagna, gli Stati Uniti e la Finlandia concernente il programma internazionale sull'integrità della struttura dell'aereo F/A-18 II, concluso il 23 novembre 2018 5.3.3 Accordo tra la Svizzera, la Germania, la Norvegia, la Svezia e gli Stati Uniti concernente la protezione della truppa e delle infrastrutture contro l'effetto delle armi, concluso il 14 giugno 2018 5.3.4 Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito concernente l'impiego di informazioni riservate relative all'apparecchio di rilevazione di sostanze pericolose «Residual Vapour Detector», concluso il 22 giugno 2018 5.3.5 Accordo tra gli Stati membri del gruppo NATO sull'armamento delle forze aeree, «Aerospace Capability Group 3 on Surviva-bility», relativo al sostegno di esercizi del sottogruppo 2, concluso il 7 dicembre 2018

Dipartimento federale delle finanze 6.1 Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente il trattamento delle prestazioni dei superstiti della previdenza professionale secondo l'articolo 19 della Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, concluso il 25 luglio 2018

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Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente la definizione di mancato ritorno al proprio domicilio di un frontaliere a causa della sua attività secondo l'articolo 15a paragrafo 2 della Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, concluso il 12 ottobre 2018 Accordo tra la Svizzera e l'Argentina concernente la certificazione di moduli svizzeri per l'applicazione della Convenzione del 20 marzo 2014 tra la Svizzera e l'Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa il 18 maggio 2018 Accordo tra la Svizzera e il Cile concernente la certificazione di moduli svizzeri per l'applicazione della Convenzione del 2 aprile 2008 tra la Svizzera e il Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 25 giugno 2018 Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente l'applicazione della Convenzione del 26 febbraio 2010 tra la Svizzera e i Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e il relativo protocollo concernente i fondi d'investimento «FBI», i fondi comuni d'investimento «FCP» e le società d'investimento a capitale variabile «SICAV», concluso il 21 marzo 2018 Convenzione tra la Svizzera e la Francia relativa al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori in metalli preziosi e su lavori plurimetallici, conclusa il 19 giugno 2018 3079

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 7.1 Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata, messaggio del 5 giugno 2009 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata e messaggio del 28 maggio 2014 concernente il contributo della Svizzera a favore della Croazia per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata 7.2 Credito-quadro per la continuazione del finanziamento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI 7.3 Credito quadro Provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo 7.4 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

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Dichiarazione di cooperazione congiunta tra gli Stati dell'AELS e il Kosovo, conclusa il 23 novembre 2018 Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo all'implementazione del «Multistakeholder Dialog on Biodiversity Mainstreaming across Agricultural Sectors», concluso il 12 luglio 2018 Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo al progetto «Interagency support to the Work of the 10YFP Sustainable Food Systems Programme», concluso il 22 giugno 2018 Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo al progetto di sviluppo della strategia per la biodiversità della FAO nel quadro globale post 2020, concluso il 31 dicembre 2018 Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo all'implementazione del progetto «Strengthening global governance of food security and nutrition through the CFS», concluso il 6 dicembre 2018 Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo all'implementazione del progetto «Support to the promotion of sustainable soil management in the framework of the Global Soil Partnership activities for the 2018­2021 period» dell'«Umbrella Programme ­ Healthy Soil Facility», concluso il 31 dicembre 2018 Accordo tra la Svizzera e Bioversity International concernente l'affiliazione alla fase X del programma di coordinamento europeo per le risorse fitogenetiche, concluso l'11 dicembre 2018 Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo all'«International Innovation Award for Sustainable Food and Agriculture», concluso il 31 dicembre 2018 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l'impresa comune ECSEL, concluso il 23 marzo 2018

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione 8.1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina concernente il traffico aereo di linea, concluso il 22 settembre 2015 8.2 Protocollo d'intesa tra la Svizzera e il Brasile per promuovere la sicurezza dell'aviazione civile, concluso il 27 agosto 2018 8.3 Accordo tra la Svizzera e la Colombia concernente il traffico aereo di linea, concluso il 3 agosto 2016

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9

Accordo tra la Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti concernente il traffico aereo di linea fra i rispettivi territori e oltre, concluso il 7 dicembre 2017 Accordo tra la Svizzera e le Filippine concernente il traffico aereo di linea, concluso il 20 novembre 2018 Accordo tra la Svizzera e il Ruanda concernente il traffico aereo di linea, concluso il 22 maggio 2017 Accordo tecnico tra la Svizzera e l'Italia per la futura cooperazione tra la riserva naturale nazionale «Valle dei Bagni di Craveggia» e il «Parco Nazionale del Locarnese», concluso il 14 maggio 2018 Accordo tra la Svizzera e l'Iran relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci, concluso il 3 luglio 2018 Accordo Multilaterale M 315 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), relativo al trasporto di rifiuti contaminati da virus responsabili della febbre emorragica, concluso il 20 dicembre 2018 Accordo tra le amministrazioni della Svizzera e della Francia concernente l'insediamento delle stazioni di base GSM-R sui territori francese e svizzero, concluso il 16 luglio 2018 Convenzione di coordinamento tra le amministrazioni svizzere e italiane concernente un piano di frequenze terrestri per DVB-T e T-DAB nella banda VHF, concluso il 4 maggio 2018 Accordo tra la Svizzera e l'UE concernente il progetto «GEORISK» del programma Horizon 2020, concluso il 21 settembre 2018 Accordo tra la Svizzera e l'UE concernente il progetto «SOLAR-ERA.NET Cofund 2» del programma Horizon 2020, concluso il 6 aprile 2018

Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen o Dublino/Eurodac e altri accordi ad essi correlati 9.1 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2018) 674 definitivo per quanto concerne le specifiche tecniche ulteriori per il modello uniforme di visti e l'abrogazione della decisione C(2010) 319 definitiva, concluso il 14 marzo 2018 9.2 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania, concluso il 10 luglio 2018

3100 3101 3102

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3113 2951

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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

2952

Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento delegato (UE) n. 1042/2014 che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit, concluso il 16 agosto 2018 Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) n. 1048/2014 che definisce le misure di informazione e pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo per la sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2015/1973 che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo per la sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2017/207 relativo al quadro comune di monitoraggio e valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo per la sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/377 che stabilisce i modelli dei documenti richiesti per il pagamento del saldo annuale a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo per la sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/840 sui controlli effettuati dalle autorità responsabili ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo per la sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2014 che stabilisce i modelli per le relazioni annuali e finali di esecuzione a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo per la sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018

3114

3115

3116

3117

3118

3119

3120

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9.10 Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 2015/378 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 514/2014 per quanto riguarda l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità, concluso il 16 agosto 2018 9.11 Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1977 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 9.12 Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/646 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità, concluso il 16 agosto 2018 9.13 Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 che stabilisce i modelli per i programmi nazionali e i termini e le condizioni del sistema di scambio elettronico di dati a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 9.14 Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2014 che definisce le procedure di rendicontazione e altre modalità pratiche relative al finanziamento del sostegno operativo ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, concluso il 16 agosto 2018 9.15 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2016) 2843 finale concernente l'adozione del programma di lavoro 2016 ed il finanziameto delle azioni dell'Unione e dell'aiuto d'emergenza nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 9.16 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2014) 5650 finale
concernente l'adozione del programma di lavoro 2014 ed il finanziamento di azioni dell'Unione e dell'aiuto d'emergenza nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018

3121

3122

3123

3124

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3126

3127

2953

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9.17 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2015) 9531 finale concernente l'adozione del programma di lavoro 2016 per l'attuazione ed il finanziamento dell'aiuto d'emergenza nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 9.18 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2015) 3413 finale concernente l'adozione del programma di lavoro 2015 ed il finanziamento delle azioni dell'Unione e dell'aiuto d'emergenza nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 9.19 Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1049/2014 che definisce le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali applicabili all'attuazione del Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 9.20 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2016) 1567 finale che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 9531 finale relativa all'adozione del programma di lavoro 2016 per l'attuazione e il finanziamento dell'assistenza emergenziale nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 9.21 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2017) 3046 finale relativa all'adozione del programma di lavoro 2017 ed al finanziamento dell'assistenza emergenziale nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 9.22 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2018) 4076 finale relativa all'adozione del programma di lavoro 2018 ed il finanziamento delle misure dell'Unione nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018 9.23 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2018) 6863 finale che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che devono presentare i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata in Bolivia, Ecuador, Pakistan e Corea del Sud, concluso il 22 novembre 2018 9.24 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di
esecuzione C(2018) 6862 finale che modifica la decisione di esecuzione C(2011) 5500 finale per quanto concerne il titolo e l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Arabia saudita, concluso il 22 novembre 2018

2954

3128

3129

3130

3131

3132

3133

3134

3135

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9.25 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1726 relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011, concluso il 14 dicembre 2018 9.26 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2018/1728 che integra il regolamento (UE) n. 515/2014 per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti supplementari a titolo del bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del sistema di ingressi/uscite, concluso il 20 dicembre 2018 9.27 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2018/1291 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit, concluso il 20 dicembre 2018 10 Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento 10.1 Dipartimento federale degli affari esteri 10.2 Dipartimento federale dell'interno 10.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia 10.4 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 10.5 Dipartimento federale delle finanze 10.6 Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 10.7 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

3136

3137

3138 3139 3139 3169 3170 3171 3172 3173 3187

2955

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Abbreviazioni AAD

AAS

AELS AIS OCHA BERS BIRS BM CE CEE CSI CERN CICR UNCTAD DSC DDIP DDPS DATEC DFAE DFI DFGP FAO

2956

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (Accordo di associazione a Dublino; RS 0.142.392.68) Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (Accordo di associazione a Schengen; RS 0.362.31) Associazione europea di libero scambio Associazione internazionale di sviluppo (International Development Association) Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (European Bank for Reconstruction and Development) Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (International Bank for Reconstruction and Development IBRD) Banca mondiale Comunità europea Comunità economica europea Comunità degli Stati indipendenti Organizzazione europea per la ricerca nucleare Comitato Internazionale della Croce Rossa Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (United Nations Conference on Trade and Development) Direzione dello sviluppo e della cooperazione Direzione del diritto internazionale pubblico Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento federale dell'interno Dipartimento federale di giustizia e polizia Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Food and Agricultural Organisation of the United Nations)

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FISCR FMI UNFPA UNHCHR IFC IGAD ITC LNA LM LAgr LCStr LSO LStr LPRI LOGA LRTV LTC OCSE OIF OIM OIT OMC IMO OMS ONG

Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) Fondo monetario internazionale Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (United Nations Population Fund) Alto commissariato dell'ONU per i diritti dell'uomo (United Nations High Commissioner for Human Rights) Società finanziaria internazionale (International Finance Corporation) Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Intergovernmental Authority on Development) Centro per il Commercio Internazionale (International Trade Center) Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0) Legge militare del 3 febbraio 1995 (RS 510.10) Legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1) Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01) Legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12) Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (RS 142.20; dal 1° gennaio 2019 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI ) Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (RS 420.1) Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010) Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (RS 784.40) Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10) Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (Organisation for Economic Co-Operation and Development) Organizzazione internazionale della Francofonia Organizzazione internazionale per le migrazioni Organizzazione internazionale del lavoro (International Labour Organisation) Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organisation) Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organisation) Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organisation) Organizzazione non governativa

2957

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ONU UNIDO UNOG OSCE NATO PAM PMI PNUS SECO SEFRI UE UNDPA UNDPKO UNESCO ACNUR UNICEF UNIDIR UNISDR UNITAR UNODA UNODC UNOPS UNRISD UNRWA

2958

Organizzazione delle Nazioni Unite (United Nations Organization) Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (United Nations Industrial Development Organisation) Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (North Atlantic Treaty Organisation) Programma alimentare mondiale (World Food Programme) Piccole e medie imprese Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (United Nations Development Programme) Segreteria di Stato dell'economia Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione Unione europea Dipartimento degli affari politici delle Nazioni Unite (United Nations Department of Political Affairs) Dipartimento delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace (United Nations Department of Peacekeeping Operations) Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees) Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (United Nations Children's Fund) Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (United Nations Institute for Disarmament Research) Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione dei disastri (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (United Nations Institute for Training and Research) Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (United Nations Office of Disarmament Affairs) Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (United Nations Office on Drugs and Crime) Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi ed i progetti (United Nations Office for Project Services) Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale (United Nations Research Institute for Social Development) Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)

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Rapporto 1

Introduzione

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), il nostro Collegio riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto menziona gli accordi conclusi nel 2018 che non sottostanno all'approvazione delle Camere federali e che la Svizzera ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato, approvato o ai quali ha aderito. Sono pure inclusi i trattati applicati provvisoriamente.

Il presente rapporto menziona inoltre, separatamente e in forma sinottica, le modifiche dei trattati esistenti concluse durante l'anno in rassegna. Tali modifiche (che possono assumere la forma di protocolli, scambi di note, scambi di lettere, decisioni di organi istituiti dai trattati quali le commissioni miste ecc.) devono altresì comparire nel rapporto in virtù dell'articolo 48a capoverso 2 LOGA, sempre che siano state concluse dal nostro Collegio, da un dipartimento, da un aggruppamento o da un ufficio nella propria competenza.

I trattati conclusi in copia in ambiti importanti (p. es. cooperazione allo sviluppo) sono classificati per tema e preceduti da un'introduzione che illustra il contesto politico in cui si iscrive la nostra azione nell'ambito in questione. I trattati di cooperazione allo sviluppo sono inoltre classificati in funzione dei messaggi del Consiglio federale su cui si fondano.

Nel presente rapporto figurano inoltre gli sviluppi dell'acquis di Schengen e di Dublino/Eurodac che abbiamo approvato in quanto trattati. Al fine di agevolare la lettura, sono classificati in un capitolo specifico (cap. 9).

Il rapporto del 1° giugno 20182 sui trattati internazionali conclusi nel 2017 non ha sollevato, nella sua discussione in Parlamento, alcuna critica sul suo contenuto né sulla sua forma. Tuttavia, nel 2017 abbiamo deciso di migliorarne la visione d'insieme con una presentazione leggermente modificata. Siccome questa presentazione ha dato soddisfazione, è stata mantenuta. Per le categorie che riuniscono un grande numero di trattati di natura assai tecnica, questi ultimi sono nuovamente enumerati all'interno di una tabella che ne illustra, in modo relativamente succinto, i partner, il contenuto, la data di conclusione e i costi, senza particolare menzione dei motivi che hanno portato alla loro conclusione, né delle modalità di entrata in vigore e di denuncia.

1 2

RS 172.010 FF 2018 3625

2959

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La seguente tabella illustra l'evoluzione quantitativa dei trattati, suddivisi secondo i capitoli del rapporto: Capitolo

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Trattati del DFAE Coesione Cooperazione con i Paesi dell'Est Cooperazione con i Paesi del Sud Aiuto umanitario Promozione civile della pace e sicurezza umana Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti Altri trattati internazionali del DFAE Trattati del DFI Trattati del DFGP Trattati del DDPS Trattati del DFF Trattati del DEFR Coesione Cooperazione con i Paesi dell'Est Cooperazione con i Paesi del Sud Altri trattati del DEFR Trattati del DATEC Schengen e Dublino/Eurodac

2.6 2.7 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 9 Totale

3 4 5

2016

2017

2018

0 23 (5)3 128 (6) 91 (3) 57 (2)

8 33 (3)4 149 (7) 104 (3) 64 (5)

0 30 (3)5 160 (5) 104 (8) 50

6

3

3

34

45 (2)

42

4 18 18 14

5 3 21 12

4 5 20 6

2 9 28 7 13 9

4 14 38 (3) 11 (2) 15 (1) 12

0 8 45 (12) 9 13 27

461

541

526

Le cifre tra parentesi indicano gli accordi del 2015 che non è stato possibile considerare nel rapporto del 2016 e che sono ora conteggiati nelle cifre del 2015.

Le cifre tra parentesi indicano gli accordi del 2016 che non è stato possibile considerare nel rapporto del 2017 e che sono ora conteggiati nelle cifre del 2016.

Le cifre tra parentesi indicano gli accordi del 2017 che non è stato possibile considerare nel rapporto del 2018 e che sono ora conteggiati nelle cifre del 2017.

2960

FF 2019

Modifiche di trattati Capitolo

2016

2017

2018

209 (11)

10.1

DFAE

177 (7)

172 (8)

10.2

DFI

2

0

2

10.3

DFGP

7

3

4

10.4

DDPS

2

6

3

10.5

DFF

10.6

DEFR

10.7

DATEC

Totale

6

4

3

107

78 (9)

75

19

23 (2)

14

352

291

273

Sulla base del rapporto, il Parlamento può esaminare, per ogni trattato e per ogni emendamento di trattato concluso, se rientrano effettivamente nella nostra competenza. Qualora ritenga che, in virtù della legge, detta conclusione non rientri nella competenza esclusiva del Consiglio federale ma necessiti dell'approvazione del Parlamento, quest'ultimo può incaricarci, mediante una mozione, di sottoporglielo successivamente affinché lo esamini secondo la procedura ordinaria. Il nostro Collegio ha pertanto la possibilità di presentare per approvazione il trattato o l'emendamento all'Assemblea federale nell'ambito di un messaggio separato o di denunciarli per la scadenza più vicina, sempre che siano ancora in vigore. L'approvazione a posteriori di un trattato da parte dell'Assemblea federale non comporta la sospensione della sua applicazione. Il trattato in questione rimane applicabile durante la procedura parlamentare. Nel caso in cui il trattato non sia approvato, il nostro Collegio deve denunciarlo per la scadenza più vicina.

Il rapporto è articolato in linea di massima in funzione delle competenze materiali di ogni dipartimento e dei suoi uffici o servizi competenti. La parte che illustra i nuovi trattati conclusi è strutturata nel modo seguente: 1)

per le categorie che comprendono un grande numero di trattati, sotto forma di tabelle, indipendenti in funzione delle base legale della conclusione, che ne illustrano, in modo relativamente succinto, i partner, il contenuto, la data di conclusione e i costi; e

2)

per le altre categorie, secondo la struttura seguente: A. Contenuto: breve presentazione del contenuto del trattato.

B. Motivi: esposizione dei motivi che hanno portato alla conclusione del trattato.

C. Ripercussioni finanziarie: indicazione dei costi derivanti dall'attuazione del trattato. Per i trattati nel settore della cooperazione allo sviluppo viene precisato se i fondi utilizzati fanno parte dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

2961

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D.

E.

2962

Base legale: indicazione della base legale su cui si fonda la competenza di concludere il trattato del Consiglio federale, dell'aggruppamento o dell'ufficio.

Entrata in vigore e modalità di denuncia: indicazione dell'entrata in vigore del trattato (che non corrisponde necessariamente alla data della sua conclusione), eventualmente della durata di validità o delle possibilità di denuncia.

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2

Dipartimento federale degli affari esteri

2.1

Messaggio del 15 dicembre 20066 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata, messaggio del 5 giugno 20097 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata e messaggio del 28 maggio 20148 concernente il contributo della Svizzera a favore della Croazia per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata Introduzione

Il contributo svizzero all'Unione europea allargata è finalizzato a ridurre le disparità economiche e sociali tra i vecchi e i nuovi Stati membri dell'UE. L'integrazione dei tredici nuovi Stati membri (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Malta, Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia) nella struttura comunitaria europea contribuisce considerevolmente a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Anche la Svizzera ne trae beneficio ed è per questo motivo che si è impegnata a dare il proprio contributo all'integrazione dei nuovi Stati membri dell'UE. I fondi a favore dei dieci Paesi che hanno aderito all'UE nel 2004 (dieci Paesi UE) sono stati impegnati completamente fino alla seconda metà del 2012, quelli per la Bulgaria e la Romania fino alla fine del 2014 e quelli per la Croazia fino alla prima metà del 2017. Il 14 giugno 2017 è terminato il periodo decennale di applicazione del contributo ai dieci Paesi UE. La cooperazione con la Bulgaria e la Romania continua fino al 2019, quella con la Croazia fino al 2024. Il contributo all'allargamento è attuato congiuntamente dalla DSC e dalla SECO. La DSC lavora principalmente nei settori dello sviluppo regionale, della sicurezza alle frontiere, delle riforme giudiziarie, della salute, della ricerca e della formazione, della biodiversità e del sostegno finanziario delle ONG. La SECO si concentra su risanamento e modernizzazione delle infrastrutture di base (energia, acqua potabile, rifiuti e trasporti), nonché sulla promozione del settore privato e del commercio, mettendo in particolare l'accento sulle piccole e medie imprese.

L'attuazione del contributo a favore della Croazia continua fino al 2024. Anche se nel 2018 non vi sono stati nuovi accordi, sono state concluse modifiche di accordi esistenti. La presente introduzione è stata mantenuta da allora.

6 7 8

FF 2007 453 FF 2009 4197 FF 2014 3525

2963

FF 2019

2.2

Credito-quadro per la continuazione del finanziamento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI 2017­20209 Introduzione

La cooperazione alla transizione sostiene gli Stati dell'Europa dell'Est nel loro cammino verso sistemi imperniati sulla democrazia e sull'economia di mercato. Si tratta dei seguenti Paesi: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Serbia, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, Ucraina, Moldavia e le regioni del Caucaso meridionale (Georgia, Armenia, Azerbaigian). Tutti questi Paesi provengono da un passato comunista. L'obiettivo della transizione si riferisce a questa circostanza nonché al cambiamento sociale ed economico perseguito dopo la caduta del Muro di Berlino. La volontà degli Stati di attuare riforme è un presupposto importante dell'aiuto alla transizione. Il sostegno alle riforme dev'essere funzionale alle capacità dei Paesi e attivare le forme di aiuto più adatte a tal fine. In questo contesto la cooperazione con le organizzazioni multilaterali acquista maggior peso.

La cooperazione alla transizione intende intensificare gli sforzi anche nella lotta alla corruzione. La cooperazione alla transizione si concentra su vari temi. La SECO e la DSC si occupano di 1) governance (incluso lo Stato di diritto), istituzioni e decentramento, 2) lavoro e sviluppo economico, 3) infrastruttura, cambiamento climatico e risorse idriche, 4) sanità (solo la DSC). L'attuazione include sempre il contributo per la riduzione delle cause di conflitto e, per quanto possibile, quello per gestire le sfide legate alla migrazione.

9

FF 2016 2005

2964

FF 2019

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 201610 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est Aiuto pubblico allo sviluppo N°

Parte contraente

Oggetto

1.

Albania

Creazione d'impieghi per i giovani: 23.03.2018 progetto innovativo Risi Albania

8,15 milioni di franchi

2.

Albania

Programma di decentralizzazione e di sviluppo locale

23.03.2018

1,5 milione di franchi

3.

Albania

Statistiche locali solide in Albania (SALSTAT)

19.12.2018

1,698 milione di franchi

4.

Kirghizistan

Gestione e prevenzione efficaci delle malattie non trasmissibili

06.03.2018

4,31 milioni di franchi

5.

Kosovo

Programma di sostegno per l'approvvigionamento idrico e sanitario in zone rurali, fase VI (uscita)

13.07.2018

7,1 milioni di franchi

6.

Macedonia del Nord

Programma di sostegno al Parlamento

20.02.2018

350 000 franchi

7.

Macedonia del Nord

Formazione professionale in Macedonia del Nord, fase 1

19.10.2018

6,407 milioni di franchi

8.

Moldavia

Sostegno alla riforma dei servizi di salute mentale in Moldavia

28.11.2018

3,199 milioni di franchi

9.

Serbia

Sostegno per migliorare l'inclusione sociale in Serbia

18.04.2018

4,5 milioni di franchi

10.

Serbia

Sostegno allo sviluppo e all'attuazione di un modello nazionale di formazione duale

30.04.2018

954 550 franchi

11.

Svezia

Rafforzamento delle associazioni di municipalità e città in Bosnia ed Erzegovina

12.02.2018

2,042 milioni di franchi

12.

Ucraina

Partenariato pubblico-privato a favore di una migliore formazione nel settore dell'idraulica

20.11.2018

522 098 franchi

13.

UNHCHR

Missione delle Nazioni Unite di monitoraggio dei diritti umani in Ucraina

03.12.2018

1 milione di dollari americani

14.

UN Women

Responsabilizzazione economica 13.08.2018 delle donne nel Caucaso meridionale

2,845 milioni di dollari americani

10

Data di conclusione

Costi

RS 974.1

2965

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

15.

UN Women

Promozione di strategie e di budget sensibili ai generi: verso una governance trasparente, inclusiva e responsabile in ERJ Macedonia del Nord

08.10.2018

1 999 milioni di dollari americani

16.

OSCE

Sostegno al Parlamento e all'educazione civica in Albania ­ fase iniziale

28.03.218

130 000 euro

17.

OSCE

Sostegno al Parlamento e all'educazione civica in Albania

15.11.2018

2,299 milioni di euro

18.

OSCE

Sostegno all'Accademia dell'OSCE 13.12.2017 a Biskek, Kirghizistan

430 000 franchi

19.

PNUS

Contributo a un miglioramento 01.02.2017 dei mezzi di sussistenza e della sicurezza alimentare nelle zone più colpite dalla catastrofe ecologica del lago di Aral grazie a una gestione più efficace dell'acqua

120 000 dollari americani

20.

PNUS

Rapporto nazionale 2018 sullo sviluppo umano: inclusione sociale in Bosnia ed Erzegovina

19.12.2017

200 000 dollari americani

21.

PNUS

Valutazione del meccanismo di coordinamento dei donatori in Bosnia ed Erzegovina

18.06.2018

51 040 dollari americani

22.

PNUS

Miglioramento della formazione agricola in Georgia

11.09.2018

6,052 milioni di dollari americani

23.

PNUS

Rafforzamento delle capacità della Georgia in materia di adattamento ai cambiamenti climatici

28.11.2018

5 milioni di dollari americani

24.

PNUS

Creazione di possibilità di impiego per tutti

03.12.2018

5,1 milioni di dollari americani

25.

PNUS

Buongoverno e impegno cittadino nell'Ucraina orientale

05.12.2018

2 milioni di dollari americani

26.

PNUS

Programma comune delle Nazioni 11.12.2018 Unite per la riduzione dei rischi di catastrofe a favore dello sviluppo sostenibile in Bosnia ed Erzegovina

2,4 milioni di dollari americani

27.

PNUS

Patti territoriali per l'impiego / 14.12.2018 Sviluppo delle competenze per l'impiego ­ fase di consolidamento

2,5 milioni di franchi

28.

UNESCO

Progetto di gestione delle trasformazioni sociali

20 000 dollari americani

2966

01.05.2018

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

29.

UNICEF

Contributo alla sesta inchiesta 29.05.2018 rappresentativa a indicatori multipli in soggetti di realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio in Georgia

60 000 dollari americani

30.

UNICEF

Sostegno alla riforma per minorenni in Bosnia ed Erzegovina, fase 3

2,5 milioni di dollari americani

14.06.2018

Costi

2967

FF 2019

2.3

Credito quadro Cooperazione tecnica e aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo11 Introduzione

La cooperazione internazionale svizzera mira in primo luogo a favorire uno sviluppo sostenibile mondiale che consenta di ridurre la povertà e i rischi globali. La cooperazione allo sviluppo della DSC concentra i propri sforzi nelle regioni del mondo più povere in Africa, Asia, America latina e nel Medio Oriente. Sostiene gli sforzi dei Paesi poveri e fragili e delle loro popolazioni nel superare i loro problemi di povertà e di sviluppo avvalendosi dei suoi diversi strumenti complementari di politica estera.

Questo impegno in contesti fragili viene intensificato poiché è necessario superare e prevenire conflitti o crisi in modo da stabilizzare gli Stati e le regioni a lungo termine e garantirne lo sviluppo. I programmi di sviluppo realizzati dalla DSC si concentrano sui temi seguenti: 1. trasformazione dei conflitti e resistenza alle crisi, 2. sanità, 3. risorse idriche, 4. istruzione elementare e formazione professionale, 5. agricoltura e sicurezza alimentare, 6. settore privato e servizi finanziari, 7. riforma dello Stato, amministrazione locale e partecipazione dei cittadini, 8. mutamenti climatici, 9. migrazione. Governance e disparità tra i sessi vengono affrontati in tutti i programmi in modo trasversale. Con programmi globali tematici si intende contribuire in modo mirato a ridurre i rischi globali. La Svizzera partecipa inoltre al finanziamento di organizzazioni multilaterali per lo sviluppo che promuovono al meglio i suoi obiettivi e interessi nella lotta alla povertà e all'ingiustizia nei Paesi in sviluppo e si impegna attivamente in seno agli organi direttivi e di vigilanza di tali organizzazioni.

11

FF 2016 2005

2968

FF 2019

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 197612 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali Aiuto pubblico allo sviluppo N°

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

1.

Afghanistan

Accordo quadro Cooperazione e aiuto umanitario (nota svizzera del 18 maggio 2018)

06.03.2018

­

2.

Benin

Programma di appoggio all'avvoca- 22.05.2018 tura delle organizzazioni mantello socio-professionali agricole

2,5 milioni di franchi

3.

Benin

Imprenditorialità strategiche per opportunità di investimento rafforzate (ESPOIR)

5,8 milioni di franchi

4.

Benin

Riforma del Ministero degli affari 13.06.2018 esteri e della cooperazione ­ Messa a disposizione dell'esperta internazionale Danielle Loff-Fernandes

45 000 franchi

5.

Benin

Programma di sviluppo delle infrastrutture economiche e commerciali nel Benin

28.06.2018

10 milioni di franchi

6.

Benin

Programma di mense scolastiche

13.12.2018

2 milioni di franchi

7.

Benin

Programma di sostegno ai fondi nazionali di sviluppo del settore agricolo

13.12.2018

9,75 milioni di franchi

8.

Bolivia

Certificazione delle competenze nell'ambito del progetto di formazione professionale

13.04.2018

38 434 franchi

9.

Bolivia

Accordo di cooperazione con il Ministero della pianificazione dello sviluppo

02.08.2018

83,3 milioni di franchi

10.

Bolivia

Accordo quadro nel settore della certificazione / formazione professionale per gli anni 2018­2022

08.11.2018

1,497 milione di franchi

11.

Bolivia

Accordo quadro 2018­2021 volto 04.12.2018 a rafforzare e ad ampliare il ricordo alla conciliazione delle istanze giudiziarie e i servizi di giustizia connessi

803 767 franchi

12.

Burkina Faso

Programma di sostegno alla gestio- 05.10.2018 ne decentralizzata e alla partecipazione dei cittadini, fase 2

20 milioni di franchi

12

22.05.2018

RS 974.0

2969

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

13.

Burundi

Programma psico-sociale regionale 25.10.2018 (Burundi, Ruanda, Sud-Kivu), fase III

2,667 milioni di franchi

14.

Cuba

Progetto volto a rafforzare un sistema di innovazioni agricole nello sviluppo locale, fase 2

30.04.2018

2,9 milioni di franchi

15.

Cuba

Progetto di sostegno all'agricoltura sostenibile a Cuba, fase 2

17.05.2018

2,445 milioni di franchi

16.

Cuba

Progetto volto a incoraggiare il ricorso alla biomassa come fonte di energia rinnovabile nelle zone rurali, fase 3

30.05.2018

3,68 milioni di franchi

17.

Cuba

Modello di gestione partecipativa locale messo in atto dall'Ufficio dello storico dell'Avana e la rete dell'Ufficio dello storico e del curatore delle capitali culturali cubane, fase 2

04.06.2018

2,5 milioni di franchi

18.

Danimarca

Programma di sviluppo regionale e protezione per il Medio Oriente II

09.12.2018

5 milioni di franchi

19.

Stati Uniti

Cooperazione volta a sostenere le elezioni in Mali nel 2018

26.09.2018

1,2 milione di franchi

20.

Honduras

Formazione professionale per i giovani dei ceti poveri

15.06.2018

6,3 milioni di dollari americani

21.

Giordania

Promozione del lavoro dignitoso negli atelier di taglio della pietra a Sahab

28.03.2018

310 178 franchi

22.

Kenia

Distretto amministrativo di Wajir, Dipartimento dell'agricoltura, dell'allevamento e della pesca: Rafforzare il settore dell'allevamento in zone aride e semiaride nei distretti amministrativi

18.12.2018

241 299 franchi

23.

Laos

Contributo alla tavola rotonda 2018 29.11.2018

35 088 dollari americani

24.

Laos

Progetto di governance fondiaria nella regione del Mekong

10.12.2018

10,2 milioni di dollari americani

25.

Mali

Programma di sostegno al Dispositivo nazionale di sicurezza alimentare, fase I

20.10.2018

5,5 milioni di franchi

26.

Messico

Contributo al terzo incontro del gruppo di amici di Monterrey

12.03.2018

40 000 dollari americani

2970

Data di conclusione

Costi

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

27.

Mongolia

Gestione della segreteria del polo di conoscenze nello sfruttamento minerario artigianale e su piccola scala

01.03.2018

43 781 franchi

28.

Mongolia

Miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro nonché della protezione sociale nello sfruttamento minerario artigianale e su piccola scala

23.03.2018

38 200 franchi

29.

Mongolia

Rafforzamento delle capacità nello sfruttamento minerario artigianale e su piccola scala, nel distretto di Selenge

28.03.2018

8 829 franchi

30.

Mongolia

Miglioramento delle capacità 29.03.2018 nello sfruttamento minerario artigianale e su piccola scala, della qualità del servizio pubblico e dei reinserimenti semplici cofinanziati, nel distretto di Bayankhongor

22 223 franchi

31.

Mongolia

Miglioramento delle capacità 30.03.2018 nello sfruttamento minerario artigianale e su piccola scala, della qualità del servizio pubblico e dei reinserimenti semplici cofinanziati, nel distretto di Govi-Altai

20 662 franchi

32.

Mongolia

Sviluppo della responsabilità ambientale nello sfruttamento minerario artigianale e su piccola scala

02.04.2018

52 036 franchi

33.

Mongolia

Miglioramento delle capacità nello sfruttamento minerario artigianale e su piccola scala e della qualità del servizio pubblico, nel distretto di Uvs

02.04.2018

12 909 franchi

34.

Mongolia

Migliorameno delle capacità nello sfruttamento minerario artigianale e su piccola scala e della qualità del servizio pubblico, nel distretto di Khentii

02.04.2018

9 183 franchi

35.

Mongolia

Rafforzamento delle capacità nello sfruttamento minerario artigianale e su piccola scala e della qualità del servizio pubblico, nel distretto di Dundgobi

02.04.2018

7 174 franchi

36.

Mongolia

Miglioramento delle capacità nello sfruttamento minerario artigianale e su piccola scala e della qualità del servizio pubblico, nel distretto di Umnugovi

05.04.2018

9 398 franchi

2971

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

37.

Mongolia

Miglioramento delle capacità nello sfruttamento minerario artigianale e su piccola scala e della qualità del servizio pubblico, nel distretto di Bayan-Ulgii

05.04.2018

7 740 franchi

38.

Mongolia

Miglioramento delle capacità nello sfruttamento minerario artigianale e su piccola scala e della qualità del servizio pubblico, nel distretto di Khovd

10.04.2018

8 849 franchi

39.

Mongolia

Sostegno umanitario in seguito alle inondazioni nella regione del Bayan-Ôlgii

15.08.2018

4 057 franchi

40.

Mozambico

Finanziamento delle attività di sostegno all'attuazione del programma di governance, dell'approvvigionamento idrico e del risanamento nonché di promozione della salute nella provincia di Niassa

30.11.2017

1,435 milione di franchi

41.

