Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo Proroga e modifica del 19 marzo 2019 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 10 luglio 2003, del 18 agosto 2006, del 30 giugno 2009, del 20 aprile 2015, del 10 aprile 2017 e del 25 maggio 20181, che conferiscono obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, è prorogata fino al 31 dicembre 2020.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel Contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Convenzione addizionale del 6 dicembre 2018 Art. 1 1

Adeguamenti salariali generali e individuali:

Adeguamento generale dei salari effettivi: 35 franchi al mese.

Adeguamento individuale dei salari: la massa salariale dei/delle lavoratori/trici sottoposti/e al CCL deve aumentare mediamente di 10 franchi al mese.

2

1

FF 2003 4473, 2006 6205, 2009 4475, 2015 2835, 2017 2909, 2018 2849

2019-0791

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FF 2019

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 della Convenzione addizionale del 6 dicembre 2018.

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2019 e ha effetto sino al 31 dicembre 2020.

19 marzo 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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