Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali per la votazione popolare del 19 maggio 2019 del 21 febbraio 2019

Onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, 1

ci onoriamo di comunicarvi che abbiamo stabilito per domenica 19 maggio 2019 e, nei limiti delle disposizioni di legge, per i giorni precedenti, la votazione popolare su: ­ la legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) (FF 2018 5105); ­ il decreto federale del 28 settembre 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi (Sviluppo dell'acquis di Schengen) (FF 2018 5159).

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Vogliate prendere ogni provvedimento necessario affinché la votazione abbia luogo in conformità della legislazione federale; sono applicabili:

21 la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP; RS 161.1) e l'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; RS 161.11); 22 la legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst; RS 195.1) e l'ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst; RS 195.11), come anche la circolare della Cancelleria federale del 7 ottobre 2015 concernente l'esercizio dei diritti politici degli Svizzeri all'estero (FF 2015 6157); 23 l'ordinanza della Cancelleria federale del 13 dicembre 2013 concernente il voto elettronico (OVE; RS 161.116); 24 la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 31 maggio 2006 concernente le misure da adottare per garantire la qualità in materia di voto per corrispondenza (FF 2006 4791) e la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 15 giugno 2007 concernente le misure da adottare per garantire la qualità in materia di voto per corrispondenza. Problemi di attuazione;

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25 la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 30 novembre 2018 concernente l'accertamento dei risultati delle votazioni popolari federali mediante mezzi tecnici (FF 2018 6495).

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In particolare, vi invitiamo a provvedere affinché:

31 i testi sottoposti a votazione siano consegnati agli elettori al più presto quattro settimane, ma al più tardi tre settimane prima del giorno della votazione 32 le autorità competenti secondo il diritto cantonale possano inviare il materiale di voto agli Svizzeri all'estero e, su richiesta esplicita, ad altri elettori soggiornanti all'estero, al più presto una settimana prima della data prevista per l'invio ufficiale di tale materiale; 33 i processi verbali siano stesi, in ogni Comune, nella forma prescritta o i moduli siano ordinati all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione (vendita di pubblicazioni), 3003 Berna; 34 i processi verbali siano trasmessi alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso; 35 i risultati del vostro Cantone siano pubblicati, entro 13 giorni da quello della votazione, nel vostro Foglio ufficiale, con l'indicazione delle possibilità di ricorso. L'indicazione del rimedio giuridico può rivestire, ad esempio, la forma seguente: «In merito a questa votazione popolare è ammesso, entro tre giorni, il ricorso al Consiglio di Stato. Il ricorso va inviato con lettera raccomandata al Governo cantonale (art. 77 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, LDP).»; 36 il Foglio ufficiale, in cui sono stati pubblicati i risultati della votazione, sia trasmesso immediatamente alla Cancelleria federale in tre esemplari; 37 le schede siano conservate fino all'omologazione del risultato della votazione.

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Riguardo al numero di esemplari dei testi in votazione e delle schede, ci atteniamo ai dati dell'ultima votazione. Tuttavia in caso di altri desideri, vi invitiamo a comunicarli immediatamente alla Cancelleria federale.

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Vogliate incaricare le autorità dei Comuni, dei circoli o dei distretti, a ciò designate nel vostro Cantone, di comunicare subito i risultati della votazione alla vostra Cancelleria di Stato, o a qualsiasi altro ufficio centrale da voi incaricato, che, a sua volta, trasmetterà immediatamente, ma al più tardi entro le 18.00, alla Cancelleria federale, il risultato complessivo del Cantone.

Viste le diverse ore di chiusura dei seggi nei Cantoni, vi preghiamo di vegliare affinché nessun risultato parziale (per esempio a livello comunale o circondariale) venga reso pubblico prima delle 12.00 della domenica delle votazioni. I dati di contatto della Cancelleria federale così come i formulari per la trasmissione dei risultati dello scrutinio vi saranno comunicati o consegnati con lettera separata dalla Cancelleria federale.

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Le due domande che figurano sulla scheda per la votazione popolare hanno il tenore seguente, nell'ordine: 1. Volete accettare la legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA)?

2. Volete accettare il decreto federale del 28 settembre 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi (Sviluppo dell'acquis di Schengen)?

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 febbraio 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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