Mozambico

Contributo al progetto di messa a disposizione di uno specialista in economia della salute

25.01.2018

30 000 franchi

42.

Mozambico

Sostegno al processo volto a instaurare una pace duratura in Mozambico

12.02.2018

5,656 milioni di franchi

43.

Mozambico

Accordo concernente la cooperazio- 28.02.2018 ne internazionale (nota svizzera dell'11 giugno 2018)

­

44.

Mozambico/ Irlanda

Contributo a un fondo comune 06.12.2018 volto a garantire il finanziamento del processo di pace in Mozambico

180 000 euro

45.

Nepal

Progetto Migrazione più sicura, fase III

05.09.2018

18,120 milioni di franchi

46.

Nepal

Diritti dei migranti e lavoro dignitoso

26.09.2018

1,399 milione di franchi

47.

Nicaragua

Costruzione di un sistema di evacuazione delle acque di scarico a La Dalia

10.10.2017

1,348 milione di dollari americani

48.

Nicaragua

Osservazione delle elezioni regionale in Nicaragua da parte dell'Organizzazione degli Stati americani

19.10.2017

95 000 dollari americani

2972

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

49.

Nicaragua

Miglioramento delle capacità organizzative e della produttività dei piccoli produttori di cacao nel Triangulo Minero

10.04.2018

4,845 milioni di franchi

50.

Nicaragua

Gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti incaricato di indagare sulle violazioni dei diritti umani durante la crisi politica

05.07.2018

200 000 dollari americani

51.

Nigeria

Consolidamento dell'architettura di coordinamento della migrazione in Nigeria, fase II

01.11.2018

415 416 dollari americani

52.

Pakistan

Fondo nazionale di gestione dei rischi di catastrofi

16.07.2018

1,5 milione di dollari americani

53.

Paesi Bassi

Accordo di cooperazione nell'ambito del progetto «Benin Business»

09.04.2018

­

54.

Ruanda

Programma di sostegno del sistema sanitario dei Grandi Laghi, Ruanda

20.04.2018

778 210 franchi

55.

Somalia

Fondo fiduciario speciale costituito da diversi partner delle Nazioni Unite per la Somalia

01.10.2018

9 milioni di franchi

56.

Ciad

Formazione, inserimento dei giovani in Ciad

13.11.2017

1,82 milione di franchi

57.

Ciad

Programma di sostegno per la cartografia e gestione delle risorse idriche del Ciad

10.04.2018

7,49 milioni di franchi

58.

Ciad

Programma di costituzione del settore delle sementi, fase 2

30.04.2018

6 milioni di franchi

59.

Ciad

Consolidamento dell'allevamento pastorale, fase 2

29.06.2018

9,5 milioni di franchi

60.

Ciad

Promozione della qualità dell'educazione di base in Ciad, fase 3

29.06.2018

9,885 milioni di franchi

61.

Ciad

Programma di sostegno ai distretti sanitari del Ciad, fase 2

16.11.2018

12,85 milioni di franchi

62.

Ciad

Gestione delle acque meteoriche nel Sahel ciadiano, fase 3

16.11.2018

5,841 milioni di franchi

63.

Germania, Austria, Liechtenstein

Progetto del Comitato dei Paesi donatori Formazione professionale duale

11.10.2018

640 000 franchi

2973

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

64.

AfricaSeeds Organizzazione per le sementi intergovernativa dell'UA

Progetto di creazione di un portale per le conoscenze sulle sementi

24.07.2018

125 000 dollari americani

65.

ASEAN

Contributo al seminario di consultazione ASEAN-Svizzera sull'insegnamento e la formazione tecnica e professionale

08.02.2018

39 400 dollari americani

66.

ASEAN

Contributo al Forum multipartitico «Responsabilità sociale delle imprese per una migrazione di manodopera sicura in seno all'ASEAN», 19­20 settembre, Manila, Filippine

15.08.2018

75 600 dollari americani

67.

Ufficio di Riorientamento del sistema coordinamento dei coordinatori residenti delle attività delle Nazioni Unite di sviluppo dell'ONU

10.12.2018

9,4 milioni di franchi

68.

BIRD

Contributo al fondo per i rischi climatici e i sistemi di allarme rapido

19.11.2018

9 milioni di franchi

69.

BIRD

Contributo alla terza rata del Fondo biocarbone

13.12.2018

3 milioni di franchi

70.

BIRD/AID

Contributo al fondo multidonatori destinato al Gruppo consultivo di assistenza ai più poveri

26.02.2018

750 000 franchi

71.

BIRD/AID

Contributo al fondo fiduciario multidonatori «2030 Water Resources Group»

25.09.2018

3 milioni di dollari americani

72.

BIRD/AID

Fondo fiduciario tematico multi05.12.2018 donatori per il sostegno della formazione dello Stato e la stabilizzazione della pace

3 milioni di franchi

73.

BIRD/AID/ IFC

Contributo all'Iniziativa per paesaggi forestali sostenibili del Fondo biocarbone

13.12.2018

7 milioni di franchi

74.

BM

Assistenza tecnica al processo di restituzione dei fondi al Nigeria

27.07.2018

1,476 milione di dollari americani

75.

Centro di insegnamento superiore e di ricerca in agricoltura tropicale

Adeguamento dell'agricoltura al cambiamento climatico grazie all'approvvigionamento idrico in Nicaragua

07.12.2018

6,5 milioni di dollari americani

2974

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

76.

CICR

Pubblicazione del rapporto dell'isti- 23.03.2018 tuto dell'ASEAN per la pace e la riconciliazione, colloquio sul diritto internazionale umanitario

9 500 dollari americani

77.

Coalizione internazionale per la terra

Iniziativa Land Matrix, fase 3: Dati aperti per la trasparenza e la responsabilità in materia di terre e di investimento

03.12.2018

1,2 milione di dollari americani

78.

Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS)

Programma regionale di investimenti a favore dell'allevamento nei Paesi costieri dell'ECOWAS nell'ambito dell'attuazione della politica agricola 2025 dell'ECOWAS e del programma regionale di investimento agricolo e di sicurezza alimentare e nutrizionale 2016­2020

25.07.2018

2,996 milioni di franchi

79.

Commissione economica dell'ONU per l'Europa

Sostegno alla realizzazione di un atelier di alto rango sul finanziamento dello sviluppo di bacini idrografici transfrontalieri

13.11.2018

30 000 dollari americani

80.

Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL)

Sostegno per la partecipazione dei Paesi in sviluppo al gruppo di lavoro III dell'UNCITRAL sulla riforma della composizione delle controversie tra investitori e Stati

27.04.2018

6000 euro

81.

Dipartimento per gli affari economici delle Nazioni Unite (UN DESA)

Risoluzione 71/243 dell'Assemblea 12.12.2017 generale sull'esame quadriennale completo delle operazioni di sviluppo: sostegno fuori preventivo versato dalla Svizzera all'UN DESA per il controllo, l'ulteriore analisi e l'allestimento di rapporti

300 000 franchi

82.

Dipartimento degli affari economici e sociali dell'ONU (ECOSOC)

Sostegno ai Paesi meno sviluppati in vista della loro partecipazione al forum dell'ECOSOC sul finanziamento dello sviluppo

09.04.2018

50 000 dollari americani

83.

UNDPA

Traduzione del piano di azione sul ruolo dei capi religiosi

12.11.2018

23 234 dollari americani

84.

FAO

Sostegno al Simposio internaziona- 25.04.2018 le sull'agroecologia per la sicurezza alimentare e l'alimentazione equilibrata

75 000 franchi

2975

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

85.

FAO

Giovani specialisti per lo sviluppo agricolo

25.06.2018

482 000 dollari americani

86.

FAO

Misure urgenti per migliorare la 19.07.2018 resilienza dei gruppi di popolazione minacciati nelle regioni ad alto rischio del Burkina Faso

1,3 milione di dollari americani

87.

FAO

Contributo al progetto di sostegno per la riduzione delle perdite postraccolto (fase II) in Etiopia

31.08.2018

2,9 milioni di franchi

88.

FAO

Contributo a una riunione di partenariato multipartitico sull'Agenda globale per l'allevamento sostenibile in Mongolia

11.09.2018

50 000 dollari americani

89.

FAO

Azione di promozione dell'informa- 06.12.2018 zione e della resilienza in Somalia

800 000 franchi

90.

FIAN Interna- Rafforzamento della coerenza delle 05.02.2018 tional (Rete norme e legislazioni internazionali d'informazione relative al diritto all'alimentazione e di azione per il diritto all'alimentazione)

1,636 milione di euro

91.

FIDA

Contributo al progetto di fornitura di un aiuto finanziario per il processo del Forum degli agricoltori (2018­2022)

800 000 dollari americani

92.

FNUAP

Conferenza regionale per l'Appello 26.06.2018 all'azione di Nairobi ­ Educazione 2030 in Africa

19 750 dollari americani

93.

FNUAP

Programma comune delle Nazioni Unite ­ Prevenzione e intervento dinanzi alla violenza sessista

150 000 dollari americani

94.

FNUAP

Contributo alle risorse ordinarie del 30.11.2018 FNUAP per il periodo 2018­2020

95.

Fondo ONU Sostegno alla formulazione del 06.03.2018 per lo sviluppo Programma di sostegno al rafforzadi capitali mento del dispositivo nazionale di sicurezza alimentare in Mali

32 400 dollari americani

96.

Fondo fiduciario mondiale per la diversità delle colture

Contributo volto a preservare il fondo di dotazione per le colture allo scopo di salvaguardare la diversità vegetale

04.12.2018

2 milioni di franchi

97.

UNHCHR

Promozione e protezione dei diritti umani nel Territorio palestinese occupato

26.02.2018

520 000 franchi

2976

03.09.2018

02.10.2018

48 milioni di franchi

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

98.

UNHCHR

Contributo al progetto della com20.03.2018 missione sulla sicurezza alimentare mondiale volto a rafforzare la sua visibilità nonché il diritto all'alimentazione

145 000 dollari americani

99.

UNHCHR

Contributo per il 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in Cambogia

13.11.2018

21 000 dollari americani

100.

UNHCHR

Progetto di monitoraggio, di documentazione e di rapporto sulla situazione dei diritti umani in Nicaragua

05.12.2018

400 000 dollari americani

101.

UNHCHR

Contributo senza una destinazione specifica versato all'UNHCHR in vista della promozione e della protezione dei diritti umani nel Territorio palestinese occupato

07.12.2018

1,6 milione di franchi

102.

UNHCHR

Contributo non vincolato all'UNHCHR per il periodo 2018­2019

13.12.2018

1,25 milione di franchi

103.

IGAD

Programma di partenariato tra l'IGAD e la FAO sulla resilienza alla siccità a favore delle comunità pastorali

15.08.2018

6 milioni di dollari americani

104.

IGAD

Miglioramento della gestione nel 15.10.2018 settore della migrazione, per migrazioni sicure, ordinate e regolari

2,4 milioni di dollari americani

105.

Nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa

Sostegno all'Agenzia di panificazione e di coordinamento nell'ambito dell'iniziativa del Partenariato mondiale sui risultati e la responsabilità reciproca

29.03.2018

162 000 dollari americani

106.

OCSE

Piano di azione mondiale di Città del Capo sui dati relativi allo sviluppo sostenibile

05.10.2018

80 581 euro

107.

OCSE

Programma del Comitato di aiuto allo sviluppo contro i flussi finanziari illeciti 2018­2021

05.11.2018

919 966 franchi

108.

OCSE

Contributo alla riforma del clima degli investimenti al Myanmar

29.11.2018

136 000 euro

109.

UNODC

Contributo all'incontro internazionale di esperti «Addis 2»

16.11.2018

200 000 dollari americani

110.

OIM

Consultazioni nazionali in merito al Patto mondiale

07.08.2018

30 000 franchi

2977

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

111.

OIM

Sostegno alle attività del Forum mondiale su migrazione e sviluppo nel 2018

24.09.2018

250 000 dollari americani

112.

OIM

Sviluppo del sistema di integrità del reclutamento internazionale, fase II

23.10.2018

1,943 milioni di dollari americani

113.

OIM

Inchiesta sulle intenzioni degli sfollati che fuggono da un conflitto in Etiopia; ricerca di una soluzione duratura

12.12.2018

150 000 franchi

114.

OIT

Valutazione del valore aggiunto 24.04.2018 della microassicurazione tenuto conto dello sviluppo della microassicurazione contro le catastrofi in America centrale

48 000 dollari americani

115.

OIT

Sostegno al piano di azione dell'Associazione dell'Asia del sud di cooperazione regionale sulle migrazioni di manodopera

09.08.2018

84 750 dollari americani

116.

OIT

Programma integrato sul reclutamento equo, fase II

08.11.2018

4,01 milioni di dollari americani

117.

OIT

Contributo al progetto di corsi regionali di formazione su un tirocinio di qualità per la regione Asia-Pacifico

16.11.2018

25 000 dollari americani

118.

OIT

Strumenti per tirocini di qualità, volume II per il 2019

07.12.2018

100 000 franchi

119.

OIT

Applicazione di una politica di promozione del lavoro dignitoso per i migranti

12.12.2018

3,994 milioni di dollari

120.

OMS

Contributo alle operazioni dell'ufficio di coordinamento della rete iniziativa per la salute

01.04.2018

2,1 milioni di franchi

121.

OMS

Esame intermedio del piano strategico del settore sanitario per il periodo 2014­2019 in Mozambico

22.10.2018

60 000 franchi

122.

OMS

Supplemento al British Medical Journal sulle malattie non trasmissibili

30.10.2018

30 800 dollari americani

123.

OMS

Assemblea generale del Meccanismo mondiale di coordinamento per la lotta contro le malattie non trasmissibili dell'OMS

14.11.2018

119 890 dollari americani

2978

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

124.

OMS

Progetto di promozione della definizione delle priorità fondate su dati affidabili per la ricerca e lo sviluppo mondiali in materia di prodotti sanitari contro le malattie trascurate legate alla povertà

29.11.2018

692 973 dollari americani

125.

OMS

Rafforzamento dei sistemi di regolamentazione

03.12.2018

3,543 milioni di dollari americani

126.

OMS

Rafforzamento della responsabilità in materia di salute delle donne, dei bambini e degli adolescenti

06.12.2018

1,905 milione di dollari americani

127.

OMS

Sostegno al programma di gestione 06.12.2018 delle situazioni di emergenza umanitaria dell'OMS per il periodo 2018­2023 ­ Territorio palestinese occupato

1,5 milione di franchi

128.

Gabinetto del Segretario generale delle Nazioni Unite

Contributo al progetto per accelera- 27.07.2018 re la svolta mondiale verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo

300 000 dollari americani

129.

UNIDO

PROCACAO fase 2 ­ componenti dell'assistenza tecnica, Nicaragua

12.11.2018

1,995 milione di dollari americani

130.

UN Women

Contributo alle risorse ordinarie dell'UN Women per il periodo 2018­2021

11.10.2018

4,8 milioni di franchi

131.

UN Women

Campagna Tutti uniti per porre fine alla violenza contro le donne: 16 giorni di mobilitazione contro le violenze di genere

14.11.2018

32 900 franchi

132.

UN-Habitat

Programma per la sicurezza urbana in Afghanistan

30.04.2018

6,3 milioni di franchi

133.

UN-Habitat

Rete mondiale degli strumenti fondiari: transizione tra la fase 2 e la fase 3

08.06.2018

100 000 dollari americani

134.

UN-Habitat

Sostegno alle autorità palestinesi 10.06.2018 per trasmettere compiti di pianificazione alle comunità minacciate di essere spostate nell'area C (controllata da Israele) in Cisgiordania: il caso di Khirbet Abdallah Al Yunis, Jenin

85 000 dollari americani

135.

UN-Habitat

Partenariato nell'ambito della rete mondiale sulla proprietà fondiaria, fase III del programma

1,5 milione di franchi

07.12.2018

2979

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

136.

PAM

Fornitura di un'assistenza alimenta- 06.08.2018 re e nutrizionale adeguata alle economie domestiche indigenti colpite dall'insicurezza alimentare e nutrizionale prima e durante la stagione secca nel Burkina Faso

650 000 dollari americani

137.

PAM

Budget 2018: Territorio palestinese 05.12.2018 occupato ­ piano strategico

1 milione di franchi

138.

PNUS

Impiego dei giovani e delle donne a Gaza

14.06.2018

1,2 milione di franchi

139.

PNUS

Programma di sostegno strategico

10.07.2018

500 000 dollari americani

140.

PNUS

Sostegno nell'ambito delle elezioni 31.07.2018 parlamentari in Bangladesh

700 000 franchi

141.

PNUS

Contributo alle risorse ordinarie 26.09.2018 del PNUS per il periodo 2018­2020

156,4 milioni di franchi

142.

PNUS

Programma per i diritti umani

1,35 milione di franchi

143.

PNUS

Fondo fiduciario costituito da diver- 29.10.2018 si partner dell'ONU per la Somalia

3 milioni di franchi

144.

PNUS

Progetto di assistenza elettorale in Tunisia

28.11.2018

450 000 dollari americani

145.

PNUS

Fondo per il consolidamento della pace

06.12.2018

3 milioni di franchi

146.

PNUS

Programma di governance locale e di sviluppo comunitario per il transito verso il programma di gestione infranazionale: politica e dispositivo di sostegno al programma in Nepal

12.12.2018

61 200 franchi

147.

Programma dei Contributo generale per il volontari delle periodo 2018­2020 Nazioni Unite

07.11.2018

2,4 milioni di franchi

148.

Segretariato Visita in Honduras della Comgenerale missione interamericana per dell'Organiz- i diritti dell'uomo zazione degli Stati americani

17.08.2018

50 000 dollari americani

149.

Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati americani

28.09.2018

300 000 dollari americani

2980

Sostegno delle attività della Commissione interamericana per i diritti dell'uomo in America centrale per il rafforzamento della governance e dei diritti umani in seno alle categorie di popolazione vulnerabili

Data di conclusione

14.10.2018

Costi

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

150.

Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati americani

Sostegno alle attività della Commissione interamericana per i diritti dell'uomo in America centrale, Honduras

01.10.2018

1,208 milione di dollari americani

151.

UNCCD, Contributo volontario 2018 e 2019 Convenzione all'UNCCD internazionale della lotta contro la desertificazione

14.05.2018

315 000 franchi

152.

UNESCO

Istituto internazionale di Pianificazione dell'Educazione

23.11.2018

15 milioni di franchi

153.

UNESCO

Libro di grande formato: Documenting Heritage Sites on Grand Trunk Road from Peshawar to Lahore

04.12.2018

25 000 dollari americani

154.

UNICEF

Impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute materna e infantile in Mongolia

05.10.2018

4,802 milioni di franchi

155.

UNICEF

Contributo alle risorse ordinarie dell'UNICEF per il periodo 2018­2021

08.10.2018

59,6 milioni di franchi

156.

UNICEF

Progetto di formazione alla resilienza nelle scuole del Burkina Faso

19.11.2018

5 milioni di dollari americani

157.

UNITAR

Forum mondiale del sindaco concernente la mobilità umana, la migrazione e lo sviluppo

15.10.2018

138 030 dollari americani

158.

UNOPS

Contributo al Consiglio 23.04.2018 dell'approvvigionamento idrico e sanitario per l'attuazione del suo piano di azione strategico 2017­2020

12 milioni di franchi

159.

UNOPS

Programma di lavoro congiunto dell'Alleanza delle Città sul tema della migrazione

04.07.2018

100 000 franchi

160.

UNOPS

Programma di lavoro congiunto dell'Alleanza delle Città sul tema della migrazione

13.12.2018

6 milioni di franchi

2981

FF 2019

2.4

Credito quadro Aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto umanitario13 Introduzione

L'aiuto umanitario svizzero, attuato dalla DSC, contribuisce a salvare vite e ad alleviare le sofferenze subite dalle persone a causa di crisi, conflitti e catastrofi. Pone la dignità degli individui al centro del suo impegno. È neutro, indipendente e imparziale. Rispecchia una Svizzera solidale verso le persone bisognose e riflette la sua lunga tradizione umanitaria. Fornisce prima di tutto un aiuto d'emergenza, rapido, universale e adattato ai bisogni in un determinato contesto. In questo contesto pone l'accento sull'assistenza e sulla protezione dei gruppi più vulnerabili e sul rafforzamento della resilienza a livello locale. Oltre all'aiuto d'emergenza, si concentra sulle misure di prevenzione e di ricostruzione, focalizzate soprattutto sulla riduzione dei rischi di catastrofi, e contribuisce anche a una gestione integrata dei rischi. Si impegna tramite contributi alle organizzazioni umanitarie partner, come società di Croce rossa e Mezzaluna rossa, le organizzazioni umanitarie delle Nazioni Unite e le organizzazioni non governative svizzere, locali e internazionali. Il suo impegno è completato dal dispiegamento di specialisti del Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) nell'ambito di interventi d'urgenza e della realizzazione di progetti umanitari, attuati direttamente dalla Svizzera. Questi esperti vengono altresì messi a disposizione delle organizzazioni multilaterali. L'aiuto umanitario destina circa un terzo delle sue risorse a programmi bilaterali, attuati mediante interventi propri diretti del CSA o congiuntamente ad opere assistenziali svizzere, internazionali e locali. Un altro terzo è impiegato per la cooperazione con gli organismi dell'ONU, soprattutto il PAM, l'ACNUR, l'OCHA e l'UNICEF. L'ultimo terzo è assegnato al CICR.

13

FF 2016 2075

2982

FF 2019

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 197614 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali Aiuto pubblico allo sviluppo N°

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

1.

BCAH

Contributo specifico 2018 alle attività sul campo

12.02.2018

3,1 milioni di franchi

2.

BCAH

Contributo 2018 alle attività sul campo in Somalia

12.02.2018

500 000 franchi

3.

BCAH

Contributo al Fondo centrale per l'assistenza d'emergenza

16.04.2018

5 milioni di franchi

4.

BCAH

Contributo al rafforzamento del BCAH a sostegno alle attività di base e ad altre attività

24.04.2018

1,5 milione di franchi

5.

BCAH

Contributo al rafforzamento del BCAH a sostegno alle attività di base e ad altre attività

18.05.2018

1 milione di franchi

6.

BCAH

Contributo 2018 al Fondo fiduciario per l'assistenza in caso di catastrofe a sostegno del Fondo umanitario per il Nigeria

04.06.2018

1,5 milione di franchi

7.

BCAH

Contributo 2018 al Fondo fiduciario per l'assistenza in caso di catastrofe a sostegno del Fondo umanitario comune per lo Yemen

18.06.2018

3 milioni di franchi

8.

BCAH

Fondo umanitario per il Libano 2018­2021

05.07.2018

2 milioni di franchi

9.

BCAH

Contributo al Fondo fiduciario in caso di catastrofe a sostegno nel 2018 del Fondo umanitario etiope

15.08.2018

1 milione di franchi

10.

BCAH

Contributi a programmi e progetti nonché a manifestazioni per i quadri e a formazioni volte a rafforzare il coordinamento umanitario sul campo

21.09.2018

7,4 milioni di franchi

11.

BCAH

Assistenza al Fondo umanitario 2018­2020 per il Territorio palestinese occupato

07.11.2017

3 milioni di franchi

12.

BCAH

Contributo 2018 al Fondo fiduciario 03.12.2018 per l'assistenza in caso di catastrofe a sostegno del Fondo umanitario comune del BCAH per la Siria

1 milione di franchi

14

RS 974.0

2983

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

13.

BCAH

Contributo di 3 milioni di franchi al Fondo fiduciario per l'assistenza in caso di catastrofe a sostegno del Fondo umanitario 2018­2020 per il Territorio palestinese occupato

07.11.2018

3 milioni di franchi

14.

BCAH

Contributo supplementare 2018 al Fondo centrale di risposta alle emergenze

14.12.2018

1 milione di franchi

15.

CICR

Contributo specifico 2018 alle attività sul campo

15.03.2018

60,5 milioni di franchi

16.

CICR

Contributo 2018 al budget della sede

09.04.2018

80 milioni di franchi

17.

CICR

Contributo supplementare alle attività sul campo nel Territorio palestinese occupato

17.07.2018

1 milione di franchi

18.

CICR

Contributo supplementare alle attività sul campo in Bangladesh

02.08.2018

500 000 franchi

19.

CICR

Contributo supplementare alle attività sul campo in Camerun

10.09.2018

1 milione di franchi

20.

CICR

Sostegno alla strategia sanitaria della Mezzaluna Rossa somala

21.06.2017

200 000 dollari americani

21.

CICR

Contributo supplementare alle attività sul campo in Myanmar, Etiopia e Libia

29.11.2018

2 milioni di franchi

22.

CICR

Contributo supplementare alle attività sul campo in Mali

31.12.2018

1,18 milione di franchi

23.

FAO

Aiuto urgente agricolo per le persone rimpatriate e le comunità di accoglienza nelle zone colpite da rivolte

21.08.2018

800 000 franchi

24.

FISCR

Sostegno della Svizzera all'attuazione del progetto «Humanity» nel 2018­2019

24.04.2018

184 000 franchi

25.

FISCR

Contributo al progetto di assistenza 29.05.2018 alla frontiera tra la Colombia e il Venezuela per il 2018

300 000 franchi

26.

FISCR

Contributo per il periodo 2018­2020 al convegno degli Stati dell'ASEAN che si tiene due volte all'anno a Singapore sul tema del miglioramento della gestione in caso di catastrofe

410 609 franchi

2984

08.08.2018

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

27.

FISCR

Contributo alla richiesta di aiuto d'emergenza a sostegno della popolazione colpita da inondazioni torrenziali nel Laos

22.08.2018

300 000 franchi

28.

FISCR

Contributo alla richiesta di aiuto d'emergenza a sostegno della popolazione colpita dal terremoto di Lombok, in Indonesia

05.09.2018

300 000 franchi

29.

FISCR

Messa a disposizione di un esperto nel settore del denaro contante a sostegno dell'ufficio regionale di Dakar, in Senegal

19.09.2018

210 000 franchi

30.

FISCR

Messa a disposizione di un esperto nel settore della lotta contro le violenze sessuali e di genere

28.09.2018

70 000 franchi

31.

FISCR

Contributo 2018 al Fondo di aiuto d'emergenza in caso di catastrofe

28.09.2018

500 000 franchi

32.

FISCR

Contributo alla richiesta di aiuto d'emergenza a sostegno della popolazione colpita dal tifone Mangkhut nelle Filippine

02.10.2018

215 000 franchi

33.

FISCR

Contributo annuo al segretariato della FISCR a Ginevra

07.10.2018

3 milioni di franchi

34.

FISCR

Messa a disposizione di un esperto nel settore del denaro contante a della sede a Ginevra

12.10.2018

125 000 franchi

35.

FISCR

Contributo alla richiesta di aiuto 24.10.2018 d'emergenza a sostegno dell'isola di Sulawesi, colpita da un terremoto e da uno tsunami

500 000 franchi

36.

FISCR

Contributo specifico 2018­2019 al fondo di CICR e FISCR a sostegno e sviluppo delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

10.12.2018

600 000 franchi

37.

FISCR

Contributo della Svizzera al 21.12.2018 finanziamento della 33a Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che si terrà a Ginevra dal 9 al 12 dicembre 2019

2,155 milioni di franchi

38.

FNUAP

Accordo di programma concernente il personale di appoggio

­

30.01.2018

2985

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

39.

FNUAP

Sostegno al lancio della guida e dei moduli di formazione per il coordinamento in materia di violenza di genere nelle situazioni di emergenza nel Medio Oriente

03.12.2018

235 980 dollari americani

40.

UNHCHR

Contributo di programma all'UNHCHR per la promozione e la protezione dei diritti umani nel Territorio palestinese occupato

26.02.2018

520 000 franchi

41.

OIM

Contributo in risposta alla richiesta 2018 dell'OIM nel contesto della crisi umanitaria relativa ai rifugiati Rohingya

01.05.2018

1 milione di franchi

42.

OIM

Messa a disposizione di esperti 16.08.2018 del Corpo svizzero di aiuto umanitario in Svizzera o all'estero nell'ambito di missioni puntuali a sostegno dell'OIM.

L'accordo mira a ridurre gli ostacoli amministrativi e a permettere sostegni rapidi ed efficaci in caso di crisi

Attualmente 4 esperti.

Il costo totale massimo all'anno è di 240 000 franchi per invio.

43.

OIM

Migrazione, ambiente e cambiamenti climatici nell'Altiplano boliviano

20 000 franchi

44.

OIM

Contributo al progetto di moni19.11.2018 toraggio e di controllo dell'informazione concernente la dinamica degli sfollamenti forzati nel Sudan del Sud

450 000 franchi

45.

OIM

Sostegno al progetto volto a trovare una soluzione duratura a favore degli sfollati interni in Etiopia

500 000 franchi

46.

OMS

Accordo di donazione per materiale 18.07.2018 medico in risposta alla crisi a Hodeida (Yemen)

-

47.

OMS

Contributo all'Organizzazione panamericana della salute, piano strategico 2014­2019 per il Venezuela

1 milione di dollari americani

48.

OMS

Contributo specifico 2018 10.12.2018 al Fondo di intervento umanitario di emergenza affinché questo possa fornire rapidamente mezzi finanziari per le misure di primo soccorso dell'OMS

500 000 franchi

49.

UN Women

Invio di un esperto in Yemen 2018­2020

229 400 dollari americani

2986

20.08.2018

11.12.2018

04.12.2018

01.06.2018

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

50.

PAM

Contributo per sostenere il servizio 13.12.2017 di volo a scopi umanitari dell'ONU in Nigeria

300 000 franchi

51.

PAM

Contributo per sostenere il servizio 15.12.2017 di volo a scopi umanitari dell'ONU nella Repubblica centroafricana

170 000 franchi

52.

PAM

Contributo specifico 2018 per attività sul campo

16.03.2018

45,42 milioni di franchi

53.

PAM

Contributo supplementare per le attività condotte in Somalia e nel Sudan del Sud

10.04.2018

2,5 milioni di franchi

54.

PAM

Sostegno al programma finalizzato 22.05.2018 a migliorare la sicurezza alimentare e a garantire i mezzi di sussistenza nel Sudan del Sud, conformemente al piano strategico dei Paesi del PAM

392 500 franchi

55.

PAM

Contributo al PAM per sostenere le Basi di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (UNHRD) nel 2018

06.06.2018

250 000 franchi

56.

PAM

Contributo al sostegno di un servizio di volo a scopi umanitari in Nigeria

11.06.2018

400 000 franchi

57.

PAM

Sostegno al servizio di volo a scopi umanitari dell'ONU nella Repubblica centroafricana

18.07.2018

500 000 franchi

58.

PAM

Contributo supplementare ad attività sul campo in Afghanistan, Bangladesh, Ciad, Mali e Nigeria nel 2018

26.07.2018

5,5 milioni di franchi

59.

PAM

Contributo supplementare ad 11.09.2018 attività sul campo nella Repubblica del Congo e nel Territorio palestinese occupato

2,5 milioni di franchi

60.

PAM

Contributo supplementare ad attività sul campo in Bangladesh, Madagascar e Yemen nonché al Fondo di intervento umanitario di emergenza

6,9 milioni di franchi

61.

PAM

Contributo specifico all'Assemblea 06.12.2018 dei quadri del 15­17 gennaio 2019 a Montreux

03.12.2018

Costi

200 000 franchi

2987

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

62.

PAM

Contributo specifico 2018­2019 12.12.2018 in vista del sostegno fornito al PAM per lo sviluppo e l'attuazione della sua strategia volta a migliorare la protezione della popolazione civile in materia di aiuto alimentare

300 000 franchi

63.

PAM

Sostegno al Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite (UNHAS) per i suoi interventi nella Repubblica centroafricana

18.12.2018

680 000 franchi

64.

PAM

Contributo supplementare 2019 alle attività sul campo in Yemen

20.12.2018

1 milione di franchi

65.

PNUS

Contributo al Fondo umanitario per il Sudan

14.12.2017

640 000 franchi

66.

PNUS

Accordo amministrativo standard per il fondo umanitario per la Somalia

29.03.2018

1 milione di franchi

67.

PNUS

Accordo a titolo non rimborsabile concernente la messa a disposizione di un consulente in soluzioni durature e pianificazione urbana per l'ufficio del coordinatore degli affari umanitari residente delle Nazioni Unite in Somalia

06.04.2018

147 210 franchi

68.

PNUS

Esperto in riduzione dei rischi per l'ufficio ausiliario del PNUS nel distretto di Cox's Bazar in Bangladesh

23.07.2018

­

69.

PNUS

Contributo al Fondo umanitario per il Sudan del Sud

23.09.2018

1 milione di franchi

70.

PNUS

Fondo comunitario per la pace e la stabilità nel Darfur

07.11.2018

1,16 milione di franchi

71.

PNUS

Iniziativa per soluzioni durature all'ufficio del coordinatore residente di Somalia

15.11.2018

1,231 milione di dollari americani

72.

PNUS

Rafforzamento del sistema nazionale di gestione dei rischi legati alle catastrofi in Perù

26.11.2018

40 076 dollari americani

73.

PNUS

Contributo, su una base di condivisione dei costi, all'attuazione del progetto di gestione dei rischi legati alle catastrofi nel distretto di Cox's Bazar in Bangladesh

27.11.2018

1,211 milione di franchi

74.

UNDPA

Sostegno alle misure politiche dell'ONU a favore dello Yemen

08.10.2018

435 895 dollari americani

2988

Data di conclusione

Costi

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

75.

ACNUR

Monitoraggio delle attività di protezione nel centro e nel nord del Mali

02.11.2017

400 000 franchi

76.

ACNUR

Contributo 2018 alla Divisione di sostegno e di gestione dei programmi

02.03.2018

600 000 franchi

77.

ACNUR

Contributo 2018 per il finanziamento di un esperto per un anno al fine di migliorare la protezione della popolazione civile

02.03.2018

200 000 franchi

78.

ACNUR

Prima parte del contributo specifico 13.03.2018 2018 per le attività sul campo

12,75 milioni di franchi

79.

ACNUR

Seconda parte del contributo speci- 11.04.2018 fico 2018 per le attività sul campo

1,25 milione di franchi

80.

ACNUR

Contributo generale 2018 all'appello mondiale 2018­2019 dell'ACNUR

16.04.2018

15 milioni di franchi

81.

ACNUR

Contributo 2018 in risposta all'appello complementare concernente la situazione in Venezuela

16.04.2018

200 000 franchi

82.

ACNUR

Contributo alle misure urgenti dell'ACNUR a favore dei rifugiati nel Bangladesh

24.04.2018

1 milione di franchi

83.

ACNUR

Contributo supplementare all'appello mondiale 2018­2019 dell'ACNUR

04.09.2018

500 000 franchi

84.

ACNUR

Contributo al Gruppo di protezione 25.09.2018 globale

750 000 franchi

85.

ACNUR

Contributo supplementare alle attività sul campo in Bangladesh, Bosnia ed Erzegovina, Grecia ed Etiopia

07.12.2018

2,5 milioni di franchi

86.

UNICEF

Sostegno alla presa a carico transitoria e al ritorno dei bambini sospettati di associazione a gruppi armati nelle loro comunità di origine

31.10.2017

400 000 franchi

87.

