Decreto federale concernente un credito quadro per l'ambiente globale 2019­2022 del 22 marzo 2019

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 53 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 settembre 20183, decreta:

Art. 1 È stanziato un credito quadro di 147,83 milioni di franchi per una durata minima di quattro anni per finanziare le attività nell'ambito della politica ambientale internazionale.

1

I crediti di pagamento annui sono iscritti nel bilancio di previsione e nel piano finanziario.

2

Art. 2 I mezzi di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati per i seguenti progetti e nella misura indicata qui di seguito: 1

a.

contributi al Fondo globale per l'ambiente (GEF): 118,34 milioni di franchi;

b.

contributi al Fondo per l'ozono del Protocollo di Montreal: 13,54 milioni di franchi;

c.

contributi ai Fondi per il clima SCCF e LDCF: 13,15 milioni di franchi;

d.

esecuzione del credito quadro: 2,8 milioni di franchi.

Nel periodo 2019­2022 l'Ufficio federale dell'ambiente può effettuare trasferimenti per un importo massimo di 4 milioni di franchi tra i crediti d'impegno destinati al Fondo multilaterale per l'ozono, ai Fondi per il clima e all'esecuzione.

2

1 2 3

RS 101 RS 814.01 FF 2018 4991

2018-1637

2493

FF 2019

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 27 novembre 2018

Consiglio nazionale, 22 marzo 2019

Il presidente: Jean-René Fournier La segretaria: Martina Buol

La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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