7.3

Allegato 7.3 Parte III: Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2018 Allegato secondo l'articolo 10 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne, l'articolo 13 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati e l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (per approvazione)

2018-1524

1523

FF 2019

1524

FF 2019

Rapporto

7.3

concernente le misure tariffali adottate nel 2018 del 16 gennaio 2019

1

In generale

Con il presente 45° rapporto concernente le misure tariffali, il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sulle misure che ha adottato nel 2018 in virtù della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane (LTD), della legge federale del 13 dicembre 19742 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati («legge sul cioccolato») e la legge del 9 ottobre 19813 sulle preferenze tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere, all'occorrenza, se tali misure debbano restare in vigore oppure essere completate o modificate (art. 13 cpv. 2 LTD).

Gli atti normativi posti in vigore in virtù delle misure esposte di seguito sono stati pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). Non saranno pertanto pubblicati nuovamente nel presente rapporto.

Conformemente all'articolo 15 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 4 sulle importazioni agricole (OIAgr), l'attribuzione e l'utilizzo dei contingenti doganali sono pubblicati esclusivamente su Internet all'indirizzo www.import.ufag.admin.ch.

Su questo sito Internet sono pubblicati anche gli adeguamenti dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e i prodotti sottoposti a prezzi soglia (alimenti per animali, semi oleosi e altri cereali diversi da quelli per l'alimentazione umana).

2

Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane

2.1

Ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (RS 916.01) Modifica del 12 ottobre 2018 (RU 2018 3541)

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per le patate da semina A causa del forte aumento della domanda di nuove varietà di tuberi-seme, ci si attende un aumento delle importazioni per l'anno di coltivazione 2019. Inoltre, a causa del cattivo raccolto di patate nell'Europa nordoccidentale, la disponibilità di piante è fortemente limitata. Per garantire un costante approvvigionamento del mercato con 1 2 3 4

RS 632.10 RS 632.111.72 RS 632.91 RS 916.01

1525

FF 2019

le varietà desiderate e su richiesta della competente organizzazione di categoria, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha aumentato temporaneamente di 2000 t il contingente doganale parziale numero 14.1 per le patate da semina nell'OIAgr, che è passato da 4000 t a 6000 t.

La modifica del 12 ottobre era limitata dal 1° novembre al 31 dicembre 2018. Poiché la misura è già scaduta, l'Assemblea federale non è tenuta a decidere a questo proposito (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifiche del 31 ottobre 2018 (RU 2018 4191) Riduzione dell'aliquota di dazio fuori contingente per animali da allevamento di razza pura bruna, chiazzata e Holstein Il contingente doganale n. 2 per animali della specie bovina permette di importare ogni anno 1200 bovini da allevamento all'aliquota di dazio del contingente (ADC) di 60 franchi per animale. Il contingente doganale è messo all'asta in due quote. Le importazioni al di fuori del contingente doganale sono possibili in qualsiasi momento. Tuttavia le aliquote di dazio fuori contingente (ADFC) erano molto più elevate delle aliquote del contingente e variavano in funzione della voce di tariffa doganale.

Mentre l'aliquota doganale per animali da allevamento di razza pura bruna, chiazzata e Holstein (voce di tariffa 0102.2191) era di 2500 franchi per animale, per le altre razze era di 1500 franchi per animale e di 1275 franchi per gli animali da allevamento non di razza pura.

Fino al 2015 la domanda di bovini da allevamento esteri poteva essere quasi completamente coperta dal contingente doganale. Tuttavia dal 2016 la domanda ha registrato un forte aumento. Questo incremento ha comportato un aumento sia dei prezzi di aggiudicazione al momento dell'asta delle quote del contingente, sia delle importazioni di bovini da allevamento al di fuori del contingente doganale.

L'aumento della domanda di importazione di bovini da allevamento, i prezzi di aggiudicazione elevati dal 2016 e gli ADFC che variavano in funzione della razza hanno portato negli ultimi anni incertezze nel commercio e nell'esecuzione. In particolare la differenziazione tra gli animali da allevamento di razza pura bruna, chiazzata e Holstein dagli altri animali da allevamento di razza pura, si è rivelata particolarmente difficile nella prassi. Le incertezze possono essere attenuate grazie alla riduzione, a 1500 franchi per animale, dell'ADFC per gli animali da allevamento di razza pura bruna, chiazzata e Holstein nell'allegato 1 dell'OIAgr.

Il Consiglio federale ha dunque fissato l'ADFC a 1500 franchi. Nella stessa occasione è stato anche corretto un rimando errato nell'OIAgr.