UNICEF

Contributo al progetto per garantire 13.11.2017 condizioni igieniche e sanitarie minime a favore di famiglie colpite da crisi

3 milioni di franchi

88.

UNICEF

Contributo al progetto volto a proteggere i diritti dei fanciulli a Gerusalemme Est

700 000 franchi

05.02.2018

2989

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

89.

UNICEF

Contributo al meccanismo volto a 17.05.2018 migliorare la capacità di reazione rapida in Repubblica centroafricana

500 000 franchi

90.

UNICEF

Contributo 2018 a programmi di aiuto d'emergenza per gli uffici dell'UNICEF a Ginevra

2 milioni di franchi

91.

UNICEF

Contributo al Polo mondiale per 25.10.2018 l'educazione volto al finanziamento di quattro sessioni di informazione sull'educazione nelle situazioni di emergenza

29 387 franchi

92.

UNICEF

Contributo a un intervento di urgenza in risposta alla crisi dei rifugiati Rohingya in Bangladesh

29.07.2018

1 milione di franchi

93.

UNICEF

Sostegno al rafforzamento della preparazione alle situazioni di emergenza a Gaza

01.12.2018

1 milione di franchi

94.

UNICEF

Contributo al progetto di aiuto di emergenza nel settore idrico per combattere la fame nella zona Borena della regione Oromia

05.12.2018

503 000 franchi

95.

UNICEF

Contributo specifico 2018­2019 per sostenere le attività nei settori idrici, sanitari e igienici

07.12.2018

200 000 franchi

96.

UNICEF

Contributo al progetto volto a rafforzare le capacità dei coordinatori per la protezione dei bambini durante le azioni umanitarie

07.12.2018

85 131 franchi

97.

UNISDR

Contributo alla sessione della 29.06.2018 piattaforma mondiale dell'UNISDR per la riduzione dei rischi di catastrofe, organizzata a Ginevra dal 13 al 17 maggio 2019

2,5 milioni di franchi

98.

UNRWA

Contributo 2018 al responsabile del 14.02.2018 monitoraggio e della valutazione

259 342 dollari americani

99.

UNRWA

Contributo al progetto di migliorare 26.03.2018 le relazioni di lavoro e la comunicazione interna

472 150 franchi

100.

UNRWA

Contributo al progetto di sostegno 2018 al Parlamento degli studenti

14.06.2018

172 797 franchi

101.

UNRWA

Appello urgente per il Territorio palestinese occupato

01.10.2018

1 milione di franchi

102.

UNRWA

Seminario accademico dell'UNRWA e dell'Università di Exeter

20.12.2018

37 362 franchi

2990

Data di conclusione

23.07.2018

Costi

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

103.

UN-Habitat

Miglioramento dell'accesso delle popolazioni rifugiate e delle comunità di accoglienza ai servizi urbani di base a Tripoli, Libano

19.09.2018

1,5 milione di dollari americani

104.

Programma dei volontari delle Nazioni Unite

Contributo al finanziamento dell'invio di cinque volontari nazionali in Colombia per un anno

27.06.2018

110 575 dollari americani

2991

FF 2019

2.5

Credito quadro Misure di promozione della pace e della sicurezza umana15 Introduzione

La promozione della pace, dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario è uno degli obiettivi centrali della politica estera della Svizzera. Grazie a interventi concreti in tali settori, il Consiglio federale intende contribuire alla soluzione di problemi globali evidenziando nel contempo le priorità di politica estera della Svizzera.

I fondi del credito quadro sono destinati al rafforzamento degli strumenti che permettono di realizzare i seguenti obiettivi: offrire buoni uffici ed esercitare un ruolo attivo di mediazione nei processi di pace; svolgere programmi efficaci di gestione civile dei conflitti; fornire consulenza sui diritti umani ad alcuni Paesi; sostenere missioni multilaterali di pace e programmi bilaterali con l'impiego di periti; affrontare, in seno all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali, questioni pertinenti mediante iniziative diplomatiche; instaurare una rete di partenariati con organizzazioni internazionali, Paesi che condividono gli stessi ideali e organismi scientifici, economici e della società civile.

15

FF 2016 2266

2992

FF 2019

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 200316 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo Aiuto pubblico allo sviluppo N°

Parte contraente

Oggetto

1.

Algeria

Sostegno al consiglio costituzionale 30.10.2018

150 000 dollari americani

2.

Bosnia ed Erzegovina

Contributo di base all'Ufficio dell'Alto rappresentante incaricato del budget dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018

28.03.2018

64 464 euro

3.

Kosovo

Contributo al progetto inerente ad attività volte a sensibilizzare gli attori interessati nella regione, in particolare in Kosovo

18.01.2018

181 200 euro

4.

Sri Lanka

Contributo al progetto volto a rafforzare la capacità della Commissioni dei diritti dell'uomo ad adempiere in modo efficace il suo mandato

14.02.2018

94 230 franchi

5.

Sri Lanka

Contributo al progetto «Diritto all'informazione e rafforzamento dei diritti nelle comunità colpite e marginalizzate da un conflitto»

07.06.2018

61 865 franchi

6.

Siria

Messa a disposizione di uno specialista in consolidamento della pace e della coesione sociale per l'ufficio del PNUS in Siria

31.07.2018

207 534 franchi

7.

Ciad

Contributo al progetto «Seminario per il consolidamento della pace e della stabilità politica, tramite il dialogo politico in Ciad»

24.01.2018

28 030 euro

8.

Tunisia

Sostegno logistico al gruppo di 10.04.2018 osservatori elettorali svizzeri della missione di osservazione elettorale dell'UE durante le elezioni municipali in Tunisia

17 890 euro

9.

ASEAN

Contributo al progetto «Seminario di rafforzamento delle capacità in relazione con l'articolo 14 della Dichiarazione dei diritti umani dell'ASEAN organizzato dalla Commissione intergovernativa dei diritti umani dell'ASEAN»

60 000 dollari americani

16

Data di conclusione

11.08.2018

Costi

RS 193.9

2993

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

10.

Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite

Attività condotte per sostenere uno studio delle Nazioni Unite sulle armi convenzionali a lunga gittata

16.10.2018

31 975 dollari americani

11.

Ufficio di lotta contro il terrorismo delle Nazioni Unite

Assicurare alle frontiere il rispetto delle norme relative ai diritti dell'uomo nell'ambito della lotta al terrorismo

31.10.2018

150 000 dollari americani

12.

Centro di ricerca sulle politiche dell'Università delle Nazioni Unite

Contributo al progetto sulle misure che permettono alle persone di sottrarsi ai conflitti armati e di non prendervi più parte

28.11.2018

150 000 dollari americani

13.

Consiglio dell'Intesa

Contributo al progetto «Seminario 09.05.2018 tecnico subregionale di scambio di esperienze e di analisi sulla prevenzione dell'estremismo violento nei Paesi del Consiglio dell'Intesa»: Benin, Costa d'Avorio, Nigeria e Togo

41 900 euro

14.

Consiglio d'Europa

Contributo al progetto di campagna 20.06.2018 per porre fine alla detenzione amministrativa di bambini migranti (fase III)

258 104 euro

15.

Dipartimento del sostegno alle missioni delle Nazioni Unite

Contributo al Fondo fiduciario speciale a favore delle vittime di sfruttamento e di abuso sessuale

13.07.2018

52 000 dollari americani

16.

Forza multina- Contributo al progetto Unità di zionale e osservatori civili volto a rafforzare osservatori la fiducia e la cooperazione per ristabilire la sicurezza e la stabilità nel Sinai

30.05.2018

120 000 dollari americani

17.

Forza multina- Contributo all'Unità di osservatori zionale e civili osservatori

04.12.2018

320 000 dollari americani

18.

Forum Globale sulle Migrazioni e lo Sviluppo

Contributo al Forum Globale sulle Migrazioni e lo Sviluppo

08.10.2018

100 000 dollari americani

19.

UNHCHR

Contributo al progetto «Approccio della governance della migrazione basato sui diritti umani»

03.07.2018

120 237 dollari americani

20.

UNHCHR

Sostegno al mandato del Gruppo di lavoro su imprese transnazionali e diritti umani

13.09.2018

120 198 dollari americani

2994

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

21.

UNHCHR

Contributo al progetto «Migliorare la protezione dei diritti umani dei rifugiati siriani in Libano»

13.09.2018

95 000 dollari americani

22.

UNHCHR

Contributo al funzionamento generale per il periodo 2018­2019

21.09.2018

4 milioni di franchi

23.

UNHCHR

Sostegno al mandato della Relatrice 28.09.2018 speciale sulla tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini

440 000 dollari americani

24.

UNHCHR

Protezione e promozione dei diritti umani dei migranti in Libia e nella regione

09.11.2018

330 869 dollari americani

25.

UNHCHR

Relatore speciale sui diritti umani dei migranti

05.12.2018

285 173 dollari americani

26.

UNHCHR

Strumenti di gestione dei rischi di conflitti relativi ai diritti umani

06.12.2018

200 000 dollari americani

27.

UNHCHR

Contributo 2018 al Fondo fiduciario speciale delle Nazioni Unite per le vittime di torture

06.12.2018

200 000 franchi

28.

OSCE

Contributo ai progetti di monitoraggio della missione di esperti sulle inchieste concernenti le persone scomparse

31.05.2018

30 250 euro

29.

OSCE

Contributo al progetto «Sicurezza on line per le giornaliste»

21.08.2018

36 363 euro

30.

OSCE

Contributo al progetto «Miglioramento del sistema di iscrizione agli eventi organizzati dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani sull'attuazione della dimensione umana»

03.09.2018

10 000 euro

31.

OSCE

Progetti 2018: Attività 1.1 (religio- 15.10.2018 ne e conflitto) e 1.3 (guerra fredda e racconto storico) legate ai progetti di rete di gruppi di riflessione e di istituti universitari dell'OSCE

40 000 euro

32.

OSCE

Contributo al progetto «Programma 28.11.2018 di formazione degli osservatori elettorali»

54 120 euro

33.

OSCE

Esame della gestione del segretariato ­ fase di trasformazione

65 000 euro

34.

PNUS

Contributo al progetto di monitorag- 30.01.2018 gio dello studio «Uscire dal vicolo cieco»: fase di chiarimento per l'attuazione delle raccomandazioni nei Paesi selezionati

04.12.2018

51 823 dollari americani

2995

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

35.

PNUS

Contributo al progetto di realizzazione dell'Obiettivo per lo Sviluppo sostenibile n°16 dedicato al rafforzamento delle capacità nazionali per impedire la circolazione illegale delle armi leggere e di piccolo calibro

20.02.2018

50 000 dollari americani

36.

PNUS

Contributo al progetto di promozio- 22.02.2018 ne delle elezioni popolari in Libia

180 000 dollari americani

37.

PNUS

Contributo al progetto «Rafforzamento delle capacità della Commissione nazionale per la pace e la riconciliazione (NPRC) a elaborare il suo quadro strategico e il suo piano di attuazione»

31.05.2018

40 800 dollari americani

38.

PNUS

Contributo al sostegno del fondo per il 2018

07.06.2018

1 milione di franchi

39.

PNUS

Contributo al fondo di stabilizzazione per la Libia destinato all'obiettivo 3 del programma

30.11.2018

350 000 dollari americani

40.

PNUS

Contributo al progetto e al budget «Integrazione di misure di prevenzione dell'estremismo violento» in Libano

07.12.2018

100 000 dollari americani

41.

Programma dei volontari delle Nazioni Unite

Contributo al reclutamento di giovani volontari delle Nazioni Unite in vista della loro partecipazione alle missioni nel 2019

03.12.2018

397 176 dollari americani

42.

UNDPA

Contributo agli sforzi politici profusi dalle Nazioni Unite a favore del Myanmar

29.11.2018

450 188 dollari americani

43.

UNDPA

Attività di prevenzione delle atrocità 2018­2019 finanziate da fonti non previste nel budget

11.12.2018

184 043 dollari americani

44.

UNDPA

Contributo al programma «Appello pluriennale per il 2018­2019»

19.12.2018

300 000 dollari americani

45.

UNIDIR

Contributo al progetto volto a 31.05.2018 valutare il ruolo del controllo degli armamenti nella gestione dei conflitti: esame approfondito dei quadri di riferimento, delle istituzioni e dei processi di gestione delle armi e delle munizioni nelle situazioni di conflitto: fase II

2996

50 000 dollari americani

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

46.

UNIDIR

Contributo al progetto «Contribuire 18.07.2018 a informare la base per convocare un gruppo di esperti governativi nel 2020 sui problemi derivanti dall'accumulo di stock di munizioni classiche in eccedenza»

30 000 dollari americani

47.

UNIDIR

Contributo al funzionamento generale del programma dell'UNIDIR per il budget 2018

130 000 dollari americani

48.

UNIDIR

Contributo al programma di ridu20.11.2018 zione dei rischi delle armi nucleari, fase I

50 000 dollari americani

49.

UNOPS

Contributo al progetto «Sostegno alla cooperazione nell'Asia settentrionale e orientale»

15.11.2018

75 000 dollari americani

50.

UNODC

Rafforzamento delle capacità del personale della Polizia delle Nazioni Unite nell'ambito della missione di stabilizzazione per identificare e gestire i casi di tratta degli esseri umani e di traffico illegale di migranti in Mali

27.09.2018

100 098 dollari americani

07.11.2018

Costi

2997

FF 2019

2.6

Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti

Il regolamento (CE) n° 810/2009 (codice dei visti)17 appartenente al regime Schengen conferisce agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Questa regolamentazione si prefigge innanzitutto di sfruttare le sinergie esistenti tra le rappresentanze degli Stati Schengen al fine di colmare le lacune delle reti consolari nazionali. Il codice dei visti, applicato dal 15 aprile 2010, obbliga gli Stati a concludere accordi bilaterali per la propria rappresentanza in materia di visti Schengen. In seguito alla revisione dell'ordinanza del 22 ottobre 200818 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV), il DFAE è responsabile dal 1° dicembre 2009 della negoziazione di accordi di rappresentanza in materia di visti Schengen, negoziazione alla quale partecipa il DFGP. All'inizio del 2010 il DFAE ha pertanto concluso il suo primo accordo di rappresentanza con l'Austria. Nel frattempo la rete di accordi è stata allargata. Nel 2018 sono stati firmati tre accordi con tre Stati Schengen.

17

18

Regolamento (CE) n° 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2016/399, GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1 RS 142.204

2998

FF 2019

2.6.1

Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso l'8 giugno 2018

A.

L'accordo prevede che la Germania rappresenti la Svizzera per il rilascio di visti Schengen a Kampala (Uganda).

B.

Il codice dei visti offre agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio di visti Schengen. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. L'8 giugno 2018 la Svizzera ha concluso con la Germania a Kampala (Uganda) un accordo di rappresentanza in materia di visti a partire del 1° luglio 2018 tramite uno scambio di note. Da tale data i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio dell'Uganda possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera presso l'ambasciata di Germania a Kampala.

C.

Nessuna.

D.

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2018 per una durata indeterminata.

Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

2999

FF 2019

2.6.2

Accordo tra la Svizzera e l'Austria concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso l'11 gennaio 2018

A.

L'accordo prevede che la Svizzera rappresenti l'Austria per il rilascio dei visti Schengen a Khartoum (Sudan).

B.

Il codice dei visti offre agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio di visti Schengen. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di tale accordo, la Svizzera rappresenta gli interessi dell'Austria n materia di visti a Khartoum (Sudan) a partire dal 16 gennaio 2018. Da tale data i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio del Sudan che desiderano soggiornare per un breve periodo in Austria potranno inoltrare la propria richiesta di visto all'ambasciata svizzera a Khartoum.

C.

Nessuna.

D.

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 gennaio 2018 per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3000

FF 2019

2.6.3

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 27 agosto 2018

A.

L'accordo prevede che la Francia rappresenti la Svizzera per il rilascio di visti Schengen a Luanda (Angola).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura del rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza vengono definite nell'ambito di un accordo bilaterale tra gli Stati interessati. La Svizzera ha concluso con la Francia il 27 agosto 2018 un accordo di rappresentanza in materia di visti tramite uno scambio di note. In virtù di tale accordo la Francia rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di visti a Luanda (Angola) a partire dal 1° ottobre 2018. Da tale data i richiedenti il visto in Angola possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera presso l'ambasciata di Francia a Luanda.

C.

Nessuna.

D.

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2018 per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

3001

FF 2019

2.7

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri

2.7.1

Accordo tra la Svizzera e l'Ucraina sull'esercizio di attività lucrative da parte delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti presso un'organizzazione internazionale, concluso il 25 gennaio 2018

A.

L'accordo concerne l'esercizio di attività lucrative delle persone che accompagnano il personale della Confederazione svizzera impiegato all'estero.

B.

L'obiettivo dell'accordo è garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale della Confederazione impiegato in Ucraina.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO.

E.

L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica mediante la quale le Parti si comunicano reciprocamente l'adempimento delle procedure interne necessarie a tal fine. La notifica della Svizzera è stata effettuata il 27 febbraio 2018. L'accordo può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

3002

FF 2019

2.7.2

19

Scambio di lettere tra la Svizzera e l'ALIPH concernente lo statuto dei membri del personale di nazionalità svizzera in materia di assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD), concluso il 19 ottobre 201819

A.

Lo scambio di lettere prevede che il personale svizzero dell'Alleanza internazionale per la protezione del patrimonio nelle zone di conflitti (ALIPH) non sia obbligatoriamente affiliato all'AVS sempre che sia affiliato a un sistema di previdenza previsto dal l'ALIPH. Avrà la possibilità di aderire su base volontaria all'AVS/AI/APG e/o alla sola AD.

B.

Fondata su iniziativa della Francia e degli Emirati Arabi Uniti nel marzo 2017, l'ALIPH ha basato la sua Segreteria a Ginevra. Ha lo scopo di sostenere la realizzazione di programmi di prevenzione e la tutela urgente dei beni culturali minacciati a causa di un conflitto armato nonché di contribuire al loro restauro. Tali obiettivi sono perfettamente in linea con la politica svizzera in materia di tutela dei beni culturali e di promozione del diritto internazionale umanitario.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera c LSO.

E.

Lo scambio di lettere è entrato in vigore il 19 ottobre 2018. Può essere denunciato da ciascuna delle due parti con un preavviso scritto di dodici mesi per il primo giorno di un anno civile.

RS 0.192.120.252.011

3003

FF 2019

2.7.3

20

Accordo tra la Svizzera e Interpeace concernente i privilegi e le immunità di Interpeace in Svizzera, concluso il 15 gennaio 201820

A.

L'accordo prevede l'esonero dalle imposte dirette e indirette a favore di Interpeace (International Peacebuilding Alliance). L'organizzazione è esonerata dalle prescrizioni relative al soggiorno in Svizzera del suo personale di nazionalità straniera.

B.

Creato nel 2000, con sede a Ginevra, Interpeace aiuta le società a rafforzare la propria capacità di gestire i conflitti in modo pacifico, non coercitivo e assiste la comunità internazionale nelle attività di consolidamento della pace.

C.

Le ripercussioni finanziarie sono quelle che derivano dagli esoneri fiscali previsi dall'accordo.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera b LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 gennaio 2018. Può essere denunciato da ciascuna delle due parti con un preavviso scritto di due anni e con effetto a partire dalla fine dell'anno civile.

RS 0.192.122.55

3004

FF 2019

2.7.4

21

Accordo tra la Svizzera e Medicines Patent Pool concernente i privilegi e le immunità di Medicines Patent Pool in Svizzera, concluso il 12 febbraio 201821

A.

L'accordo prevede l'esonero dalle imposte dirette e indirette a favore di Medicines Patent Pool (MPP). L'organizzazione è esonerata dalle prescrizioni relative al soggiorno in Svizzera del suo personale di nazionalità straniera.

B.

Creato nel 2010, con sede a Ginevra, MPP ha lo scopo di migliorare la salute degli individui nei Paesi con reddito medio e basso favorendo l'accesso a prodotti medici di qualità, sicuri, efficaci, più appropriati e meno costosi.

C.

Le ripercussioni finanziarie sono quelle che derivano dagli esoneri fiscali previsti dall'accordo.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera b LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 febbraio 2018. Può essere denunciato da ciascuna delle due parti con un preavviso scritto di due anni e con effetto a partire dalla fine dell'anno civile.

RS 0.192.122.818.17

3005

FF 2019

2.7.5

22

Accordo tra la Svizzera e la Serbia concernente il riconoscimento dei certificati e dei programmi di formazione dei marittimi per il servizio a bordo di navi commerciali battenti bandiera svizzera, concluso il 4 luglio 2018

A.

L'accordo disciplina il riconoscimento da parte della Svizzera della formazione dei marittimi dispensata da altri Stati membri dell'IMO, conformemente alla Convenzione internazionale del 1978 sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (Convenzione STCW)22.

B.

I membri dell'equipaggio di navi commerciali battenti bandiera svizzera provengono da numerosi Paesi. Sono formati nel loro Paese di origine conformemente alla Convenzione STCW. Grazie agli accordi bilaterali firmati con altri Stati Parte alla Convenzione STCW, la Svizzera può controllare da vicino l'autenticità dei certificati presentati dai membri dell'equipaggio di navi svizzere. Inoltre la Svizzera è abilitata a ispezionare in modo puntuale istituti di formazione esteri.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 luglio 2018. La sua durata di validità è di cinque anni. È rinnovato automaticamente per cinque anni, a meno che una delle Parti contraenti non ne abbia notificato la risoluzione all'altra Parte almeno dodici mesi prima della scadenza.

RS 0.747.341.2

3006

FF 2019

2.7.6

23

Accordo fra la Svizzera e l'UNHCHR concernente un contributo al meccanismo internazionale, apartitico e indipendente per il sostegno alle indagini contro i responsabili dei gravi reati di diritto internazionale commessi da marzo 2011 in Siria, concluso il 20 luglio 2018

A.

L'accordo definisce per l'anno 2018 i termini per il contributo svizzero al meccanismo internazionale, apartitico e indipendente per il sostegno alle indagini contro i responsabili dei gravi reati di diritto internazionale commessi da marzo 2011 in Siria e per il loro perseguimento penale, mirato a finanziare una parte dei costi delle attività operative del meccanismo.

B.

Il meccanismo, istituito con la risoluzione 71/248 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e con sede a Ginevra, rappresenta un elemento importante nella lotta contro l'impunità nel contesto siriano. La Svizzera è convinta, in base alla sua esperienza pluriennale nel settore, che debba essere fatta giustizia per tutte le vittime della violazione del diritto internazionale, affinché in Siria si possa instaurare una pace giusta e duratura. Nel suo ruolo di Stato ospite e al fine di promuovere la pace e la lotta all'impunità, la Svizzera offre un contributo finanziario ai costi delle attività operative di questo meccanismo.

C.

975 000 franchi.

D.

Articolo 8 lettera a della legge federale del 19 dicembre 200323 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo e articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 luglio 2018 e scade il 31 marzo 2019.

Non sono previste modalità di denuncia.

RS 193.9

3007

FF 2019

2.7.7

Accordo fra la Svizzera e l'UNHCHR concernente un contributo per il finanziamento delle attività della Giornata dei diritti umani in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, concluso il 6 dicembre 2018

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera per il finanziamento delle attività nell'ambito della Giornata dei diritti umani.

B.

Nell'ambito del 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, l'UNHCHR organizza diverse attività a Ginevra il 10 dicembre, Giornata dei diritti umani. L'UNHCHR ha chiesto un sostegno della Svizzera per il finanziamento di queste attività.

C.

62 000 dollari americani.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera b LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2018 e ha effetto dal 15 novembre 2018 al 31 gennaio 2019. Se l'UNHCHR non adempie agli obblighi che gli derivano da questo accordo, la Svizzera può mettere fine all'accordo e chiedere il rimborso totale o parziale del contributo.

3008

FF 2019

2.7.8

Accordo tra la Svizzera e l'OIF concernente un contributo finanziario alla Delegazione permanente dell'OIF, concluso il 9 marzo 2018

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo all'OIF per lo svolgimento della Giornata internazionale della Francofonia a Ginevra il 13 marzo 2018.

B.

Nell'ambito della sua politica di Stato ospite, la Svizzera ha sostenuto lo svolgimento della Giornata internazionale della Francofonia che si è tenuta nel Palais des Nations a Ginevra ed è stata un evento dedicato sia alla comunità diplomatica sia alla società civile.

C.

30 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 marzo 2018 e ha effetto dal 6 al 31 marzo 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

3009

FF 2019

2.7.9

Accordo tra la Svizzera e l'OIF concernente un contributo per il finanziamento delle attività dell'OIF al processo elettorale nella Repubblica democratica del Congo, concluso il 30 maggio 2018

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al finanziamento delle attività dell'OIF al processo elettorale nella Repubblica democratica del Congo previsto il 23 dicembre 2018, segnatamente l'assistenza tecnica dell'OIF alla Commissione elettorale nazionale indipendente.

B.

L'OIF comprende 58 Stati membri e 26 Stati osservatori. Uno dei suoi obiettivi è la promozione della democrazia e del buongoverno nell'area francofona. È particolarmente attiva nell'assistenza ai processi elettorali nei suoi Stati membri.

Per sostenere l'azione politica dell'OIF e assicurare una transizione pacifica, la Svizzera sostiene le attività dell'Organizzazione relative al ciclo elettorale nella Repubblica democratica del Congo.

C.

50 000 euro.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 maggio 2018 e ha effetto dal 15 maggio 2018 al 30 gennaio 2019. Non sono previste modalità di denuncia.

3010

FF 2019

2.7.10

Accordo tra la Svizzera e l'OIF concernente un contributo alla Conferenza internazionale dei giovani francofoni dal 17 al 19 settembre 2018 a Ginevra, concluso il 12 settembre 2018

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al finanziamento delle attività dell'OIF per l'organizzazione della Conferenza dei giovani francofoni a Ginevra dal 17 al 19 settembre 2018.

B.

L'OIF comprende 58 Stati membri e 26 Stati osservatori. Uno dei suoi obiettivi è l'integrazione della gioventù nei dibattiti politici. Su iniziativa della Svizzera, a ogni Vertice è organizzata una partecipazione dei giovani francofoni. La Conferenza in questione aveva lo scopo di preparare questa partecipazione per il Vertice di Erevan dell'11 e del 12 ottobre 2018. Iniziatrice di questo progetto di inclusione della gioventù nelle istanze della Francofonia, la Svizzera apporta il suo sostegno finanziario all'OIF per l'organizzazione dei lavori preparatori dei giovani a Ginevra.

C.

20 000 euro.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 settembre 2018 e scade il 31 dicembre 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

3011

FF 2019

2.7.11

Accordo tra la Svizzera e l'OIF concernente un contributo alla partecipazione dei giovani alle istanze della Francofonia durante il 17° Vertice, concluso il 24 settembre 2018

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al finanziamento delle attività dell'OIF per la partecipazione dei giovani alle istanze della Francofonia durante il 17° Vertice a Erevan nell'ottobre 2018.

B.

L'OIF comprende 58 Stati membri e 26 Stati osservatori. Uno dei suoi obiettivi è l'integrazione della gioventù nei dibattiti politici. Su iniziativa della Svizzera, a ogni Vertice è organizzata una partecipazione dei giovani francofoni. Iniziatrice di questo progetto di inclusione della gioventù nelle istanze della Francofonia, la Svizzera apporta il suo sostegno finanziario all'OIF per organizzare gli aspetti logistici della presenza dei giovani dell'area francofona al 17° Vertice.

C.

35 000 euro.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 settembre 2018 e scade il 31 dicembre 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

3012

FF 2019

2.7.12

Accordo tra la Svizzera e l'OIM concernente il finanziamento della riunione quadro per la creazione della rete delle Nazioni Unite sulle migrazioni che si è tenuta al Château de Penthes, Ginevra il 15 e il 16 ottobre 2018, concluso il 10 ottobre 2018

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera per la riunione quadro.

B.

Il Vertice delle Nazioni Unite sulla fuga e le migrazioni, che si è tenuta a New York il 19 settembre 2016, ha deciso di redigere un patto sulle migrazioni entro settembre 2018. Nel luglio 2018 è stato presentato il progetto finale. Il patto sulle migrazioni è stato ufficialmente adottato durante la Conferenza dei capi di Stato e di Governo del 10 e dell'11 dicembre 2018 a Marrakech. Tuttavia, pe sostenere in modo efficace e sistematico l'attuazione coerente del patto, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha deciso di creare una rete delle Nazioni Unite sulle migrazioni. Per chiarire i dettagli, pianificare la struttura delle capacità e precisare i metodi di lavoro della rete delle Nazioni Unite, si è tenuta una riunione quadro a Ginevra il 15 e il 16 ottobre 2018.

C.

63 852 dollari americani.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 ottobre 2018 e ha effetto dal 28 agosto al 31 ottobre 2018. Se l'OIM non rispetta le disposizioni contrattuali, la Svizzera può denunciare il contratto e richiedere un rimborso (parziale) del contributo.

3013

FF 2019

2.7.13

Accordo tra la Svizzera e l'OIT concernente il progetto «Promozione della pace con la creazione di posti di lavoro», concluso il 1° febbraio 2018

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra a Svizzera e l'OIT per il progetto «Promozione della pace con la creazione di posti di lavoro».

B.

Nel 2019 l'OIT festeggerà il suo centenario. In vista della priorità del tema della prevenzione alle Nazioni Unite, l'aspetto della creazione di posti di lavoro in contesti colpiti da conflitto sarà in primo piano. Il progetto promuove il partenariato strategico e la cooperazione tra l'OIT e il Peace Building Support Office delle Nazioni Unite a New York con la messa a disposizione di esperti dell'OIT. La realizzazione del progetto rafforza il prestigio e il profilo in materia di politica di pace della Ginevra internazionale.

C.

980 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2018 e ha effetto dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 e può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3014

FF 2019

2.7.14

Accordo tra la Svizzera e l'OIT concernente un contributo per la campagna di comunicazione mediante poster nei vagoni FFS nell'ambito delle celebrazioni del 100° anniversario dell'OIT, concluso il 24 settembre 2018

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'OIT per il finanziamento della campagna di comunicazione nel primo trimestre 2019.

B.

Nel 2019 l'OIT festeggerà il suo centenario. In questo contesto e allo scopo di aumentare la visibilità dell'evento, l'OIT organizza una campagna di comunicazione tramite poster nei vagoni FFS nel primo trimestre 2019. L'OIT ha chiesto alla Svizzera un contributo per il finanziamento di questa campagna.

C.

45 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 settembre 2018 e ha effetto dal 1° ottobre 2018 al 31 luglio 2019. Se l'OIT non rispetta le disposizioni contrattuali, la Svizzera può denunciare il contratto e richiedere un rimborso (parziale) del contributo.

3015

FF 2019

2.7.15

Accordo tra la Svizzera e l'OIT concernente un contributo per il progetto «Piazzale del centenario» nell'ambito delle celebrazioni del 100° anniversario dell'OIT, concluso il 19 novembre 2018

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'OIT per il finanziamento del progetto «Piazzale del centenario».

B.

Nel 2019 l'OIT festeggerà il suo centenario. In questo contesto ha proposto di rappresentare il centenario piantando un albero per ogni decennio per formare un piazzale, detto del centenario. Oltre all'aspetto simbolico come regalo da parte della Svizzera, il piazzale svolgerebbe da un lato una funzione ecologica poiché farebbe ombra e dall'altro una funzione di sicurezza poiché farebbe da protezione contro un'eventuale auto-ariete. L'OIT ha chiesto alla Svizzera un contributo per il finanziamento di questo progetto.

C.

104 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 novembre 2018 e ha effetto dal 1° novembre 2018 al 31 luglio 2019. Non sono previste modalità di denuncia.

3016

FF 2019

2.7.16

Accordo tra la Svizzera e l'OMS concernente il progetto «Walk the Talk: la sfida della salute per tutti», concluso il 17 maggio 2018

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'OMS concernente il progetto «Walk the Talk: la sfida della salute per tutti».

B.

Le celebrazioni per il 70° anniversario dell'OMS hanno lo scopo di promuovere uno stile di vita sano grazie all'attività fisica. Da questo obiettivo scaturisce un progetto di corsa a piedi aperta a tutti a Ginevra che va dal giardino di fronte alle Nazioni Unite fino alla riva del lago. La corsa si è tenuta il 20 maggio 2018. Oltre a promuovere la salute, il progetto intende promuovere il lavoro dell'OMS e degli altri attori attivi nella sanità globale con sede a Ginevra e riunire le comunità internazionali e locali. L'OMS ha chiesto alla Svizzera un contributo finanziario per lo svolgimento di questo evento.

C.

14 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 maggio 2018 e ha effetto dal 1° maggio 2018 al 31 dicembre 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

3017

FF 2019

2.7.17

Accordo tra la Svizzera e l'OMS concernente il progetto «Dove l'arte incontra la scienza ­ le cupole dell'inquinamento», concluso il 30 ottobre 2018

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'OMS concernente il progetto «Dove l'arte incontra la scienza ­ le cupole dell'inquinamento».

B.

Dal 30 ottobre al 1° novembre 2018 si è tenuta a Ginevra, nella sede dell'OMS, la prima Conferenza mondiale dell'OMS sull'inquinamento atmosferico e la salute. È stato chiesto alla Svizzera un contributo per finanziare il progetto urbano «Pollution Pods». Si tratta di cupole installate sulla Place des Nations nelle quali i delegati e il pubblico possono circolare per prendere coscienza dell'odore dell'aria nelle città inquinate.

C.

30 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 ottobre 2018 e ha effetto dal 1° ottobre al 30 novembre 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

3018

FF 2019

2.7.18

Accordo tra la Svizzera e l'ONU concernente il progetto per l'istituzione di un «Gruppo di alto rango sulla cooperazione digitale», concluso l'8 agosto 2018

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e le Nazioni Unite concernete il progetto di istituzione di un «Gruppo di alto rango sulla cooperazione digitale».

B.

Il 12 luglio 2018 il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha annunciato l'istituzione di nuovo gruppo sulla cooperazione digitale.

Composto da 20 esperti provenienti da diversi ambiti (governi, industria, start-up, accademia e società civile), ha per obiettivo l'identificazione di opportunità per rafforzare il governo digitale proponendo modelli di cooperazione concreti tra tutti i partecipanti nel modo digitale. La segreteria ha sede a Ginevra e a New York per una durata di 12 mesi e sosterrà i lavori del gruppo in maniera sostanziale e soprattutto sul piano logistico. Il rapporto del gruppo e le sue raccomandazioni serviranno a sostenere gli Stati membri nelle loro consultazioni su questi temi e forniranno un contributo di alto livello al dibattito pubblico in senso ampio.

C.

400 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 agosto 2018 e ha effetto dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 e può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di tre mesi.

3019

FF 2019

2.7.19

Accordo tra la Svizzera e l'UN Women concernente un contributo alla locazione dell'ufficio di collegamento dell'UN Women a Ginevra, concluso il 4 dicembre 2018

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera alla locazione dell'ufficio di collegamento dell'UN Women a Ginevra per il 2019.

B.

