Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria-pasticceriaconfetteria artigianale svizzera Modifica del 7 marzo 2019 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera, allegate ai decreti del Consiglio federale dell'8 ottobre 2015, del 20 agosto 2018 e del 6 novembre 20181, sono dichiarate di obbligatorietà generale: Appendice 3

Regolamentazione salariale per il personale addetto alla ristorazione Art. 2

Salari minimi

... i salari minimi mensili per il personale impiegato a tempo pieno ammontano a ...: I

Lavoratori conformemente all'articolo 6b CCL Ossia privi di attestato professionale o senza attestato professionale riconosciuto (conformemente all'art. 6a cpv. 2) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione: In caso di formazione «Progresso» e ottenimento del relativo certificato:

1

3 470.­

3 675.­

FF 2015 6213, 2018 4387 5991

2019-0611

1951

FF 2019

II

Lavoratori conformemente all'articolo 6a CCL Ossia con un attestato professionale riconosciuto (conformemente all'art. 6a cpv. 2) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione.

1. Con certificato federale di formazione pratica (CFP):

3 785.­

2. Con attestato federale di capacità (AFC):

4 195.­

2a. Con attestato federale di capacità (AFC) + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione:

4 295.­

3. Con esame federale di professione:

4 910.­

La restante parte dell'appendice 3 rimane invariata.

II Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2019 e ha effetto sino al 31 dicembre 2023.

7 marzo 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1952