1526

FF 2019

Modifiche del 30 novembre 2018 (RU 2018 4691) Introduzione di un dazio minimo per lo zucchero La redditività della coltivazione di barbabietole da zucchero in Svizzera sarà migliorata mediante un aumento temporaneo del sostegno. Oltre all'aumento del contributo per singole colture per la barbabietola da zucchero, la protezione doganale per lo zucchero sarà estesa mediante un dazio minimo. A tale scopo è proposta una modifica dell'ordinanza del 23 ottobre 20135 sui contributi per singole colture (OCSC) e dell'OIAgr.

Dal 1° gennaio 2019 al 30 settembre 2021 l'imposizione doganale per lo zucchero (voce di tariffa 1701.9999) ammonterà al minimo a 7 franchi per 100 kg. Questa misura sarà sancita nell'articolo 5 capoverso 2 OIAgr. I corrispondenti adeguamenti delle aliquote di dazio saranno effettuati nell'allegato 1 numero 18. Il Consiglio federale dà la priorità alla costituzione di scorte obbligatorie, pertanto saranno riscossi innanzitutto i contributi ai fondi di garanzia in conformità alla legge del 17 giugno 20166 sull'approvvigionamento del Paese e soltanto in un secondo tempo saranno aumentate le aliquote di dazio. Queste ultime saranno aumentate soltanto quando l'importo previsto dei contributi ai fondi di garanzia sarà raggiunto, ossia a partire da 16 franchi per 100 kg di zucchero. Pertanto l'aliquota di dazio per la voce principale (voce di tariffa 1701.9999) rimane nulla. Le aliquote di dazio saranno invece aumentate per le voci di tariffa la cui protezione doganale deriva dalla voce di tariffa 1701.9999 e per le quali non è riscosso alcun contributo ai fondi di garanzia.

Il progetto contiene anche una modifica dell'articolo 50 OIAgr. Si tratta di una concretizzazione della disposizione relativa alla riscossione di emolumenti al fine di disciplinare in modo più chiaro la prassi attuale.

3

Misure fondate sulla legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati

3.1

Ordinanza del 23 novembre 2011 sui contributi all'esportazione (RS 632.111.723) Modifiche del 21 settembre 2018 (RU 2018 3935 e RU 2018 3937)

Modifica e abrogazione dell'ordinanza sui contributi all'esportazione A seguito della decisione del 19 dicembre 2015 della Conferenza ministeriale dell'OMC di Nairobi sulla concorrenza all'esportazione, i contributi alle esportazioni concessi dalla Svizzera per i prodotti agricoli trasformati devono essere aboliti al più tardi entro fine 2020. Il 15 dicembre 2017 le Camere federali hanno pertanto 5 6

RS 910.17 RS 531

1527

FF 2019

adottato il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la decisione ministeriale dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione e approva le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sovvenzioni all'esportazione7. Il decreto federale contiene anche le necessarie modifiche legislative. La legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati («legge sul cioccolato») è stata sottoposta a una revisione totale. Questa è entrata in vigore il 1° gennaio 2019 e ha decretato l'abolizione dei contributi all'esportazione.

Il Consiglio federale ha abrogato, al 1° gennaio 2019, anche l'ordinanza sui contributi all'esportazione, ordinanza che aveva in precedenza modificato, con effetto al 1° dicembre 2018, per disciplinare la ripartizione dei fondi durante l'ultimo mese di contributi (dicembre 2018).

Quest'ultima modifica non è però già più in vigore, poiché l'ordinanza stata abrogata al 1° gennaio 2019. L'Assemblea federale non deve pertanto adottare nessuna decisione in merito.

4

Misure fondate sulla legge sulle preferenze tariffali

4.1

Ordinanza del 16 marzo 2007 sulle preferenze tariffali (RS 632.911) Modifiche del 28 marzo e del 9 maggio 2018 (RU 2018 1517 1995)

Modifiche dell'elenco dei Paesi e territori in sviluppo in seguito all'entrata in vigore degli Accordi di libero scambio (ALS) conclusi con la Georgia e le Filippine L'ordinanza sulle preferenze tariffali elenca i Paesi che beneficiano di preferenze tariffali unilaterali nel quadro del Sistema generalizzato di preferenze a favore dei Paesi in sviluppo. I Paesi con i quali la Svizzera conclude un ALS sono stralciati da questo elenco in quanto le preferenze tariffali autonome sono sostituite da concessioni stipulate mediante accordo.

Al termine della procedura di ratifica degli ALS approvati dal Parlamento e conclusi con la Georgia (decreto federale del 29 settembre 20178) e le Filippine (decreto federale del 16 marzo 20189) le concessioni doganali fissate in tali Accordi sono state recepite nel diritto nazionale e sono entrate in vigore il 1° maggio 2018 per la Georgia e il 1° giugno 2018 per le Filippine.

Con l'entrata in vigore dei rispettivi Accordi la Georgia e le Filippine sono state stralciate dall'elenco dei Paesi in sviluppo dell'allegato 1 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali.

7 8 9

FF 2017 6785 RU 2018 1517 RU 2018 1995

1528