L'UN Women è l'agenzia dell'ONU per la parità e il rafforzamento della posizione delle donne. Fondata per accelerare i progressi a favore del miglioramento della condizione delle donne e delle fanciulle nonché per rispondere alle loro necessità nel mondo intero, l'UN Women ha creato un ufficio di collegamento a Ginevra nell'ottobre 2016. L'ufficio di collegamento ha il compito di approfondire e allargare l'impegno strategico dell'UN Women presso i diretti interessati a Ginevra e aiutarli a contribuire efficacemente alla realizzazione della parità e all'autonomia delle donne e delle fanciulle e al rafforzamento dei loro diritti fondamentali entro il 2030.

L'Un Women ha chiesto il sostegno della Svizzera per la presa a carico dei costi di locazione dell'ufficio di collegamento dell'UN Women a Ginevra per il 2019.

C.

52 042 dollari americani.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2018 e ha effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 30 giorni.

3020

FF 2019

2.7.20

Accordo tra la Svizzera e il Consiglio dei direttori esecutivi degli organismi delle Nazioni Unite per il coordinamento concernente il finanziamento del progetto «Sostegno all'integrazione e all'allargamento dell'innovazione nel sistema della Nazioni Unite», concluso il 7 dicembre 2018

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera al finanziamento dell'attuazione del progetto definito.

B.

Il Consiglio dei direttori esecutivi degli organismi delle Nazioni Unite (UN-Chief Executive Board, CEB) attua un progetto a più livelli che mira ad accelerare l'innovazione in seno al sistema delle Nazioni Unite, a rafforzare le capacità di innovazione, a rafforzare i partenariati di innovazione e a promuovere la cultura dell'innovazione. Lanciato dal Segretario generale delle Nazioni Unite in quanto presidente del CEB, questo progetto è un'iniziativa prioritaria del CEB.

C.

200 000 dollari americani.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2018 e ha effetto dal 1° settembre 2018 al 31 dicembre 2019. Se il CEB non adempie agli obblighi che gli derivano da questo accordo, la Svizzera può mettere fine all'accordo e chiedere il rimborso totale o parziale del contributo.

3021

FF 2019

2.7.21

Accordo tra la Svizzera e l'UNOG concernente un contributo al finanziamento di un posto di «Senior Mediation Officer» per il periodo 2019­2020, concluso il 3 dicembre 2018

A.

L'accordo definisce il contributo della Svizzera al finanziamento di un posto di «Senior Political Affairs/Liaison Officer» presso l'UNOG per gli anni 2019­2020.

B.

Il titolare del posto si occuperà in particolare di rafforzare il coordinamento tra l'UNOG e la sede delle Nazioni Unite a New York in modo da migliorare la visibilità della Ginevra internazionale e dei buoni servizi della Svizzera.

La continuazione del finanziamento di questo posto rientra nel proseguimento delle misure previste dalla Strategia per rafforzare l'attrattiva e la competitività della Ginevra internazionale, di cui il Consiglio federale ha preso atto il 26 giugno 2013.

C.

660 083 dollari americani per il 2019 e il 2020.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2018 e ha effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3022

FF 2019

2.7.22

Accordo fra la Svizzera e l'UNOG concernente un contributo al «Perception Change Project», concluso il 7 dicembre 2018

A.

L'accordo definisce il contributo della Svizzera al «Project Perception Change» per gli anni 2019­2020.

B.

Il progetto, che la Svizzera sostiene dal 2014, ha l'obiettivo di migliorare la percezione della Ginevra internazionale da parte delle opinioni pubbliche ginevrina, svizzera e internazionale. Si tratta di una strategia di comunicazione che comprende soprattutto la redazione e la pubblicazione di infografie e una campagna sulle reti sociali. Il progetto rientra appieno nella quinta priorità della Strategia per rafforzare l'attrattiva e la competitività della Ginevra internazionale, di cui il Consiglio federale ha preso atto il 26 giugno 2013 e che punta a migliorare la comunicazione della Ginevra internazionale e sulla Ginevra internazionale. Il progetto contribuisce inoltre a far conoscere meglio la Svizzera in qualità di Stato ospite.

C.

1,4 milione di dollari americani per il 2019 e il 2020.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2018 e ha effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3023

FF 2019

2.7.23

Accordo tra la Svizzera e l'OSCE concernente un contributo a favore del progetto «OSCE Network of Think Tanks» su tema del controllo delle armi convenzionali, concluso il 3 dicembre 2018

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera all'OSCE nel luglio 2018, più precisamente per il finanziamento di una parte dei costi di uno studio sul controllo delle armi convenzionali. L'OSCE raggruppa 57 Stati partecipanti costituendo così una piattaforma importante per il dialogo politico sui temi politico-militari, compresa la rivitalizzazione del controllo delle armi convenzionali.

B.

Questo ambito di lavoro corrisponde ai settori di attività prioritari della Svizzera presso l'OSCE secondo la sua strategia di politica estera 2016­ 2019 per il rafforzamento della sicurezza europea nell'ambito dell'OSCE.

Lo studio deve contribuire ad apportare approcci costruttivi al controllo degli armamenti, importante per la stabilità e la sicurezza. Sarà presentato in occasione della presidenza svizzera del Forum sulla sicurezza in materia di cooperazione nel primo trimestre 2019.

C.

20 000 euro.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2018 e ha effetto dal 1° luglio 2018 al 15 marzo 2019. Non sono previste modalità di denuncia.

3024

FF 2019

2.7.24

Accordo tra la Svizzera e l'OSCE concernente un contributo allo studio di fattibilità per la creazione di un centro tematico dell'OSCE nella seconda dimensione della sicurezza, concluso il 28 novembre 2018

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero a uno studio di fattibilità per la creazione ad Astana di un centro tematico per la seconda dimensione della sicurezza. In un obiettivo più a lungo termine, questo centro tematico dovrebbe rafforzare le capacità dell'OSCE di condurre ricerche e analisi nonché di prestare consulenza di natura politica e tecnica sulle tendenze e le sfide che si delineano in materia di sicurezza economica e ambientale.

B.

Questo progetto mira al rafforzamento della sicurezza europea e si iscrive nella strategia politica estera 2016­2019. Con i suoi 57 Stati partecipanti e 11 Stati partner, l'OSCE è la più grande organizzazione regionale di sicurezza al mondo. L'obiettivo di questo progetto è di rafforzare la capacità dell'OSCE in materia di consulenza politica e tecnica nei settori economici e ambientali nonché il loro impatto in termini di sicurezza e il loro potenziale di cooperazione.

C.

14 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2018 e ha effetto dal 1° dicembre 2018 al 31 dicembre 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3025

FF 2019

2.7.25

24

Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo speciale in materia di sviluppo dell'integrità e di riduzione dei rischi di corruzione nel settore della sicurezza, concluso il 19 dicembre 2018

A.

L'accordo definisce un contributo finanziario della Svizzera alla seconda fase del fondo speciale in materia di sviluppo dell'integrità e di riduzione dei rischi di corruzione nel settore della sicurezza.

B.

Il fondo intende rafforzare il buongoverno nei settori della sicurezza pubblica e della difesa. A tal scopo sarà elaborato un programma pluriennale con gli Stati interessati e saranno messi a disposizione strumenti pratici.

C.

125 000 franchi. Partecipazione al Partenariato per la Pace.

D.

Articolo 8 lettera a della legge federale del 19 dicembre 200324 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.193.9

3026

FF 2019

2.7.26

Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il quarto fondo di destinazione speciale in Giordania, concluso il 19 dicembre 2018

A.

L'accordo disciplina il contributo finanziario della Svizzera al quarto fondo speciale in materia di ammodernamento dello stoccaggio delle armi e delle munizioni nonché della loro smilitarizzazione in Giordania.

B.

Il fondo intende migliorare la sicurezza pubblica e la sicurezza regionale. A tal fine la Giordania è sostenuta nel rafforzamento delle sue capacità nel settore della gestione e dello stoccaggio di armi e di munizioni; è inoltre istituita una piattaforma regionale di competenze in questo settore.

C.

50 000 franchi. Partecipazione al Partenariato per la Pace.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

3027

FF 2019

2.7.27

Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali in Serbia, concluso il 19 dicembre 2018

A.

L'accordo disciplina il contributo finanziario della Svizzera al fondo speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali in Serbia.

B.

Il fondo si prefigge di offrire un supporto alla Serbia nella smilitarizzazione di 8 000 tonnellate di mine antiuomo, di munizioni convenzionali e di armi leggere.

C.

115 000 franchi. Partecipazione al Partenariato per la Pace.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

3028

FF 2019

2.7.28

Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali, di armi leggere e armi di piccolo calibro in Ucraina ­ fase II, concluso il 19 dicembre 2018

A.

L'accordo concerne il contributo finanziario della Svizzera alla seconda fase del fondo speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali, di armi leggere e di piccolo calibro in Ucraina.

B.

Il fondo intende migliorare la sicurezza pubblica e la sicurezza regionale. A tal fine saranno distrutte 366 000 armi leggere e di piccolo calibro nonché 76 000 tonnellate di munizioni convenzionali.

C.

75 000 franchi. Partecipazione al Partenariato per la Pace.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

3029

FF 2019

2.7.29

25

Accordo tra la Svizzera e l'UNESCO concernente un contributo a un progetto volto a incoraggiare la ratifica e a migliorare l'attuazione della Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione di beni culturali in caso di conflitto armato e suoi due Protocolli del 1954 e del 1999, concluso il 13 dicembre 2018

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera a un progetto volto a incoraggiare la ratifica e a migliorare l'attuazione della Convenzione dell'Aia del 14 maggio 195425 per la protezione di beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due protocolli (1954, 1999).

B.

La distruzione di beni culturali durante i conflitti armati continua in tutto il mondo malgrado sia stato concepito un quadro giuridico internazionale completo per salvaguardare il patrimonio culturale dai danni causati dalla guerra. Oggi più che mai è importante che un maggior numero di Paesi aderisca alla Convenzione e ai suoi due Protocolli anche per promuovere l'attuazione di questi strumenti a livello globale e sul campo. Per raggiungere questi obiettivi, l'UNESCO ha elaborato, in occasione del 20° anniversario dell'adozione del secondo Protocollo summenzionato, un progetto che comporta diverse fasi tra cui lo sviluppo di materiale di informazione e di attività di sostegno alle autorità degli Stati membri dell'UNESCO. Questo progetto costituisce una priorità stabilita nel 2018 per sostenere l'operato dell'UNESCO.

C.

97 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2018 e scadrà il 15 giugno 2020. Può essere denunciato prima del termine di scadenza con il consenso delle due Parti oppure mediante un preavviso scritto di sei mesi.

RS 0.520.3

3030

FF 2019

2.7.30

26

Accordo tra la Svizzera e l'UNESCO concernente un contributo per l'organizzazione a Ginevra il 25 e il 26 aprile di una conferenza internazionale consacrata ai 20 anni del Secondo Protocollo del 1999 relativo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, concluso il 13 dicembre 2018

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera per il finanziamento della conferenza internazionale consacrata ai 20 anni del Secondo Protocollo del 26 maggio 199926 relativo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

B.

Nel mondo intero la distruzione di beni culturali durante conflitti armati continua malgrado sia stato concepito un quadro giuridico completo a livello internazionale per salvaguardare il patrimonio culturale dai danni causati dalla guerra. Risulta viepiù importante che ulteriori Paesi aderiscano alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e dei suoi due Protocolli in modo da promuovere la corretta applicazione di questi strumenti a livello globale e sul campo. Cogliendo l'occasione dei 20 anni dell'adozione del Secondo Protocollo di cui sopra, per rispondere a tali obiettivi l'UNESCO ha elaborato un progetto che comporta diverse parti distinte tra cui l'organizzazione di una conferenza internazionale a Ginevra il 25 e il 26 aprile 2019. L'UNESCO ha chiesto il sostegno della Svizzera per finanziare questa conferenza.

C.

165 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2018 e scadrà il 15 dicembre 2019. Può essere denunciato prima del termine di scadenza con il consenso delle due Parti oppure mediante un preavviso scritto di sei mesi.

RS 0.520.33

3031

FF 2019

2.7.31

Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR sul «Geneva Dialogue on Responsible Behaviour in Cyberspace», concluso il 15 giugno 2018

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera all'UNIDIR concernente l'iniziativa svizzera «Geneva Dialogue on Responsible Behaviour in Cyberspace».

B.

Questo dialogo mira a chiarire i ruoli e le responsabilità di tutti gli attori interessati nel ciberspazio (Stati, imprese, società civile e mondo scientifico).

L'iniziativa contribuisce dunque a un ciberspazio libero, sicuro e aperto.

Serve anche a rafforzare il ruolo di Ginevra come piattaforma di discussione per la cibersicurezza.

C.

40 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 giugno 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

3032

FF 2019

2.7.32

Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNIDIR nel 2018, concluso il 10 settembre 2018

A.

L'accordo definisce la portata e le modalità del finanziamento di base concesso dalla Svizzera allUNIDIR.

B.

Con sede a Ginevra, l'UNIDIR conduce ricerche indipendenti nel settore della politica di sicurezza e del disarmo. L'istituto fornisce alla comunità internazionale dati dettagliati ed esaustivi sulla sicurezza nel mondo, sulla corsa agli armamenti e sul disarmo. Il suo obiettivo è di promuovere la sicurezza internazionale e lo sviluppo economico e sociale di tutti i popoli mediante negoziati. Il lavoro dell'UNIDIR, di qualità e unanimemente riconosciuto, costituisce un valore aggiunto anche per la Svizzera. L'UNIDIR rafforza inoltre la posizione di Ginevra in quanto centro internazionale del disarmo.

La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale permette all'UNIDIR di portare avanti la sua attività.

C.

80 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 settembre 2018 e ha effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. Se l'UNIDIR non rispetta le disposizioni contrattuali, la Svizzera può denunciare il contratto e richiedere un rimborso (parziale) del contributo.

3033

FF 2019

2.7.33

Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR concernente la concessione di un finanziamento per lo svolgimento a Ginevra della quinta riunione della «Global Commission on Stability in Cyberspace», concluso il 14 dicembre 2018

A.

L'accordo stabilisce un contributo finanziario della Svizzera per lo svolgimento a Ginevra della quinta riunione della «Global Commission on Stability in Cyberspace» il 22 e il 23 gennaio 2019.

B.

Il sostegno finanziario a favore di questa riunione serve a rafforzare il ruolo di Ginevra come piattaforma di discussione sulla cibersicurezza.

C.

28 000 dollari americani.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

3034

FF 2019

2.7.34

Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNITAR per gli anni 2018­2019, concluso l'8 giugno 2018

A.

L'accordo definisce la portata e le modalità del finanziamento di base concesso all'UNITAR.

B.

Insediato a Ginevra, l'UNITAR organizza corsi di formazione nell'ambito della diplomazia multilaterale e della cooperazione internazionale destinati a diplomatici e funzionari internazionali. Il lavoro svolto dall'UNITAR è di qualità ed è unanimemente riconosciuto e costituisce un valore aggiunto sia per il sistema onusiano sia per la Svizzera. Inoltre, l'UNITAR rafforza la posizione di Ginevra come centro mondiale di produzione intellettuale e di buongoverno. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNITAR permette all'istituto di mantenere la sua offerta.

C.

200 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 giugno 2018 e ha effetto dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019. Se l'UNITAR non rispetta le disposizioni contrattuali, la Svizzera può denunciare il contratto e richiedere un rimborso (parziale) del contributo.

3035

FF 2019

2.7.35

Accordo fra la Svizzera e l'UNITAR sul finanziamento di un corso di formazione per nuovi delegati del quinto comitato dell'Assemblea generale dell'ONU, concluso il 3 agosto 2018

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera al corso di formazione per nuovi delegati del quinto comitato dell'Assemblea generale dell'ONU, che ha avuto luogo nel settembre 2018 a New York.

B.

Insediato a Ginevra, l'UNITAR organizza corsi di formazione nell'ambito della diplomazia multilaterale e della cooperazione internazionale destinati a diplomatici e funzionari internazionali. Per i nuovi delegati del quinto comitato dell'Assemblea generale dell'ONU la formazione offre un'occasione unica per acquisire un'ampia conoscenza di base relativa ai temi, attori e processi più importanti nel contesto del quinto comitato. La formazione offre un'eccellente piattaforma alla Svizzera per aumentare la consapevolezza e la familiarità con priorità tematiche inerenti al nostro Paese.

C.

30 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 agosto 2018 e ha avuto effetto dal 1° agosto al 31 dicembre 2018. Se l'UNITAR non rispetta le disposizioni contrattuali, la Svizzera può denunciare il contratto e richiedere un rimborso (parziale) del contributo.

3036

FF 2019

2.7.36

Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente il finanziamento di un seminario all'attenzione dei delegati delle missioni estere a Ginevra concernente l'allestimento del bilancio dell'ONUG, concluso il 28 settembre 2018

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera per lo svolgimento di un seminario.

B.

Insediato a Ginevra, l'UNITAR organizza corsi di formazione nell'ambito della diplomazia multilaterale e della cooperazione internazionale destinati a diplomatici e funzionari internazionali. Per i delegati delle missioni estere a Ginevra la formazione offre un'occasione unica per acquisire un'ampia conoscenza di base relativa all'allestimento del bilancio delle Nazioni Unite.

Il seminario offre un'eccellente piattaforma alla Svizzera per aumentare la consapevolezza e la familiarità con priorità tematiche inerenti al nostro Paese.

C.

14 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 settembre 2018 e ha avuto effetto dal 1° settembre al 31 ottobre 2018. Se l'UNITAR non rispetta le disposizioni contrattuali, la Svizzera può denunciare il contratto e richiedere un rimborso (parziale) del contributo.

3037

FF 2019

2.7.37

Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente il seminario 2019 per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU, concluso il 13 dicembre 2018

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera al seminario 2019 per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU previsto nella primavera del 2019.

B.

Il seminario contribuisce in maniera rilevante a migliorare la dottrina delle operazioni di mantenimento della pace dell'ONU; per i rappresentanti speciali e personali e gli inviati del Segretario generale dell'ONU costituisce inoltre un'occasione unica per scambiare esperienze ed elaborare strategie comuni. Il seminario rappresenta per la Svizzera un'eccellente piattaforma per accrescere la visibilità del proprio impegno in questo campo e per allacciare contatti al massimo livello.

C.

300 000 dollari americani.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2018 e ha effetto fino al 31 luglio 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3038

FF 2019

2.7.38

Accordo tra la Svizzera e l'UNISDR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNISDR nel 2018, concluso il 25 gennaio 2018

A.

L'accordo definisce la portata e le modalità del finanziamento di base concesso all'UNISDR.

B.

Insediato a Ginevra, l'UNISDR conduce un'attività indipendente di ricerca nel settore dello sviluppo sociale. Il lavoro svolto dall'UNISDR è di qualità ed è unanimemente riconosciuto e costituisce un valore aggiunto sia per il sistema onusiano sia per la Svizzera. Inoltre, l'UNISDR rafforza la posizione di Ginevra come centro mondiale di produzione intellettuale e di buongoverno. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNISDR permette all'istituto di mantenere la sua offerta.

C.

100 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 gennaio 2018 e ha avuto effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. Se l'UNISDR non rispetta le disposizioni contrattuali, la Svizzera può denunciare il contratto e richiedere un rimborso (parziale) del contributo.

3039

FF 2019

2.7.39

Accordo tra la Svizzera e l'UNODC concernente il finanziamento di un progetto sul rafforzamento dei diritti del fanciullo nella lotta contro il terrorismo, concluso il 10 ottobre 2018

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) relative ai pagamenti e agli obblighi dei beneficiari concernenti l'utilizzo degli importi e la presentazione dei rapporti al riguardo.

B.

Il credito è utilizzato per rafforzare il rispetto dei diritti del fanciullo e la giustizia minorile nell'ambito della lotta contro il terrorismo e sostenere lo sviluppo delle capacità degli Stati in questo senso.

C.

100 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 ottobre 2018 e ha effetto dal 1° agosto 2018 al 31 dicembre 2019. Se l'UNODC non rispetta le disposizioni contrattuali, la Svizzera può denunciare il contratto e richiedere un rimborso (parziale) del contributo.

3040

FF 2019

2.7.40

Accordo tra la Svizzera e l'UNODC concernente il finanziamento di un progetto di rafforzamento del rispetto del diritto internazionale nella lotta contro il terrorismo, concluso il 19 novembre 2018

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione con l'UNODC relative ai pagamenti e agli obblighi dei beneficiari concernenti l'utilizzo degli importi e la presentazione dei rapporti al riguardo.

B.

Il credito è utilizzato per lo sviluppo e la pubblicazione di un manuale relativo al quadro internazionale applicabile nella lotta contro il terrorismo e in particolare quanto ai diritti umani, al diritto dei rifugiati, al diritto internazionale umanitario e al controllo dell'armamento nella lotta contro il terrorismo.

C.

50 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 novembre 2018 e ha effetto dal 5 novembre 2018 al 31 maggio 2019. Se l'UNODC non rispetta le disposizioni contrattuali, la Svizzera può denunciare il contratto e richiedere un rimborso (parziale) del contributo.

3041

FF 2019

2.7.41

Accordo tra la Svizzera e l'UNOCT concernente il finanziamento di un progetto sul rafforzamento dei diritti dell'uomo nel quadro della prevenzione dell'estremismo violento promuovendo l'impegno della società civile, concluso il 7 dicembre 2018

A.

L'accordo definisce le modalità di collaborazione con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro il terrorismo (United Nations Office of Counter-Terrorism, UNOCT) relative al pagamento e agli obblighi dei beneficiari concernenti l'utilizzazione degli importi, e le modalità di consegna dei rapporti al riguardo.

B.

Il credito è utilizzato per rafforzare i diritti dell'uomo nella lotta contro il terrorismo e della prevenzione dell'estremismo violento promuovendo l'impegno della società civile.

C.

100 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2018 e ha effetto dal 1° dicembre 2018 al 31 maggio 2019. Se l'UNOCT non rispetta le disposizioni contrattuali, la Svizzera può denunciare il contratto e richiedere un rimborso (parziale) del contributo.

3042

FF 2019

2.7.42

Accordo di finanziamento di azioni volontarie a favore del diritto internazionale

A.

Nell'anno in rassegna sono stati conclusi con organizzazioni internazionali tre accordi internazionali concernenti l'utilizzazione di importi inferiori a 20 000 franchi del credito per le misure volontarie a favore del diritto internazionale. Vista la relativa esiguità di questi importi, tali accordi non sono descritti singolarmente.

B.

Il credito è utilizzato per sostenere in modo mirato progetti di organizzazioni interstatali, centri di ricerca, scuole universitarie, ONG e altri attori della società civile. I progetti selezionati vertono in particolare sul diritto internazionale umanitario, la giustizia penale internazionale e i diritti dell'uomo e mirano a promuovere la codificazione o migliorare il rispetto del diritto internazionale pubblico. Questi accordi disciplinano le modalità di pagamento e gli obblighi dei beneficiari concernenti l'utilizzo degli importi e la presentazione dei rapporti al riguardo.

C.

31 370 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Gli accordi sono stipulati per la durata dei progetti e terminano con la consegna dei rapporti finali.

3043

FF 2019

3

Dipartimento federale dell'interno

3.1

Accordo amministrativo concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 3 aprile 201427 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile, concluso il 25 luglio 2018

27

A.

L'accordo amministrativo definisce le modalità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Brasile conclusa il 3 aprile 2014 (non ancora in vigore). Designa gli organismi di collegamento e le istituzioni competenti e stabilisce le procedure amministrative.

B.

Secondo l'articolo 21 paragrafo 1 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale del 3 aprile 2014 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile le autorità competenti concordano le disposizioni di applicazione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 21 paragrafo 1 lettera a della Convenzione.

E.

L'accordo entrerà in vigore alla stessa data che la Convenzione, di cui la Svizzera ha notificato l'adempimento delle formalità per l'entrata in vigore il 19 maggio 2016. L'accordo rimane applicabile fintanto che la Convenzione è in vigore.

FF 2014 7647

3044

FF 2019

3.2

28 29

Accordo amministrativo concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro, concluso il 7 ottobre 201028

A.

L'accordo amministrativo definisce le modalità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Montenegro, conclusa anche il 7 ottobre 2010. Designa gli organismi di collegamento e le istituzioni competenti e stabilisce le procedure amministrative.

B.

Secondo l'articolo 26 numero 1 della Convenzione di sicurezza sociale del 7 ottobre 201029 tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro le autorità competenti concordano le disposizioni di applicazione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 numero 1 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2019 alla stessa data della Convenzione di sicurezza sociale e rimane applicabile fintanto che la Convenzione è in vigore.

RS 0.831.109.573.11 RS 0.831.109.573.1

3045

FF 2019

3.3

30 31

Accordo amministrativo concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia, concluso l'11 ottobre 201030

A.

L'accordo amministrativo definisce le modalità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Serbia, conclusa anche l'11 ottobre 2010. Designa gli organismi di collegamento e le istituzioni competenti e stabilisce le procedure amministrative.

B.

Secondo l'articolo 25 numero 1 della Convenzione di sicurezza sociale dell'11 ottobre 201031 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia le autorità competenti concordano le disposizioni di applicazione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25 numero 1 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2019 alla stessa data della Convenzione di sicurezza sociale e rimane applicabile fintanto che la Convenzione è in vigore.

RS 0.831.109.682.11 RS 0.831.109.682.1

3046

FF 2019

3.4

32 33 34

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo alla cooperazione nell'ambito della formazione musicale, concluso il 25 maggio 2018

A.

In virtù dell'articolo 12 capoverso 2 della legge dell'11 dicembre 200932 sulla promozione della cultura (LPCu), dal 1° gennaio 2016 la Confederazione gestisce il programma Gioventù e Musica. Questo programma è parte delle misure di attuazione della nuova disposizione costituzionale concernente la formazione musicale (art. 67a Cost.33). L'accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo alla cooperazione nell'ambito della formazione musicale disciplina le grandi linee della partecipazione del Liechtenstein al programma Gioventù e Musica. La sua struttura è simile all'accordo sulla partecipazione del Liechtenstein al programma Gioventù e Sport34.

B.

Da molto tempo il Liechtenstein esprime la volontà di partecipare al programma si dagli inizi dei lavori di concetto. Il 30 marzo 2015 a Vaduz è stata firmata una dichiarazione d'intenti, non vincolante dal punto di vista giuridico, in vista di una collaborazione nell'ambito della formazione musicale.

Questa dichiarazione è stata la prima tappa del disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein al programma Gioventù e Musica.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 22 LPCu.

E.

L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica mediante la quale le Parti si comunicano reciprocamente l'adempimento delle procedure interne necessarie a tal fine. La Svizzera ha notificato l'adempimento delle formalità il 14 novembre 2018. L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

RS 442.1 RS 101 RS 0.415.951.41

3047

FF 2019

4

Dipartimento federale di giustizia e polizia

4.1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Mongolia sulla riammissione delle persone in posizione irregolare, concluso il 5 aprile 201835

35

A.

L'accordo prevede l'obbligo per una Parte contraente di riammettere i propri cittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni richieste per entrare o soggiornare sul territorio dell'altra Parte contraente.

B.

L'accordo è stato concluso in considerazione dei problemi generali relativi al controllo dei movimenti migratori verso l'Europa. Rappresenta un elemento importante della collaborazione svizzera con Stati terzi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 6 mesi.

RS 0.142.115.729

3048

FF 2019

4.2

36

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Mongolia sulla soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio e ufficiale, concluso il 5 aprile 201836

A.

L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o ufficiale valido rilasciato in una delle Parti contraenti, che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un'organizzazione internazionale sul territorio dell'altro Stato, possano entrare e soggiornare sul territorio dell'altra Parte contraente senza visto per la durata delle loro funzioni. Inoltre, i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o ufficiale valido rilasciato in una delle Parti contraenti sono esentati dal visto per entrare con altri fini sul territorio dell'altra Parte contraente, e soggiornarvi per al massimo 90 giorni entro un periodo di 180 giorni, a condizione di non svolgervi un'attività lucrativa.

B.

L'accordo è stato negoziato con l'accordo sulla riammissione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 giugno 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

RS 0.142.115.722

3049

FF 2019

4.3

Accordo tra la Svizzera e il Libano sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, concluso il 27 agosto 2018

A.

L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico valido emesso da una delle Parti contraenti, membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una missione permanente del loro Stato possano entrare sul territorio dell'altra Parte contraente o soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni. L'accordo si prefigge inoltre di esentare dall'obbligo del visto i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido di una delle Parti contraenti per entrare o soggiornare per al massimo 90 giorni entro un periodo di 180 giorni sul territorio dell'altra Parte contraente.

B.

La domanda di concludere un accordo sull'esenzione reciproca dall'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico è giunta nel 2015 dalle autorità libanesi competenti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica mediante la quale le Parti si comunicano reciprocamente l'adempimento delle procedure interne necessarie a tal fine. La Svizzera ha notificato l'adempimento delle formalità il 18 settembre 2018. L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3050

FF 2019

4.4

37 38

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno del Marocco sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio, concluso il 2 maggio 201837

A.

L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio valido rilasciato da una delle Parti contraenti, che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un'organizzazione internazionale sul territorio dell'altro Stato, possano entrare e soggiornare sul territorio dell'altra Parte contraente senza visto per la durata delle loro funzioni. Inoltre, i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio valido rilasciato in una delle Parti contraenti sono esentati dal visto per entrare con altri fini sul territorio dell'altra Parte contraente, e soggiornarvi per al massimo 90 giorni entro un periodo di 180 giorni, a condizione di non svolgervi un'attività lucrativa.

B.

La Svizzera ha finora esentato, in diversi modi, dall'obbligo del visto i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio. Da un lato, esistono accordi bilaterali che definiscono la cerchia di persone esentate e gli scopi del soggiorno. D'altro canto l'articolo 8 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del 15 agosto 201838 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) elenca due Paesi quali la Bolivia e il Marocco, per i quali l'esenzione dall'obbligo del visto per il gruppo di persone menzionate è disciplinata unilateralmente e per via di ordinanza in modo globale e senza disposizioni più precise. Per ottenere un'uniformità legislativa, l'articolo 4 capoverso 2 lettera b OEV potrebbe essere abrogato. Per questa ragione il Marocco è stato invitato a negoziare un accordo bilaterale con la Svizzera che corrisponda alla situazione giuridica attuale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 agosto 2018 e può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi.

RS 0.142.115.492 RS 142.204

3051

FF 2019

4.5

39

Accordo sotto forma di scambio di note tra la Svizzera e il Marocco concernente l'accreditamento parallelo in Marocco dell'addetto di polizia svizzero stazionato in Tunisia, concluso il 15 marzo 2018

A.

L'accordo consente alla Svizzera di accreditare in Marocco l'addetto di polizia svizzero stazionato in Tunisia.

B.

L'accordo definisce le modalità di accreditamento dell'addetto di polizia e si prefigge di promuovere e accelerare la cooperazione in materia di polizia, in particolare mediante l'assistenza fornita all'esecuzione delle procedure di assistenza di polizia e giudiziaria in materia penale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 5 capoverso 3 della legge federale del 7 ottobre 199439 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 marzo 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 360

3052

FF 2019

5

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

5.1

Cooperazione militare in materia di istruzione Introduzione

La cooperazione nell'ambito dell'istruzione militare si prefigge, da un lato, di ottenere e mantenere la capacità d'impegno militare e lo sviluppo delle forze armate e, dall'altro, di migliorare la capacità di cooperazione al fine di accrescere la libertà d'azione strategica.

3053

FF 2019

5.1.1

Disposizione di esecuzione relativa all'accordo del 29 settembre 2003 tra la Svizzera e la Germania concernente la cooperazione delle forze armate nell'ambito dell'istruzione, in vista di uno scambio di ufficiali tra il centro di istruzione dell'esercito tedesco a Münster e la Formazione d'addestramento svizzera dei blindati e dell'artiglieria a Thun, concluso il 3 luglio 2018

A. La disposizione disciplina, in adempimento dell'accordo superiore di formazione, i dettagli dello scambio reciproco di un ufficiale tra gli organi militari interessati del Paese partner.

B. Lo scambio offre agli ufficiali partecipanti la possibilità di condividere le loro esperienze e rafforza il partenariato tra i due Paesi.

C. Nessuna.

D. Articolo 48a LM.

E. La disposizione è entrata in vigore il 3 luglio 2018. Può essere denunciata con un preavviso scritto di tre mesi.

3054

FF 2019

5.1.2

Disposizione di esecuzione relativa all'accordo del 29 settembre 2003 tra la Svizzera e la Germania concernente la cooperazione delle forze armate nell'ambito dell'istruzione, in vista della partecipazione di militari tedeschi all'esercizio di tiro in alta montagna TIRO ALTO organizzato in Svizzera, concluso il 1° ottobre 2018

A.

La disposizione di esecuzione disciplina gli aspetti della logistica e taluni aspetti giuridici in vista dell'esercizio di tiro d'artiglieria Tiro Alto 2018, organizzato in Svizzera dal 14 al 20 ottobre 2018. Diretto dall'Esercito svizzero, l'esercizio ha permesso ai militari tedeschi partecipanti di imparare le sottigliezze del tiro d'artiglieria in alta montagna in collaborazione con gruppi di artiglieria svizzeri.

B.

L'esercizio offre ai militari tedeschi partecipanti una panoramica di esercizi interessanti realizzati in condizioni alpine. La partecipazione risulta da una domanda effettuata dalle forze armate tedesche in seguito alle esperienze positive raccolte durante gli esercizi precedenti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

La disposizione è entrata in vigore il 1° ottobre 2018. Può essere denunciata con un preavviso scritto di 15 giorni.

3055

FF 2019

5.1.3

Accordo tecnico relativo all'accordo quadro del 15 maggio 2004 tra la Svizzera e l'Austria concernente la cooperazione delle loro forze armate nell'ambito dell'istruzione, in vista della partecipazione di militari austriaci all'esercizio di tiro in alta montagna TIRO ALTO, concluso il 1° ottobre 2018

A.

L'accordo disciplina gli aspetti della logistica e taluni aspetti giuridici in vista dell'esercizio di tiro d'artiglieria Tiro Alto 2018, organizzato in Svizzera dal 14 al 20 ottobre 2018. Diretto dall'Esercito svizzero, l'esercizio ha permesso ai militari austriaci partecipanti di imparare le sottigliezze del tiro d'artiglieria in alta montagna in collaborazione con gruppi di artiglieria svizzeri.

B.

L'esercizio offre ai militari austriaci partecipanti una panoramica di esercizi interessanti realizzati in condizioni alpine. La partecipazione risulta da una domanda effettuata dalle forze armate austriache in seguito alle esperienze positive raccolte durante gli esercizi precedenti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2018. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 15 giorni.

3056

FF 2019

5.1.4

Accordo di attuazione tra la Svizzera e la Germania concernente l'istruzione al volo in montagna di equipaggi tedeschi di elicotteri da trasporto, concluso il 4 ottobre 2018

A.

L'accordo permette alle forze aeree tedesche di allenare diverse procedure di volo in varie condizioni meteorologiche, in differenti momenti dell'anno e a qualsiasi altitudine nelle montagne svizzere.

B.

L'accordo disciplina, oltre allo statuto dei partecipanti, le prestazioni di sostegno logistico di cui hanno bisogno le forze aeree tedesche a tal fine e i relativi aspetti finanziari.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 ottobre 2018 per una durata indeterminata.

