Legge federale sulla dissimulazione del viso

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 marzo 20192, decreta:

Art. 1

Obbligo di mostrare il viso

Una persona è tenuta a mostrare il viso al rappresentante di un'autorità svizzera nel caso in cui, in virtù del diritto federale, quest'ultimo deve, ai fini dell'adempimento del suo compito, verificare l'identità della persona.

1

2

1 2 3 4 5 6 7

Sono parimenti considerati rappresentanti di un'autorità svizzera: a.

gli impiegati delle imprese di cui nella legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie;

b.

gli impiegati delle imprese di cui nella legge del 25 settembre 20154 sul trasporto di merci;

c.

gli impiegati delle imprese di cui nella legge del 20 marzo 20095 sul trasporto di viaggiatori;

d.

gli impiegati delle organizzazioni private a cui un'impresa di trasporto ha affidato compiti del servizio di sicurezza con l'autorizzazione dell'Ufficio federale dei trasporti in virtù della legge federale del 18 giugno 20106 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico;

e.

le persone impiegate conformemente alla legge federale del 21 dicembre 19487 sulla navigazione aerea o ad altre leggi federali o cantonali per garantire la sicurezza dell'aviazione civile.

RS 101 FF 2019 2519 RS 742.101 RS 742.41 RS 745.1 RS 745.2 RS 748.0

2018-4091

2557

Dissimulazione del viso. LF

Art. 2

FF 2019

Violazione dell'obbligo di mostrare il viso

Chiunque non dà seguito all'ingiunzione ripetuta di un rappresentante di un'autorità svizzera a mostrare il viso è punito con la multa.

Art. 3

Perseguimento e giudizio dei reati

Il perseguimento e il giudizio dei reati secondo la presente legge spettano ai Cantoni.

Art. 4 1

Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Costituisce il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso».

2

È pubblicata nel Foglio federale subito dopo il ritiro o il respingimento dell'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso».

3

4

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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