3057

FF 2019

5.1.5

Accordo tecnico tra Svizzera, Germania, Austria, Belgio, Spagna, Francia, Regno Unito, Grecia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi e Repubblica Ceca concernente il sostegno fornito dal Paese ospite per l'esercitazione NATO TIGER MEET 2018, concluso il 7 maggio 2018

A.

L'accordo disciplina la partecipazione delle Forze aeree svizzere all'esercizio multinazionale «TIGER MEET 2018» in programma dal 14 al 25 maggio 2018 a Poznan in Polonia.

B.

L'accordo disciplina il necessario supporto logistico fornito dallo Stato ospite, le questioni relative allo statuto, le regole d'impiego applicabili e gli aspetti finanziari derivanti da questa partecipazione.

C.

176 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 maggio 2018 e la sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

3058

FF 2019

5.1.6

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Danimarca concernente il sostegno apportato dal Paese ospite in occasione dell'esercitazione NIGHT HAWK 2018, concluso il 14 settembre 2018

A.

L'accordo disciplina lo statuto delle truppe coinvolte, l'accoglienza delle truppe svizzere in Danimarca e il sostegno logistico fornito dal Paese ospite.

B.

NIGHT HAWK è l'unica esercitazione specifica delle Forze speciali di queste dimensioni in Europa che non sia diretta dalla NATO. Permette di integrare il comando delle Forze speciali a tutti i livelli di comando e pianificazione (dal livello del distaccamento al livello operativo). Permette anche di concretizzare l'interoperabilità in ambito di dispiegamento dei mezzi di trasporto aereo tattico, di prassi della pianificazione e del comando a livello tecnico delle operazioni tra combinazioni di eserciti e di allenamento di notte delle differenti procedure operative.

C.

65 161 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 settembre 2018 e ha avuto effetto dal 17 al 28 settembre 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

3059

FF 2019

5.1.7

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia relativo al sostegno fornito dalla parte svizzera nel quadro della partecipazione alla 27esima brigata di fanteria di montagna all'organizzazione della corsa militare internazionale di sci alpino dell'Esercito svizzero «La Patrouille des Glaciers», concluso l'11 aprile 2018

A.

L'accordo disciplina lo statuto delle truppe coinvolte, l'accoglienza delle truppe francesi e il sostegno logistico della Svizzera.

B.

L'accordo consente agli specialisti alpini francesi di assumersi la responsabilità di alcuni posti di alta montagna sul percorso della Patrouille des Glaciers. L'assenza di questi specialisti dovrebbe essere colmata da guide di alta montagna civili. Vista la ricorrenza della Patrouille des Glaciers, è prevista la firma di un accordo quadro il cui allegato (documento congiunto di attuazione) verrà adeguato in occasione di ogni sostegno effettivo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 aprile 2018 per una durata di 10 anni e può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 30 giorni.

3060

FF 2019

5.1.8

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia relativa a un'esercitazione in montagna con gli elicotteri organizzata sul territorio svizzero, concluso il 26 novembre 2018

A.

L'accordo disciplina la partecipazione delle Forze aeree francesi a un'esercitazione di volo in montagna con gli elicotteri che si è tenuta in Svizzera dal 26 al 30 novembre 2018.

B.

L'accordo definisce le responsabilità, il supporto logistico fornito dallo Stato ospite, le regole d'impiego applicabili, le ripercussioni finanziarie dovute alla partecipazione e le questioni di statuto e di responsabilità civile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 novembre 2018 e la sua durata di validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

3061

FF 2019

5.1.9

Accordo tecnico tra la Svizzera e il Regno Unito concernente la partecipazione all'esercizio «SCOTNIGHT 2018», concluso il 1° novembre 2018

A.

L'accordo disciplina la partecipazione delle Forze aeree svizzere a un addestramento intensivo di quattro settimane nel Regno Unito, che prevede in particolare lo svolgimento di voli di notte e di voli in condizioni difficili.

Costituisce inoltre la base per esercizi di difesa aerea con le Forze aeree britanniche.

B.

L'accordo disciplina questioni relative sia allo statuto dei partecipanti svizzeri sia al supporto logistico fornito dall'esercito britannico e alle spese che ne derivano.

C.

690 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2018 e la sua durata di validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

3062

FF 2019

5.1.10

Accordo tecnico tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente l'utilizzazione del Centro di lotta antincendio di Woensdrecht da parte del personale delle Forze aeree svizzere, concluso il 15 marzo 2018

A.

L'accordo permette alle Forze aeree svizzere di utilizzare un impianto moderno ed ecologico allo scopo di esercitare le tecniche antincendio in aeromobili in fiamme e il salvataggio degli equipaggi di volo.

B.

L'accordo disciplina le prestazioni di supporto logistico da parte dei Paesi Bassi alle Forze aeree svizzere e le relative ripercussioni finanziarie.

C.

103 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 marzo 2018 e ha effetto per il periodo l'istruzione, ovvero dal 16 aprile al 15 settembre 2018. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 30 giorni.

3063

FF 2019

5.1.11

Accordo tra la Svizzera e la Russia concernente l'accesso di un ufficiale svizzero al programma di istruzione dell'Accademia militare dello Stato maggiore generale delle forze armate russe per l'anno accademico 2018­2019, concluso il 5 luglio 2018

A.

L'accordo riguarda gli studi di un ufficiale svizzero presso l'Accademia militare dello Stato maggiore generale russo a Mosca per il periodo 2018­2019.

B.

Oltre agli aspetti finanziari, l'accordo disciplina le condizioni di soggiorno in Russia dell'ufficiale svizzero presso l'Accademia militare dello Stato maggiore generale russo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 luglio 2018 e ha effetto per l'anno accademico 2018­2019. Può essere denunciato con un preavviso di 60 giorni.

3064

FF 2019

5.1.12

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Svezia concernente la visita della base delle Forze aeree a Linköping Malmen, in Svezia, da parte della scuola svizzera per piloti, concluso il 14 settembre 2018

A.

L'accordo disciplina la visita da parte della scuola per piloti delle Forze aeree svizzere e lo svolgimento di numerosi voli di addestramento su sei PC-21 nello spazio aereo svedese, dal 18 al 27 settembre 2018.

B.

L'accordo disciplina il necessario supporto logistico fornito dallo Stato ospite, le questioni relative allo statuto, le regole d'impiego applicabili e gli aspetti finanziari derivanti da questa partecipazione.

C.

60 800 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 14 settembre 2018 e la sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

3065

FF 2019

5.1.13

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Svezia per l'armamento e la tecnica di difesa concernente l'utilizzazione del poligono di tiro di Vidsel e la messa a disposizione del supporto del Paese ospite durante lo svolgimento dell'ISSYS Course 2018, concluso il 15 novembre 2018

A.

L'accordo disciplina l'utilizzazione del poligono di tiro (North European Aerospace Test Range, NEAT) di Vidsel, in Svezia, da parte di elicotteri Cougar delle Forze aeree svizzere per un addestramento di simulazione della realtà con il sistema di autoprotezione ISSYS (Integrated Self-Protection System), dal 22 novembre al 7 dicembre 2018.

B.

L'accordo tecnico disciplina, oltre allo statuto dei partecipanti, le modalità di utilizzazione dell'installazione sul NEAT di Vidsel, il supporto logistico e i costi che ne derivano.

C.

649 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 novembre 2018 e ha effetto per tutta la durata dell'addestramento, se del caso, fino al pagamento delle spese risultanti.

3066

FF 2019

5.2

Accordi per il promovimento della pace

5.2.1

Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente l'integrazione di militari svizzeri nel contingente tedesco allo scopo di appoggiare la MINUSMA, concluso il 22 ottobre 2018

A.

L'accordo disciplina l'istruzione e l'integrazione di militari svizzeri non armati nel contingente tedesco nell'ambito del sostegno alla Missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA).

B.

Oltre alla descrizione del sostegno reciproco generale, l'accordo disciplina inoltre il quadro giuridico, le competenze e le responsabilità, gli aspetti finanziari di questa collaborazione binazionale in materia d'istruzione e impiego nell'ambito della MINUSMA.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 66b LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 ottobre 2018. Può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

3067

FF 2019

5.2.2

Accordo tra la Svizzera e l'Agenzia NATO di assistenza e acquisizione (NSPA) concernente le prestazioni destinate a un ospedale di campagna Rôle 2, concluso il 17 agosto 2018

A.

L'accordo disciplina il sostegno logistico fornito dalla NSPA all'ospedale di campagna Rôle 2 delle truppe di pace in Kosovo (KFOR), di cui beneficeranno anche i membri svizzeri della KFOR stazionati in Kosovo.

B.

Oltre alla descrizione del sostegno reciproco generale, l'accordo disciplina inoltre l'ordinazione e la ricezione delle prestazioni, in particolare le relative questioni concernenti la ripartizione degli oneri e delle responsabilità.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 66b LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 agosto 2018. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di sei mesi.

3068

FF 2019

5.3

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

5.3.1

Accordo d'applicazione tecnico n. 11 «Technologie des capteurs hyperspectraux pour la reconnaissance» all'accordo del 6 maggio 2009 tra la Svizzera e la Germania concernente la cooperazione in materia di armamenti, concluso il 18 luglio 2018

A.

L'accordo disciplina la collaborazione in ambito di sensori iperspettrali.

B.

L'accordo consente ai partecipanti di esaminare congiuntamente la futura capacità di impiegare a livello operativo sensori iperspettrali per sistemi sperimentali allo scopo di dimostrare diverse tecnologie.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo, valido 5 anni, è entrato in vigore il 18 luglio 2018. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 90 giorni.

3069

FF 2019

5.3.2

Accordo di progetto tra la Svizzera, l'Australia, il Canada, la Spagna, gli Stati Uniti e la Finlandia concernente il programma internazionale sull'integrità della struttura dell'aereo F/A-18 II, concluso il 23 novembre 2018

A.

L'accordo di progetto disciplina la collaborazione e lo scambio di informazioni tecniche concernenti la struttura dell'aereo F/A-18. In concreto regola la realizzazione comune di analisi tecniche, di esami non distruttivi e di prove su elementi strutturali nonché la partecipazione finanziaria.

B.

Collaborando i Paesi utilizzatori di F/A-18 migliorano la sicurezza dell'aereo e riducono i costi connessi alle analisi di struttura e di usura non ché alle riparazioni dell'aereo.

C.

1,12 milione di dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo di progetto è entrato in vigore il 23 novembre 2018 ed è valido fino al 24 settembre 2024. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 120 giorni.

3070

FF 2019

5.3.3

Accordo tra la Svizzera, la Germania, la Norvegia, la Svezia e gli Stati Uniti concernente la protezione della truppa e delle infrastrutture contro l'effetto delle armi, concluso il 14 giugno 2018

A.

L'accordo consente la creazione di un programma multilaterale per la protezione contro l'effetto delle armi. Contiene inoltre le disposizioni concernenti l'attuazione di un progetto, la realizzazione e il pilotaggio di attività di ricerca, di sviluppo, di prove e di valutazione (p.es. la realizzazione e l'analisi di prove su larga scala con varie tonnellate di forza esplosiva). Queste disposizioni costituiscono il quadro della collaborazione che sarà precisata in accordi di progetto distinti.

B.

Partecipando al programma, la Svizzera beneficia delle esperienze internazionali nel settore della protezione contro l'effetto delle armi, grazie allo scambio diretto di risultati tecnici e scientifici delle prove. Il nostro Paese ottiene inoltre preziosi riscontri in materia di protezione, in particolare per l'infrastruttura militare. Questo scambio permette di risparmiare somme importanti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 109b capoverso 1 LM.

E.

L'accordo, valido 15 anni, è entrato in vigore il 14 giugno 2018. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 120 giorni.

3071

FF 2019

5.3.4

Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito concernente l'impiego di informazioni riservate relative all'apparecchio di rilevazione di sostanze pericolose «Residual Vapour Detector», concluso il 22 giugno 2018

A.

L'accordo disciplina lo scambio di informazioni riservate relative all'apparecchio di rilevazione di sostanze pericolose «Residual Vapour Detector» (RVD) dell'impresa britannica KeTech.

B.

L'accordo permette alla Svizzera di accedere a informazioni tecniche classificate come segrete concernenti l'apparecchio RVD. Queste informazioni sono necessarie vista la valutazione dell'apparecchio RVD nel quadro del progetto di acquisizione dell'apparecchio di rilevazione di sostanze pericolose 20. Quest'ultimo dovrà sostituire dal 2020 l'apparecchio di rilevazione di sostanze tossiche di combattimento in dotazione presso l'Esercito svizzero.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 giugno 2018 e ha effetto per la durata del progetto di acquisizione. Non sono previste modalità di denuncia.

3072

FF 2019

5.3.5

Accordo tra gli Stati membri del gruppo NATO sull'armamento delle forze aeree, «Aerospace Capability Group 3 on Surviva-bility», relativo al sostegno di esercizi del sottogruppo 2, concluso il 7 dicembre 2018

A.

L'accordo disciplina la partecipazione finanziaria annua della Svizzera in favore degli esercizi del sottogruppo 2.

B.

Vista la sua partecipazione finanziaria, la Svizzera può partecipare al sottogruppo 2. Gli scambi di informazione e l'esperienza in questo sottogruppo le permettono di acquisire, in modo economico, una panoramica delle future tecnologie in materia di contromisure, in particolare quelle concernenti l'efficacia delle simulazioni di obiettivi. Inoltre la Svizzera ottiene l'accesso a documenti ufficiali della NATO come ad esempio il manuale radar relativo alle contromisure e i rapporti dei diversi esercizi.

C.

15 000 euro.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2018 per una durata indeterminata. Può essere denunciato con un preavviso di dodici mesi.

3073

FF 2019

6

Dipartimento federale delle finanze

6.1

Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente il trattamento delle prestazioni dei superstiti della previdenza professionale secondo l'articolo 19 della Convenzione dell'11 agosto 197140 tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, concluso il 25 luglio 2018

40

A.

L'accordo disciplina il trattamento delle prestazioni dei superstiti della previdenza professionale del servizio pubblico secondo l'articolo 19 della Convenzione.

B.

Il 21 dicembre 2016 la Svizzera e la Germania hanno concluso un accordo concernente il trattamento delle prestazioni della previdenza professionale del servizio pubblico secondo la Convenzione. Questo accordo non disciplinava le prestazioni dei superstiti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 luglio 2018 e si applica a tutti gli affari in corso. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.672.913.62

3074

FF 2019

6.2

41

Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente la definizione di mancato ritorno al proprio domicilio di un frontaliere a causa della sua attività secondo l'articolo 15a paragrafo 2 della Convenzione dell'11 agosto 197141 tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, concluso il 12 ottobre 2018

A.

L'accordo disciplina il mancato ritorno al proprio domicilio di un frontaliere a causa della sua attività ai fini dell'articolo 15a della Convenzione.

B.

L'accordo precisa e aggiorna la prassi attuale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 ottobre 2018 e riguarda i periodi fiscali dal 2019. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.672.913.62

3075

FF 2019

6.3

42

Accordo tra la Svizzera e l'Argentina concernente la certificazione di moduli svizzeri per l'applicazione della Convenzione del 20 marzo 201442 tra la Svizzera e l'Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa il 18 maggio 2018

A.

L'accordo disciplina le modalità di certificazione dei moduli svizzeri per l'applicazione della Convenzione.

B.

Di principio le autorità fiscali argentine non certificano alcun modulo estero.

Per questo motivo è stato necessario convenire in una procedura amichevole le modalità di certificazione dei moduli svizzeri per l'applicazione della Convenzione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 24 paragrafo 4 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 maggio 208. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.672.915.41

3076

FF 2019

6.4

43

Accordo tra la Svizzera e il Cile concernente la certificazione di moduli svizzeri per l'applicazione della Convenzione del 2 aprile 200843 tra la Svizzera e il Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 25 giugno 2018

A.

L'accordo disciplina le modalità di certificazione dei moduli svizzeri per l'applicazione della Convenzione.

B.

Di principio le autorità fiscali cilene non certificano alcun modulo estero.

Per questo motivo è stato necessario convenire in una procedura amichevole le modalità di certificazione dei moduli svizzeri per l'applicazione della Convenzione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 24 paragrafo 3 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 giugno 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.672.924.51

3077

FF 2019

6.5

44

Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente l'applicazione della Convenzione del 26 febbraio 201044 tra la Svizzera e i Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e il relativo protocollo concernente i fondi d'investimento «FBI», i fondi comuni d'investimento «FCP» e le società d'investimento a capitale variabile «SICAV», concluso il 21 marzo 2018

A.

L'accordo sostituisce l'accordo del 14 marzo 2016 concernente i fondi d'investimento «FBI», i fondi comuni d'investimento «FCP» e le società d'investimento a capitale variabile «SICAV». Chiarisce l'applicazione degli articoli 10 (Dividendi) e 11 (Interessi) della Convenzione a fondi d'investimento aperti e definisce le condizioni alle quali i fondi d'investimento dei Paesi Bassi «FBI», i fondi comuni d'investimento svizzeri «FCP» e le società d'investimento a capitale variabile svizzere «SICAV» possono essere sgravati dall'imposta alla fonte su dividendi o interessi prelevati nell'altro Stato.

B.

L'accordo mira a facilitare la procedura di rimborso dell'imposta alla fonte in caso di investimenti tra i due Stati fatti mediante i fondi d'investimento menzionati evitando abusi della Convenzione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione e il relativo protocollo.

E.

L'accordo si applica a tutte le domande ancora pendenti o fatte dopo il 21 marzo 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.672.963.61

3078

FF 2019

6.6

45 46

Convenzione tra la Svizzera e la Francia relativa al riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali impressi sui lavori in metalli preziosi e su lavori plurimetallici, conclusa il 19 giugno 2018

A.

La convenzione disciplina il riconoscimento reciproco tra la Svizzera e la Francia dei marchi ufficiali impressi sui lavori in metalli preziosi e su lavori plurimetallici.

B.

La precedente convenzione45 si limitava ai lavori in metalli preziosi ed è ora sostituita dalla presente convenzione che contempla anche i lavori plurimetallici.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 14 capoverso 1 lettera c della legge federale del 6 ottobre 199546 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC).

E.

La Convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data del ricevimento dell'ultima notifica mediante la quale le Parti si comunicano reciprocamente l'adempimento delle procedure interne necessarie a tal fine. La Svizzera ha notificato l'adempimento delle formalità il 26 novembre 2018. La Convenzione può essere denunciata con un preavviso scritto di 12 mesi.

RU 1989 550 RS 946.51

3079

FF 2019

7

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

7.1

Messaggio del 15 dicembre 200647 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata, messaggio del 5 giugno 200948 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata e messaggio del 28 maggio 201449 concernente il contributo della Svizzera a favore della Croazia per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata Introduzione

Il contributo svizzero all'Unione europea allargata è finalizzato a ridurre le disparità economiche e sociali tra i vecchi e i nuovi Stati membri dell'UE. L'integrazione dei tredici Stati membri (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Malta, Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia) nella struttura comunitaria europea contribuisce considerevolmente a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Anche la Svizzera ne trae beneficio ed è per questo motivo che si è impegnata a dare il proprio contributo all'integrazione dei nuovi Stati membri dell'UE. I fondi a favore dei dieci Paesi che hanno aderito all'UE nel 2004 (dieci Paesi UE) sono stati impegnati completamente fino alla seconda metà del 2012, quelli per la Bulgaria e la Romania entro la fine del 2014 e quelli per la Croazia fino al primo semestre del 2017. Il 14 giugno 2017 è terminato il periodo decennale di applicazione del contributo ai dieci Paesi UE. La cooperazione con la Bulgaria e la Romania proseguirà fino al 2019, quella con la Croazia fino al 2024. Il contributo all'allargamento è attuato congiuntamente dalla DSC e dalla SECO. La DSC lavora principalmente nei settori dello sviluppo regionale, della sicurezza alle frontiere, delle riforme giudiziarie, della salute, della ricerca e della formazione, della biodiversità e del sostegno finanziario delle ONG. La SECO si concentra su risanamento e modernizzazione delle infrastrutture di base (energia, acqua potabile, rifiuti e trasporti), nonché sulla promozione del settore privato e del commercio, mettendo in particolare l'accento sulle piccole e medie imprese.

L'attuazione del contributo a favore della Croazia continua fino al 2024. Anche se nel 2018 non vi sono stati nuovi accordi, sono state concluse modifiche di accordi esistenti. La presente introduzione è stata mantenuta da allora.

47 48 49

FF 2007 453 FF 2009 4197 FF 2014 3525

3080

FF 2019

7.2

Credito-quadro per la continuazione del finanziamento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI50 Introduzione

La cooperazione internazionale della Svizzera si adopera per realizzare la sua visione di un mondo senza povertà e in pace nonché per uno sviluppo sostenibile. La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e la CSI promuove in particolare la transizione a sistemi democratici e conformi ai principi dell'economia di mercato in cinque Paesi dei Balcani occidentali e tre regioni dell'ex Unione sovietica (Asia centrale, Caucaso del Sud, Moldavia e Ucraina). La cooperazione svizzera con i Paesi dell'Est è attuata dalla DSC e dalla SECO. Quest'ultima si concentra sulla trasparenza nella mobilitazione delle risorse, sull'occupazione e sullo sviluppo economico, sull'approvvigionamento energetico e idrico, sullo smaltimento delle acque di scarico dei centri urbani e sull'efficienza energetica nella produzione industriale. Altri temi centrali sono il miglioramento delle condizioni di investimento per le imprese, il rafforzamento dell'amministrazione delle finanze pubbliche e della politica finanziaria ed economica e lo sviluppo del settore finanziario. Anche il coinvolgimento dei Paesi partner nelle catene globali di creazione di valore e il sostegno fornito loro nell'ambito dell'adesione all'OMC sono aspetti importanti del programma della SECO. L'incoraggiamento della governance economica è un tema trasversale di particolare importanza per l'intero programma.

50

FF 2016 2179

3081

FF 2019

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 201651 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est Aiuto pubblico allo sviluppo N°

Parte contraente

Oggetto

Data

Ripercussioni finanziarie

1.

Bosnia ed Erzegovina

Sostegno finanziario al progetto di risanamento a Zenica

31.07.2018

4,75 milioni di euro

2.

Macedonia del Nord

Sostegno finanziario al progetto di distribuzione di acqua a Delcevo

16.03.2018

7,254 milioni di franchi

3.

BERS

Fondo multilaterale per la gestione dei siti contaminati dalle mine di uranio in Asia Centrale

26.11.2018

2 milioni di euro

4.

BIRS/AIS

Rete di scambio di esperienze nella gestione delle finanze pubbliche nel fondo fiduciario multilaterale della regione Europa e Asia Centrale

19.12.2017

3 milioni di franchi

5.

FMI

Sostegno finanziario al progetto 29.11.2018 di riforma dell'amministrazione fiscale e della gestione delle finanze pubbliche nell'Europa del Sud Est

2,5 milioni di franchi

6.

IFC

Allegato n. 4 all'accordo quadro per la creazione di un fondo per il sostegno tecnico in Europa e in Asia centrale: terza fase del progetto di efficienza energetica nelle abitazioni in Ucraina

19.06.2018

1,8 milione di dollari americani

7.

PNUS

Progetto: «Improving Resilience to Floods in the Polog Region»

10.10.2017

247 000 dollari americani

8.

PNUS

Miglioramento del sistema di gestione e di controllo finanziari nonché della certificazione e dello sviluppo professionale degli incaricati di audit interni in Serbia

05.06.2018

199 454 franchi

51

RS 974.1

3082

FF 2019

7.3

Credito quadro Provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo52 Introduzione

La cooperazione internazionale della Svizzera si adopera per realizzare la sua visione di un mondo senza povertà e in pace nonché per uno sviluppo sostenibile.

Nell'esecuzione dei provvedimenti di politica economica e commerciale la SECO si basa su tale visione e promuove una crescita sostenibile, inclusiva e rispettosa dell'ambiente, migliorando le condizioni quadro dei suoi Paesi partner. La cooperazione economica allo sviluppo della SECO si concentra su quattro temi prioritari: rafforzare la politica economica e finanziaria; sviluppare infrastrutture e approvvigionamento urbani; sostenere il settore privato e l'imprenditoria; promuovere il commercio sostenibile. La SECO opera segnatamente con i Paesi in sviluppo più progrediti (Middle Income Countries, MIC). Fra i Paesi prioritari figurano la Colombia, l'Egitto, il Ghana, l'Indonesia, il Perù, il Sudafrica, la Tunisia e il Vietnam.

Oltre alle misure bilaterali, è determinante una stretta collaborazione economica con le organizzazioni specializzate, come gli organismi dell'ONU operanti nel settore commerciale, l'OIL e le banche multilaterali di sviluppo. L'aiuto finanziario multilaterale è fornito quale compito congiunto con la DSC.

52

FF 2016 2005

3083

FF 2019

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 197653 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali Aiuto pubblico allo sviluppo N°

Parte contraente

Oggetto

1.

Sudafrica

Sostegno al programma di sviluppo 13.04.2018 di capacità nell'ambito dell'aggiudicazione di mercati, di infrastruttura e di gestione delle conoscenze

7,01 milioni di franchi.

2.

Sudafrica

Programma concernente l'efficacia energetica dell'illuminazione pubblica

24.04.2018

5,5 milioni di euro

3.

Bolivia

Accordo di progetto per l'attua17.10.2018 zione della «Better Gold Initiative»

1,8 milione di franchi

4.

Camerun

Impiego dei fondi di controvalore vincolati al protocollo firmato il 30 dicembre 1997 tra la Svizzera e il Camerun

07.11.2017

­

5.

Colombia

Programma approvvigionamento energetico delle città in Colombia

01.09.2018

4,5 milioni di franchi

6.

Indonesia

Cooperazione tecnica nello sviluppo di un sistema duale di insegnamento e di formazione professionale:«Skills for Competitiveness Project»

25.01.2018

8 milioni di franchi

7.

Indonesia

Dichiarazione d'intenti in ambito di sviluppo sostenibile del turismo

28.06.2018

­

8.

Indonesia

Sviluppo della formazione continua 29.06.2018 in ambito di turismo sostenibile

3,69 milioni di franchi

9.

Indonesia

Sviluppo della gestione delle destinazioni in ambito di turismo sostenibile

29.06.2018

3,85 milioni di franchi

10.

Marocco

Programma globale per il tessile e l'abbigliamento

22.11.2018

1,3 milione di franchi

11.

Perù

Sostegno finanziario alle riforme delle imprese di approvvigionamento idrico

14.08.2018

14 milioni di franchi

12.

Perù

Programma «SeCompetititivo» per rafforzare la competitività peruviana

26.11.2018

12 milioni di franchi

13.

Tunisia

Attuazione del programma «Swiss Import Promotion Programme»

19.12.2017

1,5 milione di franchi

53

RS 974.0

3084

Data

Ripercussioni finanziarie

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

Data

Ripercussioni finanziarie

14.

Vietnam

Sostegno finanziario per le riforme del settore bancario

04.09.2018

7,833 milioni di franchi

15.

Banca asiatica Sostegno finanziario al progetto di sviluppo «Iniziativa di sviluppo urbano in Asia»

08.12.2017

1 milione di dollari americani.

16.

Banca interamericana di sviluppo

Agevolazione di sostegno ai progetti in Colombia allo scopo di aumentare i dividendi della pace

05.12.2017

2 milioni di franchi

17.

Banca interamericana di sviluppo

Adesione al Fondo multilaterale di investimento III

06.07.2018

3 milioni di dollari americani

18.

BIRS

Fondo fiduciario per l'implemen04.12.2017 tazione del programma di sviluppo del turismo sostenibile in Indonesia

4 milioni di franchi

19.

BIRS/AIS

Progetto di riforma della gestione delle finanze pubbliche in Ghana ­ Finanziamento ulteriore

3 milioni di franchi

20.

BIRS/AIS

Fondo fiduciario per il partenariato 28.06.2018 pubblico-privato per le infrastrutture, in particolare per i Paesi in sviluppo più progrediti (Middle Income Countries, MIC)

2 milioni di dollari americani (trasferimento da un altro fondo)

21.

BIRS/AIS

Fondo fiduciario multidonatori per 06.09.2018 il finanziamento del programma di sviluppo e di riforma del settore finanziario in Sudafrica, seconda fase

4 milioni di franchi

22.

BIRS/AIS

Fondo fiduciario per un partenariato 10.09.2018 infrastrutturale pubblico-privato in particolare per i programmi di assistenza tecnica infranazionale

3 milioni di dollari americani

23.

BIRS/AIS

Fondo fiduciario (fondo principale) 10.09.2018 per partenariati pubblico-privato nel campo delle infrastrutture

2,5 milioni di dollari americani

24.

BIRS/AIS

Programma di rafforzamento della resilienza climatica delle città

14.10.2017

9 milioni di dollari americani

25.

BIRS/AIS

Finanziamento del rapporto di governance delle imprese statali in Ghana

18.10.2017

500 000 franchi

26.

BM

Sostegno finanziario al fondo Mobilità e logistica

08.12.2017

4 milioni di dollari americani

27.

BM

Rimborso spese per l'organizzazione dell'evento «Carbon Pricing Leadership Coalition» per il «Partnership for Market Readiness»

16.03.2018

40 000 dollari americani

22.06.2018

3085

FF 2019



Parte contraente

Oggetto

28.

CNUCES

«Biotrade Facilitation Programme» 22.03.2018 messa in rete di commercio, biodiversità e sviluppo sostenibile

3,2 milioni di franchi

29.

CNUCES

2018 World Investment Forum

14.09.2018

65 000 franchi

30.

IFC

Allegato n. 3 all'accordo quadro per la creazione di un fondo per il sostegno tecnico (globale): per delle obbligazioni verdi in relazione con il fondo «Emerging Green One-Amundi Planet»

24.04.2018

7,5 milioni di dollari americani

31.

IFC

Accordo quadro per il sostegno 28.05.2018 finanziario del programma di assistenza tecnica dell'IFC: finanziamento di diversi servizi di consultazione e di attività di sviluppo commerciale. Finanziato dal fondo fiduciario multidonatori di assistenza tecnica «SECO-IFC East Asia Pacific».

­

32.

IFC

Allegato n. 1 dell'accordo quadro 28.05.2018 per il sostegno finanziario del programma di assistenza tecnica: finanziamento di diversi servizi di consultazione e di attività di sviluppo commerciale del «Vietnam Supply Chain Finance Program»

5,242 milioni di dollari americani

33.

IFC

Allegato n. 2 all'accordo quadro per la creazione di un fondo per il sostegno tecnico nell'Africa subsahariana: strumenti di impiegabilità in Sudafrica

07.11.2018

52 632 dollari americani

34.

IFC

Programma sull'efficacia delle risorse nell'industria agroalimentare, Sudafrica

04.12.2018

2 milioni di franchi

35.

ITC

Programma globale per il tessile e l'abbigliamento

06.12.2017

9,8 milioni di franchi

36.

ITC

Portale globale di informazioni commerciali

10.12.2017

1 milione di franchi

37.

ITC

Valutazione delle organizzazioni di 22.12.2017 sostegno al commercio in Vietnam

49 600 dollari americani

38.

OCSE

Sostegno ai programmi del Centro per la politica e l'amministrazione fiscali dell'OCSE concernenti la lotta contro l'erosione della base imponibile, il trasferimento di utili e l'aumento della trasparenza fiscale (Forum globale)

900 000 franchi

3086

Data

16.10.2018

Ripercussioni finanziarie

FF 2019



Parte contraente

39.

Oggetto

Data

Ripercussioni finanziarie

Organizzazione Programma globale per agevolare Mondiale delle il commercio Dogane

03.12.2018

5,5 milioni di franchi

40.

PNUS

Progetto: «National Commodities Platform Phase 2»

31.08.2018

2 milioni di franchi

41.

Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente

Progetto: «Partnership for Action on Green Economy»

23.02.2018

1,5 milione di franchi

42.

UN-Habitat

Sostegno finanziario del progetto 04.10.2018 Hayenna in Egitto, sviluppo urbano integrato

8,1 milioni di dollari americani

43.

UNIDO

Programma volto a rafforzare le norme e la metrologia e ad aumentare la competitività internazionale di PMI orientate alle esportazioni nei Paesi partner della SECO

27.11.2017

17,35 milioni di franchi

44.

UNIDO

«Global Eco-Industrial Parks Programme»

26.11.2018

12,5 milioni di franchi

45.

UNOPS

Progetto: «UN Trade Cluster Programme Myanmar»

02.08.2018

4,652 milioni di franchi

3087

FF 2019

7.4

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

7.4.1

Dichiarazione di cooperazione congiunta tra gli Stati dell'AELS e il Kosovo, conclusa il 23 novembre 2018

A.

La dichiarazione di cooperazione congiunta definisce gli ambiti e le modalità della cooperazione prevista tra gli Stati dell'AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) e il Kosovo.

B.

Nel marzo 2018 il Kosovo ha segnalato il suo interesse ad intensificare le sue relazioni economiche e commerciali con gli Stati dell'AELS. In risposta a questa domanda gli Stati dell'AELS e il Kosovo si sono accordati sulla conclusione di una dichiarazione di cooperazione. La dichiarazione prevede di instaurare un dialogo istituzionalizzato sulle possibilità di approfondire le relazioni economiche tra le Parti negli ambiti di interesse comune.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

La dichiarazione di cooperazione è entrata in vigore il 23 novembre 2018.

Non sono previste modalità di denuncia.

3088

FF 2019

7.4.2

54

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo all'implementazione del «Multistakeholder Dialog on Biodiversity Mainstreaming across Agricultural Sectors», concluso il 12 luglio 2018

A.

L'accordo disciplina le modalità di versamento dei contributi svizzeri all'implementazione del progetto, ossia il finanziamento di una parte delle spese di regia e delle spese di attuazione operativa del ««Multistake-holder Dialog on Biodiversity Mainstreaming across Agricultural Sectors». La FAO si impegna per un mondo libero dalla fame e dalla povertà. Questo dialogo è condotto congiuntamente dalla FAO e le Parti della Convenzione sulla diversità biologica54.

B.

La FAO ha lanciato la «Biodiversity Mainstreaming Platform» allo scopo di creare dei legami tra i differenti settori, identificare sinergie possibili, uniformare gli obiettivi nonché sviluppare approcci integrati e interdisciplinari per promuovere la biodiversità nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca. L'obiettivo principale della piattaforma è di promuovere e agevolare l'adozione in tutti i settori agricoli di prassi che sostengano la conservazione, l'impiego e la gestione sostenibile della biodiversità nonché di aumentare la produttività, la stabilità e la resilienza dei sistemi di produzione nel quadro di un approccio integrato. Mediante tale accordo la Svizzera contribuisce all'implementazione del dialogo dei molteplici attori e al conseguimento degli obiettivi di questa piattaforma.

C.

15 000 dollari americani.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 luglio 2018 e terminerà con la conclusione della manifestazione. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.451.43

3089

FF 2019

7.4.3

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo al progetto «Interagency support to the Work of the 10YFP Sustainable Food Systems Programme», concluso il 22 giugno 2018

A.

L'accordo disciplina le modalità di versamento dei contributi svizzeri all'implementazione del progetto, ossia il finanziamento di una parte delle spese di regia e delle spese di attuazione operativa del progetto comune «Interagency support to the Work of the 10YFP Sustainable Food Systems Programme». La FAO si impegna per un mondo libero dalla fame e dalla povertà.

B.

La Svizzera dirige, insieme al Sudafrica, al WWF e all'ONG olandese per lo sviluppo Hivos, il programma 10YFP sui sistemi alimentari sostenibili, un progetto al quale molti partner sono associati nel mondo intero allo scopo di accelerare il passaggio a modi di consumo e produzione sostenibili nell'agricoltura e nell'economia agroalimentare. Mediante questo accordo con la FAO e nel contesto della sua collaborazione tripartita con la FAO e il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, la Svizzera contribuisce, grazie al suo sostegno finanziario, ad attuare tre iniziative principali del Programma (alimentazione sostenibile nel contesto di sistemi alimentari rispettosi delle risorse; conseguimento dell'Obiettivo di sviluppo n. 12.3 relativo alla perdita e allo spreco alimentare; sostenibilità lungo la catena di creazione del valore: promuovere e identificare le iniziative locali che riuniscono produttori e consumatori su piccola scala).

C.

1, 053 milione di franchi.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 giugno 2018 e ha effetto dal 20 febbraio 2018 al 19 febbraio 2021. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3090

FF 2019

7.4.4

55

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo al progetto di sviluppo della strategia per la biodiversità della FAO nel quadro globale post 2020, concluso il 31 dicembre 2018

A.

L'accordo disciplina le modalità di versamento dei contributi svizzeri all'implementazione del progetto, ossia il finanziamento di una parte delle spese di regia e delle spese di attuazione operativa del progetto. La FAO si impegna per un mondo libero dalla fame e dalla povertà.

B.

Questo progetto è improntato sul secondo obiettivo strategico della FAO, ovvero rendere l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca più produttive e maggiormente sostenibili. In particolare mira a sostenere lo sviluppo della strategia per la biodiversità della FAO nel quadro globale post 2020 della Convenzione sulla diversità biologica55. Il conseguimento della visione 2050 necessita di un cambiamento trasformazionale. Un tale cambiamento include l'integrazione della biodiversità nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca allo scopo di facilitare il loro impegno nel processo di sviluppo in un quadro globale post 2020 della Convenzione sulla diversità biologica.

C.

225 000 franchi.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 dicembre 2018 e ha effetto dal 1° dicembre 2018 al 31 dicembre 2020. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

RS 0.451.43

3091

FF 2019

7.4.5

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo all'implementazione del progetto «Strengthening global governance of food security and nutrition through the CFS», concluso il 6 dicembre 2018

A.

L'accordo disciplina le modalità di versamento dei contributi svizzeri all'implementazione del progetto, ossia il finanziamento di una parte delle spese di regia e delle spese di attuazione operativa del progetto. La FAO si impegna per un mondo libero dalla fame e dalla povertà.

B.

Questo progetto è improntato sul primo obiettivo della FAO, ovvero contribuire a eliminare la fame, l'insicurezza alimentare e la malnutrizione. Il «Committee on World Food Security» (CFS) è una piattaforma intergovernativa che incoraggia la cooperazione tra gli attori per garantire la sicurezza alimentare e la nutrizione per tutti. Mediante un approccio multiplo, il CFS elabora raccomandazioni e orientamenti rivisti poi dal «High-Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition» (HLPE). Quest'ultimo fornisce rapporti informativi basati su fatti che intendono incoraggiare una convergenza a livello politico.

C.

350 000 franchi all'anno.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2018 e ha effetto dal mese di novembre 2018 al 31 dicembre 2023. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3092

FF 2019

7.4.6

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo all'implementazione del progetto «Support to the promotion of sustainable soil management in the framework of the Global Soil Partnership activities for the 2018­2021 period» dell'«Umbrella Programme ­ Healthy Soil Facility», concluso il 31 dicembre 2018

A.

L'accordo disciplina le modalità di versamento dei contributi svizzeri all'implementazione del progetto «Support to the promotion of sustainable soil management in the framework of the Global Soil Partnership activities for the 2018­2021 period», ossia il finanziamento di una parte delle spese di regia e delle spese di attuazione operativa del progetto. La FAO si impegna per un mondo libero dalla fame e dalla povertà.

B.

I suoli rappresentano una risorsa fondamentale da cui la maggior parte degli alimenti dipende. Una parte rilevante dei suoli (33 %) del pianeta è degradata. Il «Global Soil Partnership» è composto da azioni che favoriscono l'uso sostenibile dei suoli. Inoltre, questo progetto è improntato sul secondo obiettivo strategico della FAO, ovvero rendere l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca più produttive e maggiormente sostenibili.

C.

300 000 franchi.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 dicembre 2018 e ha effetto dal 1° dicembre 2018 al 31 dicembre 2021. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3093

FF 2019

7.4.7

Accordo tra la Svizzera e Bioversity International concernente l'affiliazione alla fase X del programma di coordinamento europeo per le risorse fitogenetiche, concluso l'11 dicembre 2018

A.

L'accordo disciplina le modalità di affiliazione della Svizzera alla fase Y del programma di coordinamento europeo per le risorse fitogenetiche (ECPGR), ossia il finanziamento dei contributi annui. L'ECPGR, che ha la sua sede presso la Bioversity International, è la piattaforma europea centrale per la cooperazione tecnica in seno all'Europa e con altre regioni, iniziative o programmi regionali o internazionali. Nell'ambito dei lavori di gruppi specifici la Svizzera sarà rappresentata da esperti del settore delle risorse fitogenetiche.

B.

L'ECPGR incoraggia la cooperazione e la coordinazione a tutti i livelli (istituzioni pubbliche, iniziative di conservazione, ditte selezionatrici ecc.) nonché la cooperazione e la coordinazione di progetti comuni e lavori di pubblicazione. L'ECPGR collega la Svizzera alla rete delle banche dati genetiche europee nonché facilita la cooperazione tecnica e lo scambio di materiale di ricerca e di selezione. La Svizzera è membro sin dall'inizio e opera in maniera attiva sia nel comitato di direzione sia nei gruppi di lavoro specifici.

C.

109 250 euro.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2018 e avrà effetto fino alla fine della fase X nel 2023. Non sono previste modalità di denuncia specifiche.

3094

FF 2019

7.4.8

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo all'«International Innovation Award for Sustainable Food and Agriculture», concluso il 31 dicembre 2018

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero all'implementazione del progetto, ossia il finanziamento di una parte delle spese di regia e delle spese di attuazione operativa del premio della FAO, che si impegna per un mondo libero dalla fame e dalla povertà.

B.

L'innovazione nel settore dell'agricoltura riveste un ruolo importante in vista di uno sviluppo rurale sostenibile che permetta di ridurre la povertà rurale e combattere la malnutrizione e la fame. Il premio «International Innovation Award for Sustainable Food and Agriculture» rappresenta un mezzo supplementare per promuovere l'importanza dell'innovazione per il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura, viste le sfide ambientali e l'obiettivo di garantire alimentazione e nutrimento per tutti.

C.

80 000 franchi.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 dicembre 2018 e terminerà il 1° luglio 2019. Non sono previste modalità di denuncia.

3095

FF 2019

7.4.9

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l'impresa comune ECSEL, concluso il 23 marzo 201856

A.

L'accordo definisce gli aspetti generali della cooperazione amministrativa tra la Svizzera e l'impresa comune ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership, di seguito IC ECSEL) nel quadro della promozione dei partner svizzeri nel settore della ricerca e dell'innovazione che partecipano a progetti ECSEL.

B.

L'IC ECSEL mira a sostenere progetti di ricerca e sviluppo orientati al mercato a livello transfrontaliero nel campo della digitalizzazione, in particolare nei settori della micro e nanoelettronica, dell'integrazione di sistemi e dei sistemi intelligenti. Le analisi effettuate concernenti l'interesse di una partecipazione svizzera alle iniziative tecnologiche dell'UE hanno confermato l'importanza primordiale e ancora attuale dell'IC ECSEL per l'industria svizzera. Essendo pienamente associata al programma Horizon 2020, la Svizzera ha giuridicamente la possibilità di partecipare all'IC ECSEL. In questo modo può svolgere un ruolo attivo nello sviluppo della numerizzazione in Europa.

C.

6 milioni di franchi.

D.

Articolo 31 capoversi 1 e 2 LPRI.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 marzo 2018 ed è valido fino al 31 dicembre 2024. Può essere denunciato prima di tale scadenza in qualsiasi momento. Gli impegni assunti prima della denuncia devono essere rispettati.

56

RS 0.424.114

3096

FF 2019

8

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione

8.1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina concernente il traffico aereo di linea, concluso il 22 settembre 201557

57

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di collegamenti aerei di linea.

B.

Il nuovo accordo s'iscrive nella politica aerea svizzera definita da Parlamento e Governo che prevede in particolare una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale qualora non sia possibile un approccio multilaterale regionale o globale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 LNA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 agosto 2018 e abroga l'accordo del 6 marzo 1998 tra la Confederazione Svizzera e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina concernente il traffico aereo di linea. Può essere denunciato per la fine del corrente periodo di orario con un preavviso di dodici mesi.

RS 0.748.127.191.91

3097

FF 2019

8.2

Protocollo d'intesa tra la Svizzera e il Brasile per promuovere la sicurezza dell'aviazione civile, concluso il 27 agosto 2018

A.

Il protocollo d'intesa concerne la semplificazione della collaborazione nelle relazioni tra le due autorità nell'ambito della sicurezza tecnica.

B.

Il protocollo garantisce alle organizzazioni di concetto, produzione e manutenzione svizzere un accesso al mercato brasiliano equivalente a quello delle imprese dell'UE.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3b LNA.

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 27 agosto 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3098

FF 2019

8.3

Accordo tra la Svizzera e la Colombia concernente il traffico aereo di linea, concluso il 3 agosto 2016

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di collegamenti aerei di linea.

B.

Il nuovo accordo s'iscrive nella politica aerea svizzera definita da Parlamento e Governo che prevede in particolare una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale qualora non sia possibile un approccio multilaterale regionale o globale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 LNA.

E.

L'accordo entra in vigore dopo la ricezione dell'ultima nota diplomatica con cui le Parti si notificano reciprocamente che sono adempiute le rispettive procedure interne. La Svizzera ha notificato l'adempimento delle formalità il 23 marzo 2018. L'accordo può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi per la fine del periodo d'orario in corso.

3099

FF 2019

8.4

58

Accordo tra la Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti concernente il traffico aereo di linea fra i rispettivi territori e oltre, concluso il 7 dicembre 201758

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di collegamenti aerei di linea.

B.

Il nuovo accordo s'iscrive nella politica aerea svizzera definita da Parlamento e Governo che prevede in particolare una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale qualora non sia possibile un approccio multilaterale regionale o globale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 LNA.

E.

L'accordo è applicato a titolo provvisorio dal 7 dicembre 2017 e abroga l'Accordo del 13 marzo 1989 concernente i servizi aerei regolari. Entrerà in vigore al momento della notifica da parte di entrambi i Paesi. Può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi.

RS 0.748.127.193.251

3100

FF 2019

8.5

Accordo tra la Svizzera e le Filippine concernente il traffico aereo di linea, concluso il 20 novembre 2018

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di collegamenti aerei regolari.

B.

Il nuovo accordo s'iscrive nella politica aerea svizzera definita da Parlamento e Governo che prevede in particolare una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale qualora non sia possibile un approccio multilaterale regionale o globale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 LNA.

E.

L'accordo è applicato a titolo provvisorio dal 20 novembre 2018 e abroga l'Accordo dell'8 marzo 1952 concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Repubblica delle Filippine. Entra in vigore non appena le Parti, mediante scambio di note diplomatiche, si sono notificate l'adempimento delle loro formalità giuridiche interne. Può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi per la fine del periodo d'orario in corso.

3101

FF 2019

8.6

Accordo tra la Svizzera e il Ruanda concernente il traffico aereo di linea, concluso il 22 maggio 2017

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di collegamenti aerei regolari.

B.

Il nuovo accordo s'iscrive nella politica aerea svizzera definita da Parlamento e Governo che prevede in particolare una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale qualora non sia possibile un approccio multilaterale regionale o globale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 LNA.

E.

L'accordo entra in vigore dopo la ricezione dell'ultima nota diplomatica con cui le Parti si notificano reciprocamente sono adempiute le rispettive procedure interne. La Svizzera ha notificato l'adempimento delle formalità il 17 settembre 2018. L'accordo può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi per la fine del periodo d'orario in corso.

3102

FF 2019

8.7

59

Accordo tecnico tra la Svizzera e l'Italia per la futura cooperazione tra la riserva naturale nazionale «Valle dei Bagni di Craveggia» e il «Parco Nazionale del Locarnese», concluso il 14 maggio 2018

A.

L'accordo disciplina i principi di cooperazione tra il Parco Nazionale del Locarnese e la riserva naturale della Valle dei Bagni di Craveggia, zona protetta limitrofa situata in Italia. Lo scopo è che queste due aree protette, costituite conformemente alle rispettive leggi nazionali, formino una riserva naturale coerente con un livello di protezione simile. La coordinazione dovrebbe essere fatta da un comitato misto. Le attività sono finanziate dalle due zone protette, conformemente alle disposizioni nazionali applicabili. Il comitato di coordinazione può pianificare attività transfrontaliere e deciderne il finanziamento.

B.

La creazione di zone protette adiacenti consente la cooperazione transfrontaliera per gestire una zona protetta in modo coerente che nel suo insieme dispone della superficie minima richiesta dal diritto svizzero. L'ampliamento della zona di protezione in Svizzera è un obiettivo della strategia nazionale in materia di biodiversità e conforme alle esigenze della Convenzione sulla diversità biologica.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 39 capoverso due della legge del 7 ottobre 198359 sulla protezione dell'ambiente.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 maggio 2018 e ha effetto per un periodo di dieci anni. Può essere denunciato in qualsiasi momento da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi.

RS 814.01

3103

FF 2019

8.8

60

Accordo tra la Svizzera e l'Iran relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci, concluso il 3 luglio 2018

A.

L'accordo regola l'accesso al mercato nel traffico su strada di persone e di merci nel territorio dell'altra parte contraente.

B.

L'accordo è stato concluso su domanda di entrambe le Parti, affinché i trasporti su strada di persone e di merci tra i due Paesi si svolgano in un quadro giuridico.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 1 LCStr, articolo 8 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 200960 sul trasporto di viaggiatori.

E.

L'accordo entra in vigore dopo la ricezione dell'ultima nota diplomatica con cui le Parti si notificano reciprocamente che sono adempiute le rispettive procedure interne. La Svizzera ha notificato l'adempimento delle formalità il 10 ottobre 2018. L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

RS 745.1

3104

FF 2019

8.9

61

Accordo Multilaterale M 315 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR)61, relativo al trasporto di rifiuti contaminati da virus responsabili della febbre emorragica, concluso il 20 dicembre 2018

A.

Deroga all'istruzione d'imballaggio per il trasporto di rifiuti contenenti determinate materie infettive.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza compromettere la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 2 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 20 dicembre 2018 e ha effetto fino al 31 dicembre 2023. Può essere denunciato in ogni momento da uno dei firmatari; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non l'hanno denunciato.

RS 0.741.621

3105

FF 2019

8.10

Accordo tra le amministrazioni della Svizzera e della Francia concernente l'insediamento delle stazioni di base GSM-R sui territori francese e svizzero, concluso il 16 luglio 2018

A.

L'accordo disciplina le condizioni tecniche di impiego delle stazioni di base del Global System for Mobile Communications ­ Rail(way) (GSM-R) sul territorio del Paese limitrofo. Le stazioni esercitate dalle ferrovie sul territorio del Paese limitrofo, comprese le loro caratteristiche tecniche, sono elencate nell'allegato dell'accordo.

B.

L'accordo consente alle FFS di garantire la copertura sulla linea ferroviaria Ginevra-Annemasse.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 64 LTC.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 luglio 2018. Può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi.

3106

FF 2019

8.11

Convenzione di coordinamento tra le amministrazioni svizzere e italiane concernente un piano di frequenze terrestri per DVB-T e T-DAB nella banda VHF, concluso il 4 maggio 2018

A.

L'accordo disciplina l'attribuzione dei canali di frequenza per la televisione terrestre (DVB-T) e radio digitale (T-DAB) nella banda VHF (Very High Frequency) nella zona frontaliera tra l'Italia e la Svizzera.

B.

L'accordo consente a entrambi i Paesi di utilizzare le frequenze attribuite indipendentemente dal momento della messa in esercizio, rende più sicura la pianificazione per la copertura terrestre della televisione e della radio e permette di accedere in modo equo allo spettro delle frequenze.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 104 LRTV e articolo 64 LTC.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 maggio 2018 per una durata indeterminata.

Può essere riveduto in qualsiasi momento alla luce degli sviluppi tecnici, regolamentari o amministrativi. Può essere denunciato solo con il consenso di entrambe le amministrazioni.

3107

FF 2019

8.12

Accordo tra la Svizzera e l'UE concernente il progetto «GEORISK» del programma Horizon 2020, concluso il 21 settembre 2018

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'UE concernenti il progetto «GEORISK» nel quadro del programma Horizon 2020.

B.

La costituzione di una rete e l'integrazione della ricerca energetica svizzera a livello internazionale ricoprono un ruolo cruciale nell'attuazione della Strategia energetica 2050 della Confederazione. Nel quadro del programma Horizon 2020 l'UE sostiene la collaborazione a livello europeo su alcuni temi specifici grazie allo strumento «Azioni di coordinamento e sostegno».

Il tema della gestione dei rischi nella geotermia riveste un'importanza fondamentale per l'attuazione della Strategia energetica e soprattutto nella ricerca non può essere promosso in maniera efficace ed effettiva solo a livello internazionale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 31 LPRI.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2018 e ha effetto fino al 31 marzo 2021. La fine della partecipazione può essere richiesta al coordinatore che ne deve informare formalmente la Commissione. La partecipazione si conclude alla data indicata nella comunicazione del coordinatore alla Commissione.

3108

FF 2019

8.13

Accordo tra la Svizzera e l'UE concernente il progetto «SOLAR-ERA.NET Cofund 2» del programma Horizon 2020, concluso il 6 aprile 2018

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'UE concernenti il progetto «SOLAR-ERA.NET Cofund 2» nel quadro del programma Horizon 2020.

B.

La costituzione di una rete e l'integrazione della ricerca energetica svizzera a livello internazionale ricoprono un ruolo cruciale nell'attuazione della Strategia energetica 2050 della Confederazione. Nel quadro del programma Horizon 2020 l'UE sostiene la collaborazione a livello europeo su alcuni temi specifici grazie allo strumento «ERA-Net Cofund Action». Questo progetto intende contribuire in modo importante alla riduzione dei costi di produzione dell'energia solare (energia solare fotovoltaica e a concentrazione) e rafforzare l'industria europea in questo settore. L'attuazione dell'accordo riguarda la messa a concorso internazionale, la valutazione e l'appalto di progetti di ricerca, di progetti pilota e di progetti di dimostrazione, nonché il seguito e l'analisi comune di questi progetti. I contributi finanziari obbligatori sono ad esclusivo beneficio dei ricercatori svizzeri. La Commissione europea partecipa al massimo al 33 per cento dei costi totali dei progetti.

C.

1 milione di euro.

D.

Articolo 31 LPRI.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2018 e scadrà il 31 maggio 2023.

La fine della partecipazione può essere richiesta al coordinatore che ne deve informare formalmente la Commissione. La partecipazione si conclude alla data indicata nella comunicazione del coordinatore alla Commissione.

3109

FF 2019

9

Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen o Dublino/Eurodac e altri accordi ad essi correlati Introduzione

Con l'Accordo del 26 ottobre 200462 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS) e l'Accordo del 26 ottobre 200463 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD), la Svizzera si è impegnata a recepire di principio tutti gli atti e le misure di sviluppo dell'acquis di Schengen o Dublino/Eurodac e, se del caso, a trasporle nel diritto svizzero (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS; art. 1 cpv. 3 e 4 AAD) Il recepimento di un ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen o Dublino/Eurodac si svolge secondo una procedura particolare: l'UE deve notificare senza indugio alla Svizzera l'adozione di uno sviluppo; la Svizzera deve, dal canto suo, informare l'UE entro un termine di 30 giorni dall'adozione dell'atto se ed entro quali termini intende recepirlo (art. 7 cpv. 2 lett. a AAS; art. 4 cpv. 2 AAD). Il mancato recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen o Dublino/Schengen può portare alla sospensione o alla cessazione degli accordi di associazione (art. 7 cpv. 4 AAS; art. 4 cpv. 6 AAD).

Alcuni sviluppi non contengono né diritti né obblighi di ordine giuridico (informazioni amministrative, raccomandazioni, rapporti). Se, al contrario, uno sviluppo è vincolante per la Svizzera, viene recepito mediante uno scambio di note che per la Svizzera ha valenza di trattato internazionale. Quest'ultimo deve essere approvato, conformemente alle disposizioni costituzionali, dal Consiglio federale (se una legge federale gli attribuisce la competenza di approvazione o, in caso di trattato di portata minore, secondo l'art. 7a cpv. 2­4 LOGA), oppure dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo. In quest'ultimo caso la Svizzera deve informare l'UE, non appena il decreto federale è stato approvato in votazione, sull'adempimento delle sue esigenze costituzionali interne che consente l'entrata in vigore del trattato in questione et dispone di un termine massimo di due anni dalla notifica dell'UE per il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero (art. 7 cpv. 2 lett. b AAS; art. 4 cpv. 3 AAD).
Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen o Dublino/Eurodac possono essere denunciati conformemente alle condizioni fissate rispettivamente negli articoli 7 capoverso 4 e 17 AAS, nonché negli articoli 4 capoverso 6 e 16 AAD. Un'eventuale denuncia avrebbe come conseguenza l'avvio della procedura di cessazione o di sospensione degli accordi, menzionata in precedenza, secondo gli articoli 7 AAS e 6 AAD.

62 63

RS 0.362.31 RS 0.142.392.68

3110

FF 2019

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen o Dublino/Eurodac che sono di competenza del Consiglio federale figurano, dato il loro carattere particolare, nel presente capitolo. Inoltre è opportuno integrare in questo capitolo, all'occorrenza, gli altri trattati internazionali connessi con la cooperazione Schengen/Dublino, come è avvenuto con gli accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti (cfr. n. 2.6). I tre rispettivi accordi si trovano ai numeri 2.6.1­2.6.3.

3111

FF 2019

9.1

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2018) 674 definitivo per quanto concerne le specifiche tecniche ulteriori per il modello uniforme di visti e l'abrogazione della decisione C(2010) 319 definitiva, concluso il 14 marzo 2018

A.

Lo scambio di note modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 e istituisce un nuovo modello di visto che andava reso più sicuro e migliorato grazie a nuove specifiche tecniche.

B.

Non esistono altri motivi per la conclusione dello scambio rispetto a quelli già menzionati nel capitolo introduttivo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 14 marzo 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3112

FF 2019

9.2

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania, concluso il 10 luglio 2018

A.

Lo scambio di note consente l'uso completo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) con la Romania e la Bulgaria.

Elimina le restrizioni che la Svizzera aveva ripreso nel 2010 mediante lo scambio di note concernente il recepimento della decisione 2010/365/UE. In questo modo i due Stati si riservavano il diritto di rifiutare l'entrata o il soggiorno sul proprio territorio a cittadini di Paesi terzi segnalati da un altro Stato membro ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno. Inoltre, questi due Stati erano tenuti a rinunciare a introdurre nel SIS segnalazioni su espatriati di Paesi terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno nonché di scambiare ulteriori informazioni in merito. La presente decisione permette di eliminare completamente le restrizioni verso questi due Stati. Tuttavia, per Romania e Bulgaria, l'entrata in vigore delle basi legali SIS non significa che l'acquis di Schengen sia applicabile nella sua integralità. Infatti restano i controlli alle frontiere interne con questi Paesi.

B.

Questa decisione è stata presa allo scopo di eliminare le restrizioni verso la Romania e la Bulgaria per quanto concerne l'uso del SIS II. In futuro questi due Paesi possono emanare divieti di entrata e trasmettere qualsiasi informazione ulteriore in merito. Ciò permette di aumentare il livello di sicurezza nello spazio Schengen e l'efficacia della lotta contro forme gravi di criminalità e terrorismo; i controlli effettuati da Bulgaria e Romania sulle loro frontiere esterne e sul loro territorio dovrebbero diventare più efficaci.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 10 luglio 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3113

FF 2019

9.3

Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento delegato (UE) n. 1042/2014 che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit, concluso il 16 agosto 2018

A.

Lo scambio di note definisce, ai fini dell'esecuzione del Fondo per la sicurezza interna, i criteri e la procedura per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili nonché lo status e gli obblighi delle autorità di audit.

B.

Non esistono altri motivi per la conclusione dello scambio rispetto a quelli già menzionati nel capitolo introduttivo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3114

FF 2019

9.4

Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) n. 1048/2014 che definisce le misure di informazione e pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo per la sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018

A.

Lo scambio di note definisce, ai fini dell'esecuzione del Fondo per la sicurezza interna, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico e ai beneficiari.

B.

Non esistono altri motivi per la conclusione dello scambio rispetto a quelli già menzionati nel capitolo introduttivo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3115

FF 2019

9.5

Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2015/1973 che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo per la sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018

A.

Lo scambio di note definisce, ai fini dell'esecuzione del Fondo per la sicurezza interna, le irregolarità che gli Stati Schengen devono segnalare alla Commissione europea. Al fine di consentire alla Commissione europea di svolgere i propri compiti in materia di tutela degli interessi finanziari dell'UE, in particolare per consentirle di svolgere un'analisi del rischio, occorre altresì stabilire quali dati devono essere comunicati.

B.

Non esistono altri motivi per la conclusione dello scambio rispetto a quelli già menzionati nel capitolo introduttivo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3116

FF 2019

9.6

Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2017/207 relativo al quadro comune di monitoraggio e valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo per la sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018

A.

Lo scambio di note dispone, ai fini dell'esecuzione del Fondo per la sicurezza interna, che ogni Stato Schengen designi, all'interno dell'autorità responsabile, un coordinatore incaricato del monitoraggio e della valutazione. I compiti di tale coordinatore sono anche definiti nell'atto normativo che precisa inoltre che le relazioni di valutazione si conformano al modello che sarà elaborato dalla Commissione.

B.

Non esistono altri motivi per la conclusione dello scambio rispetto a quelli già menzionati nel capitolo introduttivo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3117

FF 2019

9.7

Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/377 che stabilisce i modelli dei documenti richiesti per il pagamento del saldo annuale a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo per la sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018

A.

Lo scambio di note precisa che i modelli da utilizzare per la richiesta di pagamento del saldo annuale sono quelli esposti negli allegati I­IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/377.

B.

Non esistono altri motivi per la conclusione dello scambio rispetto a quelli già menzionati nel capitolo introduttivo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3118

FF 2019

9.8

Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/840 sui controlli effettuati dalle autorità responsabili ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo per la sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018

A.

Lo scambio di note definisce le prescrizioni relative all'esecuzione uniforme dei controlli amministrativi e dei controlli sul posto dalle autorità responsabili conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 514/2014. Lo scambio di note fissa inoltre le modalità di allestimento delle relazioni e di conservazione dei documenti giustificativi.

B.

Non esistono altri motivi per la conclusione dello scambio rispetto a quelli già menzionati nel capitolo introduttivo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3119

FF 2019

9.9

Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2014 che stabilisce i modelli per le relazioni annuali e finali di esecuzione a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo per la sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018

A.

Lo scambio di note definisce i modelli per le relazioni annuali e finali di esecuzione. Queste relazioni sono presentate alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico di dati.

B.

Non esistono altri motivi per la conclusione dello scambio rispetto a quelli già menzionati nel capitolo introduttivo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3120

FF 2019

9.10

Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 2015/378 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 514/2014 per quanto riguarda l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità, concluso il 16 agosto 2018

A.

Lo scambio di note definisce le modalità relative alla procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità.

B.

Non esistono altri motivi per la conclusione dello scambio rispetto a quelli già menzionati nel capitolo introduttivo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3121

FF 2019

9.11

Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1977 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018

A.

Lo scambio di note precisa la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità che devono essere notificati alla Commissione europea. Per garantire un'analisi efficace ed una gestione globale delle irregolarità, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione, regolarmente e in tempo, le informazioni utili sui casi di irregolarità di cui vengono a conoscenza.

B.

In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3122

FF 2019

9.12

Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/646 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda l'esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità, concluso il 16 agosto 2018

A.

Lo scambio di note stabilisce le modalità della procedura di liquidazione annuale dei conti e l'esecuzione della verifica di conformità.

B.

In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3123

FF 2019

9.13

Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 che stabilisce i modelli per i programmi nazionali e i termini e le condizioni del sistema di scambio elettronico di dati a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018

A.

Lo scambio di note stabilisce i modelli per i programmi nazionali e precisa che la Commissione europea allestisce un sistema di scambio elettronico di dati per gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati Schengen e la Commissione europea. Inoltre determina le disposizioni riguardanti contenuto, funzionamento, caratteristiche e sicurezza del sistema.

B.

In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3124

FF 2019

9.14

Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2014 che definisce le procedure di rendicontazione e altre modalità pratiche relative al finanziamento del sostegno operativo ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, concluso il 16 agosto 2018

A.

Lo scambio di note stabilisce le procedure di rendicontazione e altre modalità pratiche relative al finanziamento del sostegno operativo nell'ambito dei programmi nazionali e del regime di transito speciale, conformemente al regolamento (UE) n. 515/2014.

B.

In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3125

FF 2019

9.15

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2016) 2843 finale concernente l'adozione del programma di lavoro 2016 ed il finanziamento delle azioni dell'Unione e dell'aiuto d'emergenza nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018

A.

Lo scambio di note precisa che è possibile finanziare le azioni dell'UE nell'ambito del Fondo sicurezza interna. Dieci milioni di euro sono d'ora in poi previsti per la loro realizzazione. Complessivamente il Fondo prevede 264 milioni di euro per le azioni dell'UE, per l'aiuto d'emergenza e per l'assistenza tecnica realizzati su iniziativa della Commissione europea.

B.

In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3126

FF 2019

9.16

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2014) 5650 finale concernente l'adozione del programma di lavoro 2014 ed il finanziamento di azioni dell'Unione e dell'aiuto d'emergenza nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018

A.

Lo scambio di note disciplina l'adozione del programma di lavoro 2014 ed il finanziamento di azioni dell'UE e dell'aiuto d'emergenza. 12,8 milioni di euro sono d'ora in poi previsti per le azioni dell'UE e 6,8 sono accordati all'aiuto d'emergenza. Complessivamente il Fondo prevede 264 milioni di euro per le azioni dell'UE, per l'aiuto d'emergenza e per l'assistenza tecnica realizzati su iniziativa della Commissione europea.

B.

In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3127

FF 2019

9.17

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2015) 9531 finale concernente l'adozione del programma di lavoro 2016 per l'attuazione ed il finanziamento dell'aiuto d'emergenza nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018

A.

Lo scambio di note disciplina l'adozione del programma di lavoro 2016 ed il finanziamento dell'aiuto d'emergenza. 55,98 milioni di euro sono d'ora in avanti previsti per l'aiuto d'emergenza. Complessivamente il Fondo prevede 264 milioni di euro per le azioni dell'UE, per l'aiuto d'emergenza e per l'assistenza tecnica realizzati su iniziativa della Commissione europea.

B.

In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3128

FF 2019

9.18

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2015) 3413 finale concernente l'adozione del programma di lavoro 2015 ed il finanziamento delle azioni dell'Unione e dell'aiuto d'emergenza nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018

A.

Lo scambio di note disciplina l'adozione del programma di lavoro 2015 ed il finanziamento delle azioni dell'UE e dell'aiuto d'emergenza. 9,2 milioni di euro sono d'ora in avanti previsti per le azioni dell'UE e 7,7 sono accordati per l'aiuto d'emergenza. Complessivamente il Fondo prevede 264 milioni di euro per le azioni dell'UE, per l'aiuto d'emergenza e per l'assistenza tecnica realizzati su iniziativa della Commissione europea.

B.

In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3129

FF 2019

9.19

Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1049/2014 che definisce le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali applicabili all'attuazione del Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018

A.

Lo scambio di note dispone che tutte le misure di informazione e pubblicità che riguardano il progetto e sono destinate ai beneficiari e al pubblico devono comprendere gli elementi seguenti: l'emblema dell'UE, un riferimento al Fondo ed una menzione che metta in risalto il valore aggiunto apportato dal contributo dell'UE.

B.

In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3130

FF 2019

9.20

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2016) 1567 finale che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 9531 finale relativa all'adozione del programma di lavoro 2016 per l'attuazione e il finanziamento dell'assistenza emergenziale nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018

A.

Lo scambio di note stabilisce la somma da mettere a disposizione per l'aiuto d'emergenza per un ammontare di 137,98 milioni di euro invece dei 55,98 previsti. Al fine di garantire che il programma di lavoro 2016 sia sufficientemente chiaro, l'allegato della decisione di esecuzione C(2015) 9531 finale è stato sostituito integralmente. Complessivamente il Fondo prevede 264 milioni di euro per le azioni dell'UE, per l'aiuto d'emergenza e per l'assistenza tecnica realizzati su iniziativa della Commissione europea.

B.

In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3131

FF 2019

9.21

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2017) 3046 finale relativa all'adozione del programma di lavoro 2017 ed al finanziamento dell'assistenza emergenziale nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018

A.

Lo scambio di note disciplina l'adozione del programma di lavoro 2017 ed il finanziamento dell'assistenza emergenziale. 73,47 milioni di euro sono d'ora in avanti previsti per l'assistenza emergenziale. Complessivamente il Fondo prevede 264 milioni di euro per le azioni dell'UE, per l'aiuto d'emergenza e per l'assistenza tecnica realizzati su iniziativa della Commissione europea.

B.

In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3132

FF 2019

9.22

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2018) 4076 finale relativa all'adozione del programma di lavoro 2018 ed il finanziamento delle misure dell'Unione nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 16 agosto 2018

A.

Lo scambio di note disciplina l'adozione del programma di lavoro 2018 ed il finanziamento delle misure dell'UE per le quali d'ora in avanti sono previsti 33,52 milioni di euro. Complessivamente il Fondo prevede 264 milioni di euro per le azioni dell'UE, per l'aiuto d'emergenza e per l'assistenza tecnica realizzati su iniziativa della Commissione europea.

B.

In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 agosto 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3133

FF 2019

9.23

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2018) 6863 finale che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che devono presentare i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata in Bolivia, Ecuador, Pakistan e Corea del Sud, concluso il 22 novembre 2018

A.

Lo scambio di note stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata devono presentare in Bolivia, Ecuador, Pakistan e Corea del Sud per garantire un'applicazione uniforme della politica comune in materia di visti.

B.

In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 22 novembre 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3134

FF 2019

9.24

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2018) 6862 finale che modifica la decisione di esecuzione C(2011) 5500 finale per quanto concerne il titolo e l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Arabia saudita, concluso il 22 novembre 2018

A.

Lo scambio di note stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Arabia saudita per garantire un'applicazione uniforme della politica comune in materia di visti.

B.

In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 22 novembre 2018. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3135

FF 2019

9.25

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1726 relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011, concluso il 14 dicembre 2018

A.

Lo scambio di note riguarda il recepimento del regolamento UE che organizza i compiti e le attività dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi d'informazione su larga scala (eu-LISA). Dal 2012 l'Agenzia garantisce la gestione di numerosi sistemi IT su larga scala quali il sistema d'informazione visti (VIS), il sistema d'informazione Schengen (SIS) ed Eurodac, ma anche, in tempi più recenti, il sistema di ingressi/uscite (EES) e il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Il nuovo regolamento permette all'Agenzia di individuare meglio le sfide nello sfruttamento e nello sviluppo di sistemi informatici moderni. Oltre al compito di garantire il buon funzionamento dei sistemi, l'Agenzia ormai ha la responsabilità di garantire l'interoperabilità tra loro. Al contempo si sono ampliate le opportunità per l'Agenzia di fornire assistenza tecnica e sviluppare la cooperazione interna ed esterna.

B.

In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 14 dicembre 2018. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

3136

FF 2019

9.26

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2018/1728 che integra il regolamento (UE) n. 515/2014 per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti supplementari a titolo del bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del sistema di ingressi/uscite, concluso il 20 dicembre 2018

A.

Lo scambio di note crea la base legale per accordare una parte dei mezzi messi a disposizione nel quadro del Fondo sicurezza interna Frontiere (in concreto: 480 milioni di euro) all'attuazione del sistema ingressi/uscite (EES). Precisa inoltre quali costi dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di informazione su larga scala (eu-LISA) e degli Stati Schengen possono essere coperti da questi mezzi.

B.

In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 20 dicembre 2018. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

3137

FF 2019

9.27

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2018/1291 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit, concluso il 20 dicembre 2018

A.

Lo scambio di note modifica il regolamento delegato (UE) n. 1042/2014; precisa i compiti delle autorità cui spetta l'audit e persegue la standardizzazione dei rapporti annuali da presentare alla Commissione europea.

B.

In base al capitolo introduttivo, senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 20 dicembre 2018. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

3138

FF 2019

10

Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento

10.1

Dipartimento federale degli affari esteri

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.1.1

Bulgaria Fondo tematico per la sicurezza, 27 luglio 2011

13.04.2018

Art. 12 cpv. 2 della legge federale del 30 settembre 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1; di seguito: RS 974.1)

Primo complemento: proroga ­ fino al 30.11.2019. I fondi sono stati ridistribuiti nel quadro del budget disponibile.

10.1.2

Bulgaria Sostegno all'introduzione di un sistema di formazione professionale duale in Bulgaria, 30 aprile 2015

10.07.2018

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga ­ fino al 30.11.2019. I fondi sono stati ridistribuiti nel quadro del budget disponibile. Le modalità dell'audit finanziario sono state precisate.

10.1.3

Bulgaria 27.08.2018 Fondi tematici per i Rom e altri gruppi svantaggiati, 21 gennaio 2013

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Primo complemento: proroga ­ fino al 30.11.2019. I fondi sono stati ridistribuiti nel quadro del budget disponibile.

10.1.4

Croazia Promuovere i giovani scienziati in Croazia migliorando le condizioni quadro, 3 maggio 2017

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Primo complemento: la proce- ­ dura da seguire nell'eventualità di un adeguamento budgetario o di una modifica strategica del progetto è stata adeguata.

3139

14.03.2018

Ripercussioni finanziarie

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.5

Croazia Fondi per consolidare la società civile grazie al sostegno a progetti di partenariato tra organizzazioni svizzere e organizzazioni croate, 30 maggio 2017

14.03.2018

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Primo complemento: la percentuale di autofinanziamento è stata adeguata da parte croata per le domande di progetto.

­

10.1.6

Croazia Fondi destinati alle ONG per la promozione delle nozioni dei bambini e dei giovani nel settore dello sviluppo sostenibile, 30 maggio 2017

14.03.2018

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Primo complemento: le modalità di cofinanziamento e di rimborso sono state precisate.

­

10.1.7

Macedonia del Nord Progetto di sostegno alla costituzione di un istituto parlamentare, 17 maggio 2010

26.12.2017

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Quinto complemento: proroga fino al 31.12.2019, aumento del contributo e definizione delle attività e della chiave di finanziamento durante la fase di uscita.

890 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.8

Uzbekistan Progetto volto a migliorare il sistema di deflusso delle acque di scarico e di quello di approvvigionamento idrico rurale in Uzbekistan, 6 maggio 2014

12.04.2018

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2018.

­

10.1.9

Romania Progetto di preparazione degli studenti alla scelta professionale, 20 luglio 2012

24.04.2018

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Quinto complemento: proroga fino al 30.06.2019.

­

10.1.10

Serbia 18.04.2018 Progetto di sostegno al programma per l'occupazione e la riforma sociale in Serbia, che mette l'accento sulla politica per l'occupazione giovanile, 30 ottobre 2015

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Terzo complemento: cambio nelle competenze operative e finanziarie

­

3140

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.11

Serbia Sostegno dell'attuazione del piano d'azione per una riforma dell'amministrazione pubblica e dell'amministrazione locale che si iscrive in una strategia per gli anni 2016­2019, 19 maggio 2016

13.12.2018

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Secondo complemento: aumento del contributo, cambio in relazione al ministero competente, cambio delle modalità di pagamento e di redazione di rapporti e definizione di regole applicabili nell'ambito dei mercati pubblici

731 265 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.12

Svezia Rafforzare il ruolo delle comunità locali, 20 ottobre 2015

13.12.2018

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Primo complemento: aumento ­ del contributo, proroga fino al 31.10.2019 e modifica del piano di pagamento del contributo svedese

10.1.13

Germania, Austria, Liechtenstein Comitato di donatori per la formazione professionale duale, 16 settembre 2015

16.01.2018

Art. 12, cpv. 2 RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2018.

­

10.1.14

BM Cofinanziamento di un progetto di gestione delle risorse idriche nazionali in Kirghizistan, 28 novembre 2013

22.05.2018

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Terzo complemento: proroga fino al 30.06.2019.

­

10.1.15

BM Cofinanziamento di un progetto di gestione delle risorse idriche nazionali in Kirghizistan, 28 novembre 2013

27.11.2018

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Quarto complemento: proroga fino al 31.12.2019.

­

3141

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.16

BM Sviluppo di infrastrutture regionali e comunali in Georgia, 7 luglio 2014

29.11.2018

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Primo complemento: modifica del piano di pagamento.

­

10.1.17

BIRD / IDA Sostegno al progetto di riduzione dei fattori di rischio per la salute in Bosnia ed Erzegovina, 18 luglio 2014

06.11.2018

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Secondo complemento: modifica della data fissata per l'ultimo versamento.

­

10.1.18

FAO Sostegno all'attuazione dei sistemi d'identificazione e di tracciabilità degli animali in Georgia, 16 novembre 2016

20.09.2018

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Secondo complemento: riduzione del contributo.

74 752 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.19

OMS Riduzione dei fattori di rischio sanitari in Bosnia ed Erzegovina: sviluppo e perfezionamento di strategie, capacità e servizi moderni e durevoli per migliorare la salute pubblica, 21 ottobre 2013

04.12.2018

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Terzo complemento: proroga ­ fino al 30.06.2019 e cambiamento di destinazione dei mezzi nel quadro del budget disponibile, con somma invariata.

10.1.20

UN Women Promozione di politiche di parità dei sessi nell'Europa sud-orientale, 14 febbraio 2014

20.02.2018

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 30.06.2018.

­

10.1.21

OSCE Sostegno al Parlamento e all'educazione civica in Albania, 28 marzo 2018

03.10.2018

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al 31.10.2018.

­

10.1.22

PNUS Progetto di miglioramento dei processi per le elezioni democratiche in Kirghizistan, 19 marzo 2015

19.12.2017

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Quarto complemento: proroga fino al 30.04.2018.

­

.

3142

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.23

PNUS Contributo alla realizzazione del progetto di creazione di opportunità d'impiego per tutti in Macedonia del Nord, 24 luglio 2017

22.01.2018

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al 31.05.2018 e modifica del piano di pagamento.

­

10.1.24

PNUS Progetto di cooperazione transfrontaliera nelle regioni situate tra il Kirghizistan e il Tagikistan, 5 novembre 2015

25.06.2018

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga ­ fino al 31.10.2018.

10.1.25

PNUS Contributo alla realizzazione del progetto di creazione di opportunità d'impiego per tutti in Macedonia del Nord, 24 luglio 2017

29.06.2018

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Secondo complemento: ­ proroga fino al 31.12.2018 e modifica del piano di pagamento.

10.1.26

PNUS Contributo per migliorare i mezzi esistenziali e la sicurezza alimentare nelle zone più colpite dalla catastrofe ecologica del Mare di Aral per mezzo di una gestione idrica più efficace, 16 febbraio 2017

31.07.2018

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al 30.11.2018.

­

10.1.27

PNUS Incoraggiamento allo sviluppo regionale e locale in Georgia, 11 dicembre 2017

28.11.2018

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Primo complemento: aumento del contributo.

36 627 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.28

UNICEF Progetto comune destinato a favorire l'integrazione dei Rom e di altri gruppi emarginati, 3 luglio 2013

20.03.2018

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2018 e modifica delle disposizioni di elaborazione dei rapporti.

­

3143

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.1.29

UNICEF Progetto comune destinato a favorire l'integrazione dei Rom e di altri gruppi emarginati, 22 maggio 2014

20.03.2018

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Terzo complemento: proroga ­ fino al 31.12.2018 e modifica delle disposizioni di elaborazione dei rapporti.

10.1.30

UNICEF Contributo alla sesta inchiesta rappresentativa con indicatori multipli sulla realizzazione degli obiettivi del Millennio per lo sviluppo in Georgia, 29 maggio 2018

20.09.2018

Art. 12 cpv. 2 RS 974.1

Primo complemento: aumento del contributo.

10.1.31

Bolivia Progetto Biocultura, nel quadro del rafforzamento istituzionale, 15 gennaio 2016

09.06.2017

Art. 10 della legge federale del 19 Primo complemento: la marzo 1976 su la cooperazione allo responsabilità del processo sviluppo e l'aiuto umanitario amministrativo ai sensi internazionali (RS 974.0; di segui- dell'art. 8 è trasferita dal to: RS 974.0) ministero alla Autoridad plurinacional de la Madre Tierra.

­

10.1.32

Bolivia Preservazione dei monumenti archeologici e culturali di Culli Culli (Tama Chullpa), Qiwaya e Cóndor Amaya, 14 settembre 2016

03.08.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018.

­

10.1.33

Bolivia Resilienza climatica in Bolivia ­ progetto di gestione integrata dei bacini imbriferi, 3 agosto 2015

02.10.2017

Art. 10 RS 974.0

Modifica della descrizione del contenuto del budget (art. 6) e cambio nella gestione amministrativa e contabile (art. 8).

­

3144

Ripercussioni finanziarie

40 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.34

Burkina Faso Programma di sostegno alla decentralizzazione e alla partecipazione civica, 27 luglio 2015

31.07.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.07.2018 e modifica degli articoli: obiettivo, impegno della parte svizzera e disposizioni finali

­

10.1.35

Burkina Faso Programma destinato a sostenere la formazione professionale e l'apprendistato, 27 aprile 2017

04.12.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga ­ fino al 31.12.2022 e modifica degli articoli: obiettivo, impegni del Burkina Faso e della Svizzera, monitoraggio e valutazione del programma e degli allegati.

10.1.36

Burundi Programma di utilizzazione del suolo nel Burundi, 4 aprile 2014

03.08.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018.

­

10.1.37

Burundi Programma di sostegno alla decentralizzazione, fase 4, 26 febbraio 2015

30.09.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2019.

­

10.1.38

Burundi Promuovere l'impiego e il reddito mediante l'accesso ad una migliore formazione professionale, 29 luglio 2017

05.12.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.03.2019.

­

10.1.39

Cambogia Programma nazionale di riforma volto alla democratizzazione e alla decentralizzazione delle strutture, 30 aprile 2015

02.03.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018.

­

3145

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.40

Danimarca Rafforzamento delle micro e piccole imprese urbane in Bolivia, 1° settembre 2015

30.06.2017

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: la DSC riprende il ruolo di donatrice principale dall'agenzia di cooperazione danese che diventa codonatrice.

­

10.1.41

Danimarca Rafforzamento delle micro e piccole imprese urbane in Bolivia, 1° settembre 2015

29.03.2018

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: ­ la DSC diventa donatrice principale responsabile dell'assegnazione di 1,3 milioni di corone danesi che saranno trasferite dalla Danimarca alla DSC e destinate alla realizzazione di operazioni specifiche nel quadro del progetto.

10.1.42

Stati Uniti Cooperazione per il sostegno alle elezioni in Mali nel 2018, 26 settembre 2018

23.11.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

6 360 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.43

Kenya Consolidare il settore dell'allevamento nelle zone aride e semiaride, 2 giugno 2017

01.05.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.07.2018.

­

10.1.44

Kenya Consolidare il settore dell'allevamento nelle zone aride e semiaride, 2 giugno 2017

10.09.2018

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga ­ fino al 15.09.2018.

10.1.45

Mongolia Misure a favore dell'impegno della società civile nel programma di buon governo e decentralizzazione, fase 2, 8 maggio 2017

18.10.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2019 e aumento del contributo.

3146

389 323 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.46

Mongolia Governance e decentralizzazione in Mongolia 2a fase, 31 marzo 2015

27.09.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2019 e riduzione del contributo.

1,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.47

Nepal Aumento dei costi per il programma nepalese di sviluppo del servizio agricolo, fase I, 20 gennaio 2016

27.02.2018

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: l'intervento si estende su sette distretti supplementari oltre a quelli di cui all'articolo 8 dell'accordo bilaterale.

1 milione di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.48

Nepal Migrazione più sicura, fase 2, 5 luglio 2013

20.06.2018

Art. 10 RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 15.09.2018.

­

10.1.49

Nepal Aumento dei costi per il programma di ponti (strade locali) carrozzabili, fase III, 26 gennaio 2017

05.07.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: Aumento del contributo.

10,87 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.50

Nepal Opere di protezione fluviale e migliori mezzi di sostentamento nel distretto di Chitwan, 25 novembre 2014

20.11.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 16.07.2019.

­

10.1.51

Nicaragua Potenziamento delle capacità organizzative dei produttori di cacao, 14 ottobre 2014

18.12.2017

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 31.03.2018

71 600 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

3147

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.52

Nicaragua Potenziamento delle capacità organizzative dei produttori di cacao, 14 ottobre 2014

08.06.2018

Art. 10 RS 974.0

Terzo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 30.09.2018.

60 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.53

Nicaragua 23.01.2018 Sviluppo delle capacità che permettono di garantire un allarme rapido in caso di sisma in Nicaragua e in America centrale, 16 dicembre 2015

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.04.2018.

­

10.1.54

Tunisia Programmi svizzeri di aiuto alla transizione in Tunisia, 22 luglio 2011

29.06.2018

Art. 10 RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2018.

­

10.1.55

Tunisia Programmi svizzeri di aiuto alla transizione in Tunisia, 22 luglio 2011

21.12.2018

Art. 10 RS 974.0

Quarto complemento: proroga fino al 31.12.2019.

­

10.1.56

IDA Integrazione della responsabilità sociale nella società della Mongolia, 2 settembre 2015

25.06.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.04.2020

­

10.1.57

Banca asiatica di sviluppo Progetto di miglioramento del sistema di formazione professionale pubblico e privato in Bangladesh, 20 ottobre 2014

14.06.2018

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 30.06.2020

­

10.1.58

Banca interamericana di sviluppo Sostegno alla riforma del sistema di sicurezza in Honduras, 30 novembre 2012

08.10.2018

Art. 10 RS 974.0

Nuovo termine di pagamento e nuova data di chiusura.

­

3148

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.59

OCHA Sostegno al fondo umanitario 2018­2020 a favore del Territorio palestinese occupato, 7 novembre 2017

24.05.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.60

OCHA Sostegno al fondo umanitario 2018­2020 a favore del Territorio palestinese occupato, 7 novembre 2017

26.06.2018

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.61

OCHA 08.10.2018 Contributo al fondo fiduciario speciale per l'aiuto in caso di catastrofe, a sostegno del fondo umanitario etiope nel 2018, 15 agosto 2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

500 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.62

OCHA Contributo 2018 al fondo fiduciario speciale per l'aiuto in caso di catastrofe, a sostegno del fondo umanitario per lo Jemen, 18 giugno 2018

22.11.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

500 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.63

BIRS Contributo al fondo Partenariato globale per l'educazione, 1° marzo 2012

08.01.2018

Art. 10 RS 974.0

Quarto complemento: aumento del contributo.

3,25 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.64

BIRS 08.03.2018 Contributo al sostegno ai centri di ricerca internazionali del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale nel 2017, 31 maggio 2017

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

14,6 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

3149

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.65

BIRS «Meccanismo di finanziamento con effetto catalizzatore sull'imprenditorialità sociale», 11 novembre 2015

28.11.2018

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo.

1,053 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.66

BIRS Piattaforma globale delle conoscenze in materia di migrazione e sviluppo, un fondo fiduciario multi-donatore, 12 novembre 2012

09.12.2018

Art. 10 RS 974.0

Quarto complemento: proroga fino al 31.08.2024 e aumento del contributo.

800 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.67

BIRS (BM) Piattaforma globale delle conoscenze in materia di migrazione e sviluppo, 12 novembre 2012

09.04.2018

Art. 10 RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 31.08.2019.

­

10.1.68

BIRS/IDA Contributo al programma della BM «Partenariato mondiale per la sicurezza idrica e il risanamento», 1° dicembre 2017

30.11.2018

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo.

2 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.69

BIRS/IDA / UNODC Fondo fiduciario tematico multidonatori, iniziativa per la restituzione di fondi rubati, 22 dicembre 2015

28.11.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2019 e aumento del contributo.

400 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.70

Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie Rete di città nel Mediterraneo ­ Migrazione di città in città, 20 maggio 2016

15.03.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.01.2018.

­

3150

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.71

CICR Sostegno alla strategia della Mezzaluna rossa somala per la salute, 21 giugno 2017

26.07.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino all'1.08.2018.

­

10.1.72

Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa Sostegno dell'iniziativa di politica fondiaria dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo volta a migliorare il buon governo fondiario nella regione, 15 ottobre 2014

14.12.2018

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.05.2019

­

10.1.73

Commissione dell'ONU sul diritto commerciale 17.12.2018 internazionale Sostegno alla partecipazione dei Paesi in sviluppo al gruppo di lavoro III della CNUDCI sulla riforma del regolamento delle vertenze fra investitori e Stati, 19 aprile 2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

3000 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.74

Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) Programma regionale d'appoggio alle organizzazioni professionali e contadine agricole nel quadro dell'attuazione della politica agricola dell'Africa occidentale, 14 dicembre 2015

15.02.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2019 e modifica del vincolo dei fondi e delle modalità di pagamento dei fondi.

­

10.1.75

FAO Progetto di istituzionalizzazione delle scuole locali nell'Africa orientale, fase 2, 10 dicembre 2015

24.01.2018

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.05.2018 e aumento del contributo.

160 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

3151

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.76

FAO Programma di partenariato IGAD ­ FAO sulla resilienza all'aridità nel Corno d'Africa, 14 marzo 2016

31.05.2018

Art. 10 RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 31.05.2018.

­

10.1.77

FAO Programma di partenariato IGAD ­ FAO sulla resilienza all'aridità nel Corno d'Africa, 14 marzo 2016

13.07.2018

Art. 10 RS 974.0

Quarto complemento: proroga fino al 31.10.2018.

­

10.1.78

FAO Contributo al progetto «Sostegno all'istituzione e al lavoro del Gruppo di esperti ad alto livello sulla sicurezza alimentare e la nutrizione», 2 dicembre 2014

26.07.2018

Art. 10 RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2020 e aumento del contributo.

500 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.79

FAO 06.08.2018 Contributo al progetto destinato a ridurre la vulnerabilità in un contesto di penuria idrica in Giordania, dovuta all'aumento della domanda di derrate alimentari e di energia, 7 dicembre 2015

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2019.

­

10.1.80

FAO Sostegno al progetto di consolidamento delle capacità delle autorità palestinesi nel settore delle misure sanitarie e fitosanitarie, 11 dicembre 2015

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo.

800 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

3152

13.12.2018

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.1.81

IFRC Contributo specifico alla riunione annuale degli Stati membri dell'ASEAN svoltasi a Singapore dal 21 al 24 novembre 2017; è stato discusso di come migliorare la gestione delle catastrofi, 15 novembre 2017

11.05.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga ­ fino al 31.10.2018. Le modalità di utilizzazione dei fondi rimanenti sono state definite.

10.1.82

Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA) Contributo alla realizzazione del quadro strategico della International Land Coalition 2016­2021, 4 settembre 2017

03.12.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

1,5 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.83

IGAD Creazione di capacità regionali e nazionali per una migliore governance della migrazione nella regione IGAD, 4 luglio 2014

20.03.2018

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.05.2018.

­

10.1.84

OCSE Dinamiche commerciali nuove ed emergenti: non escludere nessuno, 13 febbraio 2017

27.02.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.05.2018.

­

10.1.85

OCSE Contributo volontario al programma di lavoro e al preventivo 2017/2018 del Comitato di aiuto allo sviluppo, 26 aprile 2017

19.07.2018

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo.

55 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

3153

Ripercussioni finanziarie

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.86

OIF Contributo volontario al Fondo multilaterale unico, al Programma d'analisi dei sistemi educativi della Conferenza dei ministri dell'educazione degli Stati e dei governi della Francofonia e all'Università Senghor di Alessandria d'Egitto per il 2014­2018, 24 giugno 2014

16.05.2018

Art.10 RS 974.0

Primo accordo: contributo supplementare.

500 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.87

OIM Consultazioni della società civile regionale per il patto mondiale sulla migrazione sicura, ordinata e regolare, 4 luglio 2017

03.01.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.01.2018.

­

10.1.88

OIM Integrazione della migrazione nelle strategie nazionali di sviluppo, 19 febbraio 2014

31.01.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.03.2018.

­

10.1.89

OIM Integrazione della migrazione nelle strategie nazionali di sviluppo, 29 giugno 2017

31.01.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.05.2018.

­

10.1.90

OIM Integrazione della migrazione nelle strategie nazionali di sviluppo, 29 giugno 2017

31.05.2018

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.07.2018.

393 284 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.91

OIM Integrazione della migrazione nelle strategie nazionali, 29 giugno 2017

26.09.2018

Art. 10 RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2018 e aumento del contributo.

626 918 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

3154

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.92

OIM Meccanismi regionali d'informazione e coordinamento concernente la dinamica delle persone sfollate nel Sudan del Sud, 1° febbraio 2017

07.03.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2018.

­

10.1.93

OIM Progetto volto a rafforzare la gestione della migrazione di manodopera grazie ad una cooperazione regionale nei Paesi membri del Processo di Colombo, 11 giugno 2015

14.05.2018

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo.

295 047 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.94

OIM Elaborazione di una certificazione internazionale e facoltativa delle agenzie di reclutamento, 25 agosto 2015

02.07.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018.

­

10.1.95

OIM Sostegno a migranti afghani senza documenti che tornano al proprio Paese dall'Iran, 19 ottobre 2015

07.10.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

200 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.96

OIL Contributo al programma globale FAIR per il reclutamento equo dei lavoratori migranti, 17 agosto 2015

18.01.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.12.2018

­

10.1.97

OIL Progetto regionale di protezione dei diritti dei lavoratori migranti in Medio Oriente, 8 dicembre 2015

20.11.2018

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 30.06.2019 e aumento del contributo.

378 810 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

3155

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.98

Organizzazione del Partenariato globale per l'acqua Contributo di base al funzionamento generale dell'organizzazione, 27 novembre 2017

13.11.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

909 000 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.99

Organizzazione meteorologica mondiale Progetto CLIMANDES, fase 2, 21 dicembre 2015

08.10.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.03.2019.

­

10.1.100 OMS 07.11.2018 Contributo ai programmi speciali di ricerca, di sviluppo e di formazione alla ricerca in materia di riproduzione umana e di ricerca e di formazione concernente le malattie tropicali, 19 dicembre 2013

Art. 10 RS 974.0

Quarto complemento: proroga fino al 31.05.2019.

10.1.101 UN-Women Programma regionale volto a rafforzare le possibilità di partecipazione di lavoratrici migranti in Asia, 30 aprile 2015

04.09.2018

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 30.06.2019.

­

10.1.102 UN-Women Invio di un esperto in Jemen 2018­2020, 1° giugno 2018

19.09.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: modifica del piano di pagamento e del budget.

­

10.1.103 UN-Women Co-presidenza del gruppo di esperti in diritti delle donne nel patto mondiale sulla migrazione, 23 giugno 2017

12.10.2018

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 28.02.2019.

­

10.1.104 UN-Habitat Partecipazione dei cittadini alla pianificazione del territorio a Gaza, 3 dicembre 2015

30.10.2018

Art. 10 RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 30.06.2019.

­

3156

FF 2019

N.

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.105 PAM Contributo alla rete di gestione dei rischi in Africa, 29 settembre 2016

16.11.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.106 PNUS Programma di misure di sviluppo sostenibile e di ricostruzione a lungo termine nel quadro della crisi di lunga data in Sudan, 12 aprile 2016

30.10.2017

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

750 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.107 PNUS Contributo al progetto di sostegno congiunto dei partner tecnici e finanziari al pool tecnico fase II in Mali, 7 novembre 2013

15.01.2018

Art. 10 RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2018 e utilizzo dell'eccedenza delle risorse del 2017 per il finanziamento delle attività progettuali della fase interinale nel 2018.

­

10.1.108 PNUS Contributo al progetto «Integrazione della migrazione nelle strategie nazionali di sviluppo», 20 febbraio 2014

01.02.2018

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 30.03.2018 e aumento del contributo.

82 520 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.109 PNUS Contributo al progetto di valutazione nel Rakine condotto insieme al Governo del Myanmar, 22 agosto 2017

19.06.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.09.2018.

­

10.1.110 PNUS Contributo al progetto di valutazione nel Rakine condotto insieme al Governo del Myanmar, 22 agosto 2017

03.09.2018

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2018.

­

3157

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2019

N.

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.111 PNUS Progetto per migliorare i rapporti di fiducia tra lo Stato e la società e sviluppare la coesione sociale in Giordania, 22 ottobre 2015

09.07.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018.

­

10.1.112 PNUS Governance subnazionale ­ Afghanistan, 15 dicembre 2015

12.07.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: budget annullato per gli anni 2019 e 2020 e riduzione al 31.12.2018 del tempo di validità dell'accordo.

3 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.113 PNUS Contributo al fondo umanitario nella Repubblica centrafricana, 13 luglio 2017

24.07.2018

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo.

1,5 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.114 PNUS 26.07.2018 Afghanistan ­ accesso alla giustizia, 31 luglio 2016

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: adeguamento del termine di pagamento.

­

10.1.115 PNUS Consolidamento dell'ufficio di valutazione indipendente,16 marzo 2015

31.07.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2019.

600 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.116 PNUS Programma di misure di sviluppo sostenibile e di ricostruzione a lungo termine nel quadro della crisi di lunga data in Sudan, 12 aprile 2016

31.07.2018

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.07.2019.

­

3158

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2019

N.

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.117 PNUS Progetto di sviluppo di competenze per l'impiego e la migrazione in Eritrea, 7 dicembre 2017

03.09.2018

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: modalità di pagamento: dollari americani ­ franchi.

­

10.1.118 PNUS Fondo per la legge e l'ordine in Afghanistan, 28 ottobre 2015

25.09.2018

Art. 10 RS 974.0

Quarto complemento: riduzione al 30.06.2018 del tempo di validità dell'accordo.

­

10.1.119 PNUS Accordo amministrativo standard per il fondo umanitario per la Somalia, 29 marzo 2018

15.10.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

500 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.120 PNUS Contributo al fondo umanitario comune per l'Afghanistan gestito dall'Ufficio del fondo speciale multilaterale, 8 dicembre 2016

12.11.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

720 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.121 PNUS Contributo al fondo umanitario per il Sudan del Sud, 23 settembre 2018

23.11.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

800 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.122 PNUS Progetto per una governance performante e responsabile in Bangladesh, 7 novembre 2017

06.12.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

1 milione di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

3159

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2019

N.

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.123 Segreteria generale del Sistema d'integrazione 23.01.2018 centramericano Rafforzamento del Forum dell'America centrale e della Repubblica dominicana per l'acqua potabile e gli impianti sanitari per il periodo 2016­2017, 3 novembre 2016

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.05.2018.

­

10.1.124 UNESCO Contributo al Rapporto mondiale di monitoraggio dell'educazione, 21 dicembre 2016

18.12.2018

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo.

500 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.125 UNHCR Aggiornamento dei dati sulle attività di protezione al centro e al nord del Mali, 2 novembre 2018

16.12.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 28.02.2019.

­

10.1.126 UNICEF Realizzazione di uno studio concernente l'inquinamento atmosferico e i suoi effetti sulla salute dei bambini in Mongolia, 29 settembre 2016

26.01.2018

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: adeguamento dei dati sul pagamento e sulla redazione di un rapporto.

­

10.1.127 UNICEF Contributo specifico 2016­2018 volto a rafforzare la protezione dei bambini e delle donne in situazione di crisi, 19 luglio 2016

04.06.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2019. I termini per il rapporto finale sono stati modificati.

­

10.1.128 UNICEF Contributo ad un intervento d'urgenza in risposta alla crisi dei rifugiati rohingya in Bangladesh, 29 luglio 2018

16.08.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: modifica del budget.

­

3160

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

FF 2019

N.

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.129 UNICEF Contributo al meccanismo con cui migliorare la capacità di reazione rapida nella Repubblica centrafricana, 17 maggio 2017

26.09.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

700 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.130 UNICEF Contributo al progetto di sostegno degli attori locali per una maggiore protezione dei bambini in situazioni di emergenza, 27 novembre 2017

07.12.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

220 158 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.131 UNITAR Contributo al partenariato di apprendistato dell'ONU nel settore del cambiamento climatico, 30 settembre 2017

07.12.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

450 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.132 Università dell'ONU Sostegno per la presidenza del gruppo globale per la migrazione, 14 febbraio 2017

30.03.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.09.2018.

­

10.1.133 UNOPS Contributo al progetto di preparazione alla diffusione globale di piani di riutilizzo delle acque di scarico, 2 luglio 2015

09.01.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.04.2018

­

10.1.134 UNOPS Monitoraggio integrato dell'obiettivo 6 (garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti) e degli obiettivi di efficienza associati all'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, 20 ottobre 2015

03.07.2018

Art. 10 RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2018.

­

3161

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2019

N.

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.135 UNOPS Sostegno al movimento inteso a sostenere l'alimentazione nel quadro delle piattaforme di approccio multisettoriale alla nutrizione a livello nazionale, 5 dicembre 2017

02.11.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: modifica del piano di pagamento

­

10.1.136 UNRWA Contributo annuale al budget del programma 2017­2020, 26 gennaio 2017

14.06.2018

Art. 10 RS 974.0

Secondo complemento: aumento del budget a 81,5 milioni di franchi.

3 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.137 UNRWA Sostegno al processo di riforma a lungo termine, 13 novembre 2017

28.06.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

668 468 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.138 UNRWA Contributo annuale al budget del programma 2017­2020, 26 gennaio 2017

02.11.2018

Art. 10 RS 974.0

Terzo complemento: aumento del budget a 82,5 milioni di franchi.

1 milione di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.139 UNRWA Contributo annuale al budget del programma 2017­2020, 26 gennaio 2017

10.12.2018

Art. 10 RS 974.0

Quarto complemento: aumento del contributo.

122 242 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.140 UNRWA Sostegno 2018 al Parlamento degli studianti, 14 giugno 2018

31.12.2018

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2019.

­

3162

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2019

N.

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.141 OHCHR Contributo al progetto per uno specialista della lotta contro il terrorismo e per i diritti dell'uomo in Tunisia, 26 settembre 2017

12.03.2018

Art. 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9), di seguito RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018.

­

10.1.142 OHCHR Contributo al progetto per uno specialista della lotta contro il terrorismo e per i diritti dell'uomo in Tunisia, 26 settembre 2017

31.07.2018

Art. 8 RS 193.9

Terzo complemento: proroga fino al 31.03.2019.

­

10.1.143 OHCHR Contributo al progetto per uno specialista della lotta contro il terrorismo e per i diritti dell'uomo in Tunisia, 26 settembre 2017

29.11.2018

Art. 8 RS 193.9

Quarto complemento: proroga fino al 30.04.2019.

­

10.1.144 OHCHR Contributo al progetto «Studio globale sui bambini privati della libertà», 15 novembre 2016

27.06.2018

Art. 8 RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 30.11.2018.

­

10.1.145 OHCHR Contributo al funzionamento dell'Alto Commissariato per i diritti dell'uomo per il periodo 2018­2019, 21 settembre 2018

20.11.2018

Art. 8 RS 193.9

Primo complemento: aumento del budget a 5 milioni di franchi.

1 milione di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.146 OHCHR Misure per aumentare il rispetto, la protezione e l'attuazione dei diritti dell'uomo alle frontiere, 6 dicembre 2017

06.12.2018

Art. 8 RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2019 e aumento del contributo.

49 767 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

3163

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2019

N.

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.147 OIM Progetto volto a sviluppare nuovi metodi per garantire un aiuto completo al ritorno e alla reintegrazione delle vittime della tratta di esseri umani in Ungheria, 15 dicembre 2015

24.07.2018

Art. 8 RS 193.9

Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2018.

­

10.1.148 UNODC, Contributo al progetto per attuare con maggiore vigore tre note di riflessione relative alle principali nozioni stabilite dal Protocollo sulla tratta di esseri umani, 6 ottobre 2015

03.01.2018

Art. 8 RS 193.9

Primo complemento: aumento 100 000 dollari del budget e proroga americani.

dell'accordo fino al 30.04.2019. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.149 OSCE Prevenzione della tratta di esseri umani impiegati nelle catene di distribuzione, 25 agosto 2016

08.05.2018

Art. 8 RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2019.

­

10.1.150 OSCE 09.08.2018 Contributo al progetto di sostegno, consolidamento delle capacità e sensibilizzazione sulla governance e sulla riforma del settore della sicurezza, 12 ottobre 2017

Art. 8 RS 193.9

Primo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 31.12.2018.

60 000 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.151 PNUS Sostegno alla realizzazione degli obblighi nell'ambito dello sminamento, 12 dicembre 2016

13.12.2018

Art. 8 RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2019.

­

10.1.152 PNUS Contributo per sostenere il fondo nel 2018, 7 giugno 2018

17.12.2018

Art. 8 RS 193.9

Primo complemento: aumento del budget

1 milione di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

3164

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2019

N.

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.153 UNESCO Contributo al progetto di appoggio all'attuazione della legge sul diritto d'accesso all'informazione, 25 luglio 2017

10.05.2018

Art. 8 RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018.

­

10.1.154 UNDPA Contributo al programma di aggiornamento del Multi-Year-Appeal 2017, 11 dicembre 2017

16.07.2018

Art. 8 RS 193.9

Proroga fino al 31.12.2018

­

10.1.155 UNODA Contributo volontario al fondo fiduciario per l'istituzione di un meccanismo di indagine congiunto tra l'Organizzazione per il divieto delle armi chimiche e l'ONU, conforme alla risoluzione 2235 (2015) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, 6 gennaio 2015

01.02.2018

Art. 8 RS 193.9

Secondo complemento: proroga ­ fino al 31.12.2018.

10.1.156 UNHCR Contributo al progetto sui nessi tra il cambiamento climatico e le catastrofi, i conflitti e la violenza nonché i movimenti migratori, 14 novembre 2017

23.11.2018

Art. 8 RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018.

­

10.1.157 UNDPKO Contributo all'analisi delle operazioni di pace dell'ONU in Medio Oriente e in Africa del Nord, 29 agosto 2017

27.12.2017

Art. 8 RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 31.08.2018.

­

10.1.158 UNDPKO Contributo al progetto per una gestione efficace degli armamenti in un contesto di disarmo, smobilitazione e reintegrazione in evoluzione, 22 novembre 2017

24.01.2018

Art. 8 RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 30.11.2018.

­

3165

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2019

N.

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.159 Programma di volontari dell'ONU Contributo al progetto di assegnazione di dieci giovani nel quadro del programma 2018, 30 novembre 2017

28.02.2018

Art. 8 RS 193.9

Primo complemento: aumento del contributo.

37 500 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.160 Austria Rappresentanza in materia di visti Schengen, 19 marzo 2014

22.02.2018

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStr

L'Austria non rappresenta più la Svizzera a Caracas (Venezuela).

­

10.1.161 Austria Rappresentanza in materia di visti Schengen, 19 dicembre 2011

16.03.2018

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStr

La Svizzera non rappresenta più l'Austria a Bogota (Colombia).

­

10.1.162 Francia Rappresentanza in materia di visti Schengen, 20 agosto 2011

29.10.2018

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStr

La Svizzera e la Francia non si rappresentano più reciprocamente in Kazakistan.

­

10.1.163 Ungheria Rappresentanza in materia di visti Schengen, 28 gennaio 2014

11.01.2018

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStr

La Svizzera non rappresenta più l'Ungheria a Bogota (Colombia).

­

10.1.164 Norvegia Rappresentanza in materia di visti Schengen, 6 febbraio 2013

08.05.2018

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStr

La Norvegia non rappresenta più la Svizzera a Kampala (Uganda).

­

10.1.165 Norvegia Rappresentanza in materia di visti Schengen, 6 febbraio 2013

03.09.2018

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStr

La Norvegia non rappresenta più la Svizzera a Luanda (Angola).

­

3166

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2019

N.

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.166 Francia Estensione in territorio francese del campo dell'Organizzazione europea per le ricerche nucleari (CERN), 13 settembre 1965 (RS 0.192.122.423)

19.10.2018

Art. 26 cpv. 2 lett. e LSO

Modifica dell'allegato 1: nuovo articolo 3 che permette ad ogni Stato ospite del CERN di intervenire urgentemente per fornire soccorso medico sull'area del CERN.

­

10.1.167 Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, 1° novembre 1974 (RS 0.747.363.33)

19.05.2016

Art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza sulla navigazione marittima (RS 747.301)

Modifiche apportate alle ­ ispezioni sulle navi portarinfuse e sulle petroliere. Entrata in vigore il 1° gennaio 2018.

10.1.168 Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, 1° novembre 1974 (RS 0.747.363.33)

13.05.2016

Art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza sulla navigazione marittima (RS 747.301)

Nuovo codice per il trasporto di merci pericolose. Entrata in vigore il 1° gennaio 2018.

10.1.169 Convenzione internazionale del 1978 sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, 7 luglio 1978 (RS 0.747.341.2)

25.11.2016

Art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza sulla navigazione marittima (RS 747.301)

Modifica delle norme minime ­ per la formazione al salvataggio e la loro estensione a battelli per passeggeri; entrata in vigore il 1° luglio 2018.

10.1.170 Protocollo del 17 febbraio 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, 17 febbraio 1978 (RS 0.814.288.2)

07.07.2017

Art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza sulla navigazione marittima (RS 747.301)

Valori limite più rigorosi per i rifiuti d'ossido d'azoto nel Mar Baltico e nel Mare del Nord.

Entrata in vigore il 1° gennaio 2019.

3167

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

­

­

FF 2019

N.

Data

Base legale

10.1.171 Convenzione sul lavoro marittimo, 23 febbraio 2006 (RS 0.822.81)

10.06.2016

Art. 9 cpv. 1 lett. h dell'ordinanza Integrazione a bordo delle ­ sulla navigazione marittima questioni riguardanti lo stalking (RS 747.301) e il mobbing e proroga della validità del certificato di lavoro dopo la verifica a scopo di rinnovo. Entrata in vigore l'8 gennaio 2019.

10.1.172 Statuto di Roma della Corte penale internazionale, 17 luglio 1998 (RS 0.312.1)

14.12.2018

Art. 7a cpv. 3 let. a LOGA

3168

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Contenuto della modifica

L'art. 124 è soppresso conformemente alla decisione consensuale della 14a Assemblea degli Stati parte allo Statuto di Roma del 2015. La disposizione permetteva ai nuovi Stati parte di escludere determinati tipi di crimini di guerra dalla competenza della Corte durante un periodo transitorio di sette anni.

Ripercussioni finanziarie

FF 2019

10.2

Dipartimento federale dell'interno

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.2.1

CE Commercio di prodotti agricoli.

21 giugno 1999 (RS 0.916.026.81)

12.06.2018

Art. 177a cpv. 2 LAgr

Proroga illimitata della deroga ­ all'obbligo di effettuare l'esame trichinoscopico di cui beneficia la Svizzera negli stabilimenti di macellazione di suini domestici.

10.2.2

Liechtenstein Collaborazione nel settore della radioprotezione, 14 settembre 2010 (RS 0.814.515.141)

06.07.2018

Art. 7a cpv. 3 let. a LOGA

Modifica degli allegati da 1 a 4: ­ aggiornamento della base giuridica, adeguamento delle autorità competenti, modifica dell'indennizzo annuale forfetario.

3169

Ripercussioni finanziarie

FF 2019

10.3

Dipartimento federale di giustizia e polizia

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.3.1

Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo, 7 dicembre 2006 (RS 0.232.142.21)

07.06.2018

Art. 33 cpv. 1 lett. c della Convenzione (RS 0.232.142.2)

Regola 154(1): solleciti e termini ­ di pagamento della quota annua.

10.3.2

Regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, 19 giugno 1970 (RS 0.232.141.11)

02.10.2018

Art. 58 cpv. 2 del Trattato (RS 0.232.141.1)

Regola 69.1: Inizio dell'esame preliminare internazionale

­

10.3.3

Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e al Protocollo relativo a tale Accordo, 18 gennaio 1996 (RS 0.232.112.21)

02.10.2018

Art. 10 cpv. 2 lett. a n. iii dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 (RS 0.232.112.3)

Modifiche redazionali in tutto il Regolamento.

­

10.3.4

Regolamento d'esecuzione comune all'Atto del 1999 e all'Atto del 1960 relativi all'Accordo dell'Aja, 30 settembre 2003 (RS 0.232.121.42)

02.10.2018

Art. 21 cpv. 2 let. a ch. iv Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (RS 0.232.121.4)

Regola 3: Rappresentanza ­ dinanzi all'Ufficio internazionale.

3170

Ripercussioni finanziarie

FF 2019

10.4

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.4.1

Stati Uniti Master Data Exchange Agreement, 17 settembre 1985

14.05.2018

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA

Proroga di cinque anni fino ­ al 14 maggio 2023, dell'allegato «Defense Against Biological and Chemical Warfare Agents».

10.4.2

Convenzione europea del 16 novembre 1989 contro il doping, (RS 0.812.122.1)

30.10.2018

Art. 11 cpv. 1 lett. a e b della Convenzione

Adeguamento dell'allegato.

­ Lista 2019 dei divieti dell'Agenzia mondiale antidoping valida dal 1° gennaio 2019. Le principali modifiche riguardano: S1-Agenti anabolizzanti e S4-Modulatori ormonali e metabolici.

10.4.3

Convenzione internazionale del 19 ottobre 2005 contro il doping nello sport (RS 0.812.122.2)

20.09.2018

Art. 34 della Convenzione

Adeguamento dell'allegato.

­ Lista 2019 dei divieti dell'Agenzia mondiale antidoping valida dal 1° gennaio 2019. Le principali modifiche riguardano: S1-Agenti anabolizzanti e S4-Modulatori ormonali e metabolici. Una disposizione tecnica è modificata nella norma internazionale sulla concessione di deroghe a fini terapeutici.

3171

Ripercussioni finanziarie

FF 2019

10.5

Dipartimento federale delle finanze

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.5.1

CE Assicurazione diretta eccetto l'assicurazione sulla vita, 10 ottobre 1989 (RS 0.961.1)

03.07.2018

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA

Modifica del protocollo n. 1 sul ­ margine di solvibilità. Aggiornamento dell'elenco degli Stati membri dell'UE e delle forme giuridiche ammesse per le imprese di assicurazione in questi Stati.

Aggiornamento del corso di cambio tra l'euro e il franco per la conversione in franchi svizzeri di un valore soglia fatturati in euro.

10.5.2

Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR, 14 novembre 1975 (RS 0.631.252.512)

30.03.2018

Art. 241 n. 8 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01)

Modifica degli allegati 6, 8 e 9 (adeguamenti tecnici e precisazioni nel testo attuale).

­

10.5.3

Convenzione concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso, 15 novembre 1972 (RS 0.941.31)

20.04.2018

Art. 14 cpv. 1 lett. b della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51)

Modifica degli allegati I e II della Convenzione.

­

3172

Ripercussioni finanziarie

FF 2019

10.6

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

10.6.1

Colombia attuazione del progetto sull'approvvigionamento energetico in Colombia, 6 novembre 2013

24.08.2017

Art. 10 della legge federale Proroga dell'accordo fino al del 19 marzo 1976 su la coopera- 30.06.2019.

zione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0; di seguito: RS 974.0)

­

10.6.2

Colombia Miglior sistema di gestione dei dati per l'amministrazione fondiaria in Colombia, 26 marzo 2014

17.10.2017

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2019.

­

10.6.3

Perù Sostegno finanziario al progetto di approvvigionamento idrico e ripristino a Piura, 5 aprile 2013

15.08.2018

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 05.04.2023.

­

10.6.4

Perù Programma di consolidamento istituzionale dell'autorità di sorveglianza delle banche, delle assicurazioni e dei fondi per le pensioni, 9 aprile 2013

13.12.2017

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2018.

­

10.6.5

Perù Programma di consolidamento istituzionale dell'autorità di sorveglianza delle banche, delle assicurazioni e dei fondi per le pensioni, 9 aprile 2013

28.09.2018

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 30.06.2019.

­

3173

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.6

Perù Sostegno finanziario al progetto «Chiclayo Limpio» a Chiclayo, 5 aprile 2013

01.10.2018

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 05.04.2021.

­

10.6.7

Tunisia Realizzazione di una DMO («Destination Management Organisation», struttura turistica sostenibile con vari partner di un consorzio) a Tataouine, Médenina e Gabès, 28 novembre 2013

27.02.2018

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.08.2019.

­

10.6.8

Tunisia Finanziamento del progetto di stazioni di epurazione delle acque reflue in dieci città di medie dimensioni, 28 ottobre 2015

04.10.2017

Art. 10 RS 974.0

Fusione di due progetti (STEP e ripristino).

­

10.6.9

BIRS/IDA 03.11.2017 Fondo fiduciario II partenariati pubblico-privati e agevolazioni consulenziali per l'assistenza tecnica, 5 giugno 2006

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 30.06.2022.

­

10.6.10

BIRS/IDA Fondo fiduciario multilaterale per la protezione dei consumatori e l'alfabetizzazione finanziaria, 14 agosto 2012

30.11.2017

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.05.2019.

­

10.6.11

BIRS/IDA Fondo fiduciario per i partenariati pubblico-privati nel settore delle infrastrutture riguardanti il progetto integrazione dell'agenda relativa al cambiamento climatico nei partenariati pubblici-privati, 3 dicembre 2014

26.02.2018

Art. 10 RS 974.0

Istruzioni di pagamento, comuni- ­ cazioni scritte e indirizzi.

3174

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.6.12

BIRS/IDA Fondo fiduciario partenariati pubblico-privati e agevolazioni consulenziali per l'assistenza tecnica nel Sub-National Programme, 29 agosto 2008

26.02.2018

Art. 10 RS 974.0

Infrastruttura per coprire le spese ­ del fondo fiduciario.

10.6.13

BIRS/IDA Fondo fiduciario multilaterale per il finanziamento di riforme finanziarie nei Paesi con basso reddito, 21 agosto 2014

26.02.2018

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2019.

­

10.6.14

BIRS/IDA Fondo fiduciario multilaterale per il finanziamento di riforme finanziarie programmatiche nei Paesi a medio reddito, 21 agosto 2014

26.02.2018

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.

­

10.6.15

BIRS/IDA Fondo fiduciario multilaterale per il finanziamento di riforme finanziarie nei Paesi a medio reddito, 18 dicembre 2014

26.02.2018

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.

­

10.6.16

BIRS Fondo fiduciario multilaterale: «Piattaforma di conoscenze per lo sviluppo urbano in Sudafrica (programma di aiuto alla città)», 18 settembre 2015

21.08.2017

Art. 10 RS 974.0

Supplemento all'allegato: misure di applicazione per la fase di creazione e l'attuazione della struttura di gestione del «Trust Fund Advisory Group».

­

10.6.17

BIRS Fondo fiduciario multilaterale: «Piattaforma di conoscenze per lo sviluppo urbano in Sudafrica (programma di aiuto alla città)», 18 settembre 2015

21.08.2017

Art. 10 RS 974.0

Apertura di un Fondo fiduciario parallelo e aumento dei premi.

2,2 milioni di dollari americani

3175

Ripercussioni finanziarie

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.6.18

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

BIRS 13.04.2018 Sostegno al «Public Financial Management and Revenue Administration Trust Fund in Indonesia», 12 novembre 2009

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.08.2019.

­

10.6.19

BIRS «Externally Financed Output» per sostenere un sistema di mercati pubblici equi, 21 febbraio 2017

18.05.2018

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 03.03.2019.

­

10.6.20

BIRS Fondo di contributo anticipato agevolato nel settore dei meccanismi dei prezzi per il CO2 «Transformative Carbon Asset Facility», 12 dicembre 2016

22.10.2018

Art. 10 RS 974.0

Adeguamento delle rate contributive.

­

10.6.21

BIRS/SFI Contributo versato al «Trade Facilitation Support Program Trust Fund», 28 giugno 2014

19.11.2018

Art. 10 RS 974.0

Proroga della data di scadenza fino al 31.03.2022.

­

10.6.22

BIRS Impegno nel «CF Assist Trust Fund» della BM, 6 maggio 2005

26.11.2018

Art. 10 RS 974.0

Proroga del Fondo fiduciario fino al 30.06.2029.

10.6.23

BIRS/IDA Fondo fiduciario partenariati pubblico-privati e agevolazioni consulenziali per l'assistenza tecnica per Paesi a medio reddito, 4 marzo 2010

28.06.2018

Art. 10 RS 974.0

Annullamento parziale e trasferi- ­ mento di 2 milioni di dollari americani ad un altro fondo a destinazione vincolata.

10.6.24

BIRS/IDA 17.07.2018 Accordo amministrativo del progetto di sviluppo sostenibile dei trasporti nella città di Ho Chi Minh, 17 dicembre 2015

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2022.

3176

Data

­

­

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.6.25

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

BIRS/IDA 10.09.2018 Fondo fiduciario per partenariati d'infrastruttura pubblico/privato, in particolare per i Paesi a medio reddito, 28 giugno 2018

Art. 10 RS 974.0

Aumento del budget.

4,5 milioni di dollari americani

10.6.26

BIRS/IDA Fondo fiduciario del partenariato «Sicurezza e igiene idrica nel mondo», 18 novembre 2016

13.09.2018

Art. 10 RS 974.0

Trasferimento del saldo dal programma di partenariato per l'acqua in un nuovo fondo fiduciario.

­

10.6.27

BIRS/IDA Progetto di riforma di gestione delle finanze pubbliche nel Ghana ­ Finanziamento aggiuntivo, 22 giugno 2018

01.10.2018

Art. 10 RS 974.0

Rettifica della data di conclusione del progetto (30.06.2021).

­

10.6.28

BM Sostegno finanziario al progetto regionale Programma di sviluppo acqua ed energia in Asia centrale, 28 novembre 2017

27.04.2018

Art. 10 RS 974.0

Aumento del budget.

246 000 dollari americani

10.6.29

BM Programma di organico finanziato dai donatori, 1° luglio 2011

28.06.2018

Art. 10 RS 974.0

Estensione del programma fino al 31.10.2022.

­

10.6.30

IFC Fondo fiduciario multilaterale per il finanziamento di riforme dei mercati di capitali nei Paesi a medio reddito, 18 aprile 2015

08.06.2018

Art. 10 RS 974.0

Trasformazione dell'accordo bilaterale in un accordo trilaterale con la BIRS/IDA.

­

10.6.31

IFC Fondo fiduciario per il progetto «Sustainable Cities Program», 1 giugno 2016

03.12.2018

Art. 10 RS 974.0

Aumento del budget.

9 milioni di dollari americani

3177

Data

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.32

OIL Promozione dell'inclusione finanziaria delle microimprese in Indonesia, 5 agosto 2015

08.12.2017

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 30.04.2019

­

10.6.33

OIL Progetto «Inventario del mercato del lavoro II», 11 dicembre 2015

09.11.2018

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.03.2019.

­

10.6.34

UNCTAD 14.09.2018 Accordo complementare per l'assistenza del sistema di gestione del debito e di analisi finanziaria (DMFAS Programme), 16 febbraio 2011

Art. 10 RS 974.0

Finanziamento aggiuntivo per le missioni di fattibilità 2018.

90 000 franchi

10.6.35

UNIDO Maggiori capacità di commercio delle catene di valore nel settore della pesca in Indonesia, 20 agosto 2013

24.01.2018

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.05.2019.

­

10.6.36

UNIDO Programma per la promozione e l'applicazione di una produzione pulita ed efficiente in Indonesia, 21 maggio 2012

11.06.2018

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 30.06.2020.

-

10.6.37

UNIDO Promozione e applicazione di una produzione pulita ed efficiente mediante l'istituzione e la gestione di un «Cleaner Production Centers» in Ucraina, 18 novembre 2011

29.08.2018

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.

­

10.6.38

Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente: Dichiarazione sul Capitale Naturale, 8 dicembre 2015

25.09.2018

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 30.06.2019.

3178

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.39

Bulgaria Progetto di sostegno metodologico per lo sviluppo di acquisti pubblici sostenibili (modifica n. 2), 18 marzo 2015

25.10.2018

Art. 12 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1; di seguito: RS 974.1)

Proroga dell'accordo fino al 30.06.2019 e modifica degli allegati (budget, descrizione delle nuove attività).

­

10.6.40

Kosovo Sostegno finanziario all'Inter-Ministerial Water Council, 10 dicembre 2013

30.11.2018

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.

­

10.6.41

Macedonia del Nord Sostegno tecnico e finanziario al progetto «Improvement of Solid Waste Management Services in the Polog Region», 27 novembre 2017

08.03.2018

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 30.06.2018.

­

10.6.42

Macedonia del Nord Sostegno tecnico e finanziario al progetto «Improvement of Solid Waste Management Services in the Polog Region», 27 novembre 2017

26.06.2018

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.10.2018.

­

10.6.43

Uzbekistan Concessione di un sostegno finanziario al progetto di approvvigionamento idrico di Syrdarya, 1° novembre 2013

12.04.2018

Art. 12 RS 974.1

Modifica del contenuto (denominazioni, durata del contratto, modalità d'implementazione della parte istituzionale).

­

10.6.44

Romania Progetto di modernizzazione dell'illuminazione pubblica con lampadine LED a Cluj-Napoca (modifica n. 2), 9 luglio 2015

18.12.2017

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 09.05.2019, modifica degli allegati 3.1 (budget), 3.2 (calendario a titolo indicativo) e 5 (piano di versamento a titolo indicativo).

­

3179

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.45

Romania Progetto di ripristino dell'efficienza energetica delle scuole pubbliche a Cluj-Napoca, 27 agosto 2015

18.12.2017

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 27.10.2018, modifica degli allegati 3.2 (calendario a titolo indicativo) e 5 (piano di versamento a titolo indicativo).

­

10.6.46

Romania Progetto di incentivazione dei veicoli elettrici a Suceava (modifica n. 3), 30 luglio 2015

20.02.2018

Art. 12 RS 974.1

Finanziamento delle nuove attività (nuovo allegato 8) e proroga dell'accordo fino al 07.09.2019, modifica degli allegati 3.1 (budget), 3.2 (calendario a titolo indicativo), 4 (quadro di pianificazione progettuale) e 5 (piano di versamento a titolo indicativo).

­

10.6.47

Romania Progetto di ripristino della rete di riscaldamento urbano a Arad (modifica n. 2), 16 luglio 2015

03.04.2018

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 07.09.2019 e introduzione delle condizioni per continuare il progetto, modifica degli allegati 3.1 (budget), 3.2 (calendario a titolo indicativo) e 5 (piano di versamento a titolo indicativo).

­

10.6.48

Romania Progetto di ripristino della rete di riscaldamento urbano a Brasov (modifica n.), 25 giugno 2015

17.04.2018

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al ­ 07.09.2019 e introduzione delle condizioni per continuare il progetto, modifica degli allegati 3.1 (budget), 3.2 (calendario a titolo indicativo), 4 (quadro di pianificazione progettuale) e 5 (piano di versamento a titolo indicativo).

3180

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.49

Romania Progetto di sostituzione degli autobus diesel con autobus elettrici a Cluj-Napoca (modifica n. 3), 29 luglio 2015

13.06.2018

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 29.10.2018, modifica degli allegati 3.1 (budget), 3.2 (calendario a titolo indicativo) e 5 (piano di versamento a titolo indicativo).

­

10.6.50

Romania Progetto SEAF ­ fondo per finanziare misure sostenibili nel settore dell'efficienza energetica (modifica n. 2), 11 maggio 2016

02.07.2018

Art. 12 RS 974.1

Trasferimento di budget inutilizzato da un progetto nel fondo ai sensi dell'articolo 3.4 e modifica degli allegati 3 (budget), 4 (quadro di pianificazione progettuale) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).

­

10.6.51

Romania Progetto jet «Creazione delle condizioni quadro per l'introduzione di un sistema di gestione e d'informazione elettronica nell'amministrazione fiscale nazionale» (modifica n. 1), 22 settembre 2016

02.07.2018

Art. 12 RS 974.1

Ristrutturazione del progetto ­ o modifica del titolo (nuovo: «Sistema più efficace di gestione e di informazione elettronica presso il ministero delle finanze»), proroga dell'accordo fino al 07.09.2019, modifica degli allegati 2 (documentazione progettuale), 3.1 (budget), 3.2 (calendario a titolo indicativo), 4 (quadro di pianificazione progettuale) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).

10.6.52

Romania 02.07.2018 Progetto d'istituzionalizzazione del concetto europeo e label «Città dell'energia» (modifica n. 1), 2 aprile 2015

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 30.06.2019.

3181

­

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.6.53

Romania Progetto di gestione moderna ed efficace dell'illuminazione dell'infrastruttura pubblica a Suceava, 2 aprile 2015

17.07.2018

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al ­ 07.09.2019, modifica degli allegati 3.1 (budget), 3.2 (calendario a titolo indicativo) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).

10.6.54

Romania Progetto di modernizzazione dell'illuminazione pubblica con lampade LED a Cluj-Napoca, 9 luglio 2015

31.07.2018

Art. 12 RS 974.1

Finanziamento di nuove attività (nuovo allegato 8) e proroga dell'accordo fino al 09.08.2019, modifica degli allegati 3.1 (budget), 3.2 (calendario a titolo indicativo), 4 (quadro di pianificazione progettuale) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).

­

10.6.55

Romania Progetto «Studi di fattibilità per l'estensione della linea di metrò 4 tra la «Gara de Nord» e la «Gara Progresu» a Bucarest, 24 settembre 2013

03.08.2018

Art. 12 RS 974.1

Finanziamento di nuove attività (nuovo allegato 3.1) e proroga dell'accordo fino al 07.09.2019, modifica degli allegati 4.1 (budget), 4.2 (calendario a titolo indicativo), 5 (quadro di pianificazione progettuale) e 6 (piano dei pagamenti indicativo).

­

10.6.56

Romania Progetto di promozione del potenziale d'esportazione delle PMI rumene, 17 giugno 2015

07.08.2018

Art. 12 RS 974.1

Finanziamento di nuove attività ­ (nuovo allegato 7) e modifica degli allegati 3.1 (budget), 3.2 (calendario a titolo indicativo), 4 (quadro di pianificazione progettuale) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).

3182

Ripercussioni finanziarie

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.57

Romania Progetto di ripristino dell'efficacia energetica delle scuole pubbliche a Cluj-Napoca, 27 agosto 2015

11.09.2018

Art. 12 RS 974.1

Finanziamento di nuove attività (nuovo allegato 8) e modifica degli allegati 3.1 (budget), 3.2 (calendario a titolo indicativo), 4 (quadro di pianificazione progettuale) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).

­

10.6.58

Romania Progetto di ripristino energetico degli edifici pubblici a Brasov (modifica n. 2), 23 luglio 2015

19.11.2018

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al ­ 23.05.2019 e modifica degli allegati 3.1 (budget), 3.2 (calendario a titolo indicativo) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).

10.6.59

BERS Modalità di attuazione dell'accordo, 15 maggio 2014

09.05.2018

Art. 12 RS 974.1

Addendum sulle modalità dell'attuazione della cooperazione operativa con la BERS (focus tematico e geografico, reporting, modello di un accordo di progetto, visibilità svizzera).

­

10.6.60

BIRS/IDA Modifica del contratto per sostenere le riforme della contabilità pubblica in Serbia, 14 novembre 2016

03.04.2018

Art. 12 RS 974.1

Cambio nel calendario dei pagamenti.

­

10.6.61

BIRS/IDA Fondo fiduciario multilaterale per il secondo progetto per consolidare le capacità di gestione delle finanze pubbliche in Kirghizistan, 29 giugno 2016

06.09.2018

Art. 12 RS 974.1

Cambio delle modalità di declassamento.

­

3183

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.6.62

BIRS/IDA Cofinanziamento di un progetto di riforma del settore finanziario della BM, 14 agosto 2013

11.12.2017

Art. 12 RS 974.1

Costituzione di un fondo fiducia- 2,4 milioni di rio parallelo al fondo fiduciario franchi esistente per adeguarlo alla nuova politica tariffaria della BM e aumento del budget.

10.6.63

BIRS/IDA Cofinanziamento di un progetto di riforma del settore finanziario della BM, 4 agosto 2013

11.12.2017

Art. 12 RS 974.1

Cambio delle componenti del progetto.

­

10.6.64

PNUS Progetto «Improving Resilience to Floods in the Polog Region», 10 ottobre 2017

08.03.2018

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 30.06.2018.

­

10.6.65

PNUS Progetto «Improving Resilience to Floods in the Polog Region», 10 ottobre 2017

26.06.2018

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.10.2018.

­

10.6.66

Dichiarazione di taluni governi europei sulla fase di utilizzo dei vettori Ariane, Vega e Soyuz al Centro spaziale della Guiana, 30 marzo 2007 (RS 0.425.124)

12.12.2017

Art. 31 cpv. 1 LERI

Adeguamento della Dichiarazio- ­ ne tenendo conto dello sviluppo dei nuovi vettori Ariane 6 e Vega C, dell'ordine di preferenza delle Parti e proroga fino al 2035.

10.6.67

Accordo dell'OMC sui mercati pubblici del 15 aprile 1994 (RS 0.632.231.422), rivisto il 30 marzo 2012 (FF 2017 2013)

17.10.2018

Art. 7a cpv. 2 LOGA

Modifica dell'allegato 7 ­ dell'appendice I della Svizzera sulle note generali e deroghe alle disposizioni dell'art. IV (principi generali) nel quadro dell'adesione dell'Australia.

3184

Ripercussioni finanziarie

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.68

Accordo tra la Svizzera e la Comunità economica europea, 22 luglio 1972 (RS 0.632.401)

20.4.2018

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA

Aggiornamento dei prezzi di riferimento e degli importi di cui alle tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2 all'accordo.

­

10.6.69

Liechtenstein 06.07.2018 Disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera, 31 gennaio 2003 (RS 0.916.051.41)

Art. 177a cpv. 2 LAgr

Aggiornamento delle prescrizioni ­ federali sulle quali si fonda l'inclusione dei produttori, dei trasformatori e dei commercianti del Liechtenstein nelle misure della politica agricola svizzera.

10.6.70

Liechtenstein 21.08.2018 Riconoscimento reciproco di attestati di capacità e certificati di formazione pratica della formazione professionale di base, 30 ottobre 2014 (RS 0.412.151.4)

Art. 28 cpv. 2 legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10)

Modifica dell'allegato (art. 4, cpv. 1)

­

10.6.71

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Serbia, 17 dicembre 2009 (RS 0.632.316.821)

19.06.2018

Art. 7a cpv. 3 let. a LOGA

Modifica del protocollo B relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.

­

10.6.72

Accordo bilaterale Eurostars-2 tra la Svizzera e il segretariato di EUREKA, 5 settembre 2017 (RS 0.420.513.111)

06.12.18

Art. 31 cpv. 1 LPRI

Delega della rappresentanza del Consiglio federale all'Innosuisse.

­

10.6.73

Accordo con l'associazione internazionale AALA, 7 settembre 2017 (RS 0.420.513.121)

05.12.18

Art. 31 cpv. 1 LPRI

Delega della rappresentanza del Consiglio federale all'Innosuisse.

­

3185

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.74

FAO Contributo al fondo fiduciario speciale del progetto di sostegno mondiale alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, 11 dicembre 2017

27.09.2018

Art. 177a LAgr

Aumento del contributo finanziario e proroga del progetto.

200 000 franchi

10.6.75

FAO Contributo al fondo fiduciario del progetto «Multistakeholder Partnership Programme for Capacity Development for Feed Safety», 11 dicembre 2015

19.12.2018

Art. 177a LAgr

Aumento del contributo finanziario al progetto.

50 0000 franchi

3186

FF 2019

10.7

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.7.1

CE Trasporto aereo, 21 giugno 1999 (RS 0.748.127.192.68)

12.12.2018

Art. 3a LNA

Modifica dell'allegato dell'accordo riguardo alle norme applicabili alla gestione del traffico aereo, alla sicurezza e alla protezione dell'aviazione.

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10.7.2

CE Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, 21 giugno 1999 (RS 0.740.72)

11206.2018

Art. 106a cpv. 1 LCStr Art 23f cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)

Modifica (allegato 1) sulle infra- ­ zioni nel settore dei trasporti su strada e ritiro della licenza, informazioni sui controlli effettuati nelle aziende e sulle strade, emissione sonora dei veicoli pesanti.

Nel settore ferroviario regolamenti sulle conoscenze linguistiche dei conducenti ferroviari nella regione di frontiera, procedura di valutazione della conformità del materiale rotabile, metodo di sicurezza per la valutazione dei rischi.

Adeguamento concernente il trasporto di merci pericolose.

10.7.3

Accordo sull'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti, 14 settembre 2017 (RS 0.741.411)

19.07.2018

Art. 106a cpv. 2 LCStr

Regolamento sulle prescrizioni ­ uniformi per quanto concerne il sistema di omologazione internazionale dell'insieme di veicoli.

3187

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.7.4

Accordo sull'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti, 14 settembre 2017 (RS 0.741.411)

19.07.2018

Art. 106a cpv. 2 LCStr

Regolamento sulle prescrizioni uniformi per l'omologazione dei sistemi automatici di chiamata d'emergenza.

­

10.7.5

Accordo sull'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti, 14 settembre 2017 (RS 0.741.411)

19.07.2018

Art. 106a cpv. 2 LCStr

Regolamento sulle prescrizioni ­ uniformi per l'omologazione degli ancoraggi ISOFIX, gli ancoraggi per fissaggio superiore ISOFIX e le posizioni i-Size.

10.7.6

Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, 30 settembre 1957 (RS 0.741.621)

26.09.2018

Art. 106a cpv 2 LCStr

Modifica degli allegati concer­ nenti varie disposizioni del diritto in materia di trasporti il cui recepimento è essenziale per il trasporto internazionale dei prodotti pericolosi.

10.7.7

Convenzione per la costituzione di «Eurofima», Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario, 20 ottobre 1955 (RS 0.742.105)

06.03.2018

Art. 2 lett. b e c della Convenzione

Modifica dei nomi delle ferrovie in Bosnia ed Erzegovina e delle ferrovie in Turchia e trasferimento di azioni.

3188

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FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.7.8

Convenzione per la costituzione di «Eurofima», Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario, 20 ottobre 1955 (RS 0.742.105)

05.06.2018

Art. 2 lett. b e c della Convenzione

Le modifiche degli art. 3, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 26, 29 e 30 degli Statuti della società permettono di suddividere il suo capitale in due tipi di azioni A e B, di definire meglio la nozione di «amministrazione ferroviaria» e di modificare le regole di voto nell'Assemblea generale e le regole di garanzia degli azionari.

­

10.7.9

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari, 9 maggio 1980 (RS 0.742.403.1)

26.09.2018

Art. 7a cpv. 3 lett. b LOGA

Modifica della procedura amministrativa e degli allegati tecnici.

­

10.7.10

Accordo europeo sulle grandi idrovie d'importanza 06.11.2018 nazionale, 19 gennaio 1996 (RS 0.747.207)

Art. 13 dell'Accordo

Modifica degli allegati I e II dell'Accordo (aggiornamento degli elenchi delle vie navigabili e dei porti).

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10.7.11

Kuwait Traffico aereo di linea, 28 giugno 2010 (RS 0.748.127.194.76)

Art. 3a cpv. 1 LA

Modifica degli articoli: ­ art. 5(4) Designazione ed autorizzazione di sfruttamento, art. 6(1) Revoca e sospensione dell'autorizzazione di sfruttamento e art. 17 Tariffe.

3189

22.10.2015

FF 2019

N.

Accordo di base (parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.7.12

Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, 16 settembre 1987 (RS 0.814.021)

15.10.2016

Art. 39 cpv. 2 lett. abis della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 0.814.01)

Ampliamento del campo di applicazione del Protocollo di Montreal ai fluorocarburi parzialmente alogenati (emendamento di Kigali). Aumento del contributo annuo.

Massimo 500 000 franchi all'anno per 3 anni, in seguito da rinegoziare.

10.7.13

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP), 22 maggio 2001 (RS 0.814.03)

05.05.2017

Art. 3, cpv. 2 lett. abis della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 0.814.01)

Inclusione del decabromodi­ feniletere e delle cloroparaffine a catena breve nell'allegato A della Convenzione; inclusione dell'esaclorobutadiene nell'allegato C della Convenzione.

10.7.14

Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, 23 giugno 1979 (RS 0.451.46)

26.01.2018

Art. 2 del decreto federale relativo alla Convenzione (RU 1996 2353)

Modifica degli allegati I e II per una protezione migliore delle specie rare e minacciate.

